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emersione dal lavoro irregolare sentenza TAR

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale xxxxx del 2010, proposto da:

yy, rappresentata e difesa dall'avv. L.N. con domicilio eletto

presso il suo studio in Milano,

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - , rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in

Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento del prot.xxyy  in data 7.7.2010, mai

notificato alla ricorrente e di cui questa ha avuto conoscenza solamente

nell'agosto 2010, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecco - Sportello

Unico per l'Immigrazione ha rigettato la domanda di emersione presentata ai

sensi dell'art.1 ter L. 102 del 3 agosto 2009 dal proprio datore di lavoro

domesticoi;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il dott. Ugo De

Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugnava l’archiviazione della sua domanda di emersione ex D.L.

78\2009 motivata sulla base della mancata presenza di entrambi le parti del

rapporto di lavoro alla convocazione in Prefettura per perfezionare la

procedura.

In particolare era il datore di lavoro che non si era presentata poiché dopo

aver presentato l’istanza di regolarizzazione aveva licenziato la ricorrente

nel dicembre del 2009.

Il ricorso presenta un unico motivo che, dopo aver ricostruito le finalità

della sanatoria ed averne evidenziato le condizioni, sottolineava come l’

archiviazione era prevista dal comma settimo dell’art. 1 ter D.L. 78\09 in caso

di mancata presentazione senza giustificato motivo di entrambe le parti.

Diversamente il perfezionamento della regolarizzazione sarebbe soggetto al

mero arbitrio del datore di lavoro che potrebbe vanificare la domanda da lui

stesso presentata, disertando l’appuntamento in Prefettura.

Una diversa interpretazione solleverebbe seri problemi di legittimità

costituzionale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del

ricorso.

Il ricorso è fondato.

L’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti

positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in

essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto

alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del

2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter

D.L. 78\09.

Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può

essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più

interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di

presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe

essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il

rapporto di lavoro.

In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto

dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il

difetto di interesse di entrambe le parti.

Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di

regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore

extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22,

comma 11, T.U.Imm.

Il provvedimento impugnato va, pertanto annullato, affinché l’amministrazione

approfondisca a livello istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro

per poi determinarsi in senso positivo o negativo rispetto alla sanatoria a

seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui

la stessa è subordinata.

Vista la particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010

con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE             IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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