(back) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle
libertà fondamentali
I Governi firmatari, Membri del Consiglio
d'Europa;
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata
dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e
l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più
stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia
e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che
costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento
si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e,
dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi
si appellano;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di
un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di
preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia
collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni
persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo
della presente Convenzione.
TITOLO
1 (up)
Articolo
1. Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che
in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il
delitto è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta
da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona
regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Articolo 3
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 4
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di
schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:
a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste
dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi
dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo
di quello militare obbligatorio;
c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il
benessere della comunità;
d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.
Articolo 5
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla
sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei
modi prescritti dalla legge:
a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale
competente;
b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un
provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire
l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia
commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di
commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua
educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità
competente;
e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una
malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un
vagabondo;
f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle
di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un
procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei
comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal
paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un
giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni
giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere
messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una
garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di
presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla
legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è
illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle
disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale
che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala
d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo
nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una
società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della
vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal
tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi
della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :
a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile
e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se
non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame
dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
usata all'udienza.
Articolo 7
1. Nessuno può essere condannato per una azione o
una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave
di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona
colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era
un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza,
per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e
delle libertà altrui.
Articolo 9
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono
misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione
dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della
libertà altrui.
Articolo
10
(up)
1. Ogni persona ha diritto alla libertà
d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non
impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di
radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può
essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste
dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la
difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della
morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la
divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del
potere giudiziario.
Articolo 11
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare
alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da
quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa
dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e
per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che
restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri
delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.
Articolo 12
Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano
l'esercizio di tale diritto.
Articolo 13
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso
effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa
da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14
Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua,
la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra
condizione.
Articolo 15
1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo
pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere
misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura
in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in
contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il
caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e
7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel
modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui
motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le
disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Articolo 16
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e
14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre
restrizioni all'attività politica degli stranieri.
Articolo 17
Nessuna disposizione della presente Convenzione
può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un
individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei
diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti
e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.
Articolo 18
Le restrizioni che, in base alla presente
Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo
scopo per cui sono state previste.

The existing text of
Sections II to IV of the Convention (Articles 19 to 56) and Protocol No. 2 conferring upon
the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions shall be replaced by the following Section II of
the Convention (Articles 19 to 51):
TITOLO II
(up)
Articolo 19
Al fine di assicurare il rispetto degli impegni
che derivano dalla presente Convenzione per le Alte Parti Contraenti, è istituita:
a. una Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, qui di seguito denominata "la
Commissione";
b. una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, qui di seguito denominata "la
Corte".
TITOLO III
Articolo 20
1. La Commissione si compone di un numero di
membri pari a quello delle Alte Parti Contraenti. La Commissione non può comprendere più
di un cittadino dello stesso Stato.
2. La Commissione siede in sessione plenaria. Tuttavia, può istituire delle Camere,
composte ciascuna di almeno sette membri. Le Camere possono esaminare i ricorsi presentati
secondo l'articolo 25 della presente Convenzione che possono essere trattati sulla base di
una giurisprudenza costante o che non sollevano questioni gravi relative
all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Entro questi limiti e con
riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere esercitano tutte le competenze
attribuite alla Commissione dalla Convenzione.
Il membro della Commissione eletto in relazione all'Alta Parte Contraente contro la
quale è stato presentato un ricorso ha il diritto di far parte della Camera investita di
questo ricorso.
3. La Commissione può istituire dei Comitati composti ciascuno di almeno tre membri,
che possono, all'unanimità, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo, un ricorso
presentato secondo l'articolo 25, quando una tale decisione può essere presa senza un
più ampio esame.
4. Una Camera o un Comitato possono, in qualsiasi momento, spogliarsi a favore della
Commissione plenaria, la quale può anche avocare a sé tutti i ricorsi attribuiti ad una
Camera o ad un Comitato.
