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RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE
(agg. nov.05)
L. 3 novembre 1994, n. 639, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273, S.O.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare
tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e
processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla riammissione delle
persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e
Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Accordo
relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese,
della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della
Repubblica di Polonia, in appresso denominati Parti contraenti,
- nel contesto della realizzazione di una politica comune in materia di visti degli Stati parte
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
- al fine di compensare in particolare gli oneri che potrebbero derivare dal movimento dei cittadini
degli Stati parte del presente Accordo in esenzione da visto,
- desiderosi di facilitare la riammissione delle persone entrate o soggiornanti irregolarmente, nello
spirito della collaborazione e su di una base di reciprocità,
- intendendo invitare anche i Governi degli altri Stati ad aderire al presente Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta di un'altra Parte contraente
e senza formalità, la persona che non soddisfa o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno
applicabili nel territorio della Parte richiedente, se è provato o se si possa presumere che detta persona
possiede la cittadinanza della Parte richiesta.
2. La Parte richiedente riammette alle stesse condizioni detta persona qualora risulti da ulteriori
accertamenti che al momento dell'uscita dal territorio della stessa, essa non possedeva la cittadinanza
della Parte richiesta.
Articolo 2
1. La Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna è entrata la persona che non soddisfa o che
non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte contraente
richiedente, riammette su richiesta di questa Parte contraente, senza formalità detta persona nel
proprio territorio.
2. Per frontiera esterna ai sensi del presente articolo, si intende la prima frontiera attraversata che
non è frontiera interna delle Parti contraenti ai sensi dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sussiste nei riguardi di chi,
al suo ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, è in possesso di un visto o di un titolo di
soggiorno validi rilasciati da tale Parte contraente, o di chi dopo l'ingresso ha ottenuto da essa un visto
o un titolo di soggiorno.
4. Qualora la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia in possesso di un titolo di
soggiorno o di un visto in corso di validità rilasciato da un'altra Parte contraente, detta Parte
riammette, su richiesta della Parte contraente richiedente, senza formalità, detta persona sul proprio
territorio.
5. Per «titolo di soggiorno» ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si intende un permesso di
qualsiasi natura accordato da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo
territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di
una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo
di soggiorno.
Articolo 3
1. La Parte richiesta risponde entro 8 giorni alle domande di riammissione che le sono state rivolte.
2. La Parte contraente richiesta prende in carico le persone entro un mese dall'accettazione della loro
riammissione. Tale termine può essere prorogato su richiesta della Parte richiedente.
Articolo 4
Le Autorità centrali o locali competenti per l'esame delle domande di riammissione sono designate dai
Ministri delle Parti contraenti competenti in materia di controllo delle frontiere e sono notificate per via
diplomatica alle altre Parti contraenti al più tardi al momento della firma o dell'adesione al presente
Accordo.
Articolo 5
1. Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri delle Comunità
Europee che derivano dal diritto Comunitario.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e
della Convenzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990, né quelle della Convenzione di
Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una
domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.
Articolo 6
1. Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o accettazione oppure con riserva di ratifica
o di accettazione, seguita da ratifica o accettazione.
2. Il presente Accordo ha applicazione provvisoria il primo giorno del mese successivo alla sua firma.
3. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui
due Parti contraenti avranno espresso la loro accettazione di essere vincolati dall'Accordo
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Per ciascuna Parte contraente, che accetta successivamente di essere vincolata dall'Accordo,
esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla relativa notifica fatta al
depositario.
Articolo 7
1. Le Parti contraenti possono, con decisione comune, invitare altri Stati ad aderire all'Accordo.
Detta decisione è presa con voto unanime.
2. L'adesione al presente Accordo può aver luogo con applicazione provvisoria fin dall'applicazione
provvisoria dell'Accordo stesso.
3. Per lo Stato aderente, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di
due mesi dal deposito della dichiarazione di adesione presso il depositario e non prima del giorno
dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
Articolo 8
1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica del presente
Accordo.
2. Le Parti contraenti determinano di comune accordo le modifiche del presente Accordo.
3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte
comunica di essere vincolata dal testo modificato.
Articolo 9
1. Ciascuna Parte contraente può, consultate le altri Parti contraenti, per motivi gravi, sospendere o
denunciare il presente Accordo mediante notifica inviata al depositario.
2. La sospensione o la denunzia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento
della notifica da parte del depositario.
Articolo 10
Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente
Accordo.
Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana,
polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà
depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo.
(Seguono le firme)
Dichiarazione comune
In occasione della firma dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare
il 29 marzo 1991 a Bruxelles, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi:
- a non applicare le procedure dell'Accordo nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi entrati nel
territorio della Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo;
- a non fondarsi sulle procedure dell'Accordo nei confronti delle persone che sono cittadini di uno
degli Stati firmatari dell'Accordo, quando è stabilito che dette persone sono entrate nel territorio della
Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo.
Le Parti contraenti riaffermano il loro impegno a riammettere i propri cittadini, conformemente ai
princìpi generali del diritto internazionale.
Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana,
polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà
depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo.
(Seguono le firme)
Processo Verbale
Al momento della firma dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare,
gli Stati contraenti, parti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominati Parti
contraenti, hanno formulato le seguenti dichiarazioni comuni:
1. Dichiarazione relativa all'Articolo 1, 2 e 5 paragrafo 3:
Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti si accorderanno ulteriormente sulle
modalità di rinvio di stranieri, tenendo conto degli obiettivi della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 e in particolare sul problema che il rinvio in base agli
articoli 1 e 2 di questo Accordo di riammissione sia il meno possibile oneroso per le Parti contraenti.
Esse terranno conto, a questo proposito, delle disposizioni relative alle compensazioni degli squilibri
finanziari ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 19
giugno 1990.
2. Dichiarazione relativa all'Articolo 2 e 5 paragrafo 3:
L'obbligo di riammissione tra le Parti contraenti in base al presente Accordo di riammissione si
limita provvisoriamente ai cittadini della Repubblica di Polonia. L'obbligo di riammissione può essere
esteso ai cittadini di altri Stati successivamente all'entrata in vigore della Convenzione di applicazione
del 19 giugno 1990 sulla base di una decisione del Comitato esecutivo istituito conformemente
all'articolo 131 oppure, fino all'entrata in vigore della Convenzione di applicazione, sulla base di una
decisione dei Ministri competenti secondo il rispettivo diritto nazionale per la preparazione dell'entrata
in vigore di detta Convenzione.
3. Dichiarazione relativa all'Articolo 8 e 5 paragrafo 3:
Le Parti contraenti convengono di esaminare in comune se con l'entrata in vigore della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, sono necessarie modifiche
dell'Accordo.
4. Dichiarazione relativa all'articolo 9 e 5 paragrafo 3:
Qualora una delle Parti contraenti denunzi o sospenda l'Accordo di riammissione, le altre Parti
contraenti potranno anch'esse sospenderlo o denunziarlo.
Fatto a Bruxelles, il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana
e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato
presso il Governo del Granducato di Lussemburgo.
(Seguono le firme)