CODICE COMUNITARIO DEI VISTI
Vedi il Codice europeo dei visti nel documento originale del Parlamento Europeo
-----------
Oppure, Vedi qui di seguito il CODICE EUROPEO DEI VISTI (formato testo)
CODICE DEI VISTI
(tratto dal sito del Parlamento europeo)
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)
REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
(codice dei visti)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 61 del trattato, la creazione
di uno spazio in cui le persone possano circolare libera
mente dovrebbe essere accompagnata da misure in ma
teria di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigra
zione.
(2) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del trattato, le mi
sure relative all'attraversamento delle frontiere esterne de
gli Stati membri definiscono le regole in materia di visti
relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre
mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il
rilascio dei visti da parte degli Stati membri.
(3) Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la
costituzione di un «corpus normativo comune», soprat
tutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell'acquis
[le disposizioni pertinenti della convenzione di applica
zione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (
2
) e
l'istruzione consolare comune (
3
)], è uno degli elementi
fondamentali per «sviluppare ulteriormente la politica co
mune in materia di visti quale parte di un sistema multi
strato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere
l'immigrazione clandestina tramite un'ulteriore armoniz
zazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il
trattamento delle domande di visto presso le rappresen
tanze consolari locali», come indicato nel programma
dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e
della giustizia nell'Unione europea (
4
).
(4) È opportuno che gli Stati membri siano presenti o rap
presentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi
i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto. Gli Stati
membri che non hanno un proprio consolato in un dato
paese terzo o in una parte specifica di un dato paese
terzo dovrebbero adoperarsi per concludere accordi di
rappresentanza per evitare uno sforzo sproporzionato
da parte dei richiedenti il visto per avere accesso ad un
consolato.
(5) È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone
internazionali degli aeroporti per combattere l'immigra
zione illegale. I cittadini dei paesi terzi figuranti su un
elenco comune dovrebbero così essere in possesso di un
visto di transito aeroportuale. Tuttavia, in casi urgenti di
afflusso massiccio di immigrati illegali, gli Stati membri
dovrebbero essere autorizzati a imporre tale obbligo ai
cittadini di paesi terzi diversi da quelli che figurano
nell'elenco comune. Le decisioni individuali degli Stati
membri dovrebbero essere riesaminate su base annuale.
(6) È opportuno che le modalità d'accoglienza dei richiedenti
siano stabilite nel pieno rispetto della dignità umana. Il
trattamento delle domande di visto dovrebbe avvenire in
modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato
agli obiettivi perseguiti.
(7) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la qualità del
servizio offerto al pubblico sia elevata e conforme a
corrette prassi amministrative. Dovrebbero stanziare per
sonale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti
al fine di agevolare il più possibile la procedura di do
manda del visto. Gli Stati membri dovrebbero garantire
che il principio «una tantum» sia applicato a tutti i ri
chiedenti.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/1 IT
(
1
) Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pub
blicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
25 giugno 2009.
(
2
) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(
3
) GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1. (
4
) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.(8) Purché talune condizioni siano soddisfatte, i visti per
ingressi multipli dovrebbero essere rilasciati al fine di
ridurre gli oneri amministrativi dei consolati degli Stati
membri e agevolare lo spostamento rapido di chi viaggia
frequentemente o regolarmente. I richiedenti noti al con
solato per integrità e affidabilità dovrebbero per quanto
possibile beneficiare di una procedura semplificata.
(9) Considerata la registrazione degli identificatori biometrici
nel sistema di informazione visti (VIS) istituito dal rego
lamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati
membri sui visti per soggiorni di breve durata (regola
mento VIS) (
1
), la presentazione di persona del richie
dente — almeno per la prima domanda — dovrebbe
essere un requisito fondamentale per la domanda del
visto.
(10) Per agevolare la procedura di domanda di visto relativa
alle domande successive, dovrebbe essere possibile co
piare le impronte digitali da quelle inserite per la prima
volta nel VIS entro un periodo di cinquantanove mesi.
Trascorso tale periodo di tempo, le impronte digitali do
vrebbero essere nuovamente rilevate.
(11) Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico
che uno Stato membro riceve nell'ambito della procedura
di domanda del visto è considerato un documento con
solare ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari, del 24 aprile 1963, ed è trattato in modo
appropriato.
(12) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Con
siglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle per
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati (
2
), si
applica al trattamento dei dati personali da parte degli
Stati membri in applicazione del presente regolamento.
(13) Per agevolare la procedura dovrebbero essere previste
varie forme di cooperazione quali la rappresentanza limi
tata, la coubicazione, i centri comuni per la presentazione
delle domande di visto, il ricorso a consoli onorari e la
cooperazione con fornitori esterni di servizi, che tengano
conto in particolare delle norme sulla protezione dei dati
di cui alla direttiva 95/46/CE. Conformemente alle con
dizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati mem
bri dovrebbero stabilire il tipo di struttura organizzativa
da adottare in ciascun paese terzo.
(14) È necessario fissare modalità per le situazioni in cui uno
Stato membro decida di cooperare con un fornitore
esterno di servizi per la raccolta delle domande. Una
decisione del genere è opportuna se, in particolari circo
stanze o per ragioni legate alle condizioni locali, la coo
perazione con altri Stati membri in forma di rappresen
tanza, di rappresentanza limitata, di coubicazione o di un
centro comune per la presentazione delle domande non
risulta appropriata per lo Stato membro interessato.
Dette modalità dovrebbero essere stabilite secondo i prin
cipi generali di rilascio dei visti e nel rispetto delle esi
genze in materia di protezione dei dati di cui alla diret
tiva 95/46/CE. Si dovrebbe inoltre tener conto dell'esi
genza di evitare il «visa shopping» al momento di stabilire
e attuare modalità di questo genere.
(15) Qualora uno Stato membro abbia deciso di cooperare
con un fornitore esterno di servizi, dovrebbe mantenere
la possibilità per tutti i richiedenti di presentare domande
direttamente alle loro rappresentanze diplomatiche o
consolari.
(16) Lo Stato membro dovrebbe cooperare con un fornitore
esterno di servizi sulla base di uno strumento giuridico
che stabilisca con precisione le responsabilità dello stesso,
nonché un accesso diretto e totale ai suoi locali, le in
formazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riserva
tezza e le circostanze, le condizioni e le procedure per la
sospensione o l'interruzione della cooperazione.
(17) Il presente regolamento, consentendo agli Stati membri
di cooperare con fornitori esterni di servizi per la raccolta
delle domande e stabilendo nel contempo il principio
«una tantum» per la presentazione delle domande, crea
una deroga alla regola generale secondo cui un richie
dente deve presentarsi di persona presso la rappresen
tanza diplomatica o consolare. Ciò lascia impregiudicata
la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio.
(18) La cooperazione locale Schengen è fondamentale per
l'applicazione armonizzata della politica comune in ma
teria di visti e per una corretta valutazione dei rischi
migratori e/o di sicurezza. Date le differenze nelle situa
zioni locali, l'applicazione operativa di particolari dispo
sizioni legislative dovrebbe essere valutata fra le rappre
sentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei
singoli luoghi al fine di assicurare un'applicazione armo
nizzata delle disposizioni legislative per impedire il «visa
shopping» e un trattamento diverso fra i richiedenti il
visto.
(19) I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare
i flussi migratori e possono servire come efficace stru
mento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati
siano compilati regolarmente in un formato comune.
L 243/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT
(
1
) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(
2
) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.(20) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente rego
lamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (
1
).
(21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere
di adottare modifiche degli allegati del presente regola
mento. Tali misure di portata generale e intese a modi
ficare elementi non essenziali del presente regolamento,
anche completandolo con nuovi elementi non essenziali,
devono essere adottate secondo la procedura di regola
mentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE.
(22) Per garantire l'applicazione armonizzata del presente re
golamento a livello operativo, occorre formulare istru
zioni sulle prassi e procedure che devono seguire gli Stati
membri nel trattare le domande di visto.
(23) Un sito Internet comune per i visti Schengen deve essere
creato per migliorare la visibilità e l'immagine uniforme
della politica comune in materia di visti. Siffatto sito
servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le in
formazioni rilevanti in merito alle domande di visto.
(24) Dovrebbero essere adottate misure adeguate per il con
trollo e la valutazione del presente regolamento.
(25) Il regolamento VIS e il regolamento (CE) n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen) (
2
), dovrebbero essere modifi
cati per tenere conto delle disposizioni del presente re
golamento.
(26) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi
terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle do
mande di visti possono derogare alle disposizioni del
presente regolamento.
(27) Quando uno Stato membro ospita i Giochi olimpici e
paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime
che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia
olimpica.
(28) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire
l'istituzione delle procedure e delle condizioni per il rila
scio del visto di transito o per soggiorni previsti di non
più di tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio
degli Stati membri, non può essere realizzato in åmisura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere rea
lizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si
limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
(29) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione
del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
(30) Le condizioni riguardanti l'ingresso nel territorio degli
Stati membri o il rilascio dei visti lasciano impregiudicate
le norme vigenti in materia di riconoscimento della vali
dità dei documenti di viaggio.
(31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posi
zione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione eu
ropea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione del presente rego
lamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua
applicazione. Poiché il presente regolamento si basa
sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni
del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la
Comunità europea, la Danimarca decide, a norma
dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di
sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento,
se intende recepirlo nel suo diritto interno.
(32) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso
dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'I
slanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis
di Schengen (
3
), che rientrano nel settore di cui
all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del
Consiglio (
4
), relativa a talune modalità di applicazione di
tale accordo.
(33) È opportuno definire un regime per permettere a rappre
sentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai
lavori dei comitati che assistono la Commissione
nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione ai sensi
del presente regolamento. Tale regime è stato previsto
nello scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione euro
pea e l'Islanda e la Norvegia sui comitati che coadiuvano
la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri
esecutivi (
5
), allegato al summenzionato accordo. La
Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di
raccomandazione ai fini della negoziazione di tale re
gime.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/3 IT
(
1
) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(
2
) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(
3
) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(
4
) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(
5
) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.(34) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento
costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi
dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e
la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di
quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen (
1
), che rientrano nel settore di cui
all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in
combinato disposto con l'articolo 3 della decisione
2008/146/CE del Consiglio (
2
) relativa alla conclusione
di detto accordo.
(35) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regola
mento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'ac
quis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione sviz
zera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del
Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra
l'Unione europea, la Comunità europea e la Confedera
zione svizzera riguardante l'associazione della Confedera
zione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo svi
luppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore
di cui all'articolo 1, punto B della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3
della decisione 2008/261/CE del Consiglio (
3
) sulla firma
di detto protocollo.
(36) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito
non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del
Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schen
gen (
4
). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua
adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad appli
carlo.
(37) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'ac
quis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi
della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del
28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schen
gen (
5
). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione
e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.
(38) Il presente regolamento, a eccezione dell'articolo 3, co
stituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso
altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,
dell'atto di adesione del 2003 e ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni
per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non
più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli
Stati membri.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi
i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'at
traversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i
cui cittadini sono esenti da tale obbligo (
6
), fermi restando:
a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di
paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione;
b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di
paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità
e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro.
3. Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui
cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aero
portuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall'al
legato 9 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile
internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il
rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito inter
nazionali degli aeroporti degli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti defi
nizioni:
1) «cittadino di paesi terzi»: chi non è cittadino dell'Unione ai
sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
2) «visto»: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, ne
cessaria ai fini:
a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio
degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a
tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo
ingresso nel territorio degli Stati membri;
L 243/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT
(
1
) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(
2
) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(
3
) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(
4
) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(
5
) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. (
6
) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti de
gli Stati membri;
3) «visto uniforme»: visto valido per l'intero territorio degli
Stati membri;
4) «visto con validità territoriale limitata»: visto valido per il
territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli
Stati membri;
5) «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito
nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti
degli Stati membri;
6) «visto adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito
dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del
29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per
i visti (
1
);
7) «documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio
riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'apposi
zione di visti;
8) «foglio separato per l'apposizione del visto»: modello uni
forme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto
rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un docu
mento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che
emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002
del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello
uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto
rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un docu
mento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che
emette il foglio (
2
);
9) «consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno
Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un
funzionario consolare di carriera, quale definita dalla con
venzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile
1963;
10) «domanda»: domanda di visto;
11) «intermediari commerciali»: agenzie amministrative private,
società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici
o venditori).
TITOLO II
VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE
Articolo 3
Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un
visto di transito aeroportuale
1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'al
legato IV devono essere in possesso di un visto di transito
aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aero
porti situati sul territorio degli Stati membri.
2. In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali,
singoli Stati membri possono richiedere ai cittadini di paesi terzi
diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di essere in possesso di un
visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone interna
zionali degli aeroporti situati sul loro territorio. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa
entrata in vigore nonché la revoca dell'obbligo del visto di
transito aeroportuale.
3. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 52, paragrafo 1,
tali comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di
trasferire il paese terzo interessato nell'elenco di cui all'allegato
IV.
4. Se il paese terzo non è trasferito nell'elenco di cui all'al
legato IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di
cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, può mantenere o revocare
l'obbligo del visto di transito aeroportuale.
5. Sono esentate dall'obbligo di essere in possesso di un visto
di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 le seguenti
categorie di persone:
a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale
per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno
rilasciato da uno Stato membro;
b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno
validi, menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, Ca
nada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che
garantiscono il ritorno incondizionato del titolare;
c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno
Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del
2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il
Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritor
nano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto;
d) i familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 1, para
grafo 2, lettera a);
e) i titolari di passaporti diplomatici;
f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una
parte contraente della convenzione di Chicago relativa
all'aviazione civile internazionale.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/5 IT
(
1
) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(
2
) GU L 53 del 23.2.2002, pag.4.TITOLO III
PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI
CAPO I
Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande
Articolo 4
Autorità competenti interessate dalle procedure connesse
alle domande
1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali deci
dono sul merito.
2. In deroga al paragrafo 1, le domande possono essere esa
minate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità
responsabili dei controlli sulle persone a norma dell'articolo 35
e dell'articolo 36, le quali decidono sul merito.
3. Nei territori d'oltremare non europei degli Stati membri, le
domande possono essere esaminate dalle autorità designate
dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.
4. Uno Stato membro può chiedere di coinvolgere autorità
diverse da quelle designate ai paragrafi 1 e 2 nell'esame delle
domande e nelle decisioni sul merito.
5. Uno Stato membro può chiedere di essere consultato o
informato da un altro Stato membro a norma degli articoli 22 e
31.
Articolo 5
Stato membro competente per l'esame delle domande e per
le decisioni sul merito
1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda
di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l'unica destina
zione del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato
membro il cui territorio costituisce la destinazione principale
dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno;
oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione princi
pale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il
richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
2. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda
di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul
merito è:
a) in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato
membro interessato; oppure
b) in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato
membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente in
tende cominciare il transito.
3. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda
di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:
a) in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro
nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito; oppure
b) in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato
membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo
transito.
4. Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui
una domanda non possa formare oggetto di esame e di deci
sione qualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi
da 1 a 3 non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in
cui il richiedente presenta la domanda a norma dell'articolo 6.
Articolo 6
Competenza territoriale consolare
1. Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è
presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui
giurisdizione il richiedente risiede legalmente.
2. Un consolato dello Stato membro competente esamina e
decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese
terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdi
zione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto
consolato.
Articolo 7
Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi
legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro
I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno
Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per
entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano
la domanda presso il consolato dello Stato membro competente
ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2.
Articolo 8
Accordi di rappresentanza
1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro
Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini
dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale
Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro
Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle
domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.
2. Quando il consolato dello Stato membro rappresentante
intende rifiutare un visto, inoltra la domanda alle autorità com
petenti dello Stato membro rappresentato affinché queste pos
sano adottare la decisione finale in merito alla domanda entro i
termini stabiliti all'articolo 23, paragrafi 1, 2 o 3.
L 243/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT3. La raccolta e la trasmissione delle pratiche e dei dati allo
Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle per
tinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.
4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro
rappresentato è stabilito un accordo bilaterale contenente i se
guenti elementi:
a) specifica la durata di tale rappresentanza, se temporanea, e le
modalità di cessazione della stessa;
b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato
abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere
disposizioni relative a locali, al personale e al versamento
di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresen
tato;
c) può stabilire che le domande di determinate categorie di
cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato
membro rappresentante alle autorità centrali dello Stato
membro rappresentato per una consultazione preliminare,
come previsto dall'articolo 22;
d) in deroga al paragrafo 2, può autorizzare il consolato dello
Stato membro rappresentante a rifiutare il rilascio di un visto
dopo l'esame della domanda.
5. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in
un paese terzo si adoperano per concludere accordi di rappre
sentanza con Stati membri che hanno consolati in tale paese.
6. Per evitare che un'infrastruttura di trasporto carente o
lunghe distanze in una regione o area geografica specifica ri
chiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per
avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno
una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per
concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che
hanno consolati in quella regione o area.
7. Lo Stato membro rappresentato comunica alla Commis
sione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione prima
che essi entrino in vigore o siano cessati.
8. Contemporaneamente, il consolato dello Stato membro
rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri,
sia la delegazione della Commissione nella giurisdizione interes
sata degli accordi di rappresentanza o della cessazione di tali
accordi prima che essi entrino in vigore o siano cessati
9. Se il consolato dello Stato membro rappresentante decide
di cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente
all'articolo 43, o con intermediari commerciali accreditati, come
previsto all'articolo 45, tale cooperazione include le domande
contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali
dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo
dei termini di tale cooperazione.
CAPO II
Domanda di visto
Articolo 9
Modalità pratiche per la presentazione delle domande
1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi
dall'inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto per ingressi
multipli possono presentare la domanda prima della scadenza
del visto valido per un periodo di almeno sei mesi.
2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appun
tamento per la presentazione della domanda. L'appuntamento
ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richie
sta di appuntamento.
3. In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i
richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appunta
mento, o tale appuntamento è dato immediatamente.
4. Le domande possono essere presentate presso il consolato
dal richiedente o da intermediari commerciali accreditati come
previsto all'articolo 45, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 13, o
in conformità degli articoli 42 o 43.
Articolo 10
Norme generali per la presentazione delle domande
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 42, 43 e 45, i
richiedenti si presentano di persona per la presentazione della
domanda.
2. I consolati possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo
1 in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità.
3. Nel presentare la domanda, il richiedente:
a) presenta un modulo di domanda ai sensi dell'articolo 11;
b) presenta un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 12;
c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite
nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è opera
tivo a norma dell'articolo 48 del regolamento VIS, confor
memente alle norme di cui all'articolo 13 del presente rego
lamento;
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/7 ITd) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali con
formemente all'articolo 13, ove applicabile;
e) paga i diritti di visto ai sensi dell'articolo 16;
f) fornisce documenti giustificativi, conformemente
all'articolo 14 e all'allegato II;
g) ove applicabile, dimostra di possedere un'adeguata e valida
assicurazione sanitaria di viaggio conformemente
all'articolo 15.
Articolo 11
Moduli di domanda
1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compi
lato e firmato di cui all'allegato I. Le persone figuranti sul do
cumento di viaggio del richiedente presentano moduli di do
manda separati. I minori presentano un modulo di domanda
firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale per
manente o temporanea o da un tutore legale.
2. I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano am
piamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a ti
tolo gratuito.
3. I moduli saranno disponibili:
a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richie
sto il visto;
b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante;
c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali
dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; oppure
d) in caso di rappresentanza, nelle lingue ufficiali dello Stato
membro rappresentante.
Oltre alle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso
disponibile anche in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni
dell'Unione europea.
4. Se il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o
nelle lingue ufficiali del paese ospitante, ne è messa a disposi
zione del richiedente, separatamente, una traduzione in dette
lingue.
5. Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue uffi
ciali del paese ospitante è fornita nell'ambito della cooperazione
locale Schengen di cui all'articolo 48.
6. Il consolato informa i richiedenti in merito alle lingue
utilizzabili per compilare il modulo di domanda.
Articolo 12
Documento di viaggio
Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che
soddisfi i seguenti criteri:
a) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la
partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più
viaggi, dopo l'ultima data prevista per la partenza dal terri
torio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giu
stificati, è possibile derogare a tale obbligo;
b) contiene almeno due pagine bianche;
c) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
Articolo 13
Identificatori biometrici
1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del
richiedente comprendenti una fotografia e le impronte delle
dieci dita dello stesso, conformemente alle garanzie previste
dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
2. Il richiedente che introduce la prima domanda deve pre
sentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti
identificatori biometrici del richiedente:
— una fotografia, scansionata o fatta al momento della do
manda, e
— le sue impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate
digitalmente.
3. Se le impronte digitali del richiedente rilevate nell'ambito
di una domanda precedente sono inserite nel VIS per la prima
volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova
domanda, esse sono copiate nella domanda successiva.
Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richie
dente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine
di cui al primo comma.
Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non
può essere confermato immediatamente che le impronte digitali
sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il
richiedente può chiedere che siano rilevate.
4. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento VIS,
la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS. Non è
necessario che il richiedente si presenti di persona a tal fine.
L 243/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITI requisiti tecnici della fotografia sono conformi alle norme
internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6
a
edizione
dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
5. Le impronte digitali sono rilevate conformemente alle
norme ICAO e alla decisione 2006/648/CE della Commissione,
del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in
relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo
sviluppo del Sistema informazione visti (
1
).
6. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qua
lificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a
norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione
dei consolati, gli identificatori biometrici possono essere rilevati
anche da personale qualificato e debitamente autorizzato del
console onorario di cui all'articolo 42 o di un fornitore esterno
di servizi di cui all'articolo 43. Lo Stato membro o gli Stati
membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la possibilità
di verificare presso il consolato le impronte digitali che sono
state rilevate dal fornitore esterno di servizi.
7. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte
digitali i seguenti richiedenti:
a) bambini di età inferiore a dodici anni;
b) le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle. Se
tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte digitali
inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero mas
simo di impronte. Tuttavia, qualora l'impossibilità sia tem
poranea, il richiedente è invitato a fornire le impronte digitali
in occasione della domanda successiva. Le autorità compe
tenti a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sono auto
rizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell'impos
sibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché
siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità
del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento;
c) capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali,
accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione
ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri
o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;
d) sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale
quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da
organizzazioni internazionali in missione ufficiale.
8. Nei casi di cui al paragrafo 7, va inserita nel VIS la men
zione «non applicabile» a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del
regolamento VIS.
Articolo 14
Documenti giustificativi
1. All'atto della presentazione di una domanda di visto uni
forme il richiedente presenta:
a) documenti che indichino la finalità del viaggio;
b) documenti relativi all'alloggio, o prova della disponibilità di
mezzi sufficienti per l'alloggio;
c) documenti che indichino che il richiedente dispone dei
mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista
del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di
residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale
l'ammissione è garantita, ovvero è in grado di ottenere le
galmente detti mezzi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,
lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;
d) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del ri
chiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima
della scadenza del visto richiesto.
2. All'atto della presentazione di una domanda di visto di
transito aeroportuale il richiedente presenta:
a) documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la
destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;
b) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del ri
chiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.
3. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che il
consolato può domandare al richiedente per verificare che sod
disfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell'allegato II.