5. Soltanto la Commissione plenaria può esercitare le seguenti competenze:
a. esaminare i ricorsi presentati secondo l'articolo 24;
b. adire la Corte in conformità all'articolo 48 a;
c. stabilire il regolamento interno in conformità all'articolo 36.
Articolo 21
1. I membri della Commissione sono eletti dal
Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi presentata
dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Consultiva; ogni gruppo di rappresentanti delle
Alte Parti Contraenti all'Assemblea Consultiva presenta tre candidati, almeno due dei
quali devono essere della sua nazionalità.
2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la
Commissione nel caso in cui altri Stati diventino in seguito Parti alla presente
Convenzione e per provvedere ai seggi divenuti vacanti
3. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni giudiziarie o essere persone
riconosciute per le loro competenze in diritto nazionale o internazionale.
Articolo 22
(up)
1. I membri della Commissione sono eletti per un
periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri
designati alla prima elezione, le funzioni di sette membri scadranno al termine di tre
anni.
2. I membri le cui funzioni scadranno al termine del periodo iniziale di tre anni, sono
designati mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa
immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
3. Al fine di assicurare, nei limiti del possibile, il rinnovo di una metà della
Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri, prima di procedere ad ogni ulteriore
elezione, può decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata
diversa da sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere
inferiore a tre anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e il Comitato dei Ministri
applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante sorteggio
effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5. Il membro della Commissione eletto in sostituzione di un membro che non abbia
completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del periodo
di mandato del suo predecessore.
6. I membri della Commissione restano in funzione fino alla loro sostituzione. Anche
successivamente, essi continuano a trattare i casi di cui sono già investiti fino alla
loro conclusione.
Articolo 23
I membri della Commissione partecipano alla
Commissione a titolo personale. Durante tutto il periodo del loro mandato, essi non
possono assumere incarichi incompatibili con le esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e
di disponibilità inerenti a tale mandato.
Articolo 24
Ogni Parte Contraente può investire la
Commissione, attraverso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di ogni
inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione che essa ritenga possa essere
imputata ad un'Alta Parte Contraente.
Articolo 25
1. La Commissione può essere investita di un
ricorso presentato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da ogni persona fisica,
ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che sostenga di essere vittima di
una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella
presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta Parte Contraente chiamata in causa abbia
dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia. Le Alte Parti
Contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s'impegnano a non ostacolare in
alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto.
2. Queste dichiarazioni possono essere fatte anche per un periodo determinato.
3. Esse sono depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne
trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la pubblicazione.
4. La Commissione eserciterà la competenza che le è attribuita dal presente articolo
solo quando almeno sei Alte Parti Contraenti si troveranno vincolate dalla dichiarazione
prevista nei paragrafi precedenti.
Articolo 26
La Commissione può essere adita solo dopo
l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla
data della decisione interna definitiva.
Articolo 27
1. La Commissione non accoglie nessun ricorso
presentato in base all'articolo 25 quando:
a. è anonimo;
b. è sostanzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Commissione o
già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e se
non contiene fatti nuovi.
2. La Commissione dichiara irricevibile ogni ricorso presentato in base all'articolo
25, quando giudica tale ricorso incompatibile con le disposizioni della presente
Convenzione, manifestamente infondato o abusivo.
3. La Commissione respinge ogni ricorso che considera irricevibile in base all'articolo
26.
Articolo 28
1. Nel caso in cui la Commissione accolga il
ricorso:
a. al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame del ricorso in contraddittorio con
i rappresentanti delle Parti e, se è il caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli
Stati interessati, forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di
vedute con la Commissione;
b. nello stesso tempo, essa si mette a disposizione degli interessati per giungere ad
un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti
dell'Uomo, quali li riconosce la presente Convenzione.
