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Il DPR 18 ottobre 2004 n. 334: Modifiche al Regolamento di
attuazione del Testo Unico in materia di immigrazione in esecuzione delle disposizioni
concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) . (Commento a cura del Dott. Antonino Garifo)
(aggiornato ad ottobre 2005)
Riferimenti normativi:
- DPR 31.8.1999 n. 394- Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- DPR 18.10.2004 n.334 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31
agosto 1999 n.394, in materia di immigrazione;
- Dec. Leg.vo 25.7.1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- L. 30-7-2002 n.189
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Il DPR 394 del 31
agosto 1999 n.394 (Regolamento al T.U. sull'immigrazione Dec. Leg.vo 25
luglio 1998 n. 286) ha subito
alcune modifiche per effetto del D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334,
che ha emanato una serie di norme in attuazione dell'art. 34 comma 1 della
legge 189/2002 (Legge Bossi-Fini). Le novità più rilevanti
appaiono le seguenti:
- Per
alleviare i compiti degli Uffici, si fa ricorso al concetto
di legalizzazione, da intendersi come accertamento della rispondenza
del documento a determinati parametri che dovranno essere verificati dagli
organi periferici del Ministero degli Affari Esteri.
Fonte legislativa della
legalizzazione è il DPR 5 gennaio 1967 n.200 . Vengono fatte salve le
Convenzioni internazionali che avevano eliminato la legalizzazione di atti
pubblici. Questi gli elementi di novità rispetto alla precedente
disciplina regolamentare:
–
I Consolati possono rilasciare direttamente certificati in
conformità del DPR 5 gennaio 1967 n. 200, anche sulla base di accertamenti
tecnici particolari (DNA, densimetria ossea).
–
In materia di visti, le novità del regolamento riguardano 1)
l'introduzione della procedura per diniego di visto; 2) l'introduzione del
visto per familiari al seguito; 3) l'introduzione del visto per motivi di
studio, borse di studio e ricerca.
–
Il diniego di visto per motivi di sicurezza o per motivi
politici non deve essere motivato, tranne nei casi di domande di visto per
motivi di lavoro subordinato (art. 22 T.U), di lavoro stagionale (art. 24
T.U.), di lavoro autonomo (art. 26 T.U.), di ingresso per lavoro nei casi
particolari (art. 27 T.U.), per ricongiungimento familiare (art. 28 e 29
TU) per ingresso per cure mediche (art. 36 TU) e per accesso alle
Università (art. 39 TU).
–
Le condanne ostative all'ingresso sono quelle accertate in
primo grado (ART. 13 TU);
–
E' introdotta la previsione del visto per i familiari al
seguito (art.6 Regolamento) sostanzialmente analoga a quella relativa al
visto per il ricongiungimento familiare.
La domanda per il visto a
favore dei familiari al seguito andrà presentata allo Sportello Unico per
l'immigrazione (art. 29 comma 7 TU) (non
bisogna più produrre documentazione attestante il sostegno economico
fornito dallo straniero al parente all’estero, permane documentazione che
dimostri assenza di redditi per genitori e figli maggiorenni inabili
–
E' previsto un nuovo tipo di visto per studio, borse di
studio e ricerca, prima previsto solo nel caso di corsi universitari.
(art. 44 bis Regolamento). In particolare:
–
a) visto per studio per i maggiorenni che intendono seguire
corsi superiori di studio o istruzione tecnico professionale, a tempo
pieno e per una durata determinata. (le condizioni sono previste all'Art.
2 lettera a)
–
b) visto per studio per minorenni, di età non inferiore ad
anni 14, i cui genitori sono residenti all'estero, sempre che i corsi
siano riferibili a programmi approvati dai Ministeri competenti. Ammessi
anche per minori di età inferiore ad anni 15, dopo aver effettuati
accertamenti sulla tutela del minore e sulle effettive necessità formative
del minore (art. 2 lett.b)
–
visti per borse di studio (art. 44 bis) accordate da
Pubbliche amministrazioni, fondazioni, istituzioni, organizzazioni
internazionali, .
