REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale xxxxx del 2010, proposto da:
yy, rappresentata e difesa dall'avv. L.N. con domicilio eletto
presso il suo studio in Milano,
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - , rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in
Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del prot.xxyy in data 7.7.2010, mai
notificato alla ricorrente e di cui questa ha avuto conoscenza solamente
nell'agosto 2010, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecco - Sportello
Unico per l'Immigrazione ha rigettato la domanda di emersione presentata ai
sensi dell'art.1 ter L. 102 del 3 agosto 2009 dal proprio datore di lavoro
domesticoi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il dott. Ugo De
Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugnava l’archiviazione della sua domanda di emersione ex D.L.
78\2009 motivata sulla base della mancata presenza di entrambi le parti del
rapporto di lavoro alla convocazione in Prefettura per perfezionare la
procedura.
In particolare era il datore di lavoro che non si era presentata poiché dopo
aver presentato l’istanza di regolarizzazione aveva licenziato la ricorrente
nel dicembre del 2009.
Il ricorso presenta un unico motivo che, dopo aver ricostruito le finalità
della sanatoria ed averne evidenziato le condizioni, sottolineava come l’
archiviazione era prevista dal comma settimo dell’art. 1 ter D.L. 78\09 in caso
di mancata presentazione senza giustificato motivo di entrambe le parti.
Diversamente il perfezionamento della regolarizzazione sarebbe soggetto al
mero arbitrio del datore di lavoro che potrebbe vanificare la domanda da lui
stesso presentata, disertando l’appuntamento in Prefettura.
Una diversa interpretazione solleverebbe seri problemi di legittimità
costituzionale.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del
ricorso.
Il ricorso è fondato.
L’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti
positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in
essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto
alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del
2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter
D.L. 78\09.
Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può
essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più
interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di
presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe
essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il
rapporto di lavoro.
In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto
dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il
difetto di interesse di entrambe le parti.
Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di
regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore
extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22,
comma 11, T.U.Imm.
Il provvedimento impugnato va, pertanto annullato, affinché l’amministrazione
approfondisca a livello istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro
per poi determinarsi in senso positivo o negativo rispetto alla sanatoria a
seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui
la stessa è subordinata.
Vista la particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010
con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)