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Inespellibilità dello straniero irregolare per cure mediche Art. 35 D.Lgs. 298/1998 - Lo straniero bisognoso di cure mediche non può essere espulso solo quando tali cure siano conseguenti a intervento chirurgico e presentino caratteristiche di indifferibilità, o siano complementari alla riuscita dell'intervento. Negli altri casi, ove non sussista tale correlazione, lo straniero può essere espulso, se le stesse cure non rientrano nell'ambito dell'art. 36 D.lgs 298/1998.. 1) Cass. civ. Sez. I, 24-01-2008, n. 1531 2) Cass. civ. Sez. I, 22-09-2006, n. 20561 Svolgimento del processo Con decreto 11.03.2005 il Prefetto di Cagliari ebbe ad espellere dal territorio nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B, il cittadino del Senegal B.F. e lo straniero si oppose innanzi al Giudice di Pace prospettando la sua inespellibilità cit. D.Lgs., ex art. 35, e art. 32 Cost. perchè, sottoposto nell'anno 2004 presso l'Ospedale di (OMISSIS) ad un intervento di valvuloplastica mitralica e bisognevole di continue terapie per la sua stessa sopravvivenza, sarebbe stato in espellibile ex lege. Il Giudice di Pace andando di contrario avviso escluse che la condizione dello straniero integrasse la situazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art 35 (T.U.) e rigettò la domanda. Per la cassazione di tale decreto il B.F. ha proposto ricorso, notificandolo al Prefetto ed al Questore di Cagliari il 30.5.2005, i quali, unitamente al Ministro dell'Interno, si sono difesi con controricorso del 6.7.2005. Il P.G. nelle articolate richieste del 30.4.2007 ha concluso per la manifesta infondatezza delle censure con la conseguente reiezione del ricorso. Motivi della decisione Preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione tanto del Ministero quanto del Questore, al solo Prefetto appartenendo la legittimazione a contraddire ricorsi in materia delle espulsioni dallo stesso adottate, pare al Collegio che le censure mosse nell'articolato motivo del ricorso, ed illustrate nella memoria ex art. 378 c.p.c., non meritino alcuna condivisione pur se la esatta decisione di rigetto del Giudice di Pace deve essere in parte qua corretta. La situazione di inespellibilità temporanea del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 35 è invero correlata, come ha rammentato di recente questa Corte nel pronunziato che la memoria richiama in modo pertinente (Cass. 20561/06), ad una condizione di necessità di un intervento sanitario non limitata all'area del pronto soccorso od a quella della medicina d'urgenza bensì estesa, perchè la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, alle esigenze di apprestare gli interventi essenziali quoad vitam diretti alla eliminazione della grave patologia che affligge lo straniero. Si intende significare, come esplicitato nel richiamato precedente con riguardo alla vicenda ivi sottoposta (intervento chirurgico di eliminazione di una retinopatia, seguito da necessari ripetuti trattamenti laser), che sono coperti dalla garanzia della temporanea inespellibilità quegli interventi e solo quelli che, successivi alla rimozione chirurgica della patologia od alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una spes vitae per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente. Ed invero, non si tratta di escludere dall'area degli obblighi costituzionali della Repubblica - nel campo della salute - prestazioni o controlli altrettanto necessari ma destinati alla indeterminata reiterazione perchè assicurino effetti quoad vitam: si tratta di distinguere tra interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell'Autorità Amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36). E la duplicità di tutela (pronta e non condizionata per le situazioni di indifferibilità o discrezionale e procedimentalizzata per ogni altra situazione) appare una ragionevole scelta di fornire risposte differenziate a situazioni soggettive obiettivamente assai diverse (nel primo caso dovendosi il sistema sanitario attivare per la presenza stessa dello straniero bisognevole di assistenza e nel secondo caso potendo il sistema sanitario ospitare, alla bisogna, stranieri che di tal assistenza facciano richiesta). Nel caso sottoposto è lo stesso ricorrente ad affermare che la ragione della pretesa protrazione della inespellibilità, pur dopo gli interventi del 2003 e del 2004, sta nella necessità di terapie