STUDIO LEGALE PEPE - VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA TEL. (+39) 067011977 - 3477185620

Codice Europeo dei Visti d'ingresso

 

CODICE COMUNITARIO DEI VISTI

Vedi il Codice europeo dei visti nel documento originale del Parlamento Europeo

-----------

Oppure, Vedi qui di seguito il CODICE EUROPEO DEI VISTI (formato testo)

 

 

CODICE DEI VISTI

(tratto dal sito del Parlamento europeo)

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti

(codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare

l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del

trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 61 del trattato, la creazione

di uno spazio in cui le persone possano circolare libera­

mente dovrebbe essere accompagnata da misure in ma­

teria di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigra­

zione.

(2) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del trattato, le mi­

sure relative all'attraversamento delle frontiere esterne de­

gli Stati membri definiscono le regole in materia di visti

relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre

mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il

rilascio dei visti da parte degli Stati membri.

(3) Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la

costituzione di un «corpus normativo comune», soprat­

tutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell'acquis

[le disposizioni pertinenti della convenzione di applica­

zione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (

2

) e

l'istruzione consolare comune (

3

)], è uno degli elementi

fondamentali per «sviluppare ulteriormente la politica co­

mune in materia di visti quale parte di un sistema multi­

strato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere

l'immigrazione clandestina tramite un'ulteriore armoniz­

zazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il

trattamento delle domande di visto presso le rappresen­

tanze consolari locali», come indicato nel programma

dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e

della giustizia nell'Unione europea (

4

).

(4) È opportuno che gli Stati membri siano presenti o rap­

presentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi

i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto. Gli Stati

membri che non hanno un proprio consolato in un dato

paese terzo o in una parte specifica di un dato paese

terzo dovrebbero adoperarsi per concludere accordi di

rappresentanza per evitare uno sforzo sproporzionato

da parte dei richiedenti il visto per avere accesso ad un

consolato.

(5) È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone

internazionali degli aeroporti per combattere l'immigra­

zione illegale. I cittadini dei paesi terzi figuranti su un

elenco comune dovrebbero così essere in possesso di un

visto di transito aeroportuale. Tuttavia, in casi urgenti di

afflusso massiccio di immigrati illegali, gli Stati membri

dovrebbero essere autorizzati a imporre tale obbligo ai

cittadini di paesi terzi diversi da quelli che figurano

nell'elenco comune. Le decisioni individuali degli Stati

membri dovrebbero essere riesaminate su base annuale.

(6) È opportuno che le modalità d'accoglienza dei richiedenti

siano stabilite nel pieno rispetto della dignità umana. Il

trattamento delle domande di visto dovrebbe avvenire in

modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato

agli obiettivi perseguiti.

(7) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la qualità del

servizio offerto al pubblico sia elevata e conforme a

corrette prassi amministrative. Dovrebbero stanziare per­

sonale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti

al fine di agevolare il più possibile la procedura di do­

manda del visto. Gli Stati membri dovrebbero garantire

che il principio «una tantum» sia applicato a tutti i ri­

chiedenti.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/1 IT

(

1

) Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pub­

blicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

25 giugno 2009.

(

2

) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(

3

) GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1. (

4

) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.(8) Purché talune condizioni siano soddisfatte, i visti per

ingressi multipli dovrebbero essere rilasciati al fine di

ridurre gli oneri amministrativi dei consolati degli Stati

membri e agevolare lo spostamento rapido di chi viaggia

frequentemente o regolarmente. I richiedenti noti al con­

solato per integrità e affidabilità dovrebbero per quanto

possibile beneficiare di una procedura semplificata.

(9) Considerata la registrazione degli identificatori biometrici

nel sistema di informazione visti (VIS) istituito dal rego­

lamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di

informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati

membri sui visti per soggiorni di breve durata (regola­

mento VIS) (

1

), la presentazione di persona del richie­

dente — almeno per la prima domanda — dovrebbe

essere un requisito fondamentale per la domanda del

visto.

(10) Per agevolare la procedura di domanda di visto relativa

alle domande successive, dovrebbe essere possibile co­

piare le impronte digitali da quelle inserite per la prima

volta nel VIS entro un periodo di cinquantanove mesi.

Trascorso tale periodo di tempo, le impronte digitali do­

vrebbero essere nuovamente rilevate.

(11) Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico

che uno Stato membro riceve nell'ambito della procedura

di domanda del visto è considerato un documento con­

solare ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni

consolari, del 24 aprile 1963, ed è trattato in modo

appropriato.

(12) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Con­

siglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle per­

sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso­

nali, nonché alla libera circolazione di tali dati (

2

), si

applica al trattamento dei dati personali da parte degli

Stati membri in applicazione del presente regolamento.

(13) Per agevolare la procedura dovrebbero essere previste

varie forme di cooperazione quali la rappresentanza limi­

tata, la coubicazione, i centri comuni per la presentazione

delle domande di visto, il ricorso a consoli onorari e la

cooperazione con fornitori esterni di servizi, che tengano

conto in particolare delle norme sulla protezione dei dati

di cui alla direttiva 95/46/CE. Conformemente alle con­

dizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati mem­

bri dovrebbero stabilire il tipo di struttura organizzativa

da adottare in ciascun paese terzo.

(14) È necessario fissare modalità per le situazioni in cui uno

Stato membro decida di cooperare con un fornitore

esterno di servizi per la raccolta delle domande. Una

decisione del genere è opportuna se, in particolari circo­

stanze o per ragioni legate alle condizioni locali, la coo­

perazione con altri Stati membri in forma di rappresen­

tanza, di rappresentanza limitata, di coubicazione o di un

centro comune per la presentazione delle domande non

risulta appropriata per lo Stato membro interessato.

Dette modalità dovrebbero essere stabilite secondo i prin­

cipi generali di rilascio dei visti e nel rispetto delle esi­

genze in materia di protezione dei dati di cui alla diret­

tiva 95/46/CE. Si dovrebbe inoltre tener conto dell'esi­

genza di evitare il «visa shopping» al momento di stabilire

e attuare modalità di questo genere.

(15) Qualora uno Stato membro abbia deciso di cooperare

con un fornitore esterno di servizi, dovrebbe mantenere

la possibilità per tutti i richiedenti di presentare domande

direttamente alle loro rappresentanze diplomatiche o

consolari.

(16) Lo Stato membro dovrebbe cooperare con un fornitore

esterno di servizi sulla base di uno strumento giuridico

che stabilisca con precisione le responsabilità dello stesso,

nonché un accesso diretto e totale ai suoi locali, le in­

formazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riserva­

tezza e le circostanze, le condizioni e le procedure per la

sospensione o l'interruzione della cooperazione.

(17) Il presente regolamento, consentendo agli Stati membri

di cooperare con fornitori esterni di servizi per la raccolta

delle domande e stabilendo nel contempo il principio

«una tantum» per la presentazione delle domande, crea

una deroga alla regola generale secondo cui un richie­

dente deve presentarsi di persona presso la rappresen­

tanza diplomatica o consolare. Ciò lascia impregiudicata

la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio.

(18) La cooperazione locale Schengen è fondamentale per

l'applicazione armonizzata della politica comune in ma­

teria di visti e per una corretta valutazione dei rischi

migratori e/o di sicurezza. Date le differenze nelle situa­

zioni locali, l'applicazione operativa di particolari dispo­

sizioni legislative dovrebbe essere valutata fra le rappre­

sentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei

singoli luoghi al fine di assicurare un'applicazione armo­

nizzata delle disposizioni legislative per impedire il «visa

shopping» e un trattamento diverso fra i richiedenti il

visto.

(19) I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare

i flussi migratori e possono servire come efficace stru­

mento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati

siano compilati regolarmente in un formato comune.

L 243/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT

(

1

) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(

2

) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.(20) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente rego­

lamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione

1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante

modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione

conferite alla Commissione (

1

).

(21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere

di adottare modifiche degli allegati del presente regola­

mento. Tali misure di portata generale e intese a modi­

ficare elementi non essenziali del presente regolamento,

anche completandolo con nuovi elementi non essenziali,

devono essere adottate secondo la procedura di regola­

mentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della

decisione 1999/468/CE.

(22) Per garantire l'applicazione armonizzata del presente re­

golamento a livello operativo, occorre formulare istru­

zioni sulle prassi e procedure che devono seguire gli Stati

membri nel trattare le domande di visto.

(23) Un sito Internet comune per i visti Schengen deve essere

creato per migliorare la visibilità e l'immagine uniforme

della politica comune in materia di visti. Siffatto sito

servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le in­

formazioni rilevanti in merito alle domande di visto.

(24) Dovrebbero essere adottate misure adeguate per il con­

trollo e la valutazione del presente regolamento.

(25) Il regolamento VIS e il regolamento (CE) n. 562/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,

che istituisce un codice comunitario relativo al regime di

attraversamento delle frontiere da parte delle persone

(codice frontiere Schengen) (

2

), dovrebbero essere modifi­

cati per tenere conto delle disposizioni del presente re­

golamento.

(26) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi

terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle do­

mande di visti possono derogare alle disposizioni del

presente regolamento.

(27) Quando uno Stato membro ospita i Giochi olimpici e

paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime

che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia

olimpica.

(28) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire

l'istituzione delle procedure e delle condizioni per il rila­

scio del visto di transito o per soggiorni previsti di non

più di tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio

degli Stati membri, non può essere realizzato in åmisura

sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere rea­

lizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può

intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito

dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si

limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo

in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato

nello stesso articolo.

(29) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e

osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione

del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea.

(30) Le condizioni riguardanti l'ingresso nel territorio degli

Stati membri o il rilascio dei visti lasciano impregiudicate

le norme vigenti in materia di riconoscimento della vali­

dità dei documenti di viaggio.

(31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posi­

zione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione eu­

ropea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la

Danimarca non partecipa all'adozione del presente rego­

lamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua

applicazione. Poiché il presente regolamento si basa

sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni

del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la

Comunità europea, la Danimarca decide, a norma

dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di

sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento,

se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(32) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente

regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni

dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso

dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'I­

slanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione

all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis

di Schengen (

3

), che rientrano nel settore di cui

all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del

Consiglio (

4

), relativa a talune modalità di applicazione di

tale accordo.

(33) È opportuno definire un regime per permettere a rappre­

sentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai

lavori dei comitati che assistono la Commissione

nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione ai sensi

del presente regolamento. Tale regime è stato previsto

nello scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione euro­

pea e l'Islanda e la Norvegia sui comitati che coadiuvano

la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri

esecutivi (

5

), allegato al summenzionato accordo. La

Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di

raccomandazione ai fini della negoziazione di tale re­

gime.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/3 IT

(

1

) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(

2

) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(

3

) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(

4

) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(

5

) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.(34) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento

costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi

dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e

la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di

quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo

dell'acquis di Schengen (

1

), che rientrano nel settore di cui

all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in

combinato disposto con l'articolo 3 della decisione

2008/146/CE del Consiglio (

2

) relativa alla conclusione

di detto accordo.

(35) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regola­

mento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'ac­

quis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione

europea, la Comunità europea, la Confederazione sviz­

zera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del

Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra

l'Unione europea, la Comunità europea e la Confedera­

zione svizzera riguardante l'associazione della Confedera­

zione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo svi­

luppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore

di cui all'articolo 1, punto B della decisione

1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3

della decisione 2008/261/CE del Consiglio (

3

) sulla firma

di detto protocollo.

(36) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle

disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito

non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del

Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di

partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schen­

gen (

4

). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua

adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad appli­

carlo.

(37) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'ac­

quis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi

della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del

28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di

partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schen­

gen (

5

). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione

e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

(38) Il presente regolamento, a eccezione dell'articolo 3, co­

stituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso

altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,

dell'atto di adesione del 2003 e ai sensi dell'articolo 4,

paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni

per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non

più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli

Stati membri.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai

cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto

all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati

membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del

Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi

i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'at­

traversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i

cui cittadini sono esenti da tale obbligo (

6

), fermi restando:

a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di

paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione;

b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di

paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità

e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro.

3. Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui

cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aero­

portuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall'al­

legato 9 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile

internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il

rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito inter­

nazionali degli aeroporti degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti defi­

nizioni:

1) «cittadino di paesi terzi»: chi non è cittadino dell'Unione ai

sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

2) «visto»: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, ne­

cessaria ai fini:

a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio

degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a

tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo

ingresso nel territorio degli Stati membri;

L 243/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT

(

1

) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(

2

) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(

3

) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(

4

) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(

5

) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. (

6

) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti de­

gli Stati membri;

3) «visto uniforme»: visto valido per l'intero territorio degli

Stati membri;

4) «visto con validità territoriale limitata»: visto valido per il

territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli

Stati membri;

5) «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito

nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti

degli Stati membri;

6) «visto adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito

dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del

29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per

i visti (

1

);

7) «documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio

riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'apposi­

zione di visti;

8) «foglio separato per l'apposizione del visto»: modello uni­

forme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto

rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un docu­

mento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che

emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002

del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello

uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto

rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un docu­

mento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che

emette il foglio (

2

);

9) «consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno

Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un

funzionario consolare di carriera, quale definita dalla con­

venzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile

1963;

10) «domanda»: domanda di visto;

11) «intermediari commerciali»: agenzie amministrative private,

società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici

o venditori).

TITOLO II

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

Articolo 3

Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un

visto di transito aeroportuale

1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'al­

legato IV devono essere in possesso di un visto di transito

aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aero­

porti situati sul territorio degli Stati membri.

2. In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali,

singoli Stati membri possono richiedere ai cittadini di paesi terzi

diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di essere in possesso di un

visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone interna­

zionali degli aeroporti situati sul loro territorio. Gli Stati membri

comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa

entrata in vigore nonché la revoca dell'obbligo del visto di

transito aeroportuale.

3. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 52, paragrafo 1,

tali comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di

trasferire il paese terzo interessato nell'elenco di cui all'allegato

IV.

4. Se il paese terzo non è trasferito nell'elenco di cui all'al­

legato IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di

cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, può mantenere o revocare

l'obbligo del visto di transito aeroportuale.

5. Sono esentate dall'obbligo di essere in possesso di un visto

di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 le seguenti

categorie di persone:

a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale

per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno

rilasciato da uno Stato membro;

b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno

validi, menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, Ca­

nada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che

garantiscono il ritorno incondizionato del titolare;

c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno

Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del

2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il

Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritor­

nano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto;

d) i familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 1, para­

grafo 2, lettera a);

e) i titolari di passaporti diplomatici;

f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una

parte contraente della convenzione di Chicago relativa

all'aviazione civile internazionale.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/5 IT

(

1

) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(

2

) GU L 53 del 23.2.2002, pag.4.TITOLO III

PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI

CAPO I

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

Articolo 4

Autorità competenti interessate dalle procedure connesse

alle domande

1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali deci­

dono sul merito.

2. In deroga al paragrafo 1, le domande possono essere esa­

minate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità

responsabili dei controlli sulle persone a norma dell'articolo 35

e dell'articolo 36, le quali decidono sul merito.

3. Nei territori d'oltremare non europei degli Stati membri, le

domande possono essere esaminate dalle autorità designate

dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.

4. Uno Stato membro può chiedere di coinvolgere autorità

diverse da quelle designate ai paragrafi 1 e 2 nell'esame delle

domande e nelle decisioni sul merito.

5. Uno Stato membro può chiedere di essere consultato o

informato da un altro Stato membro a norma degli articoli 22 e

31.

Articolo 5

Stato membro competente per l'esame delle domande e per

le decisioni sul merito

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda

di visto uniforme e per la decisione sul merito è:

a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l'unica destina­

zione del viaggio o dei viaggi;

b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato

membro il cui territorio costituisce la destinazione principale

dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno;

oppure

c) qualora non possa essere determinata la destinazione princi­

pale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il

richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.

2. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda

di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul

merito è:

a) in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato

membro interessato; oppure

b) in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato

membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente in­

tende cominciare il transito.

3. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda

di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:

a) in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro

nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito; oppure

b) in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato

membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo

transito.

4. Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui

una domanda non possa formare oggetto di esame e di deci­

sione qualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi

da 1 a 3 non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in

cui il richiedente presenta la domanda a norma dell'articolo 6.

Articolo 6

Competenza territoriale consolare

1. Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è

presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui

giurisdizione il richiedente risiede legalmente.

2. Un consolato dello Stato membro competente esamina e

decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese

terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdi­

zione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto

consolato.

Articolo 7

Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi

legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno

Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per

entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano

la domanda presso il consolato dello Stato membro competente

ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2.

Articolo 8

Accordi di rappresentanza

1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro

Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini

dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale

Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro

Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle

domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.

2. Quando il consolato dello Stato membro rappresentante

intende rifiutare un visto, inoltra la domanda alle autorità com­

petenti dello Stato membro rappresentato affinché queste pos­

sano adottare la decisione finale in merito alla domanda entro i

termini stabiliti all'articolo 23, paragrafi 1, 2 o 3.

L 243/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT3. La raccolta e la trasmissione delle pratiche e dei dati allo

Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle per­

tinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro

rappresentato è stabilito un accordo bilaterale contenente i se­

guenti elementi:

a) specifica la durata di tale rappresentanza, se temporanea, e le

modalità di cessazione della stessa;

b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato

abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere

disposizioni relative a locali, al personale e al versamento

di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresen­

tato;

c) può stabilire che le domande di determinate categorie di

cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato

membro rappresentante alle autorità centrali dello Stato

membro rappresentato per una consultazione preliminare,

come previsto dall'articolo 22;

d) in deroga al paragrafo 2, può autorizzare il consolato dello

Stato membro rappresentante a rifiutare il rilascio di un visto

dopo l'esame della domanda.

5. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in

un paese terzo si adoperano per concludere accordi di rappre­

sentanza con Stati membri che hanno consolati in tale paese.

6. Per evitare che un'infrastruttura di trasporto carente o

lunghe distanze in una regione o area geografica specifica ri­

chiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per

avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno

una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per

concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che

hanno consolati in quella regione o area.

7. Lo Stato membro rappresentato comunica alla Commis­

sione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione prima

che essi entrino in vigore o siano cessati.

8. Contemporaneamente, il consolato dello Stato membro

rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri,

sia la delegazione della Commissione nella giurisdizione interes­

sata degli accordi di rappresentanza o della cessazione di tali

accordi prima che essi entrino in vigore o siano cessati

9. Se il consolato dello Stato membro rappresentante decide

di cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente

all'articolo 43, o con intermediari commerciali accreditati, come

previsto all'articolo 45, tale cooperazione include le domande

contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali

dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo

dei termini di tale cooperazione.

CAPO II

Domanda di visto

Articolo 9

Modalità pratiche per la presentazione delle domande

1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi

dall'inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto per ingressi

multipli possono presentare la domanda prima della scadenza

del visto valido per un periodo di almeno sei mesi.

2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appun­

tamento per la presentazione della domanda. L'appuntamento

ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richie­

sta di appuntamento.

3. In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i

richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appunta­

mento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

4. Le domande possono essere presentate presso il consolato

dal richiedente o da intermediari commerciali accreditati come

previsto all'articolo 45, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 13, o

in conformità degli articoli 42 o 43.

Articolo 10

Norme generali per la presentazione delle domande

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 42, 43 e 45, i

richiedenti si presentano di persona per la presentazione della

domanda.

2. I consolati possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo

1 in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità.

3. Nel presentare la domanda, il richiedente:

a) presenta un modulo di domanda ai sensi dell'articolo 11;

b) presenta un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 12;

c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite

nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è opera­

tivo a norma dell'articolo 48 del regolamento VIS, confor­

memente alle norme di cui all'articolo 13 del presente rego­

lamento;

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/7 ITd) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali con­

formemente all'articolo 13, ove applicabile;

e) paga i diritti di visto ai sensi dell'articolo 16;

f) fornisce documenti giustificativi, conformemente

all'articolo 14 e all'allegato II;

g) ove applicabile, dimostra di possedere un'adeguata e valida

assicurazione sanitaria di viaggio conformemente

all'articolo 15.

Articolo 11

Moduli di domanda

1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compi­

lato e firmato di cui all'allegato I. Le persone figuranti sul do­

cumento di viaggio del richiedente presentano moduli di do­

manda separati. I minori presentano un modulo di domanda

firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale per­

manente o temporanea o da un tutore legale.

2. I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano am­

piamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a ti­

tolo gratuito.

3. I moduli saranno disponibili:

a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richie­

sto il visto;

b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante;

c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali

dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; oppure

d) in caso di rappresentanza, nelle lingue ufficiali dello Stato

membro rappresentante.

Oltre alle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso

disponibile anche in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni

dell'Unione europea.

4. Se il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o

nelle lingue ufficiali del paese ospitante, ne è messa a disposi­

zione del richiedente, separatamente, una traduzione in dette

lingue.

5. Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue uffi­

ciali del paese ospitante è fornita nell'ambito della cooperazione

locale Schengen di cui all'articolo 48.

6. Il consolato informa i richiedenti in merito alle lingue

utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

Articolo 12

Documento di viaggio

Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che

soddisfi i seguenti criteri:

a) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la

partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più

viaggi, dopo l'ultima data prevista per la partenza dal terri­

torio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giu­

stificati, è possibile derogare a tale obbligo;

b) contiene almeno due pagine bianche;

c) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

Articolo 13

Identificatori biometrici

1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del

richiedente comprendenti una fotografia e le impronte delle

dieci dita dello stesso, conformemente alle garanzie previste

dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

2. Il richiedente che introduce la prima domanda deve pre­

sentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti

identificatori biometrici del richiedente:

— una fotografia, scansionata o fatta al momento della do­

manda, e

— le sue impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate

digitalmente.

3. Se le impronte digitali del richiedente rilevate nell'ambito

di una domanda precedente sono inserite nel VIS per la prima

volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova

domanda, esse sono copiate nella domanda successiva.

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richie­

dente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine

di cui al primo comma.

Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non

può essere confermato immediatamente che le impronte digitali

sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il

richiedente può chiedere che siano rilevate.

4. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento VIS,

la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS. Non è

necessario che il richiedente si presenti di persona a tal fine.

L 243/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITI requisiti tecnici della fotografia sono conformi alle norme

internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6

a

edizione

dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

5. Le impronte digitali sono rilevate conformemente alle

norme ICAO e alla decisione 2006/648/CE della Commissione,

del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in

relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo

sviluppo del Sistema informazione visti (

1

).

6. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qua­

lificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a

norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione

dei consolati, gli identificatori biometrici possono essere rilevati

anche da personale qualificato e debitamente autorizzato del

console onorario di cui all'articolo 42 o di un fornitore esterno

di servizi di cui all'articolo 43. Lo Stato membro o gli Stati

membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la possibilità

di verificare presso il consolato le impronte digitali che sono

state rilevate dal fornitore esterno di servizi.

7. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte

digitali i seguenti richiedenti:

a) bambini di età inferiore a dodici anni;

b) le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle. Se

tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte digitali

inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero mas­

simo di impronte. Tuttavia, qualora l'impossibilità sia tem­

poranea, il richiedente è invitato a fornire le impronte digitali

in occasione della domanda successiva. Le autorità compe­

tenti a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sono auto­

rizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell'impos­

sibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché

siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità

del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento;

c) capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali,

accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione

ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri

o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;

d) sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale

quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da

organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

8. Nei casi di cui al paragrafo 7, va inserita nel VIS la men­

zione «non applicabile» a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del

regolamento VIS.

