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GUIDARE IN ITALIA CON LA PATENTE STRANIERA

28 aprile 2010

La guida con patente da parte del cittadino di uno Stato
extracomunitario è regolata dalle seguenti norme del
Codice della Strada:

- Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
- Art. 136 Conversioni di patenti di guida rilasciate
da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.

Un cittadino extracomunitario in possesso di valida patente di guida
rilasciata  da un altro Stato, può guidare in Italia purchè non sia
residente  da più di un anno.


La patente estera dovrà essere accompagnata da traduzione ufficiale
 in lingua italiana, effettuata da un traduttore e asseverata con
 giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio,
o essere effettuata presso il Consolato con firma dei Funzionari
 consolari e legalizzata in Prefettura.

Dopo un anno di residenza sul territorio italiano la patente deve essere
 convertita, con il rilascio di patente italiana corrispondente a quella
estera.

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate da stati esteri
con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità.

Nel caso in cui non sia stato firmato alcun accordo i cittadini stranieri
 possono ottenere la patente di guida italiana alle stesse condizioni
dei cittadini italiani.

La richiesta della conversione deve essere presentata presso gli uffici P=
eriferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infras=
trutture e dei Trasporti, compilando il modello TT2112, esibendo il permesso
di soggiorno. 


Alla domanda si deve allegare:

- Versamento di Euro 9,00 su conto corrente n. 9001;

- Versamento di Euro 29,24 su conto corrente n.4028,
con bollettino prestampato;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo
 con l'indicazione di: residenza; data e luogo di prima acquisizione
della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza.
Difatti, la patente estera può essere convertita solo se conseguita prima
 di avere ottenuto la residenza in Italia;

- Certificato Medico in bollo con foto (con data non anteriore a sei mesi)
rilasciato da medico appartenente alla "ASL",  e fotocopia dello stesso.
 LA fotografia può essere autenticata dal medico che rilascia il certificato;

- due fotografie di cui una autenticata;

La patente straniera deve essere in corso di validità, in originale,
 oltre ad una fotocopia e con la traduzione della patente.

- Fotocopia codice fiscale


Al momento della consegna della patente italiana la patente estera sarà
ritirata dall'Ufficio ed inviata al Consolato dello stato estero.


Gli Stati con i quali l' Italia ha sottoscritto accordi di reciprocità:

Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
 El salvador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone,
 Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein,
 Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia,
 Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca,
 Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia,
 Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.


Dopo un anno di residenza in Italia, il cittadino straniero che viene
trovato alla guida di un autoveicolo è soggetto alle sanzioni amministrative
 previste per la guida senza patente (da euro 155,00 a euro 624,00, oltre
al ritiro della patente.



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D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(giurisprudenza di legittimità)

Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.

1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i
quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano
 residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati
 dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in
 convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi
devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua
italiana o da un documento equipollente.
 Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
 rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di
 determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di
un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli
abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati
dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei
suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra,
concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata
 la patente.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
 certificato di abilitazione professionale o di idoneità,
quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa
 del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
 internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono
tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme
 di comportamento stabilite nel presente codice;
ai medesimi si applicano le sanzioni previste
per i titolari di patente italiana .

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Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate
 da Stati esteri e da Stati della  Comunità europea.

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata
 da uno Stato membro della Comunità economica europea,
 che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia,
 possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della
suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie
per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame
 di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è
 restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato
 la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha
 rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il
certificato di abilitazione professionale, senza peraltro
 provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo
 a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
 a condizione di reciprocità, anche ai titolari di
 patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari,
 fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente
 di altro Stato avviene previo controllo del possesso da
 parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e
morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120.
 Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene
 a norma dell'art. 126, comma 5.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
 non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio
 della patente da sostituire, emessa da uno Stato
membro della Comunità europea, è stato subordinato
al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti
 a quelli previsti dalla normativa vigente.
In questa ipotesi alla nuova patente non può essere
 accordata una validità che vada oltre il termine
stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione,
 ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata
 da uno Stato estero, già in sostituzione di una
precedente patente italiana, è rilasciata una nuova
 patente di categoria non superiore a quella originaria,
 per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano
 con patente o altro prescritto documento abilitativo,
 rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di
validità si applicano le sanzioni amministrative,
comprese quelle accessorie, previste per chi guida
senza essere munito della patente di guida o del
certificato di abilitazione professionale (665) (666).

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia
 da non oltre un anno, guidano con patente o altro
necessario documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro
che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione
 della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui
 sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni
 previste per chi guida con patente italiana scaduta
 di validità