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D.P.R. 5-1-1967 n. 200
Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.
(testo aggiornato a maggio 2010)

 Gazz. Uff. 19 aprile 1967, n. 98.

Epigrafe
Premessa

TITOLO I
Disposizioni introduttive

1. Ordinamento degli uffici consolari.
2. Attribuzione di funzioni e poteri consolari.
3. Esercizio delle funzioni e dei poteri consolari.
4. Delega di funzioni e poteri consolari.
5. Competenza in caso di incompatibilità.
6. Collaborazione con le autorità locali.
7. Domicilio e residenza.

TITOLO II
Delle funzioni e dei poteri consolari
Capo I
Stato civile e funzioni notarili

8. Funzioni di stato civile.
9. Certificati di cittadinanza italiana.
10. Matrimonio.
11. Pubblicazioni matrimoniali.
12. Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti.
13. Modalità di celebrazione del matrimonio.
14. Matrimonio per procura.
15. Tribunale competente.
16. Trasmissione di atti di matrimonio.
17. Rettificazione degli atti di stato civile.
18. Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi.
19. Funzioni notarili.

Capo II
Passaporti, rimpatri e sussidi

20. Passaporti.
21. Documenti di viaggio.
22. Ricorsi.
23. Sussidi ed erogazioni in danaro.
24. Rimpatrio di cittadini.
25. Rimpatrio in favore di gente di mare.
26. Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali.
27. Rimpatri e trasferimenti in circostanze eccezionali.
28. Assistenza a non cittadini.

Capo III
Attribuzioni in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria

29. Amichevole composizione di controversie ed arbitrato.
30. Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze.
31. Interdizione e inabilitazione.
32. Legittimazione.
33. Adozione.
34. Tutela, curatela, assistenza, affiliazione.
35. Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione.
36. Tribunali competenti.

Capo IV
Amministrazione di interessi privati

37. Deposito consolare.
38. Vendita di beni depositati o custoditi.
39. Termine del deposito e della custodia.
40. Luogo di restituzione delle cose depositate presso l'autorità consolare.
41. Attribuzioni in materia di successioni.
42. Custodia di beni successori.
43. Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione.
44. Imputazione di spese.
Capo V
Attribuzioni in materia di navigazione

45. Funzioni e poteri di autorità marittima.
46. Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della navigazione, poteri disciplinari e giurisdizionali.
47. Autorità di appello.
48. Assistenza da parte di navi ed aeromobili militari nazionali.

Capo VI
Attribuzioni di carattere amministrativo

49. Certificati, legalizzazioni, vidimazioni.
50. Attestazione di condizione economica.
51. Attestazione di buona condotta.
52. Attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
53. Operazioni di leva.
54. Attribuzioni in materia scolastica.
55. Attribuzioni in materia elettorale.

Capo VII
Disposizioni comuni

56. Diritti consolari.
57. Valuta di riscossione.
58. Atti rilasciati gratuitamente.
59. Adeguamento di voci della tariffa.
60. Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione.
61. Inapplicabilità di norme nazionali.
62. Esercizio di funzioni e poteri attribuiti a magistrati.
63. Poteri in circostanze eccezionali.
64. Definitività dei provvedimenti consolari.

TITOLO III
Norme di esecuzione
Capo I
Disposizione introduttiva

65. Natura delle disposizioni del presente titolo.
Capo II
Disposizioni comuni

66. Corrispondenza delle autorità consolari.
67. Schedario dei cittadini.
68. Schedario firme autorità locali.
69. Registri dell'ufficio consolare.
70. Albo consolare.
71. Atti di delega.
72. Ricorsi alle autorità in Italia.
73. Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali.
74. Trasmissione per telefono o per telegrafo.
75. Rimessione ad altro ufficio consolare.
76. Redazione verbali.

Capo III
Disposizioni particolari

77. Attribuzioni in materia di cittadinanza.
78. Elementi di prova per l'accertamento dello stato di cittadinanza.
79. Documento di viaggio.
80. Norme comuni a sussidi, erogazioni in danaro e rimpatri.
81. Attribuzioni in materia di emigrazione.
82. Esecuzione di rogatorie.
83. Luogo di compimento degli atti istruttori.
84. Consulenti e difensori.
85. Custodia di somme di danaro e di altre cose.
86. Verbali dei depositi consolari.
87. Dichiarazione di deperibilità.
88. Vendita di beni.
89. Preventivo deposito per copertura di spese.
90. Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio.
91. Esecuzione diretta delle notificazioni.
Capo IV
Diritti consolari

92. Tasso di ragguaglio.
93. Modalità di fissazione del tasso di ragguaglio.
94. Percezione dei diritti consolari.
TITOLO IV
Norme finali

95. Norme non abrogate.
96. Entrata in vigore.

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 .

Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari .


                                                             Artt.
TITOLO I   - Disposizioni introduttive . . . . . . .      1 -  7

TITOLO II  - Delle funzioni e dei poteri consolari:
 Capo I    - Stato civile e funzioni notarili  . . .          8 - 19
 Capo II   - Passaporti, rimpatri e sussidi  . . . .      20 - 28
 Capo III  - Attribuzioni in  materia  di controver-
             sie, di  assistenza  giudiziaria  e  di
             giurisdizione volontaria  . . . . . . .                29 - 36
 Capo IV   - Amministrazione di interessi privati  .   37 - 44
 Capo V    - Attribuzioni in materia  di navigazione  45 - 48
 Capo VI   - Attribuzioni di carattere amministrati-
             vo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        49 - 55
 Capo VII  - Disposizioni comuni . . . . . . . . . .        56 - 64

TITOLO III - Norme di esecuzione:
 Capo I    - Disposizione introduttiva . . . . . . .         65
 Capo II   - Disposizioni comuni . . . . . . . . . .     66 - 76
 Capo III  - Disposizioni particolari  . . . . . . .     77 - 91
 Capo IV   - Diritti consolari . . . . . . . . . . .     92 - 94

TITOLO IV  - Norme finali  . . . . . . . . . . . . .     95 - 96





TITOLO I

Disposizioni introduttive
1. Ordinamento degli uffici consolari.
L'ordinamento degli uffici consolari è stabilito dalle norme di organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri.

2. Attribuzione di funzioni e poteri consolari.

Le funzioni e i poteri dell'autorità consolare sono ad essa attribuiti dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dal presente decreto, dalle altre leggi dello Stato nonché dalle convenzioni e dagli usi internazionali.



3. Esercizio delle funzioni e dei poteri consolari.

Le funzioni e i poteri attribuiti all'autorità consolare sono esercitati, in conformità delle convenzioni e degli usi internazionali, dal capo dell'ufficio consolare.

È capo di ufficio consolare di I categoria, il titolare, il capo di missione diplomatica nell'esercizio di funzioni consolari, il capo di Cancelleria consolare e chi di essi fa le veci.

È capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto o chi ne fa le veci a norma del secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .



4. Delega di funzioni e poteri consolari.

Il capo di ufficio consolare di I categoria può delegare l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al secondo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come specificati dal presente decreto o da altre disposizioni, ad altro personale dell'ufficio.

Non può tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alle carriere direttive l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché di quelli il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.



5. Competenza in caso di incompatibilità.

Ove un funzionario consolare non possa procedere, per causa di incompatibilità ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.


6. Collaborazione con le autorità locali.

La autorità consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui sia affidata la cura di interessi che concernano cittadini, nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curino interessi che concernano loro cittadini in Italia.




7. Domicilio e residenza.

Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli artt. 43 e seguenti Codice civile.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 49, ultimo comma, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , i residenti nella circoscrizione di ufficio consolare non abilitato all'esercizio di determinate funzioni o poteri sono considerati quali residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le funzioni o i poteri stessi sono demandati.



TITOLO II

Delle funzioni e dei poteri consolari

Capo I

Stato civile e funzioni notarili

8. Funzioni di stato civile.
Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.



9. Certificati di cittadinanza italiana.

Il capo di ufficio consolare di I categoria rilascia certificati di cittadinanza italiana.

Avverso il mancato rilascio del certificato e avverso i provvedimenti in genere basati sul non riconoscimento della qualità di cittadino, è dato ricorso al Ministro per gli interni, il quale, espletate le indagini del caso, decide con suo decreto.


10. Matrimonio.

Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.



11. Pubblicazioni matrimoniali.

Le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 Codice civile.

Per quanto riguarda il non cittadino l'autorità consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116 Codice civile.

Le pubblicazioni di matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza dei nubendi  [Comma così modificato dall'art. 110, D.P.R. 3.11.2000 n. 396.

La richiesta per la pubblicazione di matrimonio in Italia e presso l'ufficio consolare di residenza del nubendo è trasmessa direttamente dall'autorità consolare celebrante a quella competente ad effettuare la pubblicazione.


12. Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti.

Il capo di ufficio consolare di I categoria è autorizzato a:

ridurre, per motivi gravi, il termine delle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia;

dispensare, per cause gravissime, dalle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia, rispettate le modalità di cui agli artt. 100, secondo comma, Codice civile e 111, secondo comma, del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238 [n.d.r. Stato Civile]. L'atto di notorietà di cui all'art. 100, secondo comma, Codice civile può essere effettuato presso lo stesso od altro ufficio consolare;

dispensare, per cause gravissime, dall'impedimento di cui all'art. 84 Codice civile.

