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La Corte di Giustizia europea deciderà se la nuova legge sulla cittadinanza può avere efficacia retroattivaa che rimette gli atti alla Corte di Giustizia Europea

Con Ordinanza 147 del 2026 la Corte Costituzionale ha rimesso alla Corte di Giustizia della Unione europea la questione della retroattivita del Decreto 36/2025, convertito con legge 74/2025,  che ha riformato la cittadinanza.

 (Scarica qui l'Ordinanza 147 del 23 luglio 2026 della Corte costituzionale)

La Corte costituzionale, dopo aver esaminato le numerose questioni di costituzionalità sollevate da molti Tribunali, infine ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, potendosi ravvisare contrasto tra la nuona Legge di cittadinanza ed i Principi di diritto dell'Unione, in relazione alla retroattività della Legge che ha escluso dalla cittadinanza italiana milioni di discendenti, che invece sino ad oggi potevano recuperare la cittadinanza del loro antenato emigrato all'estero negli anni 1890/1900.

   La nuova Legge sulla cittadinanza italiana ha suscitato moltissime perplessità e delusione tra i discendenti da italiano emigrato nel 1800 e 1900, in particolare nell'America Latina.

  Molti discendenti difatti, hanno conservato i legami con la famiglia d'origine italiana e con l'Italia e peraltro, la cittadinanza italiana è uno status che deriva dalla comunanza di stirpe, lingua, tradizioni e cultura. Quindi una legge non potrà mai recidere il legame tra la persone e le sue origini, che formano il bagaglio culturale e sociale dell'individuo.

   Gli italiani all'estero sono una grande Comunità di circa 60 milioni di discendenti, e la loro presenza ha sempre rappresentato un forte legame tra l'Italia e le nazioni ove gli italiani sono in grande numero, in particolare l'Argentina, il Brasile, e tutti gli Stati dell'America Latina.

   Il Governo italiano nel 2025 ha inteso risolvere la crisi derivata dall'elevato numero di domande di recupero della cittadinanza, e così ha soppresso il diritto,  escludendo 60 milioni di interessati dalla possibilità di presentare la domanda. La trasmissione della cittadinanza iure sanguinis resta fino alla seconda generazione, ma solo se i genitori o i nonni non possedevano altra cittadinanza.

In tal modo i Comuni, Tribunali e Consolati hanno meno domande. Ma 60 milioni di discendenti restano privi della loro stessa cittadinanza originaria e vengono così abbandonati a se stessi, in terra straniera, come se non avessero una famiglia di origine.  La seconda cittadinza straniera, tuttavia, non elimina la provenienza dall'Italia, che resta la madre Patria degli antenati e dei discendenti. Nelle Americhe, difatti, solo i nativi americani sono cittadini per nascita, ma tutti gli altri sono immigrati e dunque si distinguono ancora oggi per la loro provenienza, stirpe, origine, gruppo etnico.

Se è vero che troppe domande di cittadinanza avevano messo in crisi le nostre Istituzioni, è pur vero che le domande non erano milioni, ma solo qualche migliaio.

Invece, il fatto di togliere il diritto di cittadinanza a chi lo poteva esercitare non rappresenta il modo migliore per risolvere questo problema, che è di diritto naturale e nello stesso tempo di diritto internazionale.

Questione di diritto naturale perchè il vincolo di cittadinanza deriva dalla discendenza, per cui si acquisisce con la nascita, come eredità e bagaglio culturale e sociale dei nostri antenati.  Per questo tale eredità non si può eliminare con legge, ed anche se si elimina rimane il fatto della discendenza dai nostri anrtenati, che hanno dato una identità al discendente.

Questione di diritto iternazionale, perchè nel 1800 e primi anni del 1900 emigrarono nelle Americhe circa 20 milioni di italiani, che furono accolti dagli Stati sudamericani e contribuirono ad elevare quegli Stati, che ancora non avevano strutture. Gli italiani hanno contribuito a dare una struttura moderna a quegli Stati, alla loro ewvoluzione, ed hanno creato condizioni di reciprocità tra i cittadini, che ora sono state revocate solo perchè l'Italia non sapeva come gestire le richieste di cittadinanza.

   Dopo tante delusioni, ora c'è la speranza che la Corte di Giustizia europea restituisca la dignità di cittadini italiani ai discendenti da emigrato italiano, riconoscendo il valore dei nostri emigranti.

   Scarica qui l'Ordinanza 147 del 2026 della Corte costituzionale

avv. Marco Pepe

Nuovi parametri Forensi 2022

Onorari di avvocato
 Nuovi Parametri Forensi dal 13 agosto 2022
 
 
Decreto ministeriale - 13/08/2022, n.147 
Gazzetta Ufficiale: 08/10/2022, n. 236 
EPIGRAFE 
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13 agosto 2022, n. 147 (in Gazz. Uff. 8 ottobre 2022, n. 236). – Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1 
Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 2 
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 1-bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;
c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;
e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»
g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;
i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»;
l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.
10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.
10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.
10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.
10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.».
2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;
b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.
7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 3 
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.
3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.».
2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 4 
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».
3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.».
4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».
6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».
7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;
8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 5 
Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55
1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento.
 
