L 31/07/1997 n. 00000249

 

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   DIRITTO DEI RADIOAMATORI
A cura dello studio legale dell'Avv. Marco Pepe IK0WIY   email:  mpepe@tiscali.it

 

Legge 31 luglio 1997, n. 249 (in Suppl. ordinario n. 154/L, alla
Gazz. Uff. n. 177, del 31 luglio).

 - Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. é istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle
comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e
il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto
indicando due nominativi, uno per la commissione per le
infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e
i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo
commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del
mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando
mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si
applica il divieto di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della
legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle
norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di
cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e
il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni
a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle
strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso
esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con
il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo
coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle
comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero
delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti,
semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al
quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni
competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su
giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e
distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonchè le
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le
agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè le imprese
fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite
le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.
L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la
tenuta del registro e per la definizione dei criteri di
individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli
già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al n.
5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonchè nei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi
ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorità ai fini di quanto previsto dal n. 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di
infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di
interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema
di interconnessione e accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della
controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del
servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del
servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità
di interruzione.
Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle
leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5,
comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di
servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione
nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su
criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e
tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del
servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto
di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto
di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti
di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme
comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei
servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità
dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una
carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni
comparto di attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei
prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte
salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può
emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea,
per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili
e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera,
in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di
eventuali diversi accordi tra produttori;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di
legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del
prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti
acquisizione di informazioni dall'utente, nonchè l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e
degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni
di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonchè
l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di
parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di
attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della
convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine
all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità
dei dati pubblicati, nonchè sui monitoraggi delle trasmissioni
televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai
sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai
mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le
rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i
criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede
ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di
servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche
legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore
delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche
attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei
servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle
poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione»,
ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di
cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi,
nonchè il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per
la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per
il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso
consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla
proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio
radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza
assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria
stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli
articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso
tale terrnine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del
Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una
relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di
lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti
relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali,
alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture
rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che
esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella
legge 14 novembre 1995, n. 481, nonchè tutte le altre funzioni
dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le
infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i
prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite
con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le
imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o
autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi
per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la
verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel
termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicemhre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per
l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e
comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della
Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice
etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le
delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità
e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per
la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o
destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie,
individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta
giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative
ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per
la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella
definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la
definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle
comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonchè
degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai
quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali
per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le
materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni
l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette
all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali
per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure
di mobilità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato
territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in
posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso
Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i
compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
17. é istituito il ruolo organico del personale dipendente
dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva
determinazione della pianta organica si procede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità,
in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il
ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti
per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a sessanta unità, con le modalità previste dall'art. 2, comma 30,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e
successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
l'indennità prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può
provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal
Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni
della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonchè dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre
Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri
a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'art. 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonchè il secondo comma dell'art. 8 della legge
5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
é abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della
presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra
nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità
dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono
emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da
operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove
tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla
presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto
dall'art. 1- bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di
primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al
tribunale amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti
dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito,
con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si
applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali
sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato
entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare,
l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del
processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello
immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
28. é istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli
utenti, composto da esperti designati dalle associazioni
rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass -mediale, che si sono distinte nella affermazione
dei diritti e della dignità della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti
esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al
Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno
competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi
settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti
e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del
processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e
di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta
i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento
del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi
componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al
Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità
espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della
propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene
previste dall'art. 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle
notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni
irrogata dalla stessa Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a
lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni
dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso
soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di
particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti
del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la
sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.