2. La Commissione, se giunge ad ottenere un regolamento amichevole, redige un rapporto
che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri e al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, allo scopo di essere pubblicato. Tale rapporto si limita
ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 29
Dopo aver accolto un ricorso presentato in base
all'articolo 25, la Commissione può tuttavia decidere alla maggioranza dei due terzi dei
suoi membri di respingerlo se, nel corso dell'esame, essa constati l'esistenza di uno dei
motivi di irricevibilità previsti all'articolo 27.
In tal caso, la decisione è comunicata alle parti.
Articolo 30
1. In qualsiasi momento della procedura, la
Commissione può decidere di cancellare dal ruolo un ricorso allorchè le circostanze
permettono di concludere che:
a. il ricorrente non intende più mantenerlo, o
b. la controversia è stata risolta, o
c. per ogni altro motivo, del quale la Commissione accerti l'esistenza, non è più
giustificato proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia, la Commissione prosegue l'esame del ricorso se il rispetto dei Diritti
dell'Uomo garantiti dalla presente Convenzione lo esige.
2. La Commissione, se decide di cancellare dal ruolo un ricorso dopo averlo dichiarato
ricevibile, redige un rapporto che comprende un'esposizione dei fatti e una decisione
motivata di cancellazione dal ruolo. Il rapporto è trasmesso alle parti e al Comitato dei
Ministri per informazione. La Commissione può pubblicarlo.
3. La Commissione può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso allorchè
giudichi che le circostanze lo giustificano.
Articolo 31
1. Se l'esame di un ricorso non si è concluso in
base agli articoli 28 (paragrafo 2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto con il
quale accerta i fatti e formula un parere sulla questione di sapere se i fatti accertati
comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli
incombono ai termini della Convenzione. Le opinioni individuali dei membri della
Commissione su tale questione possono essere espresse nel rapporto.
2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri; esso è anche comunicato agli
Stati interessati, i quali non hanno la facoltà di pubblicarlo.
3. Nel trasmettere il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può formulare
le proposte che essa giudica opportune.
Articolo 32
1. Se, entro il termine di tre mesi a partire
dalla trasmissione del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri, il caso non è
deferito alla Corte in base all'articolo 48 della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri prende, con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il
diritto di partecipare al Comitato, una decisione sulla questione di sapere se vi sia
stata o meno una violazione della Convenzione.
2. in caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un termine entro il quale l'Alta
Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la decisione del Comitato dei
Ministri richiede.
3. Se l'Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel
termine stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione iniziale, con la
maggioranza prevista al paragrafo 1, il seguito che essa comporta e pubblica il rapporto.
4. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei loro
confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri può prendere in base ai precedenti
paragrafi.
Articolo 33
La Commissione si riunisce a porte chiuse.
Articolo 34
Fatte salve le disposizioni degli articoli 20
(paragrafo 3) e 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri
presenti e votanti.
Articolo 35
La Commissione si riunisce quando le circostanze
lo esigono. Essa è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 36
La Commissione stabilisce il suo regolamento
interno.
Articolo 37
Il segretariato della Commissione è assicurato
dal Segretario Generale dei Consiglio d'Europa.
TITOLO IV
(up)
Articolo 38
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si compone
di un numero di giudici pari a quello dei membri del Consiglio d'Europa. Essa non può
comprendere più di un cittadino di uno stesso Stato.
Articolo 39
1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea
Consultiva a maggioranza dei voti espressi su una lista di persone presentata dai Membri
del Consiglio d'Europa; ciascuno dei Membri deve presentare tre candidati, almeno due dei
quali della sua nazionalità.
2. Nella misura in cui è applicabile, la stessa procedura è seguita per completare la
Corte in caso di ammissione di nuovi Membri al Consiglio d'Europa e per coprire i seggi
rimasti vacanti.
3. I candidati dovranno godere della più alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere dei
giureconsulti di riconosciuta competenza.
Articolo 40
1. I membri della Corte sono eletti per un periodo
di nove anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati
alla prima elezione, le funzioni di quattro di essi scadranno al termine dei tre anni,
quelle di quattro altri membri scadranno dopo sei anni.
