Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997
che modifica il trattato sull'Unione europea, i
trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi
Gazzetta Ufficiale della C.E. 10
novembre 1997, n. C 340. Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.
Il presente trattato è entrato in
vigore il 1° maggio 1999. ( Legge 16 giugno 1998 n.209).
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA
COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,
hanno deciso di modificare il trattato sull'Unione
europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti
connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, Sig. Erik Derycke, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, Sig. Niels Helveg Petersen, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Dr. Klaus Kinkel, Ministro federale degli affari esteri e Vice cancelliere federale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Sig. Theodoros Pangalos, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, Sig. Juan Abel Matutes, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Sig. Hubert Védrine, Ministro degli affari esteri;
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA
COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Sig. Raphael P. Burke, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Sig. Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Sig. Jaques F. Poos, Vice Primo Ministro,
Ministro degli affari esteri, del commercio con l'estero
e della cooperazione;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, Sig. Hans van Mierlo, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, Sig. Wolfgang Schüssel, Ministro federale degli affari esteri
e Vicecancelliere;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Sig. Jaime Gama, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, Sig.ra Tarja Halonen, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, Sig.ra Lena Hjelm-Wallén, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,
Sig. Douglas Henderson, Ministro aggiunto presso il Ministero degli affari esteri e del
Commonwealth;
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri,
riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Parte prima
Modifiche di merito
Articolo 1
Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle
disposizioni del presente articolo.
1) Dopo il terzo punto del preambolo è inserito il
seguente punto:
"confermando il proprio attaccamento ai diritti sociali
fondamentali, quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il
18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori del 1989,"
2) L'attuale settimo punto del preambolo è sostituito dal
testo seguente:
"determinati a promuovere il progresso economico e
sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo
sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno e del
rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad
attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via
dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri
settori,"
3) Gli attuali nono e decimo punto del preambolo sono
sostituiti dal testo seguente:
"decisi ad attuare una politica estera e di sicurezza
comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa
comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle
disposizioni dell'articolo J.7, rafforzando così l'identità dell'Europa e la
sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso
in Europa e nel mondo,
decisi ad agevolare la libera circolazione delle persone,
garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle
disposizioni del presente trattato,"
4) All'articolo A, il secondo comma è sostituito dal
testo seguente:
"Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo
di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in
cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più
vicino possibile ai cittadini."
5) L'articolo B è sostituito dal testo seguente:
"Articolo B
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere un progresso economico e sociale e un
elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e
sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza
frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e
l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine
una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;
- affermare la sua identità sulla scena internazionale,
in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza
comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa
comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle
disposizioni dell'articolo J.7;
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza
dell'Unione;
- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli
alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della
criminalità e la lotta contro quest'ultima;
- mantenere integralmente l'acquis comunitario e
svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere
le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato
allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni
comunitarie.
Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti
conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e
secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà
definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea."
6) All'articolo C, il secondo comma è sostituito dal
testo seguente:
"L'Unione assicura in particolare la coerenza globale
della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni
esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la
Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a
tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenza, ad
attuare dette politiche."
7) L'articolo E è sostituito dal testo seguente:
"Articolo E
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la
Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle
condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati
che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei
successivi trattati e atti recanti modifiche e integrazioni delle stesse e,
dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato."
8) L'articolo F è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. L'Unione si fonda sui principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e
dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri."
b) L'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 4 ed è
inserito un nuovo paragrafo 3, così redatto:
"3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati
membri."
9) Alla fine del titolo I è inserito il seguente
articolo:
"Articolo F.1
1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di
Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli
Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento
europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da
parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1,
dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare
osservazioni.
2. Qualora sia stata effettuata una siffatta
constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in
questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di
voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al
Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili
conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle
persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad
essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a
norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera
senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in
questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano
all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza
qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del
Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di
sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.
5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo
delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta
la maggioranza dei suoi membri."
10) Il titolo V è sostituito dal testo seguente:
"Titolo V
Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune
Articolo J.1
1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di
sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di
sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:
- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali,
dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite;
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le
sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta
di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello
stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza
riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di
lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e
sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da
qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla
sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio provvede affinché detti principi siano
rispettati.
Articolo J.2
L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo J.1:
- definendo i principi e gli orientamenti generali della
politica estera e di sicurezza comune;
- decidendo strategie comuni;
- adottando azioni comuni;
- adottando posizioni comuni;
- rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati
membri per la conduzione della loro politica.
Articolo J.3
1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli
orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi
comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.
2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che
l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti
interessi in comune.
Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la
durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a
disposizione.
3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la
definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in
base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.
Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio
europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni
comuni.
Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia
dell'azione dell'Unione.
Articolo J.4
1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni
affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento
operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi
di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario,
la durata.
2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una
netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio
rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni
necessarie. L'azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia
deliberato.
3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro
prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di
sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e
di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.
5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale
prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione
entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare
in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è
applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle
decisioni del Consiglio.
6. In caso di assoluta necessità connessa con
l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio,
gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto
conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che
prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di
un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al
riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono
essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua
efficacia.
Articolo J.5
Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni
definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura
geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro
politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.
Articolo J.6
Gli Stati membri si informano reciprocamente e si
consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica
estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza
dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente e
concertata.
Articolo J.7
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende
tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del
secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il
Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le
rispettive norme costituzionali.
L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante
dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità
operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta
l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di
sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di
conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di
un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio
europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda
agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme
costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non
pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di
taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali
ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del
trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico
del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune
adottata in tale contesto.
La definizione progressiva di una politica di difesa
comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla
loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo
includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento
della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi,
ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.
3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare
decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della
difesa.
La competenza del Consiglio europeo a definire
orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresì all'UEO per le
questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima.
Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e
l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al
paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di
partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le
istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire
a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a
pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni
dell'UEO.
L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel
settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le
politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo
sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello
bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta
cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la
ostacoli.
5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente
articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità
all'articolo N.
Articolo J.8
1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che
rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.
2. La Presidenza è responsabile dell'attuazione delle
decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa
esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni
internazionali e nelle conferenze internazionali.
3. La Presidenza è assistita dal Segretario Generale del
Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica
estera e di sicurezza comune.
4. La Commissione è pienamente associata ai compiti di
cui ai paragrafi 1 e 2. La Presidenza è assistita in tali compiti, se
necessario, dallo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva.
5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può
nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici
specifici.
Articolo J.9
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di
conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano,
quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo J.4, paragrafo
3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o
nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri
partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di
interesse comune.
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente
informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri
permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle
loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte
salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della
Carta delle Nazioni Unite.
Articolo J.10
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e
le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze
internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni
internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione
delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a
scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione
delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo J.11
La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui
principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di
sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo
siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è
regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo
sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o
formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un
dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di
sicurezza comune.
Articolo J.12
1. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al
Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e
può presentare proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la
Presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato
membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di
quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.
Articolo J.13
1. Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate
dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o
rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.
In caso di astensione dal voto, ciascun membro del
Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a
norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la
decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua
solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano
contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli
altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del
Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di
un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo
2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione non è
adottata.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
- quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando
adotta decisioni sulla base di una strategia comune;
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di
un'azione comune o di una posizione comune.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati
e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di
una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla
votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere
che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci
all'unanimità.
Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la
ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che
istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono
richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che
hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera
alla maggioranza dei suoi membri.
Articolo J.14
Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo,
occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni
internazionali, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può autorizzare la
Presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati
a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera
all'unanimità su raccomandazione della Presidenza. Nessun accordo è
vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio
dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura
costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che
l'accordo si applichi a titolo provvisorio nei lori confronti.
Il presente articolo si applica anche alle materie
contemplate nel titolo VI.
Articolo J.15
Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la
Comunità europea, un comitato politico controlla la situazione
internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di
sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri
per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso
controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatta salva la
responsabilità della Presidenza e della Commissione.
Articolo J.16
Il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante
per la politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle
questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comune,
in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione
delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio
e su richiesta della Presidenza, un dialogo politico con terzi.
Articolo J.17
La Commissione è pienamente associata ai lavori nel
settore della politica estera e di sicurezza comune.
Articolo J.18
1. Gli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150
a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la Comunità
europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al
presente titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono
per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a
carico del bilancio delle Comunità europee.
3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette
disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee,
eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore
militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando
all'unanimità, decida altrimenti.
Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle
Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un
criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il
Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto
riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore
militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio
hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo J.13, paragrafo
1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.
4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che
istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio
delle Comunità europee."
11) Il titolo VI è sostituito dal testo seguente:
"Titolo VI
Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale
Articolo K.1
Fatte salve le competenze della Comunità europea,
l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello
elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e
reprimendo il razzismo e la xenofobia.
Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la
criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la
tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito
di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:- una più stretta
cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre
autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite
l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli K.2 e K.4;
- una più stretta cooperazione tra le autorità
giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli
articoli K.3, lettere a)-d) e K.4;
- il ravvicinamento, ove necessario, delle normative
degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo K.3, lettera e).
Articolo K.2
1. L'azione comune nel settore della cooperazione di
polizia comprende:
a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti
degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi
specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla
prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;
b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento,
l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti
informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati
dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni
finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla
protezione dei dati personali;
c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori
quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di
funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;
d) la valutazione in comune di particolari tecniche
investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità
organizzata.
2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol
e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam:
a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere
la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di
specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli
Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano
rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;
b) adotta misure che consentono ad Europol di richiedere
alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro
indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono
essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini
relative a casi di criminalità organizzata;
c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti
sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro
la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;
d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e
statistica sulla criminalità transnazionale.
Articolo K.3
L'azione comune nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale comprende:
a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione
tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe
degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle
decisioni;
b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;
c) la garanzia della compatibilità delle normative
applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la
suddetta cooperazione;
d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra
Stati membri;
e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di
norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni,
per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico
illecito di stupefacenti.
Articolo K.4
Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i
quali le autorità competenti di cui agli articoli K.2 e K.3 possono operare
nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le
autorità di quest'ultimo.
Articolo K.5
Il presente titolo non osta all'esercizio delle
responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo K.6
1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati
membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio,
per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione
tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.
2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e
secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione
finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo,
deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della
Commissione, il Consiglio può:
a) adottare posizioni comuni che definiscono
l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;
b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le
decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da
ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito
alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;c) adottare
decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del
presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono
vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di
tali decisioni a livello dell'Unione;
d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione
agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati
membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal
Consiglio.
Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le
convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri,
entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione
sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Parti
contraenti.
3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la
maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione
prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno
sessantadue voti favorevoli, espressi da almeno dieci membri.
4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a
maggioranza dei suoi membri.
Articolo K.7
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle
condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in
via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro
e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi
del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di
applicazione delle stesse.
2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma
del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni
Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a
pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.
3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma
del paragrafo 2 precisa che:
a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su
una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione
e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo
1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per
emanare la sua sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla
Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione
sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente
la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta
giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la
sua sentenza.
4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una
dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla
Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo
1.
5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare
la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da
altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o
l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la
legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da
uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle
forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di
diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I
ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi
dalla pubblicazione dell'atto.
7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni
controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione
di atti adottati a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2, ogniqualvolta detta
controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla
data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è
inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e
Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni
stabilite a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2, lettera d).
Articolo K.8
1. È istituito un comitato di coordinamento composto di
alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il
compito:
- di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di
quest'ultimo o di propria iniziativa;
- di contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato
che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del
Consiglio nei settori contemplati dall'articolo K.1.
2. La Commissione è pienamente associata ai lavori nei
settori di cui al presente titolo.
Articolo K.9
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle
conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le
posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente titolo.
Alle materie che rientrano nel presente titolo si
applicano, per quanto opportuno, gli articoli J.8 e J.9.
Articolo K.10
Gli accordi di cui all'articolo J.14 possono riguardare
materie rientranti nel presente titolo.
Articolo K.11
1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di
adottare qualsiasi misura di cui all'articolo K.6, paragrafo 2, lettere b),
c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il
Consiglio può fissare; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In
mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
2. La Presidenza e la Commissione informano regolarmente
il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel
presente titolo.
3. Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio
interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un dibattito sui
progressi compiuti nei settori di cui al presente titolo.
Articolo K.12
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli
articoli K.15 e K.16, a far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai
meccanismi previsti dai trattati, a condizione che la cooperazione proposta:
a) rispetti le competenze della Comunità europea e gli
obiettivi stabiliti dal presente titolo;
b) abbia il fine di consentire all'Unione di svilupparsi
più rapidamente come spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su richiesta degli Stati
membri interessati e dopo aver invitato la Commissione a presentare il suo
parere; la domanda è trasmessa anche al Parlamento europeo.
Qualora un membro del Consiglio dichiari che, per
specificati e importanti motivi di politica interna, intende opporsi alla
concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede
alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si
pronunci all'unanimità.
Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la
ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che
istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono
richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.
3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una
cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale
intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di
tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà al Consiglio un parere,
raccomandando eventualmente le misure specifiche che ritiene necessarie
perché tale Stato membro partecipi a detta cooperazione. Entro quattro mesi
dalla data di tale notifica, il Consiglio decide sulla richiesta e sulle
misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende
adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi
della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. Ai fini del
presente paragrafo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite
nell'articolo K.16.
4. Le disposizioni degli articoli da K.1 a K.13 si
applicano alla cooperazione rafforzata di cui al presente articolo, salvo se
altrimenti previsto dal presente articolo o dagli articoli K.15 e K.16.
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee e all'esercizio di dette competenze si applicano ai paragrafi 1, 2 e
3.
5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni
del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito
dell'Unione europea.
Articolo K.13
1. Gli articoli 137, 138, 138 E, da 139 a 142, 146, 147,
148, paragrafo 3, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che
istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i
settori di cui al presente titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono
per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a
carico del bilancio delle Comunità europee.
3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette
disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee,
salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non
sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate
agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto
nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida
altrimenti.
4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che
istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio
delle Comunità europee.
Articolo K.14
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa
della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del
Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati
dall'articolo K.1 rientri nel titolo III bis del trattato che istituisce la
Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto.
Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le
rispettive norme costituzionali."
12) È inserito il seguente nuovo titolo:
"Titolo VI bis
Disposizioni su una cooperazione rafforzata
Articolo K.15
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure
e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce
la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:
a) sia diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a
proteggere e servire i suoi interessi;
b) rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro
istituzionale unico dell'Unione;
c) venga utilizzata solo in ultima istanza, qualora non
sia stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati
applicando le procedure pertinenti ivi contemplate;
d) riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri;
e) non pregiudichi l'acquis comunitario e le misure
adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;
f) non pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi
e gli interessi degli Stati membri che non vi partecipano;
g) sia aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di
aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di
base e delle decisioni adottate in tale ambito;
h) ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti
rispettivamente nell'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità
europea e nell'articolo K.12 del presente trattato, a seconda dei settori
interessati, e sia autorizzata dal Consiglio secondo le procedure da essi
previste.
2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda,
gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione cui
partecipano. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne
ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.
Articolo K.16
1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni
necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo K.15 si
applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e
del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i
membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che
rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle
decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti
ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista
all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità
europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio
interessati.
2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione,
diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono
a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio,
deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
Articolo K.17
Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il
Parlamento europeo sugli sviluppi della cooperazione rafforzata instaurata
sulla base del presente titolo."
13) L'articolo L è sostituito dal testo seguente:
"Articolo L
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle
disposizioni seguenti del presente trattato:
a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce
la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato
che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste
dall'articolo K.7;
c) disposizioni del titolo VI bis, alle condizioni
previste dall'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea e
dall'articolo K.12 del presente trattato;
d) articolo F, paragrafo 2, per quanto riguarda
l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a
norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del
presente trattato;
e) articoli da L a S."
14) All'articolo N, il paragrafo 2 è soppresso e il
paragrafo 1 resta senza numero.
15) All'articolo O, il primo comma è sostituito dal testo
seguente:
"Ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti
nell'articolo F, paragrafo 1, può domandare di diventare membro dell'Unione.
Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità,
previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del
Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che
lo compongono."
16) All'articolo S, è aggiunto un nuovo paragrafo, così
redatto:
"In forza del trattato di adesione del 1994, fanno
ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e
svedese."
Articolo 2
Il trattato che istituisce la Comunità europea è
modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1) Nel preambolo è aggiunto il seguente punto dopo gli
otto punti:
"determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livello
possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso
all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,"
2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 2
La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme
della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione
economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni
comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e
sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e
di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita
sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di
convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione
dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il
miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e
sociale e la solidarietà tra Stati membri."
3) L'articolo 3 è modificato come segue:
a) il testo attuale è numerato e diventa paragrafo 1;
b) nel nuovo paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal
testo seguente:
"d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione di
persone, come previsto dal titolo III bis;"
c) nel nuovo paragrafo 1, dopo la lettera h) è inserita
la nuova lettera i):
"i) la promozione del coordinamento tra le politiche
degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne
l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;"
d) nel nuovo paragrafo 1, l'attuale lettera i) diventa
lettera j) e le successive lettere sono rinumerate di conseguenza;
e) è aggiunto il seguente paragrafo:
"2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo
mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini
e donne."
4) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 3 C
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono
essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e
azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva
di promuovere lo sviluppo sostenibile."
5) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 5 A
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli
articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle
istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato,
a condizione che la cooperazione proposta:
a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della
competenza esclusiva della Comunità;
b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui
programmi comunitari;
c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei
discriminazioni tra cittadini degli Stati membri;
d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla
Comunità dal presente trattato;
e) non costituisca una discriminazione né una restrizione
negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni
di concorrenza tra questi ultimi.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.
Se un membro del Consiglio dichiara che per importanti e
specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di
un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che la
questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi
di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimità.
Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione
rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla
Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo.
Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati
membri interessati delle ragioni di tale decisione.
3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una
cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale
intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di
tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio.
Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione decide sulla
richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.
4. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione
delle attività di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni
pertinenti del presente trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente
articolo e dagli articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea.
5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni
del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito
dell'Unione europea."
6) All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal
testo seguente:
"Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B, può stabilire regole volte a vietare tale
discriminazione."
7) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 6 A
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e
nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni
per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali."
8) Alla fine della Parte prima è inserito il seguente
articolo:
"Articolo 7 D
Fatti salvi gli articoli 77, 90 e 92, in considerazione
dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei
valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della
coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le
rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente
trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e
condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti."
9) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente:
"1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza
nazionale e non sostituisce quest'ultima."
10) All'articolo 8 A, il paragrafo 2 è sostituito dal
testo seguente:
"2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a
facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa
disposizione del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di
cui all'articolo 189 B. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la
procedura."
11) All'articolo 8 D, è aggiunto il seguente comma:
"Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni
o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 4 in una delle
lingue menzionate all'articolo 248 e ricevere una risposta nella stessa
lingua."
12) L'articolo 51 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 51
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B, adotta in materia di sicurezza sociale le misure
necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori,
attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori
migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione
dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione
del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti
nei territori degli Stati membri.
Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la
procedura di cui all'articolo 189 B."
13) All'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal
testo seguente:
"2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette
disposizioni."
14) All'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal
testo seguente:
"2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le
direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle
attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera
all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B, per
quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una
modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per
quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone
fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata."
15) Nella Parte terza è inserito il seguente titolo:
"Titolo III bis
Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse
con la libera circolazione delle persone
Articolo 73 I
Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:
a) entro un periodo di cinque anni a decorrere
dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare
la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 7 A, insieme a
misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli
alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 73 J,
paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 73 K, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo
2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità, a
norma dell'articolo K.3, lettera e), del trattato sull'Unione europea;
b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione
e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma
dell'articolo 73 K;c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile, come previsto all'articolo 73 M;
d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la
cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 73 N;
e) misure nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato
livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la
criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del
trattato sull'Unione europea.
Articolo 73 J
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata
in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 7
A, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia
cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere
interne;
2) misure relative all'attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri, che definiscono:
a) norme e procedure cui gli Stati membri devono
attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette
frontiere;
b) regole in materia di visti relativi a soggiorni
previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:
i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere
esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;
ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti
da parte degli Stati membri;
iii) un modello uniforme di visto;
iv) norme relative a un visto uniforme;
3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini
dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli
Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.
Articolo 73 K
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore
del trattato di Amsterdam adotta:
1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo
allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti
settori:
a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato
membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un
cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri,
b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti
asilo negli Stati membri,
c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica
di rifugiato a cittadini di paesi terzi,
d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati
membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;
2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei
seguenti settori:
a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli
sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per
le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale,
b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi;
3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei
seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle
procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo
termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare,
b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
4) misure che definiscono con quali diritti e a quali
condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno
Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.
Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4
non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in
questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con
gli accordi internazionali.
Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b),
del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di
cinque anni.
Articolo 73 L
1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle
responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una
situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini
di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure
temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri
interessati.
Articolo 73 M
Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a
norma dell'articolo 73 O e per quanto necessario al corretto funzionamento
del mercato interno, includono:a) il miglioramento e la semplificazione:
- del sistema per la notificazione transnazionale degli
atti giudiziari ed extragiudiziali;
- della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;
b) la promozione della compatibilità delle regole
applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza
giurisdizionale;
c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento
dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle
norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
Articolo 73 N
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 73 O, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i
pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie
disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.
Articolo 73 O
1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata
in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su
proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa
consultazione del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
- il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la
Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro
affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;
- il Consiglio, deliberando all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di
assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla
procedura di cui all'articolo 189 B e di adattare le disposizioni relative
alle competenze della Corte di giustizia.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui
all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente
all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;
4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui
all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un
periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam,
sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B.
Articolo 73 P
1. L'articolo 177 si applica al presente titolo nelle
seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un
giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno,
una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la
validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità
fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria
per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte
di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. La Corte di giustizia non è comunque competente a
pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 73 J,
punto 1, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia
della sicurezza interna.
3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro
possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi
sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni
della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla
Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle
sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in
giudicato.
Articolo 73 Q
Il presente titolo si applica nel rispetto delle
disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e
del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo
sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che
istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda."
16) All'articolo 75, paragrafo 1, la parte introduttiva è
sostituita dalla seguente:
"1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e tenuto
conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, stabilisce:"
17) All'articolo 100 A, il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 è
sostituito dal testo seguente:
"3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al
paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e
protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato,
tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su
riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio,
nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale
obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o
della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga
necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze
importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o
dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione
precisando i motivi del mantenimento delle stesse.5. Inoltre, fatto salvo il
paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della
Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga
necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove
scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di
lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto
dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le
disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione
delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui
ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in
questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di
discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra
gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del
mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto
periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono
considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in
assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo
Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può
essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del
paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano
a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente
l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico
di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di
misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina
immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e
170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte
di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei
poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano,
nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati
membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di
cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura
comunitaria di controllo."
18) Gli articoli 100 C e 100 D sono soppressi.
19) Dopo il titolo VI è inserito il seguente titolo:
"Titolo VI bis
Occupazione
Articolo 109 N
Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente
titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore
dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza
lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado
di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di
cui all'articolo B del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del
presente trattato.
Articolo 109 0
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in
materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 109 N in modo coerente con gli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma
dell'articolo 103, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali
in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione
dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di
Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni
dell'articolo 109 Q.
Articolo 109 P
1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di
occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché
sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo
contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e
delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di
occupazione elevato.
Articolo 109 Q
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e
della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione
dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato
economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per
l'occupazione di cui all'articolo 109 S, elabora annualmente degli
orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive
politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli
indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla
Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per
l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce
degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al
paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente
ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di
occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame,
rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio
e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale
comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e
all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 109 R
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a
promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi
nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli
scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi
comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a
valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a
progetti pilota.
Tali misure non comportano l'armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 109 S
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento
europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al
fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda
le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato
è incaricato di:
- seguire la situazione dell'occupazione e le politiche
in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità;
- fatto salvo l'articolo 151, formulare pareri su
richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e
contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo
109 Q.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato consulta
le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri
del Comitato."
20) All'articolo 113, è aggiunto il seguente paragrafo:
"5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può
estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi
internazionali su servizi e proprietà intellettuale nella misura in cui essi
non rientrino in detti paragrafi."
21) Dopo il titolo VII è inserito il seguente titolo:
"Titolo VII bis
Cooperazione doganale
Articolo 116
Nel quadro del campo di applicazione del presente
trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
189 B, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati
membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano
l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della
giustizia negli Stati membri."
22) Gli articoli da 117 a 120 sono sostituiti dagli
articoli seguenti:
"Articolo 117
La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti
sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea
firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la
promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione
sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a
consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro
l'emarginazione.
A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in
atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in
particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la
competitività dell'economia della Comunità.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal
funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi
sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative.
Articolo 118
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo
117, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei
seguenti settori:
- miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro,
per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- condizioni di lavoro,
- informazione e consultazione dei lavoratori,
- integrazione delle persone escluse dal mercato del
lavoro, fatto salvo l'articolo 127,
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le
opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante
direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto
delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari
e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di
piccole e medie imprese.
Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni.
Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura,
può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati
membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare
gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci
innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere
l'emarginazione sociale.
3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti
settori:
- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del
contratto di lavoro,
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei
lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il
paragrafo 6,
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che
soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,
- contributi finanziari volti alla promozione
dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le
disposizioni relative al Fondo sociale europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a
loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a
norma dei paragrafi 2 e 3.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data
in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 189, le
parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni,
fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure
necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati
imposti da detta direttiva.
5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo
non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili
con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al
diritto di serrata.
Articolo 118 A
1. La Commissione ha il compito di promuovere la
consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura
utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato
delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare
proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul
possibile orientamento di un'azione comunitaria.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna
un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul
contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla
Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali
possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo
previsto dall'articolo 118 B. La durata della procedura non supera nove
mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla
Commissione.
Articolo 118 B
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario
può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi
compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono
attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli
Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 118, e a
richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del
Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo
allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad
uno dei settori di cui all'articolo 118, paragrafo 3, nel qual caso esso
delibera all'unanimità.
Articolo 118 C
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 117 e fatte
salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia
la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro
azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente
capo, in particolare per le materie riguardanti:
- l'occupazione;
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- la formazione e il perfezionamento professionale;
- la sicurezza sociale;
- la protezione contro gli infortuni e le malattie
professionali;
- l'igiene del lavoro;
- il diritto di associazione e la contrattazione
collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con
gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia
per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che
interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente
articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Articolo 119
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del
principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e
quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente
articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli
altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in
natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata
sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro
pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a
tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle
retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità
tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di
trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che
prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività
professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o
compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 119 A
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza
esistente nei regimi di congedo retribuito.
Articolo 120
La Commissione elabora una relazione annuale sugli
sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 117, compresa la
situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad
elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione
sociale."
23) L'articolo 125 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 125
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al
Fondo sociale europeo."
24) All'articolo 127, il paragrafo 4 è sostituito dal
testo seguente:"4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri."
25) All'articolo 128, il paragrafo 4 è sostituito dal
testo seguente:
"4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali
nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato,
in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue
culture."
26) L'articolo 129 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 129
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le
politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
L'azione della Comunità, che completa le politiche
nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla
prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di
pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi
flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la
loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.
La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a
ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di
stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati
membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia
la loro azione.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con
la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei
settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto
contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto
coordinamento.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali
competenti in materia di sanità pubblica.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi
previsti dal presente articolo, adottando:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e
sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli
emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o
introducano misure protettive più rigorose;
b) in deroga all'articolo 43, misure nei settori
veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione
della sanità pubblica;
c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a
migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini
stabiliti dal presente articolo.
5. L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica
rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di
organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In
particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), non pregiudicano le
disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e
sangue."
27) L'articolo 129 A è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 129 A
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed
assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità
contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici
dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione,
all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri
interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche
e attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti
alla protezione dei consumatori.
3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli
obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell'articolo 100 A nel quadro
della realizzazione del mercato interno;
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo
della politica svolta dagli Stati membri.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di
protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il
presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione."
28) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, la
prima parte del terzo trattino è sostituita dal testo seguente:
"- può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti
dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al
primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di
prestito o abbuoni di interesse;".
29) L'articolo 129 D è modificato come segue:
a) il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo
129 C, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità
della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni".
b) il terzo comma è soppresso.
30) All'articolo 130 A, il secondo comma è sostituito dal
testo seguente:
"In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra
i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno
favorite o insulari, comprese le zone rurali."
31) All'articolo 130 E, il primo comma è sostituito dal
testo seguente:
"Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di
sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la
procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni".
32) All'articolo 130 I, il primo comma del paragrafo 1 è
sostituito dal testo seguente:
"1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni
della Comunità."
33) L'articolo 130 O è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 130 O
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo
130 N.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta le disposizioni di cui agli articoli 130 J, 130 K e 130 L. L'adozione
dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri
interessati."
34) All'articolo 130 R, il paragrafo 2 è sostituito dal
testo seguente:
"2. La politica della Comunità in materia ambientale mira
a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle
situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi
della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione,
in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul
principio "chi inquina paga".
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti
ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una
clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per
motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad
una procedura comunitaria di controllo."
35) L'articolo 130 S è modificato come segue:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere
intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130
R.";
b) La parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal
testo seguente:
"2. In deroga alla procedura decisionale di cui al
paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 100 A, il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
Regioni, adotta:";
c) Il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo
seguente:
"3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta programmi generali
d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere."
36) All'articolo 130 W, il paragrafo 1 è sostituito dal
testo seguente:
"1. Fatte salve le altre disposizioni del presente
trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
189 B, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 130 U. Tali misure possono assumere la forma di programmi
pluriennali."
37) All'articolo 137 è aggiunto il comma seguente:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non può
essere superiore a settecento."
38) L'articolo 138 è modificato come segue:
a) nel paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo
seguente:
"3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a
permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura
uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli
Stati membri."
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione
del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce
lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi
membri".
39) L'articolo 151 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 151
1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti
degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del
Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il
Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal
regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale,
sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per
la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario
Generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il
Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal
Consiglio che delibera all'unanimità.
Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del
Segretariato generale.
3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 191 A, paragrafo
3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle
quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo
il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi
in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso
ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale.
In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i
risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a
verbale sono resi pubblici."
40) All'articolo 158, paragrafo 2, il primo e il secondo
comma sono sostituiti dal testo seguente:
"2. I governi degli Stati membri designano, di comune
accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la
nomina è approvata dal Parlamento europeo.
I governi degli Stati membri designano, di comune accordo
con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri
della Commissione."
41) All'articolo 163, è inserito come primo comma il
seguente comma:
"La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti
politici del suo presidente."
42) All'articolo 173, il terzo comma è sostituito dal
testo seguente:
"La Corte di giustizia è competente, alle stesse
condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte
dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative."
43) L'articolo 188 C è modificato come segue:
a) Il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal
testo seguente:
"La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la
legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.";
b) Il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente:
"2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la
regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione
finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare
su ogni caso di irregolarità.";
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in
caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità,
nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per
conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone
fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il
controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le
istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno
spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono
partecipare al controllo.
Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che
gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone
fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti,
a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento
delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per
gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della
Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso
della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la
Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle
informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della
Comunità gestite dalla Banca."
44) L'articolo 189 B è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 189 B
1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al
presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che
segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento
europeo e al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e
previo parere del Parlamento europeo:
- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere
del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può
adottare l'atto proposto;- adotta altrimenti una posizione comune e la
comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il
Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione
comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della
sua posizione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione,
il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato,
l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione
comune;
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta
dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione comune, a
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato
viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su
tali emendamenti.
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli
emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera
adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il
Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la
Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli
emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del
Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di
conciliazione.
4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri
del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del
Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto
comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro
rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La
Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte
le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del
Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato
di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti
proposti dal Parlamento europeo.
5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua
convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il
Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane
a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al
progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto
concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto
concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due
istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non
adottato.
6. Se il comitato di conciliazione non approva un
progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.
7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al
presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due
settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio."
45) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 191 A
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a
norma dei paragrafi 2 e 3.
2. I principi generali e le limitazioni a tutela di
interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti
sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam.
3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel
proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai
propri documenti."
46) All'articolo 198 è aggiunto il seguente comma:
"Il Comitato può essere consultato dal Parlamento
europeo."
47) All'articolo 198 A, il terzo comma è sostituito dal
testo seguente:
"I membri del Comitato nonché un numero uguale di
supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per
quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è
rinnovabile. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri
del Parlamento europeo."
48) All'articolo 198 B, il secondo comma è sostituito dal
testo seguente:
"Esso stabilisce il proprio regolamento interno."
49) L'articolo 198 C è modificato come segue:
a) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato
delle Regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri
casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare
nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.";
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:
"Il Comitato delle Regioni può essere consultato dal
Parlamento europeo."
50) All'articolo 205, il primo comma è sostituito dal
testo seguente:
"La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base
alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209,
sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in
conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri
cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano
utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria."
51) All'articolo 206, il paragrafo 1 è sostituito dal
testo seguente:
"1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del
Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione
dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al
Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205-bis, la
relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle
istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la
dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 188 C, paragrafo 1,
secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte."
52) L'articolo 209 A è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 209 A
1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la
frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della
Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che
siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati
membri.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la
frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che
adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi
finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato,
gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi
finanziari della Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano,
assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le
autorità competenti.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le
misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una
protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure
non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o
l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle
misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo."
53) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 213 A
1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto
del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B,
adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo
svolgimento delle attività della Comunità.
2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità
presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività,
dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della
riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori
economici."
54) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 213 B
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari
sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle
istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base
del medesimo.
2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B,
istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare
l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e
adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni."
55) All'articolo 227, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente testo:
"2. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai
dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole
Canarie.
Tuttavia, tenuto conto della situazione socio-economica
strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera
e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza,
dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima
difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui
persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure
specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione
del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.
Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti
misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali
politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche
in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie
prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso
ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità.
Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma
tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni
ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza
dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le
politiche comuni."
56) L'articolo 228 è modificato come segue:
a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal
testo seguente:
"Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal
presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo
nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.";
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Fatte salve le competenze riconosciute alla
Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una
decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in
vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il
Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il
quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di
cui all'articolo 238.
In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si
applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere
l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da
adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo
basato sull'articolo 238, se tale organismo deve adottare decisioni che
hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o
modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente
informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo,
relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero
alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo
istituito da un accordo basato sull'articolo 238."
57) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 236
1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di
voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma
dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti
diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.
2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma
dell'articolo F.1, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato
membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo
Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione
del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto
delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli
obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del
presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato
medesimo.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a
norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3,
il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del
governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 148,
paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti
ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista
all'articolo 148, paragrafo 2.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di
sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le
decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del
rappresentante del governo dello Stato membro in questione."
58) Il protocollo sulla politica sociale e l'accordo
sulla politica sociale allo stesso allegato sono soppressi.
59) Il protocollo sul Comitato economico e sociale e sul
Comitato delle Regioni sono soppressi.
Articolo 3
Il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio è modificato in base alle disposizioni del presente
articolo.
1) All'articolo 10, il primo e il secondo comma del
paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"2. I governi degli Stati membri designano, di comune
accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la
nomina è approvata dal Parlamento europeo.
I governi degli Stati membri designano, di comune accordo
con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri
della Commissione."
2) All'articolo 13, è inserito come primo comma il
seguente comma:
"La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti
politici del suo presidente."
3) All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non può
essere superiore a settecento."
4) L'articolo 21 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo
seguente:
"3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a
permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura
uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli
Stati membri.";
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione
del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce
lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi
membri".
5) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 30
1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti
degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del
Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il
Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal
regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale,
sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per
la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario
Generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il
Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal
Consiglio, che delibera all'unanimità.
Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del
Segretariato generale.
3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno."
6) All'articolo 33, il quarto comma è sostituito dal
seguente testo:
"La Corte di giustizia è competente, alle stesse
condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte
dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative".
7) L'articolo 45 ter è modificato come segue:
a) Il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal
seguente testo:
"La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la
legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee."
b) Il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal
seguente testo:
"2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la
regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione
finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare
su ogni caso di irregolarità.";
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
"3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in
caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità,
nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per
conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone
fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il
controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le
istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno
spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono
partecipare al controllo.
Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che
gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone
fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti,
a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento
delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per
gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della
Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso
della Banca è disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la
Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle
informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della
Comunità gestite dalla Banca."
8) All'articolo 78 ter, il primo comma è sostituito dal
seguente testo:
"La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base
alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78
nono, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in
conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri
cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti di bilancio
siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria."
9) All'articolo 78 ottavo, il paragrafo 1 è sostituito
dal seguente testo:
"1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del
Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione
dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al
Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 78 quinto,
la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle
istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la
dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 45 C, paragrafo 1, secondo
comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte."
10) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 96
1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di
voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma
dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti
diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.
2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma
dell'articolo F.1, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato
membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei
diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del
presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli
obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad
essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a
norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3,
il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del
governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 28, quarto
comma, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti
dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui
all'articolo 28, quarto comma.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di
sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le
decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del
rappresentante del governo dello Stato membro in questione."
Articolo 4
Il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica è modificato in base alle disposizioni del presente
articolo.
1) All'articolo 107 è aggiunto il seguente comma:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non può
essere superiore a settecento."
2) L'articolo 108 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo
seguente:
"3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a
permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura
uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli
Stati membri."
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione
del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce
lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi
membri."
3) L'articolo 121 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 121
1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti
degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del
Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il
Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal
regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale,
sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per
la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario
Generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il
Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal
Consiglio, che delibera all'unanimità.
Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del
Segretariato generale.
3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno."
4) All'articolo 127, il primo e il secondo comma del
paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"2. I governi degli Stati membri designano, di comune
accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la
nomina è approvata dal Parlamento europeo.
I governi degli Stati membri designano, di comune accordo
con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri
della Commissione."
5) All'articolo 132 è inserito il seguente comma come
primo comma:
"La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti
politici del suo presidente."
6) All'articolo 146, il terzo comma è sostituito dal
testo seguente:
"La Corte di giustizia è competente, alle stesse
condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte
dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative".
7) L'articolo 160 C è modificato come segue:
a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal
seguente testo:
"La Corte dei conti presenta al Parlamento e al Consiglio
europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la
legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.";
b) il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal
seguente testo:
"2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la
regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione
finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare
su ogni caso di irregolarità.";
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in
caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità,
nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per
conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone
fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il
controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le
istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno
spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono
partecipare al controllo.
Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che
gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone
fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti,
a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento
delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per
gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della
Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso
della Banca è disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la
Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle
informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della
Comunità gestite dalla Banca."
8) All'articolo 170 è aggiunto il seguente comma:
"Il comitato può essere consultato dal Parlamento
europeo".
9) All'articolo 179, il primo comma è sostituito dal
seguente testo:
"La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base
alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183,
sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in
conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri
cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano
utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria."
10) All'articolo 180 B, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente testo:
"1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del
Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione
dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al
Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179-bis, la
relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle
istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la
dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 160 C, paragrafo 1,
secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte."
11) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 204
1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di
voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma
dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti
diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.
2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma
dell'articolo F.1, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato
membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei
diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del
presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli
obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad
essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a
norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3,
il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del
governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 118,
paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di
voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui
all'articolo 118, paragrafo 2.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di
sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le
decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del
rappresentante del governo dello Stato membro in questione."
Articolo 5
L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione
del Consiglio del 20 settembre 1976 è modificato in base
alle disposizioni del presente articolo.
1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"In caso di modifiche del presente articolo, il numero
dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire
un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità."
2) All'articolo 6, paragrafo 1, dopo il quinto trattino è
inserito il seguente trattino:
"- membro del Comitato delle Regioni,".
3) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di una procedura
elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte
salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è
disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali."
4) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:
"Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di
una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il
Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso
prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e
decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in
base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le
disposizioni nazionali cui tale atto rinvia."
5) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente:
"1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o
di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte
salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro
stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti
durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante
durata di detto periodo."
Parte seconda
Semplificazione
Articolo 6
Il trattato che istituisce la Comunità europea, compresi
i suoi allegati e i suoi protocolli, è modificato secondo le disposizioni
del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale
trattato e di adattare di conseguenza il testo di talune delle sue
disposizioni.
I. Testo degli articoli del trattato
1) All'articolo 3, lettera a), la parola "l'abolizione" è
sostituita da "il divieto".
2) L'articolo 7 è abrogato.
3) L'articolo 7 A è modificato come segue:
a) il primo e il secondo comma sono numerati e diventano
così i paragrafi 1 e 2;
b) nel nuovo paragrafo 1, sono soppressi i riferimenti
all'articolo 7 B, all'articolo 70, paragrafo 1, e all'articolo 100 B;
c) è aggiunto un paragrafo 3 con il testo del secondo
comma dell'articolo 7 B, così redatto:
"3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni
necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori
considerati.".
4) L'articolo 7 B è abrogato.
5) L'articolo 8 B è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole ", dovrà adottare entro il
31 dicembre 1994," sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sarà
esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio..." è inserita la
parola "adotta,". Dopo le parole "...e del Parlamento europeo " la virgola è
sostituita da un punto e virgola.
b) al paragrafo 2, prima frase, il riferimento
all'"articolo 138, paragrafo 3" diventa un riferimento all'"articolo 138,
paragrafo 4";
c) al paragrafo 2, seconda frase, le parole ", dovrà
adottare entro il 31 dicembre 1994," sono soppresse e dopo le parole "Tale
diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio..." è
inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo"
la virgola è sostituita da un punto e virgola.
6) All'articolo 8 C, seconda frase, le parole "Entro il
31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni
necessarie e avvieranno" sono sostituite da "Gli Stati membri stabiliscono
tra loro le disposizioni necessarie e avviano".
7) All'articolo 8 E, primo comma le parole "entro il 31
dicembre 1993 e in seguito" sono soppresse.
8) All'articolo 9, paragrafo 2, le parole "Le
disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 ..." sono sostituite da
"Le disposizioni dell'articolo 12 e del capo 2 ...".
9) All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso e il
paragrafo 1 rimane senza numero.
10) L'articolo 11 è abrogato.
11) Al capo 1, Unione doganale, il titolo "Sezione 1 -
Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri" è soppresso.
12) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 12
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le
tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto
si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.".
13) Gli articoli da 13 a 17 sono abrogati.
14) Il titolo "Sezione 2 - Fissazione della tariffa
doganale comune" è soppresso.
15) Gli articoli da 18 a 27 sono abrogati.
16) L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 28
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.".
17) Nella parte introduttiva dell'articolo 29, le parole
"della presente sezione" sono sostituite da "del presente capo".
18) Nel titolo del capo 2, la parola "ABOLIZIONE" è
sostituita da "DIVIETO".
19) All'articolo 30, le parole "Senza pregiudizio delle
disposizioni che seguono, sono vietate" sono sostituite da "Sono vietate".
20) Gli articoli 31, 32 e 33 sono abrogati.
21) All'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso e il
paragrafo 1 resta senza numero.
22) L'articolo 35 è abrogato.
23) All'articolo 36, le parole "Le disposizioni degli
articoli da 30 a 34 inclusi" sono sostituite da "Le disposizioni degli
articoli 30 e 34".
24) L'articolo 37 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, primo comma, la parola "progressivo" e
le parole "alla fine del periodo transitorio" sono soppresse;
b) al paragrafo 2, la parola "all'abolizione" è
sostituita da "al divieto";
c) i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi e il paragrafo 4
diventa il paragrafo 3;
d) nel nuovo paragrafo 3, le parole "avuto riguardo al
ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie" sono
soppresse e la virgola che precede questo testo è sostituita da un punto.
25) L'articolo 38 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, prima frase, il riferimento
all'allegato II è sostituito con un riferimento all'allegato I e la seconda
frase che comincia con "Tuttavia, nel termine di due anni ..." è soppressa.
b) al paragrafo 4, le parole "degli Stati membri" sono
soppresse.
26) L'articolo 40 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2, 3 e 4
diventano i paragrafi 1, 2 e 3;b) nel nuovo paragrafo 1, primo comma, le
parole "sarà creata" sono sostituite da "è creata";
c) nel nuovo paragrafo 2, il rinvio al "paragrafo 2" deve
leggersi "paragrafo 1";
d) nel nuovo paragrafo 3, il rinvio al "paragrafo 2" deve
leggersi "paragrafo 1".
27) L'articolo 43 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, terzo comma, le parole "all'unanimità
durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito" sono
sostituite da "a maggioranza qualificata";
b) ai paragrafo 2 e 3, il rinvio all'"articolo 40,
paragrafo 2" deve leggersi "articolo 40, paragrafo 1".
28) Gli articoli 44 e 45, nonché l'articolo 47 sono
abrogati.
29) All'articolo 48, paragrafo 1, le parole "al più tardi
al termine del periodo transitorio" sono soppresse.
30) L'articolo 49 è modificato come segue:
a) nella parte introduttiva, le parole "Fin dall'entrata
in vigore del presente trattato, il Consiglio" sono sostituite da "Il
Consiglio, ..." e la parola "progressivamente" è soppressa;
b) alle lettere b) e c) rispettivamente, le parole ", in
base ad un piano progressivo," sono soppresse.
31) L'articolo 52, primo comma, è modificato come segue:
a) nella prima frase, le parole "vengono gradatamente
soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "vengono
vietate";
b) nella seconda frase, le parole "Tale graduale
soppressione" sono sostituite da "Tale divieto".
32) L'articolo 53 è abrogato.
33) L'articolo 54 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3
diventano i paragrafi 1 e 2;
b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per realizzare il
programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a
compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento" sono
sostituite da "Per realizzare la libertà di stabilimento".
34) All'articolo 59, primo comma, le parole "sono
gradatamente soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da
"sono vietate".
35) All'articolo 61, paragrafo 2, le parole
"liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali" sono
sostituite da "liberalizzazione della circolazione dei capitali".
36) L'articolo 62 è abrogato.
37) L'articolo 63 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3
diventano i paragrafi 1 e 2;
b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per attuare il
programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una
tappa della liberalizzazione di un determinato servizio," sono sostituite da
"Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio," e le parole
"deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza
qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza
qualificata";
c) nel nuovo paragrafo 2, le parole "Nelle proposte e
decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2" sono sostituite da "Nelle direttive di
cui al paragrafo 1".
38) All'articolo 64, primo comma, le parole "63,
paragrafo 2" sono sostituite da "63, paragrafo 1".
39) Gli articoli da 67 a 73 A, l'articolo 73 E e
l'articolo 73 H sono abrogati.
40) All'articolo 75, il paragrafo 2 è soppresso e il
paragrafo 3 diventa il paragrafo 2.
41) All'articolo 76, le parole "all'entrata in vigore del
presente trattato" sono sostituite da "al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati
aderenti, alla data della loro adesione".
42) L'articolo 79 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole "Entro e non oltre il
termine della seconda tappa devono essere abolite ..." sono sostituite da
"Devono essere abolite ...";
b) al paragrafo 3, le parole ", entro due anni
dall'entrata in vigore del presente trattato," sono soppresse.
43) All'articolo 80, paragrafo 1, le parole "A decorrere
dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto ..." sono sostituite da "È
fatto divieto ...".
44) All'articolo 83, le parole "restando impregiudicate
le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e
sociale" sono sostituite da "restando impregiudicate le attribuzioni del
Comitato economico e sociale".
45) All'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, le
parole "procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3" sono sostituite
da "procedura di cui all'articolo 75".
46) All'articolo 87, i due commi del paragrafo 1 sono
fusi in un unico paragrafo. Questo nuovo paragrafo è così redatto:
"1. I regolamenti e le direttive utili ai fini
dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 sono
stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo".
47) All'articolo 89, paragrafo 1, le parole ", fin
dall'entrata in funzione," sono soppresse.
48) Dopo l'articolo 90, il titolo "Sezione 2 - Pratiche
di dumping" è soppresso.
49) L'articolo 91 è abrogato.
50) Prima dell'articolo 92, il titolo "Sezione 3" è
sostituito da "Sezione 2".
51) All'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la seconda
frase che comincia con "Tuttavia, gli aiuti alla costruzione navale ..." e
che termina con "... nei confronti dei paesi terzi," è soppressa e il resto
della lettera c) si conclude con una virgola.
52) All'articolo 95, il terzo comma è soppresso.
53) Gli articoli 97 e 100 B sono abrogati.
54) All'articolo 101, secondo comma, le parole
"deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza
qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza
qualificata".
55) All'articolo 109 E, paragrafo 2, lettera a), primo
trattino, sono soppresse le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 73
E,".
56) L'articolo 109 F è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "su
raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei governatori delle banche
centrali della Comunità europea (in appresso denominato "comitato dei
governatori"), o del consiglio dell'IME" sono sostituite da "su
raccomandazione del consiglio dell'IME";
b) al paragrafo 1, il quarto comma, il cui testo è "Il
comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri viene
sciolto all'inizio della seconda frase", è soppresso;
c) al paragrafo 8, il secondo comma, il cui testo è "Nei
casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i
riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1° gennaio 1994, come
riferimenti al comitato dei governatori", è soppresso.
57) L'articolo 112 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, primo comma, le parole "prima del
termine del periodo transitorio" sono soppresse;
b) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "il Consiglio
stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a
maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "il Consiglio
stabilisce a maggioranza qualificata".
58) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, terzo
trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31
dicembre 1993" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito".
59) All'articolo 130 D, secondo comma, le parole "Il
Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31
dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione ..." sono sostituite da
"Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura,
per l'erogazione ...".
60) All'articolo 130 S, paragrafo 5, secondo trattino, le
parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993
in conformità dell'articolo 130 D" sono sostituite da "Fondo di coesione
istituito in conformità dell'articolo 130 D".
61) All'articolo 130 W, paragrafo 3, l'espressione
"Convenzione ACP-CEE" è sostituita da "Convenzione ACP-CE".
62) All'articolo 131, primo comma, le parole "il Belgio"
e "l'Italia" sono soppresse ed il riferimento all'allegato IV è sostituito
con un riferimento all'allegato II.
