D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la
legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo
41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle
medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002,
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la
legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la
legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la
legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la
legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il
decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la
legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la
legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il
decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la
legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis,
comma 10;
Visto il
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la
legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001),
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le
disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a
Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n.
313;
Visto il
decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la
politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione
spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con
decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la
legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la
legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate
nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data
16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle
attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le
tecnologie, e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Disposizioni generali e
comuni
Capo I - Disposizioni
generali
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente
Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un
contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di
un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva,
per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle
risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature
con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla
rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi
tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici,
condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di
supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che
svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per
il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i
servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o
un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere
con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o
sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della
televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le
risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione
elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale;
i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili
all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una
siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro
per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti
del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da
un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti
interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.
L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori
della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di
sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono
ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente
l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di
autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente
all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di
essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico
e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del
punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale
di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per
servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori
titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi
ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione;
in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento,
il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete
specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente
finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto
terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi
via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto
terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a
un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al
pubblico;
la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni
vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la
trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di
comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica
che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o
servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide
elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un
servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse
proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei
servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali
contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti
interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate
nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite
uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di
numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei
seguenti servizi: l'assistenza di un operatore;
servizi di elenco abbonati e consultazione;
la fornitura di telefoni pubblici a pagamento;
la fornitura del servizio a condizioni specifiche;
la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con
esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una
qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla
loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali
specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa
tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o
ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile
o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il
servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base
del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio
telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento
che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede
prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.
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2. Campo di applicazione.
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi
sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione
elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo
editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la
direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della
televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell'informazione,
definiti dalla
legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati
dal
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme
speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi.
3. Princìpi generali.
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone
nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di
iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel
settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è
di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le
disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e
della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute
pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione
dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da
disposizioni regolamentari di attuazione.
4. Obiettivi generali della disciplina di reti e
servizi di comunicazione elettronica.
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è
volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera
circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente
garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il
mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione
elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non
discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica,
disposti dal Codice, sono imposti secondo princìpi di trasparenza, non
distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è
volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso
l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei
confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle
procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione
delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di
comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli
effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e
servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e
la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione
sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione
per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo
alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e
servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità
tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie,
non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre
e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede
comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi
internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
5. Regioni ed Enti locali.
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome,
operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante
intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in
sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito
denominata «Conferenza Unificata»), le linee generali dello sviluppo del
settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie.
A tal fine è istituito, nell'àmbito della Conferenza Unificata,
avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il
grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare
dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare
le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i princìpi di tutela dell'unità economica, di tutela
della concorrenza e di sussidiarietà, nell'àmbito dei princìpi
fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della
comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto
dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed
efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le
esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti
locali, nell'àmbito delle rispettive competenze e nel rispetto dei
princìpi di cui al primo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali
predeterminate nell'àmbito degli strumenti di pianificazione e di
sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata
ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali
d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica
a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e
servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture
pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di
formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed
in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle
persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un
reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in
zone rurali o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla
normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, non distorsione della concorrenza,
non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già
attribuite.
6. Misure di garanzia.
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non
possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo
si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2,
comma 18, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti
locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di
concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del
trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui
al medesimo titolo V.
Capo II - Funzioni del
ministero e dell'autorità ed altre disposizioni comuni
7. Ministero e Autorità.
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal
decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con
modificazioni dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001,
n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L'Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le
competenze derivanti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi
successive, dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto legge
2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L'Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il
Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure
espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui
agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e
proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle
dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
8. Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le
informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle
comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono
tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i
soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Codice, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante
specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di
cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni
sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi
della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle
disposizioni stabilite dal Codice.
9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e
dell'Autorità.
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell'Autorità
adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei
giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle
parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in
Roma;
ai giudizi si applica l'articolo 23 bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
10. Comunicazione di informazioni.
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere
finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di
rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle
disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice.
Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel
rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati,
rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di
informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto
all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si
riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su
richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per
assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto
all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni
fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di
un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro
Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove
ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro
derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta
contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le
informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di
analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla
Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni
precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero
dell'Autor ità, tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione
di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con
la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il
Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, ne
garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al
presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato
libero e concorrenziale, nell'osservanza della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di
riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative
all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo,
comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni
decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere
esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti
interessate.
11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza.
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli
articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono
adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto
rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di
presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro
un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle
parti interessate della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni
dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura
che si applica, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della
consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate
di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a
persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di
quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la
proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione,
ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa
nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui
Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità.
12. Consolidamento del mercato interno per le
comunicazioni elettroniche.
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al
Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui
all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del
mercato interno.
2. L'Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al
fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle
disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale
scopo l'Autorità si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo
con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate
da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto
del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità
intenda adottare un provvedimento che rientri nell'àmbito degli articoli
18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende
accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di
provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle
Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può
adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese
dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere
adottata per ulteriori due mesi e l'Autorità è tenuta a rivedere la
proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia
richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di
riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono,
sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere
di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli
scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare
una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con
il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui
all'articolo 13.
5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle
Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione
europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento
risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano
motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine
di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può
adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto
immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorità comunica
immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla
Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia
dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla
procedura di cui ai commi 3 e 4.
13. Obiettivi e princìpi dell'attività di
regolamentazione.
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e
secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito
delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e
proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui
all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri
indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una
regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei princìpi di
garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'àmbito delle loro
competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il
pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle
risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano
il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni
della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in
materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di
reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi
contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione
efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze,
contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla
fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi
correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori,
compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo
riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed
in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli
obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti
transeuropee e l'interoperabilità dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento
delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per
garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione
coerente del Codice.
6. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze,
promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio
universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori
nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure
semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un
organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei
dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in
particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di
uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali
specifici, in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza
delle reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto
previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
7. Nell'àmbito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità
applicano le disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000,
attuativa della
legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi
dell'impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di
cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
14. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica.
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 13. La predisposizione
dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di
assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze
nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di
garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della
decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle
frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati
ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su
base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad
altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia,
con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il
trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui
all'articolo 25, comma 8.
4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle
radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il
trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è
reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta
giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne
giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità,
sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la
concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti
d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche
condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze
sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n.
676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti
non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali
radiofrequenze.
15. Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e
indirizzamento.
1. Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali
di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione,
garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il
Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e
indirizzamento.
2. L'Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le
procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei princìpi di
obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare
parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila
affinché l'operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non
discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in
relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro
servizi.
3. L'Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue
successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte
da motivi di sicurezza nazionale.
4. L'Autorità promuove l'armonizzazione delle risorse di numerazione
all'interno dell'Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo
sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione
non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse
sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare interoperabilità
completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le
organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di
numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e
dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorità.
16. Separazione strutturale.
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in
Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non
attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il
cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o
servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia
inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al
pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del
bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati
ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La
revisione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie.
TITOLO II
Reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico
Capo I - Disposizioni
comuni
17. Imprese che dispongono di un significativo potere
di mercato.
1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo
19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai
sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo,
applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di
mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una
posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza
economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo
indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente
di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le
Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro
normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, di seguito denominate «le linee direttrici».
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato
specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato
strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali
da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere
nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato
complessivo dell'impresa in questione.
18. Procedura per la definizione dei mercati.
1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e
le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai
princìpi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche
e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle
raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e
12.
19. Procedura per l'analisi del mercato.
1. L'Autorità effettua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima
considerazione le linee direttrici.
2. L'analisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle
rilevazioni ed analisi già in possesso dell'Autorità elaborate
conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro
novanta giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67,
68 e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla
modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina,
in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati
rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4. L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente
concorrenziale, non impone nè mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore
obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le
imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è
comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato
rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente
all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati
obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore
o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto
degli obiettivi e dei princìpi dell'attività di regolamentazione di cui
all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera
c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della
concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato
congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri
interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si
pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al
mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione
di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come
operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'àmbito
della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi
dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva
98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del
regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la
procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo.
Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini
del suddetto regolamento.
20. Normalizzazione.
1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la
fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di
rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità
dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano
adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione
delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di
normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero
promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali
adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla
Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).
. Interoperabilità dei servizi di televisione
interattiva digitale.
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il
Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo
dei mezzi d'informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva,
da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale
interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API
aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive
avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su
piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta
in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera
b), l'Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle
API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni
necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale
interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma
pienamente funzionale.
22. Procedure di armonizzazione.
1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti,
tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione
europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni
oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non
conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea
motivando le proprie decisioni.
23. Risoluzione delle controversie tra imprese.
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi
derivanti dal Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte
salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro
un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la
controversia.
2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi
abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione
della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13.
L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la
controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale
comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo
giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre
quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante
diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità persegue gli
obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti
ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una
controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata
sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto
delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di
notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilità di adire un organo giurisdizionale.
24. Risoluzione delle controversie transnazionali.
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui
almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente
all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una
Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la
procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in
modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli
obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad
un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è
conforme alle disposizioni del Codice.
3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione
dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi
abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione
della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13.
L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro,
comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non
è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è
stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi
con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad
una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui
all'articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la
possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Capo II - Autorizzazioni
25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica.
1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da
disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e
della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela
dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni,
ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o
imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo
Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica,
fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i
diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione
generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa
dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della
persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione
di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica,
unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al
Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di
servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino
ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di
inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n.
9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere
dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle
disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai
sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della di
chiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono
tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui
all'articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un
servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La
cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima,
informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta
giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e
sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione
di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la
procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della
dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla
scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero
nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri
oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può
comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo
all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il
rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono
al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
26. Elenco minimo dei diritti derivanti
dall'autorizzazione generale.
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto
di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al
pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le
occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare
infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi
di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il
diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di
un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle
condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più
prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto
il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle
disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
27. Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri.
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di
interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, l'uso delle frequenze radio non
è subordinato alla concessione di diritti individuali di uso.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla
concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle
deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono
in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze
radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad
ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione
elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli
articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra
disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità
delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri
vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque
non eccedente la durata dell'autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa
vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio
ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti
di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non
discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel
concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del
detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo
14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può
essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso
efficiente delle frequenze stesse in conformità all'articolo 29 e
all'articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la
concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si
applicano le disposizioni dell'articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in
materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro
tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'àmbito
del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle
frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'àmbito del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica
quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso
in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e
delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta,
il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata
ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle
integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle
frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l'Autorità decida, previa consultazione delle parti
interessate ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai
quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere
concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le
decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.
28. Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai
diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri.
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei
numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle
condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato
n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto
alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non
discriminatorie. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti
di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43,
45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio
universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente
Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli
obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la
trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è
fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche
indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni
che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il
Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle
parti B e C dell'allegato n. 1.
29. Procedura per limitare il numero dei diritti di
uso da concedere per le frequenze radio.
1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei
diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i
vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la
sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche
in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello
spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i
consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente
all'articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un
numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione
obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a
ragionevole richiesta degli operatori interessati.
2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti
individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il
Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti
individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare
domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione
in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione
devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo
13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione
competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorità,
proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma
8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque,
ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati,
senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale
applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze
radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di
uso delle frequenze radio in conformità all'articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di
particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro
delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri
incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto
attiene al bando ed al disciplinare di gara.
30. Assegnazione armonizzata delle frequenze radio.
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le
condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli
operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai
sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i
diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le
modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel
caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i
requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in
questione, non possono essere prescritte altre condizioni, nè criteri o
procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la
corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.
31. Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del
diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione.
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare
l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei
confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di
una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha
presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando
le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di
comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è
legittimata a richiedere tali diritti.
32. Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici.
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione
elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari
dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in
conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni
necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le
informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una
o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti
di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici
di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione
accertata è notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine
all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e
l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese
può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o
della sua gravità. L'impresa può chiedere il differimento del termine
indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il
Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze di cui
allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per
assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e
le relative motivazioni sono notificate all'impresa entro una settimana
dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale
l'impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o
relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al
comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero
e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze di cui al comma 2,
possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte
reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i
diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il
Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze di cui al
comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni
dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio
grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la
salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca,
l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi
economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per
porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva,
dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e
di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e
l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, confermano le misure
provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai
sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.
33. Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici.
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti
di uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28,
comma 2, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di
fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente
giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso,
l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6
della parte B e della condizione 7 della parte C dell'allegato n. 1 e
l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni
indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica
avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'àmbito
delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano
comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata
rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di
concessione dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui
prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all'Autorità di effettuare un'analisi del
mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente
Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b),
d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima
dell'inizio dell'attività, nè come condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive
competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli
stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono
farne.