4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di pre
sentare una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di
un privato compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato
membro. Tale modulo indica in particolare:
a) se è inteso come dichiarazione di garanzia e/o di alloggio;
b) se il soggetto ospitante è un singolo, una società o un'orga
nizzazione;
b) l'identità del soggetto ospitante e i relativi estremi;
d) il richiedente invitato o i richiedenti invitati;
e) l'indirizzo dell'alloggio;
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/9 IT
(
1
) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.f) la durata e la finalità del soggiorno;
g) eventuali legami di parentela con il soggetto ospitante.
Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e
in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione
europea e fornisce alla persona che lo firma le informazioni
richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento
VIS. Un facsimile del modulo è notificato alla Commissione.
5. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è valutata
la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti
giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circo
stanze locali.
6. I consolati possono derogare a uno o più obblighi di cui
al paragrafo 1 in caso di richiedente loro noto per integrità e
affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di prece
denti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che
il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
del codice frontiere Schengen all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri.
Articolo 15
Assicurazione sanitaria di viaggio
1. I richiedenti i visti uniformi per uno o due ingressi devono
dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sa
nitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi
necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure me
diche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il
loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati mem
bri.
2. I richiedenti i visti uniformi per più di due ingressi («in
gressi multipli») devono dimostrare di possedere un'adeguata e
valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del
loro primo viaggio previsto.
Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo
di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della
necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i
soggiorni successivi.
3. L'assicurazione è valida per l'insieme del territorio degli
Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o
di transito previsto dell'interessato. La copertura minima am
monta a 30 000 EUR.
Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata
che copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura
assicurativa è valida almeno negli Stati membri interessati.
4. I richiedenti sottoscrivono, in linea di principio, l'assicura
zione nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile essi
cercano di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.
Se un'altra persona contrae un'assicurazione a nome del richie
dente, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.
5. Nel valutare l'adeguatezza della copertura assicurativa, i
consolati accertano se le richieste di indennizzo nei confronti
della compagnia di assicurazione siano riscuotibili negli Stati
membri.
6. L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere consi
derato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura
assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione
professionale del richiedente. L'esonero dalla dimostrazione di
essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio può
interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi,
già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro
attività professionali.
7. I titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall'ob
bligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio.
Articolo 16
Diritti per i visti
1. I richiedenti pagano diritti pari a 60 EUR.
2. Per i minori tra i sei e i dodici anni i diritti per i visti
ammontano a 35 EUR.
3. I diritti per i visti sono riveduti periodicamente per tener
conto delle spese amministrative.
4. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti
appartenenti a una delle categorie seguenti:
a) minori di età inferiore ai sei anni;
b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompa
gnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o
formazione pedagogica;
c) ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca
scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005,
diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di
visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di
paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca
scientifica (
1
);
d) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età
non superiore ai venticinque anni che partecipano a semi
nari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educa
tive organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
L 243/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT
(
1
) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il
visto:
a) i minori tra i sei e i dodici anni;
b) i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
c) i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive,
culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini
di lucro di età non superiore ai venticinque anni.
Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati mem
bri si adoperano per armonizzare l'applicazione di queste esen
zioni.
6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ri
durre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a pro
muovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in
materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri
settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.
7. I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta na
zionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel
paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimbor
sabili, tranne nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e
all'articolo 19, paragrafo 3.
Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti
per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto pe
riodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento
dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso
può essere arrotondato e i consolati assicurano nell'ambito degli
accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi di
ritti simili.
8. Per tale pagamento il richiedente ottiene una ricevuta.
Articolo 17
Diritti per servizi prestati
1. Diritti per servizi addizionali possono essere riscossi dal
fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43. I diritti per
servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal for
nitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di
cui all'articolo 43, paragrafo 6.
2. L'importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello
strumento giuridico di cui all'articolo 43, paragrafo 2.
3. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati
membri garantiscono che l'importo richiesto al richiedente ri
fletta debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi
e sia adattato in funzione delle circostanze locali. Inoltre, essi si
propongono di armonizzare l'importo applicato per i servizi
prestati.
4. Tale importo non supera la metà dell'importo del diritto
per il visto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, indipendentemente
dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui
all'articolo 16, paragrafi 2, 4, 5 e 6.
5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati manten
gono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro
domanda direttamente ai rispettivi consolati.
CAPO III
Esame della domanda e decisione sul merito
Articolo 18
Accertamento della competenza consolare
1. Quando è presentata una domanda, il consolato verifica la
propria competenza a esaminarla e a decidere sul merito alla
stessa a norma degli articoli 5 e 6.
2. Se il consolato non è competente, restituisce senza indu
gio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal
richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato
competente.
Articolo 19
Ricevibilità
1. Il consolato competente verifica:
— se la domanda è stata presentata entro il termine di cui
all'articolo 9, paragrafo 1,
— se la domanda contiene gli elementi di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, lettere da a) a c),
— se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e
— se sono stati riscossi i diritti per i visti.
2. Se il consolato competente constata che le condizioni di
cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il
consolato:
— segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VIS,
e
— esamina ulteriormente la domanda.
I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare
debitamente autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1,
dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento
VIS.
3. Se il consolato competente constata che le condizioni di
cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevi
bile e il consolato, senza indugio:
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/11 IT— restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti pre
sentati dal richiedente,
— distrugge i dati biometrici raccolti,
— rimborsa i diritti per i visti, e
— non esamina la domanda.
4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i re
quisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per
motivi umanitari o di interesse nazionale.
Articolo 20
Timbro indicante la ricevibilità di una domanda
1. Se una domanda è ricevibile, il consolato competente ap
pone un timbro sul documento di viaggio del richiedente. Il
timbro è conforme al modello figurante nell'allegato III ed è
apposto conformemente alle disposizioni di tale allegato.
2. I passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali e speciali non
vengono timbrati.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai con
solati degli Stati membri fino alla data della piena entrata in
funzione del VIS in tutte le regioni a norma dell'articolo 48 del
regolamento VIS.
Articolo 21
Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del
rischio
1. Nell'esaminare una domanda di visto uniforme viene ac
certato se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice
frontiere Schengen ed è accordata particolare attenzione alla
valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione
illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il
richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima
della scadenza del visto richiesto.
2. Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conforme
mente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regola
mento VIS. Gli Stati membri provvedono affinché siano piena
mente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all'articolo 15 del
regolamento VIS onde evitare respingimenti e identificazioni
falsi.
3. Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni
d'ingresso, il consolato verifica:
a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, con
traffatto o alterato;
b) la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo
scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi
disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine
o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel
quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado
di ottenere legalmente detti mezzi;
c) se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel
sistema d'informazione Schengen (SIS);
d) che il richiedente non sia considerato una minaccia per l'or
dine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale
definita all'articolo 2, punto 19, del codice frontiere Schen
gen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati mem
bri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai
fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli
Stati membri per gli stessi motivi;
e) che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicura
zione sanitaria di viaggio, ove applicabile.
4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni
precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia
superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel terri
torio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali sog
giorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di
lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro
Stato membro.
5. La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno
previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del
soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli
Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione
economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno,
in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri
conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice
frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio
da parte di un privato può altresì costituire una prova della
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
6. In sede di esame di una domanda di visto di transito
aeroportuale, il consolato verifica, in particolare:
a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, con
traffatto o alterato;
b) i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese
terzo interessato e la coerenza dell'itinerario e del transito
aeroportuale previsti;
c) il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la desti
nazione finale.
7. L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'au
tenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità
e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.
L 243/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati possono,
in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio e
richiedere documenti supplementari.
9. Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto
automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è
valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.
Articolo 22
Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri
Stati membri
1. Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali
degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel
corso dell'esame di domande presentate da cittadini di determi
nati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale
consultazione non si applica alle domande di visto di transito
aeroportuale.
2. Le autorità centrali consultate danno una risposta defini
tiva entro sette giorni di calendario dalla consultazione. La
mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non
hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introdu
zione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare
prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione
è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale
Schengen all'interno della giurisdizione interessata.
4. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.
5. A decorrere dalla data di sostituzione della rete di consul
tazione Schengen di cui all'articolo 46 del regolamento VIS, la
consultazione preliminare è effettuata conformemente
all'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.
Articolo 23
Decisione sulla domanda
1. La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni
di calendario dalla data della presentazione di una domanda
ricevibile ai sensi dell'articolo 19.
2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di
trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare
qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della do
manda o in caso di rappresentanza con consultazione delle
autorità dello Stato membro rappresentato.
3. Se, in casi specifici, risultano necessari documenti supple
mentari, il termine può essere eccezionalmente prorogato fino a
un massimo di sessanta giorni di calendario.
4. Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione
di:
a) rilasciare un visto uniforme a norma dell'articolo 24;
b) rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma
dell'articolo 25;
c) rifiutare il visto a norma dell'articolo 32; o
d) interrompere l'esame della domanda e trasmetterla alle auto
rità competenti dello Stato membro rappresentato a norma
dell'articolo 8, paragrafo 2.
L'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma
dell'articolo 13, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio
o sul rifiuto del visto.
CAPO IV
Rilascio del visto
Articolo 24
Rilascio di un visto uniforme
1. Il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno
autorizzato sono basati sull'esame effettuato a norma
dell'articolo 21.
Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi.
Il periodo di validità non è superiore a cinque anni.
In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corri
sponde al tempo necessario per il transito.
Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del
visto comprende una «franchigia» supplementare di quindici
giorni.
Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale fran
chigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni
internazionali di uno degli Stati membri.
2. Fermo restando l'articolo 12, lettera a), i visti per ingressi
multipli sono rilasciati con un periodo di validità compreso tra
sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il richiedente dimostra la necessità o giustifica l'intenzione di
viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a
motivo della sua situazione professionale o familiare, come
nel caso di gente d'affari, funzionari che hanno contatti
regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni
dell'Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della
società civile che viaggiano per partecipare a corsi di forma
zione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini
dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente
residenti negli Stati membri e marittimi; e
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/13 ITb) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in
particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti uni
formi o visti con validità territoriale limitata, la sua situa
zione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di
lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto richiesto.
3. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento
VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio
del visto.
Articolo 25
Rilascio di un visto con validità territoriale limitata
1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati ecce
zionalmente nei seguenti casi:
a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in
virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato
ritiene necessario:
i) derogare al principio dell'adempimento delle condizioni
di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c),
d) ed e), del codice frontiere Schengen;
ii) rilasciare un visto nonostante l'opposizione al rilascio di
un visto uniforme manifestata dallo Stato membro con
sultato a norma dell'articolo 22; oppure
iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non
abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma
dell'articolo 22;
ovvero
b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, viene
rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante un seme
stre nel corso del quale il richiedente ha già utilizzato un
visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per
un soggiorno di tre mesi.
2. Un visto con validità territoriale limitata è valido per il
territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può
essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il
consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.
3. Se il richiedente possiede un documento di viaggio non
riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rila
sciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che
riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato
membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del
richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato
membro.
4. Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali dello
Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e secondo la
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento
VIS, alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle autorità
centrali degli altri Stati membri.
5. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento
VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio
del visto.
Articolo 26
Rilascio di un visto di transito aeroportuale
1. Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito
nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul
territorio degli Stati membri.
2. Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di vali
dità del visto comprende una «franchigia» supplementare di
quindici giorni.
Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale fran
chigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni
internazionali di uno degli Stati membri.
3. Fatto salvo l'articolo 12, lettera a), i visti di transito aero
portuale multipli possono essere rilasciati con un periodo di
validità massima di sei mesi.
