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A cura dello studio legale dell'Avv. Marco Pepe

Articoli della COSTITUZIONE

 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato  al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo 

Promulga le leggi  ed emana i decreti aventi valore di legge  e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.