ANTENNA SELVAGGIA IN CONDOMINIO
di Flavio Saltarelli
(Tratto da "Archivio delle Locazioni e del Condominio"
Casa Editrica LA TRIBUNA n.1 anno 2001 pag. 45)
La società moderna risulta ogni giorno sempre più interessata da tecnologie che operano e si sviluppano via etere. Da ciò un sensibile aumento del livello di radiazioni elettro-magnetiche presenti nell'ambiente, conseguenza della creazione di una rete capillare di antenne trasmittenti e del parallelo potenziamento della rete di trasmissione dell'energia elettrica. In assenza di inconfutabili risultati scientifici in ordine alla entità della pericolosità di tali radiazioni si sta così sviluppando una forma di particolare avversione nei confronti di ogni manufatto connesso ad impianti dotati di antenne, sospetto che trae origine dalla natura misteriosa delle radiazioni elettromagnetiche e che sfocia spesso in liti che approdano in tribunale. Liti ancor più frequenti quando il contendere verte sulla installazione di antenne.
Le
esigenze legate all'informazione e alle trasmissioni, hanno
così messo in evidenza alcuni vuoti normativi che la
giurisprudenza sta cercando di tamponare in attesa che la
nuova legge quadro sull'inquinamento magnetico ed
elettromagnetico ed il relativo regolamento applicativo
vengano varati. Ma come è già accaduto con l'emanazione
del D.M. 381/98,
è prevedibile che la norma non faccia alcuna distinzione
tra le varie fonti, limitandosi ad indicare Ì
tetti massimi di radiofrequenza consentiti. Allo stato, quel
che comunque è certo è che uno degli elementi
determinanti, agli effetti dell'inquinamento
elettromagnetico, risulta essere il fattore temporale, ossia
la durata delle emissioni; elemento che distingue senza
alcun dubbio le stazioni radioamatoriali
da tutte le altre emittenti radiotelevisive e, soprattutto,
dagli impianti per telefonia fìssa e mobile. In effetti,
questi ultimi impianti irraggiano nell'etere senza soluzione
di continuità, ed è comprensibile che proprio questa loro
pericolosità origini maggiori timori sulla possibile nocività
dei medesimi.
Altrettanto assodato è poi il mutato atteggiamento della giurisprudenza improntata, in nome della tutela del primario diritto alla salute, ad una sempre maggiore severità di giudizio nei confronti delle fonti di onde elettromagnetiche. A fronte di tutto questo emerge però anche la tendenza a consentire con la massima libertà la installazione in condominio di antenne paraboliche autonome per la ricezione dei canali televisivi satellitari nell'ambito di un pieno esercizio delle facoltà inerenti al diritto all'informazione e al diritto al miglior uso della cosa comune.
Rilevanza
penale dell'inquinamento
da telefonia cellulare. - In assenza di
fattispecie penali codificate ad hoc,
la Cassazione non è stata a guardare: i giudici della prima
sezione penale hanno, infatti, recentemente confermato il
sequestro preventivo di un sistema di antenne per telefonia
cellulare, posto su un edificio nel centro di una città
lombarda. La decisione della Cassazione, n.
4102/2000, inedita, costituisce un precedente estremamente
importante perché fino ad ora era sempre stata esclusa ogni
qualsiasi rilevanza penale
alle emissioni di onde elettromagnetiche. La Cassazione non
ravvisando mai gli estremi del reato previsto dall'art. 674 c.p.
che punisce «il getto pericoloso di cose» non aveva sino
ad ora ritenuto concreto il pericolo per la pubblica
incolumità provocato da campi elettromagnetici. Ma in
questo caso la corte di legittimità pur sostenendo che non
«è stata data dimostrazione...
che siano partite dall'impianto emissioni di onde
elettromagnetiche idonee a provocare danni alle persone» ha
mantenuto fermo il sequestro degli impianti produttivi le
onde elettromagnetiche, ravvisando gli estremi del reato
previsto dall'art. 650 c.p.,
che incrimina l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità
«per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d'ordine pubblico o di igiene». Il caso presentava alcune particolarità:
in base ad una relazione dell'Ausl, avvalendosi del potere
di ordinanza a salvaguardia della salute pubblica, il
sindaco aveva infatti ingiunto alla società telefonica di
rimuovere l'antenna ritenuta pericolosa, così rispondendo
alle istanze dei residenti preoccupati per la loro salute.