Articolo 6 
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
 
Articolo 7 
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Allegato 1 
Allegato
 
 
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Lo Studio

Lo studio svolge pratiche di diritto civile e penale, con la collaborazione di altri professionisti, ed è specializzato in cittadinanza, diritto internazionale privato, separazione e divorzi, stranieri ed immigrazione, fallimento, banca.

Lo studio svolge funzione di DPO nella Protezione dei Dati Personali e nel Regolamento 679 del 2016 sulla Protezione dei Dati Personali

Nello studio collaborano un commercialista ed altri avvocati. 

Un nostro collaboratore professionale si occupa di fare certificati, traduzioni, apostille, ed altri servizi legali 

Per fare un certificato segui questo LINK: https://app.markethos.ai/quiz/che-tipo-di-documento-ti-serve-davvero-scopri-in-2-minuti-se-cpqdw

Il compenso dello Studio Pepe è commisurato ai risultati ed ai vantaggi ottenuti dal Cliente, sulla base di un preventivo scritto. Per una prima consulenza orientativa on line, scrivete pure il Vostro problema in questo modulo, Vi risponderemo prima possibile

Il video che segue spiega maggiori dettagli sul nostro conto.

cittadinanza per residenza

La cittadinanza si può chiedere per la residenza protratta per oltre 10 anni, come previsto dall'art. 9 , lettera ) della Legge 91 del 1992

Si tratta di una concessione del Presidente della Repubblica, quindi di un iteresse legittimo (e dnon di un diritto soggettivo), che si richiede in via amministrativa mediante un procedimento avviato presso il Ministero dell'Interno.

Questa è la norma che regola la materia:
Art. 9, lettera f) Legge 91 del 1992, che così dispone:

 

Art. 9. 1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Ciò significa che l'eventuale ritardo nella concessione della cittadinanza potrà essere fatto valere in via amministrativa, e non dinanzi al Trbunale ordinario.

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

- 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;

- 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;

- 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

 

Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020 – (lista aggiornata)
OL1 Gennaio, 20201 87.078
Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020 - (lista aggiornata) Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020 - (lista aggiornata)
Cittadinanza italiana per residenza 2020: come sappiamo tutti la cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello straniero protratta per un determinato periodo.

Tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni. Tuttavia, numerosissime sono le eccezioni.

In particolare, per gli stranieri che hanno il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati italiani per nascita, così come per gli stranieri nati in Italia e che risiedono nel territorio della Repubblica il periodo è triennale.

Ai cittadini dell’Unione Europea, invece, bastano 4 anni, mentre agli stranieri maggiorenni adottati e a coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di apolide o rifugiato politico servono 5 anni.

In ogni caso, se lo straniero ha prestato servizio all’estero per lo Stato italiano si prescinde dalla residenza.

 


Ma la domanda è:

Solo in questi casi è possibile chiedere la cittadinanza per residenza?
E’ possibile richiedere la cittadinanza Italiana per residenza ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:
sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione o alla naturalizzazione del genitore (art. 9, c. 1, lett. B);
hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E);
sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).
Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020:
Ecco la lista completa e aggiornata dei documenti necessari per presentare la domanda di cittadinanza italiana per residenza:

1- La compilazione del Modello B: Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e deve includere una marca da bollo da € 16,00.

2- Fotocopia del passaporto: È necessaria una fotocopia del passaporto in corso di validità.

3- Fotocopia del permesso di soggiorno:

necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Per cittadini provenienti da un paese Europeo dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente che viene rilasciato dal comune di residenza .
4- Certificato di Residenza:

Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (la discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande).
Il certificato di residenza può essere sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati.
Da leggere: Il certificato di residenza: cos’è, quanto costa e come si richiede?

 


5- Atto di nascita tradotto e legalizzato:

L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.

Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
Per le cittadine straniere che hanno acquisito il cognome del marito è importante verificare che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata.
6- Certificato penale del paese d’origine:

Si tratta del certificato penale del Paese di origine. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).
Oltre al certificato penale del paese di origine serve un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia.
Il richiedente che ha risieduto anche in altri paesi è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi.
7- Il reddito sufficiente:

A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.
Colf, badanti e collaboratori domestici dovranno invece presentare l’estratto conto INPS.
In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, è sufficiente che il reddito attuale sia adeguato.

Ti consigliamo di leggere questo articolo: Domanda di cittadinanza rifiutata per reddito insufficiente: cosa fare?

8- Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1: Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione.

Per saperne di più leggi questo articolo: livello b1 italiano per cittadinanza: cos’é e come funziona?

9- Il versamento del contributo di € 250,00:

Bollettino per la cittadinanza italiana
Foto del bollettino per la cittadinanza italiana 250Euro
Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza con la causale: cittadinanza contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.

Come presentare la domanda di cittadinanza italiana?
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell’Interno al seguente pulsante:
Clicca QUI
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa ; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate .
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i documenti che abbiamo elencato prima.
VERIFICARE CHE LE GENERALITA’ INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANOPERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita e certificato penale).
Questo era il nostro articolo su i documenti necessari per ottenere la cittadinanza italiana per residenza 2020, per maggiori informazioni potete guardare questo video:

 

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One Comment
AvatarGurpreet Singhha detto:
31 Gennaio, 2020 alle 3:38 pm
Mandi tuo numbro

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