34. Diritti amministrativi.
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti
alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti
amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi
sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di
autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di
cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione
internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di
mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri
controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto
derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni
in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono
imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e
trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri
accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata
nell'allegato n. 10.
35. Contributi per la concessione di diritti di uso e
di diritti di installare infrastrutture.
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze
radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dall'Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura
prevista dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per
l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di
comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati,
proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli
obiettivi di cui all'articolo 13.
36. Modifica dei diritti e degli obblighi.
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle
infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente
giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l'intenzione
di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e
i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per
esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi
eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima
della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e
revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo
congruo indennizzo.
37. Pubblicazione delle informazioni.
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure,
riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni
attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono
pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle
autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a
tutti gli interessati di accedervi facilmente.
38. Concessioni e autorizzazioni preesistenti.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano
ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano,
salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi
una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti
nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l'Autorità, può
prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla
data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti
di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il
Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale
proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione
per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione
elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei
eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di
accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi
accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di
entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione
europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le
condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni
preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
39. Sperimentazione.
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di
legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione
sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di
reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione
preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona
giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12.
L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere
dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19
della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della
dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una
successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini
commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di
sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo
di rete o servizio, nè in relazione all'area o alla tipologia di utenza
interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di
spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione
elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di
condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali
di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e
comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per
l'avvio della stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio,
la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può
superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del
servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della
sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali
di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro
due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri
assegnati per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di
numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio
assegnate per scopi specifici nell'àmbito del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il
Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad
integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle
integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui
al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta
giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.
Capo III - Accesso ed
interconnessione
Sezione I - Disposizioni
generali
40. Quadro di riferimento generale per l'accesso e
l'interconnessione.
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni
tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione.
L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o
l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di
un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o
non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di
specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che
impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.
41. Diritti ed obblighi degli operatori.
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e,
se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso
tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in
tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e
l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni
conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42,
43, 44 e 45, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 13, comma 5,
lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per
distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di
distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli
operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi
televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico
dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni
da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in
materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni
esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in
qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni
trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad
altre parti, in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società
consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero
rappresentare un vantaggio concorrenziale.
42. Poteri e competenze dell'Autorità in materia di
accesso e di interconnessione.
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità
incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e
interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da
promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare
il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti
degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi
dell'articolo 45, l'Autorità può imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli
utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già
previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella
misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e
valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre
risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli
e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli
utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nell'allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai
sensi dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il
funzionamento normale della rete, l'Autorità può stabilire le condizioni
tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di
servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa
comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o
specifiche tecniche sono conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono
applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di accesso e
interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza
di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate.
In questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni
del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e
24. Sezione II Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
43. Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse.
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici
digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a
prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato
n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può
riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo
attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni
dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le
condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità
verifica che uno o più operatori di servizi di accesso condizionato non
dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente,
può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente
alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino
pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e
televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi
dell'articolo 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al
dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
44. Riesame degli obblighi precedenti in materia di
accesso e di interconnessione.
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in
materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati
riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2.
Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate
dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della
normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorità
effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o
revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli
obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
45. Imposizione, modifica o revoca degli obblighi.
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma
dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un
significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità
impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli
46, 47, 48, 49 e 50.
2. L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48,
49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma
1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di
cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni
della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati
personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per
le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di
mercato;
c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli
operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di
accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46,
47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta
una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati
sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono
imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorità notifica
alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o
revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato,
conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.
46. Obbligo di trasparenza.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di
trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo
agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali
informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche
della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l'Autorità può esigere che, quando un operatore è
assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47
pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per
garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie
ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle
offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato,
corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con
provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento
in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di
dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di
cui all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a
coppia elicoidale metallica, l'Autorità provvede alla pubblicazione di
un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati
nell'allegato n. 3.
47. Obbligo di non discriminazione.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di non
discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare,
che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti
nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e
inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo
condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i
propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei
propri partner commerciali.
48. Obbligo di separazione contabile.
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di
notifica, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in
relazione a particolari attività nell'àmbito dell'interconnessione e
dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa
verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso
e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire
l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo
47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità
può specificare i formati e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza
degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può
richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati
relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali
informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel
rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla
riservatezza delle informazioni commerciali.
49. Obblighi in materia di accesso e di uso di
determinate risorse di rete.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre agli operatori di
accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di
determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora
verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini
e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo
sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e
sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può
essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi
e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un
accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in
precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari
affinché terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai
protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei
servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli
impianti, inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli
utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse
per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di
reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a
sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di
concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L'Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni
di equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma
1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli
obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorità tiene conto, in
particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o
dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di
evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di
interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo
conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei
50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di
contabilità dei costi.
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione
e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei
costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano
orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di
contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza
di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe
mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a
danno dell'utenza finale. L'Autorità tiene conto degli investimenti
effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del
capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi
connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi
innovativi.
2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei
costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a
promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i
vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto
dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai
costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi,
maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per
determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può
approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella
usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi
pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di
contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi,
sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie
principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La
conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un
organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche
competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una
dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche
rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.
51. Pubblicazione delle informazioni e relativo
accesso.
1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti
delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o
servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorità provvede
inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni
aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di
accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate
e, in particolare, di segreti aziendali.
2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le
informazioni pubblicate.
52. Notificazione.
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco degli
operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai
fini del presente Capo, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti.
Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e
qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del
presente Capo è notificata senza indugio alla Commissione europea.
Capo IV - Servizio
universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica
Sezione I - Obblighi di
servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale
53. Disponibilità del servizio universale.
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono
messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo
stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il
Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire
la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel
rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità. L'Autorità limita le distorsioni del mercato, in
particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che
divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo
l'interesse pubblico.
54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una
postazione fissa.
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa
alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai
servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è
soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila
sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere
chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e
trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle
Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace
accesso ad Internet.
55. Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b)
anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di
appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme,
approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una
volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in
termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di
entrata in vigore del Codice, e fintantoché il Ministero non riscontri il
venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi
di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di
fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere
delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza
semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le
disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli
abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al
comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e
nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa
consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e
le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle
attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via
telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli
elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico
prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento
dell'attivazione del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di
accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro
di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
56. Telefoni pubblici a pagamento.
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le
imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per
soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di
copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli
utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila
sull'applicazione delle disposizioni del presente comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi
dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui
al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali
pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso
comma 1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento
utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri di
emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover
utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione
del presente comma.