4. Nell'adozione della decisione sul rilascio di visti di transito
aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti
criteri:
a) la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o
regolarmente; e
b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, in particolare la cor
rettezza nell'uso di precedenti visti uniformi, visti con vali
dità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua
situazione economica nel suo paese d'origine e l'effettiva
intenzione di proseguire il viaggio.
5. Se il richiedente deve essere in possesso di un visto di
transito aeroportuale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il
visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle
zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello
Stato membro o degli Stati membri interessati.
6. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento
VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio
del visto.
Articolo 27
Modalità di compilazione del visto adesivo
1. Una volta compilato il visto adesivo, vengono inserite le
diciture obbligatorie di cui all'allegato VII ed è completata la
zona a lettura ottica, come previsto nel documento ICAO 9303,
parte 2.
L 243/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali
nella zona «annotazioni» del visto adesivo, che non devono
costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all'allegato
VII.
3. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti
adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature
manuali.
4. I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in
caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti
adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o
cancellature.
5. In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a
norma del paragrafo 4 del presente articolo, questa informa
zione è inserita nel VIS conformemente all'articolo 10, para
grafo 1, lettera k), del regolamento VIS.
Articolo 28
Annullamento di un visto adesivo già compilato
1. Se si individua un errore nel visto adesivo prima di ap
porlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.
2. Se si individua un errore dopo aver apposto il visto ade
sivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato
barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile e
si procede all'apposizione di un nuovo visto su un'altra pagina.
3. Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono
stati inseriti nel VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1,
del regolamento VIS, l'errore è rettificato a norma
dell'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Articolo 29
Apposizione di un visto adesivo
1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui
all'articolo 27 e all'allegato VII, è apposto sul documento di
viaggio conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIII.
2. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il docu
mento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato
per l'apposizione del visto.
3. In caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato
per l'apposizione del visto, questa informazione è inserita nel
VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera j), del
regolamento VIS.
4. I visti individuali rilasciati alle persone figuranti sul docu
mento di viaggio del richiedente sono apposti su tale docu
mento di viaggio.
5. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il docu
mento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo
individuale è apposto sui fogli separati per l'apposizione di un
visto.
Articolo 30
Diritti derivati dal rilascio di un visto
Il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità
territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di in
gresso.
Articolo 31
Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri
1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità
centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di altri
Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche
categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aero
portuale.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introdu
zione o il ritiro della richiesta di tali informazioni prima che
detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono comu
nicate anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen
all'interno della giurisdizione interessata.
3. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.
4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 46 del regola
mento VIS, le informazioni sono trasmesse conformemente
all'articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento.
Articolo 32
Rifiuto di un visto
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 25, para
grafo 1, il visto è rifiutato:
a) quando il richiedente:
i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o
alterato;
ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle
condizioni del soggiorno previsto;
iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza suffi
cienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il
ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il
transito verso un paese terzo nel quale la sua ammis
sione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere
legalmente detti mezzi;
iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del periodo di
sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in
virtù di un visto uniforme o di un visto con validità
territoriale limitata;
v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/15 ITvi) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita
all'articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schen
gen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati
nazionali degli Stati membri ai fini della non ammis
sione per gli stessi motivi; oppure
vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicu
razione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
oppure
b) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei docu
menti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità
del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte
dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio
degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono
notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui
all'allegato VI.
3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto
di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello
Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito
alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione na
zionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai
richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di
ricorso, come precisato nell'allegato VI.
4. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il consolato dello
Stato membro rappresentante informa il richiedente della deci
sione presa dallo Stato membro rappresentato.
5. Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS
conformemente all'articolo 12 del regolamento VIS.
CAPO V
Modifica di un visto già rilasciato
Articolo 33
Proroga
1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in rela
zione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l'autorità
competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del
visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o
di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio
degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità
del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale
proroga è concessa a titolo gratuito.
2. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in rela
zione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il
titolare del visto dimostri l'esistenza di ragioni personali serie
che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata
del soggiorno. Tale proroga dà luogo alla riscossione di un
diritto pari a 30 EUR.
3. Salvo diversa decisione dell'autorità che dispone la proroga
del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane
uguale a quella del visto originario.
4. L'autorità competente a prorogare il visto è quella dello
Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese
terzo al momento della richiesta della proroga.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le auto
rità competenti per la proroga dei visti.
6. La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo.
7. Le informazioni sul visto prorogato sono inserite nel VIS
conformemente all'articolo 14 del regolamento VIS.
Articolo 34
Annullamento e revoca
1. Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di
rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rila
scio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il
visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annul
lato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato
membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità
competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità
dello Stato membro di rilascio sono informate dell'annulla
mento.
2. Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di
rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revo
cato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato
membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità
competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità
dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.
3. Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare.
Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto
sono informate di tale revoca.
4. La mancata presentazione da parte del titolare, alla fron
tiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui
all'articolo 14, paragrafo 3, non dà automaticamente origine a
una decisione di annullamento o di revoca del visto.
L 243/16 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT5. In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il
timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l'elemento otticamente
variabile della vignetta visto, l'elemento di sicurezza «effetto
immagine latente» e la scritta «visto» sono annullati cancellan
doli.
6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i
motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il
modulo uniforme di cui all'allegato VI.
7. Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il
diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revo
cato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi
sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato
la decisione in merito all'annullamento o alla revoca e discipli
nati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato
membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informa
zioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come
precisato nell'allegato VI.
8. Le informazioni su un visto annullato o revocato sono
inserite nel VIS conformemente all'articolo 13 del regolamento
VIS.
CAPO VI
Visti rilasciati alle frontiere esterne
Articolo 35
Visti chiesti alle frontiere esterne
1. In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi
di frontiera se:
a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, pa
ragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
b) il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anti
cipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi
comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi
d'ingresso, e
c) il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza
ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati mem
bri che applicano integralmente l'acquis di Schengen è con
siderato sicuro.
2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne si può
derogare all'obbligo per il richiedente di disporre di un'assicu
razione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponi
bile al valico di frontiera o per motivi umanitari.
3. Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uni
forme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata
massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle con
dizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del
soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il
transito.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice
frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto
alla frontiera possono emettere, a norma dell'articolo 25, para
grafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con vali
dità territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio.
5. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di
persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare ai
sensi dell'articolo 22 non viene, in linea di principio, rilasciato
un visto alla frontiera esterna.
Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere
emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata
allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo
1, lettera a).
6. Oltre ai motivi di rifiuto del visto previsti all'articolo 32,
paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del
presente articolo.
7. Si applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei
rifiuti e sul diritto di ricorso di cui all'articolo 32, paragrafo 3, e
all'allegato VI.
Articolo 36
Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito
1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto
per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri
può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1; e
b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco
o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha
lavorato in qualità di marittimo.
2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in
transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle
norme di cui all'allegato IX, parte 1, e accertano l'avvenuto
scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo
in questione mediante il modulo per i marittimi in transito,
quale riportato nell'allegato IX, parte 2, debitamente compilato.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/17 ITTITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE
Articolo 37
Organizzazione del servizio visti
1. Gli Stati membri sono competenti per l'organizzazione del
servizio visti dei loro consolati.
Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per pro
teggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti,
ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta
direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a
introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divi
sioni delle responsabilità in relazione all'adozione delle decisioni
finali relative alle domande. L'accesso alla consultazione del VIS
o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un
numero limitato di membri del personale debitamente autoriz
zati. Sono adottate misure appropriate per impedire l'accesso
non autorizzato a tali banche dati.
2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad
adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni
consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e
registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.
3. I consolati degli Stati membri tengono archivi delle do
mande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di do
manda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali rela
tivi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti
rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all'occor
renza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.
Il termine di archiviazione delle pratiche di domanda individuali
è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla
domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
Articolo 38
Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei
consolati
1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in
numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle do
mande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e
armonizzata del servizio al pubblico.
2. I locali rispondono a determinati requisiti di adeguatezza
funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza.
3. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una
formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello
locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni
complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e
nazionale pertinente.
4. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un con
trollo frequente e adeguato delle modalità di esame delle do
mande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rile
vate violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 39
Condotta del personale
1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richie
denti vengano accolti cortesemente.
2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni,
rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti
adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale conso
lare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle per
sone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.
Articolo 40
Forme di cooperazione
1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione
delle procedure connesse alle domande. In linea di principio, le
domande sono presentate al consolato di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri:
a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli iden
tificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti
per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro
consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento
degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;
e/o
b) cooperano con uno o più altri Stati membri, nell'ambito
della cooperazione locale Schengen o tramite altri contatti
appropriati, in forma di rappresentanza limitata, coubica
zione o tramite un centro comune per la presentazione delle
domande conformemente all'articolo 41.
3. In particolari circostanze o per motivi attinenti alla situa
zione locale, come nel caso in cui:
a) il numero dei richiedenti è tale da non consentire la raccolta
delle domande e dei dati che deve essere organizzata in
maniera tempestiva e in condizioni adeguate; o
b) non è possibile garantire diversamente una buona copertura
territoriale del paese terzo interessato;
e nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2,
lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in
questione, uno Stato membro, in ultima istanza, può cooperare
con un fornitore esterno di servizi, conformemente
all'articolo 43.
L 243/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT4. Fatto salvo il diritto di convocare il richiedente per un
colloquio, previsto all'articolo 21, paragrafo 8, la scelta di un
tipo di organizzazione non comporta l'obbligo, per il richie
dente, di presentarsi di persona in più di una sede per presen
tare una domanda.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità
con cui intendono organizzare le procedure connesse alle do
mande in ciascuna rappresentanza consolare.
Articolo 41
Cooperazione tra Stati membri
1. Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale dei
consolati di uno o più Stati membri espleta le procedure con
nesse alle domande (compreso il rilevamento degli identificatori
biometrici) presso il consolato di un altro Stato membro e
condivide le attrezzature di quest'ultimo. Gli Stati membri inte
ressati decidono di comune accordo la durata e le modalità di
cessazione della coubicazione, nonché la quota di diritti per la
concessione dei visti dovuta allo Stato membro di cui viene
utilizzato il consolato.
2. Se prevale l'opzione dei centri comuni per la presenta
zione delle domande, il personale dei consolati di due o più
Stati membri è riunito in un unico edificio per consentire ai
richiedenti di presentare le loro domande (identificatori biome
trici compresi). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato
membro competente per l'esame della domanda e per la deci
sione sul merito. Gli Stati membri decidono di comune accordo
la durata e le modalità di cessazione di tale cooperazione, non
ché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un
solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto ri
guarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospi
tante.
3. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati
membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio
completo.
Articolo 42
Ricorso ai consoli onorari
1. I consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svol
gere uno o tutti i compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 6.
Sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
2. Qualora il console onorario non sia funzionario di uno
Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai
requisiti riportati nell'allegato X, fatta eccezione per le disposi
zioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato.
3. Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato
membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano
applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati
se i compiti fossero svolti dal suo consolato.
Articolo 43
Cooperazione con fornitori esterni di servizi
1. Gli Stati membri si adoperano per cooperare con un for
nitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte
salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza.
2. La cooperazione con un fornitore esterno di servizi si basa
su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati
nell'allegato X.
3. Gli Stati membri si scambiano informazioni, nel quadro
della cooperazione locale Schengen, sulla selezione dei fornitori
esterni di servizi e sulla definizione delle modalità e delle con
dizioni dei rispettivi strumenti giuridici.
4. L'esame delle domande, i colloqui (se del caso), la deci
sione sulle domande e la stampa e l'apposizione dei visti adesivi
competono esclusivamente al consolato.
5. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso
accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al
personale debitamente autorizzato.
6. Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a
svolgere uno o più dei seguenti compiti:
a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare do
manda di visto e sui moduli di domanda;
b) informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti,
sulla scorta di una lista di controllo;
c) raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biome
trici) e trasmettere la domanda al consolato;
d) riscuotere i diritti per i visti;
e) gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presen
tarsi di persona al consolato o presso il fornitore esterno di
servizi;
f) ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la
notificazione del rifiuto, presso il consolato e restituirli al
richiedente.
7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato
membro o gli Stati membri interessati verificano la solvibilità
e l'affidabilità dell'impresa, comprese le licenze necessarie, l'iscri
zione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari, e
si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/19 IT8. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati provve
dono affinché il fornitore esterno di servizi selezionato rispetti
le modalità e le condizioni che lo riguardano nello strumento
giuridico di cui al paragrafo 2.
9. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati manten
gono la responsabilità per l'ottemperanza alle norme sulla pro
tezione dei dati nel trattamento dei dati e sono controllati
conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
La cooperazione con un fornitore esterno di servizi non limita o
esclude responsabilità derivanti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro o degli Stati membri interessati per le violazioni
degli obblighi concernenti i dati personali dei richiedenti e lo
svolgimento di uno o più dei compiti di cui al paragrafo 6. La
presente disposizione non pregiudica eventuali azioni che pos
sono essere intraprese contro il fornitore esterno di servizi in
base alla legislazione nazionale del paese terzo interessato.
10. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati assicu
rano la formazione del fornitore esterno di servizi corrispon
dente alla conoscenza necessaria per fornire un servizio ade
guato e informazioni sufficienti ai richiedenti.
11. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorve
gliano strettamente l'esecuzione dello strumento giuridico di cui
al paragrafo 2 e verificano in particolare:
a) le informazioni generali sui requisiti per ottenere un visto e
sui moduli di domanda date dal fornitore esterno di servizi
ai richiedenti;
b) tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative neces
sarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale
o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'ac
cesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando
la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al
consolato dello Stato membro o degli Stati membri interes
sati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati
personali;
c) la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;
d) le misure adottate per assicurare l'osservanza delle norme
sulla protezione dei dati.
A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli
Stati membri interessati effettuano periodicamente controlli a
campione nei locali del fornitore esterno di servizi.
12. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi
fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la con
tinuità del servizio completo.
13. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una co
pia dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.
Articolo 44
Cifratura e trasferimento sicuro di dati
1. Nel caso di accordi di rappresentanza tra Stati membri e
di cooperazione di Stati membri con un fornitore esterno di
servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati
membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri
interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per
via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione
elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle
autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati
o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle
autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione.
2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura di dati da trasmet
tere per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rap
presentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati mem
bri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console
onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri
interessati, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o
lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono
allo Stato membro rappresentante o al fornitore esterno di
servizi o al console onorario di trasferire dati per via elettronica.
In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o
lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al
trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente ci
frata su un supporto di memorizzazione elettronica dalle auto
rità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato
membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore
esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato
membro o degli Stati membri interessati da parte di un agente
consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di tra
sferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragio
nevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricor
rendo a operatori con esperienza nel trasporto di documenti e
dati sensibili stabiliti nel paese terzo in questione.
3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è
adeguato alla natura sensibile dei dati.
4. Gli Stati membri o la Comunità si adoperano per raggiun
gere un accordo con i paesi terzi interessati al fine di revocare il
divieto della cifratura dei dati da trasferire per via elettronica
dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità
dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal
fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità
dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
L 243/20 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITArticolo 45
Cooperazione degli Stati membri con intermediari
commerciali
1. Gli Stati membri possono cooperare con intermediari
commerciali per la presentazione delle domande, fatta eccezione
per la raccolta di identificatori biometrici.
2. Tale cooperazione è basata sulla concessione di un accre
ditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri.
L'accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei se
guenti aspetti:
a) situazione attuale dell'intermediario commerciale: validità
della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti
con le banche;
b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati
membri che offrono alloggio e altri servizi nell'ambito di un
viaggio combinato;
c) contratti con le compagnie di trasporto, che devono com
prendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno
garantito e chiuso.
3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati
regolarmente mediante controlli a campione che comprendono
colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento
dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l'assicurazione
sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viag
giatori e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale
del ritorno in gruppo.
4. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo
uno scambio di informazioni sulla prestazione degli interme
diari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul
rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari com
merciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viag
gio e il mancato svolgimento del viaggio programmato.
5. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo
lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accredi
tati dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l'accreditamento,
con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che
hanno determinato tale ritiro.
Ogni consolato assicura l'informazione dei cittadini in merito
all'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui è
stabilita la cooperazione.
Articolo 46
Compilazione di statistiche
Gli Stati membri compilano statistiche annuali sui visti, confor
memente alla tabella che figura nell'allegato XII. Queste stati
stiche sono presentate entro il 1
o
marzo di ogni anno per
l'anno civile precedente.
Articolo 47
Informazioni al pubblico
1. Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forni
scono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle
domande di visto, in particolare:
a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare do
manda;
b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a
un centro comune per la presentazione delle domande di
visto o a un fornitore esterno di servizi);
d) gli intermediari commerciali accreditati;
e) il fatto che il timbro di cui all'articolo 20 non ha effetti
giuridici;
f) i termini per l'esame delle domande di cui all'articolo 23,
paragrafi 1, 2 e 3;
g) paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini
sono oggetto di consultazione preliminare o informazione;
h) che eventuali decisioni negative relative alle domande de
vono essere notificate al richiedente, che tali decisioni de
vono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la
cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con le
informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di
ricorso, compresa l'autorità giudiziaria competente, nonché i
termini per presentarlo;
i) che il semplice possesso di un visto non conferisce automa
ticamente il diritto di ingresso e che i titolari di un visto
sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di
ingresso alla frontiera esterna, di cui all'articolo 5 del codice
frontiere Schengen.
2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rap
presentato informano i cittadini in merito agli accordi di rap
presentanza di cui all'articolo 8 prima della loro entrata in
vigore.
TITOLO V
COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN
Articolo 48
Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati
membri
1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica
comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle
circostanze locali, i consolati degli Stati membri e la Commis
sione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e valutano la
necessità di stabilire, in particolare:
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/21 ITa) un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i ri
chiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14 e
dell'allegato II;
b) criteri comuni per l'esame delle domande in relazione alle
deroghe al pagamento dei diritti per i visti a norma
dell'articolo 16, paragrafo 5, e agli aspetti legati alla tradu
zione del modulo di domanda a norma dell'articolo 11,
paragrafo 5;
c) un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei docu
menti di viaggio rilasciati dal paese ospitante.
Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione
locale Schengen confermi, per quanto riguarda le lettere da a)
a c), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a
tale riguardo sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 52, paragrafo 2.
2. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è stabilita
una scheda informativa comune sui visti uniformi, sui visti con
validità territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale,
vale a dire i diritti che il visto comporta e le condizioni per
richiederlo, incluso, se del caso, l'elenco di documenti giustifi
cativi di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Nel quadro della cooperazione locale Schengen sono
scambiate le seguenti informazioni:
a) statistiche mensili sui visti uniformi, sui visti con validità
territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale, così
come sul numero di visti rifiutati;
b) in relazione alla valutazione dei rischi migratori e/o per la
sicurezza, informazioni concernenti:
i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;
ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle
sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri
fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;
iii) l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;
iv) le reti di immigrazione illegale;
v) i rifiuti di visto;
c) informazioni sulla cooperazione con le compagnie di tra
sporto;
d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forni
scono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa
la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in
eccesso.
4. Sono organizzate su base regolare fra gli Stati membri e la
Commissione riunioni di cooperazione locale Schengen per trat
tare specificamente questioni operative relative all'applicazione
della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono
convocate nella giurisdizione dalla Commissione, se non diver
samente convenuto su richiesta della Commissione stessa.
Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione
locale Schengen possono essere organizzate riunioni monote
matiche e possono essere costituiti sottogruppi.
5. Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione locale
Schengen sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La
Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato
membro. I consolati di ciascuno Stato membro inoltrano le
relazioni alle proprie autorità centrali.
In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione
annuale per ogni giurisdizione da presentare al Parlamento eu
ropeo e al Consiglio.
6. Rappresentanti dei consolati degli Stati membri che non
applicano l'acquis comunitario in relazione ai visti, o di paesi
terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai
fini dello scambio di informazioni su questioni attinenti ai visti.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici
Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici
applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilita
zione del rilascio dei visti come indicato all'allegato XI.
Articolo 50
Modifiche degli allegati
Misure intese a modificare elementi non essenziali del presente
regolamento e recanti modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII e XII, sono adottate secondo la procedura di regola
mentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.
Articolo 51
Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei
visti
Le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle di
sposizioni del presente regolamento sono stilate secondo la
procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
L 243/22 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITArticolo 52
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato («il comitato
visti»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, te
nendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a
condizione che le misure d'esecuzione adottate secondo la pro
cedura non modifichino le disposizioni essenziali del presente
regolamento.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 53
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 8;
b) i paesi terzi ai cui cittadini i singoli Stati membri richiedono
di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per
il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti
situati sul loro territorio, di cui all'articolo 3;
c) il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di
alloggio privato, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, se del
caso;
d) l'elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la consultazione
preliminare di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
e) l'elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le informa
zioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1;
f) le menzioni nazionali aggiuntive nella zona «annotazioni»
del visto adesivo come previsto all'articolo 27, paragrafo 2;
g) le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui
all'articolo 33, paragrafo 5;
h) le forme di cooperazione di cui all'articolo 40;
i) le statistiche compilate ai sensi dell'articolo 46 e l'allegato
XII.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e
del pubblico, tramite pubblicazione elettronica costantemente
aggiornata, le informazioni comunicate a norma del para
grafo 1.
Articolo 54
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
1) all'articolo 4, il punto 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) "visto uniforme" come definito all'articolo 2, para
grafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Par
lamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
(codice dei visti) (*);
___________
(*) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1»;
b) la lettera b) è soppressa;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) "visto di transito aeroportuale" come definito
all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 810/2009;»
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) "visto con validità territoriale limitata", come definito
all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 810/2009;»
e) la lettera e) è soppressa;
2) all'articolo 8, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la
domanda» sono sostituiti dai seguenti:
«Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19
del regolamento (CE) n. 810/2009»;
3) l'articolo 9 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Dati da inserire alla presentazione della domanda»;
b) il punto 4 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) cognome, cognome alla nascita (precedente/i
cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di
nascita, paese di nascita, sesso;»
ii) la lettera e) è soppressa;
iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) Stato/i membro/i di destinazione e durata del
soggiorno o del transito previsti;»
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/23 ITiv) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) scopo/i principale/i del viaggio;»
v) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) data di arrivo nell'area Schengen e data di par
tenza dall'area Schengen previste;»
vi) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) Stato membro del primo ingresso;»
vii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) indirizzo del domicilio del richiedente;»
viii) alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti
dai termini: «dell'istituto di insegnamento»;
ix) alla lettera m), i termini «del padre e della madre»
sono sostituiti dai termini «del titolare della potestà
genitoriale o del tutore legale»;
4) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«k) se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è
stato compilato a mano.»;
5) all'articolo 11, l'elemento di frase introduttivo è sostituito
dal seguente:
«Qualora l'autorità competente per i visti per conto di un
altro Stato membro interrompa l'esame della domanda,
aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;
6) l'articolo 12 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indi
cazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità
lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;»
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei
seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:
a) il richiedente:
i) presenta un documento di viaggio falso, contraf
fatto o alterato;
ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo
scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la durata prevista del sog
giorno sia per il ritorno nel paese di origine o
di residenza oppure per il transito verso un
paese terzo nel quale la sua ammissione è garan
tita, ovvero non è in grado di ottenere legal
mente detti mezzi;
iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del
periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli
Stati membri in virtù di un visto uniforme o di
un visto con validità territoriale limitata;
v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
vi) è considerato una minaccia per l'ordine pub
blico, la sicurezza interna, la salute pubblica,
quali definiti all'articolo 2, punto 19 del codice
frontiere Schengen, o le relazioni internazionali
di uno degli Stati membri e, in particolare, è
segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati
nazionali degli Stati membri ai fini della non
ammissione;
vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida
assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
b) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto non sono attendi
bili;
c) l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio
degli Stati membri prima della scadenza del visto
richiesto non può essere stabilita con certezza;
d) non è fornita prova sufficiente che al richiedente non
è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per
giustificare la presentazione della domanda di visto
alla frontiera;»
7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca
di un visto
1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o
di revoca di un visto, l'autorità competente per i visti che
ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti
dati:
a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indica
zione che il visto è stato annullato o revocato;
b) autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa
sede;
c) luogo e data della decisione;
L 243/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì
figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano
l'annullamento o la revoca:
a) uno o più dei motivi elencati all'articolo 12,
paragrafo 2;
b) la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»;
8) l'articolo 14 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) l'elemento di frase introduttivo è sostituito dal se
guente:
«1. Qualora sia adottata una decisione di proroga
del periodo di validità e/o della durata del soggiorno
per un visto rilasciato, l'autorità competente per i
visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo
i seguenti dati:»;
ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) numero di vignetta visto del visto prorogato;»
iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) zona geografica all'interno della quale il titolare
del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità
territoriale del visto prorogato è diversa da
quella del visto originario;»
b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
9) all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione
della validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o pro
roga dei visti»;
10) l'articolo 17 è così modificato:
a) il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4) Stato membro del primo ingresso;»
b) il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6) tipo di visto rilasciato;»
c) il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11) scopo/i principale/i del viaggio;»
11) all'articolo 18, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 19, para
grafo 2, lettera c), all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d),
all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta»
sono soppressi;
12) all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è
soppresso.
