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La Legge 101/2015 di approvazione della Convenzione de L'Aja sulla responsabilità genitoriale e protezione dei minori, con il testo della Convenzione

LEGGE 18 giugno 2015 n.101 (in Gazz. Uff., 9 luglio 2015, n. 157). - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:


TESTO DELLA LEGGE [Parte 1 di 2]

ARTICOLO N.1
Autorizzazione alla ratifica

Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».


ARTICOLO N.2
Ordine di esecuzione

Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.


ARTICOLO N.3
Autorita' centrale italiana

Art. 3
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.


ARTICOLO N.4
Clausola di invarianza finanziaria

Art. 4
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


ARTICOLO N.5
Entrata in vigore

Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


TESTO DELLA CONVENZIONE [Parte 2 di 2]
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO N.1

Articolo 1
1. La presente convenzione ha come fine:
a) di determinare lo Stato le cui autorita' sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorita' nell'esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilita' genitoriale;
d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e) di stabilire fra le autorita' degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Ai fini della convenzione, l'espressione "responsabilita' genitoriale" comprende la potesta' genitoriale o ogni altro rapporto di potesta' analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.


ARTICOLO N.2

Articolo 2
La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell'eta' di 18 anni.


ARTICOLO N.3

Articolo 3
Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su:
a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilita' genitoriale, nonche' sulla sua delega;
b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonche' il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
f) la supervisione da parte delle autorita' pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;
g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.


ARTICOLO N.4

Articolo 4
Sono esclusi dall'ambito della convenzione:
a) l'accertamento e la contestazione della filiazione;
b) la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonche' l'annullamento e la revoca dell'adozione;
c) il cognome e nome del minore;
d) l'emancipazione;
e) gli obblighi agli alimenti;
f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
g) la previdenza sociale;
h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanita';
i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori;
j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.


CAPITOLO II
COMPETENZA

ARTICOLO N.5

Articolo 5
1. Le autorita', sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorita' dello Stato della nuova residenza


ARTICOLO N.6

Articolo 6
1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorita' dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5.
2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.


ARTICOLO N.7

Articolo 7
In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorita' dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:
a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Il trasferimento o il mancato ritorno del minore e' considerato illecito:
a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) puo' in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
3. Finche' le autorita' citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorita' dello Stato contraente in cui il minore e' stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'art. 11.


ARTICOLO N.8

Articolo 8
1. In via eccezionale, l'autorita' dello Stato contraente competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che l'autorita' di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, puo':
- o richiedere a quell'autorita', direttamente o tramite l'Autorita' centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterra' necessarie, - o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorita' dell'altro Stato.
2. Gli Stati contraenti una cui autorita' puo' essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:
a) uno Stato di cui il minore sia cittadino,
b) uno Stato in cui si trovino i beni del minore,
c) uno Stato una cui autorita' sia stata chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio,
d) uno Stato coi quale il minore presenti uno stretto legame.
3. Le autorita' interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
4. L'autorita' richiesta o adita alle condizioni previste al primo paragrafo potra' accettare la competenza, in nome e per conto dell'autorita' competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che cio' corrisponda all'interesse superiore dei minore.


ARTICOLO N.9

Articolo 9
1. Le autorita' degli Stati contraenti di cui all'art. 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, possono:
- o richiedere all'autorita' competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l'Autorita' centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie, - o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore.
2. Le autorita' interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
3. L'autorita' all'origine della domanda puo' esercitare la competenza in nome e per conto dell'autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorita' avra' accettato la domanda.


ARTICOLO N.10

Articolo 10
1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorita' di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore, a) qualora, all'inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilita' genitoriale nei confronti del minore, e b) qualora la competenza di queste autorita' ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonche' da ogni altra persona che abbia la responsabilita' genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme all'interesse superiore del minore.
2. La competenza di cui al paragrafo primo ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l'istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.


ARTICOLO N.11

Articolo 11
1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorita' di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.


ARTICOLO N.12

Articolo 12
1. Fatto salvo l'art. 7, le autorita' di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale ristretta a quello Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle gia' adottate dalle autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorita' competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.


ARTICOLO N.13

Articolo 13
1. Le autorita' di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorita' di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame.
2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorita' alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.


ARTICOLO N.14

Articolo 14
Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoche' le autorita' competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.


CAPITOLO III
LEGGE APPLICABILE

ARTICOLO N.15

Articolo 15
1. Nell'esercizio della. competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorita' degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui e' sopravvenuto il cambio e' la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.


ARTICOLO N.16

Articolo 16
1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilita' genitoriale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilita' genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, e' regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore.
3. La responsabilita' genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilita' genitoriale ad una persona cui tale responsabilita' non fosse gia' stata attribuita e' regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.


ARTICOLO N.17

Articolo 17
L'esercizio della responsabilita' genitoriale e' regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, e' regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.


ARTICOLO N.18

Articolo 18
La responsabilita' genitoriale prevista all'art. 16 potra' essere revocata o le sue condizioni di esercizio modificate da misure adottate in applicazione della convenzione.


