|
|
Legge
22 febbraio 2001 n. 36
LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE
ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI
| Indice della Legge
Art.
1. (Finalità della legge) |
Art. 1. (Finalità della legge)
Torna su
1.
La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi
fondamentali diretti a:
a)
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione dagli effetti
dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione;
b)
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli
effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da
adottare in applicazione del principio di precauzione di cui
all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo
dell'Unione Europea;
e)
assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e
promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di
risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti
dei campi elettrici, magnetici ed elettrodomestici secondo
le migliori tecnologie disponibili.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente
legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi degli statuti e delle relative nonne di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
I.
La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e
le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di
polizia, che possano comportare l'esposizione dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze
comprese tra O Hz e 300 GHz.
In
particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti
ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per
telefonia mobile, i radar e gli impianti per
radiodiffusione.
2.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei
casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso
domestico, individuale e lavorativo si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12
della presente legge.
3.
Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le
norme della presente legge sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze al servizio espletato,
individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a).
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate od operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di
cui al comma 3.
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono
le seguenti definizioni:
a)
esposizione: è la condizione di una persona,
soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a
correnti di contatto, di origine artificiale;
b)
limite di esposizione: è il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti, che non deve essere superato in
alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a);
c)
valore di attenzione: è il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo
1, comma 1, lettere b) e c).Esso costituisce misura di
cautela ai fini della protezione da possibili effetti a
lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi
previsti dalla legge;
d)
obiettivi di qualità sono:
1)
i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi
regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2)
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della
progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi
medesimi;
e)
elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche,
delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f)
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è
ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici
che, per la loro specifica attività lavorativa, sono
esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g)
esposizione della popolazione: è ogni tipo di
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla
lettera f e di quella intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici;
h)
stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono
uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme
di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione
ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
i)
impianto per telefonia mobile: è la stazione radio
di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al
collegamento radio dei terminali mobili con la rete del
servizio di telefonia mobile;
1)
impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di
terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o
radiofonica
Art. 4. (Funzioni dello Stato)
I.
Lo Stato esercita le funzioni relative:
a)
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in
quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di
normative omogenee in relazione alle finalità di cui
all'articolo 1;
b)
alla promozione di attività di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al
coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e
di diffusione dei dati informando annualmente il Parlamento
su tale attività; in particolare il Ministro della sanità
promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private
senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma pluriennale di ricerca
epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di
approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi
elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c)
all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti
fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al
fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d)
alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con
particolare riferimento alle priorità di intervento, ai
tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle
attività riguardanti più regioni nonché alle migliori
tecnologie disponibili per quanto attiene aIle implicazioni
di carattere economico ed impiantistico;
e)
all'individuazione delle tecniche di misurazione e di
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f)
alla realizzazione di accordi di programma con Ì
gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli
stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne
abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti
di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia
mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di
costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le
emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g)
alla
definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV;
h)
alla determinazione dei parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di
tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione
di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero
ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro
ore.
2.
I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri
per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti,
di cui al comma I, lettere a), e) e h), sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a)
per la popolazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata";
b)
per
i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994. n. 626, e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e
del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui
all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.Il medesimo
decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza
medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non
siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2,
lettere a) e b).
4.
Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'
ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la
Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità
previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo.
6.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per le attività di cui ai comma 1, lettera b),
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per
le attività di cui al comma 1, lettera c, e di lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la
realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1,
lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli articoli 12 e 13.
(note
all'art. 5 ) (Misure di tutela dell'Ambiente e del
paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di elettrodotti)
1.
Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito
regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell' articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri
dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali,
previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure
specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli
impianti e alla localizzazione dei tracciati per la
progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo
stesso regolamento vengono indicate le particolari misure
atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e
possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la
progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o
regionali, nonché da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto
dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il
rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate
misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti
di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di
elettrocuzione
e di collisione dell'avifauna.