La società non aveva ritenuto di uniformarsi all'ordinanza
sindacale. Di qui la rilevata sussistenza del reato di cui
all'ari 650 c.p.
La
tutela penale è stata così accordata diciamo in via
indiretta, in quanto ha comportato l'inosservanza delle
ordinanze in materia emesse dal sindaco (ordinanze comunque ricorribili
in via amministrativa). Ma quel che più rileva è, ad
avviso di chi scrive, il forte segnale dato dai giudici di
legittimità, il fatto che nella motivazione la Cassazione
abbia dato espressamente rilevanza alla preoccupazione
sociale dei residenti per la propria salute, «preoccupazione
-hanno detto i supremi magistrati - causata da emissioni i
cui possibili effetti nocivi per la salute umana non sono
ancora scientemente definiti con dati certi».
(up)
Inquinamento
elettromagnetico e stazioni radio base.
-Scarsi gli studi «indipendenti» in materia in quanto le
ricerche sulle entità della effettiva pericolosità delle
radiazioni connesse alla telefonia cellulare sono quasi
sempre state promosse da enti o aziende direttamente ed
economicamente interessate ai relativi esiti. Ciò premesso
- e considerato che gli interessi in campo e in diretto
contrasto sono quelli costituzionalmente garantiti della
tutela della salute e quelli del diritto all'informazione ed
all'iniziativa economica - la giurisprudenza denota un
atteggiamento di maggiore severità (rispetto al recente
passato) laddove ritiene basti la semplice possibile
pericolosità dell'impianto per sanzionare l'illiceità
dell'installazione. A conferma si prenda in esame
l'ordinanza 25 marzo 1997 della VI sez.
del Consiglio di Stato (in Rassegna
di giurisprudenza locatizia
e condominiale, Confedilizia
edizioni, voi. II, 5): «In
materia di installazione di stazioni radio base per
telefonia cellulare, in presenza di documentazione
consistente in una relazione clinica,
attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose
subite da una persona residente nello stabile e
l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere
considerato prevalente l'interesse primario alla salute
rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto,
con conseguente sospensione del provvedimento con il quale
vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti
l'installazione e l'attivazione dell'impianto. (Fattispecie
in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era
stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).
Tutto questo in base alla priorità della tutela del «bene
salute» la quale è prevalente -hanno detto i magistrati -
su altri interessi anche semplicemente in via cautelativa.
Degna
di nota pure la decisione in argomento del Tribunale di
Piacenza il quale, con sentenza 13 febbraio 1998 n. 51 (in Arch.
loc. 1998,
420), ha così statuito: «L'installazione di un ripetitore
per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in
un edifìcio condominiale non costituisce violazione
dell'ari. 1122 c.c.., in quanto: a) non sussiste
alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale
impianto per la salute dei condomini; b) la
concessionaria del servizio di telefonia presenti
all'autorità competente un progetto che attesti come
l'impianto suddetto non arrechi danni alla statica
dell'edificio».
Sempre
in relazione alla pericolosità di tali impianti occorre però
rilevare che tra le poche certezze scientifiche raggiunte
sembra esservi quella di una maggiore nocività di tale
inquinamento (ricadendo le radiazioni ad ombrello) per
coloro che risiedono, non immediatamente sotto all'impianto
in questione, ma nelle immediate adiacenze. Con la
conseguenza kafkiana che i condomini che decidono di
rifiutare le allettanti offerte delle aziende di telefonia
per installare stazioni radio base sul tetto del loro
condominio -oltre a rinunciare agli evidenti ed ovvi
vantaggi economici offerti in controprestazione - corrono
anche il rischio di vedere tale impianto realizzato magari
sullo stabile vicino con la conseguente possibilità di
subire maggiormente gli effetti di tali forme inquinanti. Si
ritiene quindi che, sulla base dei sovraesposti principi
statuiti dal Consiglio di Stato, anche in questi casi sia
possibile opporsi giudizialmente all'installazione sul tetto
altrui di stazioni radio-base in presenza di
un'incontestabile perizia tecnica che provi la effettiva
pericolosità dell'impianto erigendo.
Installazione
di antenne paraboliche autonome per la ricezione di
programmi televisivi da parte del singolo condomino.
— Il condominio ha l'obbligo di sopportare
l'installazione sul tetto dell'edificio di antenne singole.
