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Il caso WEISS, la Sentenza della Corte Europea (Grande Sezione) 11 dicembre 2018

 

E' attuale Il caso WEISS, la Sentenza della Corte Europea (Grande Sezione) 11 dicembre 2018 «Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea – Validità – Programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro»

 

La sentenza potete vederla nel documento allegato in questo articolo

oppure sul sito Curia Europea (vedi QUI)

La Corte Europea ea stata chiamata a decidere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale che verte sulla validità della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (GU 2015, L 121, pag. 20), come modificata dalla decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell’11 gennaio 2017 (GU 2017, L 16, pag. 51) (in prosieguo: la «decisione 2015/774»), nonché sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE e degli articoli 123 e 125 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di quattro ricorsi per esame di costituzionalità proposti dai sigg. Heinrich Weiss e a., Bernd Lucke e a., Peter Gauweiler, nonché Johann Heinrich von Stein e a., e vertenti sull’applicabilità, in Germania, di una serie di decisioni della Banca centrale europea (BCE), sul contributo apportato dalla Deutsche Bundesbank (Banca federale di Germania) all’attuazione di dette decisioni ovvero sulla sua asserita inerzia di fronte a queste ultime, nonché sull’asserita inerzia della Bundesregierung (governo federale, Germania) e del Deutscher Bundestag (Parlamento federale, Germania) di fronte al suddetto contributo e a queste stesse decisioni.

Dopo lunga disamina e motivazione (vedi la sentenza allegata) la Corte Europea così decideva:

Per questi motivi,

 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’esame delle questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell’11 gennaio 2017.

2)      La quinta questione pregiudiziale è irricevibile.

 

Seguiva un procedimento dinanzi la Corte costituzionale tedesca.

che decideva come da allegato

 

(segue)

 

 

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