3.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita
una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei
princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti
criteri e princìpi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b)
individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore
impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei
cittadini;
c)
concertazione con le regioni e gli enti locali interessati
nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione
dei tracciati;
d)
individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
e)
riordino delle procedure relative alle servitù di
elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f)
valutazione preventiva dei campi elettromagnetici
preesistenti.
4.
Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti
indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al
medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento medesimo.
(Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico)
1.
È istituito il Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico, di seguito denominato
"Comitato".
2.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal
Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì
dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dei lavori
pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della
navigazione, delle comunicazioni, della difesa e
dell'interno.
3.
il Comitato svolge le Attività di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4.
Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma
2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5.
il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli
adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una
relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6.
Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a
titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi,
aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse
materie di interesse della presente legge.
7.
Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
(note
all'art. 7) 1.
Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4
giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8,
comma 1. lettera d).
Le modalità di inserimento dei dati sono definite
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei
dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi
ed apparecchiature radioelettriche per usi civili di
telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per quanto riguarda l' inserimento dei
dati relativi
agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei
dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri
della difesa e dell'interno, per quanto riguarda
l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e
delle forze di polizia.
(Competenza delle regioni, delle
province e dei comuni)
1.
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità
fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e
delle autorità indipendenti:
a)
l'esercizio delle funzioni relative
all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti
per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli
impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio
1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 5;
b)
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce
di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c)
le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
alla installazione degli impianti di cui al presente artìcolo,
in conformità a criteri di semplificazione amministrativa,
tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici preesistenti;
d)
la
realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. lettera c), di un
catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi
stessi nel territorio regionale, con riferimento alle
condizioni di esposizione della popolazione;
e)
l'individuazione degli strumenti e delle azioni per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f)
il concorso all'approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti per la salute, in
particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a)
e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla
tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale
ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3.
In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4.
Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le
competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n.
249.
5.
Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate
da installazioni militari o appartenenti ad altri organi
dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla
sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6.
I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici.
(Piani di risanamento)
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la
regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i
comuni interessati, un piano di risanamento al fine di
adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di
ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già
esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme
della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei
gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni,
sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi
tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata
dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla
pianificazione in materia, e degli impianti di diversa
tipologia in siti idonei, il risanamento è effettuato con
onere a carico dei titolari degli impianti.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli
elettrodotti presentano una proposta di piano di
risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al
gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di
risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le
informazioni necessarie ai fini della presentazione della
proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i
progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i
limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di
raggiungere gli obiettivi e qualità stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve
indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi
alle priorità stabilite dal citato decreto. considerando
comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più
elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in
prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche,
sanitarie, o comunque di edifìci adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla
tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei ge-stori, il piano di risanamento di cui al
primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i
successivi tre mesi.
3.
Per gli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV. la proposta di piano di risanamento è
presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è
approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro
dell'ambiente, di .concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici,
sentiti il Ministro della Sanità e le regioni ed i comuni
interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata
alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti
i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori il piano di risanamento per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV è adottato
dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del
presente comma.
4.
Il risanamento degli elettrodotti deve essere
completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il
31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il
risanamento, degli elettrodotti che non risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle
condizioni di cui all'articolo 5 del decreto., del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della
presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a
carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai
sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n.
481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del
piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente
connessi
all'attuazione degli interventi di risanamento nonché
i criteri, le modalità e le condizioni per il loro
eventuale recupero.
5.
Ai fini della concessione di contributi alle regioni
per l'elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle
attività di controllo e di monitoraggio. è autorizzata la
spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, sono assegnate nella
misura del 100
per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, ad apposite unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali
somme sono destinate, sulla base di criteri determinati
dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi
alle regioni, ad integrazione delle risorse ad
esse assegnate ai sensi del primo periodo del
presente comma, ai fini dell'elaborazione
dei piani di risanamento, della realizzazione
dei catasti regionali e dell'esercizio delle at tività
di controllo e di monitoraggio.
6.
