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"Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali" Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 -
Supplemento ordinario n. 140 Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Legge di conversione (Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in grassetto) Art.
1. 1. Il decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto
2009 - Supplemento ordinario n. 140 (*) Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi Art.
1. Premio
di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 1.
Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano
nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori
percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di
formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva
connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del
progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle
medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli
ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori
di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 2.
All'onere derivante dal comma 1, valutato
in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2009. 3.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del
relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli
interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai
sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al
comma 4. 4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati
comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della medesima legge. 4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' sostituito dal seguente: 5.
Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati
25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2009. 6.
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di
integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento
del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di
40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con
delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 . Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di
ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra
Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite
nel decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente,
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo
l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. 7.
All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i
seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore
destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo
ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita'
di lavoro autonomo, avviare un'attivita'
autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in
deroga, o di sospensione ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al
beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di
appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49». 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore
gia' percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere
un'attivita' di lavoro autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o
una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa
vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilita' pari
a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione
guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale
dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore
sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato
altresi', nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di
mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo,
deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, e successive modificazioni. 8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 7 e 8. 8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle
complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori
sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere,
in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in
tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009. Art. 1-bis 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il
biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 1-ter 1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani
o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro
extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano
irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani
o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori
extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad
occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,
adibendoli: 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1°
al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro: 3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata
previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun
lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata,
con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a
pena di inammissibilita': 5. La
dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta
al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3
dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del
30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non
stagionali nel territorio dello Stato. 6. La
dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo
familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della
dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di
acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno. 7. Lo
sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione
e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del
contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del
contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due
unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo
sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della
dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il
quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di
lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per
l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi'
attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri
errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della
dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza
giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro
ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il
datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione
all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente
il permesso di soggiorno. 8.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono
sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per le
violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio
nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere
finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 9.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero
si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza
del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del
procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. 10.
Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13. 11.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il
lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni di cui al comma 8. 12.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di
emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno
eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. 13.
Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente
articolo i lavoratori extracomunitari: a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato; c)
che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. 14.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo
forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio
decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. 15.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false
dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della
procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la
contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno
di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 16.
Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario
per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero
dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti
contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni. 17.
In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla
presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 18.
Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per
l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede,
quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate
assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371
milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a
titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario
complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Art. 2. Contenimento del costo delle
commissioni bancarie 1.
A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per
tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare,
rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di
disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla
data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita`
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla
ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120,
comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2.
Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto
della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del
corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena
di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.». 3.
Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista
dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni
entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della
banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca
cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del
valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la
possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso
il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.». 4.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge. 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo
economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro
degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del
Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo
4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno 2010 e'
autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al
funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. Art. 3. 1.
Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia,
nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformita' al comma 10-ter
dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per
l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha
immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa'
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota
superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato
nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas
pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto
conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi
definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2.
Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle
procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello
sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e
prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente verificati dalla citata Autorita' sulla base degli
elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della
determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.
L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli
acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e' destinata a vantaggio
dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo
degli ultimi tre anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei
prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico
su proposta della medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti. 3.
Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto
attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto: 4.
In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente
articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino
all'adozione dei medesimi provvedimenti da
parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, da'
diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente
alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui
al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. 4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore
elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario,
dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo. 4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un
servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche
distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di
riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3
dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Atal fine l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la
determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di
distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei
costi per investimenti e finalizzati alla qualita' del servizio. I costi
sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti
perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico. Art. 4. 1.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia,
nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli
interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e
che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 2.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o
piu' Commissari straordinari del Governo,
ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di
cui al comma 1 del presente articolo.
3.
Ciascun Commissario, sentiti gli enti
locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura
tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto
delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di
sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4.
Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di
cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro
per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. 4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonche'
dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le seguenti: « e
dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalita'». 4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del
giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai
fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme
reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei
diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca
con la Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli
immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza
tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili
confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria,
miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della
restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese
compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il
ripristino dello stato dei luoghi. 4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti
di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le
quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica
e con le assegnazioni gia' disposte. L'amministratore delegato della societa'
Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' nominato commissario straordinario delegato
ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per
rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante
l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la
societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione
definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente
approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. 4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una
durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il
commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla
struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Art. 4-bis 1.
Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del
trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano delle
previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono
aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per
cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui
quali esercitano il controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi delle
previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8,
paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie
di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e' fatto
divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di
trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli
in cui esse operano. Art. 4-ter 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septiesdel decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203. 3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei servizi di
navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente nazionale
per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini,
Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari
interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata
la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e
3 sono abrogati. 5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3
e' abrogato. 6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «,
ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono
soppresse. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a
valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. Art. 4-quater 1.
Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai
progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si
applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si
applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 4-quinquies 1.
Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile anche attraverso interventi di
ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio,
d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
individua i beni liberi di proprieta' dello Stato aventi destinazione agricola
non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in
affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del
presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello
Stato. 2.
L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani
imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 3.
Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano le
agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228. 4.
I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del
presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 5.
Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione
agricola di cui siano proprietari con le modalita' di cui al presente art.,
previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi,
nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilita' del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni. 6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con
le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro proprieta' aventi
destinazione agricola. 7.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui
al presente art., anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di
alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita' per l'esercizio del
diritto di prelazione sui beni affittati. 8.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Art. 4-sexies 1.
Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al
numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico
locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di
gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di
interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta. Art. 4-septies 1.
All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo
periodo e' sostituito dai seguenti: Art. 5. 1.
E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore
degli investimenti in nuovi macchinari e
in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella
ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2.
I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro,
individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come
modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire
degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3.
L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni
oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima
del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. 3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni
oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione
in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. Per aumenti di
capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro
perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli
2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3
per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di
imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i
quattro periodi di imposta successivi. 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in
difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione
con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di
credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle
citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli
importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti
coinvolti. Art. 6. 1.
Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu'
avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre
2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con
diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Art. 6-bis 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi
economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del
comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale
di competenza statale e' riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni
2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo
non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al
netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura
massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2010. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno
2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti modalita' operative e termini per l'erogazione
delle risorse di cui al comma 1. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal
comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per
l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle
risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 15, commi 8-bis, 8-ter e
8-quater, del presente decreto. Art. 7. 1.
All'articolo 106 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato
«TUIR», sono apportate le seguenti modifiche: 2.
Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 106 del TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente
articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata
alla residua durata del suddetto periodo d'imposta. 3.
Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle
entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le
sanzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si
applicano in ogni caso nella misura massima. Art. 8. 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e
disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al servizio di SACE
S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di
«export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono
essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi
di cui all'articolo 5, comma 7, lettera
a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle
imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della
SACE S.p.A. Con i medesimi decreti sono
stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni di
assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche
in favore delle piccole e medie imprese nazionali. Art. 9. 1.
Al fine di garantire la tempestivita' dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: 1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione
di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si
determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte
dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza
dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni
puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si
intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza. Art. 9-bis 1.
Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo
all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui
passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a
condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo
all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. 2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni
di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite
massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte
nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui
agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le
previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013. 3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo
all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16
dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30
settembre 2009. 4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le
seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,». 5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono
effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione
dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di
federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42,
e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali
fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7,
della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009,
dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome,
compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia
speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla
compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire
disponibilita' finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro
annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali
risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di carattere
sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalita' per la
distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e
province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
attuare con proprio decreto. 6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi
inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico
dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di
rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario
o dell'ente pubblico di riferimento. 7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non
erogata puo' essere devoluta: 8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, sono definite le modalita' di attuazione del
comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al
fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario
del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle
predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto
di stabilita' per l'anno 2009. Art. 10. 1.
Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita'
delle imprese, tramite un riordino delle
norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu'
rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: 4.
fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1. , continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; 5.
all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla
presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»; 6.
all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente:
«49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui,
sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo
modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma.»; 7.
i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi
all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di
richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e'
sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5, del medesimo
regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e'
esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione
dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo
periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita
segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
In relazione alle disposizioni di cui alla
presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; Art. 11. 1.
