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   DIRITTO DEI RADIOAMATORI
A cura dello studio legale dell'Avv. Marco Pepe   IK0WIY     email:  mpepe@tiscali.it



Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64

Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
(omissis)


Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Emana il seguente regolamento:

                                            Art. 1
(Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari )

1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
c) conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;
b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego è consentito dal paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996 n.615.
 
                                                            Art. 2
                        (Interferenze dannose ed integrità della rete)
 
1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1 è fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.

2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiature terminale radio è immediatamente disattivata.

3. In caso di inottemperanza il Ministero delle Comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.

4. A salvaguardia dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996 n.614, (nota 1 qui sotto) ovvero a quelle dell'art. 20 del decreto del Ministero delle Poste e delle telecomuncizioni 17.4.1997 n.160. (vedi nota 2 qui sotto)

                                                                            Art. 3.
                                        (Elenco delle apparecchiature e comunicazioni)

1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2000
                                                                                                                    CIAMPI, D'Alema, Cardinale, Diliberto

NOTE
1) il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614 così dispone.
Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE
.: Art. 12):   (Sorveglianza e controllo).
1. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonché sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove.
3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti.
4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle apparecchiature.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.


Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la circolare del   Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 4 luglio 1997.
 
Nota 2):  l'art. 20 del D.M. Poste 17.4.97 n.160 così dispone: Art. 20. Sorveglianza e controllo.

1. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), i terminali e le apparecchiature immessi sul mercato sprovvisti della marcatura di cui al presente decreto o della marcatura CE di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614 sono soggetti a sequestro.
3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un esemplare di un terminale presso i depositi del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito:
a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di vendita al dettaglio;
b) l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli esami necessari.
4. I risultati dei controlli debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dal prelievo del campione. Nello stesso termine il campione, se conforme al tipo approvato, viene restituito.
5. Nel caso in cui il campione prelevato risulti non conforme al tipo approvato, l'interessato è tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami; l'intero lotto da cui è stato prelevato il campione è soggetto a sequestro.