| home | indice immigrazione | Studio Legale dll'Avv. Marco Pepe
ACCORDI DI INTEGRAZIONE DELLO STRANIERO

(15.9.2009, di Marco Pepe)

L'art. 1, comma 25, della legge  15 luglio 2009 n. 94 (
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.) ha introdotto in Italia, per la prima volta, gli Accordi di Integrazione.  La stessa norma spiega cosa si intenda per "integrazione" : l'integrazione è " il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società" .
   L'Accordo di integrazione sarà oggetto di uno specifico regolamento, (da emanare entro 90 giorni dal 15 luglio 2009) e  verrà articolato per crediti,  come  obiettivo da realizzare nel corso del periodo di validità del permesso di soggiorno.
  La stipula dell'Accordo di integrazione sarà dunque condizione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno ed il mancato conseguimento dei crediti  costituirà causa di mancato rinnovo del permesso e di espulsione.  Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 4 bis della legge 286/1998, introdotto dalla Legge n.94 del 2009.

D.Lgs. 25-7-1998 n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Art. 4-bis. Accordo di integrazione.

"1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."