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Leggi corollario su accordo di integrazione

Leggi e circolari corollario all'accordo di integrazione

L'accordo di integrazione è regolamentato dal D.P.R.  14 settembre 2011 n.179 - (Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del DL. 286 del 1998 T.U.stranieri)

In questo articolo trovate la normativa di riferimento del Regolamento sull'accordo di integrazione

1) Circolare Ministero dell'Interno - 02/03/2012, n.1542 

2) Circolare Ministero dell'Interno - 06/11/2012, n.6831

3) Circolare Ministero dell'Interno - 04/04/2014, n.2460

4) art. 4 bis D.L. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)Testo unico immigrazione) 

5) articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 632 (FINANZIARIA 2007)

6) Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 luglio 2013, n. 988.

7) art. 2 Legge - 04/05/1983, n.184 Diritto del minore ad una famiglia.) art. 2 Legge - 04/05/1983, n.184 Diritto del minore ad una famiglia.

8) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004 n.242 . - Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

1) Circolare Ministero dell'Interno - 02/03/2012, n.1542 

Linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 - Accordo di integrazione.

ARTICOLO UNICO

Ministro dell'Interno
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione

Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il "regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179.
Con tale disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornanti con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato, gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana e da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale, impegna il rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nella reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
Negli Stati europei in cui è stato introdotto l'accordo in questione questo si configura come una sostanziale strumento di integrazione assumendo la fattispecie di contratto a prestazioni corrispettive: lo straniero assume l'obbligo di integrarsi nello stato in cui dimora, attraverso la conoscenza della lingua nazionale, dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e con la frequenza di corsi di formazione ed altro, mentre lo Stato assume l'obbligo di fornire a titolo gratuito o a condizioni particolarmente agevolate i corsi di formazione linguistica e culturale e servizi di orientamento.
L'accordo nel nostro Paese all'obiettivo primario di concorrere all'integrazione, intesa come processo dinamico e bilaterale per promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto anche dei valori sanciti dalla Costituzione italiana.
Con la sottoscrizione dell'Accordo, lo straniero, che farà ingresso della rivolta nel territorio nazionale per rimanervi almeno un anno, si impegna al raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione e, nello stesso tempo lo Stato assume l'impegno di sostenere il suo processo di integrazione attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in accordo con le Regioni e gli enti locali, i centri dell'istruzione degli adulti, nonché contro le organizzazioni sia del terzo settore, sia dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Per rendere l'Accordo di integrazione un efficace strumento a garanzia di un partecipato processo di inclusione sociale degli stranieri sono state realizzate una serie di attività.
I materiali prodotti saranno disponibili, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum anch'esso prodotto nelle medesime cinque, riepilogativo del contenuto della nuova procedura. Per un efficace fruizione della documentazione prodotta è stata verificata una dilatazione di comunicazione, anche attraverso i Consigli Territoriali dell'Immigrazione, per promuovere una capillare informazione su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, nella consapevolezza che una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato ospitante, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche, è prevista dalla nuova normativa, una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo. In tale ambito si inserisce la predisposizione di un pacchetto formativo multimediale di educazione civica, strutturato in 5 moduli di apprendimento di un'ora, tradottI nelle medesime lingue dell'Accordo.
Le Prefetture per realizzare le sessioni formative potranno concludere accordi (art. 10 Regolamento) diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra Sportello Unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università.
Con le risorse del "Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi", sono stati realizzati poi interventi di "Formazione linguistica ed educazione civica", finalizzati alla predisposizione dei piani regionali e locali, che potranno assicurare un sistema integrato di erogazione dei servizi di informazione linguistica, educazione civica ed orientamento e, potranno promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento delle lingua italiana.
Inoltre sono stati già accreditati alle singole Prefetture, una quota parte, fondi accantonati nell'esercizio finanziario 2011 per sostenere le spese di prima attuazione dell'Accordo di integrazione.
Nel quadro delle rinnovato impegno assunto dal Governo per la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative sono state anche adottato specifiche misure operative per la gestione dell'Accordo e la realizzazione della base dati anagrafica dei sottoscrittori degli Accordi.
È stato, infatti, predisposto un apposito sistema informatico che sarà utilizzato dalle Prefetture e che gestirà l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.
Per consentire allo straniero informazioni aggiornate sulla posizione è stato, altresì, predisposto portale di accesso e consultazione diretta al sistema, per il rilascio di credenziali da parte dello Sportello Unico.
L'attività delle Prefetture, dunque, per il corrente e il successivo anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione dell'Accordo e somministrazione delle sezioni di formazione civica.
La verifica degli accordi sarà avviata, invece, a partire dal 2014. Per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, in assenza di doni attestazione, lo straniero potrà far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura civica attraverso l'apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello Unico, utilizzando le medesime procedure già in uso per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
A tal fine, il Ministero dell'Interno, d'intesa con gli uffici del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, sta provvedendo ad aggiornare l'Accordo-quadro stipulato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per estendere le intese raggiunte in tema di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo anche ai testi che dovranno essere svolte, a partire dall'anno 2014, in occasione della verifica dell'accordo.
In relazione alla gestione dei crediti, sarà cura degli Sportelli Unici attivare gli accertamenti presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti per quanto attiene ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personale, nonché acquisire la documentazione presso le Autorità competenti per gli accertamenti relativi alle sanzioni pecuniarie connesse ad illecite amministrative tributarie.
In tale fase gli Sportelli Unici valuteranno attentamente, anche al fine di evitare contenziosi particolarmente onerosi, tutti profili dei comportamenti sanzionabili considerando anche la sopravvivenza di eventuali esiti favorevoli all'interessato delle procedure di ricorso avverso le condanne penali e illeciti amministrativi.
Il Ministero dell'Interno ha già avviato intese con il Ministero della Giustizia atte a realizzare l'interconnessione informatica con il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti, al completamento della quale sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL..
Va inoltre precisato che l'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita di crediti nel caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello straniero "straniero titolari di permessi di soggiorno per asilo, e richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolari di altre permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare".
Ne confronti, quindi degli stranieri che firmatari dell'Accordo di integrazione risultino - al momento di effettuare la verifica dell'Accordo - titolare di una delle tipologie sopraindicate di permessi di soggiorno ovvero che abbiano comunque esercitare il diritto allo ricongiungimento familiare non si potrà nell'ipotesi di inadempimento dell'Accordo, in applicazione della norma primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso con la conseguente espulsione.
Ciò premesso i casi elencati gli Sportelli Unici non procederanno, per ragioni di semplificazione e di economicità amministrativa, alla verifica dell'adempimento dell'accordo.
A una valutazione poli del contenuto dell'Accordo di integrazione, con particolare riferimento al sistema dei crediti e dei debiti, si potrà procedere al termine del biennio di prima applicazione del Regolamento al fine di adottare quei correttivi che possano rendere effettiva l'integrazione.
A tali fini le SS.LL., anche utilizzando le risultanze del monitoraggio dei Consigli territoriali dell'immigrazione, potranno fornire ogni utile indicazione per adottare misure migliorative del nuovo istituto. I Consigli territoriali inoltre potranno indicare strumenti e modalità ancora più diffuse dell'offerta per i cittadini stranieri e rappresentare con l'istituto è accorto il percepito nelle realtà locali.
La complessa procedura di adozione dell'Accordo richiede, infatti, oltre che un forte impegno degli operatori interessati anche la consapevolezza delle particolare importanza di un camino, che investe rilevanti profili sociali e umanitari nell'ambito del quadro di diritti ed obblighi dei cittadini stranieri, in un percorso di integrazione da consolidare all'interno del tessuto sociale.
Il Dipartimento per le Libertà Civili - Direzione centrale delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno - fornirà alle SS.L.. assistenza nelle fasi di attuazione dell'Accordo fornendo le necessarie indicazioni operative e ogni chiarimento richiesto.
Nel ringraziare, si confida della consueta collaborazione delle SS.LL. Per una piena realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.
Ministro dell'Interno
Anna maria Cancellieri
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Andrea Riccardi


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2) Circolare Ministero dell'Interno - 06/11/2012, n.6831 -

EPIGRAFE
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato". Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ISTRUZIONI OPERATIVE.