Articolo 55
Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006
L'allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 562/2006 è
modificato come segue:
a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) procederà all'annullamento o alla revoca dei visti, se del
caso, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 34
del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento euro
peo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un
codice comunitario dei visti (il codice dei visti) (*);
___________
(*) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1»;
b) il punto 2 è soppresso.
Articolo 56
Abrogazioni
1. Gli articoli da 9 a 17 della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati.
2. Sono abrogati:
a) la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile
1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune
e dell'istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 —
Istruzione consolare comune, compresi gli allegati];
b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del
14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme
[SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all'an
nullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del
visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del co
mitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguar
dante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti
uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato
esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scam
bio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-
ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen
del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un docu
mento uniforme quale giustificativo di un invito, di una
dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impe
gno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57];
c) l'azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime
di transito aeroportuale (
1
);
d) il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile
2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per
quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità
pratiche relative all'esame delle domande di visto (
2
);
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/25 IT
(
1
) GU L 63 del 13.3.1996, pag. 8.
(
2
) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.e) il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del
28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari
di un visto per soggiorno di lunga durata (
1
);
f) il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del
27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera,
compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (
2
);
g) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parla
mento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante
modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappre
sentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in re
lazione all'introduzione di elementi biometrici e compren
dente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trat
tamento delle domande di visto (
3
).
3. I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferi
menti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato XIII.
Articolo 57
Monitoraggio e valutazione
1. Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente re
golamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta
una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale
include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e
dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento fatte
salve le relazioni di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al para
grafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale
valutazione la Commissione presenta, se del caso, opportune
proposte di modifica del presente regolamento.
3. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS e in seguito
ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento eu
ropeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione degli articoli
13, 17, da 40 a 44 del presente regolamento, che riferisce circa
l'attuazione della raccolta e dell'uso degli identificatori biome
trici, l'idoneità della norma ICAO scelta, la conformità con le
norme sulla protezione dei dati, l'esperienza con i fornitori
esterni di servizi con un particolare riferimento alla raccolta
dei dati biometrici, l'attuazione della regola dei cinquantanove
mesi per copiare le impronte digitali e l'organizzazione delle
procedure relative alle domande. La relazione include inoltre,
in base all'articolo 17, paragrafi 12, 13 e 14, e all'articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento VIS, i casi in cui non è stato
possibile fornire le impronte digitali per ragioni di fatto o
non era obbligatorio fornirle per motivi giuridici, rispetto al
numero di casi in cui le impronte digitali erano state rilevate.
La relazione include informazioni sui casi di rifiuto del visto a
persone che non hanno potuto fornire le impronte digitali per
ragioni di fatto. La relazione è corredata, se del caso, di adeguate
proposte di modifica del presente regolamento.
4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 riguarda
altresì il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identi
ficazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età
inferiore a dodici anni e, in particolare, il modo in cui le im
pronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una
ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione.
Articolo 58
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2010.
3. L'articolo 52 e l'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) ad
h), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 5 ottobre 2009.
4. Per quanto riguarda la rete di consultazione Schengen
(specifiche tecniche), l'articolo 56, paragrafo 2, lettera d), si
applica dalla data di cui all'articolo 46 del regolamento VIS.
5. L'articolo 32, paragrafi 2 e 3, l'articolo 34, paragrafi 6 e 7,
e l'articolo 35, paragrafo 7, si applicano a decorrere dal 5 aprile
2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addi 13 luglio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
L 243/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT
(
1
) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4.
(
2
) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.
(
3
) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1.ALLEGATO I
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/27 ITL 243/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/29 ITALLEGATO II
Elenco non esaustivo di documenti giustificativi
I giustificativi di cui all'articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:
A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO
1) Per viaggi d'affari:
a) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale,
industriale o di servizio;
b) altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;
c) biglietti d'ingresso per fiere e congressi, se del caso;
d) documenti che attestino le attività dell'impresa;
e) documenti che attestino lo status del richiedente nell'impresa.
2) In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:
a) il certificato d'iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di
formazione e di perfezionamento;
b) il tesserino dello studente o il certificato attestante i corsi da frequentare.
3) In caso di viaggi turistici o privati:
a) documenti relativi all'alloggio:
— un invito del soggetto ospitante, se del caso,
— un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che
indichi l'alloggio previsto;
b) documenti relativi all'itinerario:
— conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi
il programma di viaggio previsto,
— in caso di transito: visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il
proseguimento del viaggio.
4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:
— inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la
durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio.
5) Per viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interes
sato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel
territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:
— una lettera emessa da un'autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione
ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito
ufficiale.
6) In caso di viaggi per motivi di salute:
— un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la prova
della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.
L 243/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITB. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L'INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO
DEGLI STATI MEMBRI
1) Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione;
2) prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza;
3) attestazione di impiego: estratti bancari;
4) prova della proprietà di beni immobiliari;
5) prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.
C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
1) Consenso dell'autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi);
2) prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/31 ITALLEGATO III
FORMATO UNIFORME E USO DEL TIMBRO INDICANTE LA RICEVIBILITÀ DI UNA DOMANDA DI VISTO
... visto ... (
1
)
xx/xx/xxxx (
2
) ... (
3
)
Esempio:
C visa FR
22.4.2009 Consulat de France
Djibouti
Il timbro è apposto sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri.
(
1
) Codice dello Stato membro che esamina la domanda. Sono utilizzati i codici quali illustrati all'allegato VII, punto 1.1.
(
2
) Data della domanda (otto cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).
(
3
) Autorità che esamina la domanda di visto.
L 243/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO IV
Elenco comune dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere
in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti
situati sul territorio degli Stati membri
AFGHANISTAN
BANGLADESH
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
IRAN
IRAQ
NIGERIA
PAKISTAN
SOMALIA
SRI LANKA
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/33 ITALLEGATO V
ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I DETENTORI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI
TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI
ANDORRA:
— Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per
lavori stagionali, per la durata del lavoro ma di validità sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile,
— Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un
anno,
— Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno,
— Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa): rilasciato per un anno, rinnovabile due volte
per lo stesso periodo,
— Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni rinnovabile ogni volta
per tre anni,
— Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde): rilasciato per cinque anni rinnovabile
ogni volta per cinque anni,
— Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde): rilasciata per un anno rinnovabile ogni volta per tre
anni,
— Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa): rilasciata
per due anni rinnovabile per due anni,
— Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo): rilasciata
per cinque anni,
— Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde):
rilasciata per dieci anni rinnovabile per periodi della stessa durata.
CANADA:
— Permanent resident card («carta di residente permanente», tessera di plastica).
GIAPPONE:
— Re-entry permit to Japan (autorizzazione al reingresso in Giappone).
SAN MARINO:
— Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata),
— Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata),
— Carta d'identità di San Marino (validità illimitata).
STATI UNITI D'AMERICA:
— Form I-551 permanent resident card (valido due o dieci anni),
— Form I-551 Alien registration receipt card (valido due o dieci anni),
— Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata),
— Form I-327 Re-entry document (valido due anni — rilasciato a titolari di un I-551),
— Resident alien card (permesso di residenza per stranieri valido due o dieci anni o avente una validità illimitata. Questo
documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno),
— Permit to re-enter (permesso di reingresso valido due anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al
di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni),
— Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere
dalla data del rilascio).
L 243/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO VI
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/35 ITL 243/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO VII
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL VISTO ADESIVO
1. Zona delle diciture obbligatorie
1.1. Dicitura «VALIDO PER»
Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.
Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto le opzioni seguenti:
a) Stati Schengen;
b) Stato o Stati Schengen al cui territorio è limitata la validità del visto. In tal caso vengono utilizzate le seguenti
indicazioni:
BE BELGIO
CZ REPUBBLICA CECA
DK DANIMARCA
DE GERMANIA
EE ESTONIA
GR GRECIA
ES SPAGNA
FR FRANCIA
IT ITALIA
LV LETTONIA
LT LITUANIA
LU LUSSEMBURGO
HU UNGHERIA
MT MALTA
NL PAESI BASSI
AT AUSTRIA
PL POLONIA
PT PORTOGALLO
SI SLOVENIA
SK SLOVACCHIA
FI FINLANDIA
SE SVEZIA
IS ISLANDA
NO NORVEGIA
CH SVIZZERA
1.2. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto uniforme, tale dicitura sarà completata, nella lingua dello Stato
membro di rilascio, con la menzione «Stati Schengen».
1.3. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1,
del presente regolamento, in corrispondenza della dicitura figura il nome dello o degli Stati membri al cui territorio è
limitato il soggiorno del titolare del visto, nella lingua dello Stato membro di rilascio.
1.4. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3,
del presente regolamento, sono possibili le seguenti opzioni per i codici da inserire:
a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati;
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/37 ITb) iscrizione della menzione «Stati Schengen», seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri
per il territorio dei quali il visto non è valido.
c) qualora in corrispondenza della dicitura «valido per» non vi sia spazio sufficiente per iscrivere tutti i codici degli
Stati membri che (non) riconoscono il documento di viaggio in questione, si riducono le dimensioni dei caratteri
usati.
2. Dicitura «DA ... A ...»
Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto
il visto.
Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto
nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:
— due cifre per il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità;
— trattino di separazione orizzontale;
— due cifre per il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità;
— trattino di separazione orizzontale;
— due cifre per l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.
Esempio: 05-12-07 = 5 dicembre 2007.
Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato, che sarà
indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è
valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di tale giorno.
3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»
Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare nel territorio per cui il visto
è valido, in altre parole il numero dei periodi di soggiorno che è possibile suddividere sull'intero periodo di validità
(cfr. punto 4).
Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato
sull'adesivo a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel
caso in cui si autorizzino più di due ingressi
In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento,
la validità del visto è calcolata come segue: primo giorno di partenza più sei mesi.
L'aver effettuato un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica che il visto non è più valido, anche
qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.
