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GLI INTERESSI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il tasso di interesse determinato ogni semestre

Nelle transazioni commerciali si applica il tasso di mora più elevato previsto dalla normativa europea,  recepita con questo Decreto Legislativo.

L'importo degli interessi è stato determinato da COMUNICATI che si riportano in altra pagina collegata.

In pratica, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, è determinato dai COMUNICATI, oltre alla maggiorazione di sette punti, come previsto all'art. 5. 

     
D.Lgs. 9-10-2002 n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249.

Epigrafe
Premessa
1. Ambito di applicazione.
2. Definizioni.
3. Responsabilità del debitore.
4. Decorrenza degli interessi moratori.
5. Saggio degli interessi.
6. Risarcimento dei costi di recupero.
7. Nullità.
8. Tutela degli interessi collettivi.
9. Modifiche al codice di procedura civile.
10. Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.
11. Norme transitorie finali.

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1.  Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;

c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

 

2.  Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;

b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

c) «imprenditore», ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) «ritardi di pagamento», l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

e) «saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento», il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

f) «prodotti alimentari deteriorabili» quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 16 dicembre 1993 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 .

 

3.  Responsabilità del debitore.

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

 
4.  Decorrenza degli interessi moratori.

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'àmbito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

 

5.  Saggio degli interessi.

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
 
(Vedi  i COMUNICATI con i quli sono stti indicati i tassi da applicare)


(4)  Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1 del presente articolo, è stato fissato al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003 dal Comunicato 10 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33); al 2,10% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2003 dal Comunicato 12 luglio 2003 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160); al 2,02% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 dal Comunicato 15 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2004, n. 11); al 2,01% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2004 dal Comunicato 9 luglio 2004 (Gazz. Uff. 9 luglio 2004, n. 159); al 2,09% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2005 dal Comunicato 8 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2005, n. 5); al 2,05% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2005 dal Comunicato 28 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174); al 2,25 % per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2006 dal Comunicato 13 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 13 gennaio 2006, n. 10); al 2,83% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2006 dal Comunicato 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 10 luglio 2006, n. 158); al 3,58% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 dal Comunicato 5 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2007, n. 29); al 4,07% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2007 dal Comunicato 30 luglio 2007 (Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175); al 4,20% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2008 dal Comunicato 11 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2008, n. 35); al 4,10% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2008 dal Comunicato 21 luglio 2008 (Gazz. Uff. 21 luglio 2008, n. 169).

 

(giurisprudenza di legittimità)

6.  Risarcimento dei costi di recupero.

1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. I costi, comunque rispondenti a princìpi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

 

7.  Nullità.

1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

 

8.  Tutela degli interessi collettivi.

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

 

(giurisprudenza di legittimità)

9.  Modifiche al codice di procedura civile.

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;

b) ... (5).

3. ... (6).

(5)  Sostituisce il secondo periodo del secondo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile.

(6)  Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 648 del codice di procedura civile.

 

10.  Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.

1. ... (7).

(7)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 192.

 

11.  Norme transitorie finali.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.