I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei
soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi
mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e
l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in
materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e
in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati
personali. Art. 11-bis 1.
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni: Art. 11-ter 1.
All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le parole: «con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da
legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente»
sono soppresse. Art.
11-quater Addizionale sulla
produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia
delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri,la Direzionegenerale per il cinema e la
Direzionegenerale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo 31 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attivita'
culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo. Art. 12. 1.
Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli
Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi
aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale
insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche'
di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. 2.
In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le
attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
maggio 1999, n. 107, e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n.
273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria,
mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
raddoppiate. 3.
Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento
e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle
entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei
propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della
evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili
alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della
cooperazione internazionale. 3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3
da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del
Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il Comando generale
della guardia di finanza. 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative,
la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata
al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere aumentata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Art. 13. 1.
Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri ordinamenti
europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi
che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare riferimento ad
operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di effettivita'
sostanziale. A tal fine nel TUIR
sono apportate le seguenti modifiche: 8-ter.
Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente
dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del
presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria
secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.»; Art.
13-bis Disposizioni concernenti il
rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio
dello Stato 1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie
e patrimoniali: 2. L'imposta si applica come segue: 3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il
pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, in via autonoma o addizionale. 4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui
agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano
comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad
eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse
modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16,
19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e
successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore
dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni
e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. 6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita'
finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31
dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre
2009 e fino al 15 aprile 2010. 7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono
ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita'
indicate all'articolo 16, comma 3. Art. 14. 1.
Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio
derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilita'
in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o
risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in
adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e
quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale
della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione
separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per
cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. 2.
L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo di
acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui
redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro il
termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo
periodo di imposta. 3.
Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma
1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata
dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute,
assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre
all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla
predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni. 4.
L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la
liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle
disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al
comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non
ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a
garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la
predetta misura e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca
d'Italia. 5.
Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma
4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al
gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di
spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle
disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche
attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 14-bis 1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle
previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione
di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui
al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce,
anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e
alle tipologie delle attivita' svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione
dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e
le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le
informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati,
le modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri sistemi
informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali
le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e
messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano richiesta, le
misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei
rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche
attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonche'
l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del
predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 acopertura degli
oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle
contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla
data di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di cui
al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal
presente articolo. Art. 15. 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di
verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito
dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria,
in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi,
nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a
titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia. A
decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. 2.
All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento
eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la
qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli
articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la
ritenuta d'acconto nella
misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.». 3.
All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «prima
del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e». 4.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. 5.
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato. 6.
All'articolo 2, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta
sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalita' previste per i
pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle
imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». 7.
La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e
riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali
amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato nonche' sugli atti in materia di
previdenza e assistenza obbligatoria puo' essere sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti
da sistemi informativi automatizzati. 8.
Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria sono individuati gli atti di
cui al comma 7. 8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.». 8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si
avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente: 8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: 8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate
dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate
al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e' riconosciuto, per l'anno 2009, un
credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'.
La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i
veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio
della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva
compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui
redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del TUIR, e successive modificazioni. 8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 7-bis. Ove
si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu'
veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad
effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della
guardia di finanza e alla regione territorialmente competente.». 8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non
utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli
investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il
settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal
fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli
di bilancio. 8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza,
imparzialita' e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che
preveda specifiche unita' operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio,
puo' istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e
l'analisi delle attivita' o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con
le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo' essere chiamato a far
parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attivita' o in
quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di
Stato e della pubblica amministrazione. 8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita
effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.». 8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ove applicabili. 8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: 8-quaterdecies. All'articolo 39-quaterdel decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: 8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del
sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi,
nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con
riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa
l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui
verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito
provvedendo al pagamento: 8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di
pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della
riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della
procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della
facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita
comunicazione. 8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma
8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di cui al comma
8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita' e i termini di pagamento delle
somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti
locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei
rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione. 8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o
per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto
al rimborso. Art. 15-bis 1.
