DIRITTO DEI RADIOAMATORI
A cura dello studio legale dell'Avv. Marco Pepe IK0WIY   email:  mpepe@tiscali.it
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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ordinario n.
77/L, alla Gazz. Uff. n. 92, del 21 aprile). - Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.
59.

(estratto degli articoli di interesse in tema di installazione di antenne)

Con il presente Decreto Legislativo lo Stato ha conferito a Regioni, Comuni, Province, una serie di funzioni che in precedenza erano riservate ai Ministeri ed organi statali.  Dal Decreto Legislativo in esame sono state riportate solo quelle disposizioni utili in tema di installazione di antenne, quali le funzioni di controllo sulle emissioni elettromagnetiche, le deleghe agli enti locali in materia di sanità, ordine pubblico ed altre materie)

 

Il Presidente della Repubblica:


Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
6 febbraio 1998; Acquisita, in relazione all'individuazione dei
compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 1, comma 4, lettera c ),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere della Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281; Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Acquisito il parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Oggetto.

 legislativo.

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle
comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate
dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonchè dal decreto legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto
legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno
pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni
in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto
legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli
di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia
amministrativa, nonchè l'adozione di provvedimenti contingibili e
urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti
locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei
limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti
locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto

Art. 2.

Rapporti internazionali e con l'Unione europea.
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi
internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di
esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti
locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle
norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente
decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento,
le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le
altre agli enti locali, in conformità ai princìpi stabiliti dall'art.
4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonchè a quanto
previsto dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è
attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base
ai princìpi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei
comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti
locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in
misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui
all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati
entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai
sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato
con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti
alle regioni e agli enti locali.

Art. 4.
Indirizzo e coordinamento.
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni
e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato
allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 5.

Poteri sostitutivi.

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle
regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla
Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi
nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un
congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui
al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento
di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente
comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei
termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Coordinamento delle informazioni.


1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni
conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o
ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione
delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali,
nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella
conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. é in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale
(SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli
strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.

Art. 7.

Attribuzione delle risorse.

1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e
degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente
decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle
corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi
e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e
dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti
per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della
quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco
temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione
delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla
data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle
procedure di trasferimento, nonchè dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli
enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata.
Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni
conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti
ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al
finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato,
regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»,
promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera c ), del medesimo decreto legislativo.
Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da
cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti
locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in
relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri
connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo
esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al
comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza
unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal
fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla
Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta .

Art. 8.

Regime fiscale del trasferimento dei beni.

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a
regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite,
costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili
che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni
onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 9.
Riordino di strutture.
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e
periferiche, nonchè degli organi collegiali che svolgono le funzioni
e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente
alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con
organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli
articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto
legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse
o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.


Art. 10.
Regioni a statuto speciale.
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le
funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle
regioni a statuto ordinario.


Art. 11.
Ambito di applicazione.
1. In attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle
regioni ed agli enti locali, nonchè, nei casi espressamente previsti,
alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel
settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o
amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre
alla materia «agricoltura e foreste», che resta disciplinata dal
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie
«artigianato», «industria», «energia», «miniere e risorse
geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», «fiere e mercati e commercio», «turismo
ed industria alberghiera».
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e
ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.


Artigianato.

Art. 12.
Definizioni.
(OMISSIS)


Art. 13.
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione

(OMISSIS)

Artigianato.

Art. 14.
Conferimento di funzioni alle regioni.
(OMISSIS)


Art. 15.
Agevolazioni alle imprese artigiane.
1. (OMISSIS)


Art. 16.
Abrogazioni.
(OMISSIS)


Art. 17.
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia «industria»
comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e
allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali,
con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed
alle altre attività produttive di spettanza regionale in base
all'art. 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra
disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e
scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con
esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione
finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di
revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 18.
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto
all'art. 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai
sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura;
la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei
consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di
scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi
per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o
depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli
minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi
comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione,
all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e
il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi
compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di
prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il
relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il
divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e
dispositivi pericolosi, nonchè le direttive e le competenze in
materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria;
m ) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai
sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive
modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione,
per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria,
per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni
stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato
alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di
cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di
rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala
nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di
assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali
attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi,
incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo
disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma
100, lettera a ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera
della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto
dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui
territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia
dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva
fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei
fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227, nonchè la determinazione delle tipologie e caratteristiche
delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni,
modalità e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine
utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e
il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine
e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre
1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree
economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento,
la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma,
definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z ) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno;
aa ) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel
Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni
previste dalla lettera p ) del presente comma;
bb ) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai
soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge
4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono
svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere
funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei
crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o
partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno
finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di
penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane
a gare internazionali;
d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente
disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di
regia nazionale dalla legislazione vigente.
  (torna su)

Art. 19.

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative
statali concernenti la materia dell'industria, come definita
nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non
attribuite alle province e alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art.
20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni
amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione
europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere n ), o ), p
), q ), r ), s ), z ), aa ) e bb ), sono incluse fra le funzioni
delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di
qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e
medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per
programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonchè quelli
per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno
allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione
delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali
alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche
l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle
funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo
Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione
degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene
alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle
competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme
di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità
previste dall'art. 3, comma 1, lettera c ) della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa ) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere n ), o ), p
), q ), r ), s ), z ), aa ) e bb ), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria
saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono
ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di
riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse
finalità di rilievo nazionale previste, nonchè quelle relative alle
diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative
alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o
complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio
1963, n. 281 e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette
attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina
prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non
sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il
termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da
emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni
statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a
compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e
delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento
amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo,
autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a
macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti
locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati
abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai
sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano
alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in
vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamenti.


Capo III - Industria

Art. 20.
Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura.
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali
e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela
della proprietà industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate
alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare
riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei
prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al
comma 1.


Art. 21.
Semplificazioni e liberalizzazioni.
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e
l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli
3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con
modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati
dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli
impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o
concentrazione degli stessi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e
derivati, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si
intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Art. 22.
Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. é soppresso il visto annuale della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione
ai sensi dell'art. 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonchè
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di
cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di
diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni,
termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le
trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3 della legge
31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve
essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può
essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale
forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui
all'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di
sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. é subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio
delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione
nei registri camerali:
a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione di impianti di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 392;
b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della legge 25
gennaio 1994, n. 82;
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122.
4. é subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio
dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi
all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519,
precedentemente assoggettato a licenza camerale.


Art. 23.
Conferimento di funzioni ai comuni.
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria
dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità
organizzative di cui all'art. 24, nonchè nella raccolta e diffusione
delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione
contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori
dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

 

Art. 24.

Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di insediamenti produttivi.
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche
con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando
che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonchè tutte
le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione
dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione
dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.

Art. 25.
Procedimento.
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per
oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela
ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai
seguenti princìpi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per
il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto
in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purchè abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso
di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui
alla lettera c ), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonchè delle
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati
non collegati professionalmente nè economicamente in modo diretto o
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 26.
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, e dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonchè le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle
aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli
impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate
sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la
utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già
esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al
procedimento di individuazione partecipano gli enti locali
interessati.

Art. 27.
Esclusioni.
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di
compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali
siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione
di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti
di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito
temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si
applicano i princìpi di cui alle lettere c ) e d ) del comma 2
dell'art. 25.

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia.

Art. 28.
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia «energia»
concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e
distribuzione di qualunque forma di energia.

Art. 29.
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica energetica nazionale, nonchè l'adozione degli atti di
indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione
energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e
lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e
le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
conservazione e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè le reti
per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il
rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche,
di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di
oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di
cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili
e di risparmio energetico, nonchè le competenze di cui all'art. 18,
comma 1, lettere n ) e o ), in caso di agevolazioni per le medesime
finalità;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli
impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti
radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo
trasporto, nonchè gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi
della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi in mare, nonchè la prospezione e ricerca di idrocarburi
in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi
delle norme vigenti;
m ) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte
dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei
dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi
comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE lo Stato
definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la
pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando
altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per
uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di
recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi
derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato
d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro
sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva,
motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h ) del comma 2,
l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure
per il coordinamento finanziario degli interventi regionali,
nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza
unificata.

Art. 30.
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,
all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non
siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano
attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli
12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di
quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente
impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al
medesimo art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni,
resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le
decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle
singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti, nonchè dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di
cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9
gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le
loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle
disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti
attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonchè compiti di
assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e
di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata
sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

Art. 31.

Conferimento di funzioni agli enti locali.

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto
disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni
amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e
l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste
dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle
linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici
regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli
impianti di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti
termici.

Miniere e risorse geotermiche.

Art. 32.

Definizioni.
(OMISSIS)

Art. 33.
Funzioni e compiti riservati allo Stato.
(OMISSIS)

Art. 34.
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. (OMISSIS)

Miniere e risorse geotermiche.

Art. 35.

Valutazione di impatto ambientale.

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'art. 34
provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme
dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle
leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti
di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

Miniere e risorse geotermiche.

Art. 36.

Abrogazioni.

1. (OMISSIS).

Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.

Art. 37.
Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura.
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla
determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla
costituzione di aziende speciali, nonchè gli atti di controllo sulle
unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle
camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni
anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro
unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e
gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle
relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle
predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in
particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi
compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti
dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto
previsto all'art. 38, comma 1, lettera e ), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di
rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 38.
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche,
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla
disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei
diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla
iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di
ordine pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione
allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'art. 20
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle
circoscrizioni territoriali di due o più camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del
consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti
degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12, commi 1
e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente,
della giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti
materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata
al fondo perequativo delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei
componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.


Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio.

Art. 39.
Definizioni.
1. Le funzioni amministrative relative materia «fiere e mercati»
ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il
commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la
presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di
servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori
produttivi interessati. Quelle relative alla materia «commercio»
ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al
minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e
alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di
commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si
intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel
settore del commercio.

CAPO VIII
Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio.

Art. 40.
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi
di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo
internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio.

Art. 41.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in
materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate
allo Stato dall'art. 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonchè il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i
comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio, nonchè l'assistenza integrativa alle piccole e
medie imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio
finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,
tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di
cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone
montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i
comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40,
comma 1, lettera e ).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui
al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi
degli enti di cui al comma 2, lettera b ).

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio.

Art. 42.
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 60, comma 10, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1988, n. 375, dell'art. 23, comma 6, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno
1993, n. 248, dell'art. 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n.
287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonchè tutte
le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto
dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del
regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

CAPO IX
Turismo.

Art. 43.
Definizioni.

(OMISSIS)

CAPO IX

Turismo.

Art. 44.
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
Sono conservate allo Stato:
(OMISSIS)
Turismo.

Art. 45.
Conferimento di funzioni alle regioni.
(OMISSIS)



Turismo.

Art. 46.
Abrogazioni.
1. (OMISSIS)


TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA'  PRODUTTIVE
CAPO X
Disposizioni comuni.

Art. 47.
Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del
presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli
indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di
settore.
2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria,
di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e
servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonchè le condizioni generali di
sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le
strutture ricettive.

Capo X
Disposizioni comuni.

Art. 48.
Conferimento di funzioni alle regioni.
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le
funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per
favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche
con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane,
come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989,
n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico
ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri
Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra
iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1,
le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAPO X
Disposizioni comuni.

Art. 49.
Agevolazioni di credito.
(OMISSIS)


CAPO XI
Disposizioni transitorie e finali.

Art. 50.
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e
attribuzione di beni e risorse.
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono,
inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia
per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a
decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
1997 (1), n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla
individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente
articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo
decorra dal 1° gennaio 1999 salvo esplicita diversa previsione nel
presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici
provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio
e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 21 maggio 1997, n. 116]

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e
infrastrutture.

Art. 51.
Oggetto.
1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di
«territorio e urbanistica», «protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti»,
«risorse idriche e difesa del suolo», «opere pubbliche», «viabilità»,
«trasporti» e «protezione civile».

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Territorio e urbanistica.

SEZIONE I
Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.

Art. 52.
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla
difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonchè al
sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello
sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali
e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'art. 1, comma 4,
lettera e ), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di
politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono
esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'art. 81, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a ) è abrogata.

CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE II
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali.

Art. 53.
Funzioni soppresse. Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei
lavori pubblici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai
sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di
piani territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di
pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di
ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e
regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Capo II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE II
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali.

Art. 54.
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a ) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni
territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'art.
52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati
forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e
l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale
esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di
unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le
opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone
sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al
mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le
modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonchè alla legge 5 marzo
1963, n. 366 (1);
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che
implichino un intervento coordinato da parte di diverse
amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a ), b ), c ) ed e ) del comma 1
sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
(1) [Così rettificato in G.U., 21 maggio 1997, n. 116]



CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE II
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali.

Art. 55.
Localizzazione di opere di interesse statale.
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di
interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti
locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da
parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo
delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti
conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi
pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre,
insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti
urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e
sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio
comunale.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE II
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali.

Art. 56.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione.

CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE II
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali.

Art. 57.
Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di
settore.
1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano
territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani
di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela
dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela
delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le
amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di
settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla
rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 149, comma 6, del
presente decreto legislativo.

CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE II
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali.

Art. 58.
Riordino e soppressione di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, è ricompresa, in
particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale
presso il Ministero dei lavori pubblici.

CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE III
Edilizia residenziale pubblica.

Art. 59.
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei princìpi e delle finalità di
carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale
pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche
sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo,
nonchè degli standard di qualità degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti
locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è
istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al
mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli
interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Territorio e urbanistica.
SEZIONE III
Edilizia residenziale pubblica.

Art. 60.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo
Stato ai sensi dell'art. 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli
obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al
settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonchè alla
definizione delle modalità di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche
attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di
riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonchè
alla determinazione dei relativi canoni.



CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE III
Edilizia residenziale pubblica.

Art. 61.
Disposizioni finanziarie.
1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le
disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'art. 1, dai commi
undicesimo e dodicesimo dell'art. 2 e dall'art. 21- quinquies del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118;
e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni
secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti
di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma 12
dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (1);
d) dall'art. 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14
febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui
versamento è stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1955 n. 355, è
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle
regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione
attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle
annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare
anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) art. 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (1);
c) art. 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (1);
d) art. 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo
si applicano ai rientri di cui alle lettere e ) ed f ) dell'art. 13
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (1), nonchè a quelli dell'art. 18
della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il
presente decreto legislativo sono devolute alle regioni
contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente
soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'art. 59
vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la
Conferenza unificata.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE III
Edilizia residenziale pubblica.

Art. 62.
Riordino e soppressione di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, è ricompresa, in
particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica
della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto
trasferimento delle competenze secondo le modalità di cui all'art. 63
del presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso
il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di
documentazione.

Edilizia residenziale pubblica.

Art. 63.

Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla
Conferenza Stato-regioni, di cui all'art. 9 della legge 15 marzo
1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento
delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati
accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e
ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso,
tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle
procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.

Art. 64.
Patrimonio edilizio.
1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito
l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto
salvo quello di proprietà degli enti locali.
MOD DLT 27.07.1999 n. 279
MOD DLT 29.10.1999 n. 443


CATASTO E REGISTRI IMMOBILIARI
ENTI LOCALI
REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE IV
Catasto, servizi geotopografici e conservazione
dei registri immobiliari.

Art. 65.
Funzioni mantenute allo Stato.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari
urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai
fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c ) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di
visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle
tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la
regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonchè
dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi
e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio
dei relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g ), assicurando
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso
ai dati ai soggetti interessati;


Catasto, servizi geotopografici e conservazione
dei registri immobiliari.

Art. 66.
Funzioni conferite agli enti locali.
1. Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti
del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonchè alla
revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto
previsto dall'art. 65, lettera h );
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi
calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere
esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.



TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Territorio e urbanistica.
SEZIONE IV
Catasto, servizi geotopografici e conservazione
dei registri immobiliari.

Art. 67.
Organismo tecnico.
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d ), g ) e h )
del comma 1 dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute
allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso
l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'art. 9 del
presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico,
assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei
comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale,
al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di
osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti
trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di
rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma
dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono,
al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni
con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le
amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello
centrale.


AMBIENTE
ENTI LOCALI
INQUINAMENTO
REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.
  (torna su)
Art. 68.
Funzioni.
1. é soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

AMBIENTE
ENTI LOCALI
INQUINAMENTO
REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.

Art. 69.
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela
dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle
direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla
conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie
per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali
protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute
di importanza internazionale o nazionale, nonchè alla tutela della
biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da
accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della
qualità dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard , obiettivi di
qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di
un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in
campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora
terrestre e marine minacciate di estinzione;
m ) all'autorizzazione in ordine all'importazione e
all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie
autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a ), b ), c ) ed e )
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, come risultano modificate dall'art. 1, comma 8, della
legge 19 maggio 1997 n. 137, nonchè quelle attualmente esercitate
dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui
all'art. 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni,
le funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di
sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno
ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza,
sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di
vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b ) e p ), sono esercitati,
sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1,
lettera o ) sono esercitati previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.

Art. 70.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni
e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione
degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su
certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o
falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad
eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale
dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di
competenza statale.


TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.

Art. 71.
Valutazione di impatto ambientale.
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di
competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più
regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e
nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere,
interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di
impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato
è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge
regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità
competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie
locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e
soggetto proponente.

ENTI LOCALI
INQUINAMENTO
REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.

Art. 72.
Attività a rischio di incidente rilevante.
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica,
nonchè quelle che per elevata concentrazione di attività industriali
a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi
di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento
ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche
normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati
dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente
all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione
dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo
svolgimento delle funzioni, nonchè per le procedure di dichiarazione.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.

Art. 73.
Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di
funzioni statali.
1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della
soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi
dell'art. 68 le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i
vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela
ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con
l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o
privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. é conferita, previa intesa, alla Regione Sardegna l'attuazione
di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma
di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area
metropolitana di Cagliari di cui all'art. 17, comma 20, della legge
11 marzo 1988, n. 67. La Regione Sardegna succede allo Stato nei
rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative
risorse finanziarie.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.

Art. 74.
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori,
individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli
equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che
comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni
dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La
dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è
rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano
di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure
urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino
ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche
alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base
all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione
della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di
pianificazione.


TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della
flora.

Art. 75.
Riordino di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto
legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di
specie selvatiche di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio
1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui
all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE II
Parchi e riserve naturali.

Art. 76.
Funzioni soppresse.
1. é soppresso il programma triennale per le aree naturali
protette.



TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE II
Parchi e riserve naturali.

Art. 77.
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei
parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione
delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee
fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la
Conferenza unificata.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE II
Parchi e riserve naturali.

Art. 78.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali
protette non indicate all'art. 77 sono conferite alle regioni e agli
enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla
base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui
gestione viene affidata a regioni o enti locali.



TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE III
Inquinamento delle acque.

Art. 79.
Funzioni soppresse.
1. Sono soppressi i seguenti piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci
superficiali destinate alla potabilizzazione.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE III
Inquinamento delle acque.