57. Misure speciali destinate agli utenti disabili.
1. L'Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire
che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo
accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i
servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia
equivalente a quello degli altri utenti finali.
2. L'Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti
finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei
servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
58. Designazione delle imprese.
1. L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la
fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55,
56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio
nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per
fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire
differenti parti del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale
in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorità applica un
sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non
discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di
designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo
criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli
obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia
continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale
definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero
territorio nazionale.
59. Accessibilità delle tariffe.
1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al
dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono
soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese
designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei
consumatori.
2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi
dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie
diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in
particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze
sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi
telefonici accessibili al pubblico.
3. L'Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli
obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni,
comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di
rispettare limiti tariffari.
4. L'Autorità provvede affinché, quando un'impresa designata è tenuta a
proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le
perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le
condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate
nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere
la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
60. Controllo delle spese.
1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le
prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli
54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di
fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare
prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili
per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli
54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici
di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano
sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione
ingiustificata del servizio.
3. L'Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può
disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente
disponibili, non si dà luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura
ivi prescritti.
61. Qualità del servizio fornito dalle imprese
designate.
1. L'Autorità provvede affinché tutte le imprese designate soggette
agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2,
pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza
nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di
qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti
nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche
all'Autorità.
2. L'Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri
idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare
l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali
disabili e ai consumatori disabili. L'Autorità provvede affinché le
informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri
siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L'Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e
modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli
utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete,
comparabili e di facile impiego.
4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate
ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel
fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti
interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo
83.
5. L'Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da
parte delle imprese designate.
6. L'Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli
obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del
Capo II del presente Titolo. L'Autorità può esigere una verifica
indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese
dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la
comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad
obblighi di servizio universale.
62. Calcolo del costo degli obblighi di servizio
universale.
1. Qualora l'Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale
di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato
per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei
costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti
dell'obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali
vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del
servizio universale, in base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio
universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme
all'articolo 58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del
costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1,
lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo
indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze,
incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali
della verifica sono messi a disposizione del pubblico sul Bollettino
ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità. I costi derivanti dalla
verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale,
istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
63. Finanziamento degli obblighi di servizio
universale.
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo
62, l'Autorità riscontri che un'impresa designata è soggetta ad un onere
ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo
netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e
servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale,
istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di
cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le
disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11,
possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento
dell'Autorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i princìpi di
trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e
proporzionalità, in conformità all'articolo 2, commi 5, 6 e 7,
dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni
di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità di introdurre
un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che
non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti
nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli
obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente
per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che
non forniscono servizi nel territorio nazionale.
64. Trasparenza.
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto
degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i princìpi di
ripartizione dei costi di cui all'articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L'Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo
degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli
effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli
eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l'impresa o le
imprese designate per la prestazione del servizio universale.
65. Riesame dell'àmbito di applicazione degli obblighi
di servizio universale.
1. Il Ministero, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame
dell'àmbito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui
al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti
della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato
nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a
quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui
all'articolo 58. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno
dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due
anni. Sezione II Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di
un significativo potere di mercato su mercati specifici
66. Verifica e riesame degli obblighi.
1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione
ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi
preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di
accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L'Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19,
provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere,
modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le
misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino
all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni
adottate dall'Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base
della normativa previgente.
67. Controlli normativi sui servizi al dettaglio.
1. L'Autorità, qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a
norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al
dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non è effettivamente
concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal
Capo III del presente Titolo o dall'articolo 69 non portino al
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari
obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi
dell'articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della
restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali
obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate
non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato nè
limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino
ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i
servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita
all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non
consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza
effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorità, nell'esercizio del proprio
potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di
rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare
le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi
su mercati comparabili.
3. L'Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea
informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio
e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali
imprese.
4. L'Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a
regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti
controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di
contabilità dei costi. L'Autorità può specificare la forma e il metodo
contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi
è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente
specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. L'Autorità provvede
affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorità non
applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in
mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato
l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi
dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.
68. Controlli sull'insieme minimo di linee affittate.
1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a
norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura
di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è
effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo
potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio
nazionale, in conformità all'articolo 17. L'Autorità impone a dette
imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee
affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee di cui all'articolo 20, nonché le
condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a
tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a
norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la
fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente
concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale
specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche
armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee nell'àmbito dell'elenco di norme di cui
all'articolo 20.
69. Selezione del vettore e preselezione del vettore.
1. L'Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica
pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma
dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai
servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici
accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione
del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di
annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice
di selezione del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni
in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di
analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente
all'articolo 49.
3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e
dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano
orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non
disincentivino il ricorso a tali possibilità. Sezione III Diritti degli
utenti finali
70. Contratti.
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la
connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di
stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il
contratto indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e
il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità
secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito
a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di
cessazione dei servizi e del contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso
applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio
previsto dal contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di
risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84.
2. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di
cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma
affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di
comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso
alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate
nel comma 1. L'Autorità può estendere tale obbligo affinché sussista anche
nei confronti di altri utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza
penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni
contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non
inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel
contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora
non accettino le nuove condizioni.
5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il
servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o
l'ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata,
decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra
responsabilità prevista dalle leggi vigenti.
6. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in
materia di tutela dei consumatori.
71. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni.
1. L'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in
merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti
in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al
pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori,
conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.
2. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli
utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente
il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.
72. Qualità del servizio.
1. L'Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui
all'articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso
degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate
sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a
richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.
2. L'Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio
da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della
pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad
informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche
utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati
nell'allegato n. 6.
73. Integrità della rete.
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire
l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso
di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità
naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi
telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi
telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare
tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi
di emergenza.
74. Interoperabilità delle apparecchiature di
televisione digitale di consumo.
1. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di
televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui
all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le
misure necessarie per garantirla.
75. Servizi di assistenza mediante operatore e di
consultazione elenchi.
1. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli
abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti
negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a).
2. L'Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri agli
abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili
le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di
servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque,
oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
3. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti
finali collegati alla rete telefonica pubblica all'accesso ai servizi di
assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a
norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere
direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui
all'articolo 55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore
delle comunicazioni.
76. Numeri di emergenza nazionali e numero di
emergenza unico europeo.
