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Riferimenti e Direttive sulla competenza comunitaria in materia di immigrazione.

Si è cercato di riunire in quest'unica pagina tutte  le fonti, i riferimenti e le Direttive sulla competenza comunitaria in materia di immigrazione.
 La Comunità ha tracciato le linee della sua politica in materia di immigrazione con le direttive, raccomandazioni ed altri provvedimenti.
Poi le legislazioni nazionali hanno attuato ed integrato, in modo differente per ogni stato, le direttive della CE.
La presente esposizione dunque serve a dare una panoramica sulle fonti comunitarie in materia di immigrazione.
Per agevolare la consultazione, per ogni fonte normativa comunitaria si è inserito un link.

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- Trattato di Amsterdam 

Il Trattato di Amsterdam ha introdotto la competenza comunitaria in materia di immigrazione.

Il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, chiude la
Conferenza intergovernativa cominciata nel 1996 per la modifica del Trattato di Maastricht.
Con questo trattato sono stati emendati i trattati UE e CEE, ampliando le indicazioni contenute nel
Trattato di Maastricht riconsiderando la fisionomia e le procedure delle istituzioni europee in vista
delle prospettive di allargamento.

vedasi il Titolo IV, art.73  punto 3, lett. a)del Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE)
su http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html

(Articolo 63 - Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67,
 entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta 3)
    misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:

a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri
di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;)

Si veda pure il Programma di Tampere, Consiglio europeo di Tampere 15-16 ottobre 1999  in

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm

  Dal 1999 sono state adottate quattro direttive, sulla base dell'art.63 TCE, con riferimento all'accesso al lavoro.
 Le tre direttive riguardano
1) ricongiungimento familiare,
2) studenti e
3) ricercatori.
4) soggiornanti di lungo periodo.

   Dopo il Trattato di Amsterdam, attualmente si seguono gli orientamenti indicati dal Programma dell'Aja
 (Allegato a Cons.Europeo di Bruxelles 4-5 novembre 2004 -RAFFORZAMENTO DELLA LIBERTÀ,
 DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA NELL'UNIONE EUROPEA)

sulla base dello studio proposto dalla Commissione nel Libro verde sull'approccio dell'Unione europea
alla gestione della migrazione economica (del 2005),



La Carta di Nizza determina una mobilità limitata per i soggiornanti di lungo periodo. Vedasi art. 45 par.2.
Vedi la Carta di Nizza in

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

in proposito, vedasi anche la Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003 

In materia di visti alla frontiera, vedasi:

Regolamento 539/2001 Obbligo di visto per i cittadini dei paesi terzi,

e Regolamento 415/2003


e Regolamento CE n.562 del 2005 che istituisce un codice comunitario alle frontiere(Codice frontiere Schengen),
ora modificato dal Regolamento 81 del 2009

Sulla ammissione dei cittadini dei paesi terzi ai fini di ricerca scientifica, vedi Direttiva 2005/71/CE 


In materia di riconoscimento dei titoli ottenuti da cittadini extracomunitari vedi art. 43 DPR 18 ottobre 2004 n.334, come segue:

43. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.
1. All'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.».

In materia di status dei cittadini  di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo (non ancora attuata in Italia)
 vedi
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l23034_it.htm

Principio della preferenza comunitaria per i posti di lavoro disponibili negli stati membri, incide sulla mobilità. come viene riconosciuto
dalla Risoluzione del Consiglio 20 giugno 1994 sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli stati membri
 per fini di occupazione, su :

http://www.portalecnel.it/Portale/Documentazione_Riferimento.nsf/0/0C8AF84D4E29A5A8C1256D94003359E8/$FILE/Risoluzione%20del%20Consiglio%20del%2020%20giugno%201994%20.doc


   La mobilità è stata facilitata anche con l'adozione dell'estensione ai cittadini degli stati terzi del Regolamento n.1408/1971,   su

http://normativo.inail.it/BDNinternet/docs/reg140871.htm

o anche in PDF su
http://www.esteri.it/doc/reg1408_1971.pdf#search=%22regolamento%201408%20del%201971%22

Le garanzie europee non si allineano con altre convenzioni di carattere internazionale in materia di diritti fondamentali economici  e sociali, che pure sono state già approvate in sede ONU, quali la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, in:

http://www.senzavoce.ch/PDF/Convenzione_internazionale.pdf


vedi Convenzione OIL n. 97

http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/standards/c097.htm

e n. 143

in  http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/standards/c143.htm

e la Convezione Europea sullo status legale dei lavoratori migranti
in    

http://www.ispesl.it/laborbase/Data/1977CE.htm


Libro verde sulla migrazione economica

in   

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0811it01.pdf