anticoagulanti e di continuativi controlli della coagulazione, le une e gli altri destinati a durare per tutta la sua vita: in tal guisa è reso palese che la situazione prospettata non può rientrare, come con diversa e concisa motivazione intuito dal Giudice del merito, nella norma di cui al cit. T.U., art. 35 semmai configurandosi un quadro suscettibile di valutazione ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36. Ricorrono evidenti esigenze che inducono a compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008 ____________________________________________________________________________________________________________ Svolgimento del processo RILEVATO CHE con decreto 8.7.2005 il Prefetto di Bologna ebbe ad espellere dal t.n. il cittadino peruviano D.I.P.C. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art 13, comma 2, lett. b), per indebito trattenimento in Italia senza aver richiesto il p.d.s.; CHE il P.C. si oppose innanzi al Giudice di Pace di Bologna prospettando la sua condizione di temporanea inespellibilità dovuta alla sua sottoposizione a cure mediche indifferibili ed essenziali; CHE infatti egli l’8.8.2005 era stato sottoposto ad intervento chirurgico alla retina presso l'Ospedale S. Orsola di Bologna e, in attesa di secondo intervento nel Dicembre del 2005, era sottoposto a periodiche terapie laser presso la stessa Struttura; CHE l'adito G.d.P. con decreto 13.9.2005 respinse il ricorso sull'assunto per il quale l'invocato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, garantiva solo le terapie urgenti od essenziali ma non già, come nella specie, le terapie necessarie per ottenere la completa riabilitazione; CHE per la cassazione di tale decreto il P.C. ha proposto ricorso il 4.11.2005 denunziando con un primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, al quale lettera e ratio imponeva di annettere il significato della garanzia della protrazione delle cure essenziali ancorché continuative e riproponendo con altre tre motivi censure di violazione di legge e vizio di motivazione; CHE l'intimato non ha opposto difese; CONSIDERATO Motivi della decisione CHE il primo motivo del ricorso deve ritenersi manifestamente fondato, nel suo accoglimento restando assorbita la cognizione degli altri motivi; CHE in tal senso conduce infatti ad opinare una corretta lettura della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, configurante indiscutibilmente una situazione che non incide sulla validità della espulsione per le ragioni addotte a suo sostegno (nella specie la situazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) bensì impedisce, temporaneamente, la esecuzione della misura (come da questa Corte già affermato nella sentenza 1690/05); CHE invero, la previsione del diritto a fruire delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere indifferibili od essenziali, ancorché continuative, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere la garanzia che la Repubblica offre agli stranieri irregolari per la cura delle loro patologie ben al di là dell'area del "pronto soccorso" e della medicina d'urgenza, ricomprendendo, come impongono evidenti ragioni di prevalenza del valore universale e costituzionale alla salute, quelle prestazioni essenziali per la vita dello straniero che i presidi sanitari pubblici debbono completare nell'arco di tempo necessario e sufficiente secondo scienza medica e possibilità concrete; CHE pertanto, là dove, per conservare la vista del paziente, sia indicata la effettuazione di un secondo e conclusivo intervento sulla retina, con l'effettuazione di controlli e prestazioni laser tra il primo ed il secondo, non si scorge come possa negarsi la piena ricorrenza della situazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, citato ed affermare, come indebitamente fatto dal G.d.P., che ricorra una non protetta situazione di terapie miranti alla pura riabilitazione dell'infermo; CHE, cassato il decreto e non essendo necessari accertamenti ulteriori per la immediata applicazione della norma, ben può provvedersi ex art. 384 c.p.c. annullando l'espulsione in contesa e provvedendo sulle spese secondo soccombenza; P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie l'opposizione ed annulla il decreto 8.7.2005 del Prefetto di Bologna; condanna alla refusione delle spese il Prefetto intimato, determinandole in Euro 1.300,00 per onorali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006. |