1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di
emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli
utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in
particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare
gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico
europeo '112'. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112'
devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme
alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le
possibilità tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti
dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione;
in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza
stabiliti dall'Autorità con la deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di
emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di
soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente
fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati
in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo
'112'.
77. Prefissi telefonici internazionali.
1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale
normalizzato. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni
specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue
situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti
finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali
località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L'Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti
telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso
lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza
di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.
78. Numeri non geografici.
1. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati membri
abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente
fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale,
salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali,
di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone
geografiche.
79. Fornitura di prestazioni supplementari.
1. L'Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni
elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico
e praticabile su quello economico.
2. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o
in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere
delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorità può imporre alle
imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui
all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
80. Portabilità del numero.
1. L'Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne
facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri,
indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che
forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione
correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli
eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da
disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del
numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo
tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
81. Obblighi di trasmissione.
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi
radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in
materia di radiodiffusione sonora e televisiva. Sezione IV Disposizioni
finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti
82. Servizi obbligatori supplementari.
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi
supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio
universale definiti dalla Sezione I del presente Capo;
in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di
ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di
specifiche imprese.
83. Consultazione dei soggetti interessati.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e
l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, tengono conto,
attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e
dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle
aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli
utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un
impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal
Ministero e dall'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze,
possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di
utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle
prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di
funzionamento e controllandone l'applicazione.
84. Risoluzione extragiudiziale delle controversie.
1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali
trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui
sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle
disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e
tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un
sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con
l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con
gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa,
ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per
l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei
consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle
controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri,
l'Autorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione
interessate per pervenire alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
giudiziale delle controversie e, fino all'attuazione di quanto previsto
dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale
delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
85. Notifica alla Commissione europea.
1. L'Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad
aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle
imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui
all'articolo 58, comma 1.
2. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco delle imprese
che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle
disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonché gli obblighi ad
esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale
cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o
sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo è
notificato senza indugio alla Commissione europea.
Capo V - Disposizioni
relative a reti ed impianti
86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e
diritti di passaggio.
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano
senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti,
pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89,
nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di
comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di
esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione
elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti
locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione,
coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli
articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e
culturali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le
disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla
legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione
elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5
maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.
6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di
imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia
un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla
concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla
proprietà od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di
attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della
legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad
uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati
territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato,
sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati
alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al
Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il
Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di
tutte le comunicazioni trasmessegli.
87. Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene
autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte
dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
disposto della citata
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di
cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine
abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del
procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e
destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti
elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle
emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di
domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più
operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt,
fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la
denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti
locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata
contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro
trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede
a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine
di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti
locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al
presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono
accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8,
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali
possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico.
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti
interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui
all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con
provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le
disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del
suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle
infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un
provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di
attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza
inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati,
l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n.
13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere
valutata in una conferenza di servizi per ciascun àmbito regionale,
convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può
essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve
pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti
di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori,
anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è
rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra
indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari,
ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed
occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di
installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i
programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al
fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta
pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle
attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente
all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3,
per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico
consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a
condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
89. Coubicazione e condivisione di infrastrutture.
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica
ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o
private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle
disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed
espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante
l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la
condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla
legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente
articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a
causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute
pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di
pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente
imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione
fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica
od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei
lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai
sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione
dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri
abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione
del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente
delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio
telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri
operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi
alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma
elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data
di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli
operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione
dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore
che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano
comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori,
l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti,
in base al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le
procedure stabilite all'articolo 88.
90. Pubblica utilità - Espropriazione.
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la
funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere
accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di
pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove
concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può
esperirsi la procedura di esproprio prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non
sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte
degli uffici tecnici erariali competenti. 91. Limitazioni
legali della proprietà.
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono
passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle
proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non
siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di
antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi
altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in
guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua
destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di
sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la
necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta
alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in
giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed
alla installazione delle infrastrutture
92. Servitù.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al
passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere
considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area
soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed
anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e
delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano
descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne
ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina
l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3,
della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso
ricorso ai sensi dell'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente
allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo
alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento
degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità,
salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel
provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima,
è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per
l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via
esclusiva al giudice amministrativo.
93. Divieto di imporre altri oneri.
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni
non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi
di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione
e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere
imposto, in base all'articolo 4 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione
delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma
2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui
all'articolo 47, comma 4, del predetto
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
94. Occupazione di sedi autostradali da gestire in
concessione e di proprietà dei concessionari.
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il
percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del
concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il
Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio
competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo
parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in
base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso
si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della
servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del
pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle
parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve
essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il
proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare
dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse
provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede
autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori
venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà
tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di
inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali
modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche,
drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a
proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro
spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario
dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di
cui agli articoli 3 e 40 della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si
applicano le norme di cui al presente Capo.
95. Impianti e condutture di energia elettrica -
Interferenze.
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a
qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza
che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta
del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della
trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del
Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le
definizioni di classe adottate nel
decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano
interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti
dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee
che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i
competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da
precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di
energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il
preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la
vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le
relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata,
può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo
progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono
essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla
osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per
territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati
e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme
generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in
quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di
comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se
debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento
del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite
le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti
idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono
a carico di chi le rende necessarie.
96. Prestazioni obbligatorie.
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste
di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità
giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono
concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio
di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono
individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le
modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli
obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. La
determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli
derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio è
approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di
cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continua ad
applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle
comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli
operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di
interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità
delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di
propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su
richiesta di uno di essi.
97. Danneggiamenti e turbative.
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai
servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi
inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del
codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare
disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed
alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono
direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del
Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
98. Sanzioni.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina,
se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla
gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di
impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione
da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per
la radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il
trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al
doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente
agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo
accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il
Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente,
a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto
ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di
due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso
comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25,
comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che
non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla
comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro
115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non
corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621
del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide,
impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l'inottemperanza
riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione
delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di
mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al
5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione,
relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli
34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di
particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio,
il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa
contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un
periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale
e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o
l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi
di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del
presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di
cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due
volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione
dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca
dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la
revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5
e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e
salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il
trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60,
61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le
sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO III
Reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato.
