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Fonti del Diritto di Famiglia

Il Diritto di famiglia, in particolare la separazione ed il divorzio, hanno avuto una notevole elaborazione nella Comunità Europea. Da ultimo, è stato emanato il REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

I passaggi di questa evoluzione legislativa della Comunità Europea si trovano su:

http://www.marcopepe.it/Diritto%20internazionale%20della%20famiglia/index-family.html



Circolare Ministero Interno n.22 del 3 agosto 2011 in tema di annotazione delle Convenzioni Matrimoniali su atti formati all'estero oggetto di trascrizione PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Domenica 22 Aprile 2012 15:04

N.d.r.: La Circolare n. 22 del 3 agosto 2011 riporta la decisione del  Consiglio di Stato, Sezione 1,  n.1732 del 12 luglio 2011, con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che l'art.19 del DPR 396 del 2000 non preclude l'annotazione delle Convenzioni matrimoniali negli atti dello Stato civile italiano, ma l'annotazione stessa  ha solo il fine di agevolare gli stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale della Convenzione, senza doversi rivolgere alle competenti Autorità estere.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n.22 del 3 agosto 2011

 

Demografici
Ministero dell'Interno

Prot Uscita del 03/08/2011
Numero 0010307
Classifica: area 3
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area 111- Stato Civile

CIRCOLARE n. 22 del 2 agosto 2011

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI  (omissis)................................

OGGETTO: Annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex
art. 19 DPR 396/2000.

Come è noto l'art. 19 del D.P.R. 396/2000 prevede che gli atti formati all'estero, relativi a cittadini stranieri residenti in Italia, possano essere trascritti
nei registri dello stato civile su richiesta degli interessati.

Il medesimo articolo prevede altresì che l'ufficiale dello stato civile possa rilasciare copia integrale
dell'atto trascritto, sempre su richiesta degli interessati.

  Con circolare MIACEL n. 2 del 26 Marzo 2001, la norma è stata interpretata nel senso di consentire una mera trascrizione riproduttiva del
documento originale, al solo scopo di offrire agli stranieri residenti nel nostro paese la possibilità di ottenere dall'ufficiale dello stato civile italiano la copia di
un atto che li riguarda, senza doversi rivolgere al competente organismo estero.

   Di conseguenza, si è ritenuto che non fosse consentito apporre annotazioni
nell'atto già trascritto. Parimenti è stato disposto che fosse possibile rilasciare
solo copie integrali dell'atto trascritto e non anche certificazioni e solo su
richiesta di un soggetto menzionato nell'atto stesso.

  La giurisprudenza civile, nel corso degli ultimi anni, con alterne pronunce,
prevalentemente sfavorevoli all'amministrazione, ha sottoposto a rilievi critici
l'interpretazione ministeriale relativamente ad alcune richieste di annotazione di
atti pubblici concernenti il regime patrimoniale della famiglia, ritenendo che il
termine trascrizione non possa che significare l'attribuzione alla stessa della
tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le
annotazioni previste dalla legge, dovendo limitarsi, al più, la funzione
meramente riproduttiva alle sole trascrizioni di atti contrari all'ordine pubblico.

   D'altronde, anche la prassi in materia ha evidenziato come l'impossibilità
di effettuare annotazioni sugli atti di matrimonio trascritti ex art.19 può
comportare problemi non solo per i diretti interessati ma anche per i soggetti che
con essi vengono a contatto, con riguardo per esempio alla richiesta di
annotazioni di convenzioni matrimoniali per le quali l'art.162 del codice civile
prevede la non opponibilità ai terzi se non annotate a margine dell'atto di
matrimonio, oppure con riguardo alle convenzioni relative alla legge applicabile
ai rapporti patrimoniali ex art.3o della L.218/95.


   A seguito di dette problematiche, si è ritenuto necessario richiedere il
parere al Consiglio di Stato circa l'interpretazione da dare alla norma con
riguardo alle richieste di annotazioni riguardanti le convenzioni matrimoniali per
le quali l'annotazione è obbligatoriamente prevista da una norma di legge per
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area 111- Stato Civile
l'efficacia pubblicistica della convenzione stessa, consentendo l'annotazione di
tali convenzioni sugli atti trascritti ex art.19, fermo restando il regime vigente per
tutti gli altri atti.

   Il Consiglio di Stato, Sez. I, con decisione n.1732 del 12 luglio 2011 ha
espresso l'avviso "che la piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza
civile fra ordinario regime della trascrizione degli atti di stato civile e regime in
esame non emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio,
debba ritenersi condivisibile l'impostazione per la quale le trascrizioni ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. n. 396 del 2000 sono meramente riproduttive di atti formati
all'estero da stranieri residenti in Italia al fine di agevolarli nell'ottenimento delle
copie integrali degli stessi".


  Con riguardo invece alle annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex
art.19 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri, l'Alto Consesso ha
ritenuto che, in tali ipotesi, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali,
tenendo conto di quanto emerso in giurisprudenza, l'articolo 19 del D.P.R. n.
396 del 2000 non precluda l'annotazione delle convenzioni matrimoniali, "ma ciò
sempre e solo in chiave di agevolazione agli stranieri residenti in Italia a disporre
di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi
esteri".

   Pertanto, tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato ed in
applicazione del principi di imparzialità e buon funzionamento della pubblica
amministrazione, gli ufficiali di stato civile dovranno dare corso alle richieste di
annotazione, sugli atti di matrimonio registrati ex art.19, degli atti inerenti i
rapporti patrimoniali tra coniugi.
Inoltre, come indicato dall'Alto Consesso, le copie integrali dell'atto di
matrimonio riportante detta annotazione potranno essere rilasciate anche a
soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto.

Per quanto non modificato dalla presente circolare, restano ferme le
direttive di cui alla circolare MIACEL n. 2 del 26 marzo 2001.

  Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il
contenuto della presente circolare, ringraziando per la fattiva consueta
collaborazione.
IL DIRETTORE RE CENTRALE
na Menghini

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Aprile 2012 15:57
 
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