LEGGE 15/03/1997 n. 59
Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Suppl. ordinario n. 56/L, alla Gazz.Uff. n.
63, del 17 marzo). - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
CAPO I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.
Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento,
delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono
le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanzadel
principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8
giugno
1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle
rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato,centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero nonchè
cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle
regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m ) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e
stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionalecon legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore
dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale
degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
è riconducibile alle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di
emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai
sensi dell'art. 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli
enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui all'art. 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a ), della presente
legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione,
nonchè i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni
e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre
anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme
di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e
tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza e l'intervento,
anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di
raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le
modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali
alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi
nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori
della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il Comune di Campione d'Italia, in considerazione
della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono
alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati
anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed
altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'art. 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni,
alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a ), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti
locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e
dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della
responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e
compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche
associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti
riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di
interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico
dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne
programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da
appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento
(CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000
il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale;
definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e
extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle
regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma
1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina
relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio
nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle
imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno
dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute
pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a
), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione
non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Art. 5.
1. é istituita una Commissione parlamentare, composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano
l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese
necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in
parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due
Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'art. 1 il
Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'art. 5 e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono
essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;
tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente
comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi
previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla
loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai
conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro
del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque
essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve
comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali
compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il
parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri
devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera
d ), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4- bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art.
13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso
entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia
espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i
regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè
le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono
adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con lasingola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il
Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in
ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico, nonchè le direttive adottate con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo
articolo limitatamente alle parole da: «nonchè la funzione di
indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità
economica europea», nonchè il terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute
ad osservarle, ed»;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d ), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel
rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e ), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le
funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh ), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
6. é soppresso l'ultimo periodo della lettera a ) del primo comma
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale
almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e
regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte
le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
CAPO II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati,
controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e
tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi
possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri
direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, alle
disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti
legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono essere
emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti
negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di
cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione
politica e compiti e responsabilità di direzione delle
amministrazioni, nonchè, ad integrazione, sostituzione o modifica
degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al
lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi
sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
lettera a ), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da
garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è
conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli
altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei
vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per
ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'art. 1- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati,
per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il
termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si
intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici
giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva;
prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per
consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a ), tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via incidentale
atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti
prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e ) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i ) le parole: «prevedere che nei limiti di
cui alla lettera h ) la contrattazione sia nazionale e decentrata»
sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»;
la lettera q ) è abrogata; alla lettera t ) dopo le parole: «concorsi
unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da
espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a ) del comma
1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni
interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione,
le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione,
riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse
concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3
e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed
anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'art. 38 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare
nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente
dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito
dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e
di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di
cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi
indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso
riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio
della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra
organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti,
e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento
autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di
complementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi
criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente
legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con
funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli
enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici,
in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo
dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se
organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità
alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard
dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative
statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere
comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale,
organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i
cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello
Stato;
m ) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura
del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, un più
razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per
centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad
una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi
di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico
emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line , e fornire
criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici
posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e
di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e
della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti
nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso
opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di
controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed
operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni
che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per
consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in
via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai
sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di
cui all'art. 1 della presente legge, nonchè di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a ),
procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il
personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei
posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche
e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole
amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari
attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che
ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che,
a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento
recante disposizioni per l'orgarnizzazione ed il funzionamento della
Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti
di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato
al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che
le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività
svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso
alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri
può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata
in vigore della presente legge presso altre amministrazioni
pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a
domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti
pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero;
le dotazioni organiche di cui alle tabelle A , B e C allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Art. 13.
1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
« 4 -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro,
nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4- bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza
che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i
regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4- bis dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'art. 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già
emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei
regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4- bis , della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b ) del comma
1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva
riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per
i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera s ), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui
funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;
trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera s ), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti
ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero
di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei
servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e
all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli
atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non
sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
CAPO II
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle
relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati
alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e
all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione
e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il
Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di
attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della
spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i
quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non
possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei
predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le
attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557,
2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione
dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla
presente legge, secondo le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3
e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonchè per
attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi
necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui
alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c ) del comma
1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e
dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla
valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a ) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al
comma 1.
Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1,
lettera d ), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della
presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri
direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di
coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con
riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti
operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e
delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare
realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di
flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole
stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per
la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un
momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il
riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di
interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di
programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti
dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del
personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad
organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli
enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la
valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto
dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti
di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in
ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed
esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla
vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad
aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di
intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al
n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della presente
legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 11, secondo comma,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca
finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di
riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel
settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione, nonchè di quelli riguardanti la
professionalità e la mobilità dei ricercatori.
