Ministero dell'Interno
Ufficio VII – Asilo e Immigrazione
Prot. n. 17272/7
Asilo e Immigrazione -
Problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia
del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione del permesso di
soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari |
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Ufficio VII – Asilo e Immigrazione
Prot. n.
17272/7
Roma, 28 marzo 2008
Ai sigg.ri prefetti della repubblica
Loro sedi
Ai sigg.ri commissari del governo per le province autonome di
Trento e bolzano
Al sig. Presidente della regione autonoma valle d’aosta
Aosta
Ai sigg.ri questori
Loro sedi
OGGETTO: Problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di
famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione
del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari al compimento della maggiore età.
Le problematiche concernenti il rilascio dei titoli di soggiorno ai
minori d’età e a coloro che abbiano compiuto il
diciottesimo anno hanno fatto emergere nel tempo, anche a causa di
sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e di recenti innovazioni
legislative, difformità di indirizzo e di linee interpretative
da parte dei competenti uffici sulle quali appare opportuno intervenire
al fine di garantire una più omogenea applicazione dei principi
di legge che disciplinano la materia.
Ciò premesso, si illustrano le linee di indirizzo alle quali le
SS.LL. vorranno informare la loro attività nelle tre fattispecie
indicate in oggetto.
L’articolo 31, comma 2 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, dispone
che al minore straniero, iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, al
compimento dei quattordici anni è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età,
ovvero una carta di soggiorno.
L’assertività della disposizione (che diversamente
da altre non richiama una mera possibilità ma ha carattere
imperativo) è tale da escludere che si possa condizionare il
rilascio del permesso citato all’allegazione della fotocopia del
passaporto o di altro documento equipollente.
La norma di cui al comma 2 del citato articolo 31 non mira, infatti, a
costituire una nuova condizione giuridica soggettiva in capo al minore
ma a riconoscere la perdurante validità di quella preesistente,
che ha determinato l’iscrizione del minore nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori
sulla base di una identificazione certa dello stesso.
Il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2 costituisce,
pertanto, una mera novazione ope legis del precedente titolo giuridico
che ha come unico presupposto il compimento dei quattordici anni e che
attesta il diritto del minore a soggiornare nel territorio dello Stato.
In tal senso depone anche il preminente interesse del minore a non
essere privato dei diritti conseguenti al rilascio del titolo di
soggiorno, nonché la sua non espellibilità, come
stabilito dall’articolo 19 del comma 2 del Testo Unico.
Le SS.LL. vorranno pertanto rilasciare un autonomo permesso di
soggiorno per motivi familiari al minore ultraquattordicenne
subordinandolo alla sola verifica degli accertamenti già
effettuati in occasione della precedente iscrizione nel titolo di
soggiorno del genitore.
L’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede che,
oltre ai minori stranieri regolarmente conviventi con il genitori o
sottoposti all’affidamento familiare, anche i minori stranieri
“comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184”, al compimento della maggiore età,
possano ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, nonché per
esigenze sanitarie o di cura.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/2003, ha ritenuto che in
tale norma debba essere compreso anche il minore straniero sottoposto a
tutela, in ragione dell’identità dei fini perseguiti dagli
istituti dell’affidamento e della tutela.
Lo stesso articolo 32, negli ulteriori commi introdotti con la Legge
30.7.2002, n. 189, rende possibile rilasciare un permesso di soggiorno
delle tipologie sopra specificate ai minori stranieri non accompagnati
purché siano presenti sul territorio nazionale da non meno di
tre anni e abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile
per non meno di due anni.
Sul contenuto di tale articolo è più volte intervenuto il
Consigli di Stato (sentenze n. 1681/05 del 1.2.2005) precisando che la fattispecie
descritta al comma 1 (finalizzata alla tutela dell’unità
del nucleo familiare in cui il minore sia inserito naturaliter ovvero
in virtù di un provvedimento di affido o di sottoposizione a
tutela) non deve essere confusa con la “ulteriore e distinta
fattispecie” contenuta nei commi 1 bis e 1 ter.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il comma 1 dell’articolo 32
esige requisiti alternativi a quelli stabiliti dai commi 1 bis e 1 ter
e che, pertanto, il rilascio del permesso di soggiorno non può
essere condizionato dal loro cumulo. Ed infatti il comma 1 fa
riferimento ai minori stranieri sottoposti a qualunque tipo di
affidamento o a tutela mentre i commi 1 bis e 1 ter si riferiscono ai
minori stranieri non accompagnati che “versano in una diversa
situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito
dell’ammissione al progetto di integrazione sociale e
civile”.