2. I membri le cui funzioni scadranno al termine dei periodi iniziali di tre e sei anni
sono designati mediante sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio
d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
3. Al fine di assicurare nei limiti del possibile il rinnovo di un terzo della Corte
ogni tre anni, l'Assemblea Consultiva, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, può
decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da
quella di nove anni, senza tuttavia che questa possa eccedere dodici anni o essere
inferiore a sei anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea Consultiva
applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante sorteggio
effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5. Il membro della Corte eletto in sostituzione di un membro che non abbia completato
il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato
del suo predecessore.
6. I membri della Corte restano in funzione fino alla loro sostituzione. Anche
successivamente, essi continuano a trattare i casi di cui sono già investiti fino alla
loro conclusione.
7. I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo personale. Durante tutto il
periodo del loro mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con le
esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità inerenti a tale mandato.
Articolo 41
La Corte elegge il suo Presidente e uno o due
Vice-Presidenti per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.
Articolo 42
I membri della Corte ricevono un'indennità per
giorno di funzione, il cui ammontare sarà determinato dal Comitato dei Ministri.
Articolo 43
Per l'esame di ogni caso che le viene sottoposto,
la Corte si costituisce in una Camera composta da nove giudici. Ne fanno parte d'ufficio
il giudice della nazionalità di ogni Stato interessato o, in mancanza, una persona scelta
dallo Stato per parteciparvi come giudice; i nomi degli altri giudici sono designati
mediante sorteggio dal Presidente, prima dell'inizio dell'esame del caso.
Articolo 44
Solo le Alte Parti Contraenti e la Commissione
hanno facoltà di adire la Corte.
Articolo 45
La competenza della Corte si estende a tutti i
casi concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che le Alte
Parti Contraenti o la Commissione le sottopongono alle condizioni previste
dallarticolo 48.
Articolo 46
1. Ogni Alta Parte Contraente può, in qualsiasi
momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione
speciale, la giurisdizione della Corte su tutti i casi concernenti l'interpretazione e
l'applicazione della presente Convenzione.
2. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente o sotto
condizione di reciprocità da parte di più Alte Parti Contraenti o di determinate Alte
Parti Contraenti o per un periodo determinato.
3. Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti.
Articolo 47
La Corte può essere investita di un caso solo
dopo che la Commissione abbia accertato il fallimento del tentativo di regolamentazione
amichevole ed entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 32.
Articolo 48
A condizione che l'Alta Parte Contraente
interessata, se è una sola, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una,
siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza, con il consenso
dell'Alta Parte Contraente interessata, se è una sola, o delle Alte Parti Contraenti
interessate, se sono più d'una, la Corte può essere adita:
a. dalla Commissione;
b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è un cittadino;
c. da un'Alta Parte Contraente che ha investito la Commissione;
d. da un'Alta Parte Contraente chiamata in causa.
Articolo 49
In caso di contestazione, la Corte decide in
merito alla propria competenza.
Articolo 50
Se la Corte dichiara che una decisione o una
misura presa da una autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte
Contraente contrasta in tutto o in parte con le obbligazioni che derivano dalla presente
Convenzione e se il diritto interno di detta Parte permette solo in modo incompleto di
eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte
accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo 51
1. La sentenza della Corte deve essere motivata.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni
giudice ha il diritto di unirvi la propria opinione individuale.
Articolo 52
La sentenza della Corte è definitiva.
Articolo 53
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a
conformarsi alle decisioni della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
Articolo 54
La sentenza della Corte è trasmessa al Comitato
dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
Articolo 55
La Corte stabilisce il suo regolamento e fissa la
sua procedura.
Articolo 56
1. La prima elezione dei membri della Corte avrà
luogo dopo che le dichiarazioni delle Alte Parti Contraenti previste dall'articolo 46
avranno raggiunto il numero di otto.