Tale visto è esteso al
coniuge ed ai figli minori.
–
Le modalità di rilascio del visto (di studio e nel campo
sanitario) saranno determinate con decreto interministeriale;
–
visto di studio per formazione professionale (commi 5 e 6) è
rilasciato allo straniero che intenda frequentare corsi di formazione
professionale, possedendo i requisiti previsti, ovvero svolgere i tirocini
formativi (art. 40 comma 9 lettera a) del Regolamento) è rilasciato sulla
base di un contingente fissato annualmente determinato con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con altri
ministeri. Nella fase transitoria, i visti verranno portati in detrazione
dal contingente annuale.
–
I funzionari delle rappresentante diplomatiche provvedono ad
autenticare le sottoscrizioni nei ricorsi avverso i provvedimenti di
espulsione.
–
La procedura per il rientro dello straniero espulso di cui
all'art. 19, il nuovo comma 1 bis prevede che lo straniero presenti la
relativa documentazione presso la rappresentanza diplomatica italiana
all'estero, che provvede, verificata l'identità del richiedente,
all'inoltro al Ministero dell'Interno, che cura l'aggiornamento agli
archivi di polizia e all'archivio Schengen.
PERMESSI DI
SOGGIORNO E CARTA DI SOGGIORNO
-
La richiesta di
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e per lavoro
subordinato .si può presentare, oltre che in Questura, anche allo
Sportello Unico per l'immigrazione.
–
obbligo per lo straniero di presentarsi allo sportello unico
per la consegna del certificato di attribuzione del codice fiscale.
–
Lo straniero presente nel territorio nazionale è tenuto a
dimostrare il possesso di mezzi sufficienti per il ritorno nei paesi di
provenienza, esclusi i permessi di soggiorno per motivi di lavoro e di
famiglia.
–
Art. 9 comma 5 prevede l'esonero di sottoporsi a rilievi
segnaletici di sui all'art. 5, comma 2bis, Testo Unico nell'ipotesi di
lavoro stagionale non superiore a 30 giorni.
–
La deroga all'obbligo di esibire il passaporto e di
dimostrare il possesso dei mezzi per il ritorno in patria vale anche per
gli stranieri ammessi al soggiorno per l'acquisto della cittadinanza, o
lo stato di apolide, ed i richiedenti asilo.
–
L'art. 10 del regolamento prevede, nei casi di visto per
turismo non superiore a 30 giorni, la possibilità di richiedere il
permesso di soggiorno già alla frontiera, in alternativa dell'obbligo di
recarsi in Questura entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale.
–
La richiesta di permesso di soggiorno per gruppi di minori
stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario,
promossi da enti pubblici o privati ed approvati dal Comitato per i minori
stranieri, può essere chiesta al momento dell'ingresso in Italia dal
legale rappresentante de soggetto proponente mediante esibizione in
Questura del passaporto dei minori;
–
Le novità riguardano inoltre anche il permesso di soggiorno
per il lavoratore stagionale.
Per quanto riguarda
la conversione del permesso di soggiorno in altro di tipo differente, il regolamento permette la
conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari in quello per
residenza elettiva e la conversione del permesso di soggiorno per motivi
di studio in quello per
motivi di lavoro.
In particolare il
regolamento disciplina la conversione del permesso di soggiorno per motivi
di studio in quello per
lavoro nei confronti di coloro che raggiungono la maggiore età in Italia
o conseguono nel nostro
Paese un diploma di laurea. Costoro possono convertire il loro permesso di soggiorno in quello di
lavoro indipendentemente dalla disponibilità delle quote di ingresso.
Sempre in tema di
conversione del permesso di soggiorno, il regolamento chiarisce che anche
il permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale si possa convertire in quello per motivi di lavoro.
