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Il DPR 18 ottobre 2004 n. 334:  Modifiche al Regolamento di attuazione del Testo Unico in materia di immigrazione in esecuzione delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) . (Commento a cura del Dott. Antonino Garifo) (aggiornato ad ottobre 2005)

Riferimenti normativi:

 

- DPR 31.8.1999 n. 394- Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
 

- DPR 18.10.2004 n.334 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999 n.394, in materia di immigrazione;

 

- Dec. Leg.vo 25.7.1998 n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
 

- L. 30-7-2002 n.189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

   Il DPR 394 del 31 agosto 1999 n.394 (Regolamento al T.U. sull'immigrazione Dec. Leg.vo 25  luglio 1998 n. 286) ha subito alcune modifiche per effetto del D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334, che ha emanato una serie di norme in attuazione dell'art. 34 comma 1 della legge 189/2002 (Legge Bossi-Fini).   Le novità più rilevanti appaiono le seguenti:

-  Per alleviare i compiti degli Uffici, si fa ricorso al concetto di legalizzazione, da intendersi come accertamento della rispondenza del documento a determinati parametri che dovranno essere verificati dagli organi periferici del  Ministero degli Affari Esteri.

Fonte legislativa della legalizzazione è il DPR 5 gennaio 1967 n.200 .  Vengono fatte salve le Convenzioni internazionali che avevano eliminato la legalizzazione di atti pubblici. Questi gli elementi di novità rispetto alla precedente disciplina regolamentare:

         I Consolati possono rilasciare direttamente certificati in conformità del DPR 5 gennaio 1967 n. 200, anche sulla base di accertamenti tecnici particolari (DNA, densimetria ossea).

         In materia di visti, le novità del regolamento riguardano 1) l'introduzione della procedura per diniego di visto; 2) l'introduzione del visto per familiari al seguito; 3) l'introduzione del visto per motivi di studio, borse di studio e ricerca.

         Il diniego di visto per motivi di sicurezza o per motivi politici non deve essere motivato, tranne nei casi di domande di visto per motivi di lavoro subordinato (art. 22 T.U), di lavoro stagionale (art. 24 T.U.), di lavoro autonomo (art. 26 T.U.), di ingresso per lavoro nei casi particolari (art. 27 T.U.), per ricongiungimento familiare (art. 28  e 29 TU) per ingresso per cure mediche (art. 36 TU) e per accesso alle Università (art. 39 TU).

         Le condanne ostative all'ingresso sono quelle accertate in primo grado (ART. 13 TU);

         E' introdotta la previsione del visto per i familiari al seguito (art.6 Regolamento) sostanzialmente analoga a quella relativa al visto per il ricongiungimento familiare.

La domanda per il visto a favore dei familiari al seguito andrà presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione (art. 29 comma 7 TU) (non bisogna più produrre documentazione attestante il sostegno economico fornito dallo straniero al parente all’estero, permane documentazione che dimostri assenza di redditi per genitori e figli maggiorenni inabili

              E' previsto un nuovo tipo di visto per studio, borse di studio e ricerca, prima previsto solo nel caso di corsi universitari. (art. 44 bis Regolamento). In particolare:

         a) visto per studio per i maggiorenni che intendono seguire corsi superiori di studio o istruzione tecnico professionale, a tempo pieno e per una durata determinata.  (le condizioni sono previste all'Art. 2 lettera a)

         b) visto per studio per minorenni, di età non inferiore ad anni 14, i cui genitori sono residenti all'estero, sempre che i corsi siano riferibili a programmi approvati dai Ministeri competenti. Ammessi anche per minori di età inferiore ad anni 15, dopo aver effettuati accertamenti sulla tutela del minore e sulle effettive necessità formative del minore (art. 2 lett.b)

         visti per borse di studio (art. 44 bis) accordate da Pubbliche amministrazioni, fondazioni, istituzioni, organizzazioni internazionali, . Tale visto è esteso al coniuge ed ai figli minori.

         Le modalità di rilascio del visto (di studio e nel campo sanitario) saranno determinate con decreto interministeriale;

         visto di studio per formazione professionale (commi 5 e 6) è rilasciato allo straniero che intenda frequentare  corsi di formazione professionale, possedendo i requisiti previsti, ovvero svolgere i tirocini formativi (art. 40 comma 9 lettera a) del Regolamento) è rilasciato sulla base di un contingente fissato annualmente determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con altri ministeri. Nella fase transitoria, i visti verranno portati in detrazione dal contingente annuale.

