Legge. 30 luglio 2002, n. 189 -
Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo
Capo I - Disposizioni in materia di
immigrazione
1 Art.. Cooperazione con Stati stranieri.
1. Al fine di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario,
di qualunque natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono
inserite le seguenti: «delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE)»;
b) all'articolo 65, comma 2, lettera
c-sexies), dopo le parole: «a favore delle
ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, nonché le iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale
revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a
scopo umanitario nei confronti dei Paesi non
appartenenti all'Unione europea, con
esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche
della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nel traffico
di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti,
di armamenti, nonché in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e
nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della
navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei
programmi di cooperazione e di aiuto di cui
al comma 2 qualora i Governi degli Stati
interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il
rientro illegale sul territorio italiano di
cittadini espulsi.
Art. 2. Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio.
[Aggiunge l'art. 2-bis al D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286].
Art. 3. Politiche migratorie.
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3,
al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni»
sono inserite le seguenti: «salva la
necessità di un termine più breve
Art.4. Ingresso nel territorio dello Stato.
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
b) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 3
dell'art. 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Art.. 5 Permesso di soggiorno.
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di
soggiorno rilasciati», sono inserite le
seguenti: «, e in corso di validità,»;
b) [Aggiunge il comma 2-bis all'art. 5,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La
durata del permesso di soggiorno» sono
inserite le seguenti: «non rilasciato per
motivi di lavoro»;
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono
abrogate;
e) Aggiunge i commi da 3-bis a 3-sexies
all'art. 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
f) Sostituisce il comma 4 dell'art. 5,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
g) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 5,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
h) Sostituisce il comma 8 dell'art. 5,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
i) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 5,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 6. Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato.
1. - [ Aggiunge l'art. 5-bis al D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286.]
2. Con il regolamento di cui all'articolo
34, comma 1, si procede all'attuazione e
all'integrazione delle disposizioni recate
dall'articolo 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dal comma 1 del presente
articolo, con particolare riferimento
all'assunzione dei costi per gli alloggi di
cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del
lavoratore.
Art. 7. Facoltà inerenti il soggiorno.
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prima della
sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e
previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26,»;
b) al comma 4, le parole: «può essere
sottoposto a rilievi segnaletici» sono
sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici e segnaletici
Art. 8 - Sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell'ospitante e
del datore di lavoro.
1. Aggiunge il comma 2-bis all'art. 7,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Art. - 9. Carta di soggiorno.
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9,
comma 1, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 10 - Coordinamento dei controlli di frontiera.
1. Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Art.11. Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine.
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
b) Sostituisce il comma 3 dell'art. 12,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
c) Aggiunge i commi da 3-bis a 3-sexies
all'art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
d) Aggiunge i commi da 9-bis a 9-sexies
all'art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Art.12. Espulsione amministrativa.
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituisce il comma 3 dell'art. 13,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
b) Aggiunge i commi da 3-bis a 3-sexies
all'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
c) Sostituisce il comma 4 dell'art. 13,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
d) Sostituisce il comma 5 dell'art. 13,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
e) Sostituisce il comma 8 dell'art. 13,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
f) i commi 6,9,10 sono abrogati
g) Sostituisce con i commi 13, 13-bis e
13-ter l'originario comma 13 dell'art. 13,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
h) Sostituisce il comma 14 dell'art. 13,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 13. Esecuzione dell'espulsione.
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) [Sostituisce il comma 5 dell'art. 14,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
b) Aggiunge i commi da 5-bis a 5-quinquies
all'art. 14, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
2. Per la costruzione di nuovi centri di
permanenza temporanea e assistenza è
autorizzata la spesa nel limite massimo di
12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79
milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79
milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14. Ulteriori disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione.
1. [Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].
2. [(28/a) Sostituisce la rubrica dell'art.
15, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.]
15. Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione.
1. [Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286].
Art.16. - Diritto di difesa.
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo le parole: «Lo straniero» sono
inserite le seguenti: «parte offesa ovvero»
e dopo la parola: «richiesta» sono inserite
le seguenti: «della parte offesa o».
Art.
17. Determinazione dei flussi di ingresso.
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) [Aggiunge un periodo, dopo il primo, al
comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286].
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: «quote riservate» sono inserite le
seguenti: «ai lavoratori di origine italiana
per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, nonché»;
c) [Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art.
21, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].
Art.18. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo.
1. [Sostituisce l'art. 22, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286.]
2. [Aggiunge un periodo alla fine del comma
5 dell'art. 26, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286].
Art.
19. Titoli di prelazione.
1. [ Sostituisce l'art. 23, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286.]
Art. 20 - Lavoro stagionale.
[Sostituisce l'art. 24, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286].
Art. 21 - Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo.
[Aggiunge il comma 7-bis all'art. 26, D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286].
Art. 22. Attività sportive.
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) [Aggiunge la lettera r-bis) al comma 1
dell'art. 27, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286].
b) [Aggiunge il comma 5-bis all'art. 27,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286]
Art. 23. Ricongiungimento familiare.
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1
dell'art. 29, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «qualora non abbiano
altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi
di salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) Sostituisce i commi 7, 8 e 9 dell'art.
29, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Art.24 - Permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, al comma 5, prima delle parole: «In caso di separazione», sono
inserite le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e».
Art. 25. Minori affidati al compimento della maggiore età.
1. [Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 32, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286.]
Art.
26. Accesso ai corsi delle università.
1. [Il presente articolo sostituisce il comma 5 dell'art. 39, D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286.]
27. Centri di accoglienza e accesso all'abitazione.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) (41);
c) il comma 5 è abrogato;
d)
Art.
28. Aggiornamenti normativi.
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque
ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio
territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale in composizione monocratica».
2. [Sostituisce il primo periodo del comma 5 dell'art. 25, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286]
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, nel comma 3, le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla
fine del comma sono soppresse.
Art. 29.- Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e
sul soggiorno dello straniero.
1. [Aggiunge il comma 1-bis all'art. 30, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].
Art.
30. Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari.
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse
con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more
del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante
ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria
possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale,
personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite
complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di
cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse
esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi
periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo
153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a
svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero.
Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo
appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito
all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed
asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le
procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Capo II - Disposizioni in materia di asilo
Art.
31. Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo.
1.[ Sostituisce l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre
1989, n. 416.]
Art.
32. Procedura semplificata.
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) [Aggiunge gli articoli da 1-bis a 1-septies al D.L. 30 dicembre 1989, n.
416].
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la
spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art.
33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è
limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori
occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono
allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio
di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di
cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione
non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al
comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e
la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al
comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia. È data
facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato .
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi
per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente
legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo
accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione
del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto
previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle
parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri
reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino
alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di
calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),
nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare
fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e
assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei
quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i
casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso
disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia
lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a
seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
lettera; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che
i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni
caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma
1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della
presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto costituisca più grave reato.
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Capo III - Disposizioni di coordinamento
Art.
34. Norme transitorie e finali.
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla
revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello
sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni già
esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
svolte dalle direzioni medesime .
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e
sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle
suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al
riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui
agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una
rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto
del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2
dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in
particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei
centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
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Art. 35. Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere.
1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione
clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica
sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta
Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'àmbito della dotazione
organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero
e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n.
121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in
«Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36. Esperti della Polizia di Stato.
1. Nell'àmbito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è
aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli
esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai
sensi del presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art
37. Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30
settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa
la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi
internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed
asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria
attività.
38. Norma finanziaria.
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato
in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1,
lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002,
130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno
2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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