Articolo 14

Documenti giustificativi

1. All'atto della presentazione di una domanda di visto uni­

forme il richiedente presenta:

a) documenti che indichino la finalità del viaggio;

b) documenti relativi all'alloggio, o prova della disponibilità di

mezzi sufficienti per l'alloggio;

c) documenti che indichino che il richiedente dispone dei

mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista

del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di

residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale

l'ammissione è garantita, ovvero è in grado di ottenere le­

galmente detti mezzi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,

lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;

d) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del ri­

chiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima

della scadenza del visto richiesto.

2. All'atto della presentazione di una domanda di visto di

transito aeroportuale il richiedente presenta:

a) documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la

destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;

b) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del ri­

chiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.

3. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che il

consolato può domandare al richiedente per verificare che sod­

disfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell'allegato II.

4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di pre­

sentare una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di

un privato compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato

membro. Tale modulo indica in particolare:

a) se è inteso come dichiarazione di garanzia e/o di alloggio;

b) se il soggetto ospitante è un singolo, una società o un'orga­

nizzazione;

b) l'identità del soggetto ospitante e i relativi estremi;

d) il richiedente invitato o i richiedenti invitati;

e) l'indirizzo dell'alloggio;

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/9 IT

(

1

) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.f) la durata e la finalità del soggiorno;

g) eventuali legami di parentela con il soggetto ospitante.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e

in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione

europea e fornisce alla persona che lo firma le informazioni

richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento

VIS. Un facsimile del modulo è notificato alla Commissione.

5. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è valutata

la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti

giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circo­

stanze locali.

6. I consolati possono derogare a uno o più obblighi di cui

al paragrafo 1 in caso di richiedente loro noto per integrità e

affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di prece­

denti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che

il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

del codice frontiere Schengen all'atto dell'attraversamento delle

frontiere esterne degli Stati membri.

Articolo 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

1. I richiedenti i visti uniformi per uno o due ingressi devono

dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sa­

nitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi

necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure me­

diche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il

loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati mem­

bri.

2. I richiedenti i visti uniformi per più di due ingressi («in­

gressi multipli») devono dimostrare di possedere un'adeguata e

valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del

loro primo viaggio previsto.

Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo

di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della

necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i

soggiorni successivi.

3. L'assicurazione è valida per l'insieme del territorio degli

Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o

di transito previsto dell'interessato. La copertura minima am­

monta a 30 000 EUR.

Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata

che copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura

assicurativa è valida almeno negli Stati membri interessati.

4. I richiedenti sottoscrivono, in linea di principio, l'assicura­

zione nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile essi

cercano di contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.

Se un'altra persona contrae un'assicurazione a nome del richie­

dente, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Nel valutare l'adeguatezza della copertura assicurativa, i

consolati accertano se le richieste di indennizzo nei confronti

della compagnia di assicurazione siano riscuotibili negli Stati

membri.

6. L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere consi­

derato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura

assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione

professionale del richiedente. L'esonero dalla dimostrazione di

essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio può

interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi,

già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro

attività professionali.

7. I titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall'ob­

bligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Articolo 16

Diritti per i visti

1. I richiedenti pagano diritti pari a 60 EUR.

2. Per i minori tra i sei e i dodici anni i diritti per i visti

ammontano a 35 EUR.

3. I diritti per i visti sono riveduti periodicamente per tener

conto delle spese amministrative.

4. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti

appartenenti a una delle categorie seguenti:

a) minori di età inferiore ai sei anni;

b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompa­

gnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o

formazione pedagogica;

c) ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca

scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005,

diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di

visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di

paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca

scientifica (

1

);

d) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età

non superiore ai venticinque anni che partecipano a semi­

nari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educa­

tive organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

L 243/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT

(

1

) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il

visto:

a) i minori tra i sei e i dodici anni;

b) i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

c) i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive,

culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini

di lucro di età non superiore ai venticinque anni.

Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati mem­

bri si adoperano per armonizzare l'applicazione di queste esen­

zioni.

6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ri­

durre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a pro­

muovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in

materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri

settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

7. I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta na­

zionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel

paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimbor­

sabili, tranne nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e

all'articolo 19, paragrafo 3.

Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti

per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto pe­

riodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento

dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso

può essere arrotondato e i consolati assicurano nell'ambito degli

accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi di­

ritti simili.

8. Per tale pagamento il richiedente ottiene una ricevuta.

Articolo 17

Diritti per servizi prestati

1. Diritti per servizi addizionali possono essere riscossi dal

fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43. I diritti per

servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal for­

nitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di

cui all'articolo 43, paragrafo 6.

2. L'importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello

strumento giuridico di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

3. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati

membri garantiscono che l'importo richiesto al richiedente ri­

fletta debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi

e sia adattato in funzione delle circostanze locali. Inoltre, essi si

propongono di armonizzare l'importo applicato per i servizi

prestati.

4. Tale importo non supera la metà dell'importo del diritto

per il visto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, indipendentemente

dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui

all'articolo 16, paragrafi 2, 4, 5 e 6.

5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati manten­

gono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro

domanda direttamente ai rispettivi consolati.

CAPO III

Esame della domanda e decisione sul merito

Articolo 18

Accertamento della competenza consolare

1. Quando è presentata una domanda, il consolato verifica la

propria competenza a esaminarla e a decidere sul merito alla

stessa a norma degli articoli 5 e 6.

2. Se il consolato non è competente, restituisce senza indu­

gio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal

richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato

competente.

Articolo 19

Ricevibilità

1. Il consolato competente verifica:

— se la domanda è stata presentata entro il termine di cui

all'articolo 9, paragrafo 1,

— se la domanda contiene gli elementi di cui all'articolo 10,

paragrafo 3, lettere da a) a c),

— se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e

— se sono stati riscossi i diritti per i visti.

2. Se il consolato competente constata che le condizioni di

cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il

consolato:

— segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VIS,

e

— esamina ulteriormente la domanda.

I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare

debitamente autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1,

dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento

VIS.

3. Se il consolato competente constata che le condizioni di

cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevi­

bile e il consolato, senza indugio:

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/11 IT— restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti pre­

sentati dal richiedente,

— distrugge i dati biometrici raccolti,

— rimborsa i diritti per i visti, e

— non esamina la domanda.

4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i re­

quisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per

motivi umanitari o di interesse nazionale.

Articolo 20

Timbro indicante la ricevibilità di una domanda

1. Se una domanda è ricevibile, il consolato competente ap­

pone un timbro sul documento di viaggio del richiedente. Il

timbro è conforme al modello figurante nell'allegato III ed è

apposto conformemente alle disposizioni di tale allegato.

2. I passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali e speciali non

vengono timbrati.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai con­

solati degli Stati membri fino alla data della piena entrata in

funzione del VIS in tutte le regioni a norma dell'articolo 48 del

regolamento VIS.

Articolo 21

Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del

rischio

1. Nell'esaminare una domanda di visto uniforme viene ac­

certato se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice

frontiere Schengen ed è accordata particolare attenzione alla

valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione

illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il

richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima

della scadenza del visto richiesto.

2. Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conforme­

mente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regola­

mento VIS. Gli Stati membri provvedono affinché siano piena­

mente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all'articolo 15 del

regolamento VIS onde evitare respingimenti e identificazioni

falsi.

3. Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni

d'ingresso, il consolato verifica:

a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, con­

traffatto o alterato;

b) la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo

scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi

disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata

del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine

o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel

quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado

di ottenere legalmente detti mezzi;

c) se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel

sistema d'informazione Schengen (SIS);

d) che il richiedente non sia considerato una minaccia per l'or­

dine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale

definita all'articolo 2, punto 19, del codice frontiere Schen­

gen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati mem­

bri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai

fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli

Stati membri per gli stessi motivi;

e) che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicura­

zione sanitaria di viaggio, ove applicabile.

4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni

precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia

superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel terri­

torio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali sog­

giorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di

lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro

Stato membro.

5. La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno

previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del

soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli

Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione

economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno,

in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri

conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice

frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio

da parte di un privato può altresì costituire una prova della

disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

6. In sede di esame di una domanda di visto di transito

aeroportuale, il consolato verifica, in particolare:

a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, con­

traffatto o alterato;

b) i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese

terzo interessato e la coerenza dell'itinerario e del transito

aeroportuale previsti;

c) il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la desti­

nazione finale.

7. L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'au­

tenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità

e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

L 243/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati possono,

in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio e

richiedere documenti supplementari.

9. Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto

automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è

valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.

Articolo 22

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri

Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali

degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel

corso dell'esame di domande presentate da cittadini di determi­

nati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale

consultazione non si applica alle domande di visto di transito

aeroportuale.

2. Le autorità centrali consultate danno una risposta defini­

tiva entro sette giorni di calendario dalla consultazione. La

mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non

hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introdu­

zione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare

prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione

è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale

Schengen all'interno della giurisdizione interessata.

4. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

5. A decorrere dalla data di sostituzione della rete di consul­

tazione Schengen di cui all'articolo 46 del regolamento VIS, la

consultazione preliminare è effettuata conformemente

all'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 23

Decisione sulla domanda

1. La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni

di calendario dalla data della presentazione di una domanda

ricevibile ai sensi dell'articolo 19.

2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di

trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare

qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della do­

manda o in caso di rappresentanza con consultazione delle

autorità dello Stato membro rappresentato.

3. Se, in casi specifici, risultano necessari documenti supple­

mentari, il termine può essere eccezionalmente prorogato fino a

un massimo di sessanta giorni di calendario.

4. Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione

di:

a) rilasciare un visto uniforme a norma dell'articolo 24;

b) rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma

dell'articolo 25;

c) rifiutare il visto a norma dell'articolo 32; o

d) interrompere l'esame della domanda e trasmetterla alle auto­

rità competenti dello Stato membro rappresentato a norma

dell'articolo 8, paragrafo 2.

L'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma

dell'articolo 13, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio

o sul rifiuto del visto.

CAPO IV

Rilascio del visto

Articolo 24

Rilascio di un visto uniforme

1. Il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno

autorizzato sono basati sull'esame effettuato a norma

dell'articolo 21.

Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi.

Il periodo di validità non è superiore a cinque anni.

In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corri­

sponde al tempo necessario per il transito.

Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del

visto comprende una «franchigia» supplementare di quindici

giorni.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale fran­

chigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni

internazionali di uno degli Stati membri.

2. Fermo restando l'articolo 12, lettera a), i visti per ingressi

multipli sono rilasciati con un periodo di validità compreso tra

sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti condizioni:

a) il richiedente dimostra la necessità o giustifica l'intenzione di

viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a

motivo della sua situazione professionale o familiare, come

nel caso di gente d'affari, funzionari che hanno contatti

regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni

dell'Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della

società civile che viaggiano per partecipare a corsi di forma­

zione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini

dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente

residenti negli Stati membri e marittimi; e

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/13 ITb) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in

particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti uni­

formi o visti con validità territoriale limitata, la sua situa­

zione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di

lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza

del visto richiesto.

3. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento

VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio

del visto.

Articolo 25

Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati ecce­

zionalmente nei seguenti casi:

a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in

virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato

ritiene necessario:

i) derogare al principio dell'adempimento delle condizioni

di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c),

d) ed e), del codice frontiere Schengen;

ii) rilasciare un visto nonostante l'opposizione al rilascio di

un visto uniforme manifestata dallo Stato membro con­

sultato a norma dell'articolo 22; oppure

iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non

abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma

dell'articolo 22;

ovvero

b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, viene

rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante un seme­

stre nel corso del quale il richiedente ha già utilizzato un

visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per

un soggiorno di tre mesi.

2. Un visto con validità territoriale limitata è valido per il

territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può

essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il

consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.

3. Se il richiedente possiede un documento di viaggio non

riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rila­

sciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che

riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato

membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del

richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato

membro.

4. Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali dello

Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e secondo la

procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento

VIS, alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle autorità

centrali degli altri Stati membri.

5. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento

VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio

del visto.

Articolo 26

Rilascio di un visto di transito aeroportuale

1. Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito

nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul

territorio degli Stati membri.

2. Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di vali­

dità del visto comprende una «franchigia» supplementare di

quindici giorni.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale fran­

chigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni

internazionali di uno degli Stati membri.

3. Fatto salvo l'articolo 12, lettera a), i visti di transito aero­

portuale multipli possono essere rilasciati con un periodo di

validità massima di sei mesi.

4. Nell'adozione della decisione sul rilascio di visti di transito

aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti

criteri:

a) la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o

regolarmente; e

b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, in particolare la cor­

rettezza nell'uso di precedenti visti uniformi, visti con vali­

dità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua

situazione economica nel suo paese d'origine e l'effettiva

intenzione di proseguire il viaggio.

5. Se il richiedente deve essere in possesso di un visto di

transito aeroportuale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il

visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle

zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello

Stato membro o degli Stati membri interessati.

6. I dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento

VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio

del visto.

Articolo 27

Modalità di compilazione del visto adesivo

1. Una volta compilato il visto adesivo, vengono inserite le

diciture obbligatorie di cui all'allegato VII ed è completata la

zona a lettura ottica, come previsto nel documento ICAO 9303,

parte 2.

L 243/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali

nella zona «annotazioni» del visto adesivo, che non devono

costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all'allegato

VII.

3. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti

adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature

manuali.

4. I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in

caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti

adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o

cancellature.

5. In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a

norma del paragrafo 4 del presente articolo, questa informa­

zione è inserita nel VIS conformemente all'articolo 10, para­

grafo 1, lettera k), del regolamento VIS.

Articolo 28

Annullamento di un visto adesivo già compilato

1. Se si individua un errore nel visto adesivo prima di ap­

porlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.

2. Se si individua un errore dopo aver apposto il visto ade­

sivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato

barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile e

si procede all'apposizione di un nuovo visto su un'altra pagina.

3. Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono

stati inseriti nel VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1,

del regolamento VIS, l'errore è rettificato a norma

dell'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 29

Apposizione di un visto adesivo

1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui

all'articolo 27 e all'allegato VII, è apposto sul documento di

viaggio conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIII.

2. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il docu­

mento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato

per l'apposizione del visto.

3. In caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato

per l'apposizione del visto, questa informazione è inserita nel

VIS conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera j), del

regolamento VIS.

4. I visti individuali rilasciati alle persone figuranti sul docu­

mento di viaggio del richiedente sono apposti su tale docu­

mento di viaggio.

5. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il docu­

mento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo

individuale è apposto sui fogli separati per l'apposizione di un

visto.

Articolo 30

Diritti derivati dal rilascio di un visto

Il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità

territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di in­

gresso.

Articolo 31

Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità

centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di altri

Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche

categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aero­

portuale.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introdu­

zione o il ritiro della richiesta di tali informazioni prima che

detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono comu­

nicate anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen

all'interno della giurisdizione interessata.

3. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 46 del regola­

mento VIS, le informazioni sono trasmesse conformemente

all'articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 32

Rifiuto di un visto

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 25, para­

grafo 1, il visto è rifiutato:

a) quando il richiedente:

i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o

alterato;

ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle

condizioni del soggiorno previsto;

iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza suffi­

cienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il

ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il

transito verso un paese terzo nel quale la sua ammis­

sione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere

legalmente detti mezzi;

iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del periodo di

sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in

virtù di un visto uniforme o di un visto con validità

territoriale limitata;

v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/15 ITvi) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la

sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita

all'articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schen­

gen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati

membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati

nazionali degli Stati membri ai fini della non ammis­

sione per gli stessi motivi; oppure

vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicu­

razione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

oppure

b) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei docu­

menti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità

del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte

dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio

degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono

notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui

all'allegato VI.

3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto

di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello

Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito

alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione na­

zionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai

richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di

ricorso, come precisato nell'allegato VI.

4. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il consolato dello

Stato membro rappresentante informa il richiedente della deci­

sione presa dallo Stato membro rappresentato.

5. Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS

conformemente all'articolo 12 del regolamento VIS.

CAPO V

Modifica di un visto già rilasciato

Articolo 33

Proroga

1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in rela­

zione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l'autorità

competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del

visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o

di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio

degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità

del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale

proroga è concessa a titolo gratuito.

2. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in rela­

zione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il

titolare del visto dimostri l'esistenza di ragioni personali serie

che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata

del soggiorno. Tale proroga dà luogo alla riscossione di un

diritto pari a 30 EUR.

3. Salvo diversa decisione dell'autorità che dispone la proroga

del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane

uguale a quella del visto originario.

4. L'autorità competente a prorogare il visto è quella dello

Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese

terzo al momento della richiesta della proroga.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le auto­

rità competenti per la proroga dei visti.

6. La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo.

7. Le informazioni sul visto prorogato sono inserite nel VIS

conformemente all'articolo 14 del regolamento VIS.

Articolo 34

Annullamento e revoca

1. Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di

rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rila­

scio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il

visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annul­

lato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato

membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità

competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità

dello Stato membro di rilascio sono informate dell'annulla­

mento.

2. Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di

rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revo­

cato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato

membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità

competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità

dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

3. Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare.

Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto

sono informate di tale revoca.

4. La mancata presentazione da parte del titolare, alla fron­

tiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui

all'articolo 14, paragrafo 3, non dà automaticamente origine a

una decisione di annullamento o di revoca del visto.

L 243/16 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT5. In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il

timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l'elemento otticamente

variabile della vignetta visto, l'elemento di sicurezza «effetto

immagine latente» e la scritta «visto» sono annullati cancellan­

doli.

6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i

motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il

modulo uniforme di cui all'allegato VI.

7. Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il

diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revo­

cato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi

sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato

la decisione in merito all'annullamento o alla revoca e discipli­

nati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato

membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informa­

zioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come

precisato nell'allegato VI.

8. Le informazioni su un visto annullato o revocato sono

inserite nel VIS conformemente all'articolo 13 del regolamento

VIS.

CAPO VI

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 35

Visti chiesti alle frontiere esterne

1. In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi

di frontiera se:

a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, pa­

ragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;

b) il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anti­

cipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi

comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi

d'ingresso, e

c) il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza

ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati mem­

bri che applicano integralmente l'acquis di Schengen è con­

siderato sicuro.

2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne si può

derogare all'obbligo per il richiedente di disporre di un'assicu­

razione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponi­

bile al valico di frontiera o per motivi umanitari.

3. Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uni­

forme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata

massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle con­

dizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del

soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il

transito.

4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice

frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto

alla frontiera possono emettere, a norma dell'articolo 25, para­

grafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con vali­

dità territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio.

5. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di

persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare ai

sensi dell'articolo 22 non viene, in linea di principio, rilasciato

un visto alla frontiera esterna.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere

emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata

allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo

1, lettera a).

6. Oltre ai motivi di rifiuto del visto previsti all'articolo 32,

paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono

soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del

presente articolo.

7. Si applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei

rifiuti e sul diritto di ricorso di cui all'articolo 32, paragrafo 3, e

all'allegato VI.

Articolo 36

Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito

1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto

per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:

a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1; e

b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco

o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha

lavorato in qualità di marittimo.

2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in

transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle

norme di cui all'allegato IX, parte 1, e accertano l'avvenuto

scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo

in questione mediante il modulo per i marittimi in transito,

quale riportato nell'allegato IX, parte 2, debitamente compilato.

3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di

cui all'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/17 ITTITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 37

Organizzazione del servizio visti

1. Gli Stati membri sono competenti per l'organizzazione del

servizio visti dei loro consolati.

Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per pro­

teggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti,

ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta

direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a

introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divi­

sioni delle responsabilità in relazione all'adozione delle decisioni

finali relative alle domande. L'accesso alla consultazione del VIS

o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un

numero limitato di membri del personale debitamente autoriz­

zati. Sono adottate misure appropriate per impedire l'accesso

non autorizzato a tali banche dati.

2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad

adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni

consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e

registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.

3. I consolati degli Stati membri tengono archivi delle do­

mande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di do­

manda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali rela­

tivi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti

rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all'occor­

renza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.

Il termine di archiviazione delle pratiche di domanda individuali

è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla

domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 38

Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei

consolati

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in

numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle do­

mande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e

armonizzata del servizio al pubblico.

2. I locali rispondono a determinati requisiti di adeguatezza

funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza.

3. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una

formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello

locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni

complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e

nazionale pertinente.

4. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un con­

trollo frequente e adeguato delle modalità di esame delle do­

mande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rile­

vate violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 39

Condotta del personale

1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richie­

denti vengano accolti cortesemente.

2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni,

rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti

adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale conso­

lare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle per­

sone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o

convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

Articolo 40

Forme di cooperazione

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione

delle procedure connesse alle domande. In linea di principio, le

domande sono presentate al consolato di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri:

a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli iden­

tificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti

per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro

consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento

degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;

e/o

b) cooperano con uno o più altri Stati membri, nell'ambito

della cooperazione locale Schengen o tramite altri contatti

appropriati, in forma di rappresentanza limitata, coubica­

zione o tramite un centro comune per la presentazione delle

domande conformemente all'articolo 41.

3. In particolari circostanze o per motivi attinenti alla situa­

zione locale, come nel caso in cui:

a) il numero dei richiedenti è tale da non consentire la raccolta

delle domande e dei dati che deve essere organizzata in

maniera tempestiva e in condizioni adeguate; o

b) non è possibile garantire diversamente una buona copertura

territoriale del paese terzo interessato;

e nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2,

lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in

questione, uno Stato membro, in ultima istanza, può cooperare

con un fornitore esterno di servizi, conformemente

all'articolo 43.

L 243/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT4. Fatto salvo il diritto di convocare il richiedente per un

colloquio, previsto all'articolo 21, paragrafo 8, la scelta di un

tipo di organizzazione non comporta l'obbligo, per il richie­

dente, di presentarsi di persona in più di una sede per presen­

tare una domanda.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità

con cui intendono organizzare le procedure connesse alle do­

mande in ciascuna rappresentanza consolare.

Articolo 41

Cooperazione tra Stati membri

1. Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale dei

consolati di uno o più Stati membri espleta le procedure con­

nesse alle domande (compreso il rilevamento degli identificatori

biometrici) presso il consolato di un altro Stato membro e

condivide le attrezzature di quest'ultimo. Gli Stati membri inte­

ressati decidono di comune accordo la durata e le modalità di

cessazione della coubicazione, nonché la quota di diritti per la

concessione dei visti dovuta allo Stato membro di cui viene

utilizzato il consolato.

2. Se prevale l'opzione dei centri comuni per la presenta­

zione delle domande, il personale dei consolati di due o più

Stati membri è riunito in un unico edificio per consentire ai

richiedenti di presentare le loro domande (identificatori biome­

trici compresi). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato

membro competente per l'esame della domanda e per la deci­

sione sul merito. Gli Stati membri decidono di comune accordo

la durata e le modalità di cessazione di tale cooperazione, non­

ché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un

solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto ri­

guarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospi­

tante.

3. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati

membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio

completo.

Articolo 42

Ricorso ai consoli onorari

1. I consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svol­

gere uno o tutti i compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 6.

Sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la

protezione dei dati.

2. Qualora il console onorario non sia funzionario di uno

Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai

requisiti riportati nell'allegato X, fatta eccezione per le disposi­

zioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato.

3. Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato

membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano

applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati

se i compiti fossero svolti dal suo consolato.