4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»
Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel
territorio per cui il visto è valido, sia per un periodo di soggiorno continuativo, sia suddividendo tale numero in vari
periodi di soggiorno, entro le date menzionate al punto 2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al
punto 3.
Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di
giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si
compone di unità.
Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è novanta.
Quando un visto è valido per più di sei mesi, la durata dei soggiorni è di novanta giorni per semestre.
5. Dicitura «RILASCIATO A ... IL ...»
Indica il nome del luogo in cui è ubicata l'autorità che rilascia il visto. La data di rilascio è indicata dopo «IL».
La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 2.
6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»
Scopo della dicitura è determinare il numero del documento di viaggio sul quale è apposto il visto adesivo.
Se la persona a cui viene rilasciato il visto è iscritta sul passaporto del coniuge, dell'autorità parentale o del tutore
legale, viene indicato il numero del documento di viaggio del familiare.
L 243/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITSe il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto dallo Stato membro di rilascio, viene utilizzato il
modello uniforme di foglio separato per l'apposizione del visto.
Il numero da indicare nella dicitura in caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato non è il numero di
passaporto, bensì lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre.
7. Dicitura «TIPO DI VISTO»
Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, la dicitura indica, mediante le lettere A, C e D,
il tipo di visto:
A: visto di transito aeroportuale (di cui all'articolo 2, punto 5, del presente regolamento)
C: visto (di cui all'articolo 2, punto 2, del presente regolamento)
D: visto per soggiorno di lunga durata
8. Dicitura «COGNOME E NOME»
Sono inserite, nell'ordine, la prima parola di cui alla rubrica «cognome» e, di seguito, la prima parola di cui alla
rubrica «nome» del documento di viaggio del titolare del visto. L'autorità di rilascio verifica se il cognome e il nome
che figurano nel documento di viaggio e da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono
identici a quelli che figurano nella domanda di visto. Se il numero dei caratteri che compongono il cognome e il
nome è superiore al numero di spazi disponibili, i caratteri in eccesso sono sostituiti con un punto (.).
9. a) Diciture obbligatorie da aggiungere nella zona «ANNOTAZIONI»
— Se il visto è rilasciato a nome di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 8, è aggiunta la seguente dicitura:
«R/[Codice dello Stato membro rappresentato]».
— Se il visto è rilasciato ai fini del transito, è aggiunta la seguente dicitura: «TRANSITO».
b) Diciture nazionali nella zona «ANNOTAZIONI»
Questa zona contiene anche le annotazioni, nella lingua dello Stato membro di rilascio, relative alle disposizioni
nazionali. Esse non costituiscono doppioni delle annotazioni obbligatorie di cui al punto 1.
c) Zona riservata alla fotografia
La fotografia a colori del titolare del visto è inserita nello spazio riservato a tale scopo.
Per la fotografia da inserire sul visto adesivo si applicano i requisiti seguenti.
Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80 % della dimensione verticale della
superficie della fotografia.
Requisiti minimi per la risoluzione:
— canner, 300 «pixels per inch» (ppi) senza compressione,
— stampante a colori, 720 «dot per inch» (dpi) per la fotografia impressa.
10. Zona destinata alla lettura automatica
Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice).
Prima riga: 36 caratteri (obbligatori)
Posizione Numero di caratteri Rubrica Specificazione
1-2 2 Tipo di documento 1
o
carattere: V
2
o
carattere: codice tipo di visto
(A, C, o D)
3-5 3 Stato di rilascio Codice alfabetico ICAO a 3 caratteri: BEL,
CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA,
ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT,
POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.
6-36 31 Cognome e nome Il cognome dovrebbe essere separato dai
nomi mediante due riempitivi (<<); singoli
elementi del nome dovrebbero essere separati
da un riempitivo (<); gli spazi inutilizzati do
vrebbero essere completati con un riempitivo
(<).
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/39 ITSeconda riga: 36 caratteri (obbligatori)
Posizione Numero di caratteri Rubrica Specificazione
1 9 Numero del visto È il numero stampato nell'angolo superiore
destro della vignetta.
10 1 Carattere di controllo Questo carattere è il risultato di un calcolo
complesso effettuato sulla zona precedente
secondo un algoritmo definito dall'ICAO.
11 3 Cittadinanza del ri
chiedente
Codifica alfabetica su 3 caratteri dell'ICAO.
14 6 Data di nascita La struttura è AAMMGG, ossia:
AA = anno (obbligatorio)
MM = mese o << se sconosciuto
DD = giorno o << se sconosciuto
20 1 Carattere di controllo Questo carattere è il risultato di un calcolo
complesso effettuato sulla zona precedente
secondo un algoritmo definito dall'ICAO.
21 1 Sesso F = femminile,
M = maschile,
< = non specificato.
22 6 Data scadenza vali
dità del visto
La struttura è AAMMGG senza riempitivo.
28 1 Carattere di controllo Questo carattere è il risultato di un calcolo
complesso effettuato sulla zona precedente
secondo un algoritmo definito dall'ICAO.
29 1 Validità territoriale a) Se VTL iscrivere la lettera T.
b) Se visto uniforme iscrivere il carattere
riempitivo <.
30 1 Numero di ingressi 1, 2 o M.
31 2 Durata del soggiorno a) Soggiorno breve: numero di giorni iscritto
nella zona di lettura visiva.
b) Soggiorno lungo: <<
33 4 Inizio di validità La struttura è MMGG senza riempitivo.
L 243/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO VIII
APPOSIZIONE DEL VISTO ADESIVO
1. Il visto adesivo è applicato sulla prima pagina del documento di viaggio che non contenga timbri o altri tipi di
contrassegni, a esclusione del timbro indicante la ricevibilità della domanda.
2. Il visto adesivo viene applicato e allineato al bordo della pagina del documento di viaggio. La zona del visto adesivo
per la lettura automatica è allineata col bordo della pagina.
3. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto nella zona riservata alle «ANNOTAZIONI»; esso deve oltrepassare il visto
adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio.
4. Quando non occorre compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per
renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro da utilizzare sono conformi a quanto stabilito al
riguardo da ciascuno Stato membro.
5. Per evitare il reimpiego del visto adesivo applicato sul foglio separato per l'apposizione del visto, il timbro delle
autorità di rilascio è apposto a destra, tra l'adesivo e il foglio separato, in modo da non impedire la lettura delle
diciture e delle annotazioni e da non invadere la zona riservata alla lettura automatica.
6. Conformemente all'articolo 33 del presente regolamento, la proroga di un visto assume la forma di apposizione di un
visto adesivo. Le autorità di rilascio appongono il proprio timbro sul visto adesivo.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/41 ITALLEGATO IX
PARTE 1
Norme per il rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto
Le presenti norme riguardano lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di
marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate,
la responsabilità è dello Stato membro di rilascio.
Ai fini delle presenti norme si intende per:
«porto di uno Stato membro»: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;
«aeroporto di uno Stato membro»: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.
I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro (ingresso nel territorio degli Stati
membri):
— la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata
o attesa la nave dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto o una frontiera
marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di
garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e,
se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;
— dette autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite
dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel
territorio degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati
membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei);
— quando si prevede l'ingresso di marittimi attraverso un aeroporto di uno Stato membro, le autorità competenti del
porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso, per
mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale
figura alla parte 2) e trasmesso via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica e indicano se sulla
base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto alla frontiera. Se l'ingresso è previsto
attraverso una frontiera marittima o terrestre, le autorità competenti del valico di frontiera utilizzato dai marittimi
per entrare nel territorio degli Stati membri sono informate secondo la stessa procedura;
— se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde chiaramente a quanto il
marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto
dello Stato membro d'ingresso o di uscita possono rilasciare alla frontiera un visto che autorizza un soggiorno di
durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del
marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo
interessato.
II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro (uscita dal territorio degli Stati
membri):
— la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di
marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati
membri attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o
l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte
dalla compagnia stessa;
— le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla
compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio
degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla
base, per esempio, dei biglietti (aerei);
— se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un
visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.
L 243/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITIII. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro a un'altra nave:
— la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di
marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio e usciranno nuovamente dal territorio degli
Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una
dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il
soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;
— le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla
compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio
degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità compe
tenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati
membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si
procede inoltre a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;
— se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un
visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/43 ITPARTE 2
L 243/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITESAME DEL MODULO PUNTO PER PUNTO
Punti 1-4: identità del marittimo
1) A. Cognome
B. Nomi
C. Cittadinanza
D. Rango/Grado
2) A. Luogo di nascita
B. Data di nascita
3) A. Numero del passaporto
B. Data di rilascio
C. Durata di validità
4) A. Numero del libretto per marittimi
B. Data di rilascio
C. Durata di validità
Punti 3 e 4: a seconda della cittadinanza del marittimo e dello Stato membro cui accede, il documento di viaggio o il
libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.
Punti 5-8: agenzia marittima e nave interessata
5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario
della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della
nave) al punto 5A e numero di telefono (e altri estremi quali numero di fax e indirizzo di posta
elettronica) al punto 5B.
6) A. Denominazione della nave
B. Numero IMO (costituito da 7 cifre, è anche noto come «numero Lloyds»)
C. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
7) A. Data di arrivo della nave
B. Provenienza (porto) della nave
Il punto 7A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.
8) A. Data di partenza della nave
B. Destinazione della nave (prossimo porto)
Punti 7A e 8A: indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi.
Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni e inattesi come, per
esempio, tempeste, avarie, ecc.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/45 ITPunti 9-12: scopo e destinazione del viaggio del marittimo.
9) La «destinazione finale» è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo
s'imbarcherà che del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio.
10) Motivo della domanda
a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è il porto in cui il marittimo s'imbarcherà.
b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio degli Stati membri, la destinazione finale è
ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio
degli Stati membri è da considerare come sbarco per fine ingaggio.
c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro,
motivi familiari urgenti, ecc.
11) Mezzo di trasporto
Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio degli Stati
membri per raggiungere la destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:
a) automobile (pullman);
b) treno;
c) aereo.
12) Data di arrivo (nel territorio degli Stati membri)
Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio degli Stati membri
attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera di uno Stato membro (non deve trattarsi necessariamente sempre di
un aeroporto) situato alla frontiera esterna.
Data di transito
È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri e si reca in un altro porto situato
anch'esso nel territorio degli Stati membri.
Data di partenza
È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per imbarcarsi su un'altra nave in un
porto situato fuori del territorio degli Stati membri, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel
territorio degli Stati membri per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio degli Stati membri).
Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni
disponibili:
a) automobile, pullman: numero di immatricolazione;
b) treno: denominazione, numero, ecc.;
c) aereo: data, ora e numero di volo.
13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità
per le spese di soggiorno e, se necessario, quelle di rimpatrio del marittimo.
L 243/46 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO X
ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI
COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI
A. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:
a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, so
prattutto durante la trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati
membri competenti per il trattamento della domanda;
b) conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:
— per via elettronica in forma cifrata, o
— fisicamente, in modo protetto;
c) trasmette i dati il più presto possibile:
— se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,
— se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;
d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere
conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di
passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;
e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla
distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non auto
rizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza
diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita
di trattamento di dati personali;
f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o
degli Stati membri interessati;
g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;
h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.
B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del
personale:
a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;
b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:
— riceva i richiedenti con cortesia,
— rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,
— non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica,
religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
— si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro
funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;
c) fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;
d) dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/47 ITC. Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:
a) consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi
momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;
b) garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;
c) garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio domande di prova, webcam);
d) garantisce la possibilità di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso
relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;
e) comunica senza indugio allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o
qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato
e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente
risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.
D. Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:
a) si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;
b) adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale,
cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);
c) rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di
risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a
garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.