Il
mancato risanamento degli elettrodotti, delle
stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per
telefonia mobile e
degli impianti per radiodiffusione, secondo
le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia
o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o
di coloro che ne abbiano comunque
la disponibilità, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da
parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del
canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la
disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a
sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'
erogazione del servizio di pubblica utilità. La
disattivazione è disposta:
a)
con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministero della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni
interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV;
b)
con provvedimento del presidente della giunta
regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione
inferiore a 150 KV ed i sistemi radioelettrici con
esclusione degli impianti per telefonia mobile e per
radiodiffosione e degli impianti per telefonia fìssa nonché
delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la
cui disattivazione è disposta con provvedimento del
Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme
applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui
alle lettere e), h) ed I) del comma 1 dell'articolo 3 deve
essere applicata una etichetta informativa ben visibile,
riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione
rintracciabili nella documentazione
autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di
attenzione presenti dalle leggi nazionali e regionali e le
distanze di rispetto.
Educazione ambientale
(note
all'art.10) Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo
svolgimento di campagne di informazione e di educazione
ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A
tale scopo
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
Partecipazione al procedimento
amministrativo
1.
Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli
elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai
procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al capo 9 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al
procedimento amministrativo.
Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti
e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento
elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per
l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di
apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli
utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite
etichettature o schede informativa. Le informazioni devono
riguardare, in particolare, i livelli di esposizione
prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di
utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali
prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono
individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i
quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da
ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.
2.
Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi
di programma con le imprese produttrici di apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni.
Accordi di programma per servizi di trasporto
pubblico
1.
Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato,
promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma
con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di
miminizzare le emissioni.
1.
Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di
esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria
e ambientale per l'attuazione della presente legge,
utilizzano le strutture dette Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia
di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle
disposizioni vigenti.
2.
Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al
comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si
avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di
prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli
ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni,
nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle
disposizioni vigenti.
3.
Il controllo all'interno degli impianti fìssi o mobili
destinati alle attività istituzionali delle Forze armate,
delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4.
Il
personale incaricato dei controlli, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere
agli impianti che costituiscono fonte di emissioni
elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale
personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente
di appartenenza.
I.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un
impianto che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori
di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti
previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni
a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche
nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di
risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi
previsti.
2,
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la
sanzione è raddoppiata.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla
base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate
ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità
competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1
e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4,
comma 2.
4.
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini
della tutela dell'ambiente e della salute,
dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per
l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati
dalla presente legge, si applica la sanzione della
sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a
quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto
autorizzatorio è revocato
5.
La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare
l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6.
L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12. comma 1,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7.
In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo
non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Art.
16. (Regime transitorio)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con
la presente legge, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, e successive modificazioni, le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art.
17. (Copertura finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 6 2003 si provvede:
a)
quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente;
b)
quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti
anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi 22 febbraio 2001
Visto,
il Guardasigilli: PASSINO
CIAMPI
- AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
- BORDON, Ministro dell'ambiente
Lavori preparatori della legge pubblicati sulla G.U. 7.3.2001 n. 55 - Serie Generale
LAVORI
PREPARATORI Camera dei
deputati (atto n. 4816):
Presentato
dal Ministro dell'ambiente
(ronchi) il
24 aprile 1998.
Assegnato
alla VIII commissione
(Ambiente), in sede referente, 11 maggio 1998 con pareri
delle commissioni I, II,
IV, V, VII, IX, X,XI
eXIII
Esaminato
dalla VII commissione, in sede referente, 1*11,18
febbraio; 26 maggio; 9
luglio; 17 novembre; 9 dicembre 1998; 27 gennaio; 3, 17,
24 febbraio; 3, 17 marzo; 21, 28 aprile e
26 maggio 1999.
Nuovamente
assegnato alla VIII
commissione (Ambiente), in sede redigente, il 30 giugno
1999. ,
Esaminato
dalla VIII commissione, in sede redigente, il 30 giugno,
7,14,21 luglio 1999; 22,28 settembre e 6 ottobre 1999.