Infatti,
gli articoli 1 e 3 della L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati
relativamente alla disciplina degli aerei esterni per
audizioni radiofoniche, sono applicabili per analogia anche
alle antenne televisive secondo la giurisprudenza dominante
(cfr. una per tutte Cass. 25 febbraio 1986, n. 1176, in Arch.
loc. 1986,2391). Tali norme combinate con l'art. 232
secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 consentono ad
ogni occupante, proprietario o inquilino, di unità
immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sui
tetti dei fabbricati. Si configura, così, in capo a questi
soggetti un vero e proprio diritto soggettivo perfetto e di
natura personale avente la sua profonda origine nel diritto
costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.)
all'informazione.
Tanto
premesso, il diritto all'installazione di antenne ed
accessori in condominio può essere compresso e limitato
solamente dal pari diritto (art. 1120 comma secondo c.c.)
degli altri condomini e dal divieto di menomare in misura
non irrilevante il diritto di proprietà di colui che deve
eventualmente consentire l'installazione su parte del
proprio immobile del manufatto de quo.
Proprio
sulla base di analoghe considerazioni la corte di legittimità
con sentenza 6 novembre 1995 n. 5399 (in Giur. it.
1987,1,1, 133) ha statuito che, qualora su un
terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per
volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna
televisiva centralizzata e un condomino intenda invece
installare una propria antenna autonoma (magari satellitare,
oggi), l'assemblea dei condomini può vietare tale
installazione solo se la medesima pregiudichi l'uso della
parte comune da parte degli altri condomini o causi un
apprezzabile danno allo stabile. Al di fuori di tali
ipotesi, una delibera vietante l'installazione è del tutto
nulla, improduttiva di effetti. Con la conseguenza che, non
solo non deve essere impugnata dal condomino leso ai fini di
renderla inefficace, ma consente al medesimo condomino di
far accertare il proprio diritto all'installazione
ricorrendo al giudice oltre i termini previsti dall'art.
1137 c.c.
Il
problema dell'installazione di antenne autonome in
condominio è comunque quanto mai attuale visto il
proliferare di programmi televisivi trasmessi via satellite
e la nuova tendenza delle emittenti (anche per questioni di
qualità della ricezione) di far viaggiare tra le stesse i
propri programmi. Chi scrive ritiene che la copiosa
giurisprudenza in materia di installazione di antenne
autonome non perda valore per il solo fatto che le antenne
in questione siano qualificabili come satellitari, anche in
considerazione del fatto che tali parabole non sembrano
costituire una fonte inquinante maggiore di quella delle
semplici antenne. Ed in tale ottica si sono espressi anche i
giudici di merito che fino ad ora si sono occupati
dell'argomento, i quali hanno ribadito (cfr. ad esempio Pret.
Manfredonia 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c.
Condominio Palazzo Largo San Francesco, in Arch. ,loc.
1990, 606) che il diritto di installare su parte comune del
condominio un'antenna autonoma, sia essa satellitare che di
vecchia concezione, non costituisce un diritto reale su cosa
altrui, bensì una facoltà compresa nell'amplissimo
diritto primario alla libera manifestazione
del pensiero. Un diritto che per la sua natura è
addirittura tutelabile in via
d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.).
Da ultimo, sul punto si segnala che «II diritto di installare un'antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all'inquilino dello stabile interessato all'installazione, ma non all'utente che non abita in tale sede. Appare quindi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nella parte in cui, in violazione dell'ari. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l'utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l'antenna installata sul proprio stabile a causa dell'interclusione di questo ultimo tra edifici più alti (App. Lecce 8 febbraio 1994, in Giur. merito 1994, 425).
Come
può l'assemblea di condominio approvare la realizzazione
dell'impianto centralizzato televisivo satellitare.
-Sono necessarie diverse
maggioranze per deliberare la messa in opera di impianti
centralizzati televisivi satellitari destinati e pagati da
tutti i condomini. Le maggioranze cambiano, infatti, a
seconda che nello stabile già esista o meno un impianto
televisivo centralizzato. In caso affermativo, la delibera
deve essere approvata con le maggioranze di cui all'art.
1136 comma 1, 2 e 4 c.c. (Trib.
Milano 14 settembre 1992, in Vita not.
1993, 1499). In prima convocazione sarà quindi necessaria
la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno i
due terzi del valore dell'edifìcio ed i due terzi dei
partecipanti al condominio: la delibera sarà valida ed
efficace con un numero di voti pari alla maggioranza degli
intervenuti ed almeno alla metà del valore dell'edificio
(oltre 500 millesimi). In seconda convocazione non sarà
necessaria la presenza di un
numero minimo di condomini, ma la delibera dovrà, in ogni
caso, essere approvata con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti e di oltre 500 millesimi.