         I funzionari delle rappresentante diplomatiche provvedono ad autenticare le sottoscrizioni nei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione.

         La procedura per il rientro dello straniero espulso di cui all'art. 19, il nuovo comma 1 bis prevede che lo straniero presenti la relativa documentazione presso la rappresentanza diplomatica italiana all'estero, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'Interno, che cura l'aggiornamento agli archivi di polizia e all'archivio Schengen.

     PERMESSI DI SOGGIORNO E CARTA DI SOGGIORNO

-     La richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e per lavoro subordinato .si può presentare, oltre che in Questura, anche allo Sportello Unico per l'immigrazione.

         obbligo per lo straniero di presentarsi allo sportello unico per la consegna del certificato di attribuzione del codice fiscale.

         Lo straniero presente nel territorio nazionale è tenuto a dimostrare  il possesso di mezzi sufficienti per il ritorno nei paesi di provenienza, esclusi i permessi di soggiorno per motivi di lavoro e di famiglia.

         Art. 9 comma 5 prevede l'esonero di sottoporsi a rilievi segnaletici di sui all'art. 5, comma 2bis, Testo Unico nell'ipotesi di lavoro stagionale non superiore a 30 giorni.

         La deroga all'obbligo di esibire il passaporto e di dimostrare il possesso dei mezzi per il ritorno in patria vale anche per gli stranieri ammessi al soggiorno per l'acquisto della cittadinanza, o lo stato di apolide, ed i richiedenti asilo.

         L'art. 10 del regolamento prevede, nei casi di visto per turismo non superiore a 30 giorni, la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno già alla frontiera, in alternativa dell'obbligo di recarsi in Questura entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale.

         La richiesta di permesso di soggiorno per gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario, promossi da enti pubblici o privati ed approvati dal Comitato per i minori stranieri, può essere chiesta al momento dell'ingresso in Italia dal legale rappresentante de soggetto proponente mediante esibizione in Questura del passaporto dei minori;

          Le novità riguardano inoltre anche il permesso di soggiorno per il lavoratore stagionale.

     Per quanto riguarda la conversione del permesso di soggiorno in altro di  tipo differente, il   regolamento permette la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi   familiari in quello per residenza elettiva e la conversione del permesso di soggiorno per motivi di  studio in quello per motivi di lavoro.

  In  particolare il regolamento disciplina la conversione del permesso di soggiorno per motivi di   studio in quello per lavoro nei confronti di coloro che raggiungono  la maggiore età in Italia o  conseguono nel nostro Paese un diploma di laurea. Costoro possono convertire il loro permesso di   soggiorno in quello di lavoro indipendentemente dalla disponibilità delle quote di ingresso.

  Sempre in tema di conversione del permesso di soggiorno, il regolamento chiarisce  che anche il   permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale si possa convertire in quello per  motivi   di lavoro.

  In materia di richiesta della carta di soggiorno vengono introdotte le seguenti novità:

       viene inclusa tra le fonti di reddito che permettono il rilascio della carta di soggiorno anche

       Semplificazione delle procedure nel caso in cui il rapporto familiare, già dimostrato all'ingresso in Italia, che non deve essere modificato.

       Non c'è più bisogno della documentazione relativa al figlio minore che sia entrato in Italia con un visto per il ricongiungimento familiare;

       Inoltre in caso di richiesta da parte di convivente o coniuge di cittadino italiano o comunitario, non c'è più bisogno della documentazione del reddito familiare.

       lavoratori appartenenti a determinate categorie (quali interpreti, traduttori, sportivi, lavoratori nel

       conversione del permesso di soggiorno di lavoratori già regolarmente soggiornati in Italia;

Modifiche al Regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione in esecuzione delle disposizioni contenute nella  legge 189/2002.

sizioni contenute nella  legge 189/2002.

 

 

   Il DPR 394 del 31 agosto 1999 n.394 (Regolamento al T.U. Sull'immigrazione Dec. Leg.vo 25  luglio 1998 n. 286) ha subito alcune modifiche per effetto del D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334, che ha emanato una serie di norme in attuazione dell'art. 34 comma 1 della legge 189/2002 (Legge Bossi-Fini).  