2. La Corte non potrà essere adita prima di tale elezione.
TITOLO V
Articolo 57
Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in
cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 58
Le spese della Commissione e della Corte sono a
carico del Consiglio d'Europa.
Articolo 59
I membri della Commissione e della Corte godono,
durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti
all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a
tale articolo.
Articolo 60
Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti
dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di
ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo 61
Nessuna disposizione della presente Convenzione
porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio
d'Europa.
Articolo 62
Le Alte Parti Contraenti rinunciano
reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o
delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso,
una controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione
ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
Articolo 63
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni
altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà in tutti i
territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali
2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella
notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate
tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo
articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti
in tale dichiarazione che accetta la competenza della Commissione a ricevere ricorsi di
persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati in conformità
all'articolo 25 della presente Convenzione.
Articolo 64
1. Ogni Stato, al momento della firma della
presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una
riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui
una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale
disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del
presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto
della legge in questione.
Articolo 65
1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la
presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata
in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante
una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le
altre Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente
interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda
qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato
compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte
Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei
precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata
applicabile in base all'articolo 63.
Articolo 66
1. La presente Convenzione è aperta alla firma
dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di
ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in
vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del
Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti
Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di
ratifica che si sia avuto successivamente.
Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo
egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i
firmatari.
(up) |
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
(up)
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa:
Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di certi
diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 (qui di seguito, denominata "la Convenzione"),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo
conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende.
Articolo 2
Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio
delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare
il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro
convinzioni religiose e filosofiche.
Articolo 3
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere
elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione
dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Articolo 4
Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente
Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad
applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le
relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo
precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i
termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle
disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.
Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta
in conformità al paragrafo i dell'articolo 63 della Convenzione.
Articolo 5
Le Alte Parti Contraenti considereranno gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come
articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si
applicheranno di conseguenza.
Articolo 6
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa,
firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o
dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci
strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il
Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del
Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno
ratificato.
Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo
egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno dei
Governi firmatari.
ricorrente non hanno la facoltà di pubblicarlo".
PROTOCOLLO N. 4
(up)
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già
figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione.
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,
Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di diritti e
libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
(qui di seguito denominata "la Convenzione") e negli articoli da 1 a 3 del primo
Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado
di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.
Articolo 2
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di
circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.
3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da
quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure
necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine
pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della
morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate,
essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico
in una società democratica.
Articolo 3
1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal
territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui
è cittadino.
Articolo 4
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.
Articolo 5
1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente
Protocollo o in ogni altro momento successivo, puó presentare al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad
applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le
relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del
paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che
modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione
delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come
fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù
della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori nei
quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso
Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai
fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.
Articolo 6
1. Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo
come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si
applicheranno di conseguenza.
2. Tuttavia, il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante una dichiarazione
fatta in applicazione dell'articolo 25 della Convenzione o il riconoscimento della
giurisdizione obbligatoria della Corte effettuato mediante una dichiarazione in
applicazione dell'articolo 46 della Convenzione avranno effetto, per quanto concerne il
presente Protocollo, solo se l'Alta Parte Contraente interessata avrà dichiarato di
riconoscere tale diritto o di accettare tale giurisdizione per quel che riguarda gli
articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o alcuni di essi.
Articolo 7
1.Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa,
firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o
dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di
ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà
in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno
ratificato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il
presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno
degli Stati firmatari
PROTOCOLLO N. 6
(up)
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")
Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio
d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né
giustiziato.
Articolo 2
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in
tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo
nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato
comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della
legislazione in questione.
Articolo 3
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi
dell'articolo 15 della Convenzione.
Articolo 4
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi
dell'articolo 64 della Convenzione.
Articolo 5
1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di
ratifica, d'accettazione o d'approvazione, puó indicare il territorio o i territori nei
quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, puó estendere l'applicazione
del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il
Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la
data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere
ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante
notificazione indirizzata al Segretario Generale. li ritiro avrà effetto a decorrere dal
primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notificazione da parte del
Segretario Generale.