Allorché l'autorità consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, essa trasmette al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni ed all'autorità competente, ai sensi degli artt. 107 e 108 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, le domande per la dispensa dall'impedimento di cui all'articolo 84 Codice civile.

I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati, nei confronti di cittadini, anche quando il matrimonio debba essere celebrato avanti le autorità locali.

In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 Codice civile.





13. Modalità di celebrazione del matrimonio.

Ove eccezionali circostanze non impongano diversamente, il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sede consolare.

Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'art. 107 Codice civile e, ove ne sia il caso, prima di ricevere le dichiarazioni, deve portare a conoscenza dei nubendi, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.

Ove il matrimonio sia celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui allo art. 110 Codice civile.


14. Matrimonio per procura.

Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno dei nubendi risieda fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.

Il matrimonio di cui al comma precedente non può essere celebrato quando il nubendo assente risieda in Italia.

La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'art. 111 Codice civile, è effettuata dal Procuratore generale presso la Corte di appello del luogo di ultima residenza in Italia dello sposo o, se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa.

Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del precedente comma, è competente il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando ad esso si oppongano le leggi locali o il nubendo presente non risieda nella circoscrizione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 13. Per il nubendo assente l'avvertimento ivi previsto è effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'autorità consolare territorialmente competente.




15. Tribunale competente.

Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimonio, espresso a termini dell'art. 112 Codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'art. 98 Codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dello sposo, o se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa.

Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del precedente comma è competente il Tribunale di Roma.


16. Trasmissione di atti di matrimonio.

La autorità consolare trasmette a chi di competenza gli atti relativi a matrimoni celebrati secondo le forme locali e ad essa pervenuti.

Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosca agli effetti civili.


17. Rettificazione degli atti di stato civile.

Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'autorità consolare, sono rivolte al tribunale nella cui circoscrizione trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi e, in mancanza, al Tribunale di Roma.

[Nel caso di domanda diretta al compimento di un atto omesso o alla rinnovazione di un atto distrutto o smarrito devono essere presentati i documenti di cui ail'art. 168, secondo comma, del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238. Oltre ai mezzi di prova previsti dall'art. 38 dello stesso decreto possono essere forniti anche quelli previsti dalle leggi del luogo in cui l'atto è stato o avrebbe dovuto essere redatto, restando riservata alle autorità italiane la valutazione della loro forza probatoria. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238; la Commissione ivi prevista è composta dal capo dell'ufficio consolare o da altro funzionario consolare all'uopo designato, che la presiede, e da tre a sei membri, scelti fra cittadini preferibilmente residenti nella circoscrizione. La Commissione è istituita con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i suoi membri sono nominati, su designazione dell'autorità consolare, con decreto del Ministro per gli affari esteri] (Comma abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. ).




18. Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi.

Il cittadino che risieda all'estero può presentare la domanda prevista dagli artt. 153 e 158 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, all'autorità consolare, che provvede al suo inoltro al Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia, l'autorità consolare inoltrerà la domanda al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Nel caso di domanda inoltrata tramite l'autorità consolare, le affissioni previste dagli artt. 155, n. 2 e 159, n. 2 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, devono essere effettuate anche nell'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza.



19. Funzioni notarili.

Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di notaio, attenendosi alla legislazione nazionale.

Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche quando siano parti all'atto cittadini e non cittadini. Per atti cui siano parti solo non cittadini, le funzioni stesse possono essere esercitate quando ciò sia previsto da convenzioni internazionali ovvero quando gli atti debbano essere fatti valere in Italia.

Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

Capo II

Passaporti, rimpatri e sussidi

20. Passaporti.

L'autorità consolare rilascia, rinnova i passaporti nazionali e ne estende la validità e appone il visto a quelli stranieri.

Quando emergano elementi di grave dubbio sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto nazionale, l'autorità consolare può limitare, mediante apposita annotazione, la validità del passaporto stesso per un periodo non superiore a tre mesi, in attesa dei necessari accertamenti da parte delle competenti autorità.



21. Documenti di viaggio.

L'autorità consolare rilascia documenti di viaggio validi per il rientro in Italia.



22. Ricorsi.

Contro i provvedimenti dell'autorità consolare, emanati a norma dei due articoli precedenti, è dato ricorso al Ministro per gli affari esteri.


23. Sussidi ed erogazioni in danaro.

L'autorità consolare può concedere sussidi ai cittadini che versino in stato di indigenza.

Erogazioni in danaro possono essere concesse, in caso di urgenza, a cittadini che versino in stato di occasionale necessità. In tal caso l'interessato deve firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 Codice procedura civile. L'autorità consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 Codice procedura civile.