  

Si fa ricorso al concetto di legalizzazione, da intentendersi come accertamento della rispondenza del documento a determinati parametri che dovranno essere verificati dagli organi periferici del  Ministero degli Affari Esteri.

Fonte legislativa della legalizzazione è il DPR 5 gennaio 1967 n.200 .  Vengono fatte salve le Convenzioni internazionali che avevano eliminato la legalizzazione di atti pubblici. Questi gli elementi di novità rispetto alla precedente disciplina regolamentare:

         I Consolati possono rilasciare direttamente certificati in conformità del DPR 5 gennaio 1967 n. 200, anche sulla base di accertamenti tecnici particolari (DNA, densimetria ossea).

         In materia di visti, le novità del regolamento riguardano 1) l'introduzione della procedura per diniego di visto; 2) l'introduzione del visto per familiari al seguito; 3) l'introduzione del visto per motivi di studio, borse di studio e ricerca.

         Il diniego di visto per motivi di sicurezza o per motivi politici non deve essere motivato, tranne nei casi di domande di visto per motivi di lavoro subordinato (art. 22 T.U), di lavoro stagionale (art. 24 T.U.), di lavoro autonomo (art. 26 T.U.), di ingresso per lavoro nei casi particolari (art. 27 T.U.), per ricongiungimento familiare (art. 28  e 29 TU) per ingresso per cure mediche (art. 36 TU) e per accesso alle Università (art. 39 TU).

         Le condanne ostative all'ingresso sono quelle accertate in primo grado (ART. 13 TU);

         E' introdotta la previsione del visto per i familiari al seguito (art.6 Regolamento) sostanzialmente analoga a quella relativa al visto per il ricongiungimento familiare.

 

La domanda per il visto a favore dei familiari al seguito andrà presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione (art. 29 comma 7 TU) (non bisogna più produrre documentazione attestante il sostegno economico fornito dallo straniero al parente all’estero, permane documentazione che dimostri assenza di redditi per genitori e figli maggiorenni inabili

          

         E' previsto un nuovo tipo di visto per studio, borse di studio e ricerca, prima previsto solo nel caso di corsi universitari. (art. 44 bis Regolamento). In particolare:

         a) visto per studio per i maggiorenni che intendono seguire corsi superiori di studio o istruzione tecnico professionale, a tempo pieno e per una durata determinata.  (le condizioni sono previste all'Art. 2 lettera a)

         b) visto per studio per minorenni, di età non inferiore ad anni 14, i cui genitori sono residenti all'estero, sempre che i corsi siano riferibili a programmi approvati dai Ministeri competenti. Ammessi anche per minori di età inferiore ad anni 15, dopo aver effettuati accertamenti sulla tutela del minore e sulle effettive necessità formative del minore (art. 2 lett.b)

         visti per borse di studio (art. 44 bis) accordate da Pubbliche amministrazioni, fondazioni, istituzioni, organizzazioni internazionali, . Tale visto è esteso al coniuge ed ai figli minori.

         Le modalità di rilascio del visto (di studio e nel campo sanitario) saranno determinate con decreto interministeriale;

         visto di studio per formazione professionale (commi 5 e 6) è rilasciato allo straniero che intenda frequentare  corsi di formazione professionale, possedendo i requisiti previsti, ovvero svolgere i tirocini formativi (art. 40 comma 9 lettera a) del Regolamento) è rilasciato sulla base di un contingente fissato annualmente determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con altri ministeri. Nella fase transitoria, i visti verranno portati in detrazione dal contingente annuale.

         I funzionari delle rappresentante diplomatiche provvedono ad autenticare le sottoscrizioni nei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione.

         La procedura per il rientro dello straniero espulso di cui all'art. 19, il nuovo comma 1 bis prevede che lo straniero presenti la relativa documentazione presso la rappresentanza diplomatica italiana all'estero, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'Interno, che cura l'aggiornamento agli archivi di polizia e all'archivio Schengen.

          

 

     PERMESSI DI SOGGIORNO E CARTA DI SOGGIORNO

 

-     La richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e per lavoro subordinato .si può presentare, oltre che in Questura, anche allo Sportello Unico per l'immigrazione.

         obbligo per lo straniero di presentarsi allo sportello unico per la consegna del certificato di attribuzione del codice fiscale.