Capo I - Disposizioni
generali
99. Installazione ed esercizio di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato.
1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi
di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi
dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e
le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative
regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della
difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della
sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore
del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini
o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo
Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di
comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto
previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che
consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa
dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della
persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione
di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso
privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il
soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a
decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della
dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché
la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione
elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'àmbito
dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con
altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se
separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del
proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
100. Impianti di amministrazioni dello Stato.
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse
esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di
impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di
frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle
caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del
servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di
ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di
interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con
il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi
internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri
degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia
previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano
impianti di comunicazione elettronica.
101. Traffico ammesso.
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare
le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti
attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per
conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza,
a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il
Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di
autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di
servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di
soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di
cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma
2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il
Consiglio superiore delle comunicazioni.
102. Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da
utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00
a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma
pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione
del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00
euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai
commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono
tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti;
tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità
giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il
Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto
ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a
suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di
cui al presente articolo, spetta al Ministero.
103. Sospensione - revoca - decadenza.
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi
compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida,
l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del
comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga
meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II - Categorie di
reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
104. Attività soggette ad autorizzazione generale.
1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti
casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del
relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti
una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili
aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione
elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici,
ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con
protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi,
compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle
radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le
stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In
particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o
UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera
a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al
traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza
ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della
pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad
imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza,
fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi
punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse
collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni
a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a
2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste
e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi
all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di
fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in
ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
105. Libero uso.
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di
tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima
distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'àmbito del fondo,
ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'àmbito del
fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non
professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB», sempre
che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata
selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le notizie scambiate;
sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e
trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli
ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui
all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da
satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla
ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
106. Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o
trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la
indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza
l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si
tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
107. Autorizzazione generale.
1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle
attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto
interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme
al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni
riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare
specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato
n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la
domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla
documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto
in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso
ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro,
alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di
banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da
soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn.
15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica
particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso
deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio
che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il
collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda
completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto
d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il
quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza
con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono
pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi
internazionali applicabili al caso in specie relativamente al
coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali
dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio,
dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto
individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo
104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una
dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato,
le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni
elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare
specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui
all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed
urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione
seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di
installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su
supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da
un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a
titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e
controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se
prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio;
questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto
dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita,
l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche
e controlli.
9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le
informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente
le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la
compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal
comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da
organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano
ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un
radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e
ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di
apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda
di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da
considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal
presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla
presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che
l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui
al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca
l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero,
per una sola volta, a richiesta dell'interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla
presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata
al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1,
lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero.
Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa
istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il
proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per
una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione
ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero
stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Capo III - Rilascio di
autorizzazioni a rappresentanze diplomatichestraniere
108. Reciprocità.
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni
trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena
reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle
rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano,
limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le
norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti
internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute
nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe
a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano
intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e
dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi
nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di
autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per
quanto in essi non disciplinato.
109. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo
restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere
accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da
sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica
straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al
traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo
Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi
personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere
superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di
appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale
tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire
o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici
per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi,
sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle
assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi
diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi
intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere
sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel
Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita
nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui
trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di
stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
110. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le
rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli
affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche
tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere
favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è
subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di
scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.
111. Revoca.
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate
dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza
diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse
possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari
modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con
provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite
del Ministero degli affari esteri.
Capo IV - Disposizioni
comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
112. Validità.
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci
anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore,
rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto
con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità
prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con
validità inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai
contributi di cui all'allegato n. 25.
113. Dichiarazioni.
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo
della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da
più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato
a tenere i rapporti con il Ministero.
114. Requisiti.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può
conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per
delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia
stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli
effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
115. Obblighi.
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di
validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della
collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con
specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle
apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a
rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute
della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche
e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni
ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette
alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente
il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
116. Contributi.
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui
all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25.
117. Verifiche e controlli.
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le
verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello
svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti
controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a
fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal
presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di
polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete
l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
118. Rinuncia.
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale
entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della
validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche
direttamente all'ufficio competente del Ministero.
119. Requisiti delle apparecchiature.
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli
104 e 105, se non disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere
rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità
elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali
nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
120. Frequenze.
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze.
121. Bande collettive di frequenze.
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento
delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non
disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle
apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
122. Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione
e interconnessione.
1. È consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio
di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni
poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di
comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel
caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali
di uso delle frequenze.
2. È consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione
elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla
sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni
e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa
dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in
àmbito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal
Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate,
corredata dal relativo progetto tecnico.
123. Sperimentazione.
1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla
presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha
validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione
di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni
prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni
addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque
giorni da tale presentazione.
124. Reti e servizi via satellite.
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e
servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 107.
125. Licenze ed autorizzazioni preesistenti.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si
applicano le disposizioni del presente Titolo.
Capo V - Impianto ed
esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di
diritti di uso per le frequenze radio
126. Concessione dei diritti individuali di uso.
1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente
assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo
diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi
fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in
via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per
l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a
sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e
rientranti nel settore del terziario.
127. Stazione radioelettrica.
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve
essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal
Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione
generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché
i dati significativi della stazione stessa.
128. Risorsa di spettro radio.
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti
eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia
impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa
comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale
ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
129. Emittenza privata.
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i
collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della
legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano
esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI - Servizio
radiomobile professionale autogestito
130. Oggetto.
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta
l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso
professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra
queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di
dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di
chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema
che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un
gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e
numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi
radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza,
in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio),
così come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard
Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle
necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con
decreto del Ministro delle comunicazioni.
131. Frequenze previste per il servizio radiomobile
professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito.
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e
le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo.
I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso
possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda
VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in
tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento
del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n.
23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie
effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla
relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo
133.
132. Frequenze riservate al servizio radiomobile
professionale numerico TETRA autogestito.
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato
n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con
provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle
bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC
(96)04.
133. Adeguamento dei sistemi esistenti.
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in
esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle
disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII - Radioamatori
134. Attività di radioamatore.
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche
via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di
studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa
autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della
radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse
di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1
può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso
quello aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al
presente Capo e dell'allegato n. 26.
4. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuita al servizio di radioamatore.
135. Tipi di autorizzazione.
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni
di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti
rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR
61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al
servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato
all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di
50 Watt.
136. Patente.
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente
sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di
classe B di cui all'allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere
superate le relative prove di esame.
137. Requisiti.
1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia
residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e
sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
138. Dichiarazione.
1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda
:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui
all'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la
potestà o la tutela.
139. Nominativo.
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un
nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da
inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
140. Attività di radioamatore all'estero.
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso
della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono
ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in
territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi
mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme
vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere
all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza
dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7
gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto
all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti
nel Paese visitato.