In tutte le fattispecie sopra indicate si può presumere,
infatti, che esista un percorso di integrazione – compiuto o in
corso di evoluzione – del minore straniero nella comunità
nazionale e che una sua eventuale interruzione sarebbe causa di disagio
ed esclusione, oltre a determinare una situazione di
irregolarità per lo straniero neo-maggiorenne.
Premesso quanto sopra, le SS.LL. vorranno adeguare la propria
attività provvedimentale alle riferite interpretazioni
giurisprudenziali, al fine di garantire l’omogenea applicazione
delle previsioni del predetto articolo 32.
Pertanto, nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad
un provvedimento formale di affidamento o tutela, le SS.LL., al
compimento della maggiore età, potranno rilasciare allo stesso
un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua
presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto
di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di
“non luogo a procedere al rimpatrio”.
Nell’ipotesi in cui ad un minore straniero che, al compimento del
diciottesimo anno di età, risulti inserito in progetti di durata
almeno biennale gestiti dagli Enti locali e sia presente da almeno tre
anni sul territorio nazionale, potrà essere rilasciato un
permesso di soggiorno a prescindere dalla sottoposizione o meno del
minore stesso ad un provvedimento di affidamento o tutela.
Resta fermo che, in entrambi i casi il rilascio del titolo sarà
subordinato all’accertamento della sussistenza degli ulteriori
requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per lo specifico tipo di
permesso richiesto.
Il D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede (articolo 31, comma 2) che al
minore straniero di quattordici anni, già iscritto nel permesso
o nella carta di soggiorno del genitore, sia rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari, valido fino ai diciotto anni, al
compimento dei quali (articolo 32, comma 1) può essergli
rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per le seguenti
motivazioni: di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura.
Può accadere, tuttavia, che il giovane straniero regolarmente
soggiornante, raggiunta la maggiore età, abbia ancora incertezze
sul proprio futuro di studio o lavorativo e, anche potendo rimanere a
carico dei genitori, non sia in grado di soddisfare i requisiti
prescritti per il rilascio di uno dei permessi citati.
La questione merita di essere risolta avendo a mente che la Corte di
Cassazione ha più volte esaminato casi di permanenza del figlio,
seppure maggiorenne, presso i genitori (Sez. I, 03/04/2002, n. 4765;
Sez I, 30/08/1999, n. 9109; Sez. I, 08/09/1998, n. 8868; Sez. I,
07/05/1998, n. 4616) precisando che, fin quando il giovane abbia
raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata
collocazione nel contesto sociale, i suoi genitori hanno
l’obbligo di mantenerlo.
Tale orientamento si inquadra nel più generale dovere/diritto
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito
dall’articolo 30 della Costituzione e riconosciuto dalla Corte
Costituzionale (Sentenza n. 28 del 12/19 gennaio 1995; Sentenza n. 203
del 17/26 giugno 1996) quale diritto fondamentale della persona e, in
quanto tale, spettante anche ai cittadini stranieri. In
quest’ottica l’articolo 2, comma 2 del citato Testo Unico
sull’Immigrazione (n. 286/1998) estende i diritti in materia
civile allo straniero regolarmente soggiornante.
E’ inoltre importante considerare che lo stesso Testo Unico,
all’articolo 5, comma 5, impone anche di tutelare
l’unità, l’integrità e la salvaguardia della
famiglia e dei suoi legami. Ed il più recente D.Lgs. 8 gennaio
2007, n. 5 prevede che ai fini del diniego di un permesso di soggiorno
per ricongiungimento familiare, ovvero dell’espulsione della
persona già ricongiunta, si debba tenere conto “della
natura e della effettività dei vincoli familiari
dell’interessato” oltre che “della durata del suo
soggiorno sul territorio nazionale”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i riferimenti normativi
richiamati consentano di interpretare la fattispecie in esame
attraverso il ricorso all’articolo 30, comma 3 del Testo Unico
ove si stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari
abbia “la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi
dell’articolo 29 ed è rinnovabile insieme con
quest’ultimo”.
Pertanto, oltre a quanto previsto dal citato articolo 32, comma 1, agli
stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di età, siano
titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà
essere rinnovato il proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di
quello del genitore e purché quest’ultimo soddisfi le
condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento
familiare dal comma 3 dell’articolo 29 del predetto Testo Unico.
Nel sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza delle questioni
esaminate, si invitano le SS.LL. a voler impartire le opportune
disposizioni atte a garantire l’applicazione delle presenti
direttive e si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL MINISTRO
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