         Lo straniero presente nel territorio nazionale è tenuto a dimostrare  il possesso di mezzi sufficienti per il ritorno nei paesi di provenienza, esclusi i permessi di soggiorno per motivi di lavoro e di famiglia.

         Art. 9 comma 5 prevede l'esonero di sottoporsi a rilievi segnaletici di sui all'art. 5, comma 2bis, Testo Unico nell'ipotesi di lavoro stagionale non superiore a 30 giorni.

         La deroga all'obbligo di esibire il passaporto e di dimostrare il possesso dei mezzi per il ritorno in patria vale anche per gli stranieri ammessi al soggiorno per l'acquisto della cittadinanza, o lo stato di apolide, ed i richiedenti asilo.

         L'art. 10 del regolamento prevede, nei casi di visto per turismo non superiore a 30 giorni, la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno già alla frontiera, in alternativa dell'obbligo di recarsi in Questura entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale.

         La richiesta di permesso di soggiorno per gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario, promossi da enti pubblici o privati ed approvati dal Comitato per i minori stranieri, può essere chiesta al momento dell'ingresso in Italia dal legale rappresentante de soggetto proponente mediante esibizione in Questura del passaporto dei minori;

Vengono disciplinati cinque nuovi tipi di permesso di soggiorno (lettere c-bis a c-sexies del comma 1 dell'art. 11  Regolamento.

1. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia – nei casi di arresto in flagranza ( o per i delitti ex legge n.75/1958) se la presenza dello straniero viene ritenuta indispensabile per il processo penale. Il permesso non può avere durata superiore a tre mesi, salvo proroga.

2. Permesso di soggiorno per motivi umanitari- rilasciato solo se viene fornita adeguata motivazione dei motivi oggettivi e gravi che non consentono allontanamento dal territorio italiano.

3. Permessi di soggiorno legati alla presenza di minori in Italia- a) previa richiesta del Tribunale per i minori, al genitore del minore può essere rilasciato il permesso di soggiorno quando il minore deve rimanere in Italia per gravi motivi di saluti o per altri gravi motivi legati all'età e al suo sviluppo psicofisico; b) può essere rilasciato il permesso di soggiorno  al minore

ammesso per in periodo non inferiore a 2 anni, ad un programma di integrazione sociale, gestito.

4.Permesso di soggiorno per residenza elettiva: può essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero che è titolare di pensione percepita in Italia.

          Le novità riguardano inoltre anche il permesso di soggiorno per il lavoratore stagionale.

 In merito si ricorda che il T.U dell'immigrazione consente il rilascio di un permesso di soggiorno di 3 anni, allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale  e ripetitivo. Il regolamento prevede ora che in questo tipo di permesso di soggiorno deve essere indicato un periodo nel quale lo straniero può venire in Italia e quando deve tornare nel proprio Paese, nel caso in cui non venga rispettata tale indicazione il regolamento prevede l'automatica revoca del permesso.

     Per quanto riguarda la conversione del permesso di soggiorno in altro di  tipo differente, il

 

  regolamento permette la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi

  familiari in quello per residenza elettiva e la conversione del permesso di soggiorno per motivi di

  studio in quello per motivi di lavoro.

  In  particolare il regolamento disciplina la conversione del permesso di soggiorno per motivi di

  studio in quello per lavoro nei confronti di coloro che raggiungono  la maggiore età in Italia o

  conseguono nel nostro Paese un diploma di laurea. Costoro possono convertire il loro permesso di

  soggiorno in quello di lavoro indipendentemente dalla disponibilità delle quote di ingresso.

  Sempre in tema di conversione del permesso di soggiorno, il regolamento chiarisce  che anche il

  permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale si possa convertire in quello per  motivi

  di lavoro.

  In materia di richiesta della carta di soggiorno vengono introdotte le seguenti novità:

       viene inclusa tra le fonti di reddito che permettono il rilascio della carta di soggiorno anche

quella derivante da una pensione di invalidità.

       Semplificazione delle procedure nel caso in cui il rapporto familiare, già dimostrato all'ingresso in Italia, che non deve essere modificato.