ARTICOLO UNICO

Si fa seguito alla Circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 relativa al d.P.R. in oggetto ed alla Circolare congiunta n. 1542 del 2 marzo 2012, con la quale il Ministro dell'Interno ed il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione hanno emanato le linee di indirizzo per l'applicazione del suddetto decreto, ribadendo la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti.
In analogia a quanto già realizzato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro del 10 novembre 2010, applicativo degli adempimenti previsti dal D.M. 4 giugno 2010, il 7 agosto u.s. è stato siglato l'Accordo Quadro tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato "Accordo"), che si trasmette in copia, completo delle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Allegato 1).
Con l'Accordo sono state definite modalità condivise per l'attuazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, tali da valorizzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, nell'ambito della nuova procedura prevista dal citato art. 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
In particolare, sono stati definiti:
A) criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione (articolo 4 dell'Accordo);
B) criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, (articolo 5 dell'Accordo);
C) ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo);
D) criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti (articolo 7 dell'Accordo).
Al riguardo, con la presente Circolare, si forniscono le prime indicazioni operative.
A) SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE (ARTICOLO 4).
In riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, cui lo straniero è tenuto a partecipare entro i tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione per acquisire in forma sintetica una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche in Italia, l'articolo 4 dell'Accordo, nel definirne criteri e modalità di svolgimento, stabilisce che queste abbiano luogo esclusivamente presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo 1, comma 632 dela L.296/06. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti.
In merito all'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di svolgimento di dette sessioni, da effettuare, ai sensi dell'art.4, comma 2, dell'Accordo, mediante stipula di protocollo d'intesa tra le Prefetture e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, sulla base dei criteri ivi indicati, le SS.LL vorranno utilizzare - con gli opportuni adattamenti, l'unito schema di protocollo predisposto d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Allegato 2).
Si evidenzia che i sussidi predisposti da questo Ministero a sostegno delle suddette sessioni e già utilizzati (5 moduli di apprendimento in formato video della durata di un'ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti in 19 lingue), dovranno essere resi disponibili ai Centri Territoriali Permanenti, i quali potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR.
Per quanto attiene alla identificazione dello straniero, i docenti individuati dalle istituzioni scolastiche procedono secondo le modalità già adottate per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010. Nel protocollo saranno concordate le modalità di comunicazione alle prefetture, da parte dei medesimi docenti, dell'avvenuta frequenza degli stranieri alle sessioni formative.
Ciascuna sessione dovrà essere svolta con un numero minimo di 18 partecipanti, con un costo medio indicato nell'allegata tabella riepilogativa degli standard di costo (Allegato 3).
Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 2 del d.P.R. 179/2011, sono in numero tale da non consentire - nel trimestre di riferimento - l'attivazione di sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standard di costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre di riferimento - possono essere attivate anche con un numero di partecipanti inferiore al numero stabilito, ferma restando l'intesa con le Prefetture competenti.
B) TEST PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, DELLA CULTURA CIVICA E DELLA VITA CIVILE IN ITALIA (ARTICOLO 5).
In ordine alla assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'art.6 del d.P.R. 179/2011, si fa presente che lo Sportello unico è tenuto ad informare lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di tale conoscenza attraverso un apposito test, da svolgersi gratuitamente a cura dello sportello medesimo, e ad attivare, contestualmente, gli accertamenti di ufficio, quali previsti dall'articolo 5, comma 2, lett. a).
Tanto premesso, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei suddetti test indicati nell'articolo 5 dell'Accordo, fermo restando che essi saranno avviati solo a partire dal 2014, saranno oggetto di ulteriori specifiche indicazioni.
C) ULTERIORI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE (ARTICOLO 6).
Al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria dei Centri Territoriali permanenti e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, con l'Accordo del 7 agosto 2012 si è inteso riconoscere l'iscrizione e la frequenza ai corsi ed ai percorsi erogati dai Centri Territoriali permanenti come ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e di assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. In particolare:
(Ulteriore modalità di svolgimento della sessione).
L'art. 6, comma 1 dell'Accordo stabilisce che l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 179/2011. A tal fine, è necessario che i predetti corsi e percorsi prevedano anche specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore destinate a far acquisire allo straniero le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) del d.P.R. in parola attraverso l'utilizzo dei sussidi di cui all'articolo 4, comma 6 dell'Accordo. In ogni caso, tali specifiche unità di apprendimento devono essere programmate in modo da consentirne allo straniero la frequenza nei tempi previsti dalla normativa ("entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione", articolo 3, comma 1 del d.P.R. 179/2011); l'avvenuta frequenza delle suddette unità di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalità previste dal protocollo allegato.
(Ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "raggiungimento" della soglia di adempimento).
L'art. 6, comma 2 dell'Accordo stabilisce che il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi di cui al comma 1 del citato art.6, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresì, allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 179/2011.
(Ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento).
L'art. 6, comma 3 dell'Accordo stabilisce che il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011, e consente, altresì, allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), del DPR citato.
D) PROGETTI PILOTA (ARTICOLO 7).
Per favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al d.P.R. 179/2011, le parti hanno convenuto di potenziare l'offerta dei corsi, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'Accordo, attraverso la promozione di specifici progetti pilota in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso da questo ministero e dal Ministero dell'istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi; i predetti progetti pilota potranno essere realizzati attraverso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, individuate nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, secondo i criteri e le modalità definite dall'art.7.
Gli sportelli unici, all'atto della sottoscrizione, devono prospettare ai cittadini stranieri la possibilità di optare per le predette ulteriori modalità di frequenza della sessione di formazione civica.
Inoltre, il comma 2 - in analogia con quanto già previsto dall'articolo 6 dell'Accordo quadro 11 novembre 2010 - stabilisce che i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo Unico sull'immigrazione, promuovono "progetti pilota di informazione" per illustrare le modalità di adempimento di quanto previsto dal d.P.R. 179/2011 anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'articolo 1, comma 632 della L. 296/06 e successive modifiche e integrazioni.
Tanto premesso, in considerazione della necessità di procedere sulla base di un' ampia sinergia tra le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti ed i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, si chiede di fornire la più proficua disponibilità collaborativa al fine di dare compiuta realizzazione all'impianto normativo in oggetto indicato.
Si ringrazia per l'attenzione.
IL DIRETTORE CENTRALE