Art. 80.
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della
costa marina dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si
possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e
agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi
idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la
formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli
elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle
condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali
pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la
regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei
fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie
concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di
campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo
delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione
e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e
l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle
regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico
delle sostanze pericolose;
m ) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi
industriali di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei
piani regionali di risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda
necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico
degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonchè gli interventi
operativi per azioni di inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e
il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a
definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione
nonchè l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina
degli scarichi nelle acque del mare;
s ) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte
di navi e aeromobili.
2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e
alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successivamente modificato
dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che
per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà
essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le
finalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
36.
3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare
inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose
diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione
comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali
stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE III
Inquinamento delle acque.

Art. 81.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli della
presente sezione e tra queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci
superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate
alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla
diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla
salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere.
2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza
della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui
all'art. 79, comma 1, lettera a ), le funzioni di coordinamento, a
detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.



CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE IV
Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico.

Art. 82.
Funzioni soppresse.
1. é soppresso il piano nazionale di tutela della qualità
dell'aria.

REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE IV
Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico.

Art. 83.
Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo
1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria:
metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle
stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità
dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il
contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle
migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli
impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le
emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a
limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla
lettera a ) del comma 1 dell'art. 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche,
aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti nonchè alla fissazione dei limiti del
tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli
inventari delle fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
m ) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei
veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei
criteri di misurazione, dei requisiti acustici dei criteri di
progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di
intesa con la regione interessata, previsto dall'art. 17, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla
competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 29 del presente decreto
legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a ), b ), e ), f ), h ), i ) e l
) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE IV
Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico.

Art. 84.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le
regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la
qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in
relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti
di emissione.


TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.
SEZIONE V
Gestione dei rifiuti.

Art. 85.
Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.
1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti,
esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonchè quelli già
attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti
radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in
disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le
competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto
concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui
all'art. 29 del presente decreto legislativo.

REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche e difesa del suolo.

Art. 86.
Gestione del demanio idrico.
(OMISSIS)


Art. 87.
Approvazione dei piani di bacino.
(OMISSIS)

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche e difesa del suolo.

Art. 88.
Compiti di rilievo nazionale.
(OMISSIS)

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche e difesa del suolo.

Art. 89.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
(OMISSIS)

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche e difesa del suolo.

Art. 90.
Attività private sostitutive di funzioni amministrative.
(OMISSIS)


TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IV
Risorse idriche e difesa del suolo.

Art. 91.
Registro italiano dighe - RID.
(OMISSIS)
Art. 93.
Funzioni mantenute allo Stato.
(OMISSIS)
ENTI LOCALI
OPERE PUBBLICHE
REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO V
Opere pubbliche.

Art. 95.
Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.
1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d ) del comma 1
dell'art. 54 e dalla lettera f ) del comma 1 dell'art. 93, la
realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 dichiarate
di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a
singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città
metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere
da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere
da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o
metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di
rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi
relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli
enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è
definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di
rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della
città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della
provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono
definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Opere pubbliche.

Art. 96.
Riordino di strutture.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi gli
uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei
lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi
speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone
terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5
febbraio 1970, n. 21.


CAPO VI
Viabilità.

Art. 97.
Funzioni soppresse.
(OMISSIS)

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilità.

Art. 98.
Funzioni mantenute allo Stato.

TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VI
Viabilità.

Art. 99.

Art. 100.

Viabilità.

 

 

TITOLO III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

CAPO VII

Trasporti.

Art. 103.(OMISSIS)

 

CALAMITA' - ENTI LOCALI

REGIONI

TITOLO III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

CAPO VIII

Protezione civile.

Art. 107.

Funzioni mantenute allo Stato.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 lettera c ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività
delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle
regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c ) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di
ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare
situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b );
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le
attività industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti
locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c ), della legge 24
febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento
degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi
boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a ), d ), e ), e al n. 1) della
lettera f ) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella
Conferenza unificata.

CAPO VIII
Protezione civile.

Art. 108.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli
enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b ), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali
di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b ), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
stabilito al punto 3) della lettera f ) del comma 1 dell'art. 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori
danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza
sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle
strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b ) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli
relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le
comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.

ENTI LOCALI
REGIONI
VIGILI DEL FUOCO
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO VIII
Protezione civile.

Art. 109.
Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi, in
particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle
seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.


CALAMITA'
ENTI LOCALI
REGIONI
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO IX
Disposizioni finali.

Art. 110.
Riordino dell'ANPA.
1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai
fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia
ambientale.

CAPO IX

Disposizioni finali.

Art. 111.

Servizio meteorologico nazionale distribuito.
1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed
operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c ), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta
autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli
organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da
organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i
compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale
distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli
organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi
regionali, nonchè del comitato scientifico costituito da esperti
nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del
consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata
l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni
regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente
tecnico centrale.


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ENTI LOCALI
REGIONI
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNIT$GA
CAPO I
Tutela della salute.

Art. 112.
Oggetto.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi in tema di «salute umana» e di «sanità veterinaria».
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e
i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e
medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei
vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni
stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le
funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b ) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992,
n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di
plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di
dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonchè la rapida
allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente
di microrganismi geneticamente modificati.

ENTI LOCALI
REGIONI
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNIT$GA
CAPO I
Tutela della salute.

Art. 113.
Definizioni.
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela
della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione,
alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e
psichica della popolazione, nonchè al perseguimento degli obiettivi
del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 2 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto
legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi
profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonchè la
salubrità dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai
commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e
animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi
intracomunitari, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 3,
lettera i ), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi
i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione
particolare, nonchè gli alimenti di origine animale e i loro
sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi
medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.


ENTI LOCALI
REGIONI
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNIT$GA
CAPO I
Tutela della salute.

Art. 114.
Conferimenti alle regioni.
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole
fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati
come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a
titolo di delega.


ENTI LOCALI
REGIONI
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNIT$GA
CAPO I
Tutela della salute.

Art. 115.
Ripartizione delle competenze.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a ), della legge 15 marzo
1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni
amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano
sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo
ed applicazione nazionali, nonchè il riparto delle relative risorse
alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di
natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti,
laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di
lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le
modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o
prodotti la cui produzione, importazione, cessione,
commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla
osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione,
restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche
di interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli
uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività
sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio
1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private.
2. Nelle materie di cui all'art. 112 sono conferiti tutte le
funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del
presente articolo nè disciplinati dagli articoli seguenti del
presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non
aventi rilievo e applicazione nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle
prestazioni;
c) la verifica della conformità rispetto alla normativa
nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori,
officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze
e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto
al comma 3 del presente articolo, nonchè la vigilanza successiva, ivi
compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di
laboratorio;
d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei
provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1, lettera d ).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di
cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto
legislativo da emanarsi ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo
1997 n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei
organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonchè quelli
che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di
competenza degli organi centrali.
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente,
sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata
dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il
coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli
strumenti informativi di cui all'art. 118, ai fini della economicità
nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo
in comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli
10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, 502 e successive modifiche e integrazioni, le
attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni
gestionali di cui all'art. 9- bis dello stesso decreto, nonchè
quelle di cui all'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


ENTI LOCALI
REGIONI
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNIT$GA
CAPO I
Tutela della salute.

Art. 116.
Pianificazione.
1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni
di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore
adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e
coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nel rispetto dei piani e programmi di cui all'art. 115, comma 1,
lettera a ) del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi
ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre
amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore
conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è
operato il riordino delle medesime commissioni e organismi,
provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano
funzioni residue.


CAPO I
Tutela della salute

Art. 117.
Interventi d'urgenza.
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni,
ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.
Art. 118.
Attività di informazione.
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo
restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del
collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le
altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per
quanto concerne le competenze statali, nonchè il coordinamento dei
Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori
regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare,
rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli
acquisti e dei prezzi, di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati
ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e
le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle
funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari
del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità
statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le
principali informazioni concernenti l'attività svolta, con
particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonchè
all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5
dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni.
2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative
concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9
della stessa legge, conservate allo Stato.

Tutela della salute.
Art. 119.
Autorizzazioni.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione
in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi
medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni
particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi
sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze
o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica
di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in
commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative
alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si
intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art.
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di
seguito indicato:
a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi
o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi
contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'art. 6
della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'art. 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la
fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi
del citato art. 20;
b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi
o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o
integratori medicati per mangimi, di cui all'art. 7 della legge 15
febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un
termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato art.
20;
c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato
per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di
cui all'art. 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di
autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di
sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con
regolamento da emanarsi ai sensi del citato art. 20.
Tutela della salute.
Art. 120.
Prestazioni e tariffe.
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro
erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art.
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'art. 1, comma 42, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui all'art. 1, comma 41, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla
procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con
procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei
medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per
l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita
la Conferenza Stato-regioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni, di cui all'art. 8, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi
tariffari, di cui all'art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
di cui al medesimo art. 2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'art. 2, ultimo comma, del
decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni
dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, e all'art. 18, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al
personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonchè le
forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il
personale delle pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad
altissima specializzazione all'estero, di cui all'art. 3, comma 5,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per
cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui
all'art. 12, comma 2, lettera c ), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli
stranieri, nonchè la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale.

CAPO I
Tutela della salute.

Art. 121.
Vigilanza su enti.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo
sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o
ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In
particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli
statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti
degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto
l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il
finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare
sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli
istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni,
delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per
l'esercizio delle stesse, nonchè il riconoscimento degli ospedali di
rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza
sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative
all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera
a norma dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle
previste dallo stesso art. 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli
enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonchè
quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio
rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

Tutela della salute.

Art. 122.
Vigilanza sui fondi integrativi.
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari,
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
2. é conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi
istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

CAPO I
Tutela della salute.

Art. 123.
Contenzioso.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per
la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonchè le funzioni
contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di
inidoneità permanente al volo, di cui all'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate
dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi
amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e
di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa
di servizio.

Tutela della salute.

Art. 124.
Professioni sanitarie.
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle
relative incompatibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi
profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle
arti sanitarie, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed
esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti
sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle
professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi
extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni
mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione
dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la
formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali
relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e
ospedaliere, nonchè al conferimento degli incarichi dirigenziali
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
2. é trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio
sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai
concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini
dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e
specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.

Tutela della salute.

Art. 125.
Ricerca scientifica.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia
di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera p ),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi
medico-chirurgici, dispositivi medici, nonchè la protezione e tutela
degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.

Tutela della salute.

Art. 126.
Profilassi internazionale.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera i ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle
aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di
Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di
profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli
igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle
popolazioni migranti, nonchè ai controlli veterinari infracomunitari
e di frontiera.


Art. 127.
Riordino di strutture.
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del
Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione
e sicurezza del lavoro.



Servizi sociali.

Art. 128.
Oggetto e definizioni.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia dei «servizi sociali».
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per «servizi sociali»
si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno
e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e
da quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.

Servizi sociali.

Art. 129.
Competenze dello Stato.
1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono
conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei princìpi e degli obiettivi della
politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione
della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a
livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da
ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni
di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali
e territoriali, nonchè compiti di raccordo in materia di informazione
e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini
della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le
politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le
modalità di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall'art. 133, comma 4, del presente decreto
legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il
coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea
operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti
previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione
europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sociali nonchè le disposizioni generali
concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di
formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi,
limitatamente al periodo necessario alle operazioni di
identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso
di soggiorno, nonchè di ricetto ed assistenza temporanea degli
stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti
pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito
delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete
dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli
stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonchè di quelli di
protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle
disposizioni vigenti;
m ) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata; le misure di protezione degli
appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente
organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti
agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno
dato luogo a benefici economici di invalidità civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d ) e g ) del
presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri
individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle
lettere b ), c ) ed i ) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita
la Conferenza unificata.

Servizi sociali

Art. 130.
Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di
pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente
disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che,
secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse
proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a
quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici
economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione
passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri
casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso
ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di
pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al
giudice ordinario.

Servizi sociali.

Art. 131.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
e i compiti amministrativi nella materia dei «servizi sociali», salvo
quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art. 129 e quelli
trasferiti all'INPS ai sensi dell'art. 130.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni,
che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di
erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonchè i compiti
di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali,
anche con il concorso delle province.

Servizi sociali.

Art. 132.
Trasferimento alle regioni.
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente
decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle
funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di
quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge
regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art.
130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo
conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali
nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti
relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture che agiscono nell'ambito dei «servizi sociali», con
particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.

Servizi sociali.

Art. 133.
Fondo nazionale per le politiche sociali.
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali».
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le
risorse statali destinate ad interventi in materia di «servizi
sociali», secondo la definizione di cui all'art. 128 del presente
decreto legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'art.
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al
Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451
e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui
all'art. 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. All'art. 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «sentiti i Ministri
interessati» sono inserite le parole «e la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».



Servizi sociali.

Art. 134.
Soppressione delle strutture ministeriali.
1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle
categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'art.
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di
assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni
contabili.

Istruzione scolastica.

Art. 135.
Oggetto.
1.(OMISSIS)

 

 

Art. 136. (OMISSIS)

TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

CAPO III
Istruzione scolastica.

Art. 137.
(OMISSIS)


Art. 139.
Trasferimenti alle province ed ai comuni. (OMISSIS)

ENTI LOCALI - LAVORO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

CAPO IV

Formazione professionale.

Art. 140. (OMISSIS)

Art. 141. Definizioni.(OMISSIS)

Art. 142.Competenze dello Stato.(OMISSIS)

Art. 143. Conferimenti alle regioni.(OMISSIS)

Art. 144. Trasferimenti alle regioni. (OMISSIS)

Art. 145. Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale. (OMISSIS)

Art. 146. Riordino di strutture. (OMISSIS)
Art. 147. Abrogazione di disposizioni. (OMISSIS)
CAPO V
Beni e attività culturali.
Art. 148.
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) «beni culturali», quelli che compongono il patrimonio
storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico,
archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza
avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
b) «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge
quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori
naturali o culturali;
c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere, conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali;
d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l'organizzazione
di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni
culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità
di tutela e di valorizzazione;
e) «valorizzazione», ogni attività diretta a migliorare le
condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e
ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) «attività culturali», quelle rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare e a sostenere
le attività culturali.
Beni e attività culturali.

Art. 149.
Funzioni riservate allo Stato.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d ), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di
tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta
nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive
modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività
di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni
e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse
storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri
provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la
conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse
storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di
interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per
ricerche archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico
o artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari,
dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato
non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli
altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in
forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi
privati di notevole interesse storico, nonchè le competenze in
materia di consultabilità dei documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela
di cui all'art. 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a ), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e
compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE
n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive
modificazioni;
b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti
illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della
direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio
culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di
preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali
nonchè la determinazione dei criteri generali sulla formazione
professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico,
ferma restando l'autonomia delle università;
e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni,
delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione,
anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati
regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni,
delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica
di restauro.
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a ) ed
e ), del presente articolo, nonchè ai fini dell'esercizio del diritto
di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi
dell'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla
regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in
materia di beni ambientali di cui all'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.
Art. 150.
La gestione.
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti
del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque
rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza
unificata, individua, ai sensi dell'art. 17, comma 131, della legge
15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui
gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita,
secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o
ai comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e
ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i
lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni
culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una
proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'art. 154
esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le
funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in
particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:
a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del
personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni
d'uso dei beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo
sviluppo delle raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento
delle finalità di valorizzazione di cui all'art. 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al
trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione
dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma
2 del presente articolo, nonchè all'individuazione dei beni, delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e
ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard
minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo
da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la
loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo
tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui
è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori
attività da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione,
al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni
culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente
decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco
di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita,
su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della
Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco
medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di
cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla
ricostituzione.
Beni e attività culturali.
Art. 151.
Biblioteche pubbliche statali universitarie.
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle
biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del
trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula
con le università apposita convenzione, sentito il parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del
patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
Beni e attività culturali.
Art. 152.
La valorizzazione.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel
proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c ), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di
cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di
organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in
particolare le attività concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della
loro sicurezza, integrità e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della
loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni
altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni
culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche
in collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari
aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad
acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
MOD DLT 27.07.1999 n. 279
Beni e attività culturali.
Art. 153.
La promozione.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel
proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c ), della legge 15 marzo 1977, n. 59,
la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione
strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo
quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto
legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di
organismi analoghi a quello di cui all'art. 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare
le attività concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante
ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro
gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la
conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore
diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le
diverse aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire
l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla
istruzione scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e
di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in
evoluzione.
CAPO V
Beni e attività culturali.
Art. 154.
Commissione per i beni e le attività culturali.
1. é istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione
per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri
designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei
comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a ) e c ) sono
individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche
tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti
dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i
beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano
in carica tre anni e possono essere confermati.
Beni e attività culturali.
Art. 155.
Funzioni della commissione.
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma
nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di
piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di
promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di
armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle
iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri
possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e
regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.
CAPO VI
Spettacolo.
Art. 156. (OMISSIS)
Art. 157. Competenze in materia di sport. (OMISSIS)

TITOLO V
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio.
Art. 158.
Oggetto.
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia «polizia amministrativa
regionale e locale».
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei
compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti
locali, anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche
l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia
amministrativa.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio.
Art. 159.
Definizioni.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia
amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad
evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,
delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o
messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine
pubblico e sicurezza pubblica di cui all'art. 1, comma 3, lettera l
), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive
e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso
come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza
nella comunità nazionale, nonchè alla sicurezza delle istituzioni,
dei cittadini e dei loro beni.
CAPO I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio.
Art. 160.
Competenze dello Stato.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3, comma 1,
lettera a ), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo
Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie
elencate nel predetto comma 3 dell'art. 1 e quelli relativi ai
compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo
art. 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive
modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio.

Art. 161.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le
modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni
ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato
di cui all'art. 160.
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio.
Art. 162.
Trasferimenti alle regioni.
1. é trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio
dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più
province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del
provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica
sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle
leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei
princìpi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della
legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
ARMI ED ESPLOSIVI - ENTI LOCALI - PUBBLICA SICUREZZA - REGIONITITOLO V
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio.
Art. 163.
Trasferimenti agli enti locali.
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli
enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente decreto
legislativo.
2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai
comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti
da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e all'art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel
settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui
all'art. 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio
dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque
relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'art.
108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari,
di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di
recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di
pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di
fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302 (1);
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare
con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di
interesse esclusivamente comunale, di cui all'art. 68 del predetto
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'art. 31
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri
girovaghi, di cui all'art. 124 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferite alle
province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui
all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'art. 22
della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare
con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di
interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a ), e ), f ) e g
), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di
pubblica sicurezza.
CAPO IDisposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio.
Art. 164.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonchè il riferimento
alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando
l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica
sicurezza;
c) l'art. 19, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) l'art. 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la
comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e
annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'art. 19, comma 1,
n. 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti;
all'art. 19, comma 1, n. 14), in materia di registrazione per
mestieri ambulanti; all'art. 19, comma 1, n. 17), in materia di
licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il
dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti
adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione
dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole
cinematografiche;
f) l'art. 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio
dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione
tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. é altresì abrogato il comma 5 dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in
cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso
art. 19.
3. Nell'art. 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni
cinematografiche e teatrali» sono abrogate

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