(back)                 NEL CONDOMINIO, LIBERTA' D'ANTENNA

(Articolo tratto da "Archivio delle locazioni e del Condominio" n. 1/1999, pag. 29 e seguenti, Ed. La Tribuna, per gentile concessione dell'Autore sig.ra Renata Giuliana Balzani)

Il condominio negli edifici non è soltanto la somma di proprietà esclusive. E' piuttosto una realtà sempre nuova, non solo per quanto riguarda la gestione delle cose comuni, ma anche per l'incidenza delle necessità comuni sui diritti di proprietà dei singoli condomini stessi.

Ciò considerato, se veniamo a trattare, come al momento desideriamo trattare, l'argomento delle antenne televisive, diremo che esse, per la loro molteplicità di tipi, si circoscrivono in tale incidenza, proprio per la destinazione particolare del bene stesso ad uso delle abitazioni.

D'altro canto, la televisione, che in sostanza costituisce una nuova applicazione delle trasmissioni a distanza mediante onde elettro - magnetiche, iniziate limitatamente ai suoni, quale il telegrafo senza fili, per espandersi poi in radioaudizioni e quindi ampliate alle percezioni visive della televisione, necessita appunto di una antenna.

Non vi è dubbio che la televisione fu innovazione tecnologica di importanza incalcolabile, che fa ricevere programmi via etere notevolmente diversificati, sia nazionali che esteri. Una innovazione tecnologica che richiamò ben presto disposizioni legislative in materia: l'etere, l'aria atmosferica, considerata nella sua capacità conduttrice di suoni, a priori stava diventando un bene pubblico, la cui utilizzazione avrebbe dovuto essere disciplinata dallo Stato.

Fu così che nel 1940, con la L. 554 del 6 maggio, seguita dal decreto legislativo luogotenenziale del 5 maggio 1946 n. 382, furono emanate precise disposizioni, tuttora valide, che disciplinavano la messa in opera degli apparecchi radiofonici. Legge estesa nel 1954, su parere espresso del Ministero delle poste e telecomunicazioni, agli "aerei televisivi", cioè ai dispositivi di base per inradiare nello spazio onde elettromagnetiche e trasmettere o ricevere segnali elettrici espressi in immagini e suoni nel singolo apparecchio televisivo.

Non solo, ma il 29 marzo 1973, con decreto legge n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n. 113, il Presidente della Repubblica inseriva nuove disposizioni in merito all'argomento, anche se queste nella sostanza rimanevano immutate rispetto alle disposizioni precedenti inserite nel Codice postale delle comunicazioni.

Un insieme di norme importanti, ora citate, ma se le analizziamo con attenzione balza evidente il proposito del legislatore dell'installazione della televisione quale importante mezzo di comunicazione per i singoli utenti, ma di favorire in particolare i radioamatori. Ed è altrettanto evidente che mirando a questo obiettivo, il legislatore non si sia troppo soffermato a valutare la possibile problematica che con le installazioni delle antenne dei radioamatori, si viene a creare negli stabiliti in condominio. Una possibile involontaria trascuratezza del problema, ma una volta emanata la legge che dispone la facoltà di installazione sul tetto dello stabile di antenne singole, antenne centralizzate, le antenne dei radioamatori, e quelle paraboliche, diventano irrilevanti le proteste dei condomini finalizzate ad impedirne dette installazioni.

Unica pregiudiziale: l'installazione deve essere realizzata, non solo a regola d'arte rispettando le norme contenute nella legge stessa, ma anche rispettando le norme del secondo comma dell'art. 1102 c.c. Una installazione cioè che abbia l'attenzione di non impedire del tutto l'uso della proprietà comune secondo la propria destinazione, non rechi danno alla stessa e non impedisca ad altri partecipanti di fare uguale installazione quando ne ravvisino l'opportunità. Nel rispetto di queste norme, non solo l'installazione sarà lecita, ma vanificherà a priori ogni polemica.

E a conferma portiamoci a valutare prima di ogni altra norma l'art. 1 della legge n. 554 del 6 maggio 1940 che, in merito ci pone a priori di fronte ad una parola definitiva:

"i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto dagli artt. 2 e 3".