EDITORIA E GIORNALI
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Art. 2.
Divieto di posizioni dominanti.
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle
forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della
multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse
fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento
avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche
attraverso soggetti controllati e collegati.
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese
che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono
nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono
obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione
di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati
relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei
criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti
di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di
comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio
dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti
interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire
informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza
inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali.
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di
concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa,
non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che
consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle
reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi
o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze
terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di
consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del
pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi
o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel
presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica
in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel
rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione
degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità
fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito
nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle
frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo
standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un
adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del
satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i
collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale
di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza;
ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale
successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di
norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici
con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in
termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su
tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale
insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la
diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere
in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti
locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei
mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma
restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui
al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene affinchè esse
vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti
o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi
dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione
degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che
incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di
aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel
provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere
alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a
dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti
criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito
nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per
trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i
provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non
superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in
ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e
codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli
derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti
dell'Erario, nonchè da pubblicità nazionale e locale, da spettanze
per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con
soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto
delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per
ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a
pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo
di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata
esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo
periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per
cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati
per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20
per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito
nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui
proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota
non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore
radiofonico. Ai fini dello sviluppo dei settore nella fase iniziale,
l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse
economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi
non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al
settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle
emittenti via satellite. Ai fine di consentire l'avvio dei mercati,
nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza,
l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono
applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di
programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente
lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese
operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di
giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i
ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del
totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per
televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e
periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo
delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di
giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n.
416 e successive modificazioni. é fatto salvo il rispetto dei limiti
per singolo settore previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei
settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le
quote previste nelle lettere a ), b ), c ) e d ). L'impresa
concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un
soggetto destinatario di concessione o autorizzazione
radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti
destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal
primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta
impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il
soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa
collegato.
9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle
lettere a ), b ) e c ) del comma 8 sia stato raggiunto mediante
intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del
principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti
che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma
8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una
posizione dominante nè elimini o riduca il pluralismo e la
concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il
Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della
verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo
delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i
soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati,
mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione
dominante vietata perchè la quota raggiunta è inferiore ai limiti di
cui al comma 8 ovvero perchè, pur essendo stati superati i limiti di
cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto,
tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o
giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità
di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero
dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una
posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità
effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare
l'esatta situazione in essere.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti
destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze
terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento
via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un
solo programma nazionale.
11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi
all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve
essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni
caso non superiore ai dodici mesi.
12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle
caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi
espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente
articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove
tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive
in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione
dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti
che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del
fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di
produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una
emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35
per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della
fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono
equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o
autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le
interruzioni pubblicitarie e le televendite.
15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di
pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei
proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da
televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero
autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei
proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e
spettanze da televendite.
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate
dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società
anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione
ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento
d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i
diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della
società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci
è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della
somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la
maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o
revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in
base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche
in base alle caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 8, lettera c ), la società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente,
possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni
digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in
forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo
associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di
concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro
di cui all'art. 1, comma 6, lettera a ), n. 5), della presente legge.
La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta
in base a titolo idoneo, secondo princìpi di trasparenza, di
concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla
costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante
l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e
32 dell'art. 1, l'osservanza dei princìpi di trasparenza, di
concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e
privati, nonchè tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al
presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie
trasmissioni mediante la stessa piattaforma.
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate
nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza
non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a
centoventi giorni al semestre.

Art. 3.
Norme sull'emittenza radiotelevisiva.
1. é consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio
della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito
nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero
fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile
1998.
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze di cui all'art. 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio
1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile1998, le nuove
concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una
durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle
condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo
conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le
società di cui al presente comma devono essere di nazionalità
italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il
controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o
nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito
a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un
trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società
richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è
autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per
quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di
assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la
complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi
indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31
dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire
entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita
la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al
comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla
reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il
regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme
che consentano la massima trasparenza societaria anche con
riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti
che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una
proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in
relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di
autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente
programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di
addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione
sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti
soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in
emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con
obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti
dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi,
anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata
in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle
emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di
strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e
produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende,
le dismissioni e le fusioni nonchè la costituzione di consorzi di
servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di
trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un
quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità,
sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei
confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare
valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per
cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e
classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le
emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità
sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte
di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio
locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art.
9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 11-
bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo,
dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno
previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed
alle riduzioni tariffarie previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che
dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un
tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle
riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per
le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso
l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai
soggetti titolari della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i
criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque
l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le
concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale
devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica
che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i
capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili
all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel
piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una
riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche
nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e
che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità
per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può
essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni
riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di
scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e
televisiva digitale così come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera
d ). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è
concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari
o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in
modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi
fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi
impianti.
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale
che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, possono
proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30
aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel
rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali
televisive destinatarie di concessione, a condizione che le
trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze
terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di
cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.
7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo
dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo,
indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle
emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente
via satellite o via cavo.
8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la
cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non
sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva
per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità
assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di
concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e
locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al
90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la
concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che
comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte
costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti
che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al
presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione
dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni.
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse
economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile
1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del
servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in
una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel
piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province
autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le
regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in
una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al
secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'art. 2, commi
6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere
istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente
all'indicazione del termine di cui al comma 7.
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal
territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta
ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua
costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un
apposito regolamento.
11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una
concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per
la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della
presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma
codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun
operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile
1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete
eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse
condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta
un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di
cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di
trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento
dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via
provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a
seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al
presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e
locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il
termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta,
sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel
regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi
radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi
1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con
la presente legge.
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente
disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti
sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni
applicate.
13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più
unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a
ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne
collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per
distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante
antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento
sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire
la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la
riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione
all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti
da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura
del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in
forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonchè ai
relativi decodificatori di utenti.
15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente
comma l'esercizio del credito,».
16. Dopo l'art. 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito
il seguente:
«Art. 43- bis . 1 . L'installazione e l'esercizio di impianti e
ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle
concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono
assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle
comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei
suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il
progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata
esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o
consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della
particolarità delle zone di montagna».
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in
ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia
attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in
occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura,
sport, attualità.
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di
capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione
sonora e televisiva di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità
limitata.
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione
sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o
rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi
e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14
aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva
privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del
provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la
concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in
proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie
private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che
ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo.
22. Le norme di cui all'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano
l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di
coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono
ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle
imprese radiotelevisive.
23. Il comma 45 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, è sostituito dal seguente:
« 45 . In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi
28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai
suddetti commi entro il 31 ottobre 1997».
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione
sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un
periodo di dieci anni.

Art. 4.
Reti e servizi di telecomunicazioni.
1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione
via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa
data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di
servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze
e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni
terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle
procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano
su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso
del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non
discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali
concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A
tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea
generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli
stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni
precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati.
L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito
regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al
rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti
di cui al presente comma, nonchè le concessioni di radiodiffusione
previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le
aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del
comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta
previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai
sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai
sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le
disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni
legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte
salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome.
4. Le società che installano o esercitano le reti di
telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi
di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal
regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività
riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti
nonchè delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le
società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì
obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in
ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta
ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una
società di revisione scelta tra quante risultano iscritte
all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di
fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di
definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono
essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di
telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in
ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività
radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni,
mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono
tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti.
Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere
dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro
centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno
realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono
tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque
attività nel settore delle telecomunicazioni. La società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può
assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società
controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari
di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti,
nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio
pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti
concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle
infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla
concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la
fornitura della rete nonchè la fornitura dei servizi di
telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono
subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo, nonchè al rispetto dei princìpi di
obiettività, trasparenza e non discriminazione.
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i
servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva
l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque
la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne
abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione.
Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in
esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni
radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o
indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri
in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità
per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze
terrestri in chiaro.
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1°
gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta
per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe
sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 14
novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario
e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui
prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
condizioni di effettiva concorrenza.

Art. 5.
Interconnessione, accesso e servizio universale.
1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la
installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni, nonchè i soggetti titolari di autorizzazione per
l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di
accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate
dall'Autorità e dei seguenti princìpi:
a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei
servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui
mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove
compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi
e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.
2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è
disciplinata in base ai princìpi di cui al regolamento di attuazione
di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell'art. 4 hanno diritto di accesso alle
reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati
motivi di interesse generale di natura non economica.
4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della
sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.
5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi
quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con
specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di
istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte
dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati
secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.
6. Le disposizioni di cui all'art. 4 della presente legge e al
presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro
delle comunicazioni, secondo le procedure dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorità e le
competenti Commissioni parlamentari.


POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Art. 6.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione
d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle
risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui
all'art. 2, comma 38, lettera b ), e commi successivi, della legge 14
novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario
e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi
dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in
base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro
degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno success
ivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .