Codice Penale

c.p. art. 576. Circostanze aggravanti. Pena di morte.

576. Circostanze aggravanti. Pena di morte. 

Si applica la pena di morte   se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
[n.d.r.: la pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo].

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2. contro l'ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4. dall'associato per delinquere , per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521 ;
[n.d.r.: gli articoli 519, 520 e 521 del codice penale sono stati abrogati dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66. Vedi, ora, gli articoli da 609-bis a 609-decies, inseriti dalla  legge n. 66 del 1996].

5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.  
[n.d.r.:
Numero aggiunto dalla lettera b-sexies) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125].

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
-----------------------