DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 2007. Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla
Emanato dal Ministero dell'interno.
IL MINISTRO DELL'INTERNO l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di cui all'art. l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno; Visto il Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Ritenuto di dover stabilire le modalità di adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1. 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. 2. 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del 2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 3. 1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto è effettuato in conformità con quanto previsto dalla Allegato
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