| | home | indietro | A cura dello Studio Legale Avv. Marco Pepe |
|
Messaggio INPS n. 8737 del 15 aprile 2008
Contributi previdenziali. Si versano solo dopo la stipula del contratto di lavoro
Sono pervenute da alcune sedi
richieste di chiarimento sulla circostanza che la data di inizio del
rapporto di lavoro denunciata all’Istituto, nel caso di lavoratori
extracomunitari al loro primo ingresso in Italia per lavoro, sia
successiva, a volte di mesi, alla data di sottoscrizione del ‘contratto
di soggiorno per lavorò presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
A tale proposito si
precisa che, ai sensi dell’attuale normativa in materia, il ‘contratto
di soggiorno per lavorò non coincide con il vero e proprio “contratto
di lavoro”.
Con riferimento al
primo, infatti, la norma parla di “... proposta di stipula di un
contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale,
con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore
settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile
non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale...” (D.P.R. 394/99 articolo 30-bis comma 3 lettera c), così come modificato dal D.P.R. 334/04).
Inoltre, nel “contratto di
soggiorno” manca un elemento essenziale: la data di inizio del rapporto
di lavoro che, quindi, è possibile sia posteriore anche di qualche mese
rispetto alla data di sottoscrizione del “contratto di soggiorno”
presso il SUI.
Il “contratto di
soggiorno”, pertanto, deve intendersi come impegno assunto dalle parti
a concludere, nel termine previsto dalla norma, un contratto di lavoro
le cui principali condizioni sono già indicate nel “contratto di
soggiorno” stesso.
Il termine
sopraindicato, entro il quale il datore di lavoro deve stipulare il
contratto di lavoro con il lavoratore extracomunitario, inviando - per
via telematica e, in caso di lavoro domestico, anche per raccomandata o
fax - al Centro per l’Impiego competente il modello “Unificato Lav”
(Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007), è di 6 mesi a partire
dalla data di rilascio, da parte del SUI, del nulla-osta al lavoro
subordinato, da intendersi come autorizzazione all’ingresso e alla
permanenza in Italia per lavoro. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione,
infatti, ricevuta la richiesta di nulla osta al lavoro per l’ingresso
in Italia di uno straniero residente all’estero e sentito il parere di
Questura, Direzione provinciale del Lavoro e Centro per l’Impiego
competenti, convoca il datore di lavoro per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e il conseguente rilascio del nulla osta
all’ingresso in Italia dello straniero, che ha una validità di 6 mesi
dalla data del rilascio stesso (D.Lgs. n. 286 del 1998, articolo 22 comma 5 e D.P.R. n. 394/99 articolo 31 così come modificato dal D.P.R. n. 334/04).
I sei mesi di
validità del nulla osta sono a loro volta giustificati dalla procedura
di rilascio del visto d’ingresso del cittadino straniero, dovendosi
considerare che lo Sportello Unico invia il suddetto nulla osta al
Consolato italiano di competenza, il quale rilascia il visto d’ingresso
entro 30 giorni dalla richiesta (D.P.R. 394/99 articolo 6 comma 5
così come modificato dal D.P.R. 334/04). Lo straniero, in possesso del
visto, entra in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo
Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno e la
compilazione del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno (D.Lgs. 286/98 articolo 22 comma 6).
Si segnalano,
infine, due casi specifici in cui è possibile che tra la data del
rilascio del nulla-osta al lavoro da parte del SUI e la data della
stipula del contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore
extracomunitario intercorrano anche più di 6 mesi.
Indisponibilità del datore di lavoro.
Può accadere che lo
straniero, giunto in Italia con regolare visto d’ingresso rilasciato a
seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto
di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.
In questo caso
specifico, contemplato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del
20 agosto 2007, lo straniero può richiedere alla Questura
territorialmente competente un permesso di soggiorno per attesa
occupazione della durata di 6 mesi dal momento del rilascio, allegando
alla domanda un’apposita dichiarazione del responsabile del SUI dalla
quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a
formalizzare l’assunzione.
Lo straniero ha
quindi 6 mesi di tempo per trovare un nuovo datore di lavoro e, dopo
aver chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in
permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro.
Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d’azienda.
Nei casi di decesso
del datore di lavoro o di cessazione dell’azienda che aveva
originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un
cittadino extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentro
nell’assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto -
se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare - o da
parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella
precedente.
Il nuovo datore di
lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica
richiesta facendo riferimento all’istanza a suo tempo inoltrata,
indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura
prevista per l’assunzione del cittadino extracomunitario. (Circolare
del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2006).
Da quanto sopra
illustrato consegue che è legittimamente possibile che il contratto di
lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro
concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l’obbligo
contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro
indicata nello specifico contratto di lavoro.
[ giovedì 17 aprile 2008 ]
|