Articolo 6
Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come
articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si
applicheranno di conseguenza.
Articolo 7
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa,
firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o
approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o
approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la
Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 8
Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data
alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad
essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere
vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la
data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
Articolo 9
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5
e 8;
d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il
presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. H Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri dei Consiglio d'Europa.
(up)
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di
alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito
denominata "la Convenzione")
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere
espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve
poter:
a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
b. far esaminare il suo caso e
c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più
persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al
paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria
nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.
Articolo 2
1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la
dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore.
L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è
disciplinato dalla legge.
2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono
definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un
tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a
seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.
Articolo 3
Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la
grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è
stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna
sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a
meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non
conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.
Articolo 4
1.Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello
stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una
sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo,
conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti
sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono
in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15
della Convenzione.
Articolo 5
I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile
tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di
adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.
Articolo 6
1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di
ratifica, d'accettazione o d'approvazione, puó designare il territorio o i territori nei
quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad
applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, puó estendere l'applicazione
del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il
Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del
Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere
ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa
dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la
modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un
periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario
Generale.
4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come
fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione.
5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù
della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno
dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione
sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere
considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio dì uno Stato
fatto dall'articolo 1.
Articolo 7
(up)
1. Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come
articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si
applicano di conseguenza.
2. Tuttavia, il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante una dichiarazione
fatta in applicazione dell'articolo 25 della Convenzione o il riconoscimento della
giurisdizione obbligatoria della Corte effettuato mediante una dichiarazione in
applicazione dell'articolo 46 della Convenzione, avranno effetto, per quanto concerne il
presente Protocollo, solo se lo Stato interessato avrà dichiarato di riconoscere tale
diritto o di accettare tale giurisdizione per quel che riguarda gli articoli da 1 a 5 del
presente Protocollo.
Articolo 8
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa
che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o
approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o
approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la
Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 9
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio
d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo
conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere
vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica,
d'accettazione o d'approvazione.
Articolo 10
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio d'Europa:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6
e 9;
d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il
presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa
PROTOCOLLO N. 9
(up)
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")
Risoluti ad apportare nuovi miglioramenti alla Procedura prevista dalla Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Per le Parti alla Convenzione che sono vincolate dal presente Protocollo, la
Convenzione è emendata secondo le disposizioni degli articoli da 2 a 5.
Articolo 2
L'articolo 31, paragrafo 2 della Convenzione deve leggersi come segue:
"2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso è anche comunicato
agli Stati interessati e, se riguarda un ricorso presentato in applicazione dell'articolo
25, al ricorrente. Gli Stati interessati e il ricorrente non hanno la facoltà di
pubblicarlo".
Articolo 3
L'articolo 44 della Convenzione deve leggersi come segue:
"Solo le Alte Parti Contraenti, la Commissione e la persona fisica,
l'organizzazione non governativa o il gruppo di privati che ha presentato un ricorso
secondo l'articolo 25 hanno facoltà di adire "la Corte".
Articolo 4
L'articolo 45 della Convenzione deve leggersi come segue:
"La competenza della Corte si estende a tutti i casi concernenti l'interpretazione
e l'applicazione della presente Convenzione che le sono sottoposti alle condizioni
previste dall'articolo 48".
Articolo 5
L'articolo 48 della Convenzione deve leggersi come segue:
"1. A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se è una sola, o le
Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, siano soggette alla giurisdizione
obbligatoria della Corte o, in mancanza, con il consenso dell'Alta Parte Contraente
interessata, se è una sola, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono più
d'una, la Corte può essere adita :
a. dalla Commissione;
b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è un cittadino;
c. da un'Alta Parte Contraente che ha investito la Commissione;
d. da un'Alta Parte Contraente chiamata in causa;
e. dalla persona fisica, l'organizzazione non governativa o il gruppo di privati che ha
investito la Commissione.
2. Se un caso è deferito alla Corte esclusivamente nell'ipotesi prevista alla lettera
e. del paragrafo 1, il caso è innanzitutto sottoposto ad un comitato composto da tre
membri della Corte. Farà parte d'ufficio del comitato il giudice eletto a titolo
dell'Alta Parte Contraente contro la quale il ricorso è stato presentato o, in mancanza,
una persona scelta dallo Stato per partecipavi come giudice. Se il ricorso è stato
presentato contro più di una Alta Parte Contraente, il numero dei membri del comitato
sarà aumentato in conseguenza.
Se il caso non presenta alcuna questione grave relativa all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione e se non giustifica per altre ragioni un esame da parte
della Corte, il comitato può decidere, all'unanimità, che esso non sarà esaminato dalla
Corte. In tal caso, il Comitato dei Ministri decide, alle condizioni previste
dall'articolo 32, se vi sia stata o meno una violazione della Convenzione".
Articolo 6
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere
vincolati da:
a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da
ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 7
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio
d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo
conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere
vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 8
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio d'Europa:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
C. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 7;
d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il
presente Protocollo.
Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese e in inglese, i due testi facendo
egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
(up)
DICHIARAZIONI E RISERVE FATTE ALLA CONVENZIONE E Al PROTOCOLLI NN. I,
IV, VI E VA AI SENSI DELL'ARTICOLO 64 DAGLI STATI CHE HANNO RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI
RICORSO INDIVIDUALE (ARTICOLO 25)
1. ITALIA (Traduzione)
Dichiarazione fatta il 27 maggio 1982, al momento del deposito dello strumento di
ratifica del Protocollo n. IV
"Il paragrafo 2 dell'articolo 3 non può ostacolare l'applicazione della XIIIa
disposizione transitoria della Costituzione italiana che riguarda il divieto di ingresso e
di soggiorno di alcuni membri della Casa Savoia nel territorio dello Stato."
2. SAN MARINO
A. DICHIARAZIONI FORMULATE NELLO STRUMENTO DI RATIFICA DEPOSITATO IL 22 MARZO 1989
1. Dichiarazione riguardante la Convenzione
"Il Governo della Repubblica di San Marino, all'atto del deposito dello strumento
di ratifica, nel confermare che è suo fermo intendimento non prevedere e non consentire
deroghe di alcun tipo agli impegni assunti, è in obbligo di sottolineare la sua realtà
di Stato di modeste dimensioni territoriali che impone una particolare attenzione per
quanto concerne le materie della residenza, del lavoro e dei benefici sociali nei riguardi
degli stranieri, anche se non coperte dalla Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e Protocolli relativi."
2. Dichiarazione riguardante l'articolo 3 del Protocollo n. VII
"All'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo della Repubblica di
San Marino, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 in tema di indennizzo alla
vittima di un errore giudiziario, dichiara che, mentre il principio è applicato di fatto
nella prassi, non è, tuttavia, previsto in una corrispondente disposizione legislativa.
Il Governo della Repubblica si impegna, di conseguenza, a prevedere l'affermazione e la
regolamentazione del principio in una pertinente disposizione legislativa che sarà
approvata entro il termine di due anni a partire dalla data odierna."
B. RISERVE FORMULATE NELLO STRUMENTO DI RATIFICA DEPOSITATO IL 22 MARZO 1989
1) Riserva riguardante l'articolo 11 della Convenzione
In relazione a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione in materia di diritto
alla costituzione di organizzazioni sindacali, il Governo della Repubblica di San Marino
dichiara che, mentre nella realtà sammarinese esistono ed operano due sindacati, gli
articoli 2 e 4 della legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori n. 7 del 17 febbraio
1961 prevedono che le associazioni od unioni sindacali siano registrate presso il
tribunale e che tale registrazione sia ottenibile alla condizione che le associazioni
comprendano almeno sei categorie di prestatori di lavoro ed un minimo di 500 iscritti
2) Riserva riguardante l'articolo 1 del Protocollo addizionale
"All'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo della Repubblica di
San Marino dichiara che, in ragione delle vigenti disposizioni di legge che regolano l'uso
dei beni in conformità all'interesse generale, il principio sancito dall'articolo 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali, aperto alla firma a Parigi il 20 marzo 1952, non incide sul regime
vigente in materia di proprietà immobiliare da parte di cittadini stranieri."