ARTICOLO N.19

Articolo 19
1. Non puo' essere contestata la validita' di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualita' di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto e' stato concluso ne' puo' essere invocata la responsabilita' del terzo per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualita' di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilita' genitoriale era regolata da tale legge.
2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.


ARTICOLO N.20

Articolo 20
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano e' quella di uno Stato non contraente.


ARTICOLO N.21

Articolo 21
1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.
2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell'art. 16 e' quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, e' applicabile la legge di quest'altro Stato. Se la legge di quest'altro Stato non contraente non e' riconosciuta applicabile, la legge applicabile e' quella designata dall'art. 16.


ARTICOLO N.22

Articolo 22
La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo puo' non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.


CAPITOLO IV
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

ARTICOLO N.23

Articolo 23
1. Le misure adottate dalle autorita' di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento puo' essere negato:
a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorita' la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;
b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilita' di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilita' genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilita' di essere sentita;
d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore;
e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
f) qualora la procedura di cui all'art. 33 non sia stata rispettata.


ARTICOLO N.24

Articolo 24
Senza pregiudizio dell'art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata puo' chiedere alle autorita' competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura e' regolata dalla legge dello Stato richiesto.


ARTICOLO N.25

Articolo 25
L'autorita' dello Stato richiesto e' vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorita' dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.


ARTICOLO N.26

Articolo 26
1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'art. 23, paragrafo 2.


ARTICOLO N.27

Articolo 27
Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorita' dello Stato richiesto non procedera' ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.


ARTICOLO N.28

Articolo 28
Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorita'. L'esecuzione delle misure avviene confoiniemente alla legge dallo Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.


CAPITOLO V
COOPERAZIONE

ARTICOLO N.29

Articolo 29
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unita' territoriali autonome e' libero di designare piu' di un'Autorita' centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facolta' designa l'Autorita' centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verra' poi trasmessa all'Autorita' centrale competente all'interno dello Stato.


ARTICOLO N.30

Articolo 30
1. Le Autorita' centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorita' competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione.
2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.


ARTICOLO N.31

Articolo 31
L'Autorita' centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorita' pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:
a) agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;
b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalita' analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione;
c) aiutare, su richiesta di un'autorita' competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.


ARTICOLO N.32

Articolo 32
Su richiesta motivata dell'Autorita' centrale o di un'altra autorita' competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorita' centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova puo', o direttamente o tramite autorita' pubbliche o altri enti,
a) fornire un rapporto sulla situazione del minore;
b) chiedere all'autorita' competente del suo Stato di esaminare l'opportunita' di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.


ARTICOLO N.33

Articolo 33
1. Quando l'autorita' competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l'Autorita' centrale o un'altra autorita' competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l'assistenza puo' essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorita' centrale o un'altra autorita' competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.


ARTICOLO N.34

Articolo 34
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorita' competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorita' di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.
2. Ogni Stato contraente puo' dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorita' centrale.


ARTICOLO N.35

Articolo 35
1. Le autorita' competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorita' di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonche' del diritto di mantenere regolari contatti diretti.
2. Le autorita' di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale possono, su richiesta di un genitore risiedente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull'idoneita' di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi, l'autorita' competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali informazioni, prove o conclusioni.
3. Un'autorita' competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 puo' sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorita' dello Stato della precedente residenza abituale.
4. Questo articolo non impedisce ad un'autorita' competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2.


ARTICOLO N.36

Articolo 36
Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorita' competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorita' di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.


ARTICOLO N.37

Articolo 37
Un'autorita' non puo' chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se ritiene che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la liberta' o la vita di un membro della sua famiglia.


ARTICOLO N.38

Articolo 38
1. Ferma restando la possibilita' di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorita' centrali e le altre autorita' pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.
2. Uno Stato contraente puo' concludere accordi con uno o piu' Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.


ARTICOLO N.39

Articolo 39
Ogni Stato contraente puo' concludere, con uno o piu' Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.


CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO N.40

Articolo 40
1. Le autorita' dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione possono rilasciare al detentore della responsabilita' genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualita' e i poteri che le sono conferiti.
2. La qualita' e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorita' competenti a rilasciare il certificato.


ARTICOLO N.41

Articolo 41
I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.


ARTICOLO N.42

Articolo 42
Le autorita' cui vengano trasmesse delle informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.


ARTICOLO N.43

Articolo 43
I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalita'.


ARTICOLO N.44

Articolo 44
Ogni Stato contraente puo' designare le autorita' alle quali devono essere inviate le domande previste agli articoli 8, 9 e 33.


ARTICOLO N.45

Articolo 45
1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato.
2. La dichiarazione di cui all'art. 34, paragrafo 2, e' fatta al depositario della convenzione.


ARTICOLO N.46

Articolo 46
Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative differenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non e' tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente questi diversi ordinamenti o normative.


ARTICOLO N.47

Articolo 47
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unita' territoriali vengano applicati due o piu' ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni regolamentate dalla presente convenzione:
1) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato riguarda la residenza abituale in un'unita' territoriale;
2) ogni riferimento alla presenza del minore in quello Stato riguarda la presenza del minore in un'unita' territoriale;
3) ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in quello Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un'unita' territoriale;
4) ogni riferimento allo Stato di cui il minore possegga la nazionalita' riguarda l'unita' territoriale designata dalla legge di quello Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unita' territoriale con la quale il minore presenti il legame piu' stretto;
5) ogni riferimento allo Stato le cui autorita' siano investite di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore o di annullamento del matrimonio riguarda l'unita' territoriale le cui autorita' siano investite di tale istanza;
6) ogni riferimento allo Stato col quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l'unita' territoriale con la quale il minore presenti tale legame;
7) ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l'unita' territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto;
8) ogni riferimento agli enti o alle autorita' di tale Stato diversi dalle Autorita' centrali riguarda gli enti o le autorita' abilitati ad agire nell'unita' territoriale interessata;
9) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorita' dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l'autorita' dell'unita' territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
10) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorita' dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l'autorita' dell'unita' territoriale in cui si invochi il riconoscimento o l'esecuzione.


ARTICOLO N.48

Articolo 48
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piu' unita' territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l'unita' territoriale la cui legge e' applicabile, si applica la legge di quell'unita';
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unita' territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'art. 47.


ARTICOLO N.49

Articolo 49
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piu' ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame piu' stretto.


ARTICOLO N.50

Articolo 50
La presente convenzione non interferisce con la convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni.
Niente impedisce, tuttavia, che siano invocate disposizioni della presente convenzione per ottenere il rientro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente o per organizzare un diritto di visita.


ARTICOLO N.51

Articolo 51
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L'Aja il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata.


ARTICOLO N.52

Articolo 52
1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La presente convenzione non interferisce sulla possibilita' per uno o piu' Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o piu' Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell'ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.


ARTICOLO N.53

Articolo 53
1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l'entrata in vigore della convenzione in quello Stato.
2. La convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.


ARTICOLO N.54

Articolo 54
1. Ogni comunicazione all'Autorita' centrale o ad ogni altra autorita' di uno Stato contraente e' inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente puo', esprimendo la riserva di cui all'art. 60, opporsi all'uso o del francese o dell'inglese.


ARTICOLO N.55

Articolo 55
1. Uno Stato contraente puo', conformemente all'art. 60:
a) riservarsi la competenza delle sue autorita' ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
b) riservarsi di non riconoscere una responsabilita' genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorita' riguardo a tali beni.
2. La riserva puo' essere ristretta ad alcune categorie di beni.


ARTICOLO N.56

Articolo 56
Il Segretario generale della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della convenzione.


ARTICOLO N.57

Articolo 57
1. La convenzione e' aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua Diciottesima sessione.
2. La convenzione e' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.


CAPITOLO VII
CLAUSOLE FINALI

ARTICOLO N.58

Articolo 58
1. Ogni altro Stato puo' aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il depositario.
3. L'adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista all'art. 63, lettera b). Una tale obiezione puo' essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.


ARTICOLO N.59

Articolo 59
1. Uno Stato che comprenda due o piu' unita' territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente convenzione puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la convenzione si applichera' a tutte le sue unita' territoriali o solo ad una o a piu' di esse, e puo' modificare in ogni momento questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unita' territoriali alle quali si applica la convenzione.
3. Se uno Stato non fa dichiarazioni ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di quello Stato.


ARTICOLO N.60

Articolo 60
l. Ogni Stato puo', al piu' tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'art. 59, esprimere una o entrambe le riserve previste agli articoli 54, paragrafo 2, e 55. Non e' ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato puo', in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro e' notificato al depositario.
3. L'effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.


ARTICOLO N.61

Articolo 61
1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'art. 57.
2. Successivamente, la convenzione entra in vigore:
a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'art. 58, paragrafo 3;
c) per le unita' territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente all'art. 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi data della notifica di cui a tale articolo.


ARTICOLO N.62

Articolo 62
1. Ogni Stato Parte della convenzione puo' denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia puo' limitarsi ad alcune unita' territoriali alle quali si applica la convenzione.
2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Ove nella notifica sia specificato un periodo piu' lungo per l'entrata in vigore della denuncia, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo in questione.


ARTICOLO N.63

Articolo 63
II depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nonche' agli Stati che abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell'art. 58:
a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'art. 57;
b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 58;
c) la data in cui la convenzione entrera' in vigore in conformita' delle disposizioni dell'art. 61;
d) le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59;
e) gli accordi di cui all'art. 39;
f) le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2, e 55 e il ritiro delle riserve di cui all'art. 60, paragrafo 2;
g) le denunce di cui all'art. 62.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a L'Aja, il diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sara' depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sara' consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in occasione della Diciottesima sessione.
Firme omissis

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