(back)      a cura dello studio legale Avv. Marco Pepe

 
 Due decisioni sul traliccio:

1)Direttiva e traliccio contro legge? Assolutamente no;

2)

Direttiva e traliccio contro legge? Assolutamente no

E' l'ordinanza del Sindaco sbagliata ed illegittima Lo ha accertato il T.A.R. Campania

(tratto da Radiorivista  10/2003 pag. 84

Direttiva e traliccio contro legge? Assolutamente no

E' l'ordinanza del Sindaco sbagliata ed illegittima Lo ha accertato il T.A.R. Campania

VI SONO molti mezzi per cercare di "ammazzare" il radiantismo. Uno di questi (inconsapevolmente... si spera!) è quello di ordinare la rimozione del traliccio e dell'antenna direttiva in quanto prive di autorizzazione edilizia e, comunque, (a dire del Sindaco) idonee ad incidere sull'assetto esteriore dei luoghi in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Tale "ordine" fu emanato dal Sindaco del Comune di Bacoli (nel cui territorio IZ8DBJ aveva installato l'antenna su di un idoneo sostegno) intimando anche di provvedere al ripristino entro dieci giorni.

In mancanza vi avrebbe provveduto il medesimo Ente territoriale a spese (consuntive) del malcapitato radioamatore. Avverso tale ordinanza venne proposto ricorso al T.A.R. Campania (RadioRivista 2/2000) per ottenere l'annullamento -previa sospensiva- dell'ordinanza n°196/99 del Comune di Bacoli. L'A.G. adita, all'udienza del 24/11/ 1999, accolse la domanda incidentale di sospensiva dell'atto impugnato sulla scorta dell'esaustivo ricorso dello scrivente incentrato sulle seguenti motivazioni:

1) violazione ed erronea applicazione del-l'art. 1 quinquies della Legge n°431/85 in relazione all'ari. 10 della Legge n°47/85 atteso che non trattasi d'intervento per il quale si richiede concessione edilizia;

2) violazione e falsa applicazione della Legge 29/6/1939 n° 1497, in relazione al D.P.R. 5/8/1966 n°1214, in quanto le antenne per stazione radioelettrica non soggiacciono alle valutazioni comunali in sede urbanistica;

3) erronea e falsa applicazione della Legge 28/6/1939 n°1347, in relazione all'art.7 della Legge 47/85 atteso che trattasi d'interventi privi d'incidenza urbanistica;

4) vizio di genericità, difetto di motivazione e disparità di trattamento, in relazione al-l'art. 21 della Costituzione; eccesso di potere in quanto non è evidenziato il danno all'ambiente circostante che l'antenna in oggetto arrecherebbe e, comunque, sui tetti delle abitazioni ricomprese nel territorio di Bacoli è facile riscontrare altri impianti similari a quello che si contesta al ricorrente e mai sanzionati;

5) altra violazione e falsa applicazione delle Leggi 1497/39 e 47/85, in relazione al D.P.R. n°156 del 29/3/1973 e successive modificazioni stante la natura dell'attività di radioamatore di diritto soggettivo per-

fetto quale espressione della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero; 6) violazione del D.M. 27 maggio 1974, considerato che i radioamatori hanno l'obbligo di consentire l'uso gratuito dei loro impianti in caso di calamità naturale o di pubblica emergenza, sì da rivestire la loro attività di interesse pubblicistico. Le relative argomentazioni, svolte punto per punto e supportate da una esaustiva perizia fotografica giurata di parte, valsero a far accogliere la sospensiva dell'ordinanza impugnata.

Il merito della questione è stato poi trattato recentemente all'udienza del 16 aprile 2003, previo deposito delle ultime memorie difensive ed ulteriore documentazione.

La successiva sentenza del T.A.R. Campania ha quindi completamente accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'ordinanza impugnata motivando che l'installazione dell'antenna di che trattasi non necessita di concessione edilizia, con la conseguenza di non essere soggetta alla sanzione demolitoria, né è idonea ad incidere in maniera significativa sull'assetto esteriore dei luoghi.

Tanto sul presupposto della non rilevante consistenza fisico-materiale e della non necessità correlata all'autorizzazione paesaggistica (ex art. 7 della Legge 1497/39) in quanto non si tratta di un intervento che distrugge o introduce modifiche che recano pregiudizio a quell'aspetto esteriore che è protetto dalla legge. Ne consegue che la sottoposizione di un'area a vincolo paesaggistico non implica che ogni modifica, sia pure di ridotta entità, arrechi al paesaggio un pregiudizio per il solo fatto di essere stata realizzata. Risulta quindi convincimento del T.A.R. che l'antenna installata non è tale da arrecare offesa al bene giuridico tutelato dal complesso normativo disciplinato dalla Legge 1497/39 con la conseguenza che l'opera realizzata da IZ8DBJ non è asservita a regime concessorio e priva di rilevanza paesaggistica. Conclude infine la sentenza affermando che "sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio". Da tutte le argomentazioni di che innanzi ne discendono alcuni intuitivi rilievi fondamentali:

A) l'installazione del traliccio (o similare manufatto) non necessita della concessione edilizia, a meno che non si tratti di "rilevanti dimensioni";

B) il costante e progressivo ridimensionamento dell'ambito degli interventi asserviti a regime concessorio consente, in casi analoghi, di attivare lo strumento della D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per ridotte mutazioni dello stato dei luoghi che si collochino leggermente al di sotto della soglia di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio";

C) l'installazione di antenne per telefonia cellulare -intervento senz'altro analogo a quello oggetto di ricorso al T.A.R. da parte di ÌZ8DBJ ed assai spesso di ben maggiore profilo dimensionale- è ad oggi disciplinato dal D.lvo 4/9/2002 n°198 che ha espressamente ricondotto tale installazione nel regime della dichiarazione inizio attività D.I.A.

Con ogni intuibile conseguenza pratico-giuridica. Quanto allora già anticipato su R.R. 2-2000 è stato ora confermato dalla richiamata sentenza che ha esaustivamente trattato, e ben motivato, il merito delle eccezioni sollevate da I8RAJ, che però si duole dell'integrale compensazione delle spese di giudizio disposta in sentenza.

Tale statuizione rientra senz'altro nell'ampio potere discrezionale del giudicante, ma non la si può condividere. Anzi appare addirittura penalizzante, se non irridente, del buon diritto vantato (e poi riconosciuto) dal radioamatore. Uno dei motivi - forse - della forte riduzione degli iscritti all'esame per conseguire la patente di radioamatore può essere ricercato nel "timore" di dover poi montare un'antenna?

Siricio Ritimbrigrilii, che verso la metà degli Anni Sessanta portò per mano lo scrivente a scoprire lo splendido mondo ra-dioamatoriale, saputo del vittorioso esito della vicenda giudiziaria mi ha fatto tanti (troppi) complimenti ed ha pessimisticamente esclamato: "ormai però il radiantismo è finito!". Sarà vero? lo penso proprio di no, anche se "Internet" ed i telefonini rappresentano una non indifferente alternativa all'interesse per la radio e non necessitano di antenne e di tralicci...

Raimondo Alberto Lignota, I8RAJ

(tratto da Radiorivista  10/2003 pag. 84