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal
presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo
stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto
della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a ) del comma 5.
In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le
loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità
territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e
degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge
della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma,
e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò
corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di
integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a
quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle
prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di
pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte
del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I se
rvizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e
di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme
stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1
alla presente legge, nonchè le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245 e successive modificazioni,nonchè
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di
eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a ), b ) e c ), sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c ), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c
), non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle
leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c ), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e
17 e dal presente articolo.
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le
funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle
scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri
di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle
istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve
le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di
avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti
per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni
e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà
del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i
giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto
della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla
parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali
istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,
per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le
modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al
comma 2. éabrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello
nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche
professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e
delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma
degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni
scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1,
lettera p );
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g );
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a
norma dell'art. 12, comma 1, lettera i );
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi
d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in
ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a ) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con
le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma
degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei li miti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i
patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali
(EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano S.p.a. sono trasferiti
a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui
territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di
rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la
provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del
tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli
interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno
dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci
delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta
giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in
parte, le partecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni
trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di
gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o
attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome
territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il
termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello
Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la
valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative
delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse
per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici.
Allegato unico.
Allegato 1
( previsto dall'art. 20, comma 8 )
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 55 e successive
modificazioni;
legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 25, sostitutivo dell'art. 5
della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, art. 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le
spese di gestione degli uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392 e successive modificazioni;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive modificazioni.
3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6 e
successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro
straordinario del personale dello Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860 e successive
modificazioni;
legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di
presidi agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, art. 178.
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli
immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modificazioni.
9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua
pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da
acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e
successive modificazioni;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
e successive modificazioni;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e successive
modificazioni.
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di
carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269
e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre
1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;
legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 e
successive modificazioni.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, modificato dalla legge 23
dicembre 1994, n. 724, art. 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di
suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e
successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private,
di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili,
all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o
fondazioni, nonchè di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037 e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218 e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65 e successive modificazioni.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15 e successive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di
Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943 e successive modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive
modificazioni.
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel
caso di più domande di concessione:
art. 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e
risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e
successive modificazioni.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di
equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e
successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e successive
modificazioni;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei
Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali
degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di
modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni
istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della
dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43,
art. 14, comma 14 e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3 e successive
modificazioni.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi
previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive
modificazioni.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e
successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei
dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonchè dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di
incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 gennaio 1991, n. 85 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici
del segretariato generale.
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e
per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione
generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
art. 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
art. 19, sostitutivo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme
sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini
extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità
di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585 e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per
attività didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 69 e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
art. 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli
alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione
degli esami di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
e successive modificazioni, dall'art. 143 all'art. 150; dall'art. 176
all'art. 187; dall'art. 192 all'art. 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione,
revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie
e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di
diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e
trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e successive modificazioni.
37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi
a determinate attività industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modificazioni.
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e
finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 2,
lettera a ), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, commi 3, 4 e
5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa
italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, art. 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega
italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per
il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 40 (Tab. A -
Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti
concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni
tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con
determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti
e della proprietà dei risultati, nonchè per incentivare la ricerca,
l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni;
legge 1° marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi
alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei
presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di
automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi
medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle
leggi sanitarie (art. 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la
concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modificazioni.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati
ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi
nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel
Mezzogiorno:
legge 1° marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria
femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia
dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del
credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del
commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. Procedimenti relativi agli interventi a favore
dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione
degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi
non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non
appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese
italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed
associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti
inerenti all'esportazione di merci e servizi nonchè alla cooperazione
economica e finanziaria in campo internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi
per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il
commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi
agro-alimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di
commercio italiane all'estero:
legge 1° luglio 1970, n. 518 e successive modificazioni.
72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento
della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed
imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli
autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo
utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione
e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive,
turistiche e per quelle relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività
commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge 1° marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della
Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico
spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque
minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e
detenzione latte in polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di
mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e
al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16
giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed
assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa
integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione
salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso
l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle
aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza
del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa
subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle
imprese e delle società commerciali:
legge 11 giugno 1971, n. 426;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di
lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
6. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro
delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di
trasformazione degli impianti:
legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini
dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti
attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo
delle imprese artigiane od al Registro delle imprese:
legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla
osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o
artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla
produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di
qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli
assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di
forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo
scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 31) e successive
modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (art. 4) e
successive modificazioni.
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori
pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696 e successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni;
legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
successive modificazioni.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le
emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove
sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero
e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive
modificazioni.
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e
protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519 e successive modificazioni;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla
formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
legge 14 febbraio 1987, n. 40 e successive modificazioni;
legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge
12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive
modificazioni;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1.