Presentazione
del testo degli articoli annunciata il 7 ottobre 1999
(atto n. 4816-342-452-2095-4036
-4464^467-4487-4561-5212-5982-A/RED)
relatore sen. vigni.
Esaminato
in aula e approvato il 14 ottobre 1999.
Senato
della Repubblica
(atto n. 4273):
Assegnato
alla 13' commissione
(Territorio), in sede deliberante, il 27 ottobre 1999
con pareri delle commissioni 1',
2", 4',
5', 7",
8', IO",
11', 12",
Giunta per gli affari delle Comunità europee e
commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 13" commissione, in sede deliberante, il 16
dicembre 1999.
Assegnato
nuovamente alla 13" commissione, in sede referente,
il 16 dicembre 1999.
Esaminato
dalla 13"
commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1999;
2,9,14,15,16 marzo; 5 aprile; 9,10,11, 23, 24, 30, 31
maggio; 1,6,7,8,14,22,27,28 giugno; 5 e 6 luglio 2000.
Esaminato
in aula il 6 dicembre 2000; 17, 18, 23 gennaio 2001 e
approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 4816-B):
Assegnato
alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il
29 gennaio 2001, con parere delle commissioni I, II, IV,
V, VII, IX, X, XI, XII, XIV e commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato
dalla VIII commissione il 30 gennaio; 1, 6 e 7
febbraio 2001.
Esaminato
in aula il 9 febbraio 2001 e approvato il 14 febbraio
NOTE
avvertenza:
II
testo delle
note qui pubblicato è stato redatto
dell'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'ari.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985. n. 1092.
al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
L'art.
32 della Costituzione è il seguente:
«Art.
32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
-
—
Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo
dell'Unione europea è il seguente:
«2.
La politica della Comunità in materia ambientale
mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversità delle situazioni nelle varie regioni della
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione
e dell'azione preventiva,
sul principio della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul
principio "chi inquina paga".
In
tale contesto, le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze
di protezione dell'ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere,
per motivi ambientali di natura non economica, misure
provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di
controllo».,
(torna all'art.1)
—
L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281,
è il seguente: '
«Art.
8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata). —
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
- ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia -UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno».
—
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e
1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro, è
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994.
—
L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
il seguente:
«2.
Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme
regolamentari». "
— L'art.
29, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. è il
seguente:
«2.
Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-f)
(omissis);
g)
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a
150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla
realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni
per l'esercizio delle attività
elettriche, di competenza
statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e
gasdotti».
—
Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo
unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».
— L'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997,
n. 335, è il seguente:
«Art.
8 (Sistema informativo e di monitoraggio ambientale).
— 1. Le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n.
67, relative al sistema informativo e di monitoraggio
ambientale (SINA) e le
relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA
ai sensi dell'art. 1-bis,
comma 4, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2.
Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in corso di
attuazione, nell'ambito del
sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni
tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro dell'ambiente
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento adotta un decreto che individui:
a)
le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente,
con le relative dotazioni tecniche;
b) le
iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate
al completamento, potenziamento o implementazione
del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ancora
in corso di realizzazione o perfezionamento in forza di
contratti, convenzioni, accordi e provvedimenti
stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente;
e)
le risorse finanziarie, finalizzate
alla realizzazione, potenziamento, implementazione o
gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;
d) le
iniziative delle regioni e province autonome per il
completamento e potenziamento del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale finanziate
dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati
sullo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero
in attesa del loro trasferimento
ai soggetti titolari degli interventi ai sensi della
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 21
dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite,
previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalità tecnico-amministrative
per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA
delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma
2, lettere a) e b), e dei finanziamenti di cui
alla lettera c), al fine di garantire una tempestiva
ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga
conto della realtà informatica presente presso la stessa
Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero
dell'ambiente, nonché le modalità di gestione per il
periodo di' transizione. Con lo stesso decreto sono
definite, inoltre, le modalità
di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera
d), necessarie a garantire il collegamento funzionale
con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il
mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti
titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli
aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio
ambientale delle regioni e province autonome, promossi e
coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.
5.
Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti
pubblici, territoriali e locali e le società per azioni
operanti in regime di concessione esclusiva,
che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li
trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fomite dall'ANPA
stessa in relazione al tipo di informazioni, nonché alle
modalità ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.
6.
Le specifiche possono in
particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza
di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma
tramite rete informatica.
7.
L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il
sistema delle imprese avviene secondo le modalità
stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere
di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
nella legge 21-gennaio 1994,
n. 61.
8.
Tali attività sono svolte in collaborazione con le
agenzie regionali e delle province autonome, anche
attraverso gli strumenti previsti dall'art.
10, comma. 4. Gli schemi
delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di
aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati
dal Ministro dell'ambiente,
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
9.
Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA
provvede ad elaborare un programma di attività che tenga
altresì conto delle
iniziative adottate a livello nazionale e locale relative
a sistemi informativi di interesse ambientale per lo
sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo
ambientale. Tale programma è inoltrato al Ministero
dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome per la relativa intesa».
—
La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo» è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
—
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112:
«Art.
5 (Poteri sostitutivi). — 1. Con riferimento
alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di
accertata inattività che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere.
2.
Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3.
In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura
di cui al comma 1 e il
Consiglio dei Ministri può
adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta
del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il
provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione
ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»
e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che
ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli
effetti previsti dall'ari.
8, comma 3. della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente».
L'art. 3
della legge 24 dicembre 1976, n.
898, è il seguente:
«Art.
3. — In ciascuna regione è costituito un comitato misto
paritetico di reciproca consultazione
per l'esame, anche con
proposte alternative della
regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani
di assetto territoriale e di sviluppo economico
e sociale della regione e delle aree subregionali ed i
programmi delle installazioni militari e delle conseguenti
limitazioni.
Nel
Trentino-Alto
Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati
provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e
per quella di Bolzano.
Conseguentemente l'indicazione della regione»
del consiglio regionale e del presidente della giunta
regionale si intende, per il Trentino-Alto
Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e
al presidente della giunta
provinciale.
Qualora
esigenze di segreto militare non consentano un approfondito
esame, il presidente della giunta regionale può chiedere
all'autorità competente di autorizzare la comunicazione
delle notizie necessario.
Il
comitato è altresì consultato
semestralmente su tutti i programmi delle
esercitazioni a fuoco di
reparto o di unità, per la definizione delle località,
degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle
modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni
della regione. Qualora la maggioranza dei
membri designati dalla regione si
esprima in senso contrario,
sui programmi di attività addestrative
decide in via definitiva il Ministro della difesa.
Ciascun
comitato, sentiti gli enti
locali e gli altri organismi interessati, definisce
le zone idonee alla concentrazione
delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la
costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove
possibile, aree demaniali.
Una
volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di
tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree
stesse. Per le aree addestrative,
terrestri, marittime ed aeree»
sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari
d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In
caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è
rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il
presidente della giunta regionale e il presidente del
comitato misto paritetico competenti.
Il
comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero
della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro,
da un rappresentante del
Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e
da sette rappresentanti della regione nominati dal
presidente della giunta
regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio
regionale:
Per
ogni membro è nominato un supplente.
Il
comitato si riunisce a richiesta del comandante militare
territoriale di regione o del
comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del
comandante di regione aerea o del presidente della regione;
presiede l'ufficiale generale
o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da
segretario l'ufficiale meno
elevato in grado o meno anziano.
Delle
riunioni del comitato è redatto verbale che conterrà le
eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme
della questione trattata o su singoli punti di essa.
Le
definitive decisioni sui programmi di installazioni militari
e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate
al Ministro per la difesa. La regione interessata può
richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della
decisione ministeriale, che la
questione sia sottoposta a
riesame da parte del consiglio dei Ministri.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi
particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione
della proprietà siano sospesi
sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il consiglio
dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro
novanta giorni.
Alla
riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il
presidente della giunta
regionale interessata».
—
L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992 è il seguente:
«Art.