63) L'articolo 133 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole "dell'eliminazione totale"
sono sostituite da "del divieto" e la parola "progressivamente" è soppressa;
b) al paragrafo 2, le parole "progressivamente soppressi"
sono sostituite da "vietati" e i riferimenti agli articoli 13, 14, 15 e 17
sono soppressi, per cui il paragrafo termina con "..... conformemente alle
disposizioni dell'articolo 12."
c) al paragrafo 3, secondo comma, le parole "I dazi di
cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al
livello di quelli ..." sono sostituite da "I dazi di cui al comma precedente
non possono eccedere ..." e la seconda frase che inizia con "La percentuale
e il ritmo" e termina con "nel paese o territorio importatore" è soppressa;
d) al paragrafo 4, le parole "al momento dell'entrata in
vigore del presente trattato" sono soppresse.
64) L'articolo 136 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 136
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce,
muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i
paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui principi iscritti nel
presente trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura
dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.".
65) L'articolo 138 è modificato come segue, per includere
l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato
e l'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto,
allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 ; l'allegato II di tale
atto continua ad applicarsi:
a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a
norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli
articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1
e 2 sono così redatti:
"1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale
diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato
membro è fissato come segue:
Belgio |
25 |
Danimarca |
16 |
Germania |
99 |
Grecia |
25 |
Spagna |
64 |
Francia |
87 |
Irlanda |
15 |
Italia |
87 |
Lussemburgo |
6 |
Paesi Bassi |
31 |
Austria |
21 |
Portogallo |
25 |
Finlandia |
16 |
Svezia |
22 |
Regno Unito |
87 |
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero
dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire
un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.";
b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo
dell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo
paragrafo 3 è così redatto:
"3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque
anni.";
c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del
presente trattato, diventa il paragrafo 4;
d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente
trattato, diventa il paragrafo 5.
66) All'articolo 158, il paragrafo 3 è soppresso.
67) All'articolo 166, primo comma, le parole "dalla data
di adesione" sono sostituite da "dal 1° gennaio 1995".
68) All'articolo 188 B, paragrafo 3, il secondo comma che
inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ..." è soppresso.
69) All'articolo 197, il secondo comma, che inizia con
"Il comitato annovera ...", è soppresso.
70) All'articolo 207, il secondo, il terzo, il quarto e
il quinto comma sono soppressi.
71) Al posto dell'articolo 212, è inserito il testo
dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del trattato che istituisce un
Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto il nuovo
articolo 212 è così redatto:
"Articolo 212
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni
interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e
il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.".
72) Al posto dell'articolo 218 è inserito il testo
dell'articolo 28, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio
unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, il nuovo
articolo 218 è così redatto:
"Articolo 218
La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri,
delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti,
alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e
sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la Banca centrale
europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli
investimenti.".
73) All'articolo 221, le parole "gli Stati membri, nel
termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano
..." sono sostituite da "gli Stati membri applicano ...".
74) All'articolo 223, i paragrafi 2 e 3 sono fusi e
sostituiti dal testo seguente:
"2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15
aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1,
lettera b).".
75) L'articolo 226 è abrogato.
76) L'articolo 227 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato IV è
sostituito da un riferimento all'allegato II;
b) dopo il paragrafo 4 è inserito un nuovo paragrafo,
così redatto:
"5. Le disposizioni del presente trattato si applicano
alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n.
2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.";
c) l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6 e la
lettera d) riguardante le isole Åland è soppressa; la lettera c) termina con
un punto.
77) All'articolo 229, primo comma, le parole "gli organi
delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite
da "gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle
Nazioni Unite".
78) All'articolo 234, primo comma, le parole
"anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite
da "anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti,
anteriormente alla data della loro adesione".
79) Prima dell'articolo 241, il titolo "Insediamento
delle istituzioni" è soppresso.
80) Gli articoli da 241 a 246 sono abrogati.
81) All'articolo 248 è aggiunto il nuovo comma seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede
le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca,
inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.".
II. Allegati
1) L'allegato I "Elenchi da A a G previsti dagli articoli
19 e 20 del trattato" è soppresso.
2) L'allegato II "Elenco previsto dall'articolo 38 del
trattato" diventa l'allegato I e il riferimento all'"allegato II del
trattato" di cui ai numeri ex 22.08 e ex 22.09 diventa un riferimento
all'"allegato I del trattato".
3) L'allegato III "Elenco delle transazioni invisibili
contemplato dall'articolo 73 H del trattato" è soppresso.
4) L'allegato IV "Paesi e territori d'oltremare cui si
applicano le disposizioni della parte quarta del trattato" diventa
l'allegato II. Esso è aggiornato ed è così redatto:
"Allegato II
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
cui si applicano le disposizioni della Parte quarta del
trattato
- Groenlandia,
- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint-Pierre e Miquelon,
- Aruba,
- Antille olandesi:
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
- Anguilla,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud ed isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche,
- le Bermude.".
III. Protocolli e altri atti
1) Sono abrogati i seguenti protocolli e atti:
a) il protocollo che modifica il protocollo sui privilegi
e sulle immunità delle Comunità europee;
b) il protocollo relativo al commercio interno tedesco e
ai problemi che vi si connettono;
c) il protocollo relativo a talune disposizioni
riguardanti la Francia;
d) il protocollo concernente il Granducato del
Lussemburgo;
e) il protocollo relativo al regime da applicare ai
prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei
confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare delle Repubblica
francese;
f) il protocollo concernente gli oli minerali e taluni
loro derivati;
g) il protocollo concernente l'applicazione del trattato
che istituisce la Comunità europea alle parti non europee del Regno dei
Paesi Bassi;
h) la Convenzione di applicazione relativa
all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità;
- il protocollo relativo al contingente tariffario per le
importazioni di banane (ex 08.01 della nomenclatura di Bruxelles);
- il protocollo relativo al contingente tariffario per le
importazioni di caffè verde (ex 09.01 della nomenclatura di Bruxelles).
2) Alla fine del protocollo sullo statuto della Banca
europea per gli investimenti, l'elenco dei firmatari è soppresso.
3) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
della Comunità europea è modificato come segue:
a) le parole "hanno designato, a tal fine, come
plenipotenziari:" nonché l'elenco dei capi di Stato e dei loro
plenipotenziari sono soppressi;
b) le parole "i quali, dopo aver scambiato i loro poteri,
riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse;
c) all'articolo 3, è aggiunto come quarto comma il testo
adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo quarto comma è così redatto:
"Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai
giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della
Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative
all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi
precedenti.";
d) l'articolo 57 è abrogato;
e) la formula finale "in fede di che, i plenipotenziari
sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." è
soppressa;
f) l'elenco dei firmatari è soppresso.
4) All'articolo 40 del protocollo sullo statuto del
Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, le parole
"allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione
unica delle Comunità europee" sono soppresse.
5) All'articolo 21 del protocollo sullo statuto
dell'Istituto monetario europeo, le parole "allegato al trattato che
istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità
europee" sono soppresse.
6) Il protocollo concernente l'Italia è modificato come
segue:
a) all'ultimo paragrafo, che inizia con le parole
"riconoscono in particolare che", il rinvio agli articoli 108 e 109 è
sostituito da un rinvio agli articoli 109 H e 109 I;
b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
7) Il protocollo relativo alle merci originarie e
provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare
all'importazione in uno degli Stati membri è modificato come segue:
a) nella parte introduttiva del punto 1:
- le parole "al momento dell'entrata in vigore del
trattato" sono sostituite da "al 1° gennaio 1958";
- dopo le parole "alle importazioni" è aggiunto il testo
della lettera a); pertanto il testo che risulta da tale aggiunta è così
redatto:
"... alle importazioni nei paesi del Benelux di merci
originarie e provenienti dal Suriname o dalle Antille olandesi";
b) al punto 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
c) al punto 3, le parole "Entro la fine del primo anno
successivo all'entrata in vigore del trattato, gli Stati membri trasmettono
..." sono sostituite da "Gli Stati membri trasmettono ...";
d) l'elenco dei firmatari è soppresso.
8) Il protocollo sulle importazioni nella Comunità
europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi è
modificato come segue:
a) la formula conclusiva "in fede di che i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente protocollo." è soppressa;
b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
9) Nel protocollo concernente il regime particolare
applicabile alla Groenlandia, l'articolo 3 è soppresso.
Articolo 7
Il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, compresi i suoi allegati, i protocolli e altri atti
ad esso connessi, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo
al fine di sopprimere disposizioni obsolete del trattato e di adattare di
conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni.
I. Testo degli articoli del trattato
1) All'articolo 2, secondo comma, la parola "progressiva"
è soppressa.
2) All'articolo 4, parte introduttiva le parole "aboliti
e" sono soppresse.
3) L'articolo 7 è modificato come segue:
a) al primo trattino, le parole "un'alta Autorità,
appresso denominata la "Commissione", sono sostituite da "una Commissione";
b) al secondo trattino, le parole "un'Assemblea comune,
appresso denominata il "Parlamento europeo", sono sostituite da "un
Parlamento europeo";
c) al terzo trattino, le parole "un Consiglio speciale
dei Ministri, appresso denominato il Consiglio" sono sostituite da "un
Consiglio".
4) All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.
5) All'articolo 16, il primo e il secondo comma sono
soppressi.
6) L'articolo 21 è modificato come segue, per includere
l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato
e l'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto,
allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 ; l'allegato II di tale
atto continua ad applicarsi:
a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a
norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli
articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1
e 2 sono così redatti:
"1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale
diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato
membro è fissato come segue:
Belgio |
25 |
Danimarca |
16 |
Germania |
99 |
Grecia |
25 |
Spagna |
64 |
Francia |
87 |
Irlanda |
15 |
Italia |
87 |
Lussemburgo |
6 |
Paesi Bassi |
31 |
Austria |
21 |
Portogallo |
25 |
Finlandia |
16 |
Svezia |
22 |
Regno Unito |
87 |
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero
dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire
un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità."
b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo
dell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo
paragrafo 3 è così redatto:
"3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque
anni.";
c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 3 del
presente trattato, diventa il paragrafo 4;
d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 3 del presente
trattato, diventa il paragrafo 5.
7) All'articolo 32 bis, primo comma, le parole "dalla
data di adesione" sono sostituite da "dal 1° gennaio 1995".
8) All'articolo 45 B, paragrafo 3, il secondo comma che
inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ...," è soppresso.
9) All'articolo 50, il testo adattato dei paragrafi 2 e 3
dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una
Commissione unica è inserito come nuovi paragrafi 4 e 5; pertanto, questi
nuovi paragrafi 4 e 5 sono così redatti:
"4. La parte delle spese del bilancio delle Comunità
coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 è fissata in 18 milioni
di unità di conto.
La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una
relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare
questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunità. Il Consiglio
delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima
frase. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione
dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del presente
trattato.
5. La parte delle imposizioni destinata alla copertura
delle spese di bilancio delle Comunità è attribuita dalla Commissione
all'esecuzione di detto bilancio, conformemente al ritmo stabilito dai
regolamenti finanziari adottati a norma dell'articolo 209, lettera b), del
trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 183, lettera b)
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.".
10) L'articolo 52 è abrogato.
11) Al posto dell'articolo 76 è inserito il testo
adattato dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto,
questo nuovo articolo 76 è così redatto:
"Articolo 76
La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri,
delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti,
alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e
sulle immunità delle Comunità europee.".
12) L'articolo 79 è modificato come segue:
a) alla seconda frase del primo comma, la parte di frase
che inizia con "per quanto concerne la Sarre ..." è soppressa e il punto e
virgola è sostituito da un punto;
b) dopo il primo comma, è inserito un secondo comma così
redatto:
"Le disposizioni del presente trattato si applicano alle
isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2
dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.";
c) nell'attuale secondo comma, nella parte introduttiva,
le parole " In deroga al comma precedente:" sono sostituite da "In deroga ai
commi precedenti:";
d) nell'attuale secondo comma, la lettera d) riguardante
le isole Åland è soppressa.
13) All'articolo 84, le parole "del trattato e dei suoi
allegati, dei protocolli allegati e della Convenzione sulle disposizioni
transitorie" sono sostituite da "del trattato e dei suoi allegati e dei
protocolli allegati."
14) L'articolo 85 è abrogato.
15) All'articolo 93, le parole "l'Organizzazione europea
di cooperazione economica" sono sostituite da "l'Organizzazione di
cooperazione e di sviluppo economico".
16) All'articolo 95, terzo comma, le parole "Scaduto il
periodo transitorio previsto dalla Convenzione sulle disposizioni
transitorie, se difficoltà impreviste ..." sono sostituite da " Se
difficoltà impreviste ...".
17) All'articolo 97, il testo "Il presente trattato è
concluso per la durata di cinquant'anni a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore" è sostituito da "Il presente trattato scade il 23 luglio
2002.".
II. Testo dell'allegato III "Acciai speciali"
Alla fine dell'allegato III, le iniziali dei
plenipotenziari dei capi di Stato e di governo sono soppresse.
III. Protocolli e altri atti allegati al trattato
1) Sono abrogati i seguenti atti:
a) lo scambio di lettere tra il governo della Repubblica
federale tedesca e il governo della Repubblica francese in riguardo della
Saar;
b) la Convenzione relativa alla disposizioni transitorie.
2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è modificato come segue:
a) i titoli I e II del protocollo sono sostituiti dal
testo dei titoli I e II del protocollo sulla Corte di giustizia della
Comunità europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea;
b) l'articolo 56 è abrogato e il titolo "Disposizione
transitoria" che lo precede è soppresso;
c) l'elenco dei firmatari è soppresso.
3) Il protocollo sulle relazioni con Il Consiglio
d'Europa è modificato come segue:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
Articolo 8
Il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, compresi i suoi allegati e protocolli, è modificato
secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere
disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo
di alcune delle sue disposizioni.
I. Testo degli articoli del trattato
1) All'articolo 76, secondo comma, le parole "a decorrere
dall'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "a decorrere dal 1°
gennaio 1958,".
2) Nella parte introduttiva del primo comma dell'articolo
93, le parole " Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, gli
Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione ..." sono
sostituite da "Gli Stati membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione
...".
3) Gli articoli 94 e 95 sono abrogati.
4) All'articolo 98, secondo comma, le parole " Entro due
anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio ..." sono
sostituite da " Il Consiglio, ... ".
5) L'articolo 100 è abrogato.
6) L'articolo 104 è modificato come segue:
a) al primo comma, le parole "successivamente all'entrata
in vigore del presente trattato" sono sostituite da "successivamente al 1°
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione";
b) al secondo comma, le parole "successivamente
all'entrata in vigore del presente trattato," sono sostituite da
"successivamente alle date indicate nel comma precedente,".
7) L'articolo 105 è modificato come segue:
a) al primo comma, le parole "conclusi, prima
dell'entrata in vigore del trattato stesso," sono sostituite da "conclusi
prima del 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della
loro adesione,". Alla fine dello stesso comma, le parole "dall'entrata in
vigore del presente trattato" sono sostituite da "dalle suddette date";
b) al secondo comma, le parole "conclusi tra il momento
della firma e quello dell'entrata in vigore del presente trattato" sono
sostituite da "conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1° gennaio 1958 o, per gli
Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro
adesione,".
8) All'articolo 106, primo comma, le parole
"anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite
da "anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti,
anteriormente alla data della loro adesione ".
9) L'articolo 108 è modificato come segue, per includere
l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato
e dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione al
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla
decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale
atto continua ad applicarsi:
a) al posto degli articoli 1 e 2, diventati sorpassati a
norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli
articoli 1 e 2 di questo stesso atto come paragrafi 1 e 2; i nuovi paragrafi
1 e 2 sono così redatti:
"1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale
diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato
membro è fissato come segue:
Belgio |
25 |
Danimarca |
16 |
Germania |
99 |
Grecia |
25 |
Spagna |
64 |
Francia |
87 |
Irlanda |
15 |
Italia |
87 |
Lussemburgo |
6 |
Paesi Bassi |
31 |
Austria |
21 |
Portogallo |
25 |
Finlandia |
16 |
Svezia |
22 |
Regno Unito |
87 |
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero
dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire
un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.";
b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo
dell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo
paragrafo 3 è così redatto:
"3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque
anni.";
c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 4 del
presente trattato, diventa il paragrafo 4;
d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 4 del presente
trattato, diventa il paragrafo 5.
10) All'articolo 127, il paragrafo 3 è soppresso.
11) All'articolo 138, primo comma, le parole "dalla data
di adesione" sono sostituite da "dal 1° gennaio 1995".
12) All'articolo 160 B, paragrafo 3, il secondo comma che
inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ..." è soppresso.
13) All'articolo 181, il secondo, il terzo e il quarto
comma sono soppressi.
14) Al posto dell'articolo 191, è inserito il testo
adattato dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, il
nuovo articolo 191 è così redatto:
"Articolo 191
La Comunità gode sul territorio degli Stati membri dei
privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti alle
condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee.".
15) L'articolo 198 è modificato come segue:
a) dopo il secondo comma, è inserito un terzo comma così
redatto:
"Le disposizioni del presente trattato si applicano alle
isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2
dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.";
b) all'attuale terzo comma, la lettera e) riguardante le
isole Åland è soppressa.
16) All'articolo 199, primo comma, le parole "e
dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite
da "e dell'Organizzazione mondiale del commercio ".
17) Il titolo VI, "Disposizioni relative al periodo
iniziale", comprendente la sezione 1, "Insediamento delle istituzioni", la
sezione 2, "Prime disposizioni per l'applicazione del trattato" e la sezione
3, "Disposizioni applicabili a titolo transitorio", nonché gli articoli da
209 a 223, è abrogato.