141. Calamità - contingenze particolari.
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per
contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di
radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti
dall'articolo 134.
142. Assistenza.
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva
comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei
radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario
dell'avvenimento.
143. Stazioni ripetitrici.-
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono
conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107,
commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e
l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
144. Autorizzazioni speciali.
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per
l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita
da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari;
la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la
qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente
costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro
attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad
operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non
inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale
connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.
145. Banda cittadina - CB.
1. Le comunicazioni in «banda cittadina»-CB, di cui all'articolo 105,
comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai
14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo
ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti
residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni
ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché
durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una
dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui
all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso
e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la
potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in «banda
cittadina» possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta
delle Autorità competenti.
TITOLO IV
Tutela degli impianti
sottomarini di comunicazione elettronica.
Capo I - Impianti
sottomarini
146. Danneggiamenti ai cavi sottomarini di
comunicazione elettronica.
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un
cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di
uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od
aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o
in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno
a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente
posto e temporaneamente non utilizzato.
147. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di
cavo sottomarino.
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio
marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a
impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro
ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a
farne denuncia alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
148. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini
di comunicazione elettronica.
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti
sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non
sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali
strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o
guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi
dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate.
149. Interruzione di cavi sottomarini per
comunicazioni elettroniche.
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro
150,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti
tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare
un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti
per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al
deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da
parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è
aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà
notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è
imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
150. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini.
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro
che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad
interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a
causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza
della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno
notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto,
ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore
dal loro arrivo.
151. Inosservanza della disciplina sui segnali.
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a
euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare
un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme
sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od
essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si
tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a
riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di
forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione
dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di
miglio nautico.
152. Ancoraggio delle navi - Reti da pesca -
Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini.
1. È punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro
150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza
minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli
può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero
urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti
alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un
cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o
sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo
utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi
all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso,
ma questo termine non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue
reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei
segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
153. Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o
all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni
dell'articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una
nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la
competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di
procedura penale.
154. Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo
fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od
aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da
persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto
mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere
dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali
concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito
prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi
verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati
secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale
che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua
aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria
firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno
fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di
avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
155. Rifiuto di esibire i documenti.
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i
documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è
punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad
ufficiali della marina militare.
156. Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di
chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi
verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono
considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se
non siano ufficiali comandanti navi italiane.
157. Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si
applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice
penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della
Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione
contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
TITOLO V
Impianti radioelettrici.
Capo I - Disposizioni di
carattere generale
158. Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello
Stato.
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte
delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100,
commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche
tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del
traffico.
159. Organizzazione dei servizi radioelettrici
costieri per la sicurezza della navigazione marittima.
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della
navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi
radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione
marittima spetta, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo
svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita
autorizzazione generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di
stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di
stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite
Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal
Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto ed all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo
uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e
l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni
costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio
mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è
sottoposto al consenso di cui all'articolo 100, che è rilasciato previa
verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del
presente articolo.
160. Licenza di esercizio.
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata
conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata
l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo
di abbonamento tiene luogo della licenza.
161. Norme tecniche per gli impianti.
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura
delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche
vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature
rispondenti alle vigenti norme.
Capo II - Abilitazione
all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualità di operatore
162. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni.
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o
ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di
quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in
possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle
forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del
Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite
per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia,
ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri
radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze
campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio
decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni
riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle
loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria
una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria
qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla
quale il servizio o la stazione dipendono.
163. Titoli di abilitazione.
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di
abilitazione.
2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di
funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente
con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n.
25.
Capo III - Servizio
radioelettrico mobile marittimo
Sezione I - Disposizioni
generali
164. Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile
marittimo via satellite.
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato
tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave,
o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le
stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di
radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un
servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e
stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene
radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la
localizzazione dei sinistri.
165. Definizione di nave - Altre definizioni.
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite
dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle
appartenenti alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico
mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento
delle radiocomunicazioni dell'UIT. Sezione II - Prescrizioni ed obblighi
per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi.
166. Norme tecniche radionavali.
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i
requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le
stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle
disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
o di altre disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi
italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla
normativa vigente.
167. Stazioni radioelettriche ed apparati
radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi.
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese
obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del
tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali
per la salvaguardia della vita umana in mare.
168. Esenzioni.
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della
legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature
radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma
dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa
se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di
corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
169. Obbligatorietà di particolari apparati
radioelettrici di bordo.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della
corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di
determinate caratteristiche.
170. Corrispondenza pubblica.
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve
essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area
di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti
tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.
171. Installazioni d'ufficio.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici
obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato
agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare
la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
172. Norme e divieti relativi ad emissioni
radioelettriche in acque territoriali.
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo,
installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta
nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o
richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza
nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra
siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti
nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le
stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le
stazioni operanti nell'àmbito del sistema di comunicazioni marittime via
satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può
essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle
acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse
alla operatività delle Forze armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura
a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti
radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di
detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che
rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino
della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave
dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di
procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e
sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle
porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di
visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero,
nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa,
all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da
euro 120,00 a euro 485,00.
173. Giornale delle comunicazioni radio.
1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto
dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia
delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza
effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o
dall'operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico
di bordo, ai sensi dell'articolo 183. Sezione III - Sorveglianza sul
servizio radioelettrico di bordo
174. Autorità del comandante di bordo.
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto
l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il
quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le
norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni
elettroniche.
175. Vigilanza sul servizio radioelettrico.
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli
apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla
qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione
vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico costiero di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica
delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla
qualificazione del personale addetto.
176. Collaudi e ispezioni.
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza
pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in
materia, è necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici
obbligatori;
c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183,
comma 2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del
Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza
pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti
all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio
radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal
proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183,
comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto
motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione
ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della
installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere
effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche
in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di
qualificazione da parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti
d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano
domanda ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle
navi da carico.
177. Verbali di collaudo e di ispezione.
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale
da consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi
lo rappresenta o alla società di gestione di cui all'articolo 183, comma
2.
178. Spese per i collaudi e le ispezioni.
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti
al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il
servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del
personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni
rese ad Enti diversi e privati. Sezione IV - Categorie delle stazioni
radioelettriche di nave
179. Categoria delle stazioni radioelettriche di nave.
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della
corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera
continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al
giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al
giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8
ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni
stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata
nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183. Sezione
V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
180. Personale addetto alle stazioni radioelettriche
di bordo.
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi
deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme
nazionali.
