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   DIRITTO DEI RADIOAMATORI
A cura dello studio legale dell'Avv. Marco Pepe IK0WIY   email:  mpepe@tiscali.it

Competenze di Regioni e Province in materia di campi elettromagnetici

1) art. 4 del DM 381 del 1998

2) art. 8 e 9 della Legge 36 del 2001

D.M. 10 settembre 1998, n. 381 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257).

Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità.

Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione
dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle
preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo
elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio
svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.


Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti
valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente
alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6
V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori
efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la
densità di potenza dell'onda piana equivalente.
Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano
l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di
garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al
precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le
attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in
collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto
attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

 

 Art. 8 e 8 della Legge quadro n. 36 del 2001

Art. 8.          8

(Competenza delle regioni, delle province e dei comuni)

(note all'art.8)

1.     Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

 a)     l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b)    la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c)     le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente artìcolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d)     la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e)     l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f)      il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.  

 

 Art. 9       9

(Piani di risanamento)

(note all'art. 9)

1.     Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei, il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2.     Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi e qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto. considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifìci adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei ge-stori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3.     Per gli elettrodotti con tensione superiore  a 150 kV. la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di .concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della Sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma. 

4.     Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento, degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto., del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi  all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5.     Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio. è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere  dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono assegnate nella misura del 100  per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi  alle regioni, ad integrazione delle risorse ad  esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione  dei piani di risanamento, della realizzazione  dei catasti regionali e dell'esercizio delle at tività di controllo e di monitoraggio.

6.     Il  mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e  degli impianti per radiodiffusione, secondo  le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia  o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque  la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all' erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

 a)     con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministero della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b)    con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV ed i sistemi radioelettrici con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffosione e degli impianti per telefonia fìssa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

 7.     Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed I) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione  autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione presenti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.