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Sentenza Corte di Giustizia CE n.138-2013 - ricongiungimento familiare - non si può subordinare alla conoscenza della lingua dello Stato ospitante

Corte di giustizia dell’Unione europea
Sentenza nella causa C-138/13
N.D. / Bundesrepublik Deutschland

Il requisito di conoscenza elementare del tedesco cui la Germania subordina il
rilascio di un visto ai fini del ricongiungimento di coniugi di cittadini turchi residenti
legalmente sul suo territorio è in contrasto con il diritto dell’Unione

 

(Vedi il testo della  sentenza)

Con la sentenza del 10 luglio 2014 (causa C-138/13), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea qualunque norma che imponga la conoscenza della lingua nazionale ai fini del ricongiungimento familiare, anche dinanzi ad interessi generali e superiori di integrazione e lotta al fenomeno dei matrimoni forzati.
Ciò è stato deciso dalla Corte a seguito del ricorso da parte di una cittadina turca contro il governo tedesco, la cui legislazione subordina il rilascio del visto per ricongiungimento familiare ai coniugi di cittadini turchi residenti legalmente sul territorio tedesco alla conoscenza della lingua tedesca.
La ricorrente nel procedimento C-138/13 è una cittadina turca nata in Turchia nel 1970 e residente in tale paese, la quale ha richiesto il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare con il coniuge, nato nel 1964, anch’egli cittadino turco, che vive in Germania dal 1998.
Dal 2002, il marito della ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo, divenuto in seguito a tempo indeterminato.
Il 18 gennaio 2011 la ricorrente chiese all’ambasciata tedesca di Ankara (Turchia) il rilascio per se stessa e, inizialmente, per due dei suoi figli, di un visto per ricongiungimento familiare di coniugi e figli. A tal fine, essa allegava, un attestato di lingua di livello A1 che ella avrebbe sostenuto il 28 settembre 2010 e superato con voto «sufficiente».
Secondo l’ambasciata tedesca, la ricorrente nel procedimento principale è però analfabeta. Essa avrebbe superato l’esame indicando a caso le risposte di un questionario a scelta multipla e avrebbe imparato a memoria e riprodotto le tre frasi tipo.
Con decisione del 23 marzo 2011, la medesima ambasciata ha respinto la richiesta della ricorrente per mancata prova della conoscenza della lingua tedesca.
Anche a seguito di una domanda di riesame («Remonstration») proposta dalla cittadina turca, l’ambasciata tedesca ad Ankara, il 24 gennaio 2012 ha respinto anche tale domanda con il motivo che la ricorrente nel procedimento principale non disponeva delle conoscenze linguistiche necessarie in quanto analfabeta.
La ricorrente, ritenendo di possedere le conoscenze linguistiche necessarie ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo di Berlino un ricorso avverso la decisione del 24 gennaio 2012.
A sua volta, Il Tribunale amministrativo di Berlino ha chiesto alla Corte di giustizia se il requisito linguistico imposto dalla Germania dal 2007 sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'Accordo di associazione con la Turchia, che vieta l'introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento.
La Seconda Sezione della Corte UE nei giorni scorsi ha dunque dichiarato che l’accordo associativo tra l'allora CEE e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore, dev’essere interpretato nel senso che la clausola di standstill enunciata in tale disposizione (ovvero una clausola presente in alcuni trattati internazionali che comporta per gli Stati un obbligo di non facere in attesa dell’applicazione dell’accordo o della stipula di convenzioni particolari da esso previste), “osta a una misura di diritto interno che impone ai coniugi di cittadini turchi residenti in detto Stato membro, che intendono fare ingresso nel territorio di tale Stato per ricongiungimento familiare, la condizione di provare previamente l’acquisizione di conoscenze elementari della lingua ufficiale di tale Stato membro”.
Sebbene, dunque, le intenzioni e le politiche del governo tedesco, volte a contrastare i matrimoni forzati e a favorire invece l'integrazione dello straniero, possano rappresentare motivi imperativi di interesse generale, la legislazione tedesca in materia non tiene conto delle singole circostanze vissute dallo straniero, dal momento che la mancata prova della conoscenza linguistica sufficienti determina automaticamente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare.
Per i giudici, dunque, tale clausola limita il ricongiungimento familiare, costituendo pertanto una restrizione alla libertà di stabilimento e una violazione del diritto all'unità familiare, prevista – tra l'altro - anche dal Testo Unico italiano sull'immigrazione, in applicazione delle direttive europee.

vedi il testo della sentenza

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