Articolo 43

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

1. Gli Stati membri si adoperano per cooperare con un for­

nitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte

salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza.

2. La cooperazione con un fornitore esterno di servizi si basa

su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati

nell'allegato X.

3. Gli Stati membri si scambiano informazioni, nel quadro

della cooperazione locale Schengen, sulla selezione dei fornitori

esterni di servizi e sulla definizione delle modalità e delle con­

dizioni dei rispettivi strumenti giuridici.

4. L'esame delle domande, i colloqui (se del caso), la deci­

sione sulle domande e la stampa e l'apposizione dei visti adesivi

competono esclusivamente al consolato.

5. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso

accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al

personale debitamente autorizzato.

6. Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a

svolgere uno o più dei seguenti compiti:

a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare do­

manda di visto e sui moduli di domanda;

b) informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti,

sulla scorta di una lista di controllo;

c) raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biome­

trici) e trasmettere la domanda al consolato;

d) riscuotere i diritti per i visti;

e) gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presen­

tarsi di persona al consolato o presso il fornitore esterno di

servizi;

f) ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la

notificazione del rifiuto, presso il consolato e restituirli al

richiedente.

7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato

membro o gli Stati membri interessati verificano la solvibilità

e l'affidabilità dell'impresa, comprese le licenze necessarie, l'iscri­

zione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari, e

si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/19 IT8. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati provve­

dono affinché il fornitore esterno di servizi selezionato rispetti

le modalità e le condizioni che lo riguardano nello strumento

giuridico di cui al paragrafo 2.

9. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati manten­

gono la responsabilità per l'ottemperanza alle norme sulla pro­

tezione dei dati nel trattamento dei dati e sono controllati

conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

La cooperazione con un fornitore esterno di servizi non limita o

esclude responsabilità derivanti dalla legislazione nazionale dello

Stato membro o degli Stati membri interessati per le violazioni

degli obblighi concernenti i dati personali dei richiedenti e lo

svolgimento di uno o più dei compiti di cui al paragrafo 6. La

presente disposizione non pregiudica eventuali azioni che pos­

sono essere intraprese contro il fornitore esterno di servizi in

base alla legislazione nazionale del paese terzo interessato.

10. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati assicu­

rano la formazione del fornitore esterno di servizi corrispon­

dente alla conoscenza necessaria per fornire un servizio ade­

guato e informazioni sufficienti ai richiedenti.

11. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorve­

gliano strettamente l'esecuzione dello strumento giuridico di cui

al paragrafo 2 e verificano in particolare:

a) le informazioni generali sui requisiti per ottenere un visto e

sui moduli di domanda date dal fornitore esterno di servizi

ai richiedenti;

b) tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative neces­

sarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale

o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'ac­

cesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando

la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al

consolato dello Stato membro o degli Stati membri interes­

sati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati

personali;

c) la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;

d) le misure adottate per assicurare l'osservanza delle norme

sulla protezione dei dati.

A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli

Stati membri interessati effettuano periodicamente controlli a

campione nei locali del fornitore esterno di servizi.

12. Nell'eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi

fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la con­

tinuità del servizio completo.

13. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una co­

pia dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.

Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1. Nel caso di accordi di rappresentanza tra Stati membri e

di cooperazione di Stati membri con un fornitore esterno di

servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati

membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri

interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per

via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione

elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle

autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati

o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle

autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione.

2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura di dati da trasmet­

tere per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rap­

presentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati mem­

bri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console

onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri

interessati, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o

lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono

allo Stato membro rappresentante o al fornitore esterno di

servizi o al console onorario di trasferire dati per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o

lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al

trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente ci­

frata su un supporto di memorizzazione elettronica dalle auto­

rità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato

membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore

esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato

membro o degli Stati membri interessati da parte di un agente

consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di tra­

sferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragio­

nevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricor­

rendo a operatori con esperienza nel trasporto di documenti e

dati sensibili stabiliti nel paese terzo in questione.

3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è

adeguato alla natura sensibile dei dati.

4. Gli Stati membri o la Comunità si adoperano per raggiun­

gere un accordo con i paesi terzi interessati al fine di revocare il

divieto della cifratura dei dati da trasferire per via elettronica

dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità

dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal

fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità

dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

L 243/20 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITArticolo 45

Cooperazione degli Stati membri con intermediari

commerciali

1. Gli Stati membri possono cooperare con intermediari

commerciali per la presentazione delle domande, fatta eccezione

per la raccolta di identificatori biometrici.

2. Tale cooperazione è basata sulla concessione di un accre­

ditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri.

L'accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei se­

guenti aspetti:

a) situazione attuale dell'intermediario commerciale: validità

della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti

con le banche;

b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati

membri che offrono alloggio e altri servizi nell'ambito di un

viaggio combinato;

c) contratti con le compagnie di trasporto, che devono com­

prendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno

garantito e chiuso.

3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati

regolarmente mediante controlli a campione che comprendono

colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento

dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l'assicurazione

sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viag­

giatori e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale

del ritorno in gruppo.

4. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo

uno scambio di informazioni sulla prestazione degli interme­

diari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul

rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari com­

merciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viag­

gio e il mancato svolgimento del viaggio programmato.

5. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo

lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accredi­

tati dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l'accreditamento,

con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che

hanno determinato tale ritiro.

Ogni consolato assicura l'informazione dei cittadini in merito

all'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui è

stabilita la cooperazione.

Articolo 46

Compilazione di statistiche

Gli Stati membri compilano statistiche annuali sui visti, confor­

memente alla tabella che figura nell'allegato XII. Queste stati­

stiche sono presentate entro il 1

o

marzo di ogni anno per

l'anno civile precedente.

Articolo 47

Informazioni al pubblico

1. Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forni­

scono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle

domande di visto, in particolare:

a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare do­

manda;

b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;

c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a

un centro comune per la presentazione delle domande di

visto o a un fornitore esterno di servizi);

d) gli intermediari commerciali accreditati;

e) il fatto che il timbro di cui all'articolo 20 non ha effetti

giuridici;

f) i termini per l'esame delle domande di cui all'articolo 23,

paragrafi 1, 2 e 3;

g) paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini

sono oggetto di consultazione preliminare o informazione;

h) che eventuali decisioni negative relative alle domande de­

vono essere notificate al richiedente, che tali decisioni de­

vono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la

cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con le

informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di

ricorso, compresa l'autorità giudiziaria competente, nonché i

termini per presentarlo;

i) che il semplice possesso di un visto non conferisce automa­

ticamente il diritto di ingresso e che i titolari di un visto

sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di

ingresso alla frontiera esterna, di cui all'articolo 5 del codice

frontiere Schengen.

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rap­

presentato informano i cittadini in merito agli accordi di rap­

presentanza di cui all'articolo 8 prima della loro entrata in

vigore.

TITOLO V

COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

Articolo 48

Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati

membri

1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica

comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle

circostanze locali, i consolati degli Stati membri e la Commis­

sione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e valutano la

necessità di stabilire, in particolare:

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/21 ITa) un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i ri­

chiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14 e

dell'allegato II;

b) criteri comuni per l'esame delle domande in relazione alle

deroghe al pagamento dei diritti per i visti a norma

dell'articolo 16, paragrafo 5, e agli aspetti legati alla tradu­

zione del modulo di domanda a norma dell'articolo 11,

paragrafo 5;

c) un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei docu­

menti di viaggio rilasciati dal paese ospitante.

Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione

locale Schengen confermi, per quanto riguarda le lettere da a)

a c), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a

tale riguardo sono adottate secondo la procedura di cui

all'articolo 52, paragrafo 2.

2. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è stabilita

una scheda informativa comune sui visti uniformi, sui visti con

validità territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale,

vale a dire i diritti che il visto comporta e le condizioni per

richiederlo, incluso, se del caso, l'elenco di documenti giustifi­

cativi di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Nel quadro della cooperazione locale Schengen sono

scambiate le seguenti informazioni:

a) statistiche mensili sui visti uniformi, sui visti con validità

territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale, così

come sul numero di visti rifiutati;

b) in relazione alla valutazione dei rischi migratori e/o per la

sicurezza, informazioni concernenti:

i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;

ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle

sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri

fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;

iii) l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;

iv) le reti di immigrazione illegale;

v) i rifiuti di visto;

c) informazioni sulla cooperazione con le compagnie di tra­

sporto;

d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forni­

scono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa

la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in

eccesso.

4. Sono organizzate su base regolare fra gli Stati membri e la

Commissione riunioni di cooperazione locale Schengen per trat­

tare specificamente questioni operative relative all'applicazione

della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono

convocate nella giurisdizione dalla Commissione, se non diver­

samente convenuto su richiesta della Commissione stessa.

Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione

locale Schengen possono essere organizzate riunioni monote­

matiche e possono essere costituiti sottogruppi.

5. Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione locale

Schengen sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La

Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato

membro. I consolati di ciascuno Stato membro inoltrano le

relazioni alle proprie autorità centrali.

In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione

annuale per ogni giurisdizione da presentare al Parlamento eu­

ropeo e al Consiglio.

6. Rappresentanti dei consolati degli Stati membri che non

applicano l'acquis comunitario in relazione ai visti, o di paesi

terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai

fini dello scambio di informazioni su questioni attinenti ai visti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici

Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici

applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilita­

zione del rilascio dei visti come indicato all'allegato XI.

Articolo 50

Modifiche degli allegati

Misure intese a modificare elementi non essenziali del presente

regolamento e recanti modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI,

VII, VIII e XII, sono adottate secondo la procedura di regola­

mentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei

visti

Le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle di­

sposizioni del presente regolamento sono stilate secondo la

procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

L 243/22 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITArticolo 52

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato («il comitato

visti»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, te­

nendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a

condizione che le misure d'esecuzione adottate secondo la pro­

cedura non modifichino le disposizioni essenziali del presente

regolamento.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione

1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni

dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 53

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 8;

b) i paesi terzi ai cui cittadini i singoli Stati membri richiedono

di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per

il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti

situati sul loro territorio, di cui all'articolo 3;

c) il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di

alloggio privato, di cui all'articolo 14, paragrafo 4, se del

caso;

d) l'elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la consultazione

preliminare di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

e) l'elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le informa­

zioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1;

f) le menzioni nazionali aggiuntive nella zona «annotazioni»

del visto adesivo come previsto all'articolo 27, paragrafo 2;

g) le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui

all'articolo 33, paragrafo 5;

h) le forme di cooperazione di cui all'articolo 40;

i) le statistiche compilate ai sensi dell'articolo 46 e l'allegato

XII.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e

del pubblico, tramite pubblicazione elettronica costantemente

aggiornata, le informazioni comunicate a norma del para­

grafo 1.

