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Limiti di reddito relativamente alla richiesta di cittadinanza italiana e parametri di riferimento.

Limiti di reddito relativamente alla richiesta di cittadinanza italiana e parametri di riferimento.

Secondo la più recente normativa e giurisprudenza, nel richiedere la cittadinanza italiana il cittadino straniero è tenuto a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonchè il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.

 

I parametri di riferimento per la partecipazione alla spesa sanitaria, sono stati indicati una prima volta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 . - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che così ha provveduto all'art. 2 comma 15:

COMMA 15.

"15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonchè i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonchè i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico".

Successivamente, il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8) di tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate.

Pertanto il provvedimento di cui all'art. 2 comma 15 della legge 549 del 1995 deve intendersi soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di partecipazione ed esenzione a far data dal 1° maggio 1998.

Dal 1 maggio 1998 pertanto vale il D.Lg.29 aprile 1998 art. 8: Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

(Vedi qui il Decreto Legislativo 124 del 1998)

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