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L. 30-7-2002 n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, S.O. (aggiornata al 25 ottobre 2005)

 

INDICE degli articoli

Epigrafe

Art.1. Cooperazione con Stati stranieri.
Art.2. Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio.
Art.3. Politiche migratorie.
Art.4. Ingresso nel territorio dello Stato.
Art.5. Permesso di soggiorno.
Art.6. Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato.
Art.7. Facoltà inerenti il soggiorno.
 Art.8. Sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell'ospitante e
del datore di lavoro.
Art.9. Carta di soggiorno.
Art.10. Coordinamento dei controlli di
frontiera.
Art.11. Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine.
Art.12. Espulsione amministrativa.
Art.13. Esecuzione dell'espulsione.
Art.14. Ulteriori disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione.
Art.15. Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Art.16. Diritto di difesa.
Art.17. Determinazione dei flussi di ingresso.
Art.18. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo.
Art.19. Titoli di prelazione.
Art.20. Lavoro stagionale.
Art.21. Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo.
Art.22. Attività sportive.
Art.23. Ricongiungimento familiare.
Art.24. Permesso di soggiorno per motivi
familiari.
Art.25. Minori affidati al compimento della
maggiore età.
Art.26. Accesso ai corsi delle università.
Art.27. Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione.
Art.28. Aggiornamenti normativi.
Art.29. Matrimoni contratti al fine di eludere
le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello
straniero.
Art.30. Misure di potenziamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari.
Art.31. Permesso di soggiorno per i richiedenti
asilo.
Art.32. Procedura semplificata.
Art.33. Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare.
Art.34. Norme transitorie e finali.
Art.35. Istituzione della Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere.
Art.36. Esperti della Polizia di Stato.
Art. 37. Disposizioni relative al Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione
dell'accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione.
38. Norma finanziaria.

 

Legge. 30 luglio 2002, n. 189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
 

Capo I - Disposizioni in materia di
immigrazione


1 Art.. Cooperazione con Stati stranieri.


1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE)»;


b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

Art. 2. Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.

[Aggiunge l'art. 2-bis al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

Art. 3. Politiche migratorie.


1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più breve

Art.4. Ingresso nel territorio dello Stato.


1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.


b) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Art.. 5  Permesso di soggiorno.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e in corso di validità,»;

b) [Aggiunge il comma 2-bis all'art. 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]


c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;

d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

e) Aggiunge i commi da 3-bis a 3-sexies all'art. 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

f) Sostituisce il comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

g) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

h) Sostituisce il comma 8 dell'art. 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

i) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 6. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

1. - [ Aggiunge l'art. 5-bis al D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286.]

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

Art. 7. Facoltà inerenti il soggiorno.


1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,»;

b) al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici

Art. 8 - Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e
del datore di lavoro.



1. Aggiunge il comma 2-bis all'art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art. - 9. Carta di soggiorno.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Art. 10 - Coordinamento dei controlli di frontiera.


1. Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art.11. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

b) Sostituisce il comma 3 dell'art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

c) Aggiunge i commi da 3-bis a 3-sexies all'art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

d) Aggiunge i commi da 9-bis a 9-sexies all'art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art.12. Espulsione amministrativa.

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituisce il comma 3 dell'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.


b) Aggiunge i commi da 3-bis a 3-sexies all'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

c) Sostituisce il comma 4 dell'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

d) Sostituisce il comma 5 dell'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

e) Sostituisce il comma 8 dell'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

f) i commi 6,9,10 sono abrogati

g) Sostituisce con i commi 13, 13-bis e 13-ter l'originario comma 13 dell'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

h) Sostituisce il comma 14 dell'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 13. Esecuzione dell'espulsione.

1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) [Sostituisce il comma 5 dell'art. 14, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

b) Aggiunge i commi da 5-bis a 5-quinquies all'art. 14, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

Art. 14. Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione.


1. [Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

2. [(28/a) Sostituisce la rubrica dell'art. 15, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]

15. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

1. [Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

Art.16. - Diritto di difesa.


1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa o».

Art. 17. Determinazione dei flussi di ingresso.

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) [Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286].

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché»;

c) [Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 21, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

Art.18. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo.



1. [Sostituisce l'art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]

2. [Aggiunge un periodo alla fine del comma 5 dell'art. 26, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286].

Art. 19. Titoli di prelazione.


1. [ Sostituisce l'art. 23, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]

Art. 20 - Lavoro stagionale.
[Sostituisce l'art. 24, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

Art. 21 - Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo.


[Aggiunge il comma 7-bis all'art. 26, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

Art. 22. Attività sportive.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) [Aggiunge la lettera r-bis) al comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

b) [Aggiunge il comma 5-bis all'art. 27, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286]

Art. 23. Ricongiungimento familiare.

1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 29, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute»;

3) la lettera d) è abrogata;

b) Sostituisce i commi 7, 8 e 9 dell'art. 29, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art.24 - Permesso di soggiorno per motivi familiari.

1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e».

Art. 25. Minori affidati al compimento della maggiore età.


1. [Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]


Art. 26. Accesso ai corsi delle università.

1. [Il presente articolo sostituisce il comma 5 dell'art. 39, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]
27. Centri di accoglienza e accesso all'abitazione.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) (41);

c) il comma 5 è abrogato;

d)

Art. 28. Aggiornamenti normativi.


1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica».

2. [Sostituisce il primo periodo del comma 5 dell'art. 25, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286]


3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla fine del comma sono soppresse.


Art. 29.- Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero.

1. [Aggiunge il comma 1-bis all'art. 30, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].
Art. 30. Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Capo II - Disposizioni in materia di asilo


Art. 31. Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo.


1.[ Sostituisce l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.]

Art. 32. Procedura semplificata.

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) [Aggiunge gli articoli da 1-bis a 1-septies al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416].

2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

Art. 33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;


b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;


c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;


d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;


b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;


c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia. È data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato .

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.


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Capo III - Disposizioni di coordinamento


Art. 34. Norme transitorie e finali.

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime .

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;


b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;


c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti

3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.


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Art. 35. Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.


1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'àmbito della dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato».

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36. Esperti della Polizia di Stato.



1. Nell'àmbito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art 37. Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.


1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

38. Norma finanziaria.

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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