(POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Legge 1° luglio 1997, n. 189 (in Gazz. Uff., 1° luglio, n. 151).
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio
1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della
direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
1. Il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato unico.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° MAGGIO 1997, N. 115
All'art. 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comunicazioni
mobili e personali, prevedendo» sono inserite le seguenti: «tra gli
altri disposizioni ed indirizzi atti a garantire l'accesso al mercato
secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità e l'uso di apparecchiature multistandard ,»; e dopo
le parole: «ad impiegare infrastrutture fornite da terzi» sono
inserite le seguenti: «e ad utilizzare in comune le infrastrutture,
gli impianti ed i siti»;
al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».
All'art. 2:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a ) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e
nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori
delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si
renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi
radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli
operatori»;
al comma 1, alla lettera b), le parole da: «fin dal 1° gennaio
1998» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
«a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque
avvenire entro il 1° gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati
l'accesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno
determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche
sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a ), a tutte le
sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul
mercato nei tempi più brevi»;
al comma 2, lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a ) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva
concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da
parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione
di tali condizioni»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «gli oneri derivanti al
Ministero della difesa a seguito delle modifiche» sono sostituite
dalle seguenti: «dei costi direttamente collegati, per il Ministero
della difesa, con le modifiche».
Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:
«Art. 2- bis ( Norme per l'installazione e l'uso di
infrastrutture ). - 1 . Nell'installazione e nell'uso delle
infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle
infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi
sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi
elettromagnetici da esse generati.
2 . La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad
opportune procedure di valutazione di impatto ambientale».