24. Rimpatrio di cittadini.

L'autorità consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui al precedente articolo, può fornire i mezzi per il rimpatrio.

L'autorità consolare deve scegliere la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario, facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'art. 197 Codice navigazione.

La indennità integrativa prevista dall'art. 443, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere concessa oltre che per i marittimi, nei casi ivi esplicitamente previsti, anche per i dementi, malati, minori e altre persone, per le quali si pongano particolari esigenze di custodia e di cura. La indennità ed il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto di cui al n. 3 dello stesso articolo sono fissati con decreto del capo dell'ufficio consolare entro limiti massimi e minimi stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e per la marina mercantile.

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 30 del R.D.L. 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.




25. Rimpatrio in favore di gente di mare.

L'autorità consolare provvede, in conformità agli artt. 363, terzo comma, e seguenti Codice navigazione, al rimpatrio di cittadini indigenti aventi la qualifica di gente di mare e che siano stati sbarcati da nave mercantile nazionale in luogo diverso dal porto di arruolamento, ovvero che, arruolati a bordo di nave mercantile nazionale, abbiano fatto naufragio.

L'autorità consolare si attiene a quanto sposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dei precedenti comma, è chiesto dall'autorità consolare al Ministero della marina mercantile, previa presentazione dei titoli giustificativi di spesa. Il Ministero della marina mercantile, in conformità all'art. 363, terzo comma, Codice navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.



26. Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali.

In caso eccezionale e sempre che le circostanze lo consiglino, l'autorità consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.

Il comandante il quale non ritenga di poter aderire alla richiesta deve indicare per iscritto all'autorità consolare i motivi del rifiuto.



27. Rimpatri e trasferimenti in circostanze eccezionali.

Qualora circostanze eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'art. 197 Codice navigazione non risulti adeguato alle necessità, la autorità consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.

L'autorità consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed a quelli della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza.

Alle requisizioni effettuate ai sensi del primo comma si applicano, per quanto concerne le indennità, i criteri di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni.



28. Assistenza a non cittadini.

L'autorità consolare può concedere assistenza anche a non cittadini ai sensi del secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .



Capo III

Attribuzioni in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria

29. Amichevole composizione di controversie ed arbitrato.

Il capo dell'ufficio consolare:

a) può adoperarsi, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;


b) può esplicare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel termine perentorio di cinque giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'art. 825, quarto comma, Codice procedura civile.

Le impugnazioni di cui agli artt. 827 e seguenti Codice procedura civile si propongono innanzi al pretore, al Tribunale o alla Corte di appello di Roma secondo che, per la causa decisa, sarebbe stato rispettivamente competente il conciliatore, il pretore o il tribunale;

c) può far parte di Collegi arbitrali e può esplicare le funzioni di arbitro unico a termini della legge locale solo a seguito di autorizzazione del Ministero degli affari esteri o della missione diplomatica.





30. Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze.

L'autorità consolare:

provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti;

riceve le dichiarazioni, anche giurate da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.



31. Interdizione e inabilitazione.

Il capo di ufficio consolare di I categoria trasmette al Pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.

Competente a pronunciarsi sull'interdizione e sull'inabilitazione di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia dell'interdicendo o dell'inabilitando. Ove questi non abbia mai avuto residenza in Italia, è competente il Tribunale di Roma.

Il Tribunale provvede, ai sensi dell'art. 419 Codice civile, all'esame dell'inteidicendo o dell'inabilitando, avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nello espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dalla missione diplomatica o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.

Qualora non sia possibile provvedere all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.




32. Legittimazione.

All'atto della celebrazione del matrimonio l'autorità consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento di cui all'art. 283 Codice civile e per i fini da esso previsti.

L'autorità consolare riceve la domanda di legittimazione per decreto del capo dello Stato di cui agli artt. 284 e 288 Codice civile e la trasmette alla Corte di appello competente. Ove la competenza non possa esser determinata ai sensi dell'art. 288, primo comma, codice civile, è competente la Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia, e competente la Corte di appello di Roma.




33. Adozione.

Competente in materia di adozione quando l'adottante non abbia residenza in Italia è la Corte di appello nel cui distretto l'adottante ha avuto la sua ultima residenza. Se l'adottante non ha mai avuto residenza in Italia, è competente la Corte di appello di Roma.

L'autorità consolare può essere delegata, nella ipotesi prevista dall'art. 311, secondo comma, Codice civile, a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Può anche essere delegata a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'art. 312 Codice civile.




34. Tutela, curatela, assistenza, affiliazione.

Il capo di ufficio consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare.

Il tutore, il produttore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtù dei poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, d'un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, tanto se la sostituzione, venga decisa dall'autorità consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorità nazionale. A tal fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'incapace.

