Codice Penale c.p. art. 576. Circostanze aggravanti. Pena di morte. 576. Circostanze aggravanti. Pena di morte. Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: [n.d.r.: la pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo]. 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2. contro l'ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4. dall'associato per delinquere , per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521 ; [n.d.r.: gli articoli 519, 520 e 521 del codice penale sono stati abrogati dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66. Vedi, ora, gli articoli da 609-bis a 609-decies, inseriti dalla legge n. 66 del 1996]. 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. [n.d.r.: Numero aggiunto dalla lettera b-sexies) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125]. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61. ----------------------- |