All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Fatta eccezione
per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato
ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un
periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla
rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.». 2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro». 3. L'eventuale esclusione da responsabilita' di cui all'articolo
12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di
segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi
di polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione degli
apparecchi da divertimento e intrattenimento. 4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui
all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione
anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non
collegati alla rete telematica. 5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa
attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli
ambienti di cui al comma 4 del presente articolo. Art. 15-ter 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco
illegale. 2.
Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte
rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il
Comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa' Sogei Spa, di altri
organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni
rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al
coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero
territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale,
la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica
attenzione e' dedicata dal Comitato all'attivita' di prevenzione e repressione
dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 3.
Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti
dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dall'attivita' di
controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo
studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi
della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di
anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma
2. Art. 16. 1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24,
commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a
1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno
2012,a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno
2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno
2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede: 2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per
l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro
per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni
di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4
milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate
e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi
del comma 1 del presente articolo. 2-bis. Per le medesime finalita' perseguite nell'anno 2008, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009. 2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3.
Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformita' alle indicazioni contenute nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013,
all'attuazione della manovra di bilancio per
gli anni 2010 e seguenti. 4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 16-bis 1.
A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31
dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri
accessori alla prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto
commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali
irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa
delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio
idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6
agosto 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di
adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del
3 per cento delle economie realizzate. Art. 17. 1.
All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le
seguenti modificazioni: 2.
All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da
«su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino
a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione
normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze». 3.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna
amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e
aree di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente
articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere
dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma
483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti
competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione
con indicazione degli enti assoggettati a riordino. 4.
Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi
dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione. 4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 5.
Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie gia' conseguite
dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi
provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale
della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli
gia' previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale
conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. 6.
All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte
le seguenti lettere: 7.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati
dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove
assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese
quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere
speciale. Sono fatte salve le assunzioni del
personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle
frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura
e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo
34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve
le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
normativa vigente. 8.
Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per
il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via
strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici
vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono
contributi a carico dello Stato, inclusi nell' elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle
Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa
determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo
parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la
clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. 9.
In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette
economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri
interessati, e' determinata la quota da portare in riduzione degli stati di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini
di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3,
in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino,
di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed
organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dal presente articolo. 10.
Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa
di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le
assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40
per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere innalzata fino al 50
per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare
un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in
ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti. 11.
Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento
della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi'
bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al
comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge
24 dicembre 2007, n. 244. 12. Per il triennio
2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti
dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella
stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione
apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto
dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012. 13. Per il triennio
2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per
cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori
delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11. 14.
(Soppresso). 15.
Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009. 16.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di
cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2010. 18.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 19.
L'efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30 settembre 2003, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2010. 20.
All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due
membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 21.
All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita',
in caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente» . 22.
L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato. 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli
organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un
singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata
degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in
carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla
riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice
civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione. 23.
All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni: 5-ter.
A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di
finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le
regioni tenendo conto del numero dei
dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli
accertamenti di cui al medesimo comma
5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse
disponibili a tale scopo.». 24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno
2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,
quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con
l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale
recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi
dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
cui al medesimo articolo. 26.
All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le
seguenti modifiche: 27.
All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.». 28.
All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente: 29.
Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il
seguente: 2.
Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre
2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al CNIPA. 3.
Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con
cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 30.
All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera
f), sono inserite le seguenti: 30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano
l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione
nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per
danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale
arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad
altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico
ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno,
qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni
di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche
non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in
ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di
trenta giorni dal deposito della richiesta. 30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti:
«non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e». 31.
Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei
conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della
finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente
della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di
orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano
alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 32.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e'
aggiunto il seguente comma: 33.
Fermo restando quanto previsto dall' articolo
45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione
derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la
ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 34.
Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse individuate ai
sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare
a valere sulle medesime risorse. 34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture
di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10
milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in
deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano
orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di
efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei
capitali, con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata del
rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in
essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano
economico-finanziario della societa' di gestione. 35.
Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre
2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo
scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine,
le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio. 35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di
tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso
all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,
la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la
relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle
procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. 35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione
dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei
trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei
comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita'
dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico
unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010,
e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale
indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato
all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n.
185 del 2008. 35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di risorse
umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e
alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso
pubblico e della prevenzione incendi, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito
delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e,
ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei
formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. 35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. 35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di
cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu'
efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di
revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento
degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e'
nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei
componenti effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi
ultimi, almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale
indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano
finanziario effettivamente ricoperti. 35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per
effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del
compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione
dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15,
nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima
data in ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta
anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70
milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i
destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo
diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme
occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via
telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare
in compensazione. 35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non
e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. Art. 18. 1.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute
dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali
inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 i criteri, le modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilita'
esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a
qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e
per effettive esigenze di spesa. 2.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare puo' essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono
detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti
presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale
tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non
proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalita' tecniche per
l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non puo' superare quello
riconosciuto sul conto di disponibilita' del Tesoro. 3.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi
dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi
di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi
associati a tale gestione. 4.
Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse
nell'elenco richiamato al
comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle
regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del
Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore
camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorita'
indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza
costituzionale. Art. 19. 1.
All'articolo 18 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 2.
All'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 3.
L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e' modificato come segue: 4.
Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009,
n. 33, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, si considerano valide le richieste presentate
dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.,
ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9
aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010. 5.
Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a
quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di
gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a
carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. 6.
L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che
per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che
detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria. 7.
L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente: 8.
L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente: 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a
decorrere dal 5 luglio 2009. 9.
L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. 9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente
ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296
del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato
sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura
autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio
A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa
provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione
del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla
manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento e al
miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di
assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari
recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della
tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti
dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della presente disposizione. 10.
L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal
seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle
lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli
organi societari successivo alle modifiche stesse.». 11.
Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze
sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle
societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15
dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 12.
Il consiglio di amministrazione delle
societa' di cui al comma 11 del presente articolo e'
conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza
applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo
statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui
al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 13.
All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni
speciali» sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di attuazione
dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326». 13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro
50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento
sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un
importo di euro 49.000.000, agarantire la necessaria copertura finanziaria alla
sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e
l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo
di euro 9.500.000, aincrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo
perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla
gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del demanio marittimo
(SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria
compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul
capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di
euro 14.510.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero. Art. 20. 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico
dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS
medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali,
anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue
dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. 2.
L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari,
si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3.
A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in
materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle
infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo
reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4.
Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le
attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'.
Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita
convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi
necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile. 5.
All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 6.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e'
nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il
compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita'
civile, gia' approvate con decreto del
Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto che
apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e'
trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.
Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Art. 21. 1.
Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di
raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, la gestione di queste attivitae' sempre affidata in concessione
attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali,
di norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte,
competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la
maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva della
raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in
previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di
tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta
a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco,
nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro
e muniti di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica. 2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo
del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad
estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di
restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario
aggiudicatario, non superiori al 75 per cento. 3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della
concessione e' basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito ai
seguenti criteri: 4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per
non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due
periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della
concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione
dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da
esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. 5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie
ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione
continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario,
che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole
vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della
nuova concessione. 6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad
estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente, ovvero mediante una societa' a totale partecipazione pubblica. 7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e
dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del
gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della
rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, prevedendo: 8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente: 9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 e'
sostituito dai seguenti: 5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma
5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5
e' destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a
valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola
di cui al presente articolo.». 10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la
lettera p) e' aggiunta la seguente: 11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti
che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera
l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo, qualora il
nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello specifico gioco, il
trasferimento in proprieta' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva
fisica, previsto dalle concessioni in essere, e' differito alla scadenza della
convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di
selezione. 12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e' possibile
adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un
massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali
formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per
cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in
vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita
e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura
pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate. 13. Il termine
di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su
eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31
ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile
dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30
aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica
dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in
corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso. Art. 22. 1.
All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 2.
E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da
definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da
stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo
di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a
50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi
comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche
invalidanti. 3.
Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti alle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella
determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore
assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini
percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010.
Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo
Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute e'
determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa
complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di
sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende
farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti
direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente delle aziende
farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti
alle strutture pubbliche». 4.
Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione,
l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di
Assistenza, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,
e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economicofinanziario e la
riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle
verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni: 5.
In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire
situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e
imparzialita' di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla
valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del
Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della
citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la
predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti
componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo
scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di
criticita' in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i
propri lavori. Restano salvi gli atti e le attivita' gia' espletati da Comitato
e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. 6.
Per la specificita' che assume la struttura indicata dall'articolo 1 comma 164,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale
ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificita' ed
innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a
favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50
milioni di euro. Conseguentemente, per il
triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al
medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi»
fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse. 7.
L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo
1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato
alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita' di cui al
comma 6. 8.
Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e
servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima
Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP. Art. 22-bis 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' autorizzato a effettuare, se necessario anche in piu'
anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di
quelle destinate al finanziamento della sanita', le compensazioni degli importi
a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle
modalita' di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a
decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine,
nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie
speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi
ordinamenti finanziari. 2. La procedura di cui al comma 1 e' applicata nelle more della
definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti
dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e
provincia autonoma in base alla legislazione vigente. Art. 22-ter 1.
Inattuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13
novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere
dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di
un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore anno per ogni biennio
successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che
prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici
di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del
diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il
diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto». 2.
Adecorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al
sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di
vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat,
con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il
31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione.
In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al
primo quinquennio antecedente non puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema
di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e'
trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e
per i profili di carattere finanziario. 3.
Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare
attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto
Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2011. Art. 23. 1.
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno
2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,». 2.
All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole
«fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009.». 3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono
apportate le seguenti modificazioni: 4.
Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle
unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari
collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti
uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e'
prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la
graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi
della posizione C2. 5.
All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». 6.
All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le
parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». 7.
Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,
le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009». 8.
All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009». 9.
Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La
proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture
ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del
parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione
del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti
all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. 10.
All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30
settembre 2009». 11.
All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le
parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi». 12.
All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato
dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
«e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2,
dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355». 13.
All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal
sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre
2009». 14.
Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno
colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati
con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli
191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta
di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonche' l'istanza di cui
all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve
essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la
condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. 14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il
comma 4-ter e' inserito il seguente: 15.
Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma
del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle
Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Aquila, previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n.
501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di
scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse. 15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo
degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio
«Alfredo Casella» dell'Aquila e' differito al 30 aprile 2011, con la
conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del
Conservatorio stessi. 16.
All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo
modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
«decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro
mesi». 17.
Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione e' prorogato
fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati
alle modifiche previste dal comma 18. 18.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti
modificazioni: 19.
E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare,
successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette
con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da
adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza di cui al comma 17. 20.
Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle
procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31
dicembre 2009. 21.
All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole:
«30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». 21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010. 21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010. 21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite
dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010». 21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4». 21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2
dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i
centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con contratto
antecedente alla data del 31 dicembre 2008 inpossesso dei requisiti stabiliti
dal citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano
intestate a persone fisiche. 21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure di
rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti
ai soggetti che effettuano attivita' di cessione di generi di monopolio, valori
bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonche' di gestione
del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche
e delle tasse di concessione governativa o attivita' analoghe e che si
avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino
a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1.
Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data
di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore
pari all'imposta dovuta». 21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o
gennaio 2011». 21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2010». Art. 24. 1-72.
(soppressi). 73.
Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: 74.
Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di
cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', interamente destinate a servizi di
perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego
nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n.
92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 75.
Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74
nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a
quella onnicomprensiva, di cui al medesimo
articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni,
corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la
corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al
periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti
congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica
dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009
e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro. Art. 25. 1. Al fine di adempiere agli
impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi
internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009,
in soli termini di competenza.
3. La riscossione dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per
effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza
applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2010. 4.
Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' incrementato di 256
milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91
milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.
5.
All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole:
«23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono
sostituite dalle seguenti: « 279 milioni
di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari
recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della
ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma
4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti
e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre senza alcuna maggiorazione ne' sanzione e senza alcun
interesse. 6.
All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un
massimo». |
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