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La Riforma Cartabia nel processo penale: l'udienza preliminare

Nuovi parametri Forensi 2022

Onorari di avvocato
 Nuovi Parametri Forensi dal 13 agosto 2022
 
 
Decreto ministeriale - 13/08/2022, n.147 
Gazzetta Ufficiale: 08/10/2022, n. 236 
EPIGRAFE 
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13 agosto 2022, n. 147 (in Gazz. Uff. 8 ottobre 2022, n. 236). – Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1 
Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 2 
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 1-bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;
c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;
e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»
g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;
i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»;
l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.
10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.
10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.
10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.
10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.».
2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;
b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.
7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 3 
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.
3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.».
2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 4 
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».
3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.».
4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».
6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».
7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;
8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.
 
Articolo 5 
Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55
1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento.
 
Articolo 6 
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
 
Articolo 7 
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Allegato 1 
Allegato
 
 
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Lo Studio

Lo studio svolge pratiche di diritto civile e penale, con la collaborazione di altri professionisti, ed è specializzato in cittadinanza, diritto internazionale privato, separazione e divorzi, stranieri ed immigrazione, fallimento, banca.

Lo studio svolge funzione di DPO nella Protezione dei Dati Personali e nel Regolamento 679 del 2016 sulla Protezione dei Dati Personali

Nello studio collaborano un commercialista ed altri avvocati. 

Il compenso dello Studio Pepe è commisurato ai risultati ed ai vantaggi ottenuti dal Cliente, sulla base di un preventivo scritto. Per una prima consulenza orientativa on line, scrivete pure il Vostro problema in questo modulo, Vi risponderemo prima possibile

Il video che segue spiega maggiori dettagli sul nostro conto.

cittadinanza per residenza

La cittadinanza si può chiedere per la residenza protratta per oltre 10 anni, come previsto dall'art. 9 , lettera ) della Legge 91 del 1992

Si tratta di una concessione del Presidente della Repubblica, quindi di un iteresse legittimo (e dnon di un diritto soggettivo), che si richiede in via amministrativa mediante un procedimento avviato presso il Ministero dell'Interno.

Questa è la norma che regola la materia:
Art. 9, lettera f) Legge 91 del 1992, che così dispone:

 

Art. 9. 1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Ciò significa che l'eventuale ritardo nella concessione della cittadinanza potrà essere fatto valere in via amministrativa, e non dinanzi al Trbunale ordinario.

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

- 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;

- 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;

- 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

 

Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020 – (lista aggiornata)
OL1 Gennaio, 20201 87.078
Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020 - (lista aggiornata) Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020 - (lista aggiornata)
Cittadinanza italiana per residenza 2020: come sappiamo tutti la cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello straniero protratta per un determinato periodo.

Tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni. Tuttavia, numerosissime sono le eccezioni.

In particolare, per gli stranieri che hanno il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati italiani per nascita, così come per gli stranieri nati in Italia e che risiedono nel territorio della Repubblica il periodo è triennale.

Ai cittadini dell’Unione Europea, invece, bastano 4 anni, mentre agli stranieri maggiorenni adottati e a coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di apolide o rifugiato politico servono 5 anni.

In ogni caso, se lo straniero ha prestato servizio all’estero per lo Stato italiano si prescinde dalla residenza.

 


Ma la domanda è:

Solo in questi casi è possibile chiedere la cittadinanza per residenza?
E’ possibile richiedere la cittadinanza Italiana per residenza ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:
sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione o alla naturalizzazione del genitore (art. 9, c. 1, lett. B);
hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E);
sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).
Documenti per cittadinanza italiana per residenza 2020:
Ecco la lista completa e aggiornata dei documenti necessari per presentare la domanda di cittadinanza italiana per residenza:

1- La compilazione del Modello B: Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e deve includere una marca da bollo da € 16,00.

2- Fotocopia del passaporto: È necessaria una fotocopia del passaporto in corso di validità.

3- Fotocopia del permesso di soggiorno:

necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Per cittadini provenienti da un paese Europeo dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente che viene rilasciato dal comune di residenza .
4- Certificato di Residenza:

Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (la discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande).
Il certificato di residenza può essere sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati.
Da leggere: Il certificato di residenza: cos’è, quanto costa e come si richiede?