ALLEGATO N.1

Allegato 1
Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con relativi allegati (Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).
ACCORDO QUADRO
fra
IL MINISTERO DELL'INTERNO individuato nel Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, con sede in Roma, Piazza del Viminale, 1, nella persona del Prefetto Angelo Malandrino, Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
e
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, individuato nel Dipartimento per l'Istruzione, con sede in Roma, Viale Trastevere, 75, nella persona della Dott.ssa Lucrezia Stellacci, Capo Dipartimento per l'Istruzione
di seguito congiuntamente definite le "Parti"
PREMESSO CHE
- l'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n.286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n.94, ha previsto la sottoscrizione di un accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179, emanato con il concerto anche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha regolamentato la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato;
- l'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 455 del 29 luglio 1997 ha istituito i Centri Territoriali Permanenti, che, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia, si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta e che svolgono un ruolo fondamentale nell'accoglienza degli stranieri e nella diffusione della conoscenza della lingua italiana;
- l'art. 1, comma 632 della L.296/2006 stabilisce che "ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati <Centri provinciali per l'istruzione degli adulti>.
- il decreto 25 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione recante norme in materia di "Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, applicativo dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" nel definire i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai Centri ha individuato tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri medesimi quelli relativi alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati stranieri per la loro integrazione linguistica e sociale;
- lo schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in prima lettura il 12 giugno 2009, prevede, tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri, percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri;
- la Direttiva congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro della Cooperazione internazionale e dell'Integrazione in data 2 marzo 2012 ha fornito le linee di indirizzo per l'applicazione del d.P.R. n. 179/2011;
- l'Accordo-Quadro, stipulato in data 11 novembre 2010, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha sancito la collaborazione interistituzionale tra i predetti Dicasteri per dare attuazione al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010 che ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- in data 14 giugno 2012, con comunicazione n. 0001963 P-1.1.5/Gab è stata acquisita l'intesa, sul contenuto del presente accordo, dell'Ufficio del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione, come previsto dalla citata Direttiva congiunta del 2 marzo 2012
CONSIDERATO CHE
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 179/2011 prevede che lo straniero che ha stipulato l'accordo di integrazione debba partecipare gratuitamente ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore;
- il comma 2 del predetto articolo 3 dispone che le conoscenze che lo straniero deve acquisire, relative ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica , all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, nonché ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, debbano essere definite d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il comma 1 dell'articolo 5 del d.P.R. n.179/2011 prescrive che, in assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art 10 del predetto Regolamento dispone che, in relazione all'organizzazione ed allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e informazione, nonché ai test linguistici e culturali il Prefetto concluda o promuova la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha predisposto un Vademecum contenente indicazioni tecnico- operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test, di cui al D.M. 4 giugno 2010, nonché le "Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana", contenenti indicazioni per l'articolazione dei livelli A 1 e A 2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue in competenze, conoscenze e abilità e che fanno parte integrante del presente Accordo;
RITENUTO CHE
- l'accordo di integrazione è un patto con il quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante nel territorio nazionale assume l'impegno al rispetto delle leggi del nostro Paese e, più in generale, alle regole di convivenza della società in cui vive al fine di perseguire un ordinato percorso d'integrazione;
- con l'accordo di integrazione lo Stato si impegna a fornire allo straniero gli strumenti per raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tra i quali l'acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana;
- una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche, nonché della lingua dello Stato ospitante;
- un efficace svolgimento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 179/2011 relativi, in particolare, alle sessioni di formazione civica e di informazione e ai test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, si realizza attraverso il potenziamento della collaborazione interistituzionale
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto)
Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione per dare applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3, e ai test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1.
Articolo 2
(Finalità)
Il presente Accordo ha la finalità di definire modalità condivise tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Interno per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, in modo coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili sia nazionali che comunitarie, valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri per l'istruzione degli adulti, anche in relazione alle professionalità ivi operanti.
Articolo 3
(Obiettivi)
1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a definire criteri e modalità per lo svolgimento:
a. della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011;
b. dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a definire:
a. ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia;
b. criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
Articolo 4
(Criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione)
La sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ha luogo presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo 1, comma 632 della L.296/06 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all' articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell'O.M. 455/97 per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.
2. L'individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente comma 1, avviene mediante stipula di un protocollo d'intesa tra Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competenti, sulla base dei criteri di cui all'ardticolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.
3. Le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente comma 2, sulla base di accertati fabbisogni, possono stipulare accordi di rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, con altre istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione della sessione di cui al precedente comma 1.
4. La sessione, di cui al precedente comma 1, si svolge nelle date stabilite dal calendario definito con il protocollo, di cui al precedente comma 2, ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute.
5. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, individuano almeno due docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche medesime.
6. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011, utilizzano, nell'ambito della loro autonomia, i sussidi predisposti dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o ogni altro materiale predisposto dai Centri Territoriali Permanenti.
7. I docenti di cui al precedente comma 5 identificano lo straniero secondo le medesime modalità già adottate per lo svolgimento del test, di cui al D.M. 4 giugno 2010 e comunicano alla Prefettura competente l'avvenuta frequenza della sessione, di cui al precedente comma 1, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno.
Articolo 5
(Criteri e modalità per lo svolgimento del test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia )
1. Il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011, ha luogo presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo 1, comma 632 della L.296/06 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all' articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell'O.M. 455/97 per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.
2. L'individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, avviene nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.
3. Il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue si svolge presso le istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all' articolo 5 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010 e le indicazioni tecnico- operative contenute nel Vademecum che fa parte integrante del presente Accordo.
4. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a definire, sentite le Parti, ulteriori criteri per lo svolgimento del test di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ivi comprese le relative modalità di valutazione.
Articolo 6
(Ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia)
1. L'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
2. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 e consente, altresì, allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
3. Il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011, e consente, altresì, allo straniero il pieno raggiungimento della soglia di adempimento, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
4. Ai fini dell'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, i corsi, di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011, si svolgono secondo le Linee guida, di cui al successivo articolo 7, comma 4, parte integrante del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 4.
Articolo 7
(Criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota)
1. Per favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, oggetto del presente Accordo, sono promossi i progetti pilota, di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo Unico sull'immigrazione, promuovono progetti pilota di informazione per illustrare le modalità di adempimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'articolo 1, comma 632 della L.296/06 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, individuate nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale.
4. I corsi, di cui al precedente comma 3, sono organizzati secondo le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che fanno parte integrante del presente Accordo.
5. L'iscrizione e la frequenza ai corsi, di cui al precedente comma 3, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
6. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 3, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011; tale titolo costituisce, altresì, documentazione idonea ad attestare il raggiungimento da parte dello straniero di un livello elevato di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia ed utile ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
Articolo 8
(Tavolo congiunto)
I compiti del Tavolo congiunto, già previsti dall'articolo 7 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2011, si intendono confermati anche in relazione alle attività di attuazione del presente Accordo, con particolare riferimento ai progetti pilota, di cui al precedente articolo 7.
Articolo 9
(Impegni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:
- trasmettere il presente Accordo ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante agli Uffici Scolastici Regionali per promuovere il loro attivo coinvolgimento anche al fine di favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente articolo 4, comma 1 ;
- assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto tra tutti i soggetti coinvolti, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti dal presente Accordo in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;
- partecipare con i propri rappresentanti al Tavolo congiunto di cui al precedente articolo 8;
- diffondere ogni utile informazione sul presente Accordo tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
- assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche coinvolte attraverso l'Ufficio competente (Istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, anche per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali.
Articolo 10
(Impegni del Ministero dell'Interno)
Il Ministero dell'Interno, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:
- assegnare, per il tramite delle Prefetture, alle istituzioni scolastiche, individuate ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo, il relativo finanziamento per lo svolgimento delle azioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, e 7 comma 3, secondo le modalità che verranno stabilite nei protocolli di intesa, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente Accordo, nei tempi e nella misura consentiti dalle risorse finanziarie che saranno rese disponibili per l'attuazione dell'Accordo di integrazione - ai sensi dell'art.4, comma 3, del decreto interministeriale del 6 ottobre 2011 - e sulla base degli standard di costo che saranno comunicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- trasmettere il presente Accordo alle Prefetture-U.T.G. per il loro attivo coinvolgimento anche al fine di agevolare il compito dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione di promozione dei progetti pilota di informazione di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Accordo;
- assicurare la propria disponibilità, attraverso le Prefetture-UTG, a un continuo e diretto confronto con le istituzioni scolastiche, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;
- partecipare con propri rappresentanti al Tavolo congiunto, di cui al precedente articolo 8;
- diffondere ogni utile informazione sulle attività tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web.
Articolo 11
(Efficacia e durata)
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia da tale data per due anni con rinnovo tacito, salvo disdetta da una delle Parti che dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla scadenza o dal rinnovo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 12
(Modifiche)
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.