E l'art. 2:

"Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1928 n. 2295.

Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi".

Se il primo comma attiene a prescrizioni puramente tecniche, il secondo puntualizza il principio dell'obbligo del rispetto della proprietà di ogni compartecipante. E se ci sembra indubbia la chiarezza delle norme trascritte, ciò nonostante vorremmo completare la panoramica essenziale della legge 554/1940 estesa, come abbiano detto, nel 1954 anche agli impianti televisivi, riportando anche l'art. 11.

"Le contestazioni derivanti dalla installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e primo comma dell'art. 2 sono decise su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.

Alla autorità giudiziaria spetta decidere in merito alle controversie relative alla applicazione del secondo comma e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa".

Una legge del 1940 può sembrare lontana e distante dal nostro tempo. Forse, ma non nel campo al quale la legge di cui parliamo si circoscrive. Tanto è vero che i contenuti delle disposizioni inserite nel Codice postale e delle telecomunicazioni emanate con il detto decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973, non sono dissimili nella sostanza.

Trascriviamo l'art. 397:

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso".

"Le antenne non devono impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi".

Non vi è dubbio: il condominio che abbia l'esigenza di collocare una antenna TV per proprio uso su una parte dello stabile dove abita, può nolente o volente, imporre il peso della presenza dell'aereo: E può imporlo anche se la collocazione avvenga nell'ambito di una proprietà esclusiva non propria, anche se in pratica una tale installazione, può essere origine di fastidi non indifferenti, se non di controversie vere e, qualora il proprietario del fondo in cui è stata installata l'antenna chieda, com'è suo diritto a norma dell'art. 237 del T.U. 1973, di spostare l'aereo in occasione dei lavori da compiere.

Ma in questo caso, cioè nel caso in cui si tratti di un'installazione forzosa di un aereo non accettato di buon grado dal proprietario del fondo in cui l'aereo è stato installato, non si viene ad instaurare una vera e propria servitù?.

Diremmo piuttosto che si viene a creare una servitù atipica. Una servitù coattiva. Cioè diremmo in senso generale che se una persona o un gruppo di persone può per una determinata necessità, per la quale la legge accorda particolare protezione, imporre un peso o una limitazione alla proprietà del vicino anche contro la volontà di quest'ultimo, in tale ambito si circoscrive il particolare caso dell'installazione di un aereo nel fondo di altro proprietario.

Comunque se le disposizioni della legge in merito alle installazioni delle antenne TV negli stabili sono chiare, la Magistratura è stata chiamata, più di quanto si creda, a dare il proprio giudizio per risolvere problematiche sorte a riguardo delle antenne.

E vorremmo trascrivere una delle tante sentenze in merito, le sentenza della Suprema Corte n. 2160, pronunciata l'8 luglio 1971:

"Il diritto di applicare antenne non costituisce servitù e conseguentemente il titolare può esercitare il diritto posto dalla legge all'installazione delle antenne tv indipendentemente dalla sua qualità di condominio o meno, ma per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo".

Non vi è dubbio che il D.P.R. del 29 marzo 1973 n. 156 concede molto al singolo, mentre pone delle limitazioni legali alla proprietà comune in favore del primo quando, quest'ultimo, sia interessato ai servizi di telecomunicazione (anzi: dichiara il servizio del radioamatore di pubblica utilità).

D'altro canto il radioamatore esplica quasi sempre un servizio che difficilmente si può disconoscere: non sono infrequenti gli interventi dei radioamatori posti a beneficio dell'umanità senza fini di lucro.

Un occhio di riguardo è stato posto dunque dalla legge per l'antenna del radioamatore e nessuna limitazione alla legge può essere posta dall'assemblea del condominio per l'installazione della propria particolare antenna, se non quella di non danneggiare il tetto dello stabile ove l'aereo sarà collocato e quello di mantenerlo in modo opportuno.