 


5- Atto di nascita tradotto e legalizzato:

L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.

Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
Per le cittadine straniere che hanno acquisito il cognome del marito è importante verificare che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata.
6- Certificato penale del paese d’origine:

Si tratta del certificato penale del Paese di origine. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).
Oltre al certificato penale del paese di origine serve un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia.
Il richiedente che ha risieduto anche in altri paesi è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi.
7- Il reddito sufficiente:

A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.
Colf, badanti e collaboratori domestici dovranno invece presentare l’estratto conto INPS.
In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, è sufficiente che il reddito attuale sia adeguato.

Ti consigliamo di leggere questo articolo: Domanda di cittadinanza rifiutata per reddito insufficiente: cosa fare?

8- Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1: Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione.

Per saperne di più leggi questo articolo: livello b1 italiano per cittadinanza: cos’é e come funziona?

9- Il versamento del contributo di € 250,00:

Bollettino per la cittadinanza italiana
Foto del bollettino per la cittadinanza italiana 250Euro
Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza con la causale: cittadinanza contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.

Come presentare la domanda di cittadinanza italiana?
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell’Interno al seguente pulsante:
Clicca QUI
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa ; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate .
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i documenti che abbiamo elencato prima.
VERIFICARE CHE LE GENERALITA’ INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANOPERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita e certificato penale).
Questo era il nostro articolo su i documenti necessari per ottenere la cittadinanza italiana per residenza 2020, per maggiori informazioni potete guardare questo video:

 

I nostri visitatori hanno letto anche:
Come velocizzare la pratica della cittadinanza?
Giuramento cittadinanza italiana testo
Cittadinanza italiana agli stranieri: come si acquisisce?


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One Comment
AvatarGurpreet Singhha detto:
31 Gennaio, 2020 alle 3:38 pm
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9 giugno 2019 - Festa delle Cerase a Palombara Sabina, con lo Studio legale Pepe

(17 aprile 2019) 

La Festa delle Cerase in un video d'epoca Cronache italiane Palombara

 

9 giugno 2019, Festa delle Cerase a Palombara Sabina

                                                                                            Palombara Sabina 

 

 

Come ogni anno, la seconda  domenica di giugno a Palombara Sabina si terrà la tradizionale  Festa delle Cerase.

 Quest'anno dunque la Festa cadrà il 9 giugno 2019.

  La mattina c'è il mercato che occupa tutta la città, poi nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici, fatti di fiori e ciliege vere.

 Anche quest'anno spero festeggeremo tra amici la Festa delle Cerase, ed in tal modo avremo il piacere di incontrarci e di godere della tradizionale festa dalla nostra  finestra, in via Piave 51, che affaccia proprio sulla piazza del Centro storico, piazza Vittorio Veneto. 

   Dalla finestra si può vedere tutta la festa, stando comodamente seduti, (ma a turno, un pò per uno).

Carro  Un carro allegorico di fiori e ciliege

    La Festa tradizionale è sempre molto simpatica, in realtà dura una settimana, i festeggiamenti si accompagnano a spettacoli, bande musicali, gare e altri intrattenimenti, ma la regina della Festa è la sfilata dei carri allegorici ornati con ciliegie vere e fiori di stagione.

  Questa la descrizione che si trova sul sito di Palombara Sabina:

" Sagra delle cerase " - festa civile più importante –
Periodo: seconda domenica di giugno.


   E’ una festa tradizionale di Palombara Sabina che si celebra da circa 70 anni.


   La festa dura una settimana, con mostre diverse di pittura, artigianato e prodotti tipici agricoli, ( le cerase più belle vengono premiate ). Ci sono anche canti e balli nei vari rioni cittadini; in piazza si svolgono " giochi popolari ".


   La mattina della domenica della festa c’è una sfilata di ragazze e ragazzi in costume tipico palombarese che risale al 1800 con premiazione ufficiale dei costumi più belli.    Nel pomeriggio poi c’è il culmine della festa con la sfilata dei " carri allegorici ".

   Ogni rione prepara un carro, questi sono interamente ricoperti di petali di fiori, foglie e cerase, non sono ammessi alla gara-sfilata carri verniciati. I fiori e le cerase vengono incollati, uno per uno sulla struttura del carro, con la colla a caldo durante le due notti che precedono la sfilata, altrimenti i colori perderebbero la loro brillantezza.