In materia di richiesta
della carta di soggiorno vengono introdotte le seguenti novità:
–
viene inclusa tra le fonti di reddito che permettono il
rilascio della carta di soggiorno anche
–
Semplificazione delle procedure nel caso in cui il rapporto
familiare, già dimostrato all'ingresso in Italia, che non deve essere
modificato.
–
Non c'è più bisogno della documentazione relativa al figlio
minore che sia entrato in Italia con un visto per il ricongiungimento
familiare;
–
Inoltre in caso di richiesta da parte di convivente o
coniuge di cittadino italiano o comunitario, non c'è più bisogno della
documentazione del reddito familiare.
–
lavoratori appartenenti a determinate categorie (quali
interpreti, traduttori, sportivi, lavoratori nel
–
conversione del permesso di soggiorno di lavoratori già
regolarmente soggiornati in Italia;
Modifiche al Regolamento
di attuazione del testo unico in materia di immigrazione in esecuzione
delle disposizioni contenute nella legge 189/2002.
sizioni contenute nella
legge 189/2002.
Il DPR 394 del 31
agosto 1999 n.394 (Regolamento al T.U. Sull'immigrazione Dec. Leg.vo 25
luglio 1998 n. 286) ha subito alcune modifiche per effetto del D.P.R. 18
ottobre 2004 n.334, che ha emanato una serie di norme in attuazione
dell'art. 34 comma 1 della legge 189/2002 (Legge Bossi-Fini).
Si fa ricorso al concetto
di legalizzazione, da intentendersi come accertamento della rispondenza
del documento a determinati parametri che dovranno essere verificati dagli
organi periferici del Ministero degli Affari Esteri.
Fonte legislativa della
legalizzazione è il DPR 5 gennaio 1967 n.200 . Vengono fatte salve le
Convenzioni internazionali che avevano eliminato la legalizzazione di atti
pubblici. Questi gli elementi di novità rispetto alla precedente
disciplina regolamentare:
–
I Consolati possono rilasciare direttamente certificati in
conformità del DPR 5 gennaio 1967 n. 200, anche sulla base di accertamenti
tecnici particolari (DNA, densimetria ossea).
–
In materia di visti, le novità del regolamento riguardano 1)
l'introduzione della procedura per diniego di visto; 2) l'introduzione del
visto per familiari al seguito; 3) l'introduzione del visto per motivi di
studio, borse di studio e ricerca.
–
Il diniego di visto per motivi di sicurezza o per motivi
politici non deve essere motivato, tranne nei casi di domande di visto per
motivi di lavoro subordinato (art. 22 T.U), di lavoro stagionale (art. 24
T.U.), di lavoro autonomo (art. 26 T.U.), di ingresso per lavoro nei casi
particolari (art. 27 T.U.), per ricongiungimento familiare (art. 28 e 29
TU) per ingresso per cure mediche (art. 36 TU) e per accesso alle
Università (art. 39 TU).
–
Le condanne ostative all'ingresso sono quelle accertate in
primo grado (ART. 13 TU);
–
E' introdotta la previsione del visto per i familiari al
seguito (art.6 Regolamento) sostanzialmente analoga a quella relativa al
visto per il ricongiungimento familiare.
La domanda per il visto a
favore dei familiari al seguito andrà presentata allo Sportello Unico per
l'immigrazione (art. 29 comma 7 TU) (non
bisogna più produrre documentazione attestante il sostegno economico
fornito dallo straniero al parente all’estero, permane documentazione che
dimostri assenza di redditi per genitori e figli maggiorenni inabili
–
–
E' previsto un nuovo tipo di visto per studio, borse di
studio e ricerca, prima previsto solo nel caso di corsi universitari.
(art. 44 bis Regolamento). In particolare:
–
a) visto per studio per i maggiorenni che intendono seguire
corsi superiori di studio o istruzione tecnico professionale, a tempo
pieno e per una durata determinata. (le condizioni sono previste all'Art.