ALLEGATO N.2

Allegato 2
Schema di protocollo d'intesa di cui all'articolo 4 dell Accordo Quadro.
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Il Prefetto di .................................... nella persona del dott. ....................................
e
il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di .................................... nella persona del dott. ....................................
PREMESSO CHE
- l'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazz.Uff. n. 263 dell'11 novembre 2011 ha disciplinato i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato articolo 4-bis del decreto legislativo 286/98;
- le linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 emanate dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione con nota prot, 1542 del 2 marzo 2012 hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra l'altro, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti.
- l'Accordo Quadro (di seguito denominato "Accordo"), siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dà applicazione agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione;
- l’Accordo, in particolare, definisce criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011 (articolo 4 dell'Accordo); criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011 (articolo 5 dell'Accordo); ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo); criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 179/2011 (articolo 7 dell'Accordo).
Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue
Art. 1
(Oggetto)
1. Con il presente protocollo sono individuate le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali permanenti, presso le quali svolgere: 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo; e/o 4) i progetti pilota di cui all'articolo 7 dell 'Accordo;
2. Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti
Art. 2
(Individuazione delle istituzioni scolastiche)
Acquisite le disponibilità, le Parti - per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per ciascuna delle ulteriori attività di cui all'articolo 1, comma 1 - individuano, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente protocollo.
Art. 3
(Obbligo delle parti)
La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:
a. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per concordare, sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1, il calendario delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, fermo restando che il test di cui al punto 2 del citato comma sarà avviato solo a partire dal 2014.
b. comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui alla precedente lettera a), dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione o alle altre attività, di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;
c. assegnare ad ogni istituzione scolastica, di cui alla precedente lettera a), la somma di 450,00 euro per ciascuna sessione di formazione civica e di informazione, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente protocollo, nonché le risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'Interno per la realizzazione delle attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1 ;
d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell'Accordo, ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
e. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 1, si impegna a:
a. individuare le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, in base a quanto stabilito nell'articolo 2 presso le quali svolgere: 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo; e/o 4) i progetti pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo; darne comunicazione alla Prefettura-U.T.G.;
b. predisporre il calendario per lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura U.T.G., sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1;
c. trasmettere alle istituzioni scolastiche, indicate nell'Allegato 1, il presente protocollo con i relativi allegati;
d. assicurare, presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti di cui all'Allegato 1, lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, secondo il calendario di cui al punto b. ;
e. concordare con la Prefettura competente i tempi e le modalità di comunicazione da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1, dell'avvenuta partecipazione dello straniero alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 4, comma 7 dell'Accordo, anche con riferimento alle ulteriori modalità di partecipazione alla sessione medesima di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 7, comma 5 dell’Accordo medesimo;
f. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell' Accordo;
g. assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 ed il coordinamento delle attività, anche in rapporto con l'Ufficio competente (istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e la Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR;
h. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura- U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.
Art. 4
(Modalità di erogazione del finanziamento)
1. La Prefettura verserà a ciascuna istituzione scolastica, di cui all'allegato 1, sul c/c....(estremi e modalità di versamento intestazione del conto) e su richiesta della stessa, il totale delle somme dovute per ogni sessione di formazione civica e di informazione e per le ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1 da questa effettuate secondo quanto indicato al precedente art. 3.
2. La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
3. Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece, variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna Area.
Art. 5
(Rendicontazione finale)
1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1.
2. Ciascuna istituzione scolastica, destinataria del finanziamento, comunica tempestivamente alla Prefettura-UTG, l'avvenuta realizzazione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1 fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.
Art. 6
(Durata)
Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza o dal rinnovo.
Art. 7
(Allegati)
1. Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:
a. Allegato 1 - Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di .................................... individuate quali sedi di svolgimento della 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) del test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) dei corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell' Accordo; e/o 4) dei progetti pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo;
b. Allegato 2 - Standard di costo.
Il presente protocollo viene redatto in 2 originali, una per ogni parte contraente.


ALLEGATO N.3

Allegato 3
Prospetto dei costi relativi alle sessioni di formazione civica e di informazione (Area formativa e Area organizzativa-gestionale).
Sessione di formazione civica e di informazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011
Obiettivo Far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di Integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali" [cfr. art. 2, comma 4, lettere b) e c) del d.P.R. 179/11]
Azione Attivazione e funzionamento delle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui al d.P.R. 179/2011, presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'arti, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni
n. min. e tipologia destinatari per commissione Non meno di 18 stranieri che, avendo sottoscritto l'Accordo di integrazione, richiedono di svolgere la sessione di formazione civica e di informazione ai fini di quanto previsto dal d.P.R. 179/2011.
Durata in ore 10
% Lordo Dipendente Lordo Stato
Costo lordo Area formativa + Area organizzativo -gestionale € 346,50 € 450,00
Area formativa - Accoglienza / Orientamento; - Gestione della "sala multimediale" e predisposizione e conservazione di materiali e sussidi informatici; - Implementazione del "pacchetto formativo" predisposto dal Ministero dell'Interno € 175,00* € 232,23
Area organizzativo - gestionale € 171,50 € 217,77
1) Personale ATA. € 54,00** € 61,66
2) Servizi complementari (a titolo esemplificativo): - Servizi di informazione; - Servizi di mediazione linguistica/culturale; - Servizi di accompagnamento; - ………….. € 87,50*** € 116,11
3) Altre voci (a titolo esemplificativo): - Materiale di consumo materiale (cancelleria, dispense attività didattica ecc.); - Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche; - Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici ecc.. € 30,00 € 30,00
* il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impiego di due docenti per 5 ore ciascuno.
** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di due ore per una unità di collaboratore scolastico e di due ore per una unità di assistente amministrativo.
*** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di cinque ore di una unità di personale per la realizzazione dei servizi di complementari.
N.B. Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 2 del d.P.R. 179/2011, sono in numero tale da non consentire - nei trimestre di riferimento - l'attivazione di sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standard di costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre di riferimento - possono essere attivate anche con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo stabilito, fermo restando l'intesa con le Prefetture competenti.
QUADRO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179

DESTINATARI

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo
LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di
TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di
BOLZANO
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta
AOSTA
e.p.c.
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA
Al Gabinetto del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Largo Chigi, 19
ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri
DGPIEM
Piazzale della Farnesina
ROMA
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Direzione Generale dell'Immigrazione
- Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro
ROMA
Al Gabinetto del Signor Ministro
SEDE
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
ROMA

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4) art. 4 bis del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U. IMMIGRAZIONE - TURCO NAPOLITANO)

ARTICOLO N.4 bis
Accordo di integrazione.

