Decreto Legge 9
settembre 2002 n.195
DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI
EXTRACOMUNITARI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA visti gli artt. 77 78 della Cost; ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all'impegno assunto
dal Governo, dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente
all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a
legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle
medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie
di lavoratori extracomunitari; vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del ministro dell'interno, di concerto col Ministro
della giustizia e col Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente Decreto Legge:
ART. 1
Legalizzazione
del lavoro irregolare
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in
forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11
novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a
proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora
si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata
dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è
quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di
emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della
società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità
del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di
impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura
non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata
non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: «testo unico», di cui al Dec.Lgvo 25 luglio
1998 n.286, introdotto dall'art. 6 della legge 30 luglio 2002 n.189.
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario
pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la
ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per
il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di
soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non
inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato,
salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al Dec. lgs.vo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni .
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli
altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data
della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui Dec. lgs.vo 25 luglio 1998 n.286 e successive modificazioni. Le
predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina,
con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di
cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato,
al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità
di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1 .
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento
in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e
c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il
lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato
non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al Dec. lgs.vo 25 luglio 1998 n.286 , e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citatoDec. lgs.vo 25 luglio 1998 n.286 e successive modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera ;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati
negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il
procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice
di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una
misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione
del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che
il fatto costituisca più grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro,
l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del
testo unico di cui al Dec. lgs.vo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, in
relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino
alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche
relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della L. 30.7.2002 n.189. .
ARTICOLO 2
Disposizioni
transitorie e finali
2. Disposizioni transitorie e finali.
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1,
non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella
dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti
di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha
stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio
2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto
di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti
a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del
permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso
(12).
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità
di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui
all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la
presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare
previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del
testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il
permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo
articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche,
o che ne richiede il rinnovo (13).
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli
articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n.
189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista
all'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni (14).
7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica,
di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i
cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002,
n. 189, secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda
l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle
informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo
articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000 (15).
8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio
2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con
permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel
contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6
della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per
fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a
titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere
mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad
un terzo dell'importo complessivo mensile.
9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, le parole: «della manodopera occupata»
sono sostituite dalle seguenti: «previdenziale ed assistenziale
del lavoratore extracomunitario interessato».
9-ter.
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «sia in relazione alla
posizione contributiva» sono inserite le seguenti:
«previdenziale e assistenziale».
9-quinquies.
9-sexies. Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, le parole da: «che esclude» fino a:
«interessato» sono sostituite dalle seguenti: «che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o
che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale» .
9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.
189, le parole da: «di cui agli articoli 18, 23 e 28,» alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «già
esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad essere svolte dalle direzioni medesime».
ARTICOLO 3
Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma
3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4
e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per l'erogazione del compenso per lavoro
straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la definizione
delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la
spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69
euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 4
Entrata in
vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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