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IL NUOVO REATO DI CESSIONE DI IMMOBILI A STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO La legge 24 luglio 2009 n.125, in materia di sicurezza pubblica, ha convertito in Legge il D.L. 23 maggio 2008 n.92 ed ha aggravato la figura di reato, già prevista dal TU sugli stranieri DL 286 del 1998 all'art. 12. Questa è la nuova formulazione dell'art. 12, comma 5 bis: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,»; Dalla lettera della norma risulta che non viene punito chi dà alloggio allo straniero privo di titolo di soggiorno, per il fatto della mancanza di titolo per l'alloggio, ma solo chi da tale situazione trae un ingiusto profitto. Sarà compito dell'inteprete stabilire quando il canone di locazione richiesto allo straniero costituisca un ingiusto profitto. |
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