L 243/48 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO XI
PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI
DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI
CAPO I
Scopo e definizioni
Articolo 1
Scopo
Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte di seguito è facilitare le domande e il rilascio di visti ai membri
della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro.
Sono inoltre d'applicazione le disposizioni pertinenti dell'acquis comunitario relativo alle procedure di domanda e di
rilascio dei visti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. «organizzazioni responsabili», con riferimento alle misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei
visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici: le organizzazioni ufficiali, ai
sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i
Giochi olimpici e paraolimpici gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accredi
tamento per i Giochi;
2. «membro della famiglia olimpica»: qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del
Comitato paraolimpico internazionale, delle federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali,
dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli
allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati
dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica,
agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organiz
zazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e
paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del [anno];
3. «tessere olimpiche di accreditamento», rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi
olimpici e paraolimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi
olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l'identità del
membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni
previste per il periodo dei Giochi;
4. «periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici»: il periodo durante il quale si svolgono i Giochi olimpici e il periodo
durante il quale si svolgono i Giochi paraolimpici;
5. «Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici»: il comitato costituito dallo
Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni nazionali per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici,
che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;
6. «servizi competenti per il rilascio dei visti»: i servizi preposti dallo Stato membro che ospita i Giochi olimpici e
paraolimpici all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.
CAPO II
Rilascio del visto
Articolo 3
Condizioni
Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti
condizioni:
a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che
ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici;
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/49 ITb) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell'articolo 5
del codice frontiere Schengen;
c) non è segnalata ai fini della non ammissione;
d) non è considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli
Stati membri.
Articolo 4
Presentazione della domanda
1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici, l'organizzazione
responsabile può presentare, contestualmente alla domanda di rilascio della tessera olimpica di accreditamento per le
persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto a
norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda conformemente
alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (
1
).
2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme alle domande per la tessera olimpica di
accreditamento, al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici secondo la
procedura da questo stabilita.
3. È presentata una domanda individuale di visto per ogni singolo partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici.
4. Il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici trasmette il più rapida
mente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle
domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone
interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di documento di viaggio e relativa
data di scadenza).
Articolo 5
Esame della domanda collettiva e tipologia del visto
1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui
all'articolo 3.
2. È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di tre mesi per il
periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.
3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettera c) o d), i
servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma
dell'articolo 25 del presente regolamento.
Articolo 6
Forma del visto
1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in
caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera «C». In caso di visto
con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere
«XX (
2
)». Il secondo numero è il numero del documento di viaggio dell'interessato.
2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i
Giochi olimpici e paraolimpici i numeri dei visti per il rilascio delle tessere olimpiche di accreditamento.
L 243/50 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT
(
1
) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(
2
) Riferimento al codice ISO dello Stato membro organizzatore.Articolo 7
Concessione gratuita del visto
I servizi competenti per l'esame delle domande di visto e il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per l'esame della
domanda e il rilascio del visto.
CAPO III
Disposizioni generali e finali
Articolo 8
Annullamento del visto
Se l'elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell'inizio dei
Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita
i Giochi olimpici e paraolimpici affinché sia ritirata la tessera olimpica di accreditamento delle persone eliminate
dall'elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri
dei visti interessati.
I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall'elenco, ne informano imme
diatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità compe
tenti degli altri Stati membri.
Articolo 9
Controlli alle frontiere esterne
1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente
regolamento si limitano, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della confor
mità con le condizioni di cui all'articolo 3.
2. Nel periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici:
a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del documento di viaggio dei membri della
famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere
Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;
b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni
per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen.
3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal
fatto che siano soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/51 ITALLEGATO XII
STATISTICHE ANNUALI SU VISTI UNIFORMI, VISTI CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA E VISTI DI
TRANSITO AEROPORTUALE
Dati da presentare alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 46 per ogni località in cui singoli Stati membri
rilasciano visti:
— Totale di visti A richiesti (compresi visti A per ingressi multipli),
— Totale di visti A rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),
— Totale di visti A per ingressi multipli rilasciati,
— Totale di visti A non rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),
— Totale di visti C richiesti (compresi visti C per ingressi multipli),
— Totale di visti C rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),
— Totale di visti C per ingressi multipli rilasciati,
— Totale di visti C non rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),
— Totale di visti VTL rilasciati.
Norme generali per la presentazione dei dati:
— I dati relativi all'intero anno precedente sono raccolti in un unico fascicolo,
— I dati sono forniti utilizzando il modello comune, fornito dalla Commissione,
— I dati, raggruppati per paese terzo, sono disponibili per le singole località in cui gli Stati membri interessati rilasciano
visti,
— Per «non rilasciati» si intendono i dati relativi a visti respinti e a domande il cui esame è stato interrotto, come previsto
all'articolo 8, paragrafo 2.
Qualora un dato non sia disponibile né pertinente per una particolare categoria e un paese terzo, gli Stati membri lasciano
lo spazio vuoto [senza indicare «0» (zero), «N.A.» (non applicabile), né qualsiasi altro valore].
L 243/52 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO XIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Disposizioni del presente regolamento
Disposizioni sostituite della convenzione Schengen (CAS),
dell'istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo
Schengen (SCH/Com-ex)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e ambito d'applicazione
ICC, parte I.1. Ambito di applicazione (CAS articoli 9 e 10)
Articolo 2
Definizioni
1-4)
ICC: parte I. 2. Definizioni e tipi di visti
ICC: parte IV, Base normativa
CAS: articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1,
articolo 15, articolo 16
TITOLO II
VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE
Articolo 3
Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un
visto di transito aeroportuale
Azione comune 96/197/GAI, ICC, parte I. 2.1.1
TITOLO III
PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI
CAPO I
Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande
Articolo 4
Autorità competenti interessate dalle procedure connesse
alle domande
ICC parte II 4. CAS, articolo 12, paragrafo 1, regolamento
415/2003
Articolo 5
Stato membro competente per l'esame delle domande e per
le decisioni in merito
ICC, parte II 1.1, lettere a) e b), CAS articolo12, paragrafo
2
Articolo 6
Competenza territoriale consolare
ICC, parte II, 1.1 e 3
Articolo 7
Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legal
mente presenti nel territorio di uno Stato membro
—
Articolo 8
Accordi di rappresentanza
ICC, parte II, 1.2
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/53 ITCAPO II
Domanda di visto
Articolo 9
Modalità pratiche per la presentazione delle domande
ICC, allegato 13, nota (articolo 10, paragrafo 1)
Articolo 10
Norme generali per la presentazione delle domande
—
Articolo 11
Moduli di domanda
ICC, parte III 1.1.
Articolo 12
Documento di viaggio
ICC, parte III 2, lettera a), CAS, articolo 13, paragrafi 1 e 2
Articolo 13
Identificatori biometrici
ICC, parte III 1.2, lettere a) e b)
Articolo 14
Documenti giustificativi
ICC, parte III.2, lettera b), e V.1.4, Com-ex (98) 57
Articolo 15
Assicurazione sanitaria di viaggio
ICC, parte V, 1.4
Articolo 16
Diritti per i visti
ICC, parte VII, 4 e allegato 12
Articolo 17
Diritti per servizi prestati
ICC, parte VII, 1.7
CAPO III
Esame della domanda e decisione in merito
Articolo 18
Accertamento della competenza consolare
—
Articolo 19
Ricevibilità
—
Articolo 20
Timbro indicante la ricevibilità di una domanda
ICC, parte VIII, 2
Articolo 21
Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio
ICC, parte III.4 e parte V.1.
Articolo 22
Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri
Stati membri
ICC, parte II, 2.3 e parte V, 2.3, lettere da a) a d)
Articolo 23
Decisione sulla domanda
ICC, parte V 2.1 (secondo trattino), 2.2, ICC
L 243/54 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITCAPO IV
Rilascio del visto
Articolo 24
Rilascio di un visto uniforme
ICC, parte V, 2,1
Articolo 25
Rilascio di un visto con validità territoriale limitata
ICC, parte V, 3, allegato 14, CAS, articolo 11, paragrafo 2,
articolo 14, paragrafo 1, e articolo 16
Articolo 26
Rilascio di un visto di transito aeroportuale
ICC, parte I, 2.1.1 — Azione comune 96/197/GAI
Articolo 27
Modalità di compilazione del visto adesivo
ICC, parte VI, 1-2-3-4
Articolo 28
Annullamento di un visto adesivo già compilato
ICC, parte VI, 5.2
Articolo 29
Apposizione di un visto adesivo
ICC, parte VI, 5.3
Articolo 30
Diritti derivati dal rilascio di un visto
ICC, parte I, 2.1, ultima frase
Articolo 31
Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri
—
Articolo 32
Rifiuto di un visto
—
CAPO V
Modifica di un visto già rilasciato
Articolo 33
Proroga
Com-ex (93) 21
Articolo 34
Annullamento e revoca
Com-ex (93) 24 e allegato 14 dell'ICC
CAPO VI
Visti rilasciati alle frontiere esterne
Articolo 35
Visti chiesti alle frontiere esterne
Regolamento (CE) n. 415/2003
Articolo 36
Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/55 ITTITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE
Articolo 37
Organizzazione del servizio visti
ICC, parte VII, 1-2-3
Articolo 38
Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei con
solati
—
ICC, parte VII, 1A
Articolo 39
Condotta del personale
ICC, parte III.5
Articolo 40
Forme di cooperazione
ICC, parte VII, 1AA
Articolo 41
Cooperazione tra Stati membri
Articolo 42
Ricorso ai consoli onorari
ICC, parte VII, AB
Articolo 43
Cooperazione con fornitori esterni di servizi
ICC, parte VII, 1B
Articolo 44
Cifratura e trasferimento sicuro di dati
ICC, parte II, 1.2., parte VII, 1.6, commi 6, 7, 8 e 9
Articolo 45
Cooperazione degli Stati membri con intermediari commer
ciali
ICC, parte VIII, 5.2
Articolo 46
Compilazione di statistiche
SCH Com-ex (94) 25 e (98) 12
Articolo 47
Informazioni al pubblico
—
TITOLO V
COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN
Articolo 48
Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati
membri
ICC, parte VIII, 1-3-4
L 243/56 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITTITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici
—
Articolo 50
Modifiche degli allegati
—
Articolo 51
Istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti
—
Articolo 52
Procedura di comitato
—
Articolo 53
Comunicazioni
—
Articolo 54
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
—
Articolo 55
Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006
—
Articolo 56
Abrogazioni
—
Articolo 57
Monitoraggio e valutazione
—
Articolo 58
Entrata in vigore
—
15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/57 ITALLEGATI
Allegato I
Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di
visto
ICC, allegato 16
Allegato II
Elenco non esaustivo di documenti giustificativi
Parzialmente ICC, parte V, 1.4
Allegato III
Formato uniforme e uso del timbro indicante la ricevibilità di
una domanda di visto
ICC, parte VIII, 2
Allegato IV
Elenco comune dei paesi terzi di cui all'allegato I del regola
mento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla
zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul ter
ritorio degli Stati membri
ICC, allegato 3, parte I
Allegato V
Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall'ob
bligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli
aeroporti degli Stati membri
ICC, allegato 3, parte III
Allegato VI
Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del
rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto
—
Allegato VII
Modalità di compilazione del visto adesivo
ICC, parte VI, 1-4, allegato 10
Allegato VIII
Apposizione del visto adesivo
ICC, parte VI, 5.3
Allegato IX
Norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in
transito soggetti all'obbligo del visto
Regolamento (CE) n. 415/2003, allegati I e II
Allegato X
Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giu
ridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi
ICC, allegato 19
Allegato XI
Procedure e condizioni specifiche per la facilitazione del rila
scio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai
Giochi olimpici e paraolimpici
—
Allegato XII
Statistiche annuali su visti uniformi, visti con validità territo
riale limitata e visti di transito aeroportuale
—
L 243/58 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT