| T.U. Patrocinio a Spese dello Stato |
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| Martedì 31 Gennaio 2012 23:04 |
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D.P.R. 30-5-2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). (aggiornato al 1 febbraio 2012) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. Epigrafe Premessa PARTE I Disposizioni generali TITOLO I Oggetto e definizioni 1. (L) Oggetto. 2. (L) Àmbito di applicazione. 3. (R) Definizioni. TITOLO II Disposizioni generali relative al processo penale 4. (L) Anticipazione delle spese. 5. (L) Spese ripetibili e non ripetibili. 6. (L) Remissione del debito. 7. (R) Rogatorie all'estero. TITOLO III Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario 8. (L) Onere delle spese. PARTE II Voci di spesa TITOLO I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario 9. (L) Contributo unificato. 10. (L) Esenzioni. 11. (L) Prenotazione a debito del contributo unificato. 12. (L) Azione civile nel processo penale. 13. (L) Importi. 14. (L) Obbligo di pagamento. 15. (L) Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato. 16. (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato. 17. (L) Variazione degli importi. 18. (L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato. TITOLO II Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari Capo I - Disposizioni generali 19. (R) Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari. 20. (L) Indennità di trasferta. 21. (R) Calcolo delle distanze. 22. (R) Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio. Capo II - Notificazioni nel processo penale Sezione I - Norme generali 23. (L) Diritti. 24. (L) Indennità di trasferta. Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio 25. (L) Importo dei diritti. 26. (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione. Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti 27. (L) Notificazioni a richiesta delle parti. Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Sezione I - Norme generali 28. (L) Contestualità di trasferte. 29. (L) Diritti. Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio 30. (L) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile. 31. (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione. Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti 32. (L) Notificazioni a richiesta delle parti. 33. (L) Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 34. (L) Importo dei diritti. 35. (L) Importo dell'indennità di trasferta. 36. (L) Maggiorazioni per l'urgenza. Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile 37. (L) Diritto di esecuzione. 38. (L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione. TITOLO III Spese di spedizione 39. (R) Spese di spedizione. TITOLO IV Diritto di copia e diritto di certificato 40. (L) Determinazione di nuovi supporti e degli importi. TITOLO V Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile 41. (L) Trasferte di magistrati professionali e onorari. 42. (L) Trasferte di magistrati professionali di corte di assise. 43. (L) Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 44. (L) Trasferte degli ufficiali giudiziari. TITOLO VI Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile 45. (L) Indennità per testimoni residenti. 46. (L) Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti. 47. (L) Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi. 48. (L) Testimoni dipendenti pubblici. TITOLO VII Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario 49. (L) Elenco delle spettanze. 50. (L) Misura degli onorari. 51. (L) Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili. 52. (L) Aumento e riduzione degli onorari. 53. (L) Incarichi collegiali. 54. (L) Adeguamento periodico degli onorari. 55. (L) Indennità e spese di viaggio. 56. (L) Spese per l'adempimento dell'incarico. 57. (R) Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato. TITOLO VIII Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario 58. (L) Indennità di custodia. 59. (L) Tabelle delle tariffe vigenti. TITOLO IX Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile 60. (R) Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile. TITOLO X Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo 61. (R) Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi. 62. (R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia. 63. (R) Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi. TITOLO XI Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili 64. (L) Indennità dei magistrati onorari. 65. (L) Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise. 66. (L) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori. 67. (L) Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza. 68. (L) Indennità degli esperti delle sezioni agrarie. TITOLO XII Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale 69. (L) Spese escluse. 70. (L) Spese straordinarie. TITOLO XIII Domanda di liquidazione e decadenza 71. (L) Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte. 72. (R) Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia. TITOLO XIV Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo 73. (R) + (L) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari. TITOLO XIV-bis Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale 73-bis. (L) Termini per la richiesta di registrazione. 73-ter. (L) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari. PARTE III Patrocinio a spese dello stato TITOLO I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I - Istituzione del patrocinio 74. (L) Istituzione del patrocinio. 75. (L) Àmbito di applicabilità. Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio 76. (L) Condizioni per l'ammissione. 77. (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione. Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio 78. (L) Istanza per l'ammissione. 79. (L) Contenuto dell'istanza. Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte 80. (L) Nomina del difensore. 81. (L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 82. (L) Onorario e spese del difensore. 83. (L) Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. 84. (L) Opposizione al decreto di pagamento. 85. (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi. Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato 86. (L) Recupero delle somme da parte dello Stato. Capo VI - Norme finali 87. (L) Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato. 88. (L) Controlli da parte della Guardia di finanza. 89. (L) Norme di attuazione. TITOLO II Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale Capo I - Istituzione del patrocinio 90. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide. Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio 91. (L) Esclusione dal patrocinio. 92. (L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione. Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio 93. (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente. 94. (L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità. 95. (L) Sanzioni. Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione 96. (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio. 97. (L) Provvedimenti adottabili dal magistrato. 98. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione. 99. (L) Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza. Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte 100. (L) Nomina di un secondo difensore. 101. (L) Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore. 102. (L) Nomina del consulente tecnico di parte. 103. (L) Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio. 104. (L) Compenso dell'investigatore privato. 105. (L) Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari. 106. (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte. Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio 107. (L) Effetti dell'ammissione. 108. (L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale. 109. (L) Decorrenza degli effetti. 110. (L) Pagamento in favore dello Stato. 111. (L) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio. Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio 112. (L) Revoca del decreto di ammissione. 113. (L) Ricorso avverso il decreto di revoca. 114. (L) Effetti della revoca. TITOLO III Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale 115. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia. 116. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio. 117. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile. 118. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore. TITOLO IV Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I - Istituzione del patrocinio 119. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide. 120. (L) Àmbito di applicabilità. Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio 121. (L) Esclusione dal patrocinio. Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio 122. (L) Contenuto integrativo dell'istanza. 123. (L) Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità. 124. (L) Organo competente a ricevere l'istanza. 125. (L) Sanzioni. Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio 126. (L) Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati. 127. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio. Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte 128. (L) Obbligo a carico del difensore. 129. (L) Nomina del consulente tecnico di parte. 130. (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio 131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio. 132. (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese. 133. (L) Pagamento in favore dello Stato. 134. (L) Recupero delle spese. 135. (L) Norme particolari per alcuni processi. Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio 136. (L) Revoca del provvedimento di ammissione. Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario 137. (L) Àmbito temporale di applicabilità. 138. (L) Commissione del patrocinio a spese dello Stato. 139. (L) Funzioni della commissione. 140. (L) Nomina del difensore. 141. (L) Onorario e spese del difensore. TITOLO V Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV 142. (L) Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea. 143. (L) Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. 144. (L) Processo in cui è parte un fallimento. 145. (L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero. PARTE IV Processi particolari TITOLO I Procedura fallimentare 146. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese. 147. (L) Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento. TITOLO II Eredità giacente attivata d'ufficio 148. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese. TITOLO III Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale Capo I - Restituzione e vendita di beni sequestrati 149. (R) Raccordo. 150. (L) Restituzione di beni sequestrati. 151. (L) Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari. 152. (R) Vendita. 153. (R) Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati. 154. (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori. Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati 155. (L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati. 156. (R) Spese nella procedura di vendita di beni confiscati. TITOLO IV Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo 157. (R) Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. TITOLO V Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica 158. (L) Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse. 159. (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese. PARTE V Registri 160. (L) Funzioni sottoposte ad annotazioni. 161. (R) Elenco registri. 162. (R) Attività dell'ufficio. 163. (R) Determinazione dei modelli dei registri. 164. (R) Rinvio. PARTE VI Pagamento TITOLO I Titoli di pagamento delle spese Capo I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario 165. (L) Ordine di pagamento emesso dal funzionario. 166. (L) Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale. 167. (L) Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari. Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato 168. (L) Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia. 169. (L) Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi. 170. (L) Opposizione al decreto di pagamento. 171. (R) Effetti del decreto di pagamento. Capo III - Responsabilità 172. (L) Responsabilità. TITOLO II Pagamento delle spese per conto dell'erario Capo I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento 173. (L) Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese. 174. (R) Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale. 175. (R) Ufficio competente ad eseguire il pagamento. 176. (R) Modalità di pagamento. Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento 177. (R) Modello di pagamento. 178. (R) Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento. Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento 179. (R) Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale. 180. (R) Adempimenti dell'ufficio postale. 181. (R) Adempimenti del concessionario. 182. (R) Prospetto riepilogativo dei pagamenti. Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili 183. (R) Regolazione e rimborso dei pagamenti. 184. (R) Versamento di ritenute e di imposte. 185. (R) Aperture di credito. 186. (R) Funzionari delegati. 187. (R) Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi. Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento 188. (L) Compensi ai concessionari. 189. (R) Compensi a Poste Italiane S.p.A. Capo VI - Pagamenti con modalità telematica 190. (R) Determinazione delle regole tecniche telematiche. TITOLO III Pagamento delle spese a carico dei privati Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario 191. (L) Determinazione delle modalità di pagamento. 192. (R) Modalità di pagamento. 193. (R) Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio. 194. (R) Ricevuta di versamento. 195. (R) Determinazione delle regole tecniche telematiche. Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile 196. (L) Determinazione delle modalità di pagamento. Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari 197. (L) Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. 198. (R) Determinazione delle regole tecniche telematiche. Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale 199. (L) Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale. PARTE VII Riscossione TITOLO I Disposizioni generali Capo I - Àmbito di applicabilità 200. (L) Applicabilità della procedura nel processo penale. 201. (L) Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. 202. (L) Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali. 203. (R) Esclusione della procedura per alcuni processi. Capo II - Princìpi per il processo penale 204. (R) Recupero delle spese. 205. (L) Recupero intero, forfettizzato e per quota. 206. (R) Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare. Capo III - Princìpi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario 207. (R) Recupero delle spese. Capo IV - Definizioni 208. (R) + (L) Ufficio competente. 209. (R) Ufficio competente per le spese di mantenimento. 210. (R) Discarico automatico. TITOLO II Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario Capo I - Adempimento spontaneo 211. (R) Quantificazione dell'importo dovuto. 212. (R) Invito al pagamento. Capo II - Riscossione mediante ruolo 213. (R) Iscrizione a ruolo. 214. (R) Trasmissione di notizie. 215. (R) Sospensione amministrativa della riscossione. 216. (R) Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti. Capo III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione 217. (R) Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo. 218. (R) Dilazione o rateizzazione del credito. Capo IV - Annullamento del credito 219. (R) Annullamento per irreperibilità. 220. (R) Annullamento per insussistenza. Capo V - Comunicazioni per reati finanziari 221. (R) Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari. Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato 222. (L) Adempimento spontaneo. 223. (L) Riscossione mediante ruolo. 224. (L) Riscossione coattiva. 225. (L) Esenzioni. 226. (L) Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione. 227. (L) Concessionari. TITOLO II-bis Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale Capo I - Riscossione mediante ruolo 227-bis. (L) Quantificazione dell'importo dovuto. 227-ter. (L) Riscossione mediante ruolo. 227-quater. (L) Norme applicabili. TITOLO III Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali Capo I - Estinzione legale 228. (L) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento. 229. (R) Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali. Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo 230. (L) Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento. 231. (R) Reiscrizione a ruolo. Capo III - Dilazione e rateizzazione 232. (L) Dilazione e rateizzazione del pagamento. 233. (R) Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione. Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo 234. (R) Riscossione delle spese. TITOLO IV Disposizioni particolari per pene pecuniarie 235. (L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza. 236. (L) Pene pecuniarie rateizzate. 237. (L) Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie. 238. (L) Conversione delle pene pecuniarie. 239. (R) Comunicazioni. TITOLO V Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie 240. (L) Dilazione e rateizzazione del pagamento. 241. (L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza. 242. (R) Raccordo. TITOLO VI Riversamento del riscosso 243. (R) Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari. 244. (R) Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti. 245. (L) Privilegi. 246. (R) Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso. TITOLO VII Riscossione del contributo unificato 247. (R) Ufficio competente. 248. (R) Invito al pagamento. 249. (R) Norme applicabili. PARTE VIII Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario TITOLO I Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario 250. (R) Esclusione del diritto di certificato. TITOLO II Disposizioni relative al processo amministrativo Capo I - Disposizioni generali 251. (R) Ordine di pagamento emesso dal funzionario. Capo II - Diritto di copia 252. (L) Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari. 253. (R) Determinazione dell'importo e pagamento. TITOLO III Disposizioni relative al processo contabile Capo I - Disposizioni generali 254. (R) Imposta di bollo. 255. (R) Procedure di anticipo e riscossione delle spese. 256. (R) Ordine di pagamento emesso dal funzionario. Capo II - Tassa fissa 257. (L) Tassa fissa. 258. (R) Modalità di pagamento. Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato 259. (L) Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato. TITOLO IV Disposizioni relative al processo tributario Capo I - Disposizioni generali 260. (R) Imposta di bollo. 261. (R) Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione. Capo II - Diritto di copia 262. (L) Diritto di copia. 263. (L) Esenzione. 264. (R) Modalità di pagamento. PARTE IX Norme transitorie TITOLO I Voci di spesa Capo I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo 265. (L) Contributo unificato. Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile 266. (R) Raccordo. 267. (L) Diritto di copia senza certificazione di conformità. 268. (L) Diritto di copia autentica. 269. (L) Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo. 270. (L) Copia urgente su supporto cartaceo. 271. (L) Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace. 272. (L) Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale 273. (L) Diritto di certificato. Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato 274. (L) Adeguamento periodico degli importi. Capo V - Ausiliari del magistrato 275. (R) Onorari degli ausiliari del magistrato. Capo VI - Indennità di custodia 276. (R) Determinazione dell'indennità di custodia. Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi 277. (R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa. Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari 278. (R) Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo. TITOLO II Patrocinio a spese dello Stato 279. (L) Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. TITOLO III Registri 280. (R) Foglio delle notizie e rubrica alfabetica. 281. (R) Crediti già iscritti nella tavola alfabetica. 282. (R) Sopravvivenza delle disposizioni vigenti. TITOLO IV Pagamento Capo I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni 283. (R) Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni. Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile 284. (R) Raccordo. 285. (R) Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 286. (R) Modalità di pagamento della copia su compact disk. TITOLO V Riscossione Capo I - Disposizioni su crediti di importo determinato 287. (R) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo. 288. (L) Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82. Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi 289. (L) Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri. 290. (R) Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri. 291. (L) Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari. 292. (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari. PARTE X Disposizioni finali e abrogazioni 293. (L) Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche. 294. (L) Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato. 295. (L) Rinvio per la copertura finanziaria. 296. (L) Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico. 297. (R) Non applicabilità di norme. 298. (L) Norme che restano abrogate. 299. (L) Abrogazioni di norme primarie. 300. (L) Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme. 301. (R) Abrogazioni di norme secondarie. 302. (L) Entrata in vigore. Allegato - Tavola di corrispondenza - Articolo 1 - 39 Allegato - Tavola di corrispondenza - Articolo 40 - 89 Allegato - Tavola di corrispondenza - Articolo 90 - 139 Allegato - Tavola di corrispondenza - Articolo 140 - 199 Allegato - Tavola di corrispondenza - Articolo 200 - 259 Allegato - Tavola di corrispondenza - Articolo 260 - 302 Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3 Allegato n. 4 Allegato n. 5 Allegato n. 6 Allegato n. 7 Allegato n. 8 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (1). () Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) (2) (3). Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. (2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».
Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia; Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli: - articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità; - articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria; - articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta; - articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari; - articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché si tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa; - articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico; - articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza; - articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è compresa perché già contenuta nella normativa originaria; - articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi. Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto: PARTE I Disposizioni generali TITOLO I Oggetto e definizioni 1. (L) Oggetto. 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali. 2. (L) Àmbito di applicazione. 1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi. 2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico. () 3. (R) Definizioni. 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile; b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato; d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise; e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario; f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile; g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario; h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna; i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna; l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP); m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto; n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge; o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale; p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare; q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri; s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile; u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese; v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. TITOLO II Disposizioni generali relative al processo penale () 4. (L) Anticipazione delle spese. 1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. 5. (L) Spese ripetibili e non ripetibili. 1. Sono spese ripetibili: a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennità per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; e) le indennità di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti; i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime (4). 2. Sono spese non ripetibili: a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione. 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero. (4) Lettera aggiunta dal comma 326 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1. () 6. (L) Remissione del debito. 1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà. 2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso. 7. (R) Rogatorie all'estero. 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico. TITOLO III Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario () 8. (L) Onere delle spese. 1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (5). 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. (5) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-21 dicembre 2007, n. 446 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. PARTE II Voci di spesa TITOLO I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (6) () 9. (L) Contributo unificato. 1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10 (7). 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 (8) (9). (6) Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. (7) Comma così modificato prima dalla lettera a) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2, e poi dal numero 1) della lettera b) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. (8) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. (9) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, così come modificati dall'art 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e dell'art. 30, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, come modificato dall'art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione. 10. (L) Esenzioni. 1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (10). 2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile (11). 4. [Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500] (12). 5. [Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione] (13). 6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. 6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato (14) (15). 11. (L) Prenotazione a debito del contributo unificato. 1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. 12. (L) Azione civile nel processo penale. 1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13. 13. (L) Importi. 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (16); b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (17); c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace (18); d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile (19); e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 (20); f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 (21); g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000 (22) (23). 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (24). 1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis (25). 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146 (26). 2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (27). 3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno (28). 3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà (29). 4. [Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30] (30). 5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740 (31). 6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f) (32). 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600 (33) (34) (35). 6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove (36). 6- ter. [Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali] (37). 6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminanile (38); d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000 (39). 14. (L) Obbligo di pagamento. 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (40). 3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (41). 3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (42). 15. (L) Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato. 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa (43). (43) Articolo così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 16. (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato. 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 1- bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista (44). 17. (L) Variazione degli importi. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. 18. (L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato. 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali (45). 2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. TITOLO II Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari Capo I - Disposizioni generali 19. (R) Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari. 1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione. 20. (L) Indennità di trasferta. 1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario. 2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto. 3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (46). (46) Per l'adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari vedi il Decr. 29 settembre 2005, il Decr. 15 settembre 2006, il Decr. 17 luglio 2008, il Decr. 5 agosto 2008, il Decr. 1° ottobre 2009, il Decr. 27 settembre 2010 e il Decr. 9 novembre 2011. 21. (R) Calcolo delle distanze. 1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito. 2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili. 22. (R) Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio. 1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita. Capo II - Notificazioni nel processo penale Sezione I - Norme generali 23. (L) Diritti. 1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25. 24. (L) Indennità di trasferta. 1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri. Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio 25. (L) Importo dei diritti. [1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205. 2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati] (47). (47) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 68, L. 18 giugno 2009, n. 69. 26. (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione. 1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,38 (48), compresa la maggiorazione per l'urgenza. 2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,94 (49) e di euro 1,39 (50). 3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario. Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti 27. (L) Notificazioni a richiesta delle parti. 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti. 2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35. Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Sezione I - Norme generali 28. (L) Contestualità di trasferte. 1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri. 29. (L) Diritti. 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio. Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio 30. (L) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile. 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo (51) (52). 2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1 e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore. (51) Comma così sostituito dal comma 323 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. (52) La stessa Corte, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione. 31. (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione. 1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35. 2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario. Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti () 32. (L) Notificazioni a richiesta delle parti. 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. 33. (L) Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti. 2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito. 3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito. 4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti. 34. (L) Importo dei diritti. 1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura: a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58; b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75; c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39. 35. (L) Importo dell'indennità di trasferta. 1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,39 (53); b) fino a dodici chilometri: euro 2,56 (54); c) fino a diciotto chilometri: euro 3,48 (55); d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,74 (56). (53) L'originario importo di euro 1,22 è stato prima rideterminato in euro 1,31 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 29 settembre 2005 e poi in euro 1,39 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 15 settembre 2006. (54) L'originario importo di euro 2,25 è stato prima rideterminato in euro 2,42 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 29 settembre 2005 e poi in euro 2,56 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 15 settembre 2006. (55) L'originario importo di euro 3,06 è stato prima rideterminato in euro 3,29 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 29 settembre 2005 e poi in euro 3,48 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 15 settembre 2006. (56) L'originario importo di euro 0,65 è stato prima rideterminato in euro 0,70 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 29 settembre 2005 e poi in euro 0,74 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decr. 15 settembre 2006. 36. (L) Maggiorazioni per l'urgenza. 1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione. 2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità. 3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo. 4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti. Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile 37. (L) Diritto di esecuzione. 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58; b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62; c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71. 38. (L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione. 1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35. TITOLO III Spese di spedizione 39. (R) Spese di spedizione. 1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi. TITOLO IV Diritto di copia e diritto di certificato 40. (L) Determinazione di nuovi supporti e degli importi. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti (57). 1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico (58). (57) Vedi, anche, l'art. 48 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. (58) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. TITOLO V Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile 41. (L) Trasferte di magistrati professionali e onorari. 1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali. 42. (L) Trasferte di magistrati professionali di corte di assise. 1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali. 43. (L) Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali. 44. (L) Trasferte degli ufficiali giudiziari. 1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste. TITOLO VI Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile 45. (L) Indennità per testimoni residenti. 1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo. 2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno. 46. (L) Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti. 1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. 2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. 3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno. 47. (L) Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi. 1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici. 2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni. 48. (L) Testimoni dipendenti pubblici. 1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza. TITOLO VII Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario () 49. (L) Elenco delle spettanze. 1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo. () 50. (L) Misura degli onorari. 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria. () 51. (L) Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili. 1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato. () 52. (L) Aumento e riduzione degli onorari. 1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo (59). (59) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. () 53. (L) Incarichi collegiali. 1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli. 54. (L) Adeguamento periodico degli onorari. 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. () 55. (L) Indennità e spese di viaggio. 1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico. 2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. 3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato. () 56. (L) Spese per l'adempimento dell'incarico. 1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. 3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50. 4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo. 57. (R) Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato. 1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. TITOLO VIII Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario () 58. (L) Indennità di custodia. 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione. 2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene. () 59. (L) Tabelle delle tariffe vigenti. 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene (60). (60) In deroga alle tariffe previste dal presente articolo vedi il comma 318 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 2 settembre 2006, n. 265. TITOLO IX Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile 60. (R) Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile. 1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi. TITOLO X Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo () 61. (R) Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi. 1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime. () 62. (R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia. 1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato. () 63. (R) Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi. 1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni. 2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62. TITOLO XI Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili 64. (L) Indennità dei magistrati onorari. 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, per i giudici onorari aggregati. 65. (L) Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise. 1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni. 3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dei successivi aumenti. 4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali. 5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4. 66. (L) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori. 1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. 67. (L) Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza. 1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale (61). (61) Comma così rettificato con Comunicato 6 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286). 68. (L) Indennità degli esperti delle sezioni agrarie. 1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55. 2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. TITOLO XII Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale 69. (L) Spese escluse. 1. Sono escluse dalle spese di giustizia: a) la sepoltura dei detenuti; b) la traduzione dei detenuti; c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico; d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo. () 70. (L) Spese straordinarie. 1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171. TITOLO XIII Domanda di liquidazione e decadenza () 71. (L) Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte. 1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. 3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177. () 72. (R) Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia. 1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute. TITOLO XIV Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo () 73. (R) + (L) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari. 1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti. 2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione (62). 2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione (63). (62) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 10 maggio 2006. (63) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. TITOLO XIV-bis Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (64) 73-bis. (L) Termini per la richiesta di registrazione. 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato (65). (64) Il titolo XIV-bis, comprendente gli artt. 73-bis e 73-ter, è stato aggiunto dalla lettera d) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (65) Il titolo XIV-bis, comprendente gli artt. 73-bis e 73-ter, è stato aggiunto dalla lettera d) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. 73-ter. (L) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari. 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione (66). (66) Il titolo XIV-bis, comprendente gli artt. 73-bis e 73-ter, è stato aggiunto dalla lettera d) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. PARTE III Patrocinio a spese dello stato TITOLO I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I - Istituzione del patrocinio () 74. (L) Istituzione del patrocinio. 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. () 75. (L) Àmbito di applicabilità. 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio () 76. (L) Condizioni per l'ammissione. 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (67). 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti (68). 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto (69). (67) L'originario importo di euro 9.296,22 è stato aggiornato prima ad euro 9.723,84 dal Decr. 29 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27) e poi ad euro 10.628,16 dal Decr. 20 gennaio 2009 (Gazz. Uff. 27 marzo 2009, n. 72). (68) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati in esso indicati il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. (69) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11. 77. (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione. 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio () 78. (L) Istanza per l'ammissione. 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. () 79. (L) Contenuto dell'istanza. 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (70). (70) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 144 (Gazz. Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione. Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte () 80. (L) Nomina del difensore. 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2 (71) (72). (71) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50). (72) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione. () 81. (L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. 3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. 4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia (73) (74). (73) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50). (74) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione. () 82. (L) Onorario e spese del difensore. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (75). 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. (75) Comma così modificato dal comma 322 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. () 83. (L) Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico (76). 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. (76) Comma così modificato dall'art. 3, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50). () 84. (L) Opposizione al decreto di pagamento. 1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. () 85. (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi. 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato 86. (L) Recupero delle somme da parte dello Stato. 1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione. Capo VI - Norme finali 87. (L) Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato. 1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134. 88. (L) Controlli da parte della Guardia di finanza. 1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. () 89. (L) Norme di attuazione. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico. TITOLO II Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale Capo I - Istituzione del patrocinio 90. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide. 1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio () 91. (L) Esclusione dal patrocinio. 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (77) (78); b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 (79). (77) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 250 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, e, in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione. (78) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 136 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. (79) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia e, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-29 dicembre 2005, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione. 92. (L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione. 1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio () 93. (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente. 1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. [L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza] (80). 3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. (80) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. () 94. (L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità. 1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. 2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. () 95. (L) Sanzioni. 1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione () 96. (L) Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio. 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata (81) (82). 2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche (83). 3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. 4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 (84) (85). (81) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla relativa legge di conversione. (82) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. (83) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla relativa legge di conversione. (84) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia e, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione. (85) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. () 97. (L) Provvedimenti adottabili dal magistrato. 1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato. 2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale. () 98. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione. 1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'àmbito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato. 2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76. 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112. () 99. (L) Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza. 1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. 2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. 3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. 4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte 100. (L) Nomina di un secondo difensore. 1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza. () 101. (L) Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore. 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede. 2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (86). (86) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50). 102. (L) Nomina del consulente tecnico di parte. 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo. 2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (87). (87) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 2005, n. 25 (Gazz. Uff. 2 marzo 2005, n. 50). La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254 (Gazz. Uff. 11 luglio 2007, n. 27 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete. 103. (L) Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio. 1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio. () 104. (L) Compenso dell'investigatore privato. 1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. () 105. (L) Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari. 1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata. () 106. (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte. 1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. 2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio () 107. (L) Effetti dell'ammissione. 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte; d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. () 108. (L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale. 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito: a) il contributo unificato; b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. () 109. (L) Decorrenza degli effetti. 1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. () 110. (L) Pagamento in favore dello Stato. 1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 111. (L) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio. 1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2. Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio () 112. (L) Revoca del decreto di ammissione. 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 (88) (89). 2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3. 3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97 (90). (88) Lettera così sostituita dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (89) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 177 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione. (90) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 369 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 sollevata in riferimento agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione. () 113. (L) Ricorso avverso il decreto di revoca. 1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97 (91). (91) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. () 114. (L) Effetti della revoca. 1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3. 2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva. TITOLO III Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale () 115. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita (92). (92) Periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 94, L. 27 dicembre 2002, n. 289. () 116. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio (93) (94). (93) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. (94) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 176 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 36 della Costituzione. () 117. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 (95). 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile (96). (95) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 160 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. (96) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 8 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. () 118. (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari. TITOLO IV Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Capo I - Istituzione del patrocinio () 119. (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide. 1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (97) (98). (97) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-24 febbraio 2006, n. 76 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. (98) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 317 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. 120. (L) Àmbito di applicabilità. 1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale. Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio 121. (L) Esclusione dal patrocinio. 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio () 122. (L) Contenuto integrativo dell'istanza. 1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. 123. (L) Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità. 1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi. () 124. (L) Organo competente a ricevere l'istanza. 1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 125. (L) Sanzioni. 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d). Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio () 126. (L) Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati. 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. 3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto (99). (99) La Corte costituzionale, con ordinanza 08 - 17 luglio 2009, n. 220 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127, sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione. 127. (L) Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio. 1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. 2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. 3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125. 4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza (100). (100) La Corte costituzionale, con ordinanza 08 - 17 luglio 2009, n. 220 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127, sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione. Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte 128. (L) Obbligo a carico del difensore. 1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. 129. (L) Nomina del consulente tecnico di parte. 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge. 130. (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà (101) (102). (101) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 350 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. (102) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 201 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio () 131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio. 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (103); b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile (104); c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. 3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro (105) (106). 4. Sono spese anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi (107); d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (108). 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte (109). (103) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera z) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. (104) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera z) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. (105) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 287 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. (106) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. (107) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 209 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. (108) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. (109) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 195 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 2010, n. 88 (Gazz. Uff. 10 marzo 2010, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 7 - 10 giugno 2010, n. 203 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione. 132. (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese. 1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge. 133. (L) Pagamento in favore dello Stato. 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. 134. (L) Recupero delle spese. 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. 2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. 3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. 4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. 5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito. 135. (L) Norme particolari per alcuni processi. 1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione. 2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario. Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio () 136. (L) Revoca del provvedimento di ammissione. 1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario 137. (L) Àmbito temporale di applicabilità. 1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo. 138. (L) Commissione del patrocinio a spese dello Stato. 1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria. 139. (L) Funzioni della commissione. 1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito. 2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione. 140. (L) Nomina del difensore. 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'àmbito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. 141. (L) Onorario e spese del difensore. 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà. TITOLO V Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV () 142. (L) Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea. 1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 (110) (111). (110) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-24 febbraio 2006, n. 76 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. (111) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 317 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. 143. (L) Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. 1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio. () 144. (L) Processo in cui è parte un fallimento. 1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. 145. (L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero. 1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. 2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari. PARTE IV Processi particolari TITOLO I Procedura fallimentare () 146. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese. 1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) il contributo unificato; d) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato ; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (112) (113). 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. 5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. (112) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. (113) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 33 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. () 147. (L) Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento. 1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. TITOLO II Eredità giacente attivata d'ufficio 148. (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese. 1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione. TITOLO III Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale Capo I - Restituzione e vendita di beni sequestrati 149. (R) Raccordo. 1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali. () 150. (L) Restituzione di beni sequestrati. 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale. 2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale. 3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. 4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende (114). (114) Articolo così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. () 151. (L) Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari. 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. 2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi. 3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto. 4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario. 5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione. 6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri. 7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro (115) (116). (115) Articolo così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (116) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 174 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale - del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotti nel suddetto D.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale - del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotti nel suddetto D.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. 152. (R) Vendita. 1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. 2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti. 3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca. 153. (R) Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati. 1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari. 2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154. () 154. (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori. 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155. 2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. 3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo (117) (118). (117) Articolo così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (118) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 174 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale - del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotti nel suddetto D.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 264 del codice di procedura penale - del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotti nel suddetto D.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati 155. (L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati. 1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 156. (R) Spese nella procedura di vendita di beni confiscati. 1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato. TITOLO IV Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo 157. (R) Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. 1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia. 2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge. TITOLO V Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica 158. (L) Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse. 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (119); b) l'imposta di bollo nel processo contabile (120); c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. (119) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera aa) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. (120) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera aa) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. 159. (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese. 1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte. PARTE V Registri 160. (L) Funzioni sottoposte ad annotazioni. 1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati. 161. (R) Elenco registri. 1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: a) registro delle spese pagate dall'erario; b) registro delle spese prenotate a debito; c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito. 162. (R) Attività dell'ufficio. 1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso. 163. (R) Determinazione dei modelli dei registri. 1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri. 164. (R) Rinvio. 1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128. PARTE VI Pagamento TITOLO I Titoli di pagamento delle spese Capo I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario 165. (L) Ordine di pagamento emesso dal funzionario. 1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato. 166. (L) Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale. 1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire. 167. (L) Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari. 1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile. 2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP. Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato () 168. (L) Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia. 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. () 169. (L) Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi. 1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede. 2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero. () 170. (L) Opposizione al decreto di pagamento. 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (121). 2. [Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica] (122). 3. [Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione] (123). (121) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 17 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. (122) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 17 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. (123) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 17 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. 171. (R) Effetti del decreto di pagamento. 1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico. Capo III - Responsabilità 172. (L) Responsabilità. 1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subìto dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa. TITOLO II Pagamento delle spese per conto dell'erario Capo I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento 173. (L) Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese. 1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni. 2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174. 174. (R) Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale. 1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. 2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento. 175. (R) Ufficio competente ad eseguire il pagamento. 1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento. 176. (R) Modalità di pagamento. 1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo. 2. È ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento 177. (R) Modello di pagamento. 1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati: a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario; b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente; c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto; d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto; e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento; f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario; g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario; h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto. 2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento. 3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato. 178. (R) Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento. 1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. 2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento 179. (R) Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale. 1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi. 2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo. 3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182. 180. (R) Adempimenti dell'ufficio postale. 1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.A. 2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.A. 181. (R) Adempimenti del concessionario. 1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario. 2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso. 3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento. 4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate. 5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni. 182. (R) Prospetto riepilogativo dei pagamenti. 1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.A. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico. 2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati: a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico; b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti; c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza; d) la sottoscrizione del funzionario addetto. 3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo. 4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183. 5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.A., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento. Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili 183. (R) Regolazione e rimborso dei pagamenti. 1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi. 2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito. 3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme. 4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.A., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate. 5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria. 184. (R) Versamento di ritenute e di imposte. 1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito. 185. (R) Aperture di credito. 1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile. 2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti. 186. (R) Funzionari delegati. 1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti. 187. (R) Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi. 1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento. 2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi. Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento 188. (L) Compensi ai concessionari. 1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. 2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo. 189. (R) Compensi a Poste Italiane S.p.A. 1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.A. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia. 2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999; b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi. Capo VI - Pagamenti con modalità telematica 190. (R) Determinazione delle regole tecniche telematiche. 1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura. TITOLO III Pagamento delle spese a carico dei privati Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (124) 191. (L) Determinazione delle modalità di pagamento. 1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (124) Rubrica così sostituita dalla lettera bb) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. 192. (R) Modalità di pagamento. 1. Il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. 193. (R) Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio. 1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. 194. (R) Ricevuta di versamento. 1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale: a) l'ufficio giudiziario adito; b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente; c) le generalità delle altre parti. 2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti. 3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo. 4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 (125). 5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio. 6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale. (125) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 20 settembre 2010. 195. (R) Determinazione delle regole tecniche telematiche. 1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato. Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile 196. (L) Determinazione delle modalità di pagamento. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari () 197. (L) Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. 1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta. 2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte. 3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese. 198. (R) Determinazione delle regole tecniche telematiche. 