4 (Limiti di esposizione e criteri
di applicazione). — Sono definiti
i seguenti limiti:
5 kV/m
e 0,1 mT, rispettivamente per
l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in
aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere
che individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata;
,:
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente
per» l'intensità di campo elettrico e di induzione
magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente
limitata a poche ore al giorno.
I
valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico
imperturbato, intendendosi per tale un campo elettrico
misurabile in un punto in
assenza di persone, animali e
cose non fìsse».
—
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
«Attuazione della direttiva 96/1992/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31 marzo 1999. .*
—
L'art. 2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995, n. 481, è
il seguente:
«12.
Ciascuna autorità nel perseguire le finalità di cui
all'art.. 1 svolge le seguenti funzioni:
a)
formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e
al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di
concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di
mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al
Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie
in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di
mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
b)
propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo
nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di
concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c))
controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i
soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano
attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della
trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di
costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il
servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le
ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi
comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo
altresì il rispetto:
dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli
addetti;
d)
propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle
convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio
in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di
programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei
servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o
dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì
le condizioni tecnico-economiche
di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti
dalla normativa vigente;
e)
stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del
mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi
di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi
17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da
assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e
l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale,
nonché la realizzazione degli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse di cui al comma 1 dell'art.. 1,
tenendo separato dalla tariffa qualsiasi
tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri
di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento
delle tariffe annualmente presentate
e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verifi-cate
positivamente;
f)
emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i
costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro,
la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta, per area geografica e
per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri
conseguenti alla. fornitura
del servizio universale
definito dalla convenzione,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi, assicurando la
pubblicizzazione dei dati;
g)
controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione
della documentazione e delle notizie utili,
determinando altresi i
casi di indennizzo automatico
da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti
dell'utente ove il medesimo
soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il
servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli
stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37,
nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h)
emana le direttive concementi la produzione e l'erogazione
dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi
medesimi, definendo in particolare i livelli generali di
qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualità riferiti
alla singola prestazione da garantire all'utente,
sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i)
assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei
servizi; studia l'evoluzione
del settore e dei singoli servizi, anche per modificare
condizioni tecniche, giuridiche
ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei
servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente
del Consiglio del Ministri una relazione sullo stato dei
servizi e sull'attività svolta;
I)
pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei
servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e
la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m)
valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari
da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti
dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche
alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo
alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma
37;
n) verifica
la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti
il servizio al fine di
assicurare la parità di trattamento tra gli utenti,
garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualità e l'efficacia delle
prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli
utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando
le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o)
propone al Ministro competente
la sospensione o la decadenza della concessione per i casi
in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p)
controlla che ciascun soggetto
esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui
principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 22 febbraio 1994,
una carta di servizio pubblico
con indicazione di standards
dei singoli servizi e ne verifica
il rispetto».
— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
—
Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
«Partecipazione al procedimento amministrativo».
—
La legge 21 gennaio 1994, n.
61, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente» è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
21 del 27 gennaio 1994.
— L'art. 1. comma
2. del decreto legislativo
19 settembre
1994, n. 626, è il seguente:
«2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado,
degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche
dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari
e dei mezzi di trasporto acrei e marittimi, le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenza
connesse al servizio espletato, individuate con decreto
del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica».
—
L'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:
«4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle
autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sani-tari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di Polizia; i
predetti servizi sono competenti altresi per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le
modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. L'amministrazione
della giustizia può avvalersi dei servizi,
istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei,
servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie».
—
La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
—
Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art.
16 (Pagamento in misura ridotta), — È ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non
vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Nei
casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali
continua ad applicarsi l'art.
107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il
pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in
cui le norme antecedenti all'entrata
in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».
—
Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 28 settembre
1995, recante «Norme tecniche procedurali di attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992. relativamente agli elettrodotti»,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4
ottobre 1995.
•
'
"•"' ••'
—
Il decreto del Ministro dell'ambiente
10 settembre 1998, n. 381, recante: «Regolamento
recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 1998.