Art. 4-bis.
1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1 (2).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 4 aprile 2014, n. 2460.

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3) Circolare Ministero dell'Interno - 04/04/2014, n.2460


Riferimento normativo : Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 recante "Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro".

ARTICOLO UNICO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 68 del 22 marzo 2014) ed entrerà in vigore il 6 aprile prossimo il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40 di attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché relativa a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.
La direttiva europea che viene recepita persegue fondamentalmente l'obiettivo della semplificazione procedurale, in quanto impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell’ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione che sia, al contempo, autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.
Sotto il profilo procedurale, l'ordinamento nazionale è già in linea con la semplificazione richiesta, poiché, già con la legge n. 189/2002, è stato istituito uno "sportello unico" presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di cittadini stranieri per lavoro subordinato, su richiesta del datore di lavoro, nell'ambito delle quote di ingresso a tal fine stabilite.
Il decreto legislativo in argomento si compone di due articoli che recano significativi spunti di interesse.
In particolare, tra le previsioni dell’art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - si segnalano:
- l'articolo 1, lettera a), inserendo il comma 1 bis all’art. 4 bis del T.U.I., prevede che nell’ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione e connesse alla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, siano fornite le informazioni in merito ai diritti conferiti con il medesimo permesso. Al riguardo, si precisa che il riferimento alle attività in parola è da intendere alla "Sessione di formazione civica e di informazione" di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 179/2011, i cui contenuti sono già orientati all’acquisizione della conoscenza, tra l'altro, dei diritti in materia di sanità, servizi sociali e lavoro, nonché salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’articolo 1, lettera b), con l'inserimento dei commi 8.1 e 8.2 all'art. 5 del T.U.I., introduce l'obbligo di inserire nei permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato la dicitura "perm. unico lavoro" (si pensi, ad esempio, al permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, ma che, tuttavia, consente al titolare del permesso di svolgere attività di lavoro subordinato). Dalla previsione sono esclusi, conformemente alla direttiva europea, i permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori "alla pari", agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- l'articolo 1, lettera e), incidendo sull'art. 22, comma 5 del T.U.I, prolunga da quaranta a sessanta giorni il termine previsto per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro non stagionale da parte dello Sportello unico per l'immigrazione. I termini così rideterminati appaiono, comunque, coerenti con la direttiva europea (art. 5) che fissa per la decisione sulla domanda un termine di quattro mesi, precisando che tale termine non include il tempo necessario per il rilascio del visto;
- l'articolo 1, lettera f), inserendo dopo il comma 5 dell'art. 22 del T.U.I. il comma 5.1, chiarisce che le istanze di nulla osta al lavoro sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale. Le domande che, al momento della presentazione, sono eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati con le quote, potranno eventualmente essere trattate nel caso in cui, esaminate le domande precedenti, risultino successivamente quote non utilizzate ovvero diversamente ripartite dal Ministero del lavoro, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro. La trattazione di queste ultime domande sarà avviata dal momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente la disponibilità della quota. Il sistema informatico del Ministero dell'interno sarà adeguato in modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l'interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si fa riserva di fornire, sul punto, più dettagliate indicazioni tecniche.
Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, si prega di dare la massima diffusione alle novità introdotte, anche attraverso l'ausilio dei Consigli territoriali per l'immigrazione.
IL DIRETTORE CENTRALE


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5) COMMA 632 dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2007)

COMMA 632
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo (1) (A).
(1) Per la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione del presente comma vedi il D.M. 25 ottobre 2007 .
(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 luglio 2013, n. 18.

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6) Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 luglio 2013, n. 988.

Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 179/2011.

ARTICOLO UNICO

Si fa riferimento al Seminario residenziale, "Formazione linguistica ed educazione civica dei cittadini stranieri extracomunitari: linee guida per la costruzione di un sistema integrato Regioni - Uffici Scolastici Regionali - Prefetture" svoltosi a Roma dal 3 al 5 aprile u.s. presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, di cui alla nota 343/DGOOPS del 19 marzo u.s.
Tale iniziativa - che fa seguito alle determinazioni assunte nel corso del Seminario Nazionale "L'Accordo di Integrazione: il ruolo dei CTP" (Roma, 27 novembre 2012) promosso dalla Scrivente - ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei rappresentanti di codesti Uffici, delle Regioni e delle Prefetture.
Nel corso del suddetto Seminario residenziale sono state definite, tra l'altro, le Linee guida in oggetto, condivise con la Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno e con il gruppo ristretto FEI Amministrazioni - Regioni istituito presso il Ministero dell'Interno.
Le suddette Linee guida sono state allegate all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (Azione 1/2012 - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi) adottato con Decreto prot. n. 3461 del 27 maggio 2013 dell'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione)
Le Linee guida in parola, che si trasmettono con la presente, costituiscono, altresì, un utile punto di riferimento per la progettazione delle:
1) "sessioni di formazione civica e di informazione", di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 179/2011, i cui criteri e modalità di svolgimento presso i Centri territoriali permanenti sono stati definiti con l'Accordo Quadro del 7 agosto 2012 e specificati con la nota della Scrivente prot. n. 2645 del 31 ottobre 2012, contenente le relative istruzioni operative;
2) "specifiche unità di apprendimento", di cui al punto C) della citata nota 2645/12, che i corsi ed i percorsi, di cui all'articolo 1 del citato Accordo Quadro, devono necessariamente prevedere ai fini ivi previsti.
Con l'occasione, in attesa di acquisire le necessarie determinazioni da parte del Ministero dell'Interno ad esito delle rilevazioni previste, si richiede alle SS.LL ogni utile informazione al riguardo (da inoltrare anche via e-mail al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) facendo riserva di fornire tempestivamente le dovute istruzioni, anche di carattere finanziario, circa l'avvio e la realizzazione, nell'a.s. 2013/2014 della seconda annualità delle attività previste dall'Accordo Quadro 7 agosto 2012.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE


ALLEGATO N.1

Allegato 1
Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 179/2011
Indicazioni per la declinazione delle conoscenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere b) e c) del d.P.R. n. 179/2011
a cura Direzione Generale dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni - Ufficio IV.
1.Premessa
1.1 Finalità e struttura
Le presenti Linee guida sono state redatte per favorire il processo di integrazione dello straniero e riguardano esclusivamente la progettazione della Sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 179/2011.
Esse hanno la finalità di far acquisire in forma sintetica allo straniero:
- una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle organizzazioni pubbliche in Italia (art. 2 comma 4, lettera b)
- una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali (art. 2 comma 4, lettera c)
Le informazioni sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione (art. 3, comma 2) costituiscono parte integrante delle conoscenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere b) e c).
Le presenti Linee Guida contengono inoltre alcuni criteri per far acquisire allo straniero informazioni circa le principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 3, comma 2).
Le fonti principali di riferimento sono state:
- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Decreto Legge n. 137/2008 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito con modificazioni dalla legge n. 169/2008 che ha introdotto l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione;
- la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, varata con Decreto del Ministro dell’Interno 23 aprile 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del15 giugno 2007;
- le Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, di cui all’allegato 2 del Documento Tecnico parte integrante del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione adottate con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 254 del 16 Novembre 2012 "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013".
Le presenti Linee Guida hanno, altresì, recepito le esperienze più significative realizzate nei territori in materia di formazione civica e vita civile.
Le Linee Guida sono state redatte sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del MIUR, del Ministero dell’Interno, delle Regioni, delle Prefetture-UTG e degli Uffici Scolastici Regionali.
Le presenti Linee guida non si pongono come un percorso prescrittivo, ma vogliono costituire un sostegno per la definizione di modelli organizzativi costruiti sulle reali esigenze delle diverse tipologie dell’utente adulto straniero, e costituiscono un punto di partenza che potrà essere arricchito e migliorato nel tempo attraverso la concreta verifica ed esperienza e il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori interessati.
La durata complessiva della Sessione di formazione civica e di informazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Accordo Quadro 7 Agosto 2012 è di dieci ore, di cui quota parte è finalizzata, nel rispetto dell’autonomia dei Centri Territoriali Permanenti e fatte salve le competenze delle Regioni in materia, a informare lo straniero delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della Provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’articolazione delle conoscenze è stata effettuata tenendo conto della sostenibilità in rapporto alla durata (dieci ore) e si configura quale orientamento per la progettazione dei docenti, tenuto conto delle esigenze individuali degli stranieri nell’ambito delle diverse realtà territoriali.
Le presenti Linee Guida contengono altresì riferimenti per gli aspetti organizzativo- gestionali, ivi compresi i servizi complementari, i materiali e sussidi.
1.2 Quadro normativo di riferimento
Si richiamano di seguito le principali disposizioni nazionali che disciplinano il contesto normativo nel quale si inquadrano le presenti Linee guida:
- Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 - Educazione in età adulta. Istruzione e formazione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- l’art. 1, comma 632 recita «Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti».
- Decreto ministeriale 25 ottobre 2007 recante criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al d.P.R. n. 275/1999 ai "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti".
- L’art. 3 prevede che allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, l'utenza dei Centri Territoriali Permanenti, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, è costituita dagli adulti iscritti anche ai percorsi per «e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale».
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196.
- L’art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica), comma 4, lett. f) prevede la «ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa».
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128.
- l’art. 1 comma 25 prevede che dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179«Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2011».
- l’art. 3, comma 1, prevede che lo straniero che ha stipulato l’accordo di integrazione debba partecipare gratuitamente ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore;
- l’art. 3, comma 2, dispone che le conoscenze che lo straniero deve acquisire, relative ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica , all’organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, nonché ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, debbano essere definite d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- l’art. 10 dispone che, in relazione all’organizzazione ed allo svolgimento delle sessioni di informazione civica e di informazione, nonché ai test linguistici e culturali il Prefetto concluda o promuova la conclusione di accordi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni e istituzioni statali, comprese le università.
- Nota n. 1542 del 2 marzo 2012 del Ministero dell’Interno e del Ministro della Cooperazione Internazionale e l’Integrazione con cui sono state diramate le Linee di indirizzo per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
- Nota n. 666 del 13 marzo 2012 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore) ha diramato agli Uffici Scolastici Regionali ed alle Sovrintendenze ed Intendenze scolastiche il decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, la nota n. 1542 del 2 marzo 2012 del Ministero dell’Interno e del Ministro della Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e le allegate Linee di indirizzo per l’applicazione del suddetto decreto.
- Nota n. 923 del 3 aprile 2012 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore) ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ed alle Sovrintendenze ed Intendenze scolastiche a voler trasmettere informazioni sulle più significative attività già eventualmente programmate sul proprio territorio in applicazione del d.P.R. n. 179/2011.
- Accordo-Quadro sottoscritto il 7 Agosto 2012 dal Ministero dell’interno (Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo - Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione) per dare applicazione, fra l’altro, a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3.
- Nota n. 2645 del 31 ottobre 2012, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore) ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali ed alle Sovrintendenze ed Intendenze scolastiche prime istruzioni operative in merito all’Accordo Quadro 7 Agosto 2012.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2013".
1.3 Elenco delle conoscenze
Il seguente elenco è stato predisposto in coerenza con le indicazioni contenute nel d.P.R. n. 179/2011 e si propone come indice di riferimento per la progettazione della Sessione di formazione civica e di informazione da parte dei docenti, al fine di facilitare l’acquisizione delle conoscenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere b) e c).
La selezione è stata prevalentemente effettuata in coerenza con gli articoli di riferimento della Costituzione (1) della Repubblica Italiana. Rimandi ad ulteriore normativa sono contenuti all’interno dei paragrafi dedicati alla declinazione delle conoscenze.
Costituiscono, inoltre, parte integrante dell’elenco le informazioni sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione di cui all’art. 3, comma 2 del citato decreto.
L’elenco delle conoscenze è ulteriormente declinato ai paragrafo 2, 3 e 4 mentre indicazioni operative e metodologiche sono presenti al paragrafo 5.
Art. 2, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 179/2011
Principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12):
- La forma di governo dell’Italia: la Repubblica (art. 1).
- Garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e doveri di solidarietà (art.2).
- Pari dignità sociale e eguaglianza di fronte alla legge (art. 3).
- Diritto al lavoro (art. 4).
- Libertà di religione (art. 8).
- Condizione giuridica dello straniero (art. 10).
- La bandiera italiana (art. 12).
Organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia:
- Organi e poteri dello Stato.
- Regioni, Province, Comuni: autonomie locali (art 5 e titolo V).
Art. 2, comma 4, lettera c) del d.P.R. n. 179/2011
Sanità:
- Diritto alla salute (art. 32).
Scuola:
- Scuola (artt. 33 e 34).
Servizi sociali:
- Sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328).
Lavoro:
- Diritto al lavoro e diritti del lavoro (artt. 35-40).
Obblighi fiscali:
- Obblighi fiscali (art. 53).
Art. 3, comma 2 del d.P.R n. 179/2011
Informazioni:
- diritti e doveri degli stranieri in Italia. facoltà e obblighi inerenti al soggiorno. diritti e dei doveri reciproci dei coniugi.
- doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione.
- principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia.
2 Indicazioni per la declinazione delle conoscenze di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 179/2011
2.1 Principi fondamentali della Costituzione
La forma di governo dell’Italia: la Repubblica (art. 1):
- Forme di stato, forme di governo, concetto di sovranità del popolo.
Garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e doveri di solidarietà (art. 2):
- Diritto alla vita, libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di circolazione, diritto di riunione e associazione, libertà di manifestazione del pensiero; dovere di rispettare le leggi e contribuire allo sviluppo della società (solidarietà).
Pari dignità sociale e eguaglianza di fronte alla legge (art. 3):
- Uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, condizione personale e sociale, opinione politica.
Diritto al lavoro (art. 4):
- Cfr. paragrafo 3.
Libertà di religione (art. 8):
- Libertà di professare liberamente la propria religione e rispetto delle diversità religiose.
Condizione giuridica dello straniero (art. 10):
- Cfr. paragrafo 4.
La declinazione delle conoscenze rispetto ai principi fondamentali della Costituzione è stata redatta con riferimento, oltre che ai citati articoli della Costituzione , alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione:
“La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano”, e alle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
“Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà (art. 13-21)”.
Tali documenti, unitamente alle indicazioni metodologiche (cfr. par. 5), possono costituire un valido riferimento per la progettazione delle Sessioni da parte dei docenti.
2.2 Organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia
Organi e poteri dello Stato (artt. 55-110):
- Le due camere: potere Legislativo (55-58, 60, 70).
- Il Presidente della Repubblica (83, 85, 87).
- Il Governo: potere esecutivo (92, 94, 95).
- La Pubblica Amministrazione (97).
- La magistratura: potere giudiziario (101, 104).
Regioni, Province, Comuni: autonomie locali (art 5 e titolo V):
- Regioni e mappa delle Regioni.
- Autonomie locali.
La declinazione delle conoscenze rispetto all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, è stata redatta con riferimento, oltre che ai citati articoli della Costituzione , alla riforma del Titolo V della Costituzione Legge 3/2001.