1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale 199. (L) Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale. 1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione. PARTE VII Riscossione TITOLO I Disposizioni generali Capo I - Àmbito di applicabilità () 200. (L) Applicabilità della procedura nel processo penale. 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 201. (L) Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 202. (L) Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali. 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili. 203. (R) Esclusione della procedura per alcuni processi. 1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V. Capo II - Princìpi per il processo penale () 204. (R) Recupero delle spese. 1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico. 2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione. 3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti. 205. (L) Recupero intero, forfettizzato e per quota (126). 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario (127). 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (128). 2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (129). 2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno (130). 2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà (131). 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà (132). 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo (133). (126) Rubrica così sostituita dal n. 1) della lettera e) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (127) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera e) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 67. (128) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera e) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (129) Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1. (130) Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1. (131) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera e) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (132) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera e) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (133) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera e) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. 206. (R) Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare. 1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione. Capo III - Princìpi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario 207. (R) Recupero delle spese. 1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico. Capo IV - Definizioni () 208. (R) + (L) Ufficio competente. 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione (134). 2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1. (134) Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 5 dello stesso art. 67. () 209. (R) Ufficio competente per le spese di mantenimento. 1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto. 210. (R) Discarico automatico. 1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. TITOLO II Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario (135) Capo I - Adempimento spontaneo () 211. (R) Quantificazione dell'importo dovuto. 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. 2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte (136). (135) Rubrica così sostituita dalla lettera g) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (136) Il presente articolo era stato abrogato dal comma 372 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ivi indicata. Successivamente, il citato comma 372 è stato a sua volta abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 68, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 del suddetto articolo 1. () 212. (R) Invito al pagamento. 1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti (137). 2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento (138). 3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento (139). (137) Comma così modificato dal n. 1) della lettera h) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (138) Comma così modificato dal n. 2) della lettera h) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (139) Il presente articolo era stato abrogato dal comma 372 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ivi indicata. Successivamente, il citato comma 372 è stato a sua volta abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 68, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 del suddetto articolo 1. Capo II - Riscossione mediante ruolo 213. (R) Iscrizione a ruolo. 1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento (140). (140) Il presente articolo era stato abrogato dal comma 372 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ivi indicata. Successivamente, il citato comma 372 è stato a sua volta abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 68, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 del suddetto articolo 1. 214. (R) Trasmissione di notizie. 1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico. 215. (R) Sospensione amministrativa della riscossione. 1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (141). (141) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Dirett. 22 ottobre 2003. 216. (R) Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti. 1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6 e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite. Capo III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione 217. (R) Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo. 1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione. 218. (R) Dilazione o rateizzazione del credito. 1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo. 2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo. Capo IV - Annullamento del credito 219. (R) Annullamento per irreperibilità. 1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti. 220. (R) Annullamento per insussistenza. 1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente. Capo V - Comunicazioni per reati finanziari 221. (R) Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari. 1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando. Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato 222. (L) Adempimento spontaneo. 1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni. () 223. (L) Riscossione mediante ruolo. 1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. 224. (L) Riscossione coattiva. 1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni. 225. (L) Esenzioni. 1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni. () 226. (L) Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione. 1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19-bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. 227. (L) Concessionari. 1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell'ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5-bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52-bis, 53, 54, 55, 56 e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16-quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni. TITOLO II-bis Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale (142) Capo I - Riscossione mediante ruolo 227-bis. (L) Quantificazione dell'importo dovuto. 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa (143). (142) L'originario Capo VI-bis del Titolo II (artt. 227-bis e 227-ter), aggiunto dall'art. 52, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stato così sostituito dall'attuale Titolo II-bis, Capo I (artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater) ai sensi di quanto disposto dalla lettera i) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (143) L'originario Capo VI-bis del Titolo II (artt. 227-bis e 227-ter), aggiunto dall'art. 52, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stato così sostituito dall'attuale Titolo II-bis, Capo I (artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater) ai sensi di quanto disposto dalla lettera i) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. 227-ter. (L) Riscossione mediante ruolo. 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (144) (145). (144) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi, anche, il comma 6 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. (145) L'originario Capo VI-bis del Titolo II (artt. 227-bis e 227-ter), aggiunto dall'art. 52, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stato così sostituito dall'attuale Titolo II-bis, Capo I (artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater) ai sensi di quanto disposto dalla lettera i) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. 227-quater. (L) Norme applicabili. 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220 (146). (146) L'originario Capo VI-bis del Titolo II (artt. 227-bis e 227-ter), aggiunto dall'art. 52, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stato così sostituito dall'attuale Titolo II-bis, Capo I (artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater) ai sensi di quanto disposto dalla lettera i) del comma 3 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69. TITOLO III Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali Capo I - Estinzione legale 228. (L) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento. 1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero. 2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato. 229. (R) Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali. 1. Per l'importo previsto dall'articolo 12-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali. Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo 230. (L) Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento. 1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228. 2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato. 231. (R) Reiscrizione a ruolo. 1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (147). (147) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Dirett. 18 maggio 2005. Capo III - Dilazione e rateizzazione 232. (L) Dilazione e rateizzazione del pagamento. 1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione. 3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. 4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito. 5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. 233. (R) Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione. 1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario (148). (148) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Dirett. 28 marzo 2003. Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo 234. (R) Riscossione delle spese. 1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale. TITOLO IV Disposizioni particolari per pene pecuniarie 235. (L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza. 1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. 2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili. 3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito. 236. (L) Pene pecuniarie rateizzate. 1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate. 2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate. 3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. 4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito. 237. (L) Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie. 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. 2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso (149). (149) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 212 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli artt. 237, 238 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale - del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, norme poi trasfuse nel presente testo unico. 238. (L) Conversione delle pene pecuniarie. 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. 2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo. 3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo. 4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo. 5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita. 6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. 7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione (150). (150) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 212 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli artt. 237, 238 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale - del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, norme poi trasfuse nel presente testo unico. 239. (R) Comunicazioni. 1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero. TITOLO V Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie 240. (L) Dilazione e rateizzazione del pagamento. 1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1. 241. (L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza. 1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. 242. (R) Raccordo. 1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234. TITOLO VI Riversamento del riscosso 243. (R) Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari. 1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito (151). 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento. 3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. (151) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 68, L. 18 giugno 2009, n. 69. 244. (R) Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti. 1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione. 245. (L) Privilegi. 1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse. 246. (R) Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso. 1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento. TITOLO VII Riscossione del contributo unificato 247. (R) Ufficio competente. 1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato. 248. (R) Invito al pagamento. 1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese (152). 2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. (152) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 249. (R) Norme applicabili. 1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234. PARTE VIII Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario TITOLO I Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario 250. (R) Esclusione del diritto di certificato. 1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato. TITOLO II Disposizioni relative al processo amministrativo Capo I - Disposizioni generali 251. (R) Ordine di pagamento emesso dal funzionario. 1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali. Capo II - Diritto di copia 252. (L) Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari. 1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione. 253. (R) Determinazione dell'importo e pagamento. 1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'àmbito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia. TITOLO III Disposizioni relative al processo contabile Capo I - Disposizioni generali 254. (R) Imposta di bollo. 1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile. 255. (R) Procedure di anticipo e riscossione delle spese. 1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260. 256. (R) Ordine di pagamento emesso dal funzionario. 1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. Capo II - Tassa fissa 257. (L) Tassa fissa. 1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55. 2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica. 258. (R) Modalità di pagamento. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo. 2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo. 3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa. Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato 259. (L) Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato. 1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita. TITOLO IV Disposizioni relative al processo tributario Capo I - Disposizioni generali 260. (R) Imposta di bollo. [1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario] (153). (153) Articolo abrogato dalla lettera cc) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso art. 37, D.L. n. 98/2011. 261. (R) Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione. 1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile. Capo II - Diritto di copia 262. (L) Diritto di copia. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio. 263. (L) Esenzione. 1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario. 264. (R) Modalità di pagamento. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale. 2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia. PARTE IX Norme transitorie TITOLO I Voci di spesa Capo I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo 265. (L) Contributo unificato. 1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento. 2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa. 3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. 4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8. 5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286. 6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario. 7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato. Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile 266. (R) Raccordo. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo. 267. (L) Diritto di copia senza certificazione di conformità. 1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico. 268. (L) Diritto di copia autentica. 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico. 269. (L) Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo. 1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 270. (L) Copia urgente su supporto cartaceo. 1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato. 271. (L) Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace. 1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. 272. (L) Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato. 2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore. Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale 273. (L) Diritto di certificato. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,54 (154); b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,54 (155). (154) Importo così modificato dall'art. 1, Decr. 8 gennaio 2009. (155) Importo così modificato dall'art. 1, Decr. 8 gennaio 2009. Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato 274. (L) Adeguamento periodico degli importi. 1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Capo V - Ausiliari del magistrato () 275. (R) Onorari degli ausiliari del magistrato. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37. Capo VI - Indennità di custodia () 276. (R) Determinazione dell'indennità di custodia. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali (156). (156) In deroga alle tariffe previste dal presente articolo vedi il comma 318 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi 277. (R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa. 1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori. Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari 278. (R) Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo. 1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche. TITOLO II Patrocinio a spese dello Stato 279. (L) Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. 1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III. TITOLO III Registri 280. (R) Foglio delle notizie e rubrica alfabetica. 1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. 2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie. 4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica. 281. (R) Crediti già iscritti nella tavola alfabetica. 1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo. 282. (R) Sopravvivenza delle disposizioni vigenti. 1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico. TITOLO IV Pagamento Capo I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni 283. (R) Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni. 1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile. 2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale. Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile 284. (R) Raccordo. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono. 285. (R) Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. 2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile. 3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza. 4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. 286. (R) Modalità di pagamento della copia su compact disk. 1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato. TITOLO V Riscossione Capo I - Disposizioni su crediti di importo determinato 287. (R) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento. 288. (L) Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82. 1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento. 2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi 289. (L) Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri. 1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale. 290. (R) Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri. 1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari. 291. (L) Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari. 1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati. 2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 292. (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari. 1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze (157). 2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari. (157) Comma così rettificato con Comunicato 6 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286). PARTE X Disposizioni finali e abrogazioni 293. (L) Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche. 1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità (158). (158) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 maggio 2005. 294. (L) Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato. 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa. 295. (L) Rinvio per la copertura finanziaria. 1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa. 296. (L) Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico. 1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore. 2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 297. (R) Non applicabilità di norme. 1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 298. (L) Norme che restano abrogate. 1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; - la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291; - il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002; - l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; - l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002; - l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134. () 299. (L) Abrogazioni di norme primarie. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; - la legge 26 agosto 1868, n. 4548; - la legge 8 agosto 1895, n. 556; - l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; - la legge 19 marzo 1911, n. 201; - l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486; - il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85; - del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l'articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9; - il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249; - il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; - l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835; - il regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059; - l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile); - del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma; - l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273; - gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161; - della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata; - l'articolo 2, della legge 1° luglio 1955, n. 553; - l'articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182; - gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283; - la legge 12 ottobre 1957, n. 978; - l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319; - del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145; - l'articolo 8, della legge 2 marzo 1963, n. 320; - la legge 13 luglio 1965, n. 836; - l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157; - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione"; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma; - del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29; - della legge 26 luglio 1975 n. 354: l'articolo 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma (159); - la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57; - della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2; - la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4; - l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240; - l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184; - l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma; - l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67; - i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117; - del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695 (160); - la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2; - la legge 8 marzo 1989, n. 89; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32-bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200; - la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 134; - l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45; - del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2"; - del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; - della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (161): gli articoli 3, 3-bis (162) e le tabelle allegate; - del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12; - del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; - della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5-bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205; - l'articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; - l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 5-bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22; - l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330; - l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - l'articolo 9, comma 22 e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (159) Così rettificato con Comunicato 6 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286). (160) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 212 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli artt. 237, 238 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale - del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, norme poi trasfuse nel presente testo unico. (161) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 è stata erroneamente riportata nella Gazzetta Ufficiale con il n. 134. (162) La legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, non contiene l'articolo 3-bis. 300. (L) Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme. 1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta". 3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533." 301. (R) Abrogazioni di norme secondarie. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: " dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli" (163); - il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204. (163) Così rettificato con Comunicato 6 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286). 302. (L) Entrata in vigore. 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002. Allegato Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ARTICOLATO DEL TESTO UNICO RIFERIMENTO PREVIGENTE Articolo 1 (L) (Oggetto) Articolo 2 (L) (Àmbito di applicazione) Articolo 3 (R) (Definizioni) Articolo 4 (L) (Anticipazione delle spese) Articolo 691, comma 1, codice di procedura penale Articolo 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili) Articoli 1 e 4, regio decreto n. 2701/1865 e articoli 1 e 2, regio decreto 1071/1931, come modificato dal regio decreto n. 1493/1938 Articolo 6 (L) (Remissione del debito) Articolo 56, della legge 26 luglio 1975 n. 354 Articolo 7 (R) (Rogatorie all'estero) Articolo 8 (L) (Onere delle spese) Articolo 90, codice di procedura civile Articolo 9 (L) (Contributo unificato) Articolo 9, comma 2, della legge n. 488/1999, come modificato dalla legge n. 342/2000 Articolo 10 (L) (Esenzioni) Articolo 9, comma 5, terzo periodo, e comma 8, della legge n. 488/1999, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; Tabella 1, allegata alla legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 1, lett. a) e comma 5- bis, secondo periodo; art. 5- bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 Articolo 11 (L) (Prenotazione a debito del Articolo 9 comma 7, della legge n. 488/1999; articolo 9, contributo unificato) comma 4, ultima parte, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91 Articolo 12 (L) (Azione civile nel processo Articolo 9, comma 4, della legge n. 488/1999, come penale) modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91. Articolo 13 (L) (Importi) Articolo 9, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 488/1999, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; tabella 1 allegata alla L. n. 488/1999, commi 1, eccetto lett. a), 2, 3, 3- bis, 4, 4- bis, 5, 5- bis, eccetto il secondo periodo, e 5- ter, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91. Articolo 14 (L) (Obbligo di pagamento) Articolo 9, comma 3 e comma 5, della legge n. 488/1999, come rispettivamente sostituito e modificato dal decreto- legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91. Articolo 15 (R) (Controllo in ordine al Articolo 9, comma 5, ultimo periodo e comma 5- bis, della pagamento del contributo unificato) legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91. Articolo 16 (L) (Omesso o insufficiente Articolo 9, comma 5- bis, legge n. 488/1999, come pagamento del contributo unificato) modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91. Articolo 17 (L) (Variazione degli importi) Articolo 9, comma 6, della legge n. 488/1999 Articolo 18 (L) (Non applicabilità dell'imposta di Articolo 9, comma 1, legge n. 488/1999, come sostituito bollo nel processo penale e nei processi in cui è dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con dovuto il contributo unificato) modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91. Articolo 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari) Articolo 20 (L) (Indennità di trasferta) Articolo 142 e articolo 133, come modificato dall'articolo 1, legge n. 407/1984, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 Articolo 21 (R) (Calcolo delle distanze) Articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 Articolo 22 (R) (Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio) Articolo 23 (L) (Diritti) Articolo 128 e articolo 142, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 Articolo 24 (L) (Indennità di trasferta) Articolo 142, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 Articolo 25 (L) (Importo dei diritti) Articolo 142, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 Articolo 26 (L) (Indennità di trasferta e spese di Articolo 142, commi da 6 a 8, del decreto del Presidente spedizione) della Repubblica n. 1229 del 1959) - importi aumentati dal D.P.R. n. 601/1996 Articolo 27 (L) (Notificazioni a richiesta delle Articolo 141, comma 1; articolo 128 - richiamato dall'art. parti) 142, comma 4; articolo 133 - richiamato dall'art. 142, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 Articolo 28 (L) (Contestualità di trasferte) Articolo 135, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 Articolo 29 (L) (Diritti) Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 e deroga prevista dall'articolo 6, della legge n. 59 del 1979 Articolo 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai Articolo 1, della legge n. 59/1979 e relativa tabella; privati all'erario nel processo civile) articolo 134 comma 7 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile Articolo 31 (L) (Indennità di trasferta e spese di Articolo 6, comma 1, della legge n. 59/1979 spedizione) Articolo 32 (L) (Notificazioni a richiesta delle Articolo 141, comma 1, del decreto del Presidente della parti) Repubblica n. 1229/1959 Articolo 33 (L) (Trasferte per la notifica e Articolo 143, commi 1 e 2 e articolo 135, comma 2, del l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 al patrocinio a spese dello Stato) Articolo 34 (L) (Importo dei diritti) Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 Articolo 35 (L) (Importo dell'indennità di Articolo 133, del decreto del Presidente della Repubblica trasferta) n. 1229 del 1959 - Importi aumentati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601. Articolo 36 (L) (Maggiorazioni per l'urgenza) Articolo 136, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959 Articolo 37 (L) (Diritto di esecuzione) Articolo 129, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959 Articolo 38 (L) (Indennità di trasferta per atti Articolo 133, comma 2, del decreto del Presidente della di esecuzione) Repubblica n. 1229 del 1959 Articolo 39 (R) (Spese di spedizione) Articolo 40 (L) ( Determinazione di nuovi Articolo 3- bis, della legge n. 525 del 1996 supporti e degli importi) Articolo 41 (L) ( Trasferte di magistrati Articoli da 40 a 45 e articolo 49 del regio decreto n. professionali e onorari) 2701/1865 e art. 27 del regio decreto n. 1042/1923 Articolo 42 (L) ( Trasferte di magistrati Articolo 1, n. 11, del regio decreto n. 2701/1865 professionali di corte di assise) Articolo 43 (L) ( Trasferte di appartenenti Articoli da 40 a 45 e articolo 49, regio decreto n. all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia 2701/1865; articolo 27, del regio decreto n. 1042/1923 giudiziaria) Articolo 44 (L) ( Trasferte degli ufficiali Articolo 132, del decreto del Presidente della Repubblica giudiziari) n. 1229 del 1959 Articolo 45 (L) ( Indennità per testimoni Articolo 1, del regio decreto n. 1043 del 1923 e articolo residenti) 1, della legge n. 836 del 1965 Articolo 46 (L) ( Spese di viaggio e indennità Articoli 2, 3 e 6, del regio decreto n. 1043 del 1923 e per testimoni non residenti) articolo 2, della legge n. 836 del 1965 Articolo 47 (L) ( Testimoni minori e Articolo 1 e articolo 4, regio decreto n. 1043/1923 accompagnatori di testimoni minori o invalidi) Articolo 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici) Articolo 5, regio decreto n. 1043/1923 e articolo 11, regio decreto n. 2701/1865 Articolo 49 (L) (Elenco delle spettanze) Articoli 1, 2, 3, 4, della legge n. 319/1980 Articolo 50 (L) (Misura degli onorari) Articolo 2 e articolo 4, della legge n. 319 del 1980 Articolo 51 (L) (Determinazione degli onorari Articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 319/1980 variabili e aumento di quelli fissi e variabili) Articolo 52 (L) (Aumento e riduzione degli Articoli 5 e 8, della legge n. 319/1980 onorari) Articolo 53 (L) (Incarichi collegiali) Articolo 6, della legge n. 319/1980 Articolo 54 (L) (Adeguamento periodico degli Articolo 10, della legge n. 319/1980 onorari) Articolo 55 (L) (Indennità e spese di viaggio) Articolo 9, della legge n. 319/1980 Articolo 56 (L) (Spese per l'adempimento Articolo 7, della legge n. 319/1980 dell'incarico) Articolo 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato) Articolo 58 (L) (Indennità di custodia) Articoli 102, 103, 104 e 105, del regio decreto n. 2701 del 1865 e articolo 5, della legge n. 836 del 1965 Articolo 59 (L) (Tabelle delle tariffe vigenti) Articolo 2, legge n. 319/1980 Articolo 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile) Articolo 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi) Articolo 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia) Articolo 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi) Articolo 64 (L) (Indennità dei magistrati onorari) Articolo 65 (L) (Indennità dei giudici popolari Articolo 36, della legge n. 287/1951, come sostituito nei collegi di assise) dall'art. 1, legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'art. 12, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e come modificato dall'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 Articolo 66 (L) (Indennità degli esperti dei Articolo 1, legge n. 978/1957, come modificato dall'art. tribunali e delle sezioni di corte di appello per i 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 minori) Articolo 67 (L) (Indennità degli esperti dei Articolo 70, comma 9, della legge n. 354 del 1975 tribunali di sorveglianza) Articolo 68 (L) (Indennità degli esperti delle Articolo 8, della legge n. 320/1963 sezioni agrarie) Articolo 69 (L) (Spese escluse) Articolo 2, regio decreto n. 2701/1865 Articolo 70 (L) (Spese straordinarie) Articolo 109, regio decreto n. 2701/1865 Articolo 71 (L) (Domanda e decadenza del Articolo 17, regio decreto n. 2701/1865; articolo 27, diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e comma 2 e articolo 24, regio decreto n. 1043/1923 aventi titolo alle trasferte) Articolo 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia) Articolo 73 (R) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari ) Articolo 74 (L) (Istituzione del patrocinio) Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15- bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 75 (L) (Àmbito di applicabilità) Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15- sexies, comma 1 e 15- octiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 76 (L) (Condizioni per l'ammissione) Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15- ter, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 77 (L) (Adeguamento dei limiti di Articolo 3, comma 5, e articolo 15- ter, comma 3, della reddito per l'ammissione) legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 78 (L) (Istanza per l'ammissione) Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo e articolo 15- quater, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 79 (L) (Contenuto dell'istanza) Articolo 5, commi 1, 3 e 5 e articolo 15- quinquies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 80 (L) (Nomina del difensore) Articolo 9, comma 1, articolo 15- duodecies, primo periodo, articolo 17- bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 81 (L) (Elenco degli avvocati per il Articolo 17-bis, commi da 2 a 5, della legge n. 217/1990, patrocinio a spese dello Stato) come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 82 (L) (Onorario e spese del Articolo 12, comma 1, 2- bis e 3, articolo 15- difensore) quattuordecies, commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione del comma 1, della legge n.217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 83 (L) (Onorario e spese Articolo 12, commi da 1 a 3, articolo 15- quattuordecies, dell'ausiliario del magistrato e del consulente commi 1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata tecnico di parte) dalla legge n. 134/2001 Articolo 84 (L) (Opposizione al decreto di Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15- quattuordecies, pagamento) commi da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 85 (L) (Divieto di percepire compensi Articolo 13 e articolo 15- quinquiesdecies della legge n. o rimborsi) 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 86 (L) (Recupero delle somme da Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15- terdecies, parte dello Stato) comma 3, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001 Articolo 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato) Articolo 88 (L) (Controlli da parte della Articolo 15- decies, comma 5, della legge n. 217/1990, Guardia di finanza) come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 89 (L) (Norme di attuazione) Articolo 21, comma 2, della legge n. 134/2001 Articolo 90 (L) (Equiparazione dello straniero e Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990, come dell'apolide) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 91 (L) (Esclusione dal patrocinio) Articolo 1, comma 9 e articolo 4, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. per l'ammissione) 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001 Articolo 93 (L) (Presentazione dell'istanza al Articolo 2, comma 2, ultimo periodo e comma 3, della magistrato competente) legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 94 (L) (Impossibilità a presentare la Articolo 5, commi 4 e 5, ultimo periodo, della legge n. documentazione necessaria ad accertare la 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 veridicità) Articolo 95 (L) (Sanzioni) Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 96 (L) (Decisione sull'istanza di Articolo 1, commi 9- bis e 9- ter, articolo 6, comma 1, ammissione al patrocinio) primo periodo, e comma 1- bis, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001 Articolo 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino alla fine magistrato) del comma e comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001 Articolo 98 (L) (Trasmissione all'ufficio Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990, come finanziario degli atti relativi all'ammissione) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come di rigetto dell'istanza) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 100 (L) (Nomina di un secondo Articolo 9, comma 1- bis della legge n. 217/1990, come difensore) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 101 (L) (Nomina del sostituto del Articolo 9- bis, comma 2, della legge n. 217/1990, come difensore e dell'investigatore) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 102 (L) (Nomina del consulente tecnico Articolo 9- bis, comma 1, legge n. 217/1990, come di parte) modificato dalla legge n. 134/2001 Articolo 103 (L) (Informazioni all'interessato in Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990, come caso di nomina di un difensore di ufficio) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 104 (L) (Compenso dell'investigatore Articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 217/1990, privato) come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 105 (L) (Liquidazione con Articolo 7, comma 1, seconda parte, della legge n. provvedimento del giudice per le indagini 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 preliminari) Articolo 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2- bis, ultimo dei compensi al difensore e al consulente tecnico periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla di parte) legge n. 134/2001 Articolo 107 (L) (Effetti dell'ammissione) Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001 Articolo 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come all'azione di risarcimento del danno nel processo modificata dalla legge n. 134/2001 penale) Articolo 109 (L) (Decorrenza degli effetti) Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001 Articolo 110 (L) (Pagamento in favore dello Articolo 14, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, Stato) come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 111 (L) (Recupero nei confronti Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della legge n. dell'imputato ammesso al patrocinio) 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 112 (L) (Revoca del decreto di Articolo 10, comma 1, comma 2, primo periodo e comma ammissione) 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. revoca) 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 114 (L) (Effetti della revoca ) Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 115 (L) (Liquidazione dell'onorario e Articolo 12, comma 2- ter, della legge n, 217/1990, come delle spese al difensore di persona ammessa al modificata dalla legge n. 134/2001 programma di protezione dei collaboratori di giustizia) Articolo 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione del codice delle spese al difensore di ufficio) di procedura penale, come modificato dall'articolo 17 dalla legge n. 60/2001 Articolo 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e Articolo 32- bis, delle norme di attuazione al codice di delle spese al difensore di ufficio di persona procedura penale, come introdotto dall'articolo 18 dalla irreperibile) legge n. 60/2001 Articolo 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e Articolo 1, comma 5, della legge n. 217/1990, come delle spese al difensore di ufficio del minore) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 119 (L) (Equiparazione dello straniero e Articolo 15- bis, comma 2, della legge n. 217/1990 come dell'apolide) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 120 (L) (Àmbito di applicabilità) Articolo 15- sexies, comma 1 e articolo 1, comma 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 121 (L) (Esclusione dal patrocinio) Articolo 15- bis, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 122 (L) (Contenuto integrativo Articolo 15- quinquies, commi 4 e 5, della legge n. dell'istanza) 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 123 (L) (Termine per la presentazione o Articolo 15- quinquies, comma 3, secondo periodo, della integrazione della documentazione necessaria ad legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. accertare la veridicità) 134/2001 Articolo 124 (L) (Organo competente a ricevere Articolo 15- quater, comma 3, della legge n. 217/1990, l'istanza) come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 125 (L) (Sanzioni) Articolo 15- nonies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 126 (L) (Ammissione anticipata da Articolo 15- decies, commi 1 e 2, articolo 15- undecies, parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) commi 1 e comma 2, primo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 127 (L) (Trasmissione all'ufficio Articolo 15- decies, commi da 2 a 4, della legge n. finanziario degli atti relativi all'ammissione al 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 patrocinio) Articolo 128 (L) (Obbligo a carico del difensore) Articolo 15- septiesdecies, comma 1, secondo e terzo periodo, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 129 (L) (Nomina del consulente tecnico Articolo 15- duodecies, comma 1, ultimo periodo, della di parte) legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 130 (L) (Compensi del difensore, Articolo 15- quattuordecies, comma 1, ultima dell'ausiliario del magistrato e del consulente espressione, legge n. 217/1990, come modificata dalla tecnico di parte) legge n. 134/2001 Articolo 131 (L) (Effetti dell'ammissione al Articolo 15- sexies, della legge n. 217/1990, come patrocinio) modificato dalla legge n. 134/2001 Articolo 132 (R) (Imposta di registro della Articolo 38, regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, sentenza e compensazione delle spese) regolamento di esecuzione del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217 Articolo 133 (L) (Pagamento in favore dello Articolo 15- sexiesdecies, della legge n. 217/1990, come Stato) modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 134 (L) (Recupero delle spese) Articolo 15- sexiesdecies, comma 2, ultimo periodo e comma 3, articolo 15- septiesdecies, comma 1, primo periodo e commi da 2 a 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 135 (L) (Norme particolari per alcuni Articolo 15- sexies, comma 2, lettere g) e h), della legge processi) n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 136 (L) (Revoca del provvedimento di Articolo 15- terdecies, commi da 1 a 3, della legge n. ammissione) 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 Articolo 137 (L) (Àmbito temporale di Articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13, comma 1, applicabilità) primo periodo, decreto legislativo n. 546/1992 Articolo 138 (L) (Commissione del patrocinio a Articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 spese dello Stato) Articolo 139 (L) (Funzioni della commissione) Articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992 e raccordo con il Testo unico Articolo 140 (L) (Nomina del difensore) Articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo con l'articolo 12, decreto legislativo n. 546/1992 Articolo 141 (L) (Onorario e spese del difensore) Articolo 15- quattuordecies, comma 1 e raccordo con l'articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 Articolo 142 (L) (Processo avverso il Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto provvedimento di espulsione del cittadino di Stati legislativo n. 286/1998, limitatamente all'espressione "è non appartenenti all'Unione europea) ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato" Articolo 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 Articolo 75, legge n. 184/1983 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) Articolo 144 (L) (Processo in cui è parte un Articolo 16, comma 4, del regio decreto del 1923, n. fallimento) 3282 Articolo 145 (L) (Processo di interdizione e Articolo 436, del regio decreto n. 2700/1865 inabilitazione ad istanza del pubblico ministero) Articolo 146 (L) (Prenotazioni a debito, Articolo 91, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anticipazioni e recupero delle spese) Articolo 147 (L) (Recupero delle spese in caso di Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, revoca del fallimento) n. 267, su cui è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 46/1975 Articolo 148 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) Articolo 149 (R) (Raccordo) Articolo 150 (L) (Restituzione di beni Articolo 84, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 sequestrati) - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Articolo 151 (L) (Provvedimenti in caso di Articolo 264, comma 2, codice di procedura penale mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari) Articolo 152 (R) (Vendita) Articolo 264 del codice di procedura penale e articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Articolo 153 (R) (Modalità di deposito delle Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia e delle somme e dei valori sequestrati) 30 settembre 1989, n. 334 (164) Articolo 154 (L) (Destinazione del ricavato della Articoli 264 e 265, codice di procedura penale vendita e di somme e valori) Articolo 155 (L) (Spese nella procedura di Articolo 265, codice di procedura penale vendita di beni sequestrati) Articolo 156 (R) (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati) Articolo 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo) Articolo 158 (L) (Spese nel processo in cui è Articolo 39 decreto ministeriale 28 giugno 1866, parte l'amministrazione pubblica ammessa alla istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 del regio decreto prenotazione a debito e recupero delle stesse) n. 3282/1923 Articolo 159 (R) (Imposta di registro della Articolo 38 regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549, sentenza e compensazione delle spese) regolamento di esecuzione del testo unico dell'imposta di registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217 Articolo 160 (L) (Funzioni sottoposte ad Articolo 131, del regio decreto n. 2641/1865; articoli annotazioni) 160, 209 e 242 del regio decreto n. 2701/1865; articolo 423, del regio decreto n.2700/1865, e articolo 28, del regio decreto n. 3282/1923 Articolo 161 (R) (Elenco registri) Articolo 162 (R) (Attività dell'ufficio) Articolo 163 (R) (Determinazione dei modelli dei registri) Articolo 164 (R) (Rinvio) Articolo 165 (L) (Ordine di pagamento emesso Articolo 7, legge n. 182/1956 dal funzionario) Articolo 166 (L) (Ordine di pagamento Articoli 145 e 146 della tariffa penale, in collegamento anticipato per i testimoni nel processo penale) con l'articolo 7, della legge n. 182/1956 Articolo 167 (L) (Ordine di pagamento Articolo 6, comma 2, legge n. 59/1979, articolo 142, dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari) commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 Articolo 168 (L) (Decreto di pagamento delle Articolo 11, legge n. 319/1980; articolo 140, comma 1 e spettanze agli ausiliari del magistrato e articolo 102, regio decreto n. 2701/1865 dell'indennità di custodia) Articolo 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi) Articolo 170 (L) (Opposizione al decreto di Articolo 11, della legge n. 319/1980 pagamento) Articolo 171 (R) (Effetti del decreto di pagamento) Articolo 172 (L) (Responsabilità) Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/1997 che riproduce testualmente l'articolo 455, del regio decreto n. 827/1924 Articolo 173 (L) (Soggetti abilitati ad eseguire il Articolo 10, commi 1, 2, 4, penultimo periodo e 5, pagamento delle spese) decreto legislativo n. 237/1997 Articolo 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale) Articolo 175 (R) (Ufficio competente ad eseguire il pagamento) Articolo 176 (R) (Modalità di pagamento) Articolo 177 (R) (Modello di pagamento) Articolo 10, comma 4, primo periodo, decreto legislativo n. 237/1997 Articolo 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento) Articolo 179 (R) (Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale) Articolo 180 (R) (Adempimenti dell'ufficio postale) Articolo 181 (R) (Adempimenti del concessionario) Articolo 182 (R) (Prospetto riepilogativo dei pagamenti) Articolo 183 (R) (Regolazione e rimborso dei pagamenti) Articolo 184 (R) (Versamento di ritenute e di imposte) Articolo 185 (R) (Aperture di credito) Articolo 186 (R) (Funzionari delegati) Articolo 187 (R) (Recupero delle somme Articolo 10, comma 4, ultimo periodo, decreto legislativo indebitamente pagate a terzi) n. 237/1997 Articolo 188 (L) (Compensi ai concessionari) Articolo 12, del decreto legislativo n. 237/1997 Articolo 189 (R) (Compensi a Poste Italiane Articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. S.p.A.) 237/1997 Articolo 190 (R) (Determinazione delle regole Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° tecniche telematiche) marzo 2001, n. 126 Articolo 191 (L) (Determinazione delle modalità Articolo 9, comma 6, legge n. 488/1999 di pagamento) Articolo 192 (R) (Modalità di pagamento) Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126 Articolo 193 (R) (Convenzioni per il pagamento Articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° presso le rivendite di generi di monopolio) marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001 n. 466 Articolo 194 (R) (Ricevuta di versamento) Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 e articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126 Articolo 195 (R) (Determinazione delle regole Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° tecniche telematiche) marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 Articolo 196 (L) (Determinazione delle modalità Articolo 9, comma 6 della legge 488/1999 di pagamento) Articolo 197 (L) (Pagamento delle spettanze Articoli 141 e 145 del decreto del Presidente della degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a Repubblica n. 1229/1959 richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) Articolo 198 (R) (Determinazione delle regole Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° tecniche telematiche) marzo 2001, n. 126 Articolo 199 (L) (Pagamento delle spese di Articolo 144, disposizioni di attuazione al codice di viaggio e indennità spettanti a testimoni e procedura penale e art. 22 decreto ministeriale n. consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel 334/1989 processo penale) (164) Così rettificato con Comunicato 6 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286). Articolo 200 (L) (Applicabilità della procedura Articolo 691, commi 1 e 2, 660, comma 1, 692, comma 3, nel processo penale) del codice di procedura penale; articolo 181, att. codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Articolo 201 (L) (Applicabilità della procedura Articolo 35 in parte, 36, 39 comma 1, regio decreto nel processo civile, amministrativo, contabile, 3282/1923 tributario) Articolo 202 (L) (Applicabilità della procedura Articolo 664, comma 3, codice di procedura penale ad altre sanzioni pecuniarie processuali) Articolo 203 (R) (Esclusione della procedura per alcuni processi) Articolo 204 (R) (Recupero delle spese) Articolo 205 (L) (Recupero per intero e Articolo 199 att. codice di procedura penale, articolo forfettizzato) 142, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 Articolo 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare) Articolo 207 (R) (Recupero delle spese) Articolo 208 (R) (Ufficio competente) Articolo 429 regio decreto 2700/1865 e articoli 42 e 43 decreto ministeriale 1866 Istruzioni tariffa civile Articolo 209 (R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento) Articolo 210 (R) (Discarico automatico) Articolo 211 (R) (Quantificazione dell'importo dovuto) Articolo 212 (R) (Invito al pagamento) Articolo 181, commi 1, 2 ,3, 4 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Articolo 213 (R) (Iscrizione a ruolo) Articolo 214 (R) (Trasmissione di notizie) Articolo 215 (R) (Sospensione amministrativa della riscossione) Articolo 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti) Articolo 217 (R) (Dati contenuti nel modello di Articolo 138 comma 1, decreto del Presidente della pagamento e nel ruolo) Repubblica n. 1229/1959 Articolo 218 (R) (Dilazione o rateizzazione del Articolo 78 decreto ministeriale n. 1866 Istruzioni tariffa credito) penale Articolo 219 (R) (Annullamento per irreperibilità) Articolo 220 (R) (Annullamento per insussistenza) Articolo 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari) Articolo 222 (L) (Adempimento spontaneo) Articolo 223 (L) (Riscossione mediante ruolo) Articolo 224 (L) (Riscossione coattiva) Articolo 225 (L) (Esenzioni) Articolo 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione) Articolo 227 (L) (Concessionari) Articolo 228 (L) (Estinzione legale di crediti Articolo 80, legge n. 342 del 21 novembre 2000 relativi a spese processuali e di mantenimento) Articolo 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali) Articolo 230 (L) (Discarico automatico per Articolo 1, legge n. 89/1989 e articolo 80, legge n. 342 inesigibilità di crediti relativi a spese processuali del 21 novembre 2000 e di mantenimento) Articolo 231 (R) (Reiscrizione a ruolo) Articolo 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del Articoli 237 e 238 regio decreto 23 dicembre 1865 n. pagamento) 2701, articolo 78 decreto ministeriale 1866 istruzioni tariffa penale, come incisi dall'articolo 5, lett. e) regio decreto n. 200/1922 Articolo 233 (R) (Procedura per la concessione Articolo 79, decreto del Ministro di Grazia e Giustizia della dilazione e rateizzazione) 1866 Articolo 234 (R) (Riscossione delle spese) Articolo 6, regio decreto n. 85/1922 Articolo 235 (L) (Annullamento del credito per Articolo 660 codice di procedura penale irreperibilità e possibile reviviscenza) Articolo 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate) Articolo 181, comma 3, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Articolo 237 (L) (Attivazione della procedura di Articolo 182, comma 1, disposizioni di attuazione del conversione delle pene pecuniarie) codice di procedura penale, articolo 660, comma 2, prima parte codice di procedura penale, articolo 42 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Articolo 238 (L) (Conversione delle pene Articolo 660, commi 2, 3, 4 e 5 codice di procedura pecuniarie) penale; articolo 182, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Articolo 239 (R) (Comunicazioni) Articolo 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del Articolo 75, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, pagamento) n. 231 Articolo 241 (L) (Annullamento del credito per Articolo 660, comma 1, codice di procedura penale; irreperibilità e possibile reviviscenza) articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Articolo 242 (R) (Raccordo) Articolo 243 (R) (Versamenti di somme agli Articolo 138, comma 2 decreto del Presidente della ufficiali giudiziari) Repubblica n. 1229/1959 Articolo 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti) Articolo 245 (L) (Privilegi) Articolo 137 decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 Articolo 246 (R) (Versamento agli ufficiali Articolo 139 D.P.R. n. 1229/1959 giudiziari della percentuale sul riscosso) Articolo 247 (R) (Ufficio competente) Articolo 248 (R) (Invito al pagamento) Articolo 9, comma 5- bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 e articolo 9, comma 5, ultimo periodo, stessa legge Articolo 249 (R) (Norme applicabili) Articolo 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato) Articolo 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario) Articolo 252 (L) (Costo per il rilascio di copia Articolo 23, comma 8, ultima parte del 3° periodo, legge conforme in casi particolari) n. 1034/1971, come modificato dall'articolo 1, comma 3, legge n. 205/2000 Articolo 253 (R) (Determinazione dell'importo e pagamento) Articolo 254 (R) (Imposta di bollo) Articolo 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese) Articolo 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario) Articolo 257 (L) (Tassa fissa) Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161; articolo 5, legge 25 aprile 1957, n. 283 Articolo 258 (R) (Modalità di pagamento) Articolo 5, legge 21 marzo 1953, n. 161 Articolo 259 (L) (Pubblicazione gratuita di Articolo 5, comma 3, 2° periodo, legge n. 205/2000 provvedimenti del magistrato) Articolo 260 (R) (Imposta di bollo) Articolo 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla corte di cassazione) Articolo 262 (L) (Diritto di copia) Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 Articolo 263 (L) (Esenzione) Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 Articolo 264 (R) (Modalità di pagamento) Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 Articolo 265 (L) (Contributo unificato) Articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; articolo 5- bis, legge n.89/2001, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; articolo 4 decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 Articolo 266 (R) (Raccordo) Articolo 267 (L) (Diritto di copia senza Articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e tabella B allegata, certificazione di conformità) come modificata dalla tabella II, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989 Articolo 268 (L) (Diritto di copia autentica) Articolo 3, comma 1, lett. c) n. 1 e tabella A allegata, come modificata dalla tabella I, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, della legge n. 99/1989 Articolo 269 (L) (Diritto di copia su supporto Articolo 3, comma 3, della legge n. 525/1996 e tabella III diverso da quello cartaceo) allegata, come modificata dall'articolo 145, comma 69, della legge n. 388/2000 Articolo 270 (L) (Copia urgente su supporto n. 14, della tabella allegata legge n. 900/1976 cartaceo) Articolo 271 (L) (Diritti di copia per i processi Articolo 3, comma 4, della legge n. 525/1996 dinanzi al giudice di pace) Articolo 272 (L) (Diritto di copia ai sensi Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della 1989,n. 271 e dell'articolo 137 del regio-decreto legge 7 febbraio 1979, n. 59, parte del secondo comma, 18 dicembre 1941, n. 1368) commi terzo e quarto e ultima parte del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo, terzo e quarto periodo (165) Articolo 273 (L) (Diritto di certificato) n. 4, lettere a) e b),Tabella allegata alla legge n. 900/1976 e articolo 10, comma 1, della legge n. 99/1989, come modificati dalla legge n.525/1996 Articolo 274 (L) (Adeguamento periodico degli Articolo 3- bis, della legge n. 525/1996 importi) Articolo 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato) Articolo 276 (R) (Determinazione dell'indennità di custodia) Articolo 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa) Articolo 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo) Articolo 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel Articolo 15- noniesdecies, comma 2 della legge n. processo civile, amministrativo, contabile e 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001 tributario) Articolo 280 (R) (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica) Articolo 281 (R) (Crediti già iscritti nella tavola alfabetica) Articolo 282 (R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti) Articolo 283 (R) (Ordine di pagamento delle Articolo 142, comma 1 decreto del Presidente della spese postali per notificazioni) Repubblica n. 1229/1959 Articolo 284 (R) (Raccordo) Articolo 285 (R) (Modalità di pagamento del Articolo 1, della legge n. 59/1979 e articolo 2, della legge diritto di copia, del diritto di certificato e delle n. 99/1989; articolo 9, comma 11- bis, legge n. 488/1999, spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel introdotto dal decreto-legge n. 28/2002, convertito con processo civile) modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91 Articolo 286 (R) (Modalità di pagamento della copia di compact disk) Articolo 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo) Articolo 288 (L) (Discarico automatico per Articolo 1, legge n. 89/1989 inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82) Articolo 289 (L) (Percentuale spettante alla Articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973 cassa di previdenza dei cancellieri) Articolo 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri) Articolo 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari) Articolo 292 (R) (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari) Articolo 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche) Articolo 294 (L) (Relazione al Parlamento sul Articolo 18, della legge n. 217/1990, come modificata patrocinio a spese dello Stato) dalla legge n. 134/2001 Articolo 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria) Articolo 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico) Articolo 297 (R) (Non applicabilità di norme) Articolo 298 (L) (Norme che restano abrogate) Articolo 299 (L) (Abrogazioni di norme primarie) Articolo 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme) Articolo 301 (R) (Abrogazioni di norme secondarie) Articolo 302 (L) (Entrata in vigore) (165) Così rettificato con Comunicato 6 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286). Allegato n. 1 (166) (Articolo 30) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile NATURA E GRADO DEI Per indennità di Per diritti Totale PROCEDIMENTI trasferta e spese di (col. 2 + 3 ) spedizione. 1 2 3 4 A) Processi davanti al Giudice di pace € 1,29 € 1,17 € 2,46 B) Processi davanti al Tribunale: 1) di cognizione € 1,29 € 1,17 € 2,46 2) di esecuzione a) immobiliare € 2,58 € 2,35 € 4,93 b) di altra natura € 1,94 € 1,76 € 3,70 C) Processi davanti alla Corte d'appello € 1,29 € 1,17 € 2,46 D) Processi davanti alla Corte di cassazione € 1,29 € 1,17 € 2,46 E) Processi speciali: 1) di ingiunzione * 2) altri € 0,52 € 0,26 € 0,78 3) procedimento in camera di consiglio € 1,70 € 1,17 € 2,87 * vuoto nella tabella originaria, per la parte di interesse La tabella originaria della L. n. 59/1979 è stata riscritta eliminando le voci soppresse per effetto dell'art. 9, L. n. 488/1999. (166) La tabella di cui al presente allegato è stata abrogata dal comma 324 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Allegato n. 2 (Articolo 177) UFFICIO EMITTENTE ALL'UFFICIO POSTALE DI MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI Capitolo/Articolo di bilancio oggetto Estremi del procedimento Numero del registro delle spese del pagamento DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO Cognome Nome Data di nascita Sesso Comune di nascita Prov. di nascita Stato di nascita Codice fiscale DATI INDENTIFICATIVI DEI BENEFICIARI - SOCIETÀ Denominazione Sede Codice fiscale Dati identificativi del legale rappresentante ESTREMI FATTURA Data Numero Partita IVA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Casuale Importo per un importo complessivo lordo comprensivo dell'IVA di Euro da tale somma vanno detratte: per ritenuta d'accordo IRPEF per ritenuta per addizionale per ritenuta per addizionale per Bollo di quietanza per importo netto di Euro. (in lettere) ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L'ACCREDITO Intestatario del conto corrente postale Numero del conto corrente postale ESTREMI DELEGA/PROCURA Nominativo Data Protocollo delega conferita Data Timbro Firma del funzionario dell'ufficio giudiziario Data in cui è stato effettuato il pagamento/accredito Estremi dell'accredito o firma di quietanza - 1 Nel caso di accreditamento su conto corrente intestato a persona diversa dal beneficiario viene riportato l'intestatario del conto corrente postale. La voce va compilata anche nel caso di pagamento di contanti a persona diversa dal beneficiario. Allegato n. 3 (Articolo 177) UFFICIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE DI DELLA PROVINCIA DI MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Estremi del procedimento Numero del registro delle spese giudizia DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO - PERSONA FISICA Cognome Nome Data di nascita Sesso Comune di nascita Prov. di nascita Stato di nascita Codice fiscale DATI INDENTIFICATIVI DEI BENEFICIARI - SOCIETÀ Denominazione Sede Codice fiscale Dati identificativi del legale rappresentante ESTREMI FATTURA Data Numero Partita IVA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA Casuale Importo per un importo complessivo lordo comprensivo dell'IVA di Euro da tale somma vanno detratte: per ritenuta d'accordo IRPEF per ritenuta per addizionale per ritenuta per addizionale per Bollo di quietanza per importo netto di Euro. (in lettere) ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L'ACCREDITO Denominazione dell'azienda di credito Intestatario del C/C postale Coordinate bancarie del conto corrente Numero del C/C postale CIN Azienda CAB Numero conto ESTREMI DELEGA Intestatario del conto Data Protocollo delega conferita Data Timbro Firma del funzionario dell'ufficio giudiziario Data in cui è stato effettuato l'accredito Estremi dell'accredito Allegato n. 4 (Articolo 182) Allegato n. 5 (Articolo 182) Allegato n. 6 (167) (Articolo 267) Diritto di copia senza certificazione di conformità Numero pagine Diritto di copia forfettizzato 1 2 1-4 € 0,88 5-10 € 1,77 11-20 € 3,54 21-50 € 7,09 51-100 € 14,16 Oltre le 100 € 14,16 più € 5,90 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 (167) Allegato così modificato dall'art. 1, Decr. 8 gennaio 2009. Per l'aumento dei diritti di copia previsti dal presente allegato vedi il comma 5 dell'art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. Allegato n. 7 (168) (Articolo 268) Diritto di copia autentica Numero di Diritto di copia Diritto di Totale delle pagine forfettizzato certificazione di colonne 2 e 3 conformità 1 2 3 4 1-4 € 1,18 € 5,90 € 7,08 5-10 € 2,37 € 5,90 € 8,27 11-20 € 3,54 € 5,90 € 9,44 21-50 € 5,90 € 5,90 € 11,80 51-100 € 11,81 € 5,90 € 17,71 oltre le 100 € 11,81 più € 7,09 ogni € 5,90 € 17,71 più € 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o ulteriori 100 pagine o frazione di 100 frazione di 100 (168) Allegato così modificato dall'art. 1, Decr. 8 gennaio 2009. Per l'aumento dei diritti di copia previsti dal presente allegato vedi il comma 5 dell'art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, come modificato dalla relativa legge di conversione. Allegato n. 8 (169) (Articolo 269) Diritto di copia Su supporto diverso da quello cartaceo Tipo di supporto Diritto di copia forfettizzato 1 2 Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore €3,54 Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti € 5,31 Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore € 5,90 Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti. € 7,09 Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti € 8,86 Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB € 4,14 Per ogni compact disc € 295,16 (169) Allegato così modificato dall'art. 1, Decr. 8 gennaio 2009. Per la sospensione dell'applicazione del presente allegato vedi il comma 5 dell'art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. |
| Ultimo aggiornamento Martedì 31 Gennaio 2012 23:15 |




