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Decreto Legge n.78/2009, convertito con legge 3 agosto 2009.
Art. 1 ter:
Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie
dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque
presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la
sussistenza del rapporto di lavoro: 3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo
pagamento di un contributo forfetario di
500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini
dell'imposta sul reddito. 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita' informatiche, nel
termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita': 5. La
dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta
al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre
2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non
stagionali nel territorio dello Stato. 6. La
dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo
familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della
dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di
acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno. 7. Lo
sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della
dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la
stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro
che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del
comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di
inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione,
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione
dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al
momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di
dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6,
la certificazione deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due
unita'. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se'
causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione
del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del
contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione
obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative
agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. 8.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono
sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per le
violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio
nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere
finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 9.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero
si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza
del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del
procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. 10.
Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13. 11.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il
lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni di cui al comma 8. 12.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di
emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno
eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. 13.
Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente
articolo i lavoratori extracomunitari: a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato; c)
che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. 14.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo
forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore
interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. 15.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false
dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della
procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione
o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali
documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 16.
Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario
per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero
dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti
contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni. 17.
In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei
cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 18.
Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per
l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede,
quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate
assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371
milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a
titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario
complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo |
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