L'accettazione degli uffici di cui al precedente comma è obbligatoria per i cittadini nella circoscrizione, salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione nazionale
 




35. Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Il capo dell'ufficio consolare di I categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione, e quando particolari circostanze ciò consiglino, i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successione, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del pretore e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.



36. Tribunali competenti.

Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorità consolare, nonché per la omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato.

In materia di affiliazione, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza i Italia, dell'affiliato.

Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi, è competente il Tribunale di Roma.


Capo IV

Amministrazione di interessi privati

37. Deposito consolare.

Oltre alle cose che custodisca per ragioni di ufficio, l'autorità consolare, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro ed ogni altra cosa, sulla domanda che ne sia fatta da cittadini o da altri nell'interesse di cittadini. Il deposito ha termine quando siano venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.

L'autorità consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli artt. 1766 e seguenti e 1798 e seguenti Codice civile.

L'autorità consolare non è tenuta ad alcun obbligo di amministrazione dei beni custoditi o depositati. Può tuttavia adottare quei provvedimenti che, nell'interesse degli aventi diritto, si rendano necessari.




38. Vendita di beni depositati o custoditi.

L'autorità consolare può ordinare la vendita delle cose che siano state volontariamente depositate o che siano custodite per ragioni d'ufficio allorché vi sia pericolo di deperimento o sussistano, comunque, ragioni di forza maggiore.





39. Termine del deposito e della custodia.

L'autorità consolare, allorché ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il deposito o la necessità della custodia, ne dà comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o delle altre cose depositate o custodite.

Ove gli aventi diritto non provvedano, senza giusto motivo, al ritiro delle somme di danaro depositate o custodite, l'autorità consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Cassa depositi e prestiti. Per quanto concerne le cose diverse dal danaro, l'autorità consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero, se ritenuto più opportuno, può ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse, alle condizioni e con le modalità di cui al presente comma, alla Cassa depositi e prestiti.

Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed all'intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro, nonché le altre cose, sono custodite presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi diritto, l'autorità consolare si avvale dei poteri di cui al precedente comma.



40. Luogo di restituzione delle cose depositate presso l'autorità consolare.

La restituzione delle cose depositate deve effettuarsi nello stesso luogo di consegna. La restituzione può tuttavia farsi in luogo diverso, qualora ragioni di forza maggiore abbiano imposto il trasferimento delle cose depositate.

La restituzione in luogo diverso, su richiesta del depositante, può farsi solo quando, tenuto conto delle circostanze, ciò sia autorizzato dal Ministero degli affari esteri. Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico del depositante.





41. Attribuzioni in materia di successioni.

L'autorità consolare, quando ne venga a conoscenza, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, estere, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni in cui siano o possano essere chiamati cittadini.

Il capo dell'ufficio consolare può esercitare, limitatamente ai beni ereditari che si trovino nella circoscrizione, anche se relativi a successioni di cittadini o a favore di cittadini non apertesi nella circoscrizione stessa, i poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione attribuiti all'autorità giudiziaria in Italia dalle leggi dello Stato.

L'autorità consolare trasmette alle competenti autorità le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia alla eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Essa trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovino in Italia.


42. Custodia di beni successori.

I beni relativi alle successioni di cui al primo comma del precedente articolo e pervenuti all'autorità consolare, sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto, presso l'ufficio consolare.

Se gli eredi sono in Italia e non vi è opposizione da parte di creditori o di altri aventi diritto, le somme di danaro e gli oggetti preziosi sono trasmessi, ove possibile, al Ministero degli affari esteri.

Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico degli aventi diritto.





43. Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione.

Indipendentemente dall'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da specifiche disposizioni del presente decreto o di altre leggi dello Stato, l'autorità consolare, su richiesta delle parti interessate e, in caso di loro assenza od impedimento, anche di ufficio, può compiere o promuovere atti conservativi, di vigilanza e, eccezionalmente, di amministrazione nell'interesse di cittadini, anche se non residenti nella circoscrizione.

Sempre che non vi siano ragioni di urgenza i funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni, o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'Amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di far uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali. Si applicano ai funzionari consolari i principi di responsabilità che derivano dall'esercizio di una pubblica funzione.

In caso di naufragio di nave nazionale o di sinistro ad aeromobile nazionale avvenuto nella circoscrizione, i poteri di cui al primo comma possono essere esercitati anche nei riguardi di beni appartenenti a non cittadini.




44. Imputazione di spese.

Le spese incontrate dall'autorità consolare nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalle norme di cui al presente capo sono a carico degli interessati. A tal fine può essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.




Capo V

Attribuzioni in materia di navigazione

45. Funzioni e poteri di autorità marittima.

L'autorità consolare esercita le funzioni ed i poteri di autorità marittima attenendosi alla legislazione nazionale.




46. Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della navigazione, poteri disciplinari e giurisdizionali.

L'autorità consolare:

a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;


b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;


c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

L'autorità consolare esercita inoltre la giurisdizione civile in materia di controversie fra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, o loro aventi causa, delle navi mercantili italiane, purché tali controversie concernano lo adempimento degli obblighi connessi all'esercizio della navigazione o comunque discendenti dal contratto di arruolamento. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui al libro II, titolo II, Codice procedura civile.

I poteri di cui al precedente comma possono essere esercitati solo da funzionari consolari appartenenti alle carriere direttive o dai capi degli uffici di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.




47. Autorità di appello.

Competente a giudicare sulle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dall'autorità consolare nell'esercizio dei poteri giurisdizionali ad essa conferiti dall'articolo precedente e il tribunale nella cui circoscrizione è iscritta la nave o il galleggiante. Ove si tratti di nave o galleggiante iscritto nei registri o nelle matricole dell'ufficio consolare, è competente il Tribunale di Roma.

L'appello deve essere proposto entro i termini, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, fissati dall'art. 163-bis, primo comma, 4 e 5 alinea, Codice procedura civile.




48. Assistenza da parte di navi ed aeromobili militari nazionali.

L'autorità consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali, o quando l'assistenza stessa sia necessaria per l'esecuzione di superiori istruzioni. In questo ultimo caso le istruzioni dovranno essere comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.

Qualora il comandante non ritenga di poter aderire alla richiesta egli deve indicare per iscritto all'autorità consolare i motivi del rifiuto.




Capo VI

Attribuzioni di carattere amministrativo



49. Certificati, legalizzazioni, vidimazioni.

L'autorità consolare:

rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;

rilascia e vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;

rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati;

legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali, e quelli rilasciati o autenticati dalle autorità italiane previo accertamento che l'atto è stato legalizzato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;

può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;

può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.
50. Attestazione di condizione economica.

Quando la legislazione nazionale prescriva, una dichiarazione del sindaco o dell'ufficio distrettuale delle imposte o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la dichiarazione può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da una attestazione motivata dell'autorità consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza. La attestazione può venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.



51. Attestazione di buona condotta.

Quando la legislazione nazionale prescriva una attestazione di buona condotta, questa è rilasciata, per la parte di sua competenza e per quanto ad essa risulti, dall'autorità consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.



52. Attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'autorità consolare informa le competenti autorità nazionali di tutti i reati che giungano a sua conoscenza e che possano interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.

Cura che venga assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle che ad essa siano consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili Italia; per reati commessi a bordo.


53. Operazioni di leva.

L'autorità consolare, attenendosi alla legislazione nazionale, compie le operazioni di leva ed esplica ogni altra attività in materia di servizio militare relativamente alle persone che risiedano nella circoscrizione.




54. Attribuzioni in materia scolastica.

La autorità consolare di I categoria, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni ed i poteri che competono al provveditore agli studi.



55. Attribuzioni in materia elettorale.

La autorità consolare ha le attribuzioni in materia elettorale conferitele dalla legislazione nazionale, in quanto compatibili con le situazioni locali.




Capo VII

Disposizioni comuni

56. Diritti consolari.

I diritti consolari sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella, vistata dal Ministro per gli affari esteri e dai Ministri per il tesoro e per le finanze
 


57. Valuta di riscossione.

I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.

Ove sussistano particolari ragioni, il Ministro per gli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.




58. Atti rilasciati gratuitamente.

Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'autorità consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:

a) da cittadini indigenti;


b) da indigenti non cittadini ai fini del transito per l'Italia e qualora gli atti stessi siano necessari per procedure da svolgersi in Italia;


c) da cittadini che prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal loro primo espatrio;


d) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, per fini di previdenza ed assistenza sociale;


e) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero;


f) da personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.




59. Adeguamento di voci della tariffa.

I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con II Ministro per il tesoro.

Il Ministro per gli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un più diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari.

Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.



60. Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione.

Le firme apposte dall'autorità consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.


61. Inapplicabilità di norme nazionali.

Ove nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al presente decreto una norma nazionale non risulti applicabile, l'autorità consolare ne motiva l'inapplicabilità e si conforma ai principi risultanti dall'art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.



62. Esercizio di funzioni e poteri attribuiti a magistrati.

Le norme relative ai doveri ed alle prerogative della autorità giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitino funzioni e poteri ad essa attribuiti, in Italia, dalla legislazione nazionale.


63. Poteri in circostanze eccezionali.

In circostanze eccezionali l'autorità consolare, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa nei casi di emergenza, può adottare tutte quelle misure che siano necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.

64. Definitività dei provvedimenti consolari.

Ove non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità consolare sono considerati definitivi.

TITOLO III

Norme di esecuzione

Capo I

Disposizione introduttiva

65. Natura delle disposizioni del presente titolo.

Ove non venga diversamente disposto da norme regolamentari di esecuzione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.

Capo II

Disposizioni comuni

66. Corrispondenza delle autorità consolari.

Le autorità consolari corrispondono direttamente con le altre autorità dello Stato, per quanto riguarda le materie di loro competenza.




67. Schedario dei cittadini.

Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.

La iscrizione nello schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.

Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.





68. Schedario firme autorità locali.

Ai fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituito e mantenuto aggiornato, per quanto possibile, uno schedario degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.

Quando la firma sia compresa nello schedario, l'autorità consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione. In caso contrario fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.





69. Registri dell'ufficio consolare.

Presso gli uffici consolari, oltre quelli richiesti dalle disposizioni contabili, sono tenuti i seguenti registri, in rapporto alle funzioni da essi effettivamente esplicate:

1) [degli atti di nascita] (1);

2) [delle pubblicazioni di matrimonio] (1);

3) [degli atti di matrimonio] (1);

4) [degli atti di cittadinanza] (1);

5) [degli atti di morte] (1);

6) di annotazione delle copie degli atti di stato civile rimessi dalle autorità locali e dai privati;

7) dei passaporti;

8) delle operazioni di leva;

9) del protocollo in arrivo e in partenza.

Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.

I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità delle disposizioni generali e di quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In loro assenza o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.

Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.


(1) abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a far data dall'entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 dello stesso decreto.



70. Albo consolare.

Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.

71. Atti di delega.

Le deleghe di cui allo art. 4 sono fatte con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare.

La delega in materia di stato civile è redatta in triplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri ed il terzo è trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Roma.


72. Ricorsi alle autorità in Italia.

Il ricorso avverso provvedimenti dell'autorità consolare può essere presentato dall'interessato alla stessa autorità consolare, la quale provvede al suo inoltro. La presentazione all'autorità consolare vale, a tutti gli effetti, come presentazione all'autorità destinataria del ricorso.

Le decisioni sui ricorsi sono comunicate agli interessati, se residenti o domiciliati all'estero, tramite l'autorità consolare competente. I termini per eventuali ulteriori ricorsi decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.



73. Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali.

L'autorità consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal Codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato.

In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi alla autorità competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma.


74. Trasmissione per telefono o per telegrafo.

In caso di urgenza, l'autorità consolare può trasmettere al Ministero degli affari esteri, per telefono o per telegrafo, con indicazione del destinatario finale, il contenuto degli atti o documenti da essa ricevuti, nel testo integrale o per riassunto. Il Ministero degli affari esteri ritrasmette la comunicazione al destinatario con il mezzo più celere. La comunicazione deve essere seguita da quella nelle forme ordinarie.




 
75. Rimessione ad altro ufficio consolare.

Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il Ministero degli affari esteri.




76. Redazione verbali.

I processi verbali, richiesti dal presente decreto o da altre leggi dello Stato, sono redatti da un impiegato dell'ufficio.




Capo III

Disposizioni particolari

77. Attribuzioni in materia di cittadinanza.

L'autorità consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte di cittadini residenti nella circoscrizione e di tutti gli altri atti o fatti che possano influire sul loro stato di cittadinanza, ai fini delle conseguenti annotazioni.



78. Elementi di prova per l'accertamento dello stato di cittadinanza.

Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare può esperire le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.
 




79. Documento di viaggio.

Il documento di viaggio è costituito da un foglio intestato dell'ufficio che lo rilascia sul quale è applicata una fotografia del titolare timbrata a secco. Esso contiene ogni possibile dato utile per l'identificazione del titolare ed è limitato al solo viaggio di rientro in patria. Da esso deve risultare lo speciale motivo che ne ha giustificato il rilascio.

Il documento di viaggio può essere concesso:

a) a cittadini che rimpatrino per indigenza;


b) a cittadini che rimpatrino in stato di detenzione;


c) in tutti gli altri casi che ciò consiglino a giudizio dell'autorità consolare.

Nella ipotesi di cui alla lettera c), l'autorità consolare dà notizia al Ministero degli affari esteri del documento di viaggio da essa rilasciato.


 




80. Norme comuni a sussidi, erogazioni in danaro e rimpatri.

Sempre che non vi siano ragioni di urgenza, l'autorità consolare deve chiedere al Ministero degli affari esteri preventiva autorizzazione per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 23, 24 e 28. Tale richiesta di autorizzazione è necessaria solo se l'ammontare delle somme sia superiore ad una cifra che il Ministro per gli affari esteri stabilisce periodicamente con proprio decreto.




 

81. Attribuzioni in materia di emigrazione.

L'autorità consolare provvede alla raccolta di tutti i possibili dati relativi alla occupazione e disoccupazione dei lavoratori italiani nella circoscrizione e promuove, compatibilmente con le situazioni di diritto e di fatto locali, ogni opportuna iniziativa diretta al fine di ottenerne il miglioramento delle condizioni di vita, particolarmente per quanto riguarda il collocamento e l'assistenza nelle controversie di lavoro.




 

82. Esecuzione di rogatorie.

Della data e del luogo fissati dall'autorità consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti.

Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione devono essere indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a venti giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, la autorità consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, né l'interessato alleghi sufficiente giustificazione, l'autorità consolare restituisce gli atti all'autorità rogante, specificandone le ragioni.

Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.


83. Luogo di compimento degli atti istruttori.

Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, ove non sia altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.



84. Consulenti e difensori.

Quando la legislazione nazionale preveda la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in base alle leggi locali.


85. Custodia di somme di danaro e di altre cose.

Le somme di danaro e le altre cose depositate, o comunque pervenute all'autorità consolare, sono custodite nella forma ritenuta più sicura e, se la loro natura lo consente, sono chiuse e suggellate in involucri i quali portano esteriormente una annotazione indicante il numero del deposito, il nome del depositante, ed anche, secondo i casi, l'ammontare della somma o la natura delle cose depositate.



86. Verbali dei depositi consolari.

Ogni deposito presso le autorità consolari, o ritiro di esso, deve essere accertato mediante processo verbale, nel quale sono indicate le somme di danaro o le altre cose depositate o ritirate, la provenienza e la causa del deposito stesso.

Copia del processo verbale è inviata al Ministero degli affari esteri.




 
87. Dichiarazione di deperibilità.

La dichiarazione di deperibilità, quale presupposto della vendita di beni depositati o custoditi presso lo ufficio consolare, deve risultare da rapporto di perito o di periti, scelti preferibilmente fra quelli giudiziari locali.



88. Vendita di beni.

Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere sia a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizzi o proceda alla vendita di beni, la vendita stessa è effettuata con le opportune cautele, tenuto anche conto della legislazione locale.



89. Preventivo deposito per copertura di spese.

L'autorità consolare può chiedere preventivo deposito per la copertura delle spese di cui all'art. 44.



90. Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio.

In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, l'autorità consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali. L'autorità consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante, e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.




 91. Esecuzione diretta delle notificazioni.

Le notificazioni cui l'autorità consolare provveda direttamente sono eseguite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.



Capo IV

Diritti consolari

92. Tasso di ragguaglio.

Il tasso di ragguaglio tra la valuta italiana e quella locale è fissato con decreto consolare.

Il decreto consolare è emesso, all'inizio di ciascun trimestre, dal capo dell'ufficio consolare. Esso è valido anche per tutti gli uffici dipendenti e ad essi è trasmesso in copia.




93. Modalità di fissazione del tasso di ragguaglio.

Il decreto consolare stabilisce il rapporto di ragguaglio sulla base della media dei cambi ufficiali del trimestre precedente. Ove sussistano cambi plurimi o, comunque, se la situazione locale lo richieda, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso di ragguaglio.

Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di ragguaglio secondo i criteri stabiliti al primo comma venga a tradursi in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto alle retribuzioni locali, il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, può autorizzare il capo dell'ufficio consolare ad adottare un diverso e più favorevole tasso di ragguaglio.

Al fine della fissazione del tasso di ragguaglio, ove non sussistano quotazioni ufficiali dirette fra la valuta italiana e quella locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, determina la valuta estera di riferimento.

Qualora durante il trimestre si verifichino oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso di ragguaglio superiori al 10%, il capo dell'ufficio consolare emana nuovo decreto di ragguaglio.

Copia del decreto consolare è affisso nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.





94. Percezione dei diritti consolari.

La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o mediante timbratura meccanica. Le marche devono essere applicate sull'atto, annullate e numerate a cura dell'ufficio.

Il Ministro per gli affari esteri può, in via eccezionale e quando sussistano speciali ragioni, stabilire con propri decreti particolari modalità di percezione dei diritti stessi.

L'autorità consolare può chiedere preventivo deposito per la copertura dei diritti dovuti.

L'autorità consolare, ove sia in dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.

Ove non si sia potuto provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.





TITOLO IV

Norme finali

95. Norme non abrogate.

Restano in vigore le disposizioni che non siano incompatibili col presente decreto.




96. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione.


Tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari ( la nuova tabella è allegata alla L. 2 maggio 1983, n. 185)