- Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle
condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione
sussidiaria – Art. 2, lett. e) – Rischio effettivo di subire un grave
danno – Art. 15, lett. c) – Minaccia grave e individuale alla vita o
alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato – Prova - Non occorre dimostrare il grado di violenza nel proprio Paese di
origine per chiedere il riconoscimento dello status di protezione
internazionale.
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Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. |
Recante
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della
protezione riconosciuta
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Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato. |
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Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, S.O. (aggiornata al 25 ottobre 2005) |