2 lettera a)
–
b) visto per studio per minorenni, di età non inferiore ad
anni 14, i cui genitori sono residenti all'estero, sempre che i corsi
siano riferibili a programmi approvati dai Ministeri competenti. Ammessi
anche per minori di età inferiore ad anni 15, dopo aver effettuati
accertamenti sulla tutela del minore e sulle effettive necessità formative
del minore (art. 2 lett.b)
–
visti per borse di studio (art. 44 bis) accordate da
Pubbliche amministrazioni, fondazioni, istituzioni, organizzazioni
internazionali, . Tale visto è esteso al
coniuge ed ai figli minori.
–
Le modalità di rilascio del visto (di studio e nel campo
sanitario) saranno determinate con decreto interministeriale;
–
visto di studio per formazione professionale (commi 5 e 6) è
rilasciato allo straniero che intenda frequentare corsi di formazione
professionale, possedendo i requisiti previsti, ovvero svolgere i tirocini
formativi (art. 40 comma 9 lettera a) del Regolamento) è rilasciato sulla
base di un contingente fissato annualmente determinato con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con altri
ministeri. Nella fase transitoria, i visti verranno portati in detrazione
dal contingente annuale.
–
I funzionari delle rappresentante diplomatiche provvedono ad
autenticare le sottoscrizioni nei ricorsi avverso i provvedimenti di
espulsione.
–
La procedura per il rientro dello straniero espulso di cui
all'art. 19, il nuovo comma 1 bis prevede che lo straniero presenti la
relativa documentazione presso la rappresentanza diplomatica italiana
all'estero, che provvede, verificata l'identità del richiedente,
all'inoltro al Ministero dell'Interno, che cura l'aggiornamento agli
archivi di polizia e all'archivio Schengen.
–
PERMESSI DI
SOGGIORNO E CARTA DI SOGGIORNO
- La richiesta di
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e per lavoro
subordinato .si può presentare, oltre che in Questura, anche allo
Sportello Unico per l'immigrazione.
–
obbligo per lo straniero di presentarsi allo sportello unico
per la consegna del certificato di attribuzione del codice fiscale.
–
Lo straniero presente nel territorio nazionale è tenuto a
dimostrare il possesso di mezzi sufficienti per il ritorno nei paesi di
provenienza, esclusi i permessi di soggiorno per motivi di lavoro e di
famiglia.
–
Art. 9 comma 5 prevede l'esonero di sottoporsi a rilievi
segnaletici di sui all'art. 5, comma 2bis, Testo Unico nell'ipotesi di
lavoro stagionale non superiore a 30 giorni.
–
La deroga all'obbligo di esibire il passaporto e di
dimostrare il possesso dei mezzi per il ritorno in patria vale anche per
gli stranieri ammessi al soggiorno per l'acquisto della cittadinanza, o
lo stato di apolide, ed i richiedenti asilo.
–
L'art. 10 del regolamento prevede, nei casi di visto per
turismo non superiore a 30 giorni, la possibilità di richiedere il
permesso di soggiorno già alla frontiera, in alternativa dell'obbligo di
recarsi in Questura entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale.
–
La richiesta di permesso di soggiorno per gruppi di minori
stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario,
promossi da enti pubblici o privati ed approvati dal Comitato per i minori
stranieri, può essere chiesta al momento dell'ingresso in Italia dal
legale rappresentante de soggetto proponente mediante esibizione in
Questura del passaporto dei minori;
Vengono disciplinati cinque nuovi tipi di permesso di soggiorno (lettere
c-bis a c-sexies del comma 1 dell'art. 11 Regolamento.
1. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia – nei casi di arresto
in flagranza ( o per i delitti ex legge n.75/1958) se la presenza dello
straniero viene ritenuta indispensabile per il processo penale. Il
permesso non può avere durata superiore a tre mesi, salvo proroga.
2. Permesso di soggiorno per motivi umanitari- rilasciato solo se
viene fornita adeguata motivazione dei motivi oggettivi e gravi che non
consentono allontanamento dal territorio italiano.
