| home | indietro | A cura dell' Studio Legale Avv. Marco Pepe |
Questura di Bari – Ufficio Immigrazione Cat. A12/2008/ImmMG. Bari, 27/05/2008 OGGETTO: Assistenza sanitaria in favore di cittadini extracomunitari a seguito delle Direttive emanate dal Ministero dell’Interno. Raccomandata A/R ALLA DIREZIONE GENERALE L'AZIENDA SANITARIA LOCALE/BA Lungomare Starita n.6 - 70123 BARI Numerosi cittadini extracomunitari in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, hanno qui rappresentato che presso alcuni Uffici centrali o periferici di codesta ASL non viene consentita loro l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ovvero il suo mantenimento in quanto privi ancora del permesso o perché quello già posseduto risulta scaduto, generando così notevoli disagi nel caso risulti necessaria una assistenza medico/sanitaria. Al riguardo si rappresenta che i! Ministro dell'Interno, con la Direttiva n. 11050M(8) del 5 agosto 2006, sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, ha stabilito che i cittadini stranieri in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, possono contare sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi sulla base di specifiche condizioni previste dalla medesima Direttiva. Di conseguenza, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno ancorché scaduto e della ricevuta della presentazione di richiesta di rinnovo, può continuare a godere dei diritti ad esso associati tra cui quello di conservare l' iscrizione al S.S.N.. Giova precisare che a decorrere dall'11 dicembre 2006 la presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è stata trasferita agli uffici abilitati di Poste Italiane che fa da tramite con le Questure. La ricevuta dell’assicurata provvista di elementi di sicurezza, attestante l'avvenuta richiesta, rilasciata dall'Ufficio postale abilitato, ha lo stesso valore e gli stessi effetti del cedolino rilasciato a suo tempo dalle Questure. La citata Direttiva, dunque, ha consolidato la piena legittimità al mantenimento dell'iscrizione espressamente prevista dall'articolo 42, comma 4, del D,P.R n. 394 del 31 agosto 1999, cosi come coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004, che prevede che l'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Solo quando la Questura, competente per territorio, provvedere a comunicare i mancati rinnovi, revoche o annullamenti del permesso di soggiorno, l' A.S.L., nei casi citati, procederà alla cancellazione dagli elenchi anagrafici similari degli stranieri interessati (si richiama la circolare n. 24/10102/2 del 30 marzo 2005 dell'Assessorato Sanità-Servizi Sociali della Regione Puglia). Il Ministro dell'Interno, con una seconda Direttiva emessa il 20 febbraio 2007, ha in seguito stabilito che anche i cittadini extracomunitari in attesa del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, possono legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso sulla base di specifiche condizioni, compresa quindi l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Con circolare n. DGRUERI/VI/1.3.b.a/57ì9/P del 17 aprile 2007, il Ministero della Salute ha già fornito chiarimenti circa I’assistenza sanitaria in favore dei cittadini extracomunitan interessati dalle due Direttive. Non solo, con circolare n. DGRUERI/VI/1.3.b.a/20114/P del 19/11/2007, il Ministero della Salute ha affermato inoltre che anche i cittadini stranieri in attesa del permesso di soggiorno per motivi familiari possono richiedere l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale previo esibizione da parte degli interessati, analogamente a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica, dello specifico visto d'ingresso, della fotocopia non autenticata del Nulla Osta rilasciato dallo Sportello Unico e della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato attestante l'avvenuta richiesta di permesso di soggiorno. Pertanto, si richiede un Vostro urgente intervento al fine di sensibilizzazione gli Uffici preposti affinchè siano applicate, in maniera uniforme su tutto il territorio provinciale, le sopra indicate disposizioni inerenti l'iscrizione al S.S.N. di cittadini stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno,- D’ordine del Questore |