Tali documenti, unitamente alle indicazioni metodologiche (cfr. par. 5), possono costituire un valido riferimento per la progettazione delle Sessioni da parte dei docenti.
3 Indicazioni per la declinazione delle conoscenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere c) del d.P.R. n. 179/2011
3.1 Sanità
Diritto alla salute (art. 32):
- Tessera sanitaria, scelta del medico di base e del pediatra.
- Distinzione tra servizi locali di base (ASL) e aziende ospedaliere (pronto soccorso, reparti, modalità di accesso).
- Attività del consultorio.
- Vaccinazioni obbligatorie.
La declinazione delle conoscenze rispetto all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, è stata redatta con riferimento, oltre che ai citati articoli della Costituzione , alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione:
“Cittadini ed immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche. Trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno. È punita ogni mutilazione del corpo, non dovuta da esigenze mediche da chiunque provocata”.
Tali documenti, unitamente alle indicazioni metodologiche (cfr. par. 5), possono costituire un valido riferimento per la progettazione delle Sessioni da parte dei docenti.
3.2 Scuola
Scuola (artt. 30, 33 e 34):
- Obbligo di istruzione.
- Il sistema di istruzione italiano: la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado.
- Il sistema di istruzione e formazione professionale.
- Contratti di apprendistato.
- Apprendimento permanente.
- Istruzione degli adulti.
- Iscrizione e frequenza.
- Rapporti con la scuola e colloqui con gli insegnanti.
La declinazione delle conoscenze rispetto all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia è stata redatta con riferimento, oltre che ai citati articoli della Costituzione,
alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione:
“I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell’obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E’ dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell’obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni”.
alle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, ai d.P.R. nn. 87, 88 e 89/2010 (riordino degli Istituti Professionali, Tecnici e dei Licei), alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 622 (innalzamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni), al D.M. n. 139/2007, (adempimento obbligo di istruzione), alla L. 6 agosto 2008 n. 133 (formazione professionale) e al decreto legislativo 167/2011 (contratti di apprendistato).
Tali documenti, unitamente alle indicazioni metodologiche (cfr. par. 5), possono costituire un valido riferimento per la progettazione delle Sessioni da parte dei docenti.
3.3 Servizi sociali
Servizi sociali (artt. 2, 3 e 38):
- Sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Iscrizione anagrafica per accedere ai servizi sociali territoriali.
- organizzazione servizi sociali (uffici di cittadinanza, URP,...).
- varie forme di sostegno al reddito territoriali (misure di accesso all’edilizia residenziale pubblica).
La declinazione delle conoscenze rispetto all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, è stata redatta con riferimento, oltre che ai citati articoli della Costituzione , alla Legge 8 novembre 2000, n. 328.
“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”.
Tali documenti, unitamente alle indicazioni metodologiche (cfr. par. 5), possono costituire un valido riferimento per la progettazione delle Sessioni da parte dei docenti.
3.4 Lavoro
Diritto al lavoro e diritti del lavoro (artt. 35-40):
- Centro per l’Impiego.
- Tipologie di lavoro (subordinato, autonomo, parasubordinato).
- Organizzazioni sindacali tutele dei diritti dei lavoratori.
- INPS, sistema previdenziale.
- INAIL, prevenzione e sicurezza sul lavoro.
La declinazione delle conoscenze rispetto all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, è stata redatta con riferimento, oltre che ai citati articoli della Costituzione , alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione:
“L’Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini. Il lavoro favorisce lo sviluppo della persona e la realizzazione delle sue attitudini e capacità naturali. L’immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito il sostentamento nei casi di malattia e infortunio, e nell’età avanzata, alle condizioni previste dalle leggi. Ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l’integrità della persona; chiunque sia oggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro può rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di assistenza, per vedere rispettati i propri diritti e poter adempiere alle proprie mansioni nel rispetto della dignità umana”.
L’articolo 2, n. 3, del Testo Unico sull’immigrazione sancisce che “la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge n. 158/1981, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”.
Tali documenti, unitamente alle indicazioni metodologiche (cfr. par. 5), possono costituire un valido riferimento per la progettazione delle Sessioni da parte dei docenti.
3.5 Obblighi fiscali
Obblighi fiscali (art. 53):
- Imposte sul reddito, imposte sulla proprietà, IVA.
- Dichiarazione dei redditi.
- Servizi di utilità pubblica soggetti a tariffa.
La declinazione delle conoscenze rispetto all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia è stata redatta con riferimento ai citati articoli della Costituzione , e può essere integrata con quanto previsto dalla specifica normativa in materia.
Tali documenti, unitamente alle indicazioni metodologiche (cfr. par. 5), possono costituire un valido riferimento per la progettazione delle Sessioni da parte dei docenti.
4 informazioni di cui all’art. 3, comma 2
Diritti e doveri degli stranieri in Italia (t.u. immigrazione D.lgs. n. 286/1998):
- Diritti fondamentali della persona (art.2, comma 1);
- Diritti in materia civile (art.2, comma 2);
- Diritti in materia di lavoro (art.2, comma 3);
- Partecipazione alla vita pubblica (art.2, comma 4);
- Tutela giurisdizionale (art.2, comma 5);
- Comunicazione in lingua straniera di alcuni provvedimenti (art.2, comma 6);
- Protezione diplomatica (art.2, comma 7);
- Diritto all’unità familiare - ricongiungimento familiare - e tutela dei minori (titolo IV, artt. 28 e segg.).
Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno (t.u. immigrazione D.lgs. n. 286/1998):
- Ingresso nel territorio dello Stato (art.4);
- Accordo d’integrazione (art. 4 bis, e d.P.R. n. 179/2011);
- Permesso di soggiorno (artt. 5 , 5 bis, 6, 9, 9 bis);
- Differenti tipologie di ingresso e di titolo di soggiorno (artt.18,22,23,24,26,27,27-bis,27- ter,30,36,39,39-bis)
- Espulsione dal territorio dello Stato (artt.14, 15, 16, 17)
- Divieto di espulsione (art.19)
Acquisizione della cittadinanza italiana (L. n. 91/1992 e successive modifiche e integrazioni):
- Residenza in Italia (art. 9);
- Matrimonio con cittadino italiano (art. 5).
Diritti e doveri reciproci dei coniugi:
- Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.).
Doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione:
- Dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.).
Principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- Informazioni rimesse all’autonoma progettazione dei Centri Territoriali Permanenti.
Tali informazioni sono suscettibili di integrazioni a livello territoriale in relazione ai bisogni dell’utenza.
5 Aspetti metodologici e organizzativo-gestionali
5.1 Premessa
Ai sensi dell’ art. 4, comma 4 dell’Accordo Quadro 7 Agosto 2012, la Sessione di formazione civica e di informazione ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute, per le quali è consigliabile una strutturazione modulare come è previsto dall’attuale didattica per gli adulti, poiché tale struttura permette un utilizzo funzionale di strumenti e materiali. Inoltre, in caso di assenze, l’organizzazione modulare consente ai candidati di recuperare le parti della sessione che non sono stati in grado di frequentare.
I docenti e il personale ATA incaricato (nel rispetto delle funzioni proprie), individuati dalle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Accordo Quadro 7 Agosto 2013, come precisato nelle istruzioni operative allegate alla già citata nota n. 2645 del 31 ottobre 2012, sono chiamati a svolgere prevalentemente attività di:
a. Progettazione.
b. Ricerca strumenti e materiali, allestimento spazi.
c. Accoglienza.
d. Informazione.
e. Ascolto.
f. Documentazione.
funzionali ad assicurare un ottimale funzionamento degli spazi presso i quali si svolge la sessione.
5.2 Aspetti metodologici
Elementi della progettazione
qualificare gli scopi della formazione civica al fine di:
- favorire il coinvolgimento dei partecipanti per la fruizione dei contenuti proposti.
- utilizzare una pluralità di canali nella comunicazione (oltre ai filmati, riproduzioni scritte in sintesi, immagini, interazione verbale, ecc.).
- sviluppare il confronto interculturale (in relazione alla corrispondenza dei contenuti proposti con la situazione di altri paesi).
- implementare i contenuti proposti con esempi concreti, anche mediante immagini e materiali appositamente selezionati o predisposti.
individuare le modalità, determinare esplicitamente un setting:
- la durata (10 ore) e il numero degli incontri modulari permettono di diversificare il setting in più modalità dinamiche di gestione del gruppo (accoglienza, fruizione filmati, conversazione, lavoro a gruppi/coppie, testimonianze attive di immigrati con esperienza di vita in Italia).
strumenti e materiali, eventuali attrezzature:
- è consigliabile predisporre una cartellina in più lingue che comprenda materiali da utilizzare al momento e/o da lasciare come promemoria o per consultazione (indirizzi, telefoni, mappe/schemi, sitografie, ecc.).
- quando possibile, invitare gli iscritti a portare qualche documento. In questo modo ogni
CTP potrebbe implementare progressivamente la dotazione di materiali con esempi e documenti concreti.
- favorire la narrazione biografica, partendo dall’esperienza di migrazione, anche grazie alla presenza di mediatori.
Tipologia delle persone che possono coadiuvare la comunicazione e favorire la mediazione:
- docenti, con particolari competenze linguistiche e comunicative (anche la conoscenza di lingue non è indifferente rispetto a questa funzione), anche al fine di raccogliere informazioni che possano favorire il confronto tra aspetti civili ed istituzionali di diversi paesi, e coinvolgere “persone di riferimento” sul territorio.
- mediatori professionali e non professionali, autentici (quali ad esempio mediatori linguistici e/o interculturali, studenti o ex studenti dei CTP con esperienza di vita e di lavoro in Italia).
- collaboratori scolastici attenti all’accoglienza.
Servizi di informazione
operatori dei servizi e delle istituzioni locali in veste di testimoni (medici, impiegati, assistenti sociali, referenti dei patronati, forze dell’ordine,...) che occasionalmente possono essere invitati, anche in modo differito dalle SFC, in incontri su specifiche tematiche definite.
5.3 Aspetti organizzativi
Modalità di svolgimento
Ferme restando le complessive dieci ore di durata della Sessione, l’erogazione può essere strutturata in più incontri - anche in virtù di una progettazione modulare - in relazione alle esigenze del territorio (dotazioni e disponibilità logistiche del Centro, raggiungibilità e fruibilità dei mezzi pubblici, ecc.)
5.4 Materiali e sussidi
Ai sensi della nota n. 2645 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica
superiore):
* Sussidi del Ministero dell’Interno: 5 moduli di apprendimento di un’ora ciascuno in 19 lingue
* Linee Guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento in lingua italiana
* Materiali prodotti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: presenti sui siti
- www.initalia.rai.it (sez. Orientarsi nella cittadinanza)
- www.indire.it/cittadinanzaecostituzione
Ogni altro materiale predisposto all’uopo dai CTP nell’ambito della loro autonomia.
* * *