3. Permessi di soggiorno legati alla presenza di minori in Italia- a)
previa richiesta del Tribunale per i minori, al genitore del minore può
essere rilasciato il permesso di soggiorno quando il minore deve rimanere
in Italia per gravi motivi di saluti o per altri gravi motivi legati
all'età e al suo sviluppo psicofisico; b) può essere rilasciato il
permesso di soggiorno al minore
ammesso per in periodo non inferiore a 2 anni, ad un programma di
integrazione sociale, gestito.
4.Permesso
di soggiorno per residenza elettiva: può essere rilasciato un permesso
di soggiorno allo straniero che è titolare di pensione percepita in
Italia.
–
Le novità riguardano inoltre anche il permesso di soggiorno
per il lavoratore stagionale.
In
merito si ricorda che il T.U dell'immigrazione consente il rilascio di un
permesso di soggiorno di 3 anni, allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale
e ripetitivo. Il regolamento prevede ora che in questo tipo di permesso di
soggiorno deve essere indicato un periodo nel quale lo straniero può
venire in Italia e quando deve tornare nel proprio Paese, nel caso in cui
non venga rispettata tale indicazione il regolamento prevede l'automatica
revoca del permesso.
Per quanto riguarda
la conversione del permesso di soggiorno in altro di tipo differente, il
regolamento permette la
conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi
familiari in quello per
residenza elettiva e la conversione del permesso di soggiorno per motivi
di
studio in quello per
motivi di lavoro.
In particolare il
regolamento disciplina la conversione del permesso di soggiorno per motivi
di
studio in quello per
lavoro nei confronti di coloro che raggiungono la maggiore età in Italia
o
conseguono nel nostro
Paese un diploma di laurea. Costoro possono convertire il loro permesso di
soggiorno in quello di
lavoro indipendentemente dalla disponibilità delle quote di ingresso.
Sempre in tema di
conversione del permesso di soggiorno, il regolamento chiarisce che anche
il
permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale si possa convertire in quello per motivi
di lavoro.
In materia di richiesta
della carta di soggiorno vengono introdotte le seguenti novità:
–
viene inclusa tra le fonti di reddito che permettono il
rilascio della carta di soggiorno anche
quella derivante da una pensione di invalidità.
–
Semplificazione delle procedure nel caso in cui il rapporto
familiare, già dimostrato all'ingresso in Italia, che non deve essere
modificato.
–
Non c'è più bisogno della documentazione relativa al figlio
minore che sia entrato in Italia con un visto per il ricongiungimento
familiare;
–
Inoltre in caso di richiesta da parte di convivente o
coniuge di cittadino italiano o comunitario, non c'è più bisogno della
documentazione del reddito familiare.
In
merito al rilascio e al rinnovo della carta di soggiorno, entro i 10 anni
dal rilascio.
Disposizioni in materia di lavoro.
La
parte fondamentale del regolamento d'esecuzione del Testo Unico è dedicata
alla procedura di assunzione di uno straniero non comunitario.
Rimane l'obbligo per il lavoratore di risiedere all'estero e la
subordinazione dell'autorizzazione al lavoro alla disponibilità di quote
di ingresso, ad eccezione dei seguenti casi:
–
lavoratori appartenenti a determinate categorie (quali
interpreti, traduttori, sportivi, lavoratori nel
mondo dello spettacolo, dirigenti, professori universitari ecc..):
–
conversione del permesso di soggiorno di lavoratori già
regolarmente soggiornati in Italia;
–
assunzione di lavoratori stranieri già regolarmente
soggiornati in Italia.
Il
datore di lavoro che intende assumer uno straniero, deve presentare l’
istanza di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per
l'immigrazione. La richiesta di autorizzazione al lavoro può essere anche
“numerica” se il datore di lavoro non conosce il lavoratore.
All'istanza va allegata una serie di documentazioni, tra le quali la
proposta di stipulazione di contratto di soggiorno per motivi di lavoro (
anche part-time, perché non inferiore a 20 ore settimanali). Ricevuta
l'istanza, lo Sportello Unico dovrà verificare attraverso la Direzione
Provinciale del lavoro che i limiti numerici, quantitativi e qualitativi
relativi alle quote d'ingresso non siano stati già superati. Quindi
l'istanza verrà inoltrata al Centro per l'impiego competente
che
dovrà accertare l'eventuale disponibilità di lavoratori residenti,
compresi quelli stranieri.
Nel
caso tale verifica abbia esito positivo, il datore di lavoro deve
confermare la propria richiesta
e
dichiarare che non intende assumere un altro lavoratore già residente in
Italia.
Una
volta che lo Sportello Unico ha effettuato le verifiche suddette può
rilasciare il nulla osta,
previo parere favorevole della Questura riguardo l'assenza di pendenze
penali in capo agli
interessati.
Quindi lo Sportello Unico trasmette il nulla osta alla Rappresentanza
Diplomatica Consolare competente. In tal modo lo straniero potrà
richiedere il visto d'ingresso per l'Italia.
Infine, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno recarsi allo
sportello unico per firmare il contratto di lavoro, che permetterà allo
straniero di richiedere il permesso di soggiorno.
Lavoro autonomo
Lo
straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto
il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito
registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia,
ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla
competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la
dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e
le procedure previsti per il rilascio dello stesso.
Per
le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità
professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro
Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al
riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali
rilasciati da Stati esteri.
Per
le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in
cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il
competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie
occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla
disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non
inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari
all'assegno sociale .
Tali dichiarazioni e l'attestazione della Camera di Commercio sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno
tre anni
La
rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà
comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna
allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo.
Lo
straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di
soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può
richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A
tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa
verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo.
I
visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di
lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono
rilasciati al di fuori delle quote d’ingressso, con il vincolo che gli
artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o
committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato
rilasciato.
Per
gli sportivi stranieri, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla
dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale
italiano.
Sempre in merito al lavoro autonomo potranno ora far ingresso in Italia,
al di fuori delle quote annuali, anche gli stranieri dirigenti o altamente
qualificati, lettori universitari, ricercatori, traduttori e interpreti. I
loro contratti d’opera professionali dovranno però essere vagliati dalla
Direzione Provinciale del Lavoro, per accertare che il contratto non
configuri in realtà un rapporto di lavoro subordinato. Tale certificazione
della Direzione Provinciale del lavoro deve essere acclusa alla richiesta
del visto.
Titoli di prelazione
Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di
predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di
istruzione da effettuarsi nel Paese di origine
I
lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con
certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei
predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I
lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai
cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle
liste, ai fini della chiamata numerica.
Ai
partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi
stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, una quota stabilita a livello
nazionale.
Ingresso per lavoro in casi particolari
In
base alle nuovo norme regolamentari, Il nullaosta al lavoro per gli
stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del testo unico (ovverosia
quei lavoratori, che appartenendo a categorie particolari, possono
accedere al mercato del lavoro italiano al di fuori delle quote fissate
per il lavoro dipendenti), quando richiesto, è rilasciato, salvo che per i
traduttori, interpreti ed infermieri professionali, senza il compimento
delle verifiche da parte del Centro per l’impiego.
Il
nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a
quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni;
la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può
superare lo stesso termine di due anni
Riguardo ai dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio
di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di
altro Stato membro dell'Unione europea, il regolamento specifica che si
tratta di dirigenti o di personale in possesso di conoscenze particolari
che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente
specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento temporaneo.
Il
trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza
dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare,
incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al
termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo
determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
Il
nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno per tali categorie potranno
essere rinnovati, (tranne che per i ballerini, artisti e musicisti) in
costanza dello stesso rapporto di lavoro, (salvo quanto previsto per gli
sportivi), previa presentazione, da parte del richiedente, della
certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo
contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta
non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.
I
traduttori, gli interpreti e i collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno e gli infermieri professionali possono instaurare
un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione
coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta.
I
permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono
essere convertiti.