Ma se le antenne dei radioamatori sono ingombranti e provocano a priori opposizioni fra i condomini, i quali, più di quanto si creda, imboccano la via dei tribunali, non meno ingombranti sono le antenne paraboliche per la ricezione delle emissioni radio televisive satellitari (e non sono meno elemento provocatorio nei condomini per innescare un provvedimento giudiziario)

Se per l'antenna parabolica, per ricevere segnali di alta frequenza emessi da un satellite che orbita all'orizzonte, è sufficiente orientare la parabolica a visuale libera verso sud in direzione del trasmettitore posto nello spazio, ciò elimina a priori che l'antenna stessa debba essere posta sul tetto dell'edificio: può essere fissata anche in basso su un proprio balcone.

E i condomini, a tale sistemazione, non possono opporsi, visto che, d'altro canto, il diritto soggettivo primario all'informazione è previsto dall'art. 21 della nostra Costituzione.

Semmai, tale diritto trova un limite "nel pari diritto degli altri condomini di utilizzazione in modo analogo delle parti comuni". E se ciò è chiaramente stabilito dalla normativa del 6 maggio 1940 n. 554 e dal D.P.R. del 29 marzo 1973 n. 156, anche la Cassazione non è stata avara di chiarificazioni in proposito che, sempre e comunque, ha preferito sancire la priorità del "diritto di informazione", anche di fronte alle proposte di un possibile "pregiudizio architettonico ed estetico del fabbricato".

Nel condominio negli edifici per la poliedricità di un medesimo argomento risolto un caso, ne sorge peraltro un altro.

Abbiamo visto che la legge consente l'installazione sul tetto dello stabile di vari tipi di antenne sia ricevuti che trasmittenti, ma quando lo stabile sia coperto a lastrico solare e questo lastrico sia di proprietà singola e si voglia installare un'antenna TV centralizzata comune a tutti i condomini, come si può vincere la volontà ostativa del singolo che l'antenna comune nella sua proprietà esclusiva non la vuole proprio?

La risposta la danno sia la legge n. 554 del 6 maggio 1940, che nella sostanza, come abbiamo detto, conferma con le disposizioni del D.P.R. 156 del 29 marzo 1973, sia la Magistratura con opportune sentenze sulla legge n. 554/1940 che disciplina gli impianti radiofonici, le cui norme - come più sotto - furono estese nel 1954 anche agli aerei televisivi, con gli artt. 1 e 2 che abbiamo già riportati e con l'art. 3 che ora trascriviamo:

"Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorchè ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo , né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.

Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo".

Ed ecco una significativa sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5399 del 6 novembre 1985:

"Il diritto alla installazione, sul lastrico solare di un edificio condominiale, di autonoma antenna ed accessori, sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo ovvero come facoltà compresa nel diritto all'informazione , non incontra, nei rapporti fra privati, altri limiti se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri ovvero di pregiudicare il diritto di proprietà del singolo condominio, nel caso di installazione su proprietà esclusiva di quest'ultimo, all'uso del bene comune da parte degli atri condomini, nel caso di installazione su parte dell'edificio.

Qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata, per volontà della maggioranza dei condomini, un'antenna televisiva centralizzata e un condominio o un abitante dello stabile intenda invece installare un'antenna autonoma l'assemblea dei condomini può vietare tale ultima installazione, solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti: al di fuori dell'ipotesi considerata una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla con la conseguenza che il condominio leso può far accettare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i limiti previsti dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente nell'assemblea, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera sempreché non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera stessa".

E ancora la Suprema Corte il 3 agosto 1990 con sentenza n. 7825:

"Con riguardo ad un edificio il condominio ancorchè dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condominio, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condominio all'uso della copertura comune; incidendo sul diritto di proprietà dello stesso".

E un'altra sentenza estremamente significativa pronunciata dalla Pretura di Salerno il 24 ottobre 1990.

"Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in una ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege , onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale è da ritenersi azionabile dinanzi al Giudice ordinario".

Vorremmo concludere. Molte sono le antenne TV riceventi e trasmittenti, molte sono le eccezioni che i condomini pongono per accettare la posa in opera nei loro stabili delle antenne, che sono decisamente vistose. Ma tra i contrasti la normativa in questo campo ha la migliore: "Sul tetto, nolente o volente, c'è libertà di antenna".

(Articolo tratto da "Archivio delle locazioni e del Condominio" n. 1/1999 pag. 29 e seguenti, Ed. La Tribuna, per gentile concessione dell'Autore sig.ra Renata Giuliana Balzani)

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