Modifiche alle norme sull'acquisto della cittadinanza apportate dalla legge 15 luglio 2009 n.94
11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7,
comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi».
12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
inserito il seguente: «Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell’elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o
dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 2. Le istanze o
dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200
euro. 3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al
finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e
assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la
partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà,
alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione,
asilo e cittadinanza».
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