Cod.Pen 495. Falsa attestazione o
dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale
l'identità, lo stato o altre qualità della propria o
dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio
stato o sulle proprie qualità personali è resa
all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona
sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa
dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale
viene iscritta sotto falso nome
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Cod.Pen art 495-ter. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali.
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui
identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per
consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è
punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria |