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Banca e diritto bancario

 BANCA E DIRITTO BANCARIO

Lo Studio, avvalendosi di esperti del settore, analizzerà i rapporti bancari e tenterà la conciliazione bancaria per risolvere le problematiche.

Solo se necessario, saranno proposte azioni legali per consentire al cliente di recuperare eventuali somme pagate in eccedenza all'Istituito bancario.

L'esame dei conti e dei rapporti bancari si orizzonterà su:

- Applicazione di interessi superiori alla soglia legale, tenendo conto di tutti gli oneri legati alla gestione e della erogazione del credito, quali CMS, CIV, spese di gestione trimestrale, interessi di mora, e nei mutui la penale di estinzione anticipata, dell’assicurazione, spese istruttoria;

Commissione di massimo scoperto e Commissioni di istruttoria veloce;

Revoca immediata del fido senza previa segnalazione,

Segnalazione alla CRIF;

Interessi usurari ex L. 108/96 nei contratti di mutuo;

- applicazione dell'art. 1815 cod.civ.:“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”

- Indeterminatezza del tasso contrattuale(art. 117 TUB);

- Mancata restituzione della parte non goduta dell’assicurazione in caso di estinzione anticipata del mutuo.

- Anatocismo ed applicazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente;

- L’anatocismo , cioè la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi. Il divieto dell’anatocismo è sempre esistito nell’ ordinamento giuridico italiano in virtù dell’art. 1283 del Codice Civile, sino alla famosa sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095.

- Applicazione dell'art.25 comma 2 del Decreto L.vo n. 342/1999, che, introducendo un nuovo comma all’art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 Testo Unico Bancario, ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un’apposita delibera del CICR, il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio, le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell’esercizio dell’attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi. (vedasi anche la sentenza del CICR emanata il 9 febbraio 2000, che ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell’obbligo a carico delle Banche di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.

- Applicazione del decreto n. 342/1999, con il quale il legislatore con norma transitoria, stabiliva una sanatoria per il pregresso, salvando le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Tale norma transitoria tuttavia è stata dichiarata illegittima per violazione dell’articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425.

- Applicazione della sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale si afferma l’illegittimità, anche per il passato, degli addebiti per anatocismo.

 

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