Articolo 54

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1) all'articolo 4, il punto 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "visto uniforme" come definito all'articolo 2, para­

grafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Par­

lamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio

2009, che istituisce un codice comunitario dei visti

(codice dei visti) (*);

___________

(*) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1»;

b) la lettera b) è soppressa;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "visto di transito aeroportuale" come definito

all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE)

n. 810/2009;»

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "visto con validità territoriale limitata", come definito

all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE)

n. 810/2009;»

e) la lettera e) è soppressa;

2) all'articolo 8, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la

domanda» sono sostituiti dai seguenti:

«Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19

del regolamento (CE) n. 810/2009»;

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati da inserire alla presentazione della domanda»;

b) il punto 4 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) cognome, cognome alla nascita (precedente/i

cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di

nascita, paese di nascita, sesso;»

ii) la lettera e) è soppressa;

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) Stato/i membro/i di destinazione e durata del

soggiorno o del transito previsti;»

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/23 ITiv) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) scopo/i principale/i del viaggio;»

v) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) data di arrivo nell'area Schengen e data di par­

tenza dall'area Schengen previste;»

vi) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) Stato membro del primo ingresso;»

vii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) indirizzo del domicilio del richiedente;»

viii) alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti

dai termini: «dell'istituto di insegnamento»;

ix) alla lettera m), i termini «del padre e della madre»

sono sostituiti dai termini «del titolare della potestà

genitoriale o del tutore legale»;

4) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«k) se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è

stato compilato a mano.»;

5) all'articolo 11, l'elemento di frase introduttivo è sostituito

dal seguente:

«Qualora l'autorità competente per i visti per conto di un

altro Stato membro interrompa l'esame della domanda,

aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;

6) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indi­

cazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità

lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei

seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:

a) il richiedente:

i) presenta un documento di viaggio falso, contraf­

fatto o alterato;

ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo

scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza

sufficienti, sia per la durata prevista del sog­

giorno sia per il ritorno nel paese di origine o

di residenza oppure per il transito verso un

paese terzo nel quale la sua ammissione è garan­

tita, ovvero non è in grado di ottenere legal­

mente detti mezzi;

iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell'arco del

periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli

Stati membri in virtù di un visto uniforme o di

un visto con validità territoriale limitata;

v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

vi) è considerato una minaccia per l'ordine pub­

blico, la sicurezza interna, la salute pubblica,

quali definiti all'articolo 2, punto 19 del codice

frontiere Schengen, o le relazioni internazionali

di uno degli Stati membri e, in particolare, è

segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati

nazionali degli Stati membri ai fini della non

ammissione;

vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida

assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

b) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le

condizioni del soggiorno previsto non sono attendi­

bili;

c) l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio

degli Stati membri prima della scadenza del visto

richiesto non può essere stabilita con certezza;

d) non è fornita prova sufficiente che al richiedente non

è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per

giustificare la presentazione della domanda di visto

alla frontiera;»

7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca

di un visto

1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o

di revoca di un visto, l'autorità competente per i visti che

ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti

dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indica­

zione che il visto è stato annullato o revocato;

b) autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa

sede;

c) luogo e data della decisione;

L 243/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì

figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano

l'annullamento o la revoca:

a) uno o più dei motivi elencati all'articolo 12,

paragrafo 2;

b) la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»;

8) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) l'elemento di frase introduttivo è sostituito dal se­

guente:

«1. Qualora sia adottata una decisione di proroga

del periodo di validità e/o della durata del soggiorno

per un visto rilasciato, l'autorità competente per i

visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo

i seguenti dati:»;

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) numero di vignetta visto del visto prorogato;»

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) zona geografica all'interno della quale il titolare

del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità

territoriale del visto prorogato è diversa da

quella del visto originario;»

b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

9) all'articolo 15, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione

della validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o pro­

roga dei visti»;

10) l'articolo 17 è così modificato:

a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4) Stato membro del primo ingresso;»

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6) tipo di visto rilasciato;»

c) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11) scopo/i principale/i del viaggio;»

11) all'articolo 18, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 19, para­

grafo 2, lettera c), all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d),

all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta»

sono soppressi;

12) all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è

soppresso.

Articolo 55

Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

L'allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 562/2006 è

modificato come segue:

a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) procederà all'annullamento o alla revoca dei visti, se del

caso, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 34

del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento euro­

peo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un

codice comunitario dei visti (il codice dei visti) (*);

___________

(*) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1»;

b) il punto 2 è soppresso.

Articolo 56

Abrogazioni

1. Gli articoli da 9 a 17 della convenzione di applicazione

dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati.

2. Sono abrogati:

a) la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile

1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune

e dell'istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 —

Istruzione consolare comune, compresi gli allegati];

b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del

14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme

[SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all'an­

nullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del

visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del co­

mitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguar­

dante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti

uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato

esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scam­

bio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-

ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen

del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un docu­

mento uniforme quale giustificativo di un invito, di una

dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impe­

gno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57];

c) l'azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime

di transito aeroportuale (

1

);

d) il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile

2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per

quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità

pratiche relative all'esame delle domande di visto (

2

);

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/25 IT

(

1

) GU L 63 del 13.3.1996, pag. 8.

(

2

) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.e) il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del

28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari

di un visto per soggiorno di lunga durata (

1

);

f) il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del

27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera,

compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (

2

);

g) l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parla­

mento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante

modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappre­

sentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in re­

lazione all'introduzione di elementi biometrici e compren­

dente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trat­

tamento delle domande di visto (

3

).

3. I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferi­

menti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di

concordanza di cui all'allegato XIII.

Articolo 57

Monitoraggio e valutazione

1. Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente re­

golamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta

una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale

include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e

dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento fatte

salve le relazioni di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al para­

grafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale

valutazione la Commissione presenta, se del caso, opportune

proposte di modifica del presente regolamento.

3. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS e in seguito

ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento eu­

ropeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione degli articoli

13, 17, da 40 a 44 del presente regolamento, che riferisce circa

l'attuazione della raccolta e dell'uso degli identificatori biome­

trici, l'idoneità della norma ICAO scelta, la conformità con le

norme sulla protezione dei dati, l'esperienza con i fornitori

esterni di servizi con un particolare riferimento alla raccolta

dei dati biometrici, l'attuazione della regola dei cinquantanove

mesi per copiare le impronte digitali e l'organizzazione delle

procedure relative alle domande. La relazione include inoltre,

in base all'articolo 17, paragrafi 12, 13 e 14, e all'articolo 50,

paragrafo 4, del regolamento VIS, i casi in cui non è stato

possibile fornire le impronte digitali per ragioni di fatto o

non era obbligatorio fornirle per motivi giuridici, rispetto al

numero di casi in cui le impronte digitali erano state rilevate.

La relazione include informazioni sui casi di rifiuto del visto a

persone che non hanno potuto fornire le impronte digitali per

ragioni di fatto. La relazione è corredata, se del caso, di adeguate

proposte di modifica del presente regolamento.

4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 riguarda

altresì il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identi­

ficazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età

inferiore a dodici anni e, in particolare, il modo in cui le im­

pronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una

ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione.

Articolo 58

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2010.

3. L'articolo 52 e l'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) ad

h), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 5 ottobre 2009.

4. Per quanto riguarda la rete di consultazione Schengen

(specifiche tecniche), l'articolo 56, paragrafo 2, lettera d), si

applica dalla data di cui all'articolo 46 del regolamento VIS.

5. L'articolo 32, paragrafi 2 e 3, l'articolo 34, paragrafi 6 e 7,

e l'articolo 35, paragrafo 7, si applicano a decorrere dal 5 aprile

2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli

Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addi 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON

L 243/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT

(

1

) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4.

(

2

) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

(

3

) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1.ALLEGATO I

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/27 ITL 243/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/29 ITALLEGATO II

Elenco non esaustivo di documenti giustificativi

I giustificativi di cui all'articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:

A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

1) Per viaggi d'affari:

a) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale,

industriale o di servizio;

b) altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;

c) biglietti d'ingresso per fiere e congressi, se del caso;

d) documenti che attestino le attività dell'impresa;

e) documenti che attestino lo status del richiedente nell'impresa.

2) In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:

a) il certificato d'iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di

formazione e di perfezionamento;

b) il tesserino dello studente o il certificato attestante i corsi da frequentare.

3) In caso di viaggi turistici o privati:

a) documenti relativi all'alloggio:

— un invito del soggetto ospitante, se del caso,

— un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che

indichi l'alloggio previsto;

b) documenti relativi all'itinerario:

— conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi

il programma di viaggio previsto,

— in caso di transito: visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il

proseguimento del viaggio.

4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:

— inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la

durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio.

5) Per viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interes­

sato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel

territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

— una lettera emessa da un'autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione

ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito

ufficiale.

6) In caso di viaggi per motivi di salute:

— un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la prova

della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

L 243/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITB. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L'INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO

DEGLI STATI MEMBRI

1) Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione;

2) prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza;

3) attestazione di impiego: estratti bancari;

4) prova della proprietà di beni immobiliari;

5) prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.

C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

1) Consenso dell'autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi);

2) prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/31 ITALLEGATO III

FORMATO UNIFORME E USO DEL TIMBRO INDICANTE LA RICEVIBILITÀ DI UNA DOMANDA DI VISTO

... visto ... (

1

)

xx/xx/xxxx (

2

) ... (

3

)

Esempio:

C visa FR

22.4.2009 Consulat de France

Djibouti

Il timbro è apposto sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri.

(

1

) Codice dello Stato membro che esamina la domanda. Sono utilizzati i codici quali illustrati all'allegato VII, punto 1.1.

(

2

) Data della domanda (otto cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).

(

3

) Autorità che esamina la domanda di visto.

L 243/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO IV

Elenco comune dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere

in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti

situati sul territorio degli Stati membri

AFGHANISTAN

BANGLADESH

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

ERITREA

ETIOPIA

GHANA

IRAN

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/33 ITALLEGATO V

ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I DETENTORI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI

TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI

ANDORRA:

— Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per

lavori stagionali, per la durata del lavoro ma di validità sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile,

— Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un

anno,

— Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno,

— Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa): rilasciato per un anno, rinnovabile due volte

per lo stesso periodo,

— Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni rinnovabile ogni volta

per tre anni,

— Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde): rilasciato per cinque anni rinnovabile

ogni volta per cinque anni,

— Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde): rilasciata per un anno rinnovabile ogni volta per tre

anni,

— Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa): rilasciata

per due anni rinnovabile per due anni,

— Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo): rilasciata

per cinque anni,

— Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde):

rilasciata per dieci anni rinnovabile per periodi della stessa durata.

CANADA:

— Permanent resident card («carta di residente permanente», tessera di plastica).

GIAPPONE:

— Re-entry permit to Japan (autorizzazione al reingresso in Giappone).

SAN MARINO:

— Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata),

— Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata),

— Carta d'identità di San Marino (validità illimitata).

STATI UNITI D'AMERICA:

— Form I-551 permanent resident card (valido due o dieci anni),

— Form I-551 Alien registration receipt card (valido due o dieci anni),

— Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata),

— Form I-327 Re-entry document (valido due anni — rilasciato a titolari di un I-551),

— Resident alien card (permesso di residenza per stranieri valido due o dieci anni o avente una validità illimitata. Questo

documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno),

— Permit to re-enter (permesso di reingresso valido due anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al

di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni),

— Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere

dalla data del rilascio).

L 243/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO VI

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/35 ITL 243/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO VII

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL VISTO ADESIVO

1. Zona delle diciture obbligatorie

1.1. Dicitura «VALIDO PER»

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto le opzioni seguenti:

a) Stati Schengen;

b) Stato o Stati Schengen al cui territorio è limitata la validità del visto. In tal caso vengono utilizzate le seguenti

indicazioni:

BE BELGIO

CZ REPUBBLICA CECA

DK DANIMARCA

DE GERMANIA

EE ESTONIA

GR GRECIA

ES SPAGNA

FR FRANCIA

IT ITALIA

LV LETTONIA

LT LITUANIA

LU LUSSEMBURGO

HU UNGHERIA

MT MALTA

NL PAESI BASSI

AT AUSTRIA

PL POLONIA

PT PORTOGALLO

SI SLOVENIA

SK SLOVACCHIA

FI FINLANDIA

SE SVEZIA

IS ISLANDA

NO NORVEGIA

CH SVIZZERA

1.2. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto uniforme, tale dicitura sarà completata, nella lingua dello Stato

membro di rilascio, con la menzione «Stati Schengen».

1.3. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1,

del presente regolamento, in corrispondenza della dicitura figura il nome dello o degli Stati membri al cui territorio è

limitato il soggiorno del titolare del visto, nella lingua dello Stato membro di rilascio.

1.4. Se l'adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3,

del presente regolamento, sono possibili le seguenti opzioni per i codici da inserire:

a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati;

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/37 ITb) iscrizione della menzione «Stati Schengen», seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri

per il territorio dei quali il visto non è valido.

c) qualora in corrispondenza della dicitura «valido per» non vi sia spazio sufficiente per iscrivere tutti i codici degli

Stati membri che (non) riconoscono il documento di viaggio in questione, si riducono le dimensioni dei caratteri

usati.

2. Dicitura «DA ... A ...»

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto

il visto.

Dopo la preposizione «DA» va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto

nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

— due cifre per il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità;

— trattino di separazione orizzontale;

— due cifre per il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità;

— trattino di separazione orizzontale;

— due cifre per l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.

Esempio: 05-12-07 = 5 dicembre 2007.

Dopo la preposizione «A» si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato, che sarà

indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è

valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di tale giorno.

3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare nel territorio per cui il visto

è valido, in altre parole il numero dei periodi di soggiorno che è possibile suddividere sull'intero periodo di validità

(cfr. punto 4).

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato

sull'adesivo a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel

caso in cui si autorizzino più di due ingressi

In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento,

la validità del visto è calcolata come segue: primo giorno di partenza più sei mesi.

L'aver effettuato un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica che il visto non è più valido, anche

qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel

territorio per cui il visto è valido, sia per un periodo di soggiorno continuativo, sia suddividendo tale numero in vari

periodi di soggiorno, entro le date menzionate al punto 2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al

punto 3.

Nello spazio vuoto tra la dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO» e la parola «GIORNI» si indicherà il numero di

giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si

compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è novanta.

Quando un visto è valido per più di sei mesi, la durata dei soggiorni è di novanta giorni per semestre.

5. Dicitura «RILASCIATO A ... IL ...»

Indica il nome del luogo in cui è ubicata l'autorità che rilascia il visto. La data di rilascio è indicata dopo «IL».

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 2.

6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»

Scopo della dicitura è determinare il numero del documento di viaggio sul quale è apposto il visto adesivo.

Se la persona a cui viene rilasciato il visto è iscritta sul passaporto del coniuge, dell'autorità parentale o del tutore

legale, viene indicato il numero del documento di viaggio del familiare.

L 243/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITSe il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto dallo Stato membro di rilascio, viene utilizzato il

modello uniforme di foglio separato per l'apposizione del visto.

Il numero da indicare nella dicitura in caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato non è il numero di

passaporto, bensì lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre.

7. Dicitura «TIPO DI VISTO»

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, la dicitura indica, mediante le lettere A, C e D,

il tipo di visto:

A: visto di transito aeroportuale (di cui all'articolo 2, punto 5, del presente regolamento)

C: visto (di cui all'articolo 2, punto 2, del presente regolamento)

D: visto per soggiorno di lunga durata

8. Dicitura «COGNOME E NOME»

Sono inserite, nell'ordine, la prima parola di cui alla rubrica «cognome» e, di seguito, la prima parola di cui alla

rubrica «nome» del documento di viaggio del titolare del visto. L'autorità di rilascio verifica se il cognome e il nome

che figurano nel documento di viaggio e da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono

identici a quelli che figurano nella domanda di visto. Se il numero dei caratteri che compongono il cognome e il

nome è superiore al numero di spazi disponibili, i caratteri in eccesso sono sostituiti con un punto (.).

9. a) Diciture obbligatorie da aggiungere nella zona «ANNOTAZIONI»

— Se il visto è rilasciato a nome di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 8, è aggiunta la seguente dicitura:

«R/[Codice dello Stato membro rappresentato]».

— Se il visto è rilasciato ai fini del transito, è aggiunta la seguente dicitura: «TRANSITO».

b) Diciture nazionali nella zona «ANNOTAZIONI»

Questa zona contiene anche le annotazioni, nella lingua dello Stato membro di rilascio, relative alle disposizioni

nazionali. Esse non costituiscono doppioni delle annotazioni obbligatorie di cui al punto 1.

c) Zona riservata alla fotografia

La fotografia a colori del titolare del visto è inserita nello spazio riservato a tale scopo.

Per la fotografia da inserire sul visto adesivo si applicano i requisiti seguenti.

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80 % della dimensione verticale della

superficie della fotografia.

Requisiti minimi per la risoluzione:

— canner, 300 «pixels per inch» (ppi) senza compressione,

— stampante a colori, 720 «dot per inch» (dpi) per la fotografia impressa.

10. Zona destinata alla lettura automatica

Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice).

Prima riga: 36 caratteri (obbligatori)

Posizione Numero di caratteri Rubrica Specificazione

1-2 2 Tipo di documento 1

o

carattere: V

2

o

carattere: codice tipo di visto

(A, C, o D)

3-5 3 Stato di rilascio Codice alfabetico ICAO a 3 caratteri: BEL,

CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA,

ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT,

POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36 31 Cognome e nome Il cognome dovrebbe essere separato dai

nomi mediante due riempitivi (<<); singoli

elementi del nome dovrebbero essere separati

da un riempitivo (<); gli spazi inutilizzati do­

vrebbero essere completati con un riempitivo

(<).

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/39 ITSeconda riga: 36 caratteri (obbligatori)

Posizione Numero di caratteri Rubrica Specificazione

1 9 Numero del visto È il numero stampato nell'angolo superiore

destro della vignetta.

10 1 Carattere di controllo Questo carattere è il risultato di un calcolo

complesso effettuato sulla zona precedente

secondo un algoritmo definito dall'ICAO.

11 3 Cittadinanza del ri­

chiedente

Codifica alfabetica su 3 caratteri dell'ICAO.

14 6 Data di nascita La struttura è AAMMGG, ossia:

AA = anno (obbligatorio)

MM = mese o << se sconosciuto

DD = giorno o << se sconosciuto

20 1 Carattere di controllo Questo carattere è il risultato di un calcolo

complesso effettuato sulla zona precedente

secondo un algoritmo definito dall'ICAO.

21 1 Sesso F = femminile,

M = maschile,

< = non specificato.

22 6 Data scadenza vali­

dità del visto

La struttura è AAMMGG senza riempitivo.

28 1 Carattere di controllo Questo carattere è il risultato di un calcolo

complesso effettuato sulla zona precedente

secondo un algoritmo definito dall'ICAO.

29 1 Validità territoriale a) Se VTL iscrivere la lettera T.

b) Se visto uniforme iscrivere il carattere

riempitivo <.

30 1 Numero di ingressi 1, 2 o M.

31 2 Durata del soggiorno a) Soggiorno breve: numero di giorni iscritto

nella zona di lettura visiva.

b) Soggiorno lungo: <<

33 4 Inizio di validità La struttura è MMGG senza riempitivo.

L 243/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO VIII

APPOSIZIONE DEL VISTO ADESIVO

1. Il visto adesivo è applicato sulla prima pagina del documento di viaggio che non contenga timbri o altri tipi di

contrassegni, a esclusione del timbro indicante la ricevibilità della domanda.

2. Il visto adesivo viene applicato e allineato al bordo della pagina del documento di viaggio. La zona del visto adesivo

per la lettura automatica è allineata col bordo della pagina.

3. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto nella zona riservata alle «ANNOTAZIONI»; esso deve oltrepassare il visto

adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio.

4. Quando non occorre compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per

renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro da utilizzare sono conformi a quanto stabilito al

riguardo da ciascuno Stato membro.

5. Per evitare il reimpiego del visto adesivo applicato sul foglio separato per l'apposizione del visto, il timbro delle

autorità di rilascio è apposto a destra, tra l'adesivo e il foglio separato, in modo da non impedire la lettura delle

diciture e delle annotazioni e da non invadere la zona riservata alla lettura automatica.

6. Conformemente all'articolo 33 del presente regolamento, la proroga di un visto assume la forma di apposizione di un

visto adesivo. Le autorità di rilascio appongono il proprio timbro sul visto adesivo.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/41 ITALLEGATO IX

PARTE 1

Norme per il rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto

Le presenti norme riguardano lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di

marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate,

la responsabilità è dello Stato membro di rilascio.

Ai fini delle presenti norme si intende per:

«porto di uno Stato membro»: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;

«aeroporto di uno Stato membro»: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro (ingresso nel territorio degli Stati

membri):

— la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata

o attesa la nave dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto o una frontiera

marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di

garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e,

se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;

— dette autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite

dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel

territorio degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati

membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei);

— quando si prevede l'ingresso di marittimi attraverso un aeroporto di uno Stato membro, le autorità competenti del

porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso, per

mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale

figura alla parte 2) e trasmesso via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica e indicano se sulla

base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto alla frontiera. Se l'ingresso è previsto

attraverso una frontiera marittima o terrestre, le autorità competenti del valico di frontiera utilizzato dai marittimi

per entrare nel territorio degli Stati membri sono informate secondo la stessa procedura;

— se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde chiaramente a quanto il

marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto

dello Stato membro d'ingresso o di uscita possono rilasciare alla frontiera un visto che autorizza un soggiorno di

durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del

marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo

interessato.

II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro (uscita dal territorio degli Stati

membri):

— la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di

marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati

membri attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o

l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,

secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte

dalla compagnia stessa;

— le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla

compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio

degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla

base, per esempio, dei biglietti (aerei);

— se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un

visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.

L 243/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITIII. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro a un'altra nave:

— la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di

marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio e usciranno nuovamente dal territorio degli

Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una

dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il

soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;

— le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla

compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio

degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità compe­

tenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati

membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si

procede inoltre a una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;

— se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un

visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/43 ITPARTE 2

L 243/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITESAME DEL MODULO PUNTO PER PUNTO

Punti 1-4: identità del marittimo

1) A. Cognome

B. Nomi

C. Cittadinanza

D. Rango/Grado

2) A. Luogo di nascita

B. Data di nascita

3) A. Numero del passaporto

B. Data di rilascio

C. Durata di validità

4) A. Numero del libretto per marittimi

B. Data di rilascio

C. Durata di validità

Punti 3 e 4: a seconda della cittadinanza del marittimo e dello Stato membro cui accede, il documento di viaggio o il

libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

Punti 5-8: agenzia marittima e nave interessata

5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario

della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della

nave) al punto 5A e numero di telefono (e altri estremi quali numero di fax e indirizzo di posta

elettronica) al punto 5B.

6) A. Denominazione della nave

B. Numero IMO (costituito da 7 cifre, è anche noto come «numero Lloyds»)

C. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)

7) A. Data di arrivo della nave

B. Provenienza (porto) della nave

Il punto 7A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.

8) A. Data di partenza della nave

B. Destinazione della nave (prossimo porto)

Punti 7A e 8A: indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi.

Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni e inattesi come, per

esempio, tempeste, avarie, ecc.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/45 ITPunti 9-12: scopo e destinazione del viaggio del marittimo.

9) La «destinazione finale» è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo

s'imbarcherà che del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio.

10) Motivo della domanda

a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è il porto in cui il marittimo s'imbarcherà.

b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio degli Stati membri, la destinazione finale è

ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio

degli Stati membri è da considerare come sbarco per fine ingaggio.

c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro,

motivi familiari urgenti, ecc.

11) Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio degli Stati

membri per raggiungere la destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

a) automobile (pullman);

b) treno;

c) aereo.

12) Data di arrivo (nel territorio degli Stati membri)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio degli Stati membri

attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera di uno Stato membro (non deve trattarsi necessariamente sempre di

un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri e si reca in un altro porto situato

anch'esso nel territorio degli Stati membri.

Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per imbarcarsi su un'altra nave in un

porto situato fuori del territorio degli Stati membri, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel

territorio degli Stati membri per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio degli Stati membri).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni

disponibili:

a) automobile, pullman: numero di immatricolazione;

b) treno: denominazione, numero, ecc.;

c) aereo: data, ora e numero di volo.

13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità

per le spese di soggiorno e, se necessario, quelle di rimpatrio del marittimo.

L 243/46 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO X

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI

COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

A. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:

a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, so­

prattutto durante la trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati

membri competenti per il trattamento della domanda;

b) conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:

— per via elettronica in forma cifrata, o

— fisicamente, in modo protetto;

c) trasmette i dati il più presto possibile:

— se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,

— se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;

d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere

conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di

passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;

e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla

distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non auto­

rizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza

diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita

di trattamento di dati personali;

f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o

degli Stati membri interessati;

g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;

h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.

B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del

personale:

a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;

b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

— riceva i richiedenti con cortesia,

— rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,

— non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica,

religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e

— si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro

funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;

c) fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;

d) dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/47 ITC. Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:

a) consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi

momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;

b) garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;

c) garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio domande di prova, webcam);

d) garantisce la possibilità di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso

relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;

e) comunica senza indugio allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o

qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato

e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente

risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

D. Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:

a) si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b) adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale,

cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);

c) rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di

risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a

garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.

L 243/48 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO XI

PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI

DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI

CAPO I

Scopo e definizioni

Articolo 1

Scopo

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte di seguito è facilitare le domande e il rilascio di visti ai membri

della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro.

Sono inoltre d'applicazione le disposizioni pertinenti dell'acquis comunitario relativo alle procedure di domanda e di

rilascio dei visti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «organizzazioni responsabili», con riferimento alle misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei

visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici: le organizzazioni ufficiali, ai

sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i

Giochi olimpici e paraolimpici gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accredi­

tamento per i Giochi;

2. «membro della famiglia olimpica»: qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del

Comitato paraolimpico internazionale, delle federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali,

dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli

allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati

dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica,

agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organiz­

zazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e

paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del [anno];

3. «tessere olimpiche di accreditamento», rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi

olimpici e paraolimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi

olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l'identità del

membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni

previste per il periodo dei Giochi;

4. «periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici»: il periodo durante il quale si svolgono i Giochi olimpici e il periodo

durante il quale si svolgono i Giochi paraolimpici;

5. «Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici»: il comitato costituito dallo

Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni nazionali per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici,

che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

6. «servizi competenti per il rilascio dei visti»: i servizi preposti dallo Stato membro che ospita i Giochi olimpici e

paraolimpici all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

CAPO II

Rilascio del visto

Articolo 3

Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti

condizioni:

a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che

ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici;

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/49 ITb) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell'articolo 5

del codice frontiere Schengen;

c) non è segnalata ai fini della non ammissione;

d) non è considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli

Stati membri.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici, l'organizzazione

responsabile può presentare, contestualmente alla domanda di rilascio della tessera olimpica di accreditamento per le

persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto a

norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno

rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda conformemente

alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (

1

).

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme alle domande per la tessera olimpica di

accreditamento, al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici secondo la

procedura da questo stabilita.

3. È presentata una domanda individuale di visto per ogni singolo partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici.

4. Il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici trasmette il più rapida­

mente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle

domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone

interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di documento di viaggio e relativa

data di scadenza).

Articolo 5

Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui

all'articolo 3.

2. È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di tre mesi per il

periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.

3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettera c) o d), i

servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma

dell'articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 6

Forma del visto

1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in

caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera «C». In caso di visto

con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere

«XX (

2

)». Il secondo numero è il numero del documento di viaggio dell'interessato.

2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i

Giochi olimpici e paraolimpici i numeri dei visti per il rilascio delle tessere olimpiche di accreditamento.

L 243/50 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT

(

1

) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(

2

) Riferimento al codice ISO dello Stato membro organizzatore.Articolo 7

Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per l'esame delle domande di visto e il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per l'esame della

domanda e il rilascio del visto.

CAPO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 8

Annullamento del visto

Se l'elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell'inizio dei

Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita

i Giochi olimpici e paraolimpici affinché sia ritirata la tessera olimpica di accreditamento delle persone eliminate

dall'elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri

dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall'elenco, ne informano imme­

diatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità compe­

tenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

Controlli alle frontiere esterne

1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente

regolamento si limitano, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della confor­

mità con le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Nel periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici:

a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del documento di viaggio dei membri della

famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere

Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni

per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen.

3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal

fatto che siano soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/51 ITALLEGATO XII

STATISTICHE ANNUALI SU VISTI UNIFORMI, VISTI CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA E VISTI DI

TRANSITO AEROPORTUALE

Dati da presentare alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 46 per ogni località in cui singoli Stati membri

rilasciano visti:

— Totale di visti A richiesti (compresi visti A per ingressi multipli),

— Totale di visti A rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),

— Totale di visti A per ingressi multipli rilasciati,

— Totale di visti A non rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),

— Totale di visti C richiesti (compresi visti C per ingressi multipli),

— Totale di visti C rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),

— Totale di visti C per ingressi multipli rilasciati,

— Totale di visti C non rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),

— Totale di visti VTL rilasciati.

Norme generali per la presentazione dei dati:

— I dati relativi all'intero anno precedente sono raccolti in un unico fascicolo,

— I dati sono forniti utilizzando il modello comune, fornito dalla Commissione,

— I dati, raggruppati per paese terzo, sono disponibili per le singole località in cui gli Stati membri interessati rilasciano

visti,

— Per «non rilasciati» si intendono i dati relativi a visti respinti e a domande il cui esame è stato interrotto, come previsto

all'articolo 8, paragrafo 2.

Qualora un dato non sia disponibile né pertinente per una particolare categoria e un paese terzo, gli Stati membri lasciano

lo spazio vuoto [senza indicare «0» (zero), «N.A.» (non applicabile), né qualsiasi altro valore].

L 243/52 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Disposizioni del presente regolamento

Disposizioni sostituite della convenzione Schengen (CAS),

dell'istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo

Schengen (SCH/Com-ex)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e ambito d'applicazione

ICC, parte I.1. Ambito di applicazione (CAS articoli 9 e 10)

Articolo 2

Definizioni

1-4)

ICC: parte I. 2. Definizioni e tipi di visti

ICC: parte IV, Base normativa

CAS: articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1,

articolo 15, articolo 16

TITOLO II

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

Articolo 3

Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un

visto di transito aeroportuale

Azione comune 96/197/GAI, ICC, parte I. 2.1.1

TITOLO III

PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI

CAPO I

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

Articolo 4

Autorità competenti interessate dalle procedure connesse

alle domande

ICC parte II 4. CAS, articolo 12, paragrafo 1, regolamento

415/2003

Articolo 5

Stato membro competente per l'esame delle domande e per

le decisioni in merito

ICC, parte II 1.1, lettere a) e b), CAS articolo12, paragrafo

2

Articolo 6

Competenza territoriale consolare

ICC, parte II, 1.1 e 3

Articolo 7

Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legal­

mente presenti nel territorio di uno Stato membro

Articolo 8

Accordi di rappresentanza

ICC, parte II, 1.2

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/53 ITCAPO II

Domanda di visto

Articolo 9

Modalità pratiche per la presentazione delle domande

ICC, allegato 13, nota (articolo 10, paragrafo 1)

Articolo 10

Norme generali per la presentazione delle domande

Articolo 11

Moduli di domanda

ICC, parte III 1.1.

Articolo 12

Documento di viaggio

ICC, parte III 2, lettera a), CAS, articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 13

Identificatori biometrici

ICC, parte III 1.2, lettere a) e b)

Articolo 14

Documenti giustificativi

ICC, parte III.2, lettera b), e V.1.4, Com-ex (98) 57

Articolo 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

ICC, parte V, 1.4

Articolo 16

Diritti per i visti

ICC, parte VII, 4 e allegato 12

Articolo 17

Diritti per servizi prestati

ICC, parte VII, 1.7

CAPO III

Esame della domanda e decisione in merito

Articolo 18

Accertamento della competenza consolare

Articolo 19

Ricevibilità

Articolo 20

Timbro indicante la ricevibilità di una domanda

ICC, parte VIII, 2

Articolo 21

Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio

ICC, parte III.4 e parte V.1.

Articolo 22

Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri

Stati membri

ICC, parte II, 2.3 e parte V, 2.3, lettere da a) a d)

Articolo 23

Decisione sulla domanda

ICC, parte V 2.1 (secondo trattino), 2.2, ICC

L 243/54 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITCAPO IV

Rilascio del visto

Articolo 24

Rilascio di un visto uniforme

ICC, parte V, 2,1

Articolo 25

Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

ICC, parte V, 3, allegato 14, CAS, articolo 11, paragrafo 2,

articolo 14, paragrafo 1, e articolo 16

Articolo 26

Rilascio di un visto di transito aeroportuale

ICC, parte I, 2.1.1 — Azione comune 96/197/GAI

Articolo 27

Modalità di compilazione del visto adesivo

ICC, parte VI, 1-2-3-4

Articolo 28

Annullamento di un visto adesivo già compilato

ICC, parte VI, 5.2

Articolo 29

Apposizione di un visto adesivo

ICC, parte VI, 5.3

Articolo 30

Diritti derivati dal rilascio di un visto

ICC, parte I, 2.1, ultima frase

Articolo 31

Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

Articolo 32

Rifiuto di un visto

CAPO V

Modifica di un visto già rilasciato

Articolo 33

Proroga

Com-ex (93) 21

Articolo 34

Annullamento e revoca

Com-ex (93) 24 e allegato 14 dell'ICC

CAPO VI

Visti rilasciati alle frontiere esterne

Articolo 35

Visti chiesti alle frontiere esterne

Regolamento (CE) n. 415/2003

Articolo 36

Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/55 ITTITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 37

Organizzazione del servizio visti

ICC, parte VII, 1-2-3

Articolo 38

Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei con­

solati

ICC, parte VII, 1A

Articolo 39

Condotta del personale

ICC, parte III.5

Articolo 40

Forme di cooperazione

ICC, parte VII, 1AA

Articolo 41

Cooperazione tra Stati membri

Articolo 42

Ricorso ai consoli onorari

ICC, parte VII, AB

Articolo 43

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

ICC, parte VII, 1B

Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

ICC, parte II, 1.2., parte VII, 1.6, commi 6, 7, 8 e 9

Articolo 45

Cooperazione degli Stati membri con intermediari commer­

ciali

ICC, parte VIII, 5.2

Articolo 46

Compilazione di statistiche

SCH Com-ex (94) 25 e (98) 12

Articolo 47

Informazioni al pubblico

TITOLO V

COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

Articolo 48

Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati

membri

ICC, parte VIII, 1-3-4

L 243/56 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 ITTITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici

Articolo 50

Modifiche degli allegati

Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del codice dei visti

Articolo 52

Procedura di comitato

Articolo 53

Comunicazioni

Articolo 54

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 55

Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

Articolo 56

Abrogazioni

Articolo 57

Monitoraggio e valutazione

Articolo 58

Entrata in vigore

15.9.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/57 ITALLEGATI

Allegato I

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di

visto

ICC, allegato 16

Allegato II

Elenco non esaustivo di documenti giustificativi

Parzialmente ICC, parte V, 1.4

Allegato III

Formato uniforme e uso del timbro indicante la ricevibilità di

una domanda di visto

ICC, parte VIII, 2

Allegato IV

Elenco comune dei paesi terzi di cui all'allegato I del regola­

mento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in

possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla

zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul ter­

ritorio degli Stati membri

ICC, allegato 3, parte I

Allegato V

Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall'ob­

bligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli

aeroporti degli Stati membri

ICC, allegato 3, parte III

Allegato VI

Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del

rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto

Allegato VII

Modalità di compilazione del visto adesivo

ICC, parte VI, 1-4, allegato 10

Allegato VIII

Apposizione del visto adesivo

ICC, parte VI, 5.3

Allegato IX

Norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in

transito soggetti all'obbligo del visto

Regolamento (CE) n. 415/2003, allegati I e II

Allegato X

Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giu­

ridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi

ICC, allegato 19

Allegato XI

Procedure e condizioni specifiche per la facilitazione del rila­

scio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai

Giochi olimpici e paraolimpici

Allegato XII

Statistiche annuali su visti uniformi, visti con validità territo­

riale limitata e visti di transito aeroportuale

L 243/58 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.9.2009 IT

Privacy Policy