       Non c'è più bisogno della documentazione relativa al figlio minore che sia entrato in Italia con un visto per il ricongiungimento familiare;

       Inoltre in caso di richiesta da parte di convivente o coniuge di cittadino italiano o comunitario, non c'è più bisogno della documentazione del reddito familiare.

In merito al rilascio e al rinnovo della carta di soggiorno, entro i 10 anni dal rilascio.

 

Disposizioni in materia di lavoro.

 

La parte fondamentale del regolamento d'esecuzione del Testo Unico è dedicata alla procedura di assunzione di uno straniero non comunitario.

Rimane l'obbligo per il lavoratore di risiedere all'estero e la subordinazione dell'autorizzazione al lavoro alla disponibilità di quote di ingresso, ad eccezione dei seguenti casi:

       lavoratori appartenenti a determinate categorie (quali interpreti, traduttori, sportivi, lavoratori nel

mondo dello spettacolo, dirigenti, professori universitari ecc..):

       conversione del permesso di soggiorno di lavoratori già regolarmente soggiornati in Italia;

       assunzione di lavoratori stranieri già regolarmente soggiornati in Italia.

Il datore di lavoro che intende assumer uno straniero, deve  presentare l’ istanza di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione. La richiesta di autorizzazione al lavoro può essere anche “numerica” se il datore di lavoro non conosce il lavoratore.

All'istanza va allegata una serie di documentazioni, tra le quali la proposta di stipulazione di contratto di soggiorno per motivi di lavoro ( anche part-time, perché non inferiore a 20  ore settimanali). Ricevuta l'istanza, lo Sportello Unico dovrà verificare attraverso la Direzione Provinciale del lavoro che i limiti numerici, quantitativi e qualitativi relativi alle quote d'ingresso non siano stati già superati. Quindi l'istanza verrà inoltrata al Centro per l'impiego competente

che dovrà accertare l'eventuale disponibilità di lavoratori residenti, compresi quelli stranieri.

Nel caso tale verifica abbia esito positivo, il datore di lavoro deve confermare la propria richiesta

e dichiarare che non intende assumere un altro lavoratore già residente in Italia.

Una volta che lo Sportello Unico ha effettuato le verifiche suddette  può rilasciare il nulla osta,

previo parere favorevole della Questura riguardo l'assenza di pendenze penali in capo  agli

interessati.

Quindi lo Sportello Unico trasmette il nulla osta alla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente. In tal modo lo straniero potrà richiedere il visto d'ingresso per l'Italia.

Infine, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno recarsi allo sportello unico per firmare il contratto di lavoro, che permetterà  allo straniero di richiedere il permesso di soggiorno.

 

Lavoro autonomo     

 

Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.

Per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.  

 

Per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale .

 

Tali dichiarazioni e l'attestazione della Camera di Commercio sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni  

 

La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

Lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo.

 

I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote d’ingressso, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

 

Per gli sportivi stranieri, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano.

 

Sempre in merito al lavoro autonomo potranno ora far ingresso in Italia, al di fuori delle quote annuali, anche gli stranieri dirigenti o altamente qualificati, lettori universitari, ricercatori, traduttori e interpreti. I loro contratti d’opera professionali dovranno però essere vagliati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, per accertare che il contratto non configuri in realtà un rapporto di lavoro subordinato. Tale certificazione della Direzione Provinciale del lavoro deve essere acclusa alla richiesta del visto.

 

Titoli di prelazione

 

Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine

I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica.

Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una quota stabilita a livello nazionale.

 

Ingresso per lavoro in casi particolari

In base alle nuovo norme regolamentari,  Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del testo unico (ovverosia quei lavoratori, che appartenendo a categorie particolari, possono accedere al mercato del lavoro italiano al di fuori delle quote fissate per il lavoro dipendenti), quando richiesto, è rilasciato, salvo che per i traduttori, interpreti ed infermieri professionali, senza il compimento delle verifiche da parte del Centro per l’impiego.

 

Il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni

 

Riguardo ai dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea, il regolamento specifica che si tratta di  dirigenti o di personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo.

 

Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

 

Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno per tali categorie potranno essere rinnovati, (tranne che per i ballerini, artisti e musicisti) in costanza dello stesso rapporto di lavoro, (salvo quanto previsto per gli sportivi), previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

I traduttori, gli interpreti e i collaboratori  familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico  a tempo pieno e gli infermieri professionali possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta.

I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti.