(back)                      
 
         
   DIRITTO DEI RADIOAMATORI
A cura dello studio legale dell'Avv. Marco Pepe   email:  mpepe@tiscali.it

NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 127 COSTITUZIONE IN MATERIA DI CONFLITTI DI COMPETENZA FRA STATO E REGIONI 

Costituzione italiana 

Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.