Sfilano in piazza davanti ad un folto pubblico e alla giuria , dai cinque agli otto carri, a seconda della risposta data dalla popolazione al bando di concorso presentato dal Comitato Organizzatore della Sagra, che può anche cambiare annualmente. Il tema dei carri è libero purché facciano riferimento in qualche modo alla " Cerasa " (prodotto locale di ottima qualità).

   C’è una giuria che viene cambiata ogni anno che assegna i premi (coppa e denaro) e assegna i punteggi per stilare la classifica fra i carri. 

La partecipazione alla sfilata è molto accesa e particolarmente sentita, gli abitanti del rione in genere seguono il carro da loro stessi preparato, durante la sfilata facendo il tifo ed inneggiando alla vittoria finale. La partecipazione popolare alla festa ed anche ai preparativi è molto alta.

   Il sabato sera che precede la sfilata dei carri, di norma si organizza un concerto di musica leggera con un cantante o un gruppo più o meno noto a seconda del bilancio economico della festa.

 

signori cerasari 2018  Verranno premiati i migliori costumi di Cerasara e da Cerasaro.

 

Ti aspettiamo alla Festa!

La Festa delle Cerase in un video d'epoca Cronache italiane Palombara

Come arrivare a Palombara Sabina?

Dalla Salaria, da Roma dopo Moterotondo si gira a sinistra e dopo circa 6-8 Km si arriva.

Dalla Tiburtina, si arriva a Guidonia e poi si prosegue per Palombara Sabina;

Dall'autostrada Roma L'Aquila, si esce a Tivoli, poi si prosegue per Palombara Sabina.

Ciao!

Marco Pepe 

il 17 novembre 2019 Festa di Bacco 2019 a Palombara, con lo Studio legale Pepe

(1 novembre 2019) 

 

domenica 17 novembre 2019 

Festa di Bacco a Palombara Sabina

Festa del vino e dell'olio

 

           Palombara Sabina    Palombara Sabina

 

 

Come ogni anno, il 17 novembre 2019  a Palombara Sabina,  a circa 45 minuti da Roma, si terrà la tradizionale  Festa di Bacco

Il vino di Palombara Sabina

Il comune di Palombara Sabina è un comune che primeggia nella produzione agricola per la sua ottima esposizione al sole, per il clima mite, per la natura del terreno, particolarmente favorevole alle coltivazioni di vino, olio, ciliegie.

  Come molti comuni d'Italia, vanta un numero rilevante di denominazioni di origine dedicate al vino.

  Alla Festa di Bacco partecipano tutti i produttori locali ed è possibile assaggiare il vino DOC, con le sue caratteristiche particolari. Si tratta di varietà di vino diverse, alcune di esse consorziate nel sito https://www.quattrocalici.it/ .

Le denominazioni DOC sono  "Colli della Sabina doc"  "Roma doc"   e   Lazio IGT.   

Se ve ne sono altre, vi prego di segnalarmelo che le aggiungo su questa pagina, che è indipendente.

Alla festa viene offerto al Castello Savelli Torlonia  un assaggio di questi vini, e poi chi vuole acquista le bottiglie.

L'OLIO DI PALOMBARA SABINA E DINTORNI

   L'olio buono, che proviene direttamente dalle olive italiane, ho imparato, si deve andare a cercare dove lo producono e controllare bene che si tratti di oliva prodotta dai coltivatori del posto.

   Quindi, per trovare l'olio di qualità,  si deve attendere l'inizio di novembre, quando  finisce la raccolta delle olive.    Poi si va direttamente presso l'oleificio locale,  cosiddetto "frantoio", ce ne sono tanti intorno Roma, ogni paese ne ha uno.

Trovato l'oleificio,  ci si deve interessare alle varie fasi della lavorazione, per capire quale tipo di oliva viene immessa nel frantoio. Ogni produttore porta le sue olive, per cui per essere sereni, dovremmo conoscere anche il produttore, ma se abbiamo un po'  di fiducia nel prossimo, basta andare nell'oleificio e chiedere al responsabile, che ci tiene a  fare bella figura e vendere direttamente al pubblico il suo olio.

  Le olive non possono restare nelle sacche quando vengono raccolte, devono essere spremute immediatamente, altrimenti si rovinano perché con l'umidità si produce una muffa che va a rovinare l'olio.

   Quindi al frantoio puoi vedere le olive appena raccolte la stessa mattina,  portate  dagli agricoltori del posto, in  grosse ceste, pronte per essere riversate nel frantoio.

  Poi le olive vengono immesse in quantità nel  frantoio ed alla fine esce il vero succo di oliva, l'olio novello, di un verde molto intenso come si vede nella foto.

Olio frantoio 3

    Le ceste piene di olive        olive                 olio

 Alla fine della lavorazione si vedono due tubazioni: da una esce l'acqua separata dall'oliva, dall'altra tubazione esce l'olio, verde intenso ed odoroso, uno spettacolo veramente bello a vedersi.

In quel momento sei sicuro che l'olio che esce è proprio quello delle olive che sono entrate poco prima e che si tratta di una produzione locale.

Il 17 Novembre 2019, al Castello Savelli si celebra quindi  "Il giorno di Bacco”, anima lo splendido Castello Savelli sulla cima del Paese.

Per un’intera giornata l'antico Castello Savelli si trasforma in una cantina di grande fascino, dove poter gustare il meglio della tradizione vinicola locale.

     Nella maestosa Sala Ottaviani del Castello Savelli si potranno gustare i migliori vini del Lazio e del Centro Italia, con particolare attenzione alle etichette del territorio e del Parco Regionale dei Monti Lucretili: produttori e sommelier spiegheranno tutti i segreti che si nascondono dietro la bottiglia di vino, dalla vendemmia fino al bicchiere.


    Nella Foresteria del Castello, si potrà invece pranzare gustando prodotti tipici della Sabina, l’olio extravergine di oliva, le speciali pizze fritte, tipica pietanza palombarese condita con sale, zucchero o ricoperta con la nutella.

    E sempre a proposito di olio, l’associazione “la Palombella” proporrà dibattiti, mini corsi di degustazione e vendita, oltre alla distribuzione gratuita di bruschette.

Nella Sala delle Giare e lungo le vie del centro storico, si potranno degustare i migliori prodotti tipici del territorio.

“Il Giorno di Bacco” proporrà anche un ricco programma di intrattenimenti: il mercatino dell’artigianato, con mostra di tecniche di lavorazioni tradizionali di vetro, cuoio, legno, saponi e cere e con rievocazioni degli antichi mestieri.

   Alle 12 e alle 15 andranno in scena gli spettacoli per grandi e piccini, accompagnati da figuranti che indosseranno abiti storici.

   Lungo le vie del paese sfileranno gli “Sbandieratori e Musici di Amelia” insieme alla street band “sbandati”; e nel pomeriggio sarà protagonista la disco music degli anni ‘70 e ‘80 con il concerto dei “Groovalistas”, nel corso della giornata si potrà assistere alla performance di Circo Contemporaneo con “Canarina”.

Come arrivare a Palombara Sabina?

In automobile, dalla Salaria, da Roma dopo Monterotondo si gira a destra e dopo circa 10 Km si arriva a Palombara Sabina.

In autovettura, dalla  via Tiburtina,  si arriva a Guidonia e poi si prosegue per Palombara Sabina seguendo la via Pedemontana, tanto amata dai ciclisti perchè quasi in pianura.

In autovettura, dall'autostrada Roma L'Aquila, si esce a Tivoli, poi si prosegue per Palombara Sabina.

Con il treno, da Roma Tuscolana, Tiburtina, Nomentana, salaria, si arriva a Pianabella-Montelibretti e poi c'è la navetta sino a Palombara Sabina.

Con il pullman, si prende a Rebibbia  

VEDI QUESTO SITO DI INFO SU COME ARRIVARE A PALOMBARA SABINA: CLICCA QUI  

 Ci vediamo a Palombara Sabina Ciao!

Marco Pepe 

Circolare 2768/2.2 del 25 ottobre 2005 Procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione - chiarimenti

Circolare 2768/2.2 del 25 ottobre 2005 Procedimenti di competenza dello Sportello Unicoper l'Immigrazione - chiarimenti

(articolo del 5 febbraio 2018)

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