3. SVIZZERA (Traduzione)
A. DICHIARAZIONI
1) Dichiarazione interpretativa dell'articolo 6, paragrafo 1° della Convenzione
"Per il Consiglio federale svizzero, la garanzia di un processo equo che figura
all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, per ciò che riguarda le contestazioni
relative ai diritti e ai doveri di carattere civile, mira unicamente ad assicurare un
controllo giudiziario finale degli atti o delle decisioni dell'autorità pubblica che
riguardano tali diritti o tali doveri. Per "controllo giudiziario finale",
secondo questa dichiarazione, si deve intendere un controllo giudiziario limitato
all'applicazione della legge, quale un controllo di cassazione."
2) Dichiarazione interpretativa dell'articolo 6, paragrafo 3 c) ed e)
"Il Consiglio federale svizzero dichiara che interpreta la garanzia della
gratuità dell'assistenza di un avvocato nominato d'ufficio e di un interprete, prevista
dall'articolo 6 paragrafo 3, lettere c) ed e), della Convenzione come non svincolante, in
modo definitivo, il beneficiario dal pagamento delle spese che ne conseguono."
3) Dichiarazione riguardante l'articolo 7 del Protocollo n. VII
"1. La Svizzera estende il riconoscimento del diritto di ricorso individuale
(articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali) agli articoli da 1 a 5 del Protocollo per il periodo che, secondo la sua
dichiarazione del 20 ottobre 1986, è valido per i diritti riconosciuti dalla Convenzione.
La Svizzera estende il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte
(articolo 46 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali) agli articoli, da 1 a 5, del Protocollo."
B. RISERVE
1) Riserva riguardante l'articolo 6 della Convenzione
"Il principio di pubblicità delle udienze previsto dall'articolo 6, paragrafo 1,
della Convenzione non si applica alle procedure che riguardano una contestazione relativa
a diritti e doveri di carattere civile o relativa alla fondatezza di un'accusa penale e
che, conformemente ad alcune leggi cantonali, si svolgono davanti ad un'autorità
amministrativa.
Il principio di pubblicità della pronuncia della sentenza sarà applicato senza
pregiudizio per le disposizioni delle leggi cantonali di procedura civile e penale che
prevedono che la sentenza non può essere resa pubblicamente ma è comunicata alle parti
per iscritto. "
2) Riserva riguardante gli articoli 1 e 5 del Protocollo n. VII
"Articolo 1
Quando l'espulsione sopraggiunge a seguito di una decisione del Consiglio federale
basata sull'articolo 70 della Costituzione per minaccia alla sicurezza interna o esterna
della Svizzera, l'interessato non gode dei diritti elencati al 1° capoverso, anche dopo
l'esecuzione dell'espulsione.
Articolo 5
Dopo l'entrata in vigore della novella del Codice civile svizzero, del 5 ottobre 1984,
le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo addizionale n. VII si applicheranno, da una
parte, con riserva delle disposizioni di diritto federale relative al cognome (articolo
160 CC e 8a Tit. fin. CC) e dall'altra, con riserva di quelle relative all'acquisizione
del diritto di cittadinanza (articoli 161, 134 1° capoverso, 149 1° capoverso CC e 8b
Tit. fin. CC). Inoltre, sono fatte salve alcune disposizioni di diritto transitorio
relative al regime matrimoniale (articoli 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a Tit. fin.,
CC)."
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