Se
nell'edificio vi sono solo antenne autonome si tratta di
deliberare una vera e propria miglioria ex art. 1120
c.c. diretta al miglior godimento della cosa comune e di
conseguenza i condomini
dovranno deciderne l'installazione con le maggioranze
stabilite dagli artt. 1120 e
1136: in prima convocazione l'assemblea
sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti
condomini pari al due terzi del valore dell'edifìcio ed i
due terzi dei partecipanti al
condominio. La relativa delibera dovrà essere approvata con
un numero di voti favorevole che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore
dell'edifìcio.
In seconda convocazione la decisione dovrà essere
assunta con i voti favorevoli della maggioranza dei
partecipanti al condominio che rappresentino i due terzi del
valore dell'edificio (oltre 666,6 millesimi).
Tuttavia,
alla luce di quanto sovraesposto in tema di diritto
all'informazione, nell'ipotesi in cui l'assemblea non abbia
raggiunto le maggioranze previste per l'installare o
modificare l'impianto centralizzato, gruppi di condomini
interessati possono in ogni caso incaricare l'amministratore
di fare installare un impianto satellitare limitato alle
loro abitazioni accollandosene le relative spese.
Da
ultimo, sul punto si evidenzia che i costi per la
realizzazione dell'impianto televisivo satellitare
centralizzato sono a carico di tutti i proprietari degli
appartamenti, salvo concordato, pattizio, concorso da parte
degli inquilini.
Manutenzione
delle antenne.
- La giurisprudenza ha più volte ritenuto (cfr. per
tutte Corte App. Milano 30 giugno-1995, in Dir. industr.
1996, 74 con nota di floridia)
che sia possibile transitare nell'appartamento
condominiale altrui per compiere attività manutentive alla
propria antenna stante il presupposto che l'intervento non
sia effettuabile in altro modo.
Sempre
in argomento si segnala anche una peculiare decisione della
Pretura di Roma (13 giugno 1983, Marras c. Salata, in Temi
romana 1983, 914) nella quale si ribadisce la facoltà
di tutelare in via d'urgenza il proprio diritto
all'informazione televisiva anche nell'ipotesi in cui il
locatore abbia la necessità di provvedere ad opere di
manutenzione sulla medesima antenna e tale intervento sia
impedito dal conduttore. L'affermazione della possibilità
di utilizzare il rimedio giudiziario de quo, ai di là
del caso specifico (contrasto locatore-conduttore) pare
pertanto sussistere anche in favore di qualsiasi condomino
impedito nell'attività manutentiva - sia ordinaria che
straordinaria - da chicchessia.
Radioamatori.
- In materia di antenne ricetrasmittenti si richiamano i
principi già sanciti dalla giurisprudenza in tema di
antenne dirette alla ricezione di programmi televisivi. In
buona sostanza i giudici - considerata l'attività di
radioamatore rientrante nel generico diritto
all'informazione - hanno ritenuto che i relativi strumenti
siano liberamente installabili nei limiti di cui all'art.
1120 c.c. comma secondo e con il doveroso vincolo del
divieto di arrecare un danno apprezzabile allo stabile su
cui insistono (cfr. Cass. civ. 16 dicembre 1983, n. 7418, in
Riv. giur. edilizia 1984, I, 203; Cass. civ. 3 agosto
1990, n. 7825, in Giur. it. 1991,1, 1, 798 e Trib.
Roma 27 ottobre 1980, Cond. Via Govoni e. Aladino Spa, in Giur.
merito 1982, 321). Conseguentemente si intendono
operanti anche gli ulteriori principi già esposti in tema
di manutenzione e tutela ex art. 700 c.p.c.
Destinazione
di un appartamento a stazione televisiva privata. -
Salvo l'esistenza di un espresso divieto in tal senso
statuito dal regolamento condominiale, nulla osta a che un
condomino decida di destinare il proprio appartamento a
stazione televisiva (cfr. Cass. 17 luglio 1980, n. 4677, in Giust.
civ. Mass. 1980, fase. 7). E non può nemmeno costituire
ostacolo a tale destinazione il generico divieto del
regolamento di adibire locali in condominio ad attività che
arrechino disturbo alla quiete dei condomini stessi, non
essendo l'attività televisiva in quanto tale (come invece
la destinazione a discoteca o cinema) potenzialmente dannosa
per la tranquillità degli altri occupanti.
(up) FINE