18) All'articolo 225 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede
le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca,
inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese."
II. Allegati
L'allegato V, "Programma iniziale di ricerche e di
insegnamento di cui all'articolo 215 del trattato", compresa la tabella
"Ripartizione per grandi rubriche ...", è soppresso.
III. Protocolli
1) Il protocollo relativo all'applicazione del trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle parti non
europee del Regno dei Paesi Bassi è soppresso.
2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
della Comunità europea dell'energia atomica è modificato come segue:
a) le parole "hanno designato, a tal fine, come
plenipotenziari:", nonché l'elenco dei capi di Stato e dei loro
plenipotenziari sono soppressi;
b) le parole "i quali, dopo aver scambiato i loro pieni
poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse;
c) all'articolo 3, è aggiunto come quarto comma il testo
adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo quarto comma è così redatto:
"Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai
giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della
Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative
all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi
precedenti.";
d) l'articolo 58 è abrogato;
e) la formula finale "in fede di che, i plenipotenziari
sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." è
soppressa;
Articolo 9
1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano
a conservare gli elementi essenziali delle loro disposizioni, la Convenzione
del 25 marzo 1957 relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee
e il trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una
Commissione unica delle Comunità europee sono abrogati, ad eccezione del
protocollo di cui al paragrafo 5.
2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti dal trattato che
istituisce la Comunità europea, dal trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle
condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati e dal presente
articolo.
Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale
dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono esercitate da un
comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti
trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni degli articoli 193 e
197 del trattato che istituisce la Comunità europea.
3. I funzionari e altri agenti delle Comunità europee
fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunità e ad essi si
applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo 212 del trattato
che istituisce la Comunità europea.
4. Le Comunità europee godono sul territorio degli Stati
membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei loro
compiti, alle condizioni definite nel protocollo di cui al paragrafo 5. Lo
stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo
e per la Banca europea per gli investimenti.
5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e
sulle immunità delle Comunità europee, è inserito un articolo 23, quale era
previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo; tale articolo è
così redatto:
"Articolo 23
Il presente protocollo si applica anche alla Banca
centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza
pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da
qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo
capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno
comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e
dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema
europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo
all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì
all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione
non comporteranno alcuna imposizione fiscale."
6. Le entrate e le spese della Comunità europea, le spese
d'amministrazione delle Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la
relative entrate, le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia
atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle
imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, alle
condizioni rispettivamente previste dai trattati che istituiscono le tre
Comunità.
7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216
del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 77 del
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica e dell'articolo 1, secondo comma, del protocollo sullo
statuto della Banca europea per gli investimenti, i rappresentanti dei
governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni
necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato del
Lussemburgo che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una
Commissione unica delle Comunità europee.
Articolo 10
1. L'abrogazione o la soppressione in questa Parte di
disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunità europea, del
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nel testo
in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e
l'adattamento di talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti
giuridici delle disposizioni di tali trattati, in particolare quelli
risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, né di quelle dei trattati
di adesione.
2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in
vigore adottati sulla base dei suddetti trattati.
3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della
Convenzione del 25 marzo 1957 relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunità europee e l'abrogazione del trattato dell'8 aprile 1965, che
istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità
europee.
Articolo 11
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee e all'esercizio di tali competenze, si applicano alle disposizioni
della presente Parte e del protocollo sui privilegi e sulle immunità di cui
all'articolo 9, paragrafo 5.
Parte terza
Disposizioni generali e finali
Articolo 12
1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato
sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, quali
modificati dalle disposizioni del presente trattato, si applica la seguente
nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute
nell'allegato del presente trattato, che ne costituiscono parte integrante.
2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni
nel trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la Comunità
europea, nonché tra gli stessi, sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale
per quanto riguarda i riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali
trattati contenuti negli altri trattati comunitari.
3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei
trattati di cui al paragrafo 2 contenuti in altri strumenti o atti si
intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del trattato
secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai
paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta da
alcune disposizioni dell'articolo 6.
4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a
paragrafi degli articoli dei trattati di cui agli articoli 7 e 8 si
intendono riferiti a quei paragrafi per i quali alcune disposizioni degli
articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova numerazione.
Articolo 13
Il presente trattato è concluso per un periodo illimitato
Articolo 14
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti
contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di
ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno
del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è
depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Articolo 15
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in
lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana,
olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti
ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica
italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno
dei governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno
apposto le loro firme in calce al presente trattato
(3).
Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre
millenovecentonovantasette.
f) l'elenco dei firmatari è soppresso.
PROTOCOLLI
A. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
Protocollo Sull'articolo J.7 del trattato sull'Unione
europea
Le Alte Parti contraenti,
tenendo presente la necessità di una piena applicazione
delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e
paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,
tenendo presente che la politica dell'Unione a norma
dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di
alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite
la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile
con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,
hanno convenuto la seguente disposizione che è allegata
al trattato sull'Unione europea.
L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea
occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca
entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
Protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione europea
Le alte parti contraenti,
rilevando che gli accordi relativi all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri
dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché
gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi
mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire
all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà,
di sicurezza e di giustizia,
desiderosi di incorporare gli accordi e le norme
summenzionati nel quadro dell'Unione europea,
confermando che le disposizioni dell'acquis di Schengen
sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con
l'Unione e il diritto comunitario,
tenendo conto della particolare posizione della
Danimarca,
tenendo conto del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non
li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per
consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni
di tali accordi,
riconoscendo che, pertanto, è necessario avvalersi delle
disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce
la Comunità europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati
membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima
istanza,
tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto
speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno
entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle
disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19
dicembre 1996,
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea,
Articolo 1
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di
Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate,
quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo
denominato acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito
istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea.
Articolo 2
1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo
istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a
tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui
all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al
suddetto Comitato esecutivo.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui
all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del
presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, determina, in
base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di
ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di
Schengen.
Articolo 3
A seguito della determinazione di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri
firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi
che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti
dell'acquis di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III
bis del trattato che istituisce la Comunità europea.
Per quanto attiene alle parti dell'acquis di Schengen la
cui base giuridica è individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione
europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi
degli altri firmatari degli accordi di Schengen.
Articolo 4
L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in
qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle
disposizioni di detto acquis.
Il Consiglio decide in merito a tale richiesta
all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del
governo dello Stato interessato.
Articolo 5
1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis
di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.
In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o
entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio,
entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare,
l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la
Comunità europea o all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si
considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché
all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai
settori di cooperazione in questione.
2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al
paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio
non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo
comma.
Articolo 6
La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono
associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore
sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A
tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà
concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi
membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al
contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria
derivante dall'attuazione del presente protocollo.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con
l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti
e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis
di Schengen che riguardano tali Stati.
Articolo 7
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata,
adotta le modalità relative all'integrazione del Segretariato Schengen nel
Segretariato Generale del Consiglio.
Articolo 8
Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi
Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure
adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono
considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli
Stati candidati all'adesione.
Allegato
Acquis di Schengen
1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica
federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990,
tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante
applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto
finale e le dichiarazioni comuni relativi.
Protocollo
sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A
del
trattato che istituisce la Comunità europea
al Regno Unito e all'Irlanda
Le Alte Parti contraenti,
desiderose di risolvere talune questioni relative al
Regno Unito e all'Irlanda,
considerando che da molti anni esistono tra il Regno
Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato
sull'Unione europea,
Articolo 1
Nonostante l'articolo 7 A del trattato che istituisce la
Comunità europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del
trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi
trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dalla Comunità o dalla
Comunità e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è
autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle
persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga
necessari al fine di:
a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i
cittadini di Stati che sono Parti contraenti dell'Accordo sullo spazio
economico europeo e per le persone a loro carico, che esercitano diritti
conferiti loro dal diritto comunitario, nonché per cittadini di altri Stati
cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il
Regno Unito; e
b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il
permesso di entrare nel Regno Unito.
Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che
istituisce la Comunità europea né qualsiasi altra disposizione di tale
trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a
norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o
esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel
presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è
responsabile il Regno Unito.
Articolo 2
Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a
concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i
loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei
diritti delle persone di cui nell'articolo 1, primo comma, lettera a) del
presente protocollo. In questo contesto, finché essi manterranno dette
intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano
all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al
Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che
istituisce la Comunità europea, né qualsiasi altra disposizione di tale
trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a
norma degli stessi pregiudica tali intese
Articolo 3
Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare,
alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio,
controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio
dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto
la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati
all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in
cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda.
Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che
istituisce la Comunità europea né qualsiasi altra disposizione di tale
trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a
norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di
adottare o esercitare siffatti controlli
Protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
Le Alte Parti contraenti,
desiderose di risolvere talune questioni relative al
Regno Unito e all'Irlanda,
considerando il protocollo sull'applicazione di alcuni
aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al
Regno Unito e all'Irlanda,
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato
sull'Unione europea:
Articolo 1
Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non
partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a
norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea. In
deroga all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la
Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei
voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella
prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del
Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità
dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del
Regno Unito e dell'Irlanda.
Articolo 2
In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli
3, 4 e 6, nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che
istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto
titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla
Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di
giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o
applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni,
misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli
obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni
pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario né costituisce parte del
diritto comunitario, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.
Articolo 3
1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per
iscritto al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di
una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo III bis del
trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare
all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta
effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare. In deroga
all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità
europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti
ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista
al predetto articolo 148, paragrafo 2.
Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate
all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione
del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma
del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno
preso parte alla sua adozione.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere
adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno
Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma
dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In
tal caso si applica l'articolo 2.
Articolo 4
Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo
l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma del titolo III bis
del trattato che istituisce la Comunità europea, possono notificare al
Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso
si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo
5 A, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea
Articolo 5
Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura
adottata a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità
europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa
dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni.
Articolo 6
Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il
Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio
a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea,
a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti
disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 73 P.
Articolo 7
Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
Articolo 8
L'Irlanda può notificare per iscritto al Presidente del
Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente
protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del
trattato.
Protocollo
sulla posizione della Danimarca
Le Alte Parti contraenti,
nel rammentare la decisione dei Capi di Stato e di
Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre
1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al
trattato sull'Unione europea,
preso atto della posizione della Danimarca per quanto
concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di
difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita
nella decisione di Edimburgo,
tenendo presente l'articolo 3 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato
sull'Unione europea:
Articolo 1
La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del
Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che
istituisce la Comunità europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2, del
trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce maggioranza
qualificata la stessa proporzione dei voti dei membri del Consiglio
interessati secondo la ponderazione di cui al predetto articolo 148,
paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate
all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione
del rappresentante del governo della Danimarca.
Articolo 2
Nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che
istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto
titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dalla
Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di
giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o
applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni
pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della
Danimarca; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in
alcun modo l'acquis comunitario né costituisce parte del diritto
comunitario, quali applicabili alla Danimarca.
Articolo 3
La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie
delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative
connesse con le istituzioni.
Articolo 4
Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che
determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne
degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello
uniforme per i visti.
Articolo 5
1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi
dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis
di Schengen in forza delle disposizioni del titolo III bis del trattato che
istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel
proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa decisione creerà un
obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri
Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno
Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione
in questione.
2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una
decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri di cui
all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da
adottare.
Articolo 6
Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio
nell'ambito degli articoli J.3, paragrafo 1, e J.7 del trattato sull'Unione
europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di
decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa, ma non
impedirà lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in
questo settore. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione.
La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese
operative connesse con tali misure.
Parte III
Articolo 7
La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie
norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più
avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la
Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel
momento nell'ambito dell'Unione europea.
C. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
Protocollo
sull'asilo per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
Le Alte Parti contraenti,
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo
F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i
diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950;
considerando che la Corte di giustizia delle Comunità
europee è competente ad assicurare il rispetto del diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo F, paragrafo 2, del
trattato sull'Unione europea da parte della Comunità europea;
considerando che, a norma dell'articolo O del trattato
sull'Unione europea, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli
Stati europei devono rispettare i principi sanciti nell'articolo F,
paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;
tenendo presente che l'articolo 236 del trattato che
istituisce la Comunità europea instaura un meccanismo per la sospensione di
taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali
principi da parte di uno Stato membro;
rammentando che ogni cittadino di uno Stato membro, quale
cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono
garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della Parte seconda
del trattato che istituisce la Comunità europea;
tenendo presente che il trattato che istituisce la
Comunità europea istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce
ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
rammentando che la questione dell'estradizione dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione è disciplinata dalla Convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e dalla Convenzione del 27
settembre 1996, stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato
sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri
dell'Unione europea;
intenzionati ad evitare che l'istituto dell'asilo sia
travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;
considerando che il presente protocollo rispetta la
finalità e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati;
hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono
allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:
Articolo unico
Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si
considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e
pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo
presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o
dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei
seguenti casi:
a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino
procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi
dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo
territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;
b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo F.1,
paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio non
prende una decisione in merito;
c) se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo F.1,
paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, ha constatato riguardo allo
Stato membro di cui il richiedente è cittadino una violazione grave e
persistente, ad opera di detto Stato, dei principi menzionati all'articolo
F, paragrafo 1;
d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la
domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio
ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal
presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in
alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.
Protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità
Le Alte Parti contraenti,
determinate a fissare le condizioni dell'applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 3 B del
trattato che istituisce la Comunità europea allo scopo di definire con più
precisione i criteri della loro applicazione e assicurarne la stretta
osservanza e attuazione coerente da parte di tutte le istituzioni;
desiderose di garantire che le decisioni siano prese il
più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;
tenendo conto dell'accordo interistituzionale del 25
ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle
procedure di attuazione del principio di sussidiarietà;
hanno confermato che l'azione delle istituzioni
dell'Unione nonché l'evoluzione dell'applicazione del principio di
sussidiarietà continueranno a ispirarsi alle conclusioni del Consiglio
europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto convenuto nel Consiglio
europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992 circa l'approccio generale
all'applicazione del principio di sussidiarietà e, a tal fine,
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:
(1) Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle
sue competenze, il rispetto del principio della sussidiarietà. Assicura
inoltre il rispetto del principio della proporzionalità, secondo il quale
l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del trattato.
(2) L'applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli
obiettivi del trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento
dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale; non deve ledere i
principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra
diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe tenere conto
dell'articolo F, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, secondo il
quale "l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi
e per portare a compimento le sue politiche".
(3) Il principio di sussidiarietà non rimette in
questione le competenze conferite alla Comunità dal trattato, come
interpretato dalla Corte di giustizia. I criteri di cui all'articolo 3 B,
secondo comma, del trattato, riguardano settori che non sono di esclusiva
competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà dà un orientamento
sul modo in cui tali competenze debbono essere esercitate a livello
comunitario. La sussidiarietà è un concetto dinamico e dovrebbe essere
applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente
che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia
ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e
sospesa laddove essa non sia più giustificata.
(4) Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa
comunitaria sono esposte, onde giustificare la conformità della proposta ai
principi di sussidiarietà e proporzionalità; le ragioni che hanno portato a
concludere che un obiettivo comunitario può essere conseguito meglio dalla
Comunità devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove
possibile, quantitativi.
(5) Affinché l'azione comunitaria sia giustificata,
devono essere rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarietà:
gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente
realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi
costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti
mediante l'azione da parte della Comunità.
Per valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta
dovrebbero essere applicati i seguenti principi guida:
- il problema in esame presenta aspetti transnazionali
che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante
l'azione degli Stati membri;
- le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di
un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del
trattato (come la necessità di correggere distorsioni di concorrenza o
evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione
economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli
interessi degli Stati membri;
- l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti
vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a
livello di Stati membri.
(6) La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto
più possibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento
dell'obiettivo della misura e con la necessità di un'efficace applicazione.
La Comunità legifera soltanto per quanto necessario. A parità di altre
condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le
direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui all'articolo 189
del trattato, mentre sono vincolanti per lo Stato membro al quale sono
indirizzate per quanto concerne il risultato da raggiungere, lasciano alle
autorità nazionali facoltà di scelta riguardo alla forma e ai metodi.
(7) Riguardo alla natura e alla portata dell'azione
comunitaria, le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio
possibile alle decisioni nazionali, purché sia garantito lo scopo della
misura e siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel rispetto del
diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni
nazionali consolidate nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei
sistemi giuridici degli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva l'esigenza
di un'effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli
Stati membri vie alternative per conseguire gli obiettivi delle misure.
(8) Quando, in virtù dell'applicazione del principio
della sussidiarietà, la Comunità non intraprende alcuna azione, gli Stati
membri sono tenuti a conformare la loro azione alle norme generali enunciate
all'articolo 5 del trattato, adottando tutte le misure idonee ad assicurare
l'assolvimento degli obblighi loro incombenti in forza del trattato e
astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento
degli obiettivi del trattato.