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7) Legge - 04/05/1983, n.184 - Diritto del minore ad una famiglia 

 

ARTICOLO N.2

Art. 2.
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi (1).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

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8) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004 n.242 . - Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la razionalizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto d'asilo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:


ARTICOLO N.1
Definizioni generali

Art. 1.
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) «regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
c) «RUPA»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o la sua evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».


ARTICOLO N.2
Sistemi informativi

Art. 2.
1. I sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attività previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono:
a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico;
b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dall'accordo Stato- regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002, dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;
d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
e) l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento;
f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero della giustizia;
g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
h) l'archivio informatizzato per l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
i) il casellario nazionale d'identità, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi informativi di cui al comma 1 e con quelli delle regioni, delle province autonome e degli enti locali e possono essere aggiornati tramite le modalità tecniche ai sensi del presente regolamento.
4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al comma 2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di asilo, per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo unico e dal regolamento, anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.
5. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività di acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente accesso al sistema è soggetta a previa registrazione con annotazioni dei dati identificativi dell'utente. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e consultazione degli archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Ai fini del testo unico e del regolamento, ciascuna amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e 3 è responsabile, per i sistemi informativi e gli archivi di propria competenza, delle procedure e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o scambiati con i soggetti del testo unico e del regolamento; della sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.


ARTICOLO N.3
Collegamenti telematici

Art. 3.
1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni interessate.
2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 sono interconnessi tra di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di altri utenti, per l'accesso ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi, attraverso i servizi della RUPA e della rete internazionale della pubblica amministrazione, secondo le effettive possibilità tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni da essa previste.
3. I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite la rete mondiale visti del Ministero degli affari esteri o la rete internazionale della pubblica amministrazione.
4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo unico e al regolamento, allo scopo di completamento e di verifica delle informazioni memorizzate, i sistemi informativi di cui all'articolo 2 possono cooperare con gli archivi automatizzati di altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono trasmettere dati al sistema informativo sanitario relativi all'anagrafe degli assistiti, osservando i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


ARTICOLO N.4
Regole tecniche

Art. 4.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operatività dei collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle informazioni, all'utilizzo di strumenti in grado di assicurare la sicurezza e la riservatezza delle trasmissioni telematiche e alle modalità di abilitazione per l'accesso agli archivi.


ARTICOLO N.5
Accesso alle informazioni

Art. 5.
1. Gli archivi informatizzati di cui all'articolo 2 sono accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui all'articolo 4.
2. Le modalità tecniche applicative per la consultazione degli archivi informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto dirigenziale, emanato dall'amministrazione competente, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.


ARTICOLO N.6
Trasmissione dei dati e dei documenti

Art. 6.
1. La trasmissione di dati e documenti, necessari all'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, avviene nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche di cui all'articolo 4.
2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi informativi di cui all'articolo 2 sono definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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