181. Numero e qualificazione degli operatori nelle
stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza
pubblica.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo
179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni
radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base
delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni
dell'UIT.
182. Sanzioni disciplinari.
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto
alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del
servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della
navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta
del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del
presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi
radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero,
anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica
direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo. Sezione VI -
Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il
servizio radiomarittimo
183. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche
a bordo di navi.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal
Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del
collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione
o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o
facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui
all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche
è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale,
rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del
servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio
delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
184. Rapporti con gli armatori.-
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183,
comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto
delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita
umana in mare.
185. Contributi.
1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono
tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto
della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto
ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00
euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione
radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici
contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate,
all'occorrenza, con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
186. Autorizzazione all'esercizio radioelettrico.
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza
di esercizio di cui all'articolo 160 è rilasciata a nome della società
titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo
183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la
licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è accordata all'armatore
187. Sospensione, revoca, decadenza.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo
183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti
ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata
decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro,
ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio
della stessa.
Capo IV - Servizio
radioelettrico per le navi da pesca
188. Navi da pesca: norme tecniche radionavali.
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle
stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del
tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente
normativa internazionale e nazionale.
189. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche
a bordo di navi da pesca.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca,
l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito
favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di
radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi
obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di
esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche
è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale,
rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del
servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio
delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
190. Rapporti con gli armatori delle navi da pesca.
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di
gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi
contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per
la salvaguardia della vita umana in mare.
191. Contributi.
1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi
indicati nell'articolo 185.
192. Disposizioni applicabili.
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle
stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima
si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi
radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V - Servizio
radioelettrico per le navi da diporto
193. Navi da diporto: norme tecniche radionavali.
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico
corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in
base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla
legge 8 luglio 2003, n.172.
194. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche
a bordo di navi da diporto.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto,
l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito
favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di
corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di
ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi,
devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana
in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni
radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione
generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti
per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e
che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
195. Contributi.
1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi
di cui all'articolo 185.
196. Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto.
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del
Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza
pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti
all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio,
dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti
gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito
all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da
parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle
ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico
del destinatario di tali attività.
197. Disposizioni applicabili.
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle
stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le
disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi,
di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo VI - Servizio
radioelettrico mobile aeronautico
198. Servizio radioelettrico mobile aeronautico.
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio
effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra
stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la
localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di
soccorso ed urgenza all'uopo destinate.
199. Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli
definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli
militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile
aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.
200. Norme tecniche.
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le
stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali
che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano
l'obbligo o la facoltà di installarli.
201. Licenza di esercizio.
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili
civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere
munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal
controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e
dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.
202. Sospensione o revoca della licenza di esercizio.
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di
radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il
Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la
licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle
radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni
contenute nella licenza stessa.
203. Installazione d'ufficio.
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e
l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche
obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al
precedente articolo 200.
204. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo
degli aeromobili.
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente
ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli
aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme
tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
205. Norme e divieti relativi ad emissioni
radioelettriche nello spazio aereo territoriale.
1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo
territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da
quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
206. Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni
radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la
sicurezza e la regolarità del volo.
207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di
stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed
all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono
stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Capo VII - Disposizioni
varie
208. Limitazioni legali.
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti
trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e
per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere
imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie,
di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade
ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e
radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio
fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima
dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
209. Installazione di antenne riceventi del servizio
di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di
comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono
opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti
agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di
radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in
alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua
destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché
il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche
emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio,
cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti,
sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
210. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle
radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere
in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio,
usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o
linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme
stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle
radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei
materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una
certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza
ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti
che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal
comma 2.
211. Turbative alle reti ed ai servizi di
comunicazione elettronica.
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai
servizi di comunicazione elettronica;
si applica il disposto dell'articolo 97.
212. Sanzioni.
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro
600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori
o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro
200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non
conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210.
213. Vigilanza.
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive,
congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari
tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto
elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui
all'articolo 208
214. Esecuzione di impianti radioelettrici non
autorizzati.
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia
munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00
215. Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni.
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non
dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata
dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di
stazione.
216. Impianti od apparecchi installati nelle navi ed
aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni.
1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche
se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del
contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli
apparecchi.
217. Uso indebito di segnale di soccorso.
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle
navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe
d'emergenza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a
euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più
grave.
TITOLO VI
Disposizioni finali.
Capo I - Disposizioni
finali
218. Abrogazioni.
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: «i
servizi di telecomunicazioni» fino a: «diffusione sonora e televisiva via
cavo»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle comunicazioni»,
b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: «e di
telecomunicazioni»;
c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: «e di
telecomunicazioni»;
d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: «e di
telecomunicazioni»; il comma 2 è soppresso;
e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: «della
convenzione internazionale delle telecomunicazioni»; sono soppressi i
commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: «e di
telecomunicazioni»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle
telecomunicazioni»;
g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e
di telecomunicazioni»;
h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: «e di
telecomunicazioni»; nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle
telecomunicazioni» i) all'articolo 13, secondo comma, sono
soppresse le parole da: «telegrafici e radioelettrici» fino a: «servizi
telefonici»; nella rubrica sono soppresse le parole: «e delle
telecomunicazioni»;
l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: «e
delle telecomunicazioni»;
m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: «e di
telecomunicazioni»;
n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: «e
delle telecomunicazioni»;
o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole:
«e delle telecomunicazioni»;
p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: «e di
telecomunicazioni»;
q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le
parole: «e delle telecomunicazioni»;
r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: «e
delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici»;
nella rubrica, sono soppresse le parole: «e delle telecomunicazioni»;
s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163,
comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349 e 351 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
nonché il
decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed
il
decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b) il
decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il
decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il
decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il
decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il
decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il
decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il
decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
l) il
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
m) il
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
n) il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
o) il
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
p) il
decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
q) il
decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
r) il
decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s) la
legge 1° luglio 1997, n. 189;
t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
u) il
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
v) il
decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z) il
decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa) il
decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
bb) il
decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc) il
decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd) il
decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee) l'articolo 25 della
legge 24 aprile 1998, n. 128;
ff) il
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
gg) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184
dell'8 agosto 2000;
hh) il
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
ii) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3
maggio 2001;
ll) il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
mm) il
decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
nn) il
decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
219. Disposizione finanziaria.
1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
220. Disposizioni finali.
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2,
lettera b), della
legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od
integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui
all'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e
princìpi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata
legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del
Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle
assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati
numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1, nonché l'allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero,
l'allegato n. 11;
e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4,
5, 6 e 8.
221. Entrata in vigore.
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(2)
------------------------
(2) Il testo sarà inserito prossimamente.