(9) Fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la
Commissione dovrebbe:
- eccettuati i casi di particolare urgenza o
riservatezza, effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti
legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni;
- giustificare la pertinenza delle sue proposte con
riferimento al principio di sussidiarietà; se necessario, la motivazione che
accompagna la proposta fornirà dettagli a questo riguardo. Il finanziamento,
totale o parziale, di azioni comunitarie con fondi del bilancio comunitario
richiede una spiegazione;
- tenere nel debito conto la necessità che gli oneri,
siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulla Comunità, sui
governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici, sui
cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire;
- presentare una relazione annuale al Consiglio europeo,
al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 3 B
del trattato. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato
delle Regioni e al Comitato economico e sociale.
(10) Il Consiglio europeo tiene conto della relazione
della Commissione di cui al paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della
relazione sui progressi compiuti dall'Unione, che deve presentare al
Parlamento europeo a norma dell'articolo D del trattato sull'Unione europea.
(11) Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il
Parlamento europeo e il Consiglio procedono all'esame della conformità delle
proposte della Commissione con le disposizioni dell'articolo 3 B del
trattato, quale parte integrante dell'esame generale delle medesime. La
presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale della Commissione
sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio prevedono di apportare
alla proposta.
(12) Nel corso delle procedure di cui agli articoli 189 B
e 189 C del trattato, il Parlamento europeo è informato della posizione del
Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3 B del trattato mediante
l'esposizione dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la
posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento europeo dei motivi in
base ai quali una proposta della Commissione è giudicata in tutto o in parte
non conforme all'articolo 3 B del trattato.
(13) L'osservanza del principio di sussidiarietà è
riveduta secondo le regole stabilite dal trattato.
Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri
in materia di attraversamento delle frontiere esterne
Le Alte Parti contraenti,
tenendo conto dell'esigenza degli Stati membri di
garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in
cooperazione con i paesi terzi,
hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata
al trattato che istituisce la Comunità europea:
Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento
delle frontiere esterne di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera a), del
titolo III bis del trattato non pregiudicano la competenza degli Stati
membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che
tali accordi rispettino il diritto comunitario e gli altri accordi
internazionali pertinenti.
Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica
negli Stati membri
Le Alte Parti contraenti,
considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica
negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche,
sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il
pluralismo dei mezzi di comunicazione,
hanno convenuto le seguenti disposizioni interpretative,
che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al
finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui
tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini
dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e
organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale
finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel
contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.
Protocollo sulla protezione ed il benessere degli
animali
Le Alte Parti contraenti,
desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del
benessere degli animali, in quanto esseri senzienti,
hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata
al trattato che istituisce la Comunità europea:
Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche
comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno
e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto
delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel
contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini
degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
D. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
E AI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL
CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva
dell'allargamento dell'Unione europea
Le Alte Parti contraenti
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le
Comunità europee,
Articolo 1
Alla data dell'entrata in vigore del primo allargamento
dell'Unione, nonostante l'articolo 157, paragrafo 1, del trattato che
istituisce la Comunità europea, l'articolo 9, paragrafo 1, del trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 126,
paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, la Commissione sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato
membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei voti in sede
di Consiglio sia stata modificata, con l'introduzione di una nuova
ponderazione dei voti o di un sistema di doppia maggioranza, in maniera
accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di tutti i pertinenti
elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli Stati membri
che rinunciano alla possibilità di nominare un secondo membro della
Commissione.
Articolo 2
Almeno un anno prima che il numero degli Stati membri
dell'Unione sia superiore a venti, è convocata una Conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri allo scopo di procedere ad un
riesame globale delle disposizioni dei trattati concernenti la composizione
e il funzionamento delle istituzioni.
Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di
determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol
I rappresentanti dei governi degli Stati membri,
visto l'articolo 216 del trattato che istituisce la
Comunità economica europea, l'articolo 77 del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il trattato sull'Unione europea,
ricordando e confermando la decisione dell'8 aprile 1965
e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi
e servizi,
hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le
Comunità europee,
Articolo unico
a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si
tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata
del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le
commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il
Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a
Lussemburgo.
b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e
ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.
c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati
negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a
Lussemburgo.
d) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado
hanno sede a Lussemburgo.
e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a
Lussemburgo.
i) L'Istituto monetario europeo e la Banca centrale
europea hanno sede a Francoforte.
j) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede
all'Aia.
Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali
nell'Unione europea
Le Alte Parti contraenti,
ricordando che il controllo dei singoli Parlamenti
nazionali sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è
una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi
costituzionale propri di ciascuno Stato membro,
desiderose tuttavia di incoraggiare una maggiore
partecipazione dei Parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e
di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su problemi che
rivestano per loro un particolare interesse,
hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono
allegate al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le
Comunità europee:
I. Comunicazione di informazioni ai Parlamenti
nazionali degli Stati membri
1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla
Commissione (Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni) sono
tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali degli Stati membri.
2. Le proposte legislative della Commissione, quali
definite dal Consiglio a norma dell'articolo 151, paragrafo 3, del trattato
che istituisce la Comunità europea, sono messe a disposizione dei governi
degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che i
Parlamenti nazionali possano debitamente riceverle.
3. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in
cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del
Consiglio, in tutte le lingue, una proposta legislativa o una proposta
relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del trattato
sull'Unione europea e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno
del Consiglio ai fini di una decisione, per l'adozione di un atto o per
l'adozione di una posizione comune a norma dell'articolo 189 B o 189 C del
trattato che istituisce la Comunità europea, fatte salve le eccezioni
dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o
nella posizione comune.
II. Conferenza delle commissioni per gli affari
europei
4. La Conferenza delle commissioni per gli affari
europei, in prosieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16/17 novembre
1989, può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea i
contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi
giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono
decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia
trattata.
5. La COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa
legislativa concernente l'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza
e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle
libertà dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente al
presente punto.
6. La COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al
Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle
attività legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda
l'applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di libertà, di
sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai diritti fondamentali.
7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i
Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
Atto finale
La conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riunita in Torino addì ventinove marzo millenovecentonovantasei per
adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato sull'Unione
europea, ai trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea,
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea
dell'energia atomica e ad alcuni atti connessi, ha adottato i seguenti
testi:
I. Il trattato di Amsterdam che modifica il trattato
sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed
alcuni atti connessi
II. Protocolli
A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea:
1. Protocollo sull'articolo J.7 del trattato sull'Unione
europea
B. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e
al trattato che istituisce la Comunità europea:
2. Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione europea
3. Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti
dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno
Unito e all'Irlanda
4. Protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda
5. Protocollo sulla posizione della Danimarca
C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la
Comunità europea:
6. Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea
7. Protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità
8. Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri
in materia di attraversamento delle frontiere esterne
9. Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica
negli Stati membri
10. Protocollo sulla protezione e il rispetto per il
benessere degli animali
D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e
ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica
11. Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva
dell'allargamento dell'Unione europea
12. Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di
determinati organismi e servizi della Comunità europea nonché di Europol
13. Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali
nell'Unione europea
III. Dichiarazioni
La Conferenza ha adottato le dichiarazioni indicate in
appresso ed allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte
2. Dichiarazione su una cooperazione rafforzata fra
l'Unione europea e l'Unione europea occidentale
3. Dichiarazione relativa all'Unione europea occidentale
4. Dichiarazione sugli articoli J.14 e K.10 del trattato
sull'Unione europea
5. Dichiarazione sull'articolo J.15 del trattato
sull'Unione europea
6. Dichiarazione sull'istituzione di una cellula di
programmazione politica e tempestivo allarme
7. Dichiarazione sull'articolo K.2 del trattato
sull'Unione europea
8. Dichiarazione sull'articolo K.3, lettera e) del
trattato sull'Unione europea
9. Dichiarazione sull'articolo K.6, paragrafo 2 del
trattato sull'Unione europea
10. Dichiarazione sull'articolo K.7 del trattato
sull'Unione europea
11. Dichiarazione sullo status delle chiese e delle
organizzazioni non confessionali
12. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto
ambientale
13. Dichiarazione sull'articolo 7 D del trattato che
istituisce la Comunità europea
14. Dichiarazione sull'abrogazione dell'articolo 44 del
trattato che istituisce la Comunità europea
15. Dichiarazione sul mantenimento del livello di
protezione e di sicurezza garantito dall'acquis di Schengen
16. Dichiarazione sull'articolo 73 J, punto 2, lettera
b), del trattato che istituisce la Comunità europea
17. Dichiarazione sull'articolo 73 K del trattato che
istituisce la Comunità europea
18. Dichiarazione sull'articolo 73 K, punto 3, lettera
a), del trattato che istituisce la Comunità europea
19. Dichiarazione sull'articolo 73 L, paragrafo 1, del
trattato che istituisce la Comunità europea
20. Dichiarazione sull'articolo 73 M del trattato che
istituisce la Comunità europea
21. Dichiarazione sull'articolo 73 O del trattato che
istituisce la Comunità europea
22. Dichiarazione sui portatori di handicap
23. Dichiarazione sulle azioni di incentivazione di cui
all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea
24. Dichiarazione sull'articolo 109 R del trattato che
istituisce la Comunità europea
25. Dichiarazione sull'articolo 118 del trattato che
istituisce la Comunità europea
26. Dichiarazione sull'articolo 118, paragrafo 2, del
trattato che istituisce la Comunità europea
27. Dichiarazione sull'articolo 118 B, paragrafo 2, del
trattato che istituisce la Comunità europea
28. Dichiarazione sull'articolo 119, paragrafo 4, del
trattato che istituisce la Comunità europea
29. Dichiarazione sullo sport
30. Dichiarazione sulle regioni insulari
31. Dichiarazione sulla decisione del Consiglio del 13
luglio 1987;
32. Dichiarazione sull'organizzazione e sul funzionamento
della Commissione
33. Dichiarazione sull'articolo 188 C, paragrafo 3, del
trattato che istituisce la Comunità europea
34. Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo
svolgimento della procedura di codecisione
35. Dichiarazione sull'articolo 191 A, paragrafo 1, del
trattato che istituisce la Comunità europea
36. Dichiarazione sui paesi e territori d'oltremare
37. Dichiarazione sugli enti creditizi di diritto
pubblico in Germania
38. Dichiarazione sul volontariato
39. Dichiarazione sulla qualità redazionale della
legislazione comunitaria
40. Dichiarazione relativa alla procedura per la
conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio
41. Dichiarazione sulle disposizioni in materia di
trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode
42. Dichiarazione sulla consolidazione dei trattati
43. Dichiarazione relativa al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
44. Dichiarazione sull'articolo 2 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
45. Dichiarazione sull'articolo 4 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
46. Dichiarazione sull'articolo 5 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
47. Dichiarazione sull'articolo 6 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
48. Dichiarazione sul protocollo sull'asilo per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
49. Dichiarazione sull'articolo unico, lettera d) del
protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
50. Dichiarazione relativa al protocollo sulle
istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea
51. Dichiarazione sull'articolo 10 del trattato di
Amsterdam
La Conferenza ha anche preso nota delle dichiarazioni
elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione dell'Austria e del Lussemburgo sugli
enti creditizi
2. Dichiarazione della Danimarca sull'articolo K.14 del
trattato sull'Unione europea
3. Dichiarazione della Germania, dell'Austria e del
Belgio sulla sussidiarietà
4. Dichiarazione dell'Irlanda sull'articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
5. Dichiarazione del Belgio relativa al protocollo
sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
6. Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia
relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento
dell'Unione europea
7. Dichiarazione della Francia sulla situazione dei
territori d'oltremare alla luce del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione
sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
Infine, la Conferenza ha convenuto di accludere al
presente atto finale, a fini informativi, i testi del trattato sull'Unione
europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione
risultante dalle modifiche apportate dalla Conferenza
(4).
Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre
millenovecentonovantasette.
DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA
1. Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte
In riferimento all'articolo F, paragrafo 2, del trattato
sull'Unione europea, la Conferenza ricorda che il protocollo n. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che è stato firmato
e ratificato dalla grande maggioranza degli Stati membri, prevede
l'abolizione della pena di morte.
In tale contesto la Conferenza prende atto del fatto che,
dalla firma del suddetto protocollo, avvenuta il 28 aprile 1983, la pena di
morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e
non è stata applicata in nessuno di essi.
2. Dichiarazione su una cooperazione rafforzata fra
l'Unione europea e l'Unione europea occidentale
Ai fini di una cooperazione rafforzata fra l'Unione
europea e l'Unione dell'Europa occidentale, la Conferenza invita il
Consiglio ad adoperarsi per la rapida adozione di disposizioni appropriate
in materia di abilitazione del personale del Segretariato generale del
Consiglio.
3. Dichiarazione relativa all'Unione europea
occidentale
La Conferenza prende nota della seguente dichiarazione
adottata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea occidentale (UEO) il
22 luglio 1997
"DICHIARAZIONE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
SUL RUOLO DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
E LE SUE RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA
E CON L'ALLEANZA ATLANTICA
(traduzione)
INTRODUZIONE
1. Gli Stati membri dell'UEO hanno convenuto nel 1991 a
Maastricht della necessità di creare una vera e propria identità europea in
materia di sicurezza e di difesa e di assumere più ampie responsabilità
europee in materia di difesa. Tenuto conto del trattato di Amsterdam, essi
ribadiscono l'importanza di proseguire e intensificare tali iniziative. L'UEO
è parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea (UE) in quanto
fornisce all'Unione l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in
particolare nel contesto delle missioni di Petersberg ed è altresì un
elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di
sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica, in base alla
dichiarazione di Parigi e alle decisioni adottate dai ministri della NATO a
Berlino.
2. Il Consiglio dell'UEO riunisce oggi tutti gli Stati
membri dell'Unione europea e tutti i membri europei dell'Alleanza atlantica
secondo i rispettivi statuti. Il Consiglio riunisce a sua volta tali Stati e
gli Stati dell'Europa centrale e orientale legati all'Unione europea da un
accordo di associazione e candidati all'adesione sia all'Unione europea che
all'Alleanza atlantica. L'UEO si afferma pertanto come vera e propria sede
di dialogo e di cooperazione tra Stati europei relativamente a questioni
attinenti alla sicurezza ed alla difesa in senso lato.
3. In tale contesto l'UEO prende atto del titolo V del
trattato sull'Unione europea, relativo alla politica estera e di sicurezza
comune dell'UE, e in particolare degli articoli J.3, paragrafo 1, J.7 e del
protocollo relativo all'articolo J.7, che recitano:
Articolo J.3, paragrafo 1
"1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli
orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi
comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa."
Articolo J.7
"1. La politica estera e di sicurezza comune comprende
tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del
secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il
Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le
rispettive norme costituzionali.
L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante
dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità
operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta
l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di
sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di
conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di
un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio
europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda
agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme
costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non
pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di
taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali
ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del
trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico
del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune
adottata in tale contesto.
La definizione progressiva di una politica di difesa
comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla
loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo
includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento
della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi,
ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.
3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare
decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della
difesa.
La competenza del Consiglio europeo a definire
orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresì rispetto all'UEO
alle questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima.
Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e
l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al
paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di
partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le
istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire
a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a
pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni
dell'UEO.
L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel
settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le
politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo
sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello
bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta
cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la
ostacoli.
5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi del
presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate a norma
dell'articolo N."
Protocollo sull'articolo J.7
"Le Alte Parti contraenti,
tenendo presente la necessità di una piena applicazione
delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e
paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,
tenendo presente che la politica dell'Unione a norma
dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di
alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite
la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile
con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,
hanno convenuto la seguente disposizione che è allegata
al trattato sull'Unione europea.
L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea
occidentale, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca entro un
anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam."
A. RELAZIONI DELL'UEO CON L'UNIONE EUROPEA: ACCOMPAGNARE
L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM
4. Nella "Dichiarazione sul ruolo dell'Unione dell'Europa
occidentale e le sue relazioni con l'Unione europea e l'Alleanza atlantica"
del 10 dicembre 1991, gli Stati membri dell'UEO si erano prefissi come
obiettivo l'edificazione dell'UEO per tappe successive "come componente di
difesa dell'Unione europea". Oggi essi ribadiscono tale aspirazione, così
come essa è sviluppata dal trattato di Amsterdam.
5. Qualora l'Unione ricorra all'UEO, quest'ultima
elaborerà e attuerà le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno
implicazioni nel settore della difesa.
Nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni e
delle azioni dell'UE per le quali l'Unione ricorre all'UEO, quest'ultima
agirà secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo.
L'UEO assiste l'Unione europea nella definizione degli
aspetti della politica estera e di sicurezza comune attinenti alla difesa,
così come definiti all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea.
6. L'UEO ribadisce che qualora l'Unione europea ricorra
ad essa per elaborare e attuare le decisioni dell'Unione riguardanti le
missioni di cui all'articolo J.7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione
europea, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare
pienamente a tali missioni, a norma dell'articolo J.7, paragrafo 3, del
trattato sull'Unione europea.
L'UEO promuoverà il ruolo degli osservatori presso l'UEO
in conformità con le disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 3, e adotterà
le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri
dell'UE che contribuiscono alle missioni condotte dall'UEO su richiesta
dell'UE di partecipare appieno e in condizioni di parità alla programmazione
e alle decisioni dell'UEO.
