Ministero dell'Interno
Direttiva
sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno Ministero dell’Interno - N. PROT.11050/M(8) del 5 Agosto 2006
VISTO l’art. 2,
comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che
attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano;
VISTO l’art. 5,
commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla
tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30
giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di
rinnovo, nonché un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di
presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo
procedimento da parte dell’Autorità competente;
VISTO l’art. 13,
comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre
l’espulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da più di
sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;
VISTO il combinato
disposto dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), del
Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che
prevede l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel
comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale
deriva il mantenimento dell’iscrizione anagrafica nelle more della
definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione
per irreperibilità accertata trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno;
VISTO l’art. 42,
comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dell’iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno;
VISTA la circolare del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno
2006 con cui sono state confermate le condizioni, più volte reiterate,
per l’uscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli
stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e
della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che i
“diritti di soggiorno” goduti dal cittadino straniero regolarmente
soggiornante, a norma dell’art. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte
le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo
studio, l’assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività
lavorativa, l’acquisto di immobili, l’accesso a finanziamenti, la
tutela giurisdizionale, ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso
T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni
devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia.
CONSIDERATO che le
citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del
soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto
il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del
relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio
nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni
soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità,
essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio,
attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
CONSIDERATO che il
principio di continuità risulta altresì avvalorato, “ex adverso”,
dall’art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur
in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e
richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di
inespellibilità anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno
sia scaduto da non più di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato
richiesto;
CONSIDERATO che
l’oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del
permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli
altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto,
l’impossibilità, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni
per la conclusione del procedimento di rinnovo;
CONSIDERATO che
nessuna esclusione è espressamente prevista - nell’ambito del diritto
interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo
del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo
per un concorso di cause a lui non imputabili;
RITENUTA la
necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un
procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della
propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza
indicato nel permesso di soggiorno stesso;
EMANA
la seguente direttiva
in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il mancato
rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del
procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla
piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad
esso connessi, qualora:
Gli effetti dei
diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno,
cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso in questione.
2. Lo straniero in possesso del
permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di
presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il
territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più
volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla
circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina
internazionale.
IL MINISTRO
Roma, 5 Agosto 2006
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