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D.L. 25 giugno 2008, n. 112
con le modifiche della legge di conversione 6.8.08 n.233

  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (D.L.Brunetta)
(Testo aggiornato al 1.10.08)

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Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84. Copertura finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16, del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. 

1-bis.  All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1-ter.  All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 

1-quater.  Agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’onere derivante dagli articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

1-quinquies.  Agli oneri derivanti dal comma 19 dell’articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l’anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a)  quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell’economia e delle finanze     846.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale     519.000
Ministero della giustizia     10.000
Ministero degli affari esteri     7.800.000
Ministero dell’interno     39.700.000
Ministero per i beni e le attività culturali     1.568.000
Ministero della salute     13.000.000
Ministero dei trasporti     67.000
Ministero dell’università e della ricerca     1.490.000
Ministero della solidarietà sociale     55.000.000
   
b)  quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c)  quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell’articolo 61 del presente decreto;
d)  quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. 

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 85. Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
Elenco 1 [si omette l'Elenco 1, contenente «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2009-2011». Il presente Elenco è stato sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

 

Elenco 2 [ Si omette l'Elenco 2, contenente «Effetti sul patto di stabilità interno 2009»].

  
 
 
     

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