7. Conformemente al protocollo relativo all'articolo J.7
del trattato sull'Unione europea, l'UEO elabora, insieme all'Unione europea,
disposizioni per una migliore cooperazione reciproca. A tale proposito è
possibile sin d'ora mettere a punto una serie di misure, alcune delle quali
sono già all'esame dell'UEO, e in particolare:
- misure intese a migliorare il coordinamento dei
processi consultivi e decisionali di ciascuna delle organizzazioni, in
particolare in situazioni di crisi;
- tenuta di riunioni congiunte degli organi competenti
delle due organizzazioni;
- armonizzazione, per quanto possibile, della successione
delle presidenze dell'UEO e dell'UE nonché delle norme amministrative e
delle prassi delle due organizzazioni;
- stretto coordinamento delle attività dei servizi del
Segretariato generale dell'UEO e del Segretariato generale del Consiglio
dell'UE, anche mediante lo scambio e il distacco di membri del personale;
- messa a punto di misure che consentano agli organi
competenti dell'UE, compresa la cellula di programmazione politica e
tempestivo allarme, di avvalersi delle risorse del nucleo di pianificazione,
del centro situazione e del centro satellite dell'UEO;
- cooperazione nel settore degli armamenti, ove
necessario, nell'ambito del Gruppo "Armamenti dell'Europa occidentale" (GAEO),
quale istanza europea di cooperazione in materia di armamenti, dell'UE e
dell'UEO, nel quadro della razionalizzazione del mercato europeo degli
armamenti e dell'istituzione di un'agenzia europea per gli armamenti;
- disposizioni pratiche volte ad assicurare la
cooperazione con la Commissione europea che ne rispecchino il ruolo nel
quadro della PESC, quale esso è definito nel trattato di Amsterdam;-
perfezionamento delle misure in materia di sicurezza con l'Unione europea.
B. RELAZIONI TRA L'UEO E LA NATO NEL QUADRO DELLO
SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA
NELL'AMBITO DELL'ALLEANZA ATLANTICA
8. L'Alleanza atlantica rimane la base della difesa
collettiva in base al trattato dell'Atlantico del Nord, nonché la sede
fondamentale di consultazione tra gli alleati e il quadro ove questi ultimi
si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni in materia di
sicurezza e di difesa in base al trattato di Washington. L'Alleanza ha
avviato un processo di adeguamento e di riforma al fine di poter svolgere
con maggior efficacia le sue missioni. Tale processo è volto a rafforzare e
rinnovare il partenariato transatlantico, edificando tra l'altro un'identità
europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza.
9. L'UEO costituisce un elemento essenziale dello
sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa
nell'ambito dell'Alleanza atlantica e continuerà pertanto ad adoperarsi per
rafforzare la sua cooperazione di natura istituzionale e pratica con la
NATO.
10. Oltre a sostenere la difesa comune di cui
all'articolo 5 del trattato di Washington e all'articolo V del trattato di
Bruxelles modificato, l'UEO partecipa attivamente alla prevenzione dei
conflitti e alla gestione delle crisi, come previsto dalla dichiarazione di
Petersberg. In tale contesto l'UEO si impegna a svolgere appieno il ruolo
che le compete, nel rispetto della piena trasparenza e della
complementarietà tra le due organizzazioni.
11. L'UEO afferma che tale identità sarà fondata su sani
principi militari e sostenuta da una pianificazione militare adeguata, e che
consentirà di creare forze militarmente coerenti ed efficaci in grado di
operare sotto il suo controllo politico e la sua direzione strategica.
12. A tal fine l'UEO svilupperà la propria cooperazione
con la NATO, in particolare nei seguenti settori:
- meccanismi di consultazione fra l'UEO e la NATO nel
contesto di una crisi;
- partecipazione attiva dell'UEO al processo di
pianificazione della difesa della NATO;
- collegamenti operativi UEO-NATO per la pianificazione,
la preparazione e l'esecuzione di operazioni nelle quali vengano utilizzati
mezzi e capacità della NATO sotto il controllo politico e la direzione
strategica dell'UEO, in particolare:
- pianificazione militare, effettuata dalla NATO in
coordinamento con l'UEO, ed esercitazioni;
- elaborazione di un accordo quadro sul trasferimento, la
sorveglianza e il rientro dei mezzi e delle capacità della NATO;
- collegamenti fra l'UEO e la NATO nel settore degli
accordi europei in materia di comando.
Tale cooperazione continuerà a svilupparsi tenendo conto,
in particolare, degli adeguamenti nell'ambito dell'Alleanza.
C. RUOLO OPERATIVO DELL'UEO NELLO SVILUPPO DELL'IDENTITÀ
EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA
13. L'UEO svilupperà il suo ruolo di organo
politico-militare europeo per la gestione delle crisi, utilizzando i mezzi e
le capacità messe a disposizione dai paesi dell'UEO su base nazionale o
multinazionale e ricorrendo eventualmente a mezzi e capacità della NATO in
base agli accordi in corso di elaborazione. In tale contesto l'UEO sosterrà
anche le Nazioni Unite e l'OCSE nelle loro attività di gestione delle crisi.
L'UEO contribuirà, nel quadro dell'articolo J.7 del
trattato sull'Unione europea, alla definizione progressiva di una politica
di difesa comune e provvederà alla sua concreta attuazione sviluppando
ulteriormente il proprio ruolo operativo.
14. A tal fine l'UEO proseguirà i lavori nei seguenti
settori:
- l'UEO ha sviluppato meccanismi e procedure nel settore
della gestione delle crisi, che saranno aggiornati in base alle nuove
esperienze acquisite dall'UEO attraverso esercitazioni e operazioni.
L'attuazione delle missioni di Petersberg richiede modalità di azione
flessibili, adeguate alla diversità delle situazioni di crisi, e l'utilizzo
ottimale delle capacità disponibili, grazie anche al ricorso ad uno stato
maggiore nazionale fornito da una nazione quadro oppure ad uno stato
maggiore multinazionale nell'ambito dell'UEO o ancora ai mezzi e alle
capacità della NATO;
- l'UEO ha già elaborato le "Conclusioni preliminari
sulla definizione di una politica europea di difesa comune", primo
contributo riguardante gli obiettivi, la portata e gli strumenti di una
politica europea di difesa comune.
L'UEO proseguirà tali lavori basandosi, in particolare,
sulla dichiarazione di Parigi e tenendo conto dei pertinenti elementi
contenuti nelle decisioni adottate nel corso dei vertici e delle riunioni
ministeriali dell'UEO e della NATO dopo la riunione di Birmingham. Essa
rivolgerà più particolarmente la propria attenzione ai seguenti settori:
- definizione dei principi che disciplinano
l'utilizzazione delle forze armate degli Stati dell'UEO per operazioni UEO
del tipo Petersberg a sostegno degli interessi comuni degli europei in
materia di sicurezza;
- organizzazione dei mezzi operativi per le missioni di
Petersberg, quali l'elaborazione di piani generici e specifici nonché
l'addestramento, la preparazione e l'interoperabilità delle forze,
eventualmente anche attraverso la partecipazione al processo di
pianificazione della difesa della NATO;
- mobilità strategica sulla scorta dei lavori in corso in
sede di UEO;
- informazione nel settore della difesa tramite il nucleo
di pianificazione, il centro situazione e il centro satellite;
- l'UEO ha adottato numerose misure che le hanno permesso
di rafforzare il suo ruolo operativo (nucleo di pianificazione, centro
situazione, centro satellite). Il miglioramento del funzionamento delle
componenti militari dell'UEO e l'istituzione, sotto la direzione del
Consiglio, di un comitato militare rafforzeranno ulteriormente strutture
importanti per il successo della preparazione e dello svolgimento delle
operazioni dell'UEO;
- al fine di aprire tutte le sue operazioni alla
partecipazione dei membri associati e degli osservatori, l'UEO esaminerà
altresì le modalità necessarie per consentire ai medesimi di partecipare
pienamente, conformemente al loro status, a tutte le operazioni da essa
svolte;
- l'UEO ricorda che i membri associati partecipano allo
stesso titolo dei membri effettivi alle operazioni alle quali contribuiscono
nonché alle esercitazioni e alla pianificazione ad esse relative. L'UEO
esaminerà inoltre la questione della partecipazione quanto più possibile
estesa degli osservatori alla pianificazione e al processo decisionale
nell'ambito dell'UEO per tutte le operazioni alle quali essi contribuiscono,
conformemente al loro status;
- l'UEO esaminerà, eventualmente in consultazione con gli
organi competenti, la possibilità di un livello massimo di partecipazione
dei membri associati e degli osservatori alle sue attività, conformemente al
loro status. Essa si occuperà, in particolare, dei settori degli armamenti,
degli studi militari e spaziale;
- l'UEO esaminerà le modalità atte a rendere più intensa
la partecipazione dei partner associati ad un numero sempre maggiore di
attività."
4. Dichiarazione sugli articoli J.14 e K.10 del
trattato sull'Unione europea
Le disposizioni di cui agli articoli J.14 e K.10 del
trattato sull'Unione europea nonché gli eventuali accordi da essi derivanti
non implicano alcun trasferimento di competenze dagli Stati membri
all'Unione europea.
5. Dichiarazione sull'articolo J.15 del trattato
sull'Unione europea
La Conferenza conviene che gli Stati membri provvedano
affinché il comitato politico di cui all'articolo J.15 del trattato
sull'Unione europea possa riunirsi in qualsiasi momento, in caso di crisi
internazionali o di altre questioni urgenti, con brevissimo preavviso a
livello di direttori politici o supplenti.
6. Dichiarazione sull'istituzione di una cellula di
programmazione politica e tempestivo allarme
La Conferenza conviene quanto segue:
1. Nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio è
istituita, sotto la responsabilità del Segretario Generale, Alto
Rappresentante per la PESC, una cellula di programmazione politica e
tempestivo allarme. È istituita un'appropriata cooperazione con la
Commissione per garantire la piena coerenza con la politica economica
esterna e la politica di sviluppo dell'Unione.
2. La cellula ha in particolare i seguenti compiti:
a) sorvegliare e analizzare gli sviluppi nei settori
rientranti nella PESC;
b) fornire valutazioni degli interessi dell'Unione nel
campo della politica estera e di sicurezza e individuare settori di
eventuale futuro intervento della PESC;
c) fornire tempestive valutazioni e dare per tempo
l'allarme circa eventi o situazioni che possono avere significative
conseguenze per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, comprese le
possibili crisi politiche;
d) redigere, a richiesta del Consiglio o della Presidenza
oppure di propria iniziativa, documenti contenenti opzioni politiche
motivate, da presentare sotto la responsabilità della Presidenza come un
contributo alla definizione di politiche in sede di Consiglio e che possono
contenere analisi, raccomandazioni e strategie per la PESC.
3. La cellula è composta da personale appartenente al
Segretariato generale, agli Stati membri, alla Commissione e all'UEO.
4. Ogni Stato membro o la Commissione possono fare
proposte alla cellula in merito ai lavori da intraprendere.
5. Gli Stati membri e la Commissione contribuiscono al
processo di programmazione politica fornendo, nella misura più completa
possibile, informazioni pertinenti, incluse informazioni riservate.
7. Dichiarazione sull'articolo K.2 del trattato
sull'Unione europea
L'azione nel settore della cooperazione di polizia di cui
all'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea, comprese le attività di
Europol, è sottoposta ad un appropriato sindacato giurisdizionale da parte
delle autorità nazionali competenti, in base alle norme applicabili in
ciascuno Stato membro.
8. Dichiarazione sull'articolo K.3, lettera e), del
trattato sull'Unione europea
La Conferenza conviene che le disposizioni dell'articolo
K.3, lettera e), del trattato sull'Unione europea non comportano l'obbligo
di adottare pene minime per lo Stato membro il cui ordinamento giuridico non
le prevede.
9. Dichiarazione sull'articolo K.6, paragrafo 2, del
trattato sull'Unione europea
La Conferenza conviene che le iniziative riguardanti le
misure di cui all'articolo K.6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione
europea e gli atti adottati dal Consiglio in base a tale disposizione siano
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, in base alle
pertinenti norme del regolamento interno del Consiglio e della Commissione.
10. Dichiarazione sull'articolo K.7 del trattato
sull'Unione europea
La Conferenza rileva che, ove effettuino una
dichiarazione a norma dell'articolo K.7, paragrafo 2, del trattato
sull'Unione europea, gli Stati membri si riservano il diritto di prevedere
nelle loro legislazioni nazionali che, nel caso in cui una questione
concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo
K.7, paragrafo 1, sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad una
giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione dovrà adire
per tale questione la Corte di giustizia.
11. Dichiarazione sullo status delle chiese e delle
organizzazioni non confessionali
L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status
previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o
comunità religiose degli Stati membri.
L'Unione europea rispetta ugualmente lo status delle
organizzazioni filosofiche e non confessionali.
12. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto
ambientale
La Conferenza nota che la Commissione si impegna a
preparare studi di valutazione dell'impatto ambientale all'atto della
formulazione di proposte che possono avere significative implicazioni per
l'ambiente.
13. Dichiarazione sull'articolo 7 d del trattato che
istituisce la Comunità europea
Le disposizioni dell'articolo 7 D del trattato che
istituisce la Comunità europea sui servizi pubblici sono attuate nel pieno
rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia, fra l'altro per
quanto concerne i principi della parità di trattamento, della qualità e
della continuità di tali servizi.
14. Dichiarazione sull'abrogazione dell'articolo 44
del trattato che istituisce la Comunità europea
L'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che
istituisce la Comunità europea, che contiene un riferimento alla
preferenza naturale tra gli Stati membri nel quadro della fissazione dei
prezzi minimi durante il periodo transitorio, non ha alcuna incidenza
sul principio della preferenza comunitaria quale definito dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia.
15. Dichiarazione sul mantenimento del livello di
protezione e di sicurezza garantito dall'acquis di Schengen
La Conferenza conviene che le misure che il Consiglio
adotterà in sostituzione delle disposizioni sull'eliminazione dei
controlli alle frontiere comuni contenute nella Convenzione di Schengen
del 1990 dovrebbero garantire un livello di protezione e sicurezza
almeno equivalente alle suddette disposizioni delle Convenzione di
Schengen.
16. Dichiarazione sull'articolo 73 J, punto 2,
lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che, in sede di applicazione
dell'articolo 73 J, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la
Comunità europea, si tenga conto di valutazioni di politica estera
dell'Unione e degli Stati membri.
17. Dichiarazione sull'articolo 73 K del trattato
che istituisce la Comunità europea
Sono istituite consultazioni con l'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni
internazionali competenti su questioni relative alla politica in materia
di asilo.
18. Dichiarazione sull'articolo 73 K, punto 3,
lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che gli Stati membri possono
negoziare e concludere accordi con paesi terzi nei settori contemplati
nell'articolo 73 K, punto 3, lettera a), del trattato che istituisce la
Comunità europea, a condizione che tali accordi rispettino il diritto
comunitario.
19. Dichiarazione sull'articolo 73 L, paragrafo 1,
del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che, nell'esercizio delle loro
responsabilità a norma dell'articolo 73 L, paragrafo 1, del trattato che
istituisce la Comunità europea, gli Stati membri possono tener conto di
valutazioni di politica estera.
20. Dichiarazione sull'articolo 73 M del trattato
che istituisce la Comunità europea
Le misure adottate a norma dell'articolo 73 M del
trattato che istituisce la Comunità europea non ostano a che gli Stati
membri applichino le loro norme costituzionali relative alla libertà di
stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
21. Dichiarazione sull'articolo 73 O del trattato
che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che il Consiglio esaminerà gli
elementi della decisione di cui all'articolo 73 O, paragrafo 2, secondo
trattino del trattato che istituisce la Comunità europea prima della
fine del periodo di cinque anni previsto al medesimo articolo, in modo
da adottare e attuare tale decisione immediatamente dopo la fine di tale
periodo.
22. Dichiarazione sui portatori di handicap
La Conferenza conviene che, nell'elaborazione di
misure a norma dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la
Comunità europea, le istituzioni della Comunità tengano conto delle
esigenze dei portatori di handicap.
23. Dichiarazione sulle azioni di incentivazione di
cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che le azioni di
incentivazione di cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la
Comunità europea dovrebbero sempre specificare quanto segue:
- le ragioni che ne hanno motivato l'adozione, basate
su una valutazione obiettiva della loro necessità e dell'esistenza di un
valore aggiunto a livello comunitario;
- la loro durata, che non dovrebbe essere superiore a
cinque anni;
- l'importo massimo del loro finanziamento, che
dovrebbe riflettere il carattere di incentivo di tali azioni.
24. Dichiarazione sull'articolo 109 R del trattato
che istituisce la Comunità europea
Resta inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 109
R del trattato che istituisce la Comunità europea rientrerà nella
rubrica 3 delle prospettive finanziarie.
25. Dichiarazione sull'articolo 118 del trattato
che istituisce la Comunità europea
Resta inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 118
del trattato che istituisce la Comunità europea rientrerà nella rubrica
3 delle prospettive finanziarie.
26. Dichiarazione sull'articolo 118, paragrafo 2,
del trattato che istituisce la Comunità europea
Le Alte Parti contraenti prendono atto che nelle
discussioni sull'articolo 118, paragrafo 2, del trattato che istituisce
la Comunità europea è stato convenuto che la Comunità, nello stabilire
requisiti minimi per la protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, non intende operare discriminazioni non giustificate dalle
circostanze ai danni dei lavoratori delle piccole e medie imprese.
