(back)
- DIRITTO DEI RADIOAMATORI
- A cura dello studio legale dell'Avv. Marco Pepe
email: mpepe@tiscali.it
NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 127 COSTITUZIONE IN MATERIA DI CONFLITTI DI COMPETENZA FRA STATO E REGIONI
Costituzione italiana
Articolo 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.