27. Dichiarazione sull'articolo 118 B, paragrafo 2,
del trattato che istituisce la Comunità europea
Le Alte Parti contraenti dichiarano che la prima
intesa per l'applicazione degli accordi tra le parti sociali a livello
comunitario, di cui all'articolo 118 B, paragrafo 2, del trattato che
istituisce la Comunità europea, consisterà nell'elaborazione, mediante
contrattazione collettiva secondo le norme di ciascuno Stato membro, del
contenuto degli accordi e che pertanto detta intesa non comporta per gli
Stati membri alcun obbligo di applicare direttamente gli accordi o di
definire norme per il loro recepimento né alcun obbligo di modificare la
normativa nazionale vigente per facilitarne l'applicazione.
28. Dichiarazione sull'articolo 119, paragrafo 4,
del trattato che istituisce la Comunità europea
Gli Stati membri, nell'adozione delle misure di cui
all'articolo 119, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità
europea dovrebbero mirare, anzitutto, a migliorare la situazione delle
donne nella vita lavorativa
29. Dichiarazione sullo sport
La Conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello
sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e
nel ravvicinare le persone. La Conferenza invita pertanto gli organi
dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive
laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica,
un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche
specifiche dello sport dilettantistico.
30. Dichiarazione sulle Regioni insulari
La Conferenza riconosce che le regioni insulari
soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il
cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale.
La Conferenza riconosce pertanto che la legislazione
comunitaria deve tener conto di tali svantaggi e che possono essere
adottate misure specifiche, se giustificate, a favore di queste regioni
per integrarle maggiormente nel mercato interno a condizioni eque.
31. Dichiarazione sulla decisione del Consiglio del
13 luglio 1987.
Conferenza invita la Commissione a presentare
al Consiglio, entro e non oltre la fine del 1998, una proposta di
modifica della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987, che
stabilisca le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione.
32. Dichiarazione sull'organizzazione e sul
funzionamento della Commissione
La Conferenza prende atto dell'intenzione della
Commissione di predisporre una riorganizzazione dei compiti nell'ambito
del collegio in tempo utile per la Commissione che assumerà le proprie
funzioni nell'anno 2000, allo scopo di garantire una ripartizione
ottimale fra portafogli convenzionali e compiti specifici.
In tale contesto, essa ritiene che il presidente
della Commissione debba disporre di un ampio potere discrezionale
nell'assegnazione dei compiti nell'ambito del collegio, nonché in
qualsiasi riattribuzione dei medesimi nel corso del mandato.
La Conferenza prende inoltre atto dell'intenzione
della Commissione di avviare in parallelo una corrispondente
riorganizzazione dei suoi servizi. Essa rileva in particolare
l'opportunità che le relazioni esterne ricadano sotto la responsabilità
di un vicepresidente.
33. Dichiarazione sull'articolo 188 C, paragrafo 3,
del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza invita la Corte dei conti, la Banca
europea per gli investimenti e la Commissione a mantenere in vigore
l'attuale accordo tripartito. Se una delle parti chiedesse un testo
successivo o modificativo, essa si adopera per raggiungere un accordo al
riguardo, tenendo conto dei rispettivi interessi.
34. Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo
svolgimento della procedura di codecisione
La Conferenza invita il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione ad adoperarsi affinché la procedura di
codecisione si svolga il più rapidamente possibile. Essa ricorda
l'importanza del rigoroso rispetto dei termini stabiliti all'articolo
189 B del trattato che istituisce la Comunità europea e conferma che il
ricorso ad una proroga di tali termini, previsto al paragrafo 7 di detto
articolo, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto ove sia
strettamente necessario. Il periodo effettivo che intercorre tra la
seconda lettura del Parlamento europeo e l'esito della procedura del
comitato di conciliazione non dovrebbe in alcun caso essere superiore a
nove mesi.
35. Dichiarazione sull'articolo 191 A, paragrafo 1,
del trattato che istituisce la Comunità europea
La Conferenza conviene che i principi e le condizioni
di cui all'articolo 191 A, paragrafo 1, del trattato che istituisce la
Comunità europea permetteranno ad uno Stato membro di chiedere alla
Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che
provenga da tale Stato senza suo previo accordo.
36. Dichiarazione sui Paesi e territori d'oltremare
La Conferenza riconosce che il regime speciale di
associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), di cui alla Parte
quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, è stato
concepito per paesi e territori numerosi, con superficie estesa e
popolazione rilevante. Dal 1957 detto regime è rimasto pressoché
invariato.
La Conferenza osserva che oggi i PTOM, rimasti ormai
solo 20, sono territori insulari estremamente dispersi con una
popolazione complessiva di circa 900.000 abitanti. In linea generale i
PTOM subiscono inoltre un ritardo strutturale notevole, legato a
svantaggi geografici ed economici particolarmente gravi. Pertanto il
regime speciale di associazione concepito nel 1957 non può più
rispondere in modo efficace alle sfide dello sviluppo dei PTOM.
La Conferenza rammenta solennemente che scopo
dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei
paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra
essi e la Comunità nel suo insieme.
La Conferenza invita il Consiglio a procedere, a
norma dell'articolo 136 del trattato che istituisce la Comunità europea,
a un riesame del regime di associazione entro il febbraio del 2000, con
un quadruplice obiettivo:
- promuovere in modo più efficace lo sviluppo
economico e sociale dei PTOM;
- sviluppare le relazioni economiche tra i PTOM e
l'Unione europea;
- prendere in maggiore considerazione la diversità e
le caratteristiche specifiche dei singoli PTOM, anche per quanto
riguarda la libertà di stabilimento;
- provvedere a migliorare l'efficacia dello strumento
finanziario.
37. Dichiarazione sugli enti creditizi di diritto
pubblico in Germania
La Conferenza prende nota del parere della
Commissione secondo il quale le attuali regole di concorrenza della
Comunità consentono di prendere pienamente in considerazione i servizi
di interesse economico generale che sono prestati in Germania dagli enti
creditizi di diritto pubblico, come pure le agevolazioni che sono loro
concesse per compensare gli oneri connessi con tali servizi. In questo
contesto resta di competenza di detto Stato membro organizzare in qual
modo esso possa permettere alle autorità locali lo svolgimento del
compito di mettere a disposizione delle loro regioni una struttura
finanziaria efficace e che ricomprenda l'insieme del territorio. Tali
agevolazioni non possono pregiudicare le condizioni di concorrenza in
una misura che vada al di là di quanto è necessario per l'adempimento di
tali compiti specifici e che sia in contrasto con gli interessi della
Comunità.
La Conferenza ricorda che il Consiglio europeo ha
invitato la Commissione ad esaminare se negli altri Stati membri
esistono casi analoghi, ad applicare, per quanto opportuno, ai casi
analoghi le stesse norme e ad informare il Consiglio nella composizione
ECOFIN.
38. Dichiarazione sul volontariato
La Conferenza riconosce l'importante contributo delle
attività di volontariato allo sviluppo della solidarietà sociale.
La Comunità incoraggerà la dimensione europea delle
organizzazioni di volontariato, ponendo particolarmente l'accento sullo
scambio di informazioni e di esperienze, nonché sulla partecipazione dei
giovani e degli anziani alle attività di volontariato.
39. Dichiarazione sulla qualità redazionale della
legislazione comunitaria
La Conferenza osserva che la qualità redazionale
della legislazione comunitaria è di fondamentale importanza perché essa
possa essere correttamente applicata dalle competenti autorità nazionali
e meglio compresa dal pubblico e dagli ambienti professionali. Rammenta
le conclusioni tratte in proposito dalla Presidenza del Consiglio
europeo a Edimburgo in data 11 e 12 dicembre 1992, nonché la risoluzione
del Consiglio relativa alla qualità redazionale della legislazione
comunitaria, adottata l'8 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, n. C 166 del 17.6.1993, pag. 1).
La Conferenza ritiene che le tre istituzioni
coinvolte nella procedura di adozione della legislazione comunitaria, il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, dovrebbero definire
orientamenti per la qualità redazionale di detta legislazione.
Sottolinea altresì che la legislazione comunitaria dovrebbe essere resa
più accessibile e, a questo riguardo, si rallegra dell'adozione e della
prima applicazione di un metodo di lavoro accelerato per la
codificazione ufficiale dei testi legislativi, stabilito dall'accordo
interistituzionale del 20 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, n. C 102 del 4.4.1996, pag. 2).
Di conseguenza la Conferenza dichiara che il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero:
- stabilire di comune accordo orientamenti per un
miglioramento della qualità redazionale della legislazione comunitaria e
seguire tali orientamenti nell'esame di proposte o di progetti di atti
legislativi comunitari, adottando le disposizioni di organizzazione
interna che ritengono necessarie per far sì che i suddetti orientamenti
siano correttamente applicati;
- fare il massimo sforzo per accelerare la
codificazione dei testi legislativi.
40. Dichiarazione relativa alla procedura per la
conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio
L'abrogazione dell'articolo 14 della Convenzione
relativa alle disposizioni transitorie allegata al trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non modifica
la pratica esistente in materia di conclusione di accordi internazionali
da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
41. Dichiarazione sulle disposizioni in materia di
trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode
La Conferenza considera che il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione, quando agiscono a norma del trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dovrebbero
ispirarsi alle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai
documenti e di lotta contro la frode in vigore nell'ambito del trattato
che istituisce la Comunità europea.
42. Dichiarazione sulla consolidazione dei trattati
Le Alti Parti contraenti convengono che i lavori
tecnici iniziati nel corso della presente Conferenza intergovernativa
procedano con la massima celerità ai fini dell'elaborazione di un testo
consolidato di tutti i trattati pertinenti, compreso il trattato
sull'Unione europea.
Esse convengono che i risultati finali dei suddetti
lavori tecnici, che sono resi pubblici a fini informativi sotto la
responsabilità del Segretario Generale del Consiglio, non abbiano valore
giuridico.
43. Dichiarazione relativa al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
Le Alti Parti contraenti confermano, da un lato, la
dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario allegata al
presente atto finale del trattato sull'Unione europea, e, dall'altro, le
conclusioni del Consiglio europeo di Essen, in cui si afferma che
l'applicazione amministrativa del diritto comunitario compete
essenzialmente agli Stati membri secondo le rispettive norme
costituzionali. Ciò non pregiudica le competenze di supervisione,
controllo ed attuazione delle istituzioni comunitarie, di cui agli
articoli 145 e 155 del trattato che istituisce la Comunità europea.
44. Dichiarazione sull'articolo 2 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea
Le Alti Parti contraenti convengono che il Consiglio
adotti tutte le misure necessarie di cui all'articolo 2 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea entro la data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam. A
tal fine, i lavori preparatori necessari sono avviati in tempo utile per
essere ultimati anteriormente a tale data.
45. Dichiarazione sull'articolo 4 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea
Le Alte Parti contraenti invitano il Consiglio a
chiedere il parere della Commissione prima che essa decida su una
richiesta, a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione
dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, da parte
dell'Irlanda o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
ricorrere, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di
Schengen. Esse si impegnano inoltre ad adoperarsi per consentire
all'Irlanda o al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
qualora intendano farlo, di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4
di detto protocollo, in modo che il Consiglio sia in grado di adottare
le decisioni previste in tale articolo alla data di entrata in vigore
del protocollo stesso o, successivamente, in qualsiasi momento.
46. Dichiarazione sull'articolo 5 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea
Le Alte Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi
per rendere possibile l'azione tra tutti gli Stati membri nei settori
dell'acquis di Schengen, in particolare quando l'Irlanda e il Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbiano accettato, in tutto o
in parte, le disposizioni di tale acquis, a norma dell'articolo 4 del
protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito
dell'Unione europea.
47. Dichiarazione sull'articolo 6 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea
Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte
le misure necessarie affinché gli accordi di cui all'articolo 6 del
protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito
dell'Unione europea possano entrare in vigore alla stessa data
dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
48. Dichiarazione sul protocollo sull'asilo per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
Il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea non pregiudica il diritto di ciascuno Stato
membro di adottare le misure di carattere organizzativo che ritenga
necessarie per adempiere agli obblighi impostigli dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati.
49. Dichiarazione sull'articolo unico, lettera d),
del protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea
La Conferenza dichiara che, pur riconoscendo
l'importanza della risoluzione dei Ministri degli Stati membri delle
Comunità europee responsabili dell'immigrazione del 30 novembre-11
dicembre 1992, sulle domande di asilo manifestamente infondate, e della
risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995, sulle garanzie minime per
le procedure di asilo, si dovrebbero esaminare ulteriormente la
questione dell'abuso delle procedure di asilo nonché adeguate procedure
rapide per la gestione delle domande di asilo manifestamente infondate,
al fine di introdurre nuovi miglioramenti per accelerare tali procedure.
50. Dichiarazione relativa al protocollo sulle
istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea
Si conviene che la decisione del Consiglio del 29
marzo 1994 ("il compromesso di Ioannina") sia prorogata fino all'entrata
in vigore del primo allargamento e che, entro tale data, si trovi una
soluzione per il caso specifico della Spagna.
51. Dichiarazione sull'articolo 10 del trattato di
Amsterdam
Il trattato di Amsterdam abroga e sopprime
disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunità europea,
del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam e adatta alcune delle loro
disposizioni, compreso l'inserimento di alcune disposizioni del trattato
che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità
europee e dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al
Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Tali operazioni non
pregiudicano l'acquis comunitario.
DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA
1. Dichiarazione dell'Austria e del Lussemburgo
sugli enti creditizi
Per l'Austria ed il Lussemburgo resta inteso che la
dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania si
applica anche agli enti creditizi con analoga struttura organizzativa in
Austria ed in Lussemburgo.
2. Dichiarazione della Danimarca sull'articolo K.14
del trattato sull'Unione europea
L'articolo K.14 del trattato sull'Unione europea
richiede l'unanimità di tutti i membri del Consiglio dell'Unione
europea, cioè di tutti gli Stati membri, ai fini dell'adozione di
decisioni relative all'applicazione alle azioni nei settori di cui
all'articolo K.1 delle disposizioni del titolo III bis del trattato che
istituisce la Comunità europea in materia di visti, asilo, immigrazione
e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone.
Inoltre, prima di entrare in vigore, qualsiasi decisione unanime del
Consiglio dovrà essere adottata in ciascuno Stato membro, secondo le
rispettive norme costituzionali. In caso di trasferimento della
sovranità secondo la definizione della costituzione danese, tale
adozione richiederà in Danimarca la maggioranza dei cinque sesti dei
membri del Folketing oppure la maggioranza dei membri del Folketing e la
maggioranza dei votanti in un referendum.
3. Dichiarazione della Germania, dell'Austria e del
Belgio sulla sussidiarietà
Per i governi tedesco, austriaco e belga resta inteso
che l'azione della Comunità europea in base al principio di
sussidiarietà non riguarda solo gli Stati membri ma anche le loro
entità, nella misura in cui questi dispongono di un proprio potere
legislativo conferito loro dal diritto costituzionale nazionale.
4. Dichiarazione dell'Irlanda sull'articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
L'Irlanda dichiara che intende esercitare i diritti
di cui all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda di partecipare all'adozione di misure a norma del titolo
III bis del trattato che istituisce la Comunità europea nella massima
misura compatibile con il mantenimento in vigore della sua zona di
libero spostamento con il Regno Unito. L'Irlanda rammenta che la sua
partecipazione al protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti
dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea
rispecchia la propria intenzione di mantenere la sua zona di libero
spostamento con il Regno Unito al fine di potenziare al massimo la
libertà di circolazione da e verso l'Irlanda.
5. Dichiarazione del Belgio sul protocollo
sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
Nell'approvare il protocollo sull'asilo per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il Belgio dichiara
che, in base agli obblighi che gli incombono in forza della Convenzione
di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967, procederà,
secondo quanto stabilito alla lettera d) dell'articolo unico di tale
protocollo, all'esame individuale di ogni domanda d'asilo presentata da
un cittadino di un altro Stato membro.
6. Dichiarazione del Belgio, della Francia e
dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva
dell'allargamento dell'Unione europea
Il Belgio, la Francia e l'Italia osservano che, sulla
base dei risultati della Conferenza intergovernativa, il trattato di
Amsterdam non risponde alla necessità, riaffermata al Consiglio europeo
di Madrid, di progressi sostanziali sulla via del rafforzamento delle
istituzioni.
Questi paesi considerano che un tale rafforzamento è
una condizione indispensabile per la conclusione dei primi negoziati di
adesione. Essi sono determinati a dare al protocollo sulla composizione
della Commissione e la ponderazione dei voti tutto il seguito
appropriato e considerano che un'estensione significativa del ricorso al
voto a maggioranza qualificata fa parte degli elementi pertinenti di cui
occorrerà tenere conto.
7. Dichiarazione della Francia sulla situazione dei
dipartimenti d'oltremare alla luce del protocollo sull'integrazione
dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
La Francia considera che l'attuazione del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea non riguarda il campo di applicazione geografica della
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
firmato a Schengen il 19 giugno 1990, quale definito dall'articolo 138,
paragrafo 1, di tale Convenzione.
8. Dichiarazione della Grecia relativa alla
dichiarazione sullo status delle chiese e delle associazioni o delle
comunità religiose
Con riferimento alla dichiarazione sullo status delle
chiese e delle organizzazioni non confessionali, la Grecia ricorda la
